Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 62020CJ0166

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 luglio 2021.
    BB contro Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
    Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Articolo 1 e articolo 10, lettera b) – Qualifiche professionali ottenute in più Stati membri – Condizioni per il conseguimento – Mancanza di titolo di formazione – Articoli 45 e 49 TFUE – Lavoratori – Libertà di stabilimento.
    Causa C-166/20.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2021:554

     SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

    8 luglio 2021 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Articolo 1 e articolo 10, lettera b) – Qualifiche professionali ottenute in più Stati membri – Condizioni per il conseguimento – Mancanza di titolo di formazione – Articoli 45 e 49 TFUE – Lavoratori – Libertà di stabilimento»

    Nella causa C‑166/20,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), con decisione dell’8 aprile 2020, pervenuta in cancelleria il 22 aprile 2020, nel procedimento

    BB

    contro

    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija,

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, C. Toader e M. Safjan, giudici,

    avvocato generale: G. Hogan

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il governo lituano, da V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agente;

    per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

    per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll ed E. Samoilova, in qualità di agenti;

    per il governo norvegese, da I. Meinich e K.S. Borge, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, inizialmente da L. Armati, A. Steiblytė, S.L. Kalėda e H. Støvlbæk, successivamente da L. Armati, A. Steiblytė, S.L. Kalėda, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1 e dell’articolo 10, lettera b), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L 255, pag. 22), come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU 2013, L 354, pag. 132) (in prosieguo: la «direttiva 2005/36»), degli articoli 45 e 49 TFUE nonché dell’articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra BB e il Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (Ministero della Salute della Repubblica di Lituania) (in prosieguo: il «Ministero della Salute») in merito al rifiuto di quest’ultimo di riconoscere la qualifica professionale di BB.

    Contesto normativo

    3

    L’articolo 1 della direttiva 2005/36, intitolato «Oggetto», al suo primo comma, così dispone:

    «La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (in seguito denominato “Stato membro ospitante”), che sul proprio territorio subordina l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l’accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati “Stati membri d’origine”) e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione».

    4

    L’articolo 4 di detta direttiva, intitolato «Effetti del riconoscimento», prevede quanto segue:

    «1.   Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette ai beneficiari di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale essi sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro.

    2.   Ai fini della presente direttiva, la professione che l’interessato intende esercitare nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d’origine, se le attività coperte sono comparabili.

    (...)».

    5

    L’articolo 4 septies della direttiva 2005/36, intitolato «Accesso parziale», stabilisce, al paragrafo 6, che tale articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi II, III e III bis, di tale direttiva.

    6

    L’articolo 10, lettera b), della direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», contenuto nel capo I del titolo III di quest’ultima relativo al «[r]egime generale di riconoscimento di titoli di formazione», è così formulato:

    «Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi II e III del presente titolo e nei seguenti casi in cui i richiedenti, per una ragione specifica ed eccezionale, non soddisfano le condizioni previste in detti capi:

    (...)

    b)

    per i medici chirurgo con formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dell’assistenza generale, i dentisti, i dentisti specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 23, 27, 33, 37, 39, 43 e 49».

    7

    Contenuto nel capo III del titolo III della direttiva 2005/36, relativo al «[r]iconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione», l’articolo 21 di tale direttiva, intitolato «Principio di riconoscimento automatico», al paragrafo 1, primo comma, così dispone:

    «Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di farmacista e di architetto, di cui all’allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 e 46, e attribuisce loro, ai fini dell’accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia».

    8

    L’articolo 23 della suddetta direttiva, intitolato «Diritti acquisiti», al paragrafo 1, prevede quanto segue:

    «Fatti salvi i diritti acquisiti specifici alle professioni interessate, se i titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista in possesso dei cittadini degli Stati membri non soddisfano l’insieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 e 44, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i titoli di formazione rilasciati da tali Stati membri se tali titoli sanciscono il compimento di una formazione iniziata prima delle date di riferimento di cui all’allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2, se sono accompagnati da un attestato che certifica l’effettivo e lecito esercizio da parte dei loro titolari dell’attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti al rilascio dell’attestato».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    9

    BB ha compiuto quattro anni di studi di farmacia nel Regno Unito e ha ottenuto, il 18 luglio 2013, un titolo di laurea in farmacia. Per 26 settimane (6 mesi) ha svolto un tirocinio pratico in una farmacia, per il quale ha ottenuto una valutazione favorevole e i relativi crediti.

    10

    Nel Regno Unito, il diritto di esercitare l’attività di farmacista si ottiene dopo quattro anni di studio e dodici mesi di tirocinio professionale. Orbene, BB non ha compiuto i dodici mesi di tirocinio professionale richiesti in tale Stato membro per ottenere la qualifica di farmacista poiché è dovuta tornare in Lituania per motivi personali.

    11

    Il 23 luglio 2014 lo Studijų kokybės vertinimo centras (Centro di valutazione della qualità degli studi, Lituania) ha rilasciato un certificato che riconosceva l’equipollenza del diploma di BB a un titolo di laurea rilasciato in Lituania al termine di un corso integrato di farmacia. Il Centro di valutazione ha indicato che il certificato non costituiva un riconoscimento di qualifica professionale, poiché un siffatto riconoscimento rientrava nella competenza esclusiva del Ministero della Salute.

    12

    Il 6 agosto 2014 BB ha chiesto il riconoscimento della sua qualifica al suddetto Ministero. Quest’ultimo ha rilevato che i documenti di BB attestavano la sua formazione accademica, ma non la sua qualifica professionale, poiché non vi era alcuna certezza quanto allo Stato membro in cui avrebbero dovuto svolgersi i rimanenti sei mesi di tirocinio.

    13

    Nel settembre 2014, con un decreto del Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius (Rettore dell’Università delle scienze della salute della Lituania), BB è stata autorizzata a seguire degli studi e ha stipulato con tale università un contratto in forza del quale ha effettuato sei mesi supplementari di tirocinio pratico di farmacia. Il 27 maggio 2015 la suddetta università le ha rilasciato un certificato attestante il compimento di tale tirocinio.

    14

    BB ha chiesto al Valstybinę vaistų kontrolės tarnyba (Commissione nazionale per il controllo dei farmaci, Lituania) presso il Ministero della Salute di rilasciarle un’abilitazione alla professione di farmacista. A tal fine, essa si è basata sul certificato menzionato al punto precedente. Il 1o giugno 2015 tale Commissione comunicava a BB che, per ottenere tale abilitazione, essa doveva presentare un documento attestante il riconoscimento della sua qualifica professionale in Lituania. Il 9 giugno 2015 BB ha reiterato la propria domanda di riconoscimento di qualifica professionale dinanzi al Ministero della Salute, allegandovi, segnatamente, il certificato menzionato al punto 13 della presente sentenza.

    15

    Il 3 luglio 2015 la suddetta commissione ha posto fine all’esame della domanda di BB senza rilasciare l’abilitazione alla professione di farmacista richiesta.

    16

    Con decreto n. V-902 del 24 luglio 2017, il Ministero della Salute ha rifiutato di riconoscere la qualifica professionale di BB e ha informato quest’ultima con missiva del 28 luglio 2017. Tale decreto indica che BB non ha ottenuto la qualifica professionale di farmacista in uno Stato membro dell’Unione europea.

    17

    BB ha impugnato detto decreto dinanzi alla commissione d’appello che, con una decisione del 13 settembre 2017, lo ha confermato. La commissione ha motivato la propria decisione con il fatto che la direttiva 2005/36 e, di conseguenza, la legge nazionale che recepisce quest’ultima si applicano solo alle persone che hanno ottenuto una qualifica professionale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante e che dispongono di un titolo di formazione.

    18

    BB ha impugnato le decisioni del Ministero della Salute e della commissione d’appello dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania). Con sentenza del 27 febbraio 2018, tale giudice ha respinto il ricorso di BB in quanto infondato.

    19

    Avverso detta sentenza è stata proposta impugnazione dinanzi al Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania).

    20

    Secondo il giudice del rinvio, BB soddisfaceva le condizioni richieste dal diritto del Regno Unito per ottenere la qualifica professionale di farmacista, ossia aver seguito una formazione professionale della durata di quattro anni e aver effettuato, in tutto, dodici mesi di tirocinio pratico in una farmacia, vale a dire sei mesi nel Regno Unito e sei mesi in Lituania. Pertanto, se BB avesse soddisfatto tutte queste condizioni in un solo Stato membro, ossia il Regno Unito, avrebbe ottenuto un titolo di formazione di farmacista che, in forza del principio del riconoscimento automatico di cui all’articolo 21 della direttiva 2005/36, sarebbe stato riconosciuto in Lituania.

    21

    Poiché BB non potrebbe avvalersi del regime di riconoscimento automatico previsto dall’articolo 21 della direttiva 2005/36, sebbene, in sostanza, essa soddisferebbe le condizioni di qualifica professionale previste dall’articolo 44 di tale direttiva, si dovrebbe stabilire se l’articolo 10, lettera b), di detta direttiva debba essere interpretato nel senso che esso si applica nel caso in cui la persona interessata non abbia ottenuto il titolo di formazione di farmacista pur avendo soddisfatto, in pratica, le condizioni richieste per ottenere tale qualifica professionale non in uno, ma in più Stati membri, di cui uno è lo Stato membro ospitante. Il giudice del rinvio ritiene che occorra altresì determinare se, in tal caso, le disposizioni del titolo III, capo I, della direttiva 2005/36 debbano essere interpretate nel senso che le autorità competenti in materia di riconoscimento delle qualifiche sono tenute a valutare il contenuto di tutti i documenti presentati dalla persona interessata, idonei ad attestare la sua qualifica professionale, nonché la conformità della formazione che essi attestano alle condizioni richieste per ottenere la qualifica professionale in questione nello Stato membro ospitante e, se del caso, applicare misure di compensazione.

    22

    Poiché il regime generale di riconoscimento previsto dalla direttiva 2005/36 si applica solo in taluni casi, il giudice del rinvio si chiede, inoltre, se BB possa richiedere il riconoscimento della sua qualifica professionale invocando gli articoli 45 e 49 TFUE nonché l’articolo 15 della Carta.

    23

    In tali circostanze, il Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 10, lettera b), della direttiva [2005/36], laddove interpretato congiuntamente alla finalità della direttiva di cui all’articolo 1 della medesima, debba essere interpretato nel senso che è applicabile in una situazione in cui una persona non abbia formalmente ottenuto alcun titolo di formazione perché i requisiti necessari per ottenere le qualificazioni professionali sono stati potenzialmente soddisfatti in più Stati membri dell’Unione europea invece che in uno solo. Se in una siffatta situazione, qualora una persona non abbia formalmente ottenuto alcun titolo di formazione perché i requisiti necessari per ottenere le qualifiche professionali sono stati potenzialmente soddisfatti in più Stati membri dell’Unione europea invece che in uno solo, il capo I (Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione) del titolo III della direttiva [2005/36] debba essere interpretato nel senso che esso obbliga l’istituzione che riconosce le qualifiche a valutare il contenuto dell’insieme dei documenti presentati dalla persona in grado di dimostrare le qualifiche professionali e la loro conformità con i requisiti stabiliti nello Stato membro ospitante per il conseguimento delle qualifiche professionali e, se necessario, ad applicare misure di compensazione.

    2)

    Se in una situazione come quella del caso di specie, in cui la ricorrente ha potenzialmente soddisfatto i requisiti necessari per ottenere le qualifiche professionali di farmacista ai sensi dell’articolo 44 del [titolo III,] capo III, sezione 7, della direttiva [2005/36], ma tali requisiti sono stati soddisfatti in più Stati membri dell’Unione europea invece che in uno solo e, pertanto, il richiedente non è in possesso di un titolo attestante la formazione di cui al punto 5.6.2 dell’allegato V della direttiva [2005/36], se gli articoli 45 e 49 TFUE e l’articolo 15 della Carta debbano essere interpretati nel senso che essi obbligano le autorità competenti dello Stato membro ospitante a valutare la formazione professionale del richiedente e a confrontarla con quella richiesta nello Stato ospitante, nonché a valutare il contenuto della documentazione presentata che può dimostrare le qualifiche professionali e la loro conformità ai requisiti stabiliti nello Stato membro ospitante per il conseguimento del titolo professionale e, se necessario, ad applicare misure di compensazione».

    Sulla prima questione

    24

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2005/36, in particolare il suo articolo 1 e il suo articolo 10, lettera b), debba essere interpretata nel senso che essa si applica a una situazione in cui una persona che chiede il riconoscimento delle sue qualifiche professionali nello Stato membro ospitante non ha ottenuto un titolo di formazione attestante le sue qualifiche professionali in un altro Stato membro e, in caso affermativo, se le disposizioni del titolo III, capo I, di tale direttiva debbano essere interpretate nel senso che l’autorità competente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali è tenuta a valutare il contenuto di tutti i documenti presentati dall’interessato, idonei a dimostrare le sue qualifiche, ottenute in più Stati membri, nonché la conformità della formazione che essi attestano alle condizioni richieste per ottenere le qualifiche professionali nello Stato membro ospitante e, se del caso, ad applicare misure di compensazione.

    25

    A tal riguardo, occorre rilevare che, per quanto attiene all’obiettivo della direttiva 2005/36, dai suoi articoli 1 e 4 emerge che lo scopo essenziale del riconoscimento reciproco consiste nel consentire al titolare di una qualifica professionale che gli apre l’accesso ad una professione regolamentata nel suo Stato membro d’origine di accedere, nello Stato membro ospitante, alla stessa professione per la quale egli è qualificato nello Stato membro d’origine e di esercitarla sul suo territorio alle stesse condizioni dei suoi cittadini (sentenza del 16 aprile 2015Angerer, C‑477/13, EU:C:2015:239, punto 36).

    26

    Pertanto, il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali di cui alla suddetta direttiva presuppone che il richiedente disponga di una formazione che lo qualifichi nello Stato membro d’origine per esercitarvi una professione regolamentata.

    27

    Ciò vale indipendentemente dal regime di riconoscimento delle qualifiche professionali, ossia il regime generale di riconoscimento, ai sensi del titolo III, capo I, della direttiva 2005/36, o il regime automatico di riconoscimento, ai sensi del titolo III, capi II, III e III bis, di tale direttiva.

    28

    Ne consegue che l’articolo 10 della direttiva 2005/36, che definisce l’ambito di applicazione del regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione previsto al capo I del titolo III di tale direttiva, non può, in forza della sua lettera b), imporre allo Stato membro ospitante, salvo disattendere l’obiettivo di detta direttiva, di esaminare i titoli di formazione posseduti da un richiedente che non possiede le qualifiche necessarie per esercitare la professione di farmacista nel suo Stato membro d’origine (v., per analogia, sentenza del 16 aprile 2015, Angerer, C‑477/13, EU:C:2015:239, punti 2437).

    29

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che la direttiva 2005/36, in particolare il suo articolo 1 e il suo articolo 10, lettera b), deve essere interpretata nel senso che essa non si applica a una situazione in cui una persona che chiede il riconoscimento delle sue qualifiche professionali non ha ottenuto un titolo di formazione che la qualifichi, nello Stato membro d’origine, per esercitarvi una professione regolamentata.

    Sulla seconda questione

    30

    Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 45 e 49 TFUE nonché l’articolo 15 della Carta debbano essere interpretati nel senso che, in una situazione in cui l’interessato non possiede il titolo che attesta la sua qualifica professionale di farmacista, ai sensi dell’allegato V, punto 5.6.2, della direttiva 2005/36, ma ha acquisito competenze professionali relative a tale professione tanto nello Stato membro d’origine quanto nello Stato membro ospitante, le autorità competenti di quest’ultimo sono tenute, quando ricevono una domanda di riconoscimento di qualifiche professionali, a valutare tali competenze e a confrontarle con quelle richieste nello Stato membro ospitante ai fini dell’accesso alla professione di farmacista.

    31

    In via preliminare, occorre rammentare che l’articolo 15, paragrafo 2, della Carta, ai sensi del quale ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare e di stabilirsi in qualunque Stato membro, riprende, in particolare, la libertà di circolazione dei lavoratori garantita dall’articolo 45 TFUE e la libertà di stabilimento garantita dall’articolo 49 TFUE (sentenza dell’8 maggio 2019, PI, C‑230/18, EU:C:2019:383, punto 53).

    32

    Secondo l’articolo 52, paragrafo 2, della Carta, i diritti riconosciuti da quest’ultima che trovano fondamento nei Trattati si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti. Pertanto, l’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 2, della Carta coincide, in questo caso, con l’interpretazione degli articoli 45 e 49 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2013, Gardella, C‑233/12, EU:C:2013:449, punto 39).

    33

    Ne consegue che è sufficiente fare riferimento agli articoli 45 e 49 TFUE per rispondere alla seconda questione.

    34

    Occorre altresì rammentare che le autorità di uno Stato membro – alle quali un cittadino dell’Unione abbia presentato domanda di autorizzazione all’esercizio di una professione il cui accesso, secondo la legislazione nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di esperienza pratica – sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalle legislazione nazionale (sentenza del 22 gennaio 2002, Dreessen, C‑31/00, EU:C:2002:35, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

    35

    Poiché tale giurisprudenza costituisce la semplice enunciazione di un principio insito nelle libertà fondamentali sancite dal Trattato FUE, tale principio non può perdere una parte della sua forza giuridica in conseguenza dell’adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2002, Dreessen, C‑31/00, EU:C:2002:35, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

    36

    Infatti, come emerge dall’articolo 53, paragrafo 1, TFUE, direttive siffatte mirano a facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli stabilendo regole e criteri comuni che comportino, nei limiti del possibile, il riconoscimento automatico di detti diplomi, certificati ed altri titoli. Per contro, esse non hanno come obiettivo e non possono avere come effetto quello di rendere più difficile il riconoscimento di tali diplomi, certificati ed altri titoli nelle situazioni da esse non contemplate (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2002, Dreessen, C‑31/00, EU:C:2002:35, punto 26).

    37

    Tali considerazioni si applicano in particolare alla direttiva 2005/36, che è stata adottata sulla base, segnatamente, dell’articolo 47, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 53, paragrafo 1, TFUE).

    38

    Orbene, in una situazione come quella di cui al procedimento principale che, come emerge dalla risposta fornita alla prima questione, non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36, lo Stato membro ospitante interessato deve rispettare i suoi obblighi in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, quali rammentati al punto 34 della presente sentenza, i quali si applicano alle situazioni rientranti tanto nell’articolo 45 TFUE quanto nell’articolo 49 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 14 settembre 2000, Hocsman, C‑238/98, EU:C:2000:440, punto 21, e del 6 ottobre 2015, Brouillard, C‑298/14, EU:C:2015:652, punti 4654)

    39

    Pertanto, qualora l’esame comparativo dei titoli accerti che le conoscenze e le qualifiche attestate dal titolo straniero corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali, lo Stato membro ospitante è tenuto a riconoscere che tale titolo soddisfa le condizioni da queste imposte. Se, invece, a seguito di tale confronto emerge una corrispondenza solo parziale tra tali conoscenze e qualifiche, detto Stato membro ha il diritto di pretendere che l’interessato dimostri di aver maturato le conoscenze e le qualifiche mancanti (sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard, C‑298/14, EU:C:2015:652, punto 57 e giurisprudenza citata).

    40

    A tal riguardo, spetta alle autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante nel contesto, segnatamente, di un’esperienza pratica, siano valide ai fini dell’accertamento del possesso delle conoscenze mancanti (sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard, C‑298/14, EU:C:2015:652, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

    41

    Invece, se detto esame comparativo evidenzia differenze sostanziali tra la formazione seguita dal richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, le autorità competenti possono fissare misure di compensazione per colmare tali differenze (v., segnatamente, sentenza del 2 dicembre 2010, Vandorou e a., C‑422/09, C‑425/09 e C‑426/09, EU:C:2010:732, punto 72).

    42

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che, in una situazione in cui l’interessato non possiede il titolo che attesta la sua qualifica professionale di farmacista, ai sensi dell’allegato V, punto 5.6.2, della direttiva 2005/36, ma ha acquisito competenze professionali relative a tale professione tanto nello Stato membro d’origine quanto nello Stato membro ospitante, le autorità competenti di quest’ultimo sono tenute, quando ricevono una domanda di riconoscimento di qualifiche professionali, a valutare tali competenze e a confrontarle con quelle richieste nello Stato membro ospitante ai fini dell’accesso alla professione di farmacista. Se tali competenze corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali dello Stato membro ospitante, quest’ultimo è tenuto a riconoscerle. Se da tale esame comparativo emerge una corrispondenza solo parziale tra queste competenze, lo Stato membro ospitante ha il diritto di esigere che l’interessato dimostri di aver acquisito le conoscenze e le qualifiche mancanti. Spetta alle autorità nazionali competenti valutare, se del caso, se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante, nell’ambito, in particolare, di un’esperienza pratica, siano valide ai fini dell’accertamento del possesso delle conoscenze mancanti. Se detto esame comparativo evidenzia differenze sostanziali tra la formazione seguita dal richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, le autorità competenti possono fissare misure di compensazione per colmare tali differenze.

    Sulle spese

    43

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

     

    1)

    La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, in particolare il suo articolo 1 e il suo articolo 10, lettera b), deve essere interpretata nel senso che essa non si applica a una situazione in cui una persona che chiede il riconoscimento delle sue qualifiche professionali non ha ottenuto un titolo di formazione che la qualifichi, nello Stato membro d’origine, per esercitarvi una professione regolamentata.

     

    2)

    Gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che, in una situazione in cui l’interessato non possiede il titolo che attesta la sua qualifica professionale di farmacista, ai sensi dell’allegato V, punto 5.6.2, della direttiva 2005/36, come modificata dalla direttiva 2013/55, ma ha acquisito competenze professionali relative a tale professione tanto nello Stato membro d’origine quanto nello Stato membro ospitante, le autorità competenti di quest’ultimo sono tenute, quando ricevono una domanda di riconoscimento di qualifiche professionali, a valutare tali competenze e a confrontarle con quelle richieste nello Stato membro ospitante ai fini dell’accesso alla professione di farmacista. Se tali competenze corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali dello Stato membro ospitante, quest’ultimo è tenuto a riconoscerle. Se da tale esame comparativo emerge una corrispondenza solo parziale tra queste competenze, lo Stato membro ospitante ha il diritto di esigere che l’interessato dimostri di aver acquisito le conoscenze e le qualifiche mancanti. Spetta alle autorità nazionali competenti valutare, se del caso, se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante, nell’ambito, in particolare, di un’esperienza pratica, siano valide ai fini dell’accertamento del possesso delle conoscenze mancanti. Se detto esame comparativo evidenzia differenze sostanziali tra la formazione seguita dal richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, le autorità competenti possono fissare misure di compensazione per colmare tali differenze.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il lituano.

    In alto