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Documento 62019CJ0695

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'8 luglio 2021.
Rádio Popular – Electrodomésticos, SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD).
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) – Nozioni di “operazioni di assicurazione” e di “prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione” – Articolo 174, paragrafo 2 – Diritto alla detrazione – Prorata di detrazione – Estensione di garanzia su elettrodomestici e altri articoli nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni – Nozione di “operazioni finanziarie”.
Causa C-695/19.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2021:549

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

8 luglio 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) – Nozioni di “operazioni di assicurazione” e di “prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione” – Articolo 174, paragrafo 2 – Diritto alla detrazione – Prorata di detrazione – Estensione di garanzia su elettrodomestici e altri articoli nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni – Nozione di “operazioni finanziarie”»

Nella causa C‑695/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo – CAAD), Portogallo], con decisione del 10 settembre 2019, pervenuta in cancelleria il 20 settembre 2019, nel procedimento

Rádio Popular – Electrodomésticos SA

contro

Autoridade Tributária e Aduaneira,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin (relatore) e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Rádio Popular – Electrodomésticos SA, da A.M. Rosa da Silva Garcia, advogada;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, R. Campos Laires, A. Homem e P. Barros da Costa, in qualità di agenti;

–        per il governo ellenico, da M. Tassopoulou, I. Kotsoni e K. Georgiadis, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Afonso e L. Lozano Palacios, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 174, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Rádio Popular – Electrodomésticos SA (in prosieguo: la «Rádio Popular») e l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorità tributaria e doganale, Portogallo) (in prosieguo: l’«AT») in merito alla detrazione, da parte della Rádio Popular, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) versata a monte per la realizzazione delle operazioni di vendita di estensioni di garanzia.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva IVA:

«A ciascuna operazione, l’IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota applicabile al bene o servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell’ammontare dell’imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo».

4        L’articolo 135 di tale direttiva, contenuto nel capo 3, intitolato «Esenzioni a favore di altre attività», del titolo IX di detta direttiva, al paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

a)      le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione;

b)      la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;

c)      la negoziazione e la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi;

d)      le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti;

e)      le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ossia monete d’oro, d’argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici;

f)      le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli di cui all’articolo 15, paragrafo 2;

g)      la gestione di fondi comuni d’investimento quali sono definiti dagli Stati membri;

(...)».

5        L’articolo 173 di detta direttiva così dispone:

«1.      Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione di cui agli articoli 168, 169 e 170, sia per operazioni che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa soltanto per il prorata dell’IVA relativo alla prima categoria di operazioni.

Il prorata di detrazione è determinato, conformemente agli articoli 174 e 175, per il complesso delle operazioni effettuate dal soggetto passivo.

2.      Gli Stati membri possono adottare le misure seguenti:

a)      autorizzare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività, se vengono tenute contabilità distinte per ciascun settore;

b)      obbligare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività ed a tenere contabilità distinte per ciascuno di questi settori;

c)      autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la detrazione in base all’utilizzazione della totalità o di una parte dei beni e servizi;

(...)».

6        L’articolo 174, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva prevede quanto segue:

«1.      Il prorata di detrazione risulta da una frazione che presenta i seguenti importi:

a)      al numeratore, l’importo totale del volume d’affari annuo, al netto dell’IVA, relativo alle operazioni che danno diritto a detrazione a norma degli articoli 168 e 169;

b)      al denominatore, l’importo totale del volume d’affari annuo, al netto dell’IVA, relativo alle operazioni che figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a detrazione.

(...)

2.      In deroga al paragrafo 1, per il calcolo del prorata di detrazione, non si tiene conto degli importi seguenti:

a)      l’importo del volume d’affari relativo alle cessioni di beni d’investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa;

b)      l’importo del volume d’affari relativo alle operazioni accessorie immobiliari e finanziarie;

c)      l’importo del volume d’affari relativo alle operazioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), quando si tratta di operazioni accessorie».

 Diritto portoghese

7        Gli articoli 9 e 23 del Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (codice dell’imposta sul valore aggiunto; in prosieguo: il «codice IVA»), nella loro versione applicabile al procedimento principale, recepiscono nel diritto portoghese le disposizioni della direttiva IVA menzionate ai punti da 3 a 6 della presente sentenza.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

8        La Rádio Popular è una società per azioni la cui attività principale consiste nella vendita di elettrodomestici e di altri articoli nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni.

9        Essa propone inoltre agli acquirenti dei suoi articoli una serie di servizi aggiuntivi quali, in particolare, l’estensione della garanzia sugli articoli acquistati. Tale estensione deriva da un contratto di assicurazione con il quale l’impresa di assicurazione garantisce all’acquirente, in caso di sinistri, la riparazione dell’articolo acquistato o, eventualmente, la sua sostituzione, per un periodo che va oltre il periodo coperto dalla garanzia fornita dal fabbricante. Detto contratto di assicurazione è concluso tra un’impresa di assicurazione e gli acquirenti degli articoli venduti dalla Rádio Popular.

10      Agendo in qualità di intermediario nella vendita di prodotti assicurativi, la Rádio Popular addebita al cliente, a fronte dell’estensione della garanzia sottoscritta, un importo che si aggiunge al prezzo del prodotto acquistato. L’attività di vendita di estensioni di garanzia avviene quindi al momento della vendita di articoli ed è effettuata utilizzando, in linea di principio, le stesse risorse materiali e personali che sono destinate a tale vendita di articoli.

11      Ritenendo che le vendite di estensioni di garanzia costituissero operazioni di assicurazione esenti da IVA, la Rádio Popular non ha liquidato l’IVA relativa a tali vendite, ma ha tuttavia detratto integralmente l’IVA versata a monte per l’insieme delle sue attività nel corso degli esercizi dal 2014 al 2017.

12      In seguito alle ispezioni effettuate dall’AT presso la Rádio Popular relative ai suddetti esercizi, tale autorità ha concluso che detta società aveva erroneamente detratto la totalità dell’IVA versata nel corso dei succitati esercizi, per il motivo che le operazioni di vendita di estensioni di garanzia effettuate dalla Rádio Popular erano esenti da IVA e non davano dunque diritto alla detrazione dell’IVA. Ritenendo che l’imposta versata sull’acquisto di beni e servizi ad uso promiscuo fosse detraibile soltanto per il prorata dell’importo annuo delle operazioni che danno diritto a detrazione, detta autorità ha proceduto, nei confronti della Rádio Popular, a quattro liquidazioni di IVA e di interessi compensativi, per un importo totale di EUR 356 433,05.

13      Dopo che la Rádio Popular ha chiesto la costituzione di un tribunale arbitrale collegiale al fine di far constatare l’illegittimità di tali liquidazioni, il Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo – CAAD), Portogallo] si è dichiarato costituito l’11 aprile 2019.

14      Secondo tale organo giurisdizionale, è pacifico tra le parti nel procedimento principale che l’attività della Rádio Popular consistente nella vendita di estensioni di garanzia beneficia dell’esenzione relativa alle operazioni di assicurazione, prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, il quale è stato recepito nel codice IVA. Poiché tale parte delle operazioni effettuate dalla Rádio Popular non dà, pertanto, diritto a detrazione, il giudice del rinvio indica che occorrerebbe, in linea di principio, applicare il prorata di detrazione, così come previsto, per beni o servizi ad uso promiscuo, dagli articoli 173 e 174 di tale direttiva.

15      La Rádio Popular sostiene tuttavia che le operazioni di vendita di estensioni di garanzia sono «operazioni finanziarie» aventi carattere accessorio rispetto all’attività principale di vendita di elettrodomestici e di altri articoli nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni, cosicché, in forza della deroga prevista sia all’articolo 23, paragrafo 5, del codice IVA sia all’articolo 174, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva IVA, per il calcolo del prorata di detrazione, non si deve tener conto dell’importo relativo a tali operazioni. Infatti, occorrerebbe interpretare in senso ampio la nozione di «operazioni finanziarie» ai sensi di dette disposizioni, a pena di violazione del principio fondamentale di neutralità che disciplina tale direttiva nonché del principio di non distorsione della concorrenza.

16      L’AT afferma, per contro, che le suddette operazioni non possono essere qualificate né come «operazioni finanziarie» né come «operazioni accessorie» ai sensi delle disposizioni in parola. Essa precisa, al riguardo, da un lato, che le operazioni di assicurazione, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non possono essere assimilate a «operazioni finanziarie», giacché la direttiva IVA opera chiaramente una distinzione tra tali due nozioni. Dall’altro lato, alla luce della sentenza del 29 aprile 2004, EDM (C‑77/01, EU:C:2004:243), le operazioni di vendita di estensioni di garanzia non sarebbero «operazioni accessorie».

17      A tal riguardo, l’AT rileva, in particolare, che le vendite di estensioni di garanzia sono effettuate abitualmente dalla Rádio Popular e che esse procurano a quest’ultima un profitto pari a circa il 35% dell’importo versato da ciascun acquirente di un’estensione di garanzia, profitto che è necessario alla redditività della medesima.

18      Il giudice del rinvio ritiene che la valutazione dell’AT secondo la quale tali vendite non avrebbero un carattere accessorio rispetto alle vendite di elettrodomestici e di altri articoli nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni sia viziata da errori di fatto e di diritto. Esso specifica altresì che non è stato provato che la redditività della Rádio Popular dipenda dalla vendita di estensioni di garanzia. Rammentando la costante giurisprudenza della Corte relativa alle prestazioni accessorie, tale giudice osserva, in particolare, che solo una modesta percentuale, stimata allo 0,62% del valore complessivo dei beni o dei servizi acquistati dalla Rádio Popular per l’esercizio della sua attività, sarebbe imputabile alle operazioni di vendita di estensioni di garanzia.

19      In ogni caso, si porrebbe la questione se tali operazioni possano essere qualificate come «operazioni finanziarie», ai sensi dell’articolo 174, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva IVA, in combinato disposto con l’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e c), di detta direttiva. Il giudice del rinvio ritiene che dal combinato disposto di dette disposizioni emerga che gli importi relativi a operazioni di assicurazione non sono esclusi dal calcolo del prorata di detrazione.

20      Date tali circostanze, il Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo – CAAD)] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se operazioni di intermediazione di vendita di estensioni di garanzia di elettrodomestici, realizzate da un soggetto passivo di IVA che abbia come attività principale la vendita di elettrodomestici al consumatore, costituiscano operazioni finanziarie o siano a queste equiparabili in virtù dei principi di neutralità e di non distorsione della concorrenza, ai fini dell’esclusione del rispettivo importo dal calcolo del prorata di detrazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b) e/o lettera c), della direttiva [IVA]».

 Sulla questione pregiudiziale

21      In via preliminare, occorre rilevare che, ai fini della risposta a tale questione, oltre all’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva IVA, direttamente menzionato dal giudice del rinvio nella sua questione, si deve prendere in considerazione anche l’articolo 174 di detta direttiva, il quale riguarda il metodo di calcolo del prorata di detrazione.

22      In particolare, il paragrafo 2 di quest’ultimo articolo prevede, per determinate operazioni, segnatamente per operazioni di natura accessoria, una deroga al metodo di calcolo del prorata di detrazione, quale previsto al paragrafo 1 di tale articolo, in forza della quale l’importo del volume d’affari relativo a dette operazioni deve essere escluso dal denominatore della frazione utilizzata per il calcolo del prorata di detrazione di cui al succitato paragrafo 1.

23      Ciò premesso, la questione sollevata deve essere compresa come diretta a stabilire, in sostanza, se l’articolo 174, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva IVA, in combinato disposto con l’articolo 135, paragrafo 1, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che si applica a operazioni di intermediazione nella vendita di estensioni di garanzia effettuate da un soggetto passivo nell’ambito della sua attività principale consistente nella vendita ai consumatori di elettrodomestici e di altri articoli nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni, e se, pertanto, il volume d’affari relativo a tali operazioni debba essere escluso dal denominatore della frazione utilizzata per il calcolo del prorata di detrazione di cui all’articolo 174, paragrafo 1, della direttiva IVA.

24      Al fine di rispondere alla suddetta questione, occorre rilevare, anzitutto, che le parti nel procedimento principale concordano nel ritenere che le operazioni di intermediazione nella vendita di estensioni di garanzia, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva e siano, a tale titolo, esenti da IVA.

25      Tuttavia, si deve constatare che, tra le operazioni oggetto della deroga prevista all’articolo 174, paragrafo 2, della direttiva IVA, non figurano le operazioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva.

26      Pertanto, è necessario verificare, in un primo momento, se operazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale rientrino effettivamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA. In caso affermativo, occorrerà, in un secondo momento, stabilire se siffatte operazioni possano, nondimeno, rientrare nell’ambito di applicazione del paragrafo 2, lettera b) o lettera c), dell’articolo 174 di tale direttiva, cosicché l’importo del volume d’affari relativo a dette operazioni deve essere escluso dal denominatore della frazione utilizzata per il calcolo del prorata di detrazione di cui al paragrafo 1 di tale articolo.

27      A questo proposito, occorre ricordare che i termini utilizzati per designare le esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, della suddetta direttiva devono essere interpretati restrittivamente, dato che esse costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in quanto tale [sentenza dell’8 ottobre 2020, United Biscuits (Pensions Trustees) e United Biscuits Pension Investments, C‑235/19, EU:C:2020:801, punto 29].

28      Ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, gli Stati membri esentano «le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione».

29      Secondo la giurisprudenza della Corte, le operazioni di assicurazione sono caratterizzate, come in genere si ammette, dal fatto che l’assicuratore si impegna, previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto. Esse implicano, per loro natura, che esista un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazione, ossia l’assicurato [sentenze del 17 marzo 2016, Aspiro, C‑40/15, EU:C:2016:172, punti 22 e 23, e del 25 marzo 2021, Q-GmbH (Assicurazione di rischi speciali), C‑907/19, EU:C:2021:237, punto 32].

30      Orbene, nel caso di specie, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che la Rádio Popular non è direttamente vincolata dal contratto di assicurazione che prevede l’estensione di garanzia a favore degli acquirenti di elettrodomestici e di altri articoli nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni in quanto assicurati, ma agisce solo in qualità di intermediario tra i suddetti acquirenti e un assicuratore con il quale tale contratto è concluso, il quale provvede, inoltre, alla copertura del rischio così assicurato.

31      Occorre tuttavia esaminare se operazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale costituiscano «prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione», ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA.

32      A questo proposito, come risulta dalla formulazione della succitata disposizione, l’esenzione di tali prestazioni è assoggettata al rispetto di due condizioni cumulative: da un lato, dette prestazioni devono essere «relative» a operazioni di assicurazione e, dall’altro, devono essere «effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione» [sentenza del 25 marzo 2021, Q-GmbH (Assicurazione di rischi speciali), C‑907/19, EU:C:2021:237, punto 34].

33      Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, occorre ricordare che la Corte ha statuito che il termine «relative» è sufficientemente ampio da ricomprendere diverse prestazioni che concorrono alla realizzazione di operazioni di assicurazione e, segnatamente, la liquidazione di sinistri, la quale costituisce una delle parti essenziali di dette operazioni (sentenza del 17 marzo 2016, Aspiro, C‑40/15, EU:C:2016:172, punto 33).

34      Poiché dalla descrizione dei fatti effettuata dal giudice del rinvio risulta che la prestazione di cui trattasi nel procedimento principale consiste, in sostanza, nella vendita di estensioni di garanzia su articoli acquistati, la quale assume la forma di un contratto di assicurazione come definito al punto 30 della presente sentenza, una siffatta prestazione deve essere considerata relativa a un’operazione di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA.

35      Quanto alla seconda delle suddette condizioni, al fine di stabilire se le prestazioni per le quali viene richiesta l’esenzione a titolo dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA siano effettuate da un mediatore assicurativo o da un intermediario di assicurazione, occorre non già basarsi sulla veste formale del prestatore, bensì esaminare il contenuto stesso di tali prestazioni [v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2021, Q-GmbH (Assicurazione di rischi speciali), C‑907/19, EU:C:2021:237, punto 36 e giurisprudenza ivi citata].

36      Nell’ambito di detto esame, occorre verificare se siano soddisfatti due criteri. In primo luogo, il prestatore deve essere in rapporto con l’assicuratore e con l’assicurato, laddove tale rapporto può essere soltanto indiretto qualora il prestatore sia un subappaltatore del mediatore o dell’intermediario. In secondo luogo, la sua attività deve comprendere aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come la ricerca di potenziali clienti e la messa in relazione di questi ultimi con l’assicuratore, in vista della conclusione di contratti di assicurazione [sentenza del 25 marzo 2021, Q-GmbH (Assicurazione di rischi speciali), C‑907/19, EU:C:2021:237, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].

37      Nel caso di specie, i succitati criteri sono a priori soddisfatti da un prestatore come la Rádio Popular, dato che, come risulta dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio, tale prestatore è in contatto diretto tanto con l’assicuratore, del quale vende i prodotti assicurativi comprendenti l’estensione della garanzia, quanto con l’assicurato ai fini della vendita di tali prodotti al momento della vendita di elettrodomestici e di altri articoli nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni, e che, così facendo, egli esercita attività essenzialmente connesse alla funzione di intermediario di assicurazione, come la ricerca di clienti e la messa in relazione di questi ultimi con l’assicuratore in vista della conclusione di contratti di assicurazione.

38      Ne consegue che, fatte salve le verifiche che spetta, in definitiva, al giudice del rinvio svolgere, operazioni di intermediazione nella vendita di estensioni di garanzia, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, effettuate da un soggetto passivo nell’ambito della sua attività principale consistente nella vendita ai consumatori di elettrodomestici e di altri articoli nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni, costituiscono prestazioni di servizi relative a operazioni di assicurazione effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA.

39      Orbene, come rilevato al punto 25 della presente sentenza, operazioni del genere non sono oggetto della deroga al metodo di calcolo del prorata di detrazione prevista all’articolo 174, paragrafo 2, di tale direttiva, in quanto la succitata disposizione non rinvia alla lettera a) dell’articolo 135, paragrafo 1, di detta direttiva.

40      Occorre pertanto esaminare se operazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, benché costituiscano prestazioni di servizi relative a operazioni di assicurazione effettuate da un intermediario di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, possano nondimeno essere qualificate, in particolare alla luce del principio di neutralità fiscale, come «operazioni finanziarie accessorie», ai sensi delle lettere b) e c) dell’articolo 174, paragrafo 2, di tale direttiva.

41      Nei limiti in cui l’articolo 174, paragrafo 2, lettera c), della direttiva IVA rinvia alle operazioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), di tale direttiva, occorre sottolineare, anzitutto, che all’articolo 135, paragrafo 1, di detta direttiva viene operata una chiara distinzione tra le operazioni di assicurazione contemplate dalla lettera a) di tale disposizione e le operazioni contemplate dalle lettere da b) a g) della medesima, in particolare le operazioni di natura finanziaria.

42      Risulta infatti dalle formulazioni dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, da un lato, e dell’articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), di detta direttiva, dall’altro, che tali disposizioni riguardano operazioni distinte e che non è possibile assimilare le operazioni di assicurazione alle operazioni finanziarie, in particolare ai fini dell’applicazione della deroga prevista all’articolo 174, paragrafo 2, della succitata direttiva (v., per analogia, sentenza del 17 marzo 2016, Aspiro, C‑40/15, EU:C:2016:172, punto 29).

43      Inoltre, tale constatazione non può essere rimessa in discussione dal principio di neutralità fiscale. Se è vero che, secondo costante giurisprudenza, detto principio osta al fatto che beni o prestazioni di servizi simili, che si trovano quindi in concorrenza fra loro, siano trattati in modo diverso ai fini dell’IVA (sentenza del 17 gennaio 2013, BGŻ Leasing, C‑224/11, EU:C:2013:15, punto 65 e giurisprudenza ivi citata), nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte consente di ritenere che le operazioni di assicurazione e le operazioni finanziarie costituiscano operazioni «simili», ai sensi di tale giurisprudenza.

44      In ogni caso, come già dichiarato dalla Corte, detto principio non consente di ampliare l’ambito di applicazione di un’esenzione in assenza di una disposizione non equivoca. Infatti, il principio in parola non è una regola di diritto primario che può incidere sulla validità di un’esenzione, ma un principio di interpretazione che deve essere applicato unitamente al principio di interpretazione restrittiva delle esenzioni (sentenza del 17 marzo 2016, Aspiro, C‑40/15, EU:C:2016:172, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

45      Infine, mutatis mutandis, non può essere accolta un’interpretazione secondo la quale la nozione di «operazioni di assicurazione», di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, e quella di «operazioni finanziarie», di cui all’articolo 174, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, coinciderebbero.

46      Infatti, il buon funzionamento e l’interpretazione uniforme del sistema comune dell’IVA implicano, in linea di principio, che operazioni simili contemplate dalla direttiva IVA non siano definite con nozioni diverse a seconda che siano contemplate dall’una o dall’altra delle disposizioni di tale direttiva (v., per analogia, sentenza del 22 ottobre 2009, Swiss Re Germany Holding, C‑242/08, EU:C:2009:647, punto 31).

47      Ne consegue che un’operazione qualificata come «operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, non può costituire un’operazione, di natura finanziaria e accessoria, ai sensi dell’articolo 174, paragrafo 2, lettere b) e c), di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), di detta direttiva, e ciò indipendentemente dalla questione se essa sia, inoltre, «accessoria» ai sensi di queste ultime disposizioni.

48      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 174, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva IVA, in combinato disposto con l’articolo 135, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a operazioni di intermediazione nella vendita di estensioni di garanzia effettuate da un soggetto passivo nell’ambito della sua attività principale consistente nella vendita ai consumatori di elettrodomestici e di altri articoli nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni, cosicché l’importo del volume d’affari relativo a tali operazioni non deve essere escluso dal denominatore della frazione utilizzata per il calcolo del prorata di detrazione di cui all’articolo 174, paragrafo 1, di detta direttiva.

 Sulle spese

49      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 174, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 135, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a operazioni di intermediazione nella vendita di estensioni di garanzia effettuate da un soggetto passivo nell’ambito della sua attività principale consistente nella vendita ai consumatori di elettrodomestici e di altri articoli nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni, cosicché l’importo del volume d’affari relativo a tali operazioni non deve essere escluso dal denominatore della frazione utilizzata per il calcolo del prorata di detrazione di cui all’articolo 174, paragrafo 1, di detta direttiva.

Firme


*      Lingua processuale: il portoghese.

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