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Documento 62020CO0684

Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 16 giugno 2021.
Eleanor Sharpston contro Consiglio dell'Unione europea e Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.
Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Conseguenze del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea per i membri della Corte di giustizia dell’Unione europea – Dichiarazione della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri – Fine del mandato di un avvocato generale – Ricorso di annullamento.
Causa C-684/20 P.

Raccolta della giurisprudenza - generale - Sezione "Informazioni sulle decisioni non pubblicate" ;

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2021:486

 ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

16 giugno 2021 ( *1 )

«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Conseguenze del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea per i membri della Corte di giustizia dell’Unione europea – Dichiarazione della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri – Fine del mandato di un avvocato generale – Ricorso di annullamento»

Nella causa C‑684/20 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 16 dicembre 2020,

Eleanor Sharpston, residente in Schoenfels (Lussemburgo), rappresentata da N. Forwood, BL, J. Robb, barrister, e da J. Flynn e H. Mercer, QC,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Consiglio dell’Unione europea,

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri,

convenuti in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot (relatore), presidente di sezione, L. Bay Larsen, C. Toader, M. Safjan e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Con la sua impugnazione, la sig.ra Eleanor Sharpston chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 6 ottobre 2020, Sharpston/Consiglio e Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri (T‑180/20, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2020:473), con cui il Tribunale ha respinto la sua domanda diretta all’annullamento parziale della dichiarazione della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 29 gennaio 2020 relativa alle conseguenze del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea sugli avvocati generali della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: la «dichiarazione controversa»).

Contesto normativo

2

L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7; in prosieguo: l’«accordo sul recesso»), approvato con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020 (GU 2020, L 29, pag. 1), entrato in vigore il 1o febbraio 2020, recita, all’ottavo comma del suo preambolo:

«Considerando che è nell’interesse sia dell’Unione sia del Regno Unito stabilire un periodo di transizione o di esecuzione durante il quale – nonostante tutte le conseguenze del recesso del Regno Unito dall’Unione per quanto riguarda la partecipazione del Regno Unito alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, in particolare lo scadere, alla data di entrata in vigore del presente accordo, del mandato di tutti i membri di tali istituzioni, organi e organismi nominati, designati o eletti in virtù dell’adesione del Regno Unito all’Unione – dovrebbe applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito, di norma con gli stessi effetti giuridici prodotti negli Stati membri, il diritto dell’Unione, compresi gli accordi internazionali, al fine di evitare turbative durante il periodo di negoziazione dell’accordo o degli accordi sulle future relazioni».

3

L’articolo 19, paragrafo 2, TUE prevede che la Corte sia composta da un giudice per Stato membro e che sia assistita da avvocati generali.

4

Ai sensi dell’articolo 252 TFUE, la Corte è assistita da otto avvocati generali e, su sua richiesta, il Consiglio dell’Unione europea, deliberando all’unanimità, può aumentarne il numero.

5

Ai sensi della dichiarazione relativa all’articolo 252 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, concernente il numero di avvocati generali presso la Corte, allegata all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, la Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri ha dichiarato che, nel caso in cui, conformemente all’articolo 252, primo comma, TFUE, la Corte richiedesse che il numero di avvocati generali fosse aumentato di tre, ossia undici invece di otto, sarebbe opportuno che la Polonia, come già avviene per Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito, disponesse di un avvocato generale permanente e non partecipasse più al sistema di rotazione, che riguarderebbe cinque avvocati generali anziché tre.

6

Con decisione 2013/336/UE del Consiglio, del 25 giugno 2013, recante aumento del numero degli avvocati generali della Corte di giustizia dell’Unione europea (GU 2013, L 179, pag. 92), il numero di avvocati generali è stato aumentato da otto a undici.

Fatti all’origine della controversia

7

Nel corso del 2005, su proposta del governo del Regno Unito, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno nominato la sig.ra Sharpston per esercitare le funzioni di avvocato generale presso la Corte, per la restante durata del mandato del suo predecessore, vale a dire fino al 6 ottobre 2009. Nel corso del 2009, a seguito di una nuova proposta del medesimo governo, la ricorrente è stata nominata quale avvocato generale della Corte per un ulteriore mandato di sei anni, per il periodo dal 7 ottobre 2009 al 6 ottobre 2015. Infine, in forza della decisione (UE, Euratom) 2015/578 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 1o aprile 2015, relativa alla nomina di giudici e avvocati generali della Corte di giustizia (GU 2015, L 96, pag. 11), la ricorrente è stata nominata per esercitare le funzioni di avvocato generale per il periodo dal 7 ottobre 2015 al 6 ottobre 2021.

8

Il 29 gennaio 2020, la Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri ha adottato la dichiarazione controversa nella quale ha ricordato che, poiché il Regno Unito aveva avviato la procedura di cui all’articolo 50 TUE per recedere dall’Unione, i trattati avrebbero cessato di essere applicabili a tale Stato membro dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso. La stessa ha anche ricordato che pertanto i mandati dei membri delle istituzioni, degli organi, e degli organismi dell’Unione che sono stati nominati, designati o eletti in virtù dell’adesione del Regno Unito all’Unione sarebbero scaduti alla data del recesso. Essa ha precisato che, di conseguenza, il posto permanente di avvocato generale assegnato al Regno Unito con la dichiarazione relativa all’articolo 252 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea concernente il numero di avvocati generali presso la Corte di giustizia, allegata all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, sarebbe stato integrato nel sistema di rotazione degli Stati membri per la nomina degli avvocati generali. Essa ha osservato che, secondo l’ordine protocollare, il prossimo Stato membro eleggibile sarebbe stato la Repubblica ellenica. Essa ha convenuto che, tenuto conto delle circostanze eccezionali in cui tale nomina doveva essere effettuata e al fine di rispettare la regola del rinnovo parziale dei membri della Corte ogni tre anni e quella della durata di sei anni dei loro mandati, così come previsto dall’articolo 253 TFUE, il mandato dell’avvocato generale proposto dalla Repubblica ellenica per il posto di avvocato generale resosi vacante avrebbe avuto termine alla data del prossimo rinnovo parziale dei membri della Corte, vale a dire il 6 ottobre 2021.

Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

9

Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 aprile 2020, la ricorrente ha chiesto l’annullamento parziale della dichiarazione controversa.

10

Nell’ordinanza impugnata, dopo aver constatato, al punto 27, che la dichiarazione controversa era stata adottata non dal Consiglio ma dalla Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, il Tribunale, al punto 28, ha respinto in quanto irricevibile il ricorso proposto dinanzi ad esso nella parte in cui era diretto contro il Consiglio.

11

Per quanto riguarda le domande dirette contro la Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, il Tribunale ha ricordato, ai punti 29 e 30 dell’ordinanza impugnata, di essere competente, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, unicamente per quanto riguarda i ricorsi proposti contro gli atti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione e che dalla giurisprudenza della Corte risulta che gli atti adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri che agiscono non in qualità di membri del Consiglio o di membri del Consiglio europeo, ma nella loro qualità di rappresentanti dei propri governi, e che esercitano quindi collettivamente le competenze degli Stati membri, non sono soggetti al controllo di legittimità esercitato dal giudice dell’Unione.

12

Il Tribunale ha altresì richiamato, ai punti 31 e 32 dell’ordinanza impugnata, l’ordinanza della vicepresidente della Corte del 10 settembre 2020, Rappresentanti dei governi degli Stati membri/Sharpston[C‑424/2 P(R), non pubblicata, EU:C:2020:705], per ricordare, da un lato, che l’atto recante nomina dei giudici e degli avvocati generali della Corte, conformemente all’articolo 253, paragrafo 1, TFUE, è adottato di comune accordo dai governi degli Stati membri e, dall’altro, che un ricorso è manifestamente irricevibile allorché mira all’annullamento di una decisione emanata non da un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, ma dai rappresentanti dei governi degli Stati membri nell’esercizio delle competenze di questi ultimi.

13

Al punto 33 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, il 29 gennaio 2020, i rappresentanti dei governi di 27 dei 28 Stati che erano membri dell’Unione a quella data, hanno partecipato alla riunione che ha dato luogo alla dichiarazione controversa e che l’hanno adottata nella loro qualità di rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione e non in quanto membri del Consiglio. Al punto 34 di tale ordinanza, il Tribunale ha aggiunto che, nonostante la menzione del Consiglio nella sua intestazione e il fatto che sia stata pubblicata sul sito Internet del Consiglio, la dichiarazione controversa dimostra, per il suo contenuto, che si tratta di una dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione resa di comune accordo, e non di un atto del Consiglio o di un organo o entità dell’Unione.

14

Il Tribunale ne ha concluso, al punto 35 dell’ordinanza impugnata, che il ricorso presentato innanzi ad esso doveva essere respinto in quanto irricevibile.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni della ricorrente

15

Con la sua impugnazione, la sig.ra Sharpston chiede alla Corte di annullare l’ordinanza impugnata, di ordinare alle altre parti del procedimento di rispondere alla questione se il suo mandato debba essere considerato terminato con il recesso del Regno Unito dall’Unione, il 31 gennaio 2020 a mezzanotte, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE, di rinviare la causa al Tribunale, a meno che lo stato degli atti non consenta alla Corte di pronunciarsi, e di condannare il Consiglio e la Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri alle spese.

Sull’impugnazione

16

Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può, in qualsiasi momento, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, decidere di respingere l’impugnazione in tutto o in parte con ordinanza motivata.

17

Nella presente causa occorre applicare tale articolo.

18

A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi.

Sui motivi d’impugnazione da primo a terzo e quinto

Argomenti della ricorrente

19

Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 263 TFUE dichiarando, ai punti 29 e 35 dell’ordinanza impugnata, che il ricorso era irricevibile in quanto non era diretto contro un atto adottato da un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione.

20

La ricorrente sostiene che risulta non solo dal dettato dell’articolo 263 TFUE, nelle sue diverse versioni linguistiche, ma anche dalla genesi e dall’obiettivo di tale articolo, nonché dalla giurisprudenza della Corte, che l’ambito di applicazione di tale articolo debba essere interpretato estensivamente, sia che si tratti degli atti che esso riguarda, sia che si tratti dei loro autori.

21

La ricorrente sostiene che, sebbene la Corte escluda dall’ambito di applicazione dell’articolo 263 TFUE gli atti adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri al di fuori del quadro giuridico dell’Unione, lo stesso non può valere per quelli, come la dichiarazione controversa, adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri che agiscono nell’ambito di competenze conferite, o asseritamente conferite dai trattati, e che producono effetti nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

22

Ella afferma che, ai punti 30, 32 e 35 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha pertanto commesso un errore di diritto ritenendo che tutti gli atti adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri in qualità diversa da quella di membri del Consiglio o del Consiglio europeo non possono essere soggetti al controllo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 263 TFUE, e che lo stesso avrebbe dovuto mantenere la sua competenza a valutare la legittimità della dichiarazione controversa, nella parte in cui essa ha posto fine prematuramente al suo mandato di avvocato generale.

23

Nei suoi rilievi finali, la ricorrente aggiunge che dai punti da 91 a 98 della sentenza del 16 dicembre 2020, Consiglio e a./K. Chrysostomides & Co. e a. (C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P, EU:C:2020:1028), risulta che l’impossibilità di esercitare il controllo su di un accordo politico ai sensi dell’articolo 263 TFUE presuppone l’esistenza di mezzi di ricorso alternativi diretti contro gli atti che danno attuazione a tale accordo, al fine di evitare che gli interessati siano privati del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Orbene, tali ricorsi alternativi non sussisterebbero nel caso di specie.

24

Con il secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente omesso di distinguere, ai fini della determinazione della propria competenza, la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri di nominare un avvocato generale della Corte dalla decisione preliminare relativa al posto vacante così occupato, sebbene il ricorso proposto dinanzi ad esso nella causa T‑180/20 nonché la presente impugnazione, riguardassero quest’ultima decisione.

25

La ricorrente sostiene che, sebbene, in generale, la questione se il posto di un membro della Corte sia effettivamente vacante non si ponga, non si può escludere che essa si presenti in talune fattispecie. A tal riguardo, la stessa ritiene che un atto degli Stati membri che constati illegittimamente l’esistenza di un tale posto vacante dovrebbe poter essere sottoposto al controllo degli organi giurisdizionali dell’Unione.

26

Ella afferma che deve allora spettare esclusivamente agli organi giurisdizionali dell’Unione pronunciarsi sulla materia, e si riferisce in particolare all’articolo 19 TUE e agli articoli 4 e 6 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

27

La ricorrente aggiunge che la validità degli atti dei rappresentanti dei governi degli Stati membri previsti dal Trattato FUE può peraltro essere contestata, almeno indirettamente, con mezzi procedurali diversi dal ricorso di annullamento, come il Consiglio, a nome della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, ha ammesso nell’eccezione di irricevibilità sollevata dinanzi al Tribunale, e che da ciò si deve dedurre che un ricorso diretto contro tali atti debba essere allo stesso modo disponibile.

28

Di conseguenza, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti 30, 32 e 35 dell’ordinanza impugnata, che gli atti dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, quali che siano, non possono formare oggetto di un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

29

Con il terzo motivo d’impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente interpretato, ai punti 30, 33 e 34 dell’ordinanza impugnata, i principi desumibili dalla sentenza del 30 giugno 1993, Parlamento/Consiglio e Commissione (C‑181/91 e C‑248/91, EU:C:1993:271).

30

La ricorrente sostiene che da tale sentenza non risulta che tutti gli atti dei rappresentanti dei governi degli Stati membri che agiscono di concerto sono sottratti al controllo giurisdizionale nell’ambito dell’articolo 263 TFUE, ma che la Corte si è pronunciata nella citata sentenza solo sugli atti adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri al di fuori dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

31

Pertanto, la questione se gli organi giurisdizionali dell’Unione siano competenti ad esercitare il controllo di legittimità di un atto quale la dichiarazione controversa, adottato dai rappresentanti dei governi degli Stati membri in forza di competenze conferite, o asseritamente conferite, dai trattati e che ha effetti nell’ordinamento giuridico dell’Unione, non sarebbe stata risolta nella giurisprudenza della Corte e dovrebbe ricevere una risposta affermativa.

32

Il Tribunale, pertanto, si sarebbe erroneamente riferito, ai punti 30 e 35 dell’ordinanza impugnata, alla sentenza del 30 giugno 1993, Parlamento/Consiglio e Commissione (C‑181/91 e C‑248/91, EU:C:1993:271), e segnatamente al punto 12 di tale sentenza per fondare la sua analisi, e avrebbe dovuto quanto meno considerare altri passaggi di quest’ultima, quali il suo punto 13, dai quali risulterebbe che gli atti che producono effetti giuridici sui terzi nell’ordinamento giuridico dell’Unione devono essere sottoposti al controllo degli organi giurisdizionali dell’Unione.

33

Con il quinto motivo d’impugnazione, la ricorrente sostiene, in subordine, che il Tribunale ha anche erroneamente omesso, ai punti 27 e 28 dell’ordinanza impugnata, di rispondere al suo argomento secondo cui, se la Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri non può essere convenuta in un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, è il Consiglio a doverlo essere in quanto alter ego di tale Conferenza o in quanto istituzione dell’Unione più strettamente legata ad essa in virtù del suo coinvolgimento nell’adozione e nella promulgazione della dichiarazione controversa.

34

La ricorrente si basa in particolare sulla necessità di controllare le eventuali violazioni del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri, se questi ultimi non possono essere convenuti in un siffatto procedimento e ritiene che, se il Consiglio non è l’autore dell’atto impugnato, esso dovrebbe nondimeno poterne essere considerato responsabile dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione.

35

Ella sostiene che le disposizioni dei trattati relative alla competenza della Corte non individuano esaustivamente i convenuti e fa riferimento per analogia agli articoli 268 e 340 TFUE.

36

Ella rileva che occorre stabilire se la constatazione della vacanza del posto da lei precedentemente occupato, contenuta nella dichiarazione controversa, sia stata effettuata dal Consiglio, dalla Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri o dal presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea e ritiene che la Corte sia, in ogni caso, la sola autorizzata a pronunciarsi in materia.

37

Ella aggiunge che il Consiglio, tramite il suo servizio giuridico, ha svolto un ruolo attivo, sia da solo sia unitamente alla Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, nel determinare la fine anticipata del suo mandato e che esso è quindi coautore del vizio che inficia la dichiarazione controversa.

Giudizio della Corte

38

Con i motivi d’impugnazione da primo a terzo e quinto, che occorre analizzare congiuntamente, la ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo in quanto irricevibile la sua domanda di annullamento parziale della dichiarazione controversa, in quanto adottata dai rappresentanti dei governi degli Stati membri che agiscono in quanto tali e non dal Consiglio.

39

Secondo la giurisprudenza della Corte, risulta dal dettato dell’articolo 263 TFUE che gli atti adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri che agiscono non in qualità di membri del Consiglio, ma in qualità di rappresentanti del loro governo, e che esercitano così collettivamente le competenze degli Stati membri, non sono assoggettati al controllo di legittimità esercitato dal giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 1993Parlamento/Consiglio e Commissione, C‑181/91 e C‑248/91, EU:C:1993:271, punto 12).

40

Il criterio pertinente così adottato dalla Corte per escludere la competenza degli organi giurisdizionali dell’Unione a conoscere di un ricorso giurisdizionale diretto contro tali atti è quindi quello relativo al loro autore, indipendentemente dai loro effetti giuridici vincolanti.

41

Gli argomenti dedotti dalla ricorrente nell’ambito dei suoi motivi d’impugnazione primo e quinto, secondo i quali occorrerebbe interpretare in senso ampio gli autori degli atti cui fa riferimento l’articolo 263 TFUE, vale a dire le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, al fine di ritenere che la dichiarazione controversa sia stata adottata da un’istituzione, da un organo o da un organismo dell’Unione ai sensi di tale articolo, o quanto meno di equiparare il ricorso presentato dinanzi al Tribunale a un ricorso proposto contro una decisione del Consiglio, tenuto conto dell’implicazione di quest’ultimo nell’adozione e nella diffusione di tale dichiarazione, non possono quindi essere accolti senza contravvenire alla chiara formulazione di tale articolo.

42

Appare evidente che una siffatta interpretazione contrasterebbe altresì con la volontà degli autori dei trattati, quale si riflette nell’articolo 263 TFUE, il cui ambito di applicazione si limita ai soli atti del diritto dell’Unione adottati dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione, di escludere dal controllo giurisdizionale della Corte gli atti che spetta agli Stati membri adottare, quali le decisioni di nomina dei membri degli organi giurisdizionali dell’Unione.

43

Sebbene, nel caso di specie, la dichiarazione controversa non rechi una nomina, essa è tuttavia strettamente connessa all’esercizio di tale competenza in quanto prende atto della vacanza di posto che ha fatto seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione e ne determina talune conseguenze giuridiche che occorrerà trarre al momento della nomina a tale posto.

44

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente nel suo terzo motivo d’impugnazione, da quanto precede risulta che è ugualmente irrilevante che i rappresentanti dei governi degli Stati membri abbiano agito nell’ambito dei trattati o di altre fonti giuridiche, come il diritto internazionale.

45

Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso alcun errore nel ricordare, al punto 30 dell’ordinanza impugnata, che dall’articolo 263 TFUE risulta che gli atti adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri che agiscono non in qualità di membri del Consiglio o di membri del Consiglio europeo, bensì nella loro qualità di rappresentanti del proprio governo, e che esercitano così collettivamente le competenze degli Stati membri, non sono soggetti al sindacato di legittimità esercitato dal giudice dell’Unione.

46

Nell’ambito del secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente sostiene che gli organi giurisdizionali dell’Unione dovrebbero tuttavia affermare la loro competenza a valutare la legittimità della dichiarazione controversa in quanto essa conterrebbe una decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri che constata, ultra vires, la fine anticipata del suo mandato di avvocato generale.

47

Tale analisi non può, tuttavia, essere accolta, dal momento che la dichiarazione controversa non può, in ogni caso, essere considerata come adottata da un’istituzione, da un organo o da un organismo dell’Unione di cui all’articolo 263 TFUE.

48

Occorre inoltre constatare che non si può ritenere che la dichiarazione controversa contenga una decisione dotata di effetti giuridici lesivi per la ricorrente, nel senso che tale dichiarazione avrebbe deciso la fine anticipata del suo mandato di avvocato generale, considerato che la Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri si è limitata a prendere atto delle conseguenze che necessariamente discendono dal recesso del Regno Unito dall’Unione.

49

Infatti, poiché i trattati hanno cessato di essere applicabili al Regno Unito a partire dalla data del suo recesso, il 1o febbraio 2020, in forza dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE, tale Stato non è più, a partire da tale data, uno Stato membro. Ne consegue, come enuncia l’ottavo comma del preambolo dell’accordo di recesso, che i mandati in corso dei membri delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione nominati, designati o eletti in virtù dell’adesione del Regno Unito all’Unione sono automaticamente scaduti a tale data.

50

Di conseguenza, non si può contestare al Tribunale di non essersi ritenuto competente a valutare la legittimità di una presunta decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri che ha constatato la fine anticipata del mandato della ricorrente.

51

Ne consegue che i motivi da primo a terzo e quinto devono essere respinti in quanto manifestamente infondati.

Sul quarto motivo

Argomenti della ricorrente

52

Con il quarto motivo d’impugnazione, la ricorrente sostiene che, ai punti 31 e 32 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha erroneamente attribuito un valore di precedente all’ordinanza della vicepresidente della Corte del 10 settembre 2020, Rappresentanti dei governi degli Stati membri/Sharpston[C‑424/20 P(R), non pubblicata, EU:C:2020:705], mentre una siffatta ordinanza non poteva pregiudicare il merito della presente controversia.

53

La ricorrente aggiunge che il Tribunale si è anche erroneamente basato, al punto 31 dell’ordinanza impugnata, su tale ordinanza, poiché essa riguardava un ricorso relativo ad una decisione di nomina di un avvocato generale presso la Corte, mentre il suo ricorso riguardava la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri che sanciva la vacanza di tale posto.

54

Inoltre, l’ordinanza della vicepresidente della Corte citata ai punti 31 e 32 dell’ordinanza impugnata sarebbe stata adottata in violazione delle norme procedurali della Corte, in particolare perché la ricorrente non è stata sentita sebbene non sia stata constatata alcuna urgenza, ma anche perché gli argomenti fatti valere dai rappresentanti dei governi degli Stati membri avrebbero dovuto essere respinti in quanto irricevibili poiché dedotti per la prima volta dinanzi alla Corte.

55

La ricorrente sostiene, infine, che, così facendo, il Tribunale stesso ha violato il principio audi alteram partem non consentendole di presentare le sue osservazioni sulla pertinenza del punto 12 della sentenza del 30 giugno 1993, Parlamento/Consiglio e Commissione (C‑181/91 e C‑248/91, EU:C:1993:271), menzionato al punto 30 dell’ordinanza impugnata, e dell’ordinanza della vicepresidente della Corte del 10 settembre 2020, Rappresentanti dei governi degli Stati membri/Sharpston[C‑424/20 P(R), non pubblicata, EU:C:2020:705], menzionata ai punti 31 e 32 dell’ordinanza impugnata. Così facendo, il Tribunale avrebbe ingiustificatamente «esteso» e «prolungato» non solo l’effetto giuridico, ma anche i difetti procedurali di tale ordinanza della vicepresidente della Corte.

Giudizio della Corte

56

Per quanto riguarda gli argomenti relativi all’errore che sarebbe stato commesso dal Tribunale ai punti 31 e 32 dell’ordinanza impugnata, in merito alla portata dell’ordinanza della vicepresidente della Corte del 10 settembre 2020, Rappresentanti dei governi degli Stati membri/Sharpston[C‑424/20 P(R), non pubblicata, EU:C:2020:705], la quale inoltre non sarebbe pertinente ai fini della presente causa, è sufficiente constatare che il Tribunale non ha, in ogni caso, commesso alcun errore ricordando, da un lato, al citato punto 31, che un atto di nomina dei giudici e degli avvocati generali della Corte viene adottato, ai sensi dell’articolo 253 TFUE, di comune accordo dai governi degli Stati membri e, dall’altro, al citato punto 32, che un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE contro un tale atto è manifestamente irricevibile in quanto mira all’annullamento di una decisione adottata dai rappresentanti dei governi degli Stati membri che esercitano le competenze di tali Stati. Ne consegue che tali argomenti sono manifestamente inoperanti.

57

Gli argomenti relativi alle violazioni procedurali che sarebbero state commesse al momento dell’adozione di tale ordinanza della vicepresidente della Corte sono, inoltre, manifestamente irricevibili in quanto quest’ultima non costituisce oggetto del presente ricorso.

58

Pertanto, devono essere parimenti respinte in quanto manifestamente infondate anche le allegazioni della ricorrente relative alla violazione da parte del Tribunale del principio del contraddittorio.

59

Di conseguenza, il quarto motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

60

Da tutto quanto precede risulta che, poiché nessuno dei motivi addotti dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione è stato accolto, quest’ultima deve essere respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.

61

In tale contesto, la domanda di misura istruttoria della ricorrente non può essere accolta.

Sulle spese

62

Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che pone fine alla causa.

63

Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alle altre parti del procedimento e, quindi, prima che queste abbiano potuto sostenere spese, si deve disporre che la ricorrente sopporterà le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) così provvede:

 

1)

L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.

 

2)

La sig.ra Eleanor Sharpston sopporta le proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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