Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 62020CJ0192

    Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 giugno 2021.
    Prima banka Slovensko a.s. contro HD.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove.
    Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2 – Disposizioni legislative nazionali imperative – Scadenza anticipata del termine del contratto di prestito – Cumulo degli interessi sul prestito e degli interessi moratori.
    Causa C-192/20.

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2021:480

     SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

    10 giugno 2021 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2 – Disposizioni legislative nazionali imperative – Scadenza anticipata del termine del contratto di prestito – Cumulo degli interessi sul prestito e degli interessi moratori»

    Nella causa C‑192/20,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov, Slovacchia), con decisione del 9 marzo 2020, pervenuta in cancelleria il 5 maggio 2020, nel procedimento

    Prima banka Slovensko a.s.

    contro

    HD,

    LA CORTE (Settima Sezione),

    composta da A. Kumin, presidente di sezione, T. von Danwitz e I. Ziemele (relatrice), giudici,

    avvocato generale: E. Tanchev

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente;

    per la Commissione europea, da R. Lindenthal e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 169, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), come interpretati dalla Corte nella sentenza del 7 agosto 2018, Banco Santander e Escobedo Cortés (C‑96/16 e C‑94/17; in prosieguo: la «sentenza Banco Santander e Escobedo Cortés, EU:C:2018:643).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Prima banka Slovensko a.s. e HD in merito al pagamento delle somme dovute a seguito della scadenza anticipata del termine di un contratto di prestito al consumo concluso tra le predette parti.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    Il tredicesimo considerando della direttiva 93/13 è così formulato:

    «[C]onsiderando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o la Comunità sono parte; che a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo».

    4

    L’articolo 1 di tale direttiva prevede quanto segue:

    «1.   La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.

    2.   Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».

    5

    L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva in parola così dispone:

    «Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

    6

    L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede quanto segue:

    «Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

    Diritto slovacco

    Il codice civile

    7

    L’articolo 54, paragrafo 1, dell’Občiansky zákonník (codice civile) così dispone:

    «Le clausole contrattuali previste dal contratto stipulato con un consumatore non possono derogare alla presente legge a danno del consumatore. Il consumatore, in particolare, non può rinunciare in anticipo ai diritti conferitigli dalla presente legge o da disposizioni specifiche a tutela del consumatore, o aggravare in altro modo la propria posizione contrattuale».

    8

    Ai sensi dell’articolo 517, paragrafo 2, del codice civile:

    «In caso di ritardo nell’adempimento di un debito pecuniario, il creditore ha diritto ad esigere, oltre all’adempimento, il pagamento degli interessi di mora da parte del debitore, qualora questi, in forza della presente legge, non sia tenuto a pagare una penale per il ritardo; l’ammontare degli interessi di mora e della penale per il ritardo è fissato dalle disposizioni di attuazione».

    9

    L’articolo 519 del codice civile è del seguente tenore:

    «Rimane impregiudicato il diritto del creditore al risarcimento del danno arrecato dal ritardo del debitore; tuttavia, in caso di ritardo nell’adempimento di un debito pecuniario, il risarcimento del danno può essere richiesto solo ove lo stesso non sia coperto dagli interessi di mora o da una penale per il ritardo».

    Decreto governativo n. 87/1995

    10

    L’articolo 3a del decreto governativo n. 87/1995 stabilisce quanto segue:

    «(1)   Se l’oggetto del contratto concluso con un consumatore è l’erogazione di somme di denaro, le sanzioni per il ritardo del consumatore nel rimborsare le suddette somme non possono superare complessivamente di 10 punti percentuali annui il valore medio del tasso annuo effettivo globale, da ultimo pubblicato ai sensi di una disposizione speciale (…) prima dell’insorgenza del ritardo nel pagamento e, al contempo, esse non possono essere superiori al triplo degli interessi di mora ai sensi del presente decreto governativo; si considera determinante il tasso annuo effettivo globale per un tipo analogo di credito al consumo.

    (2)   Sono considerate sanzioni ai sensi del paragrafo 1 gli interessi di mora, le penali contrattuali e qualsiasi altra prestazione in caso di ritardo nel pagamento di somme di denaro da parte del consumatore.

    (3)   Se le sanzioni di cui al paragrafo 1 raggiungono l’ammontare delle somme di denaro erogate, le ulteriori sanzioni per il ritardo del consumatore nel rimborso delle somme di denaro non devono superare gli interessi di mora fissati ai sensi del presente decreto governativo».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    11

    Il 17 giugno 2016, HD ha concluso un contratto di prestito al consumo presso la Prima banka Slovensko per un importo di EUR 5700 a un tasso d’interesse del 7,90%. Tale prestito era rimborsabile in 96 rate mensili.

    12

    A partire dal mese di settembre 2017, HD non ha più provveduto al versamento delle rate mensili di rimborso. Di conseguenza, la Prima banka Slovensko ha dichiarato la scadenza anticipata del termine del prestito, il 28 dicembre 2017, e reclamato il rimborso immediato di EUR 5083,79 a titolo di capitale ancora dovuto. Inoltre, la Prima banka Slovensko ha richiesto, in base alle clausole del contratto di prestito, in particolare, il versamento di interessi moratori pari al 5%, tanto sulla quota capitale del prestito quanto sugli interessi dovuti e ciò per il periodo compreso tra la dichiarazione di scadenza del termine del prestito e il rimborso effettivo della totalità del capitale preso a prestito, nonché il versamento degli interessi corrispettivi pari al 7,90% per lo stesso periodo.

    13

    L’Okresný súd Kežmarok (Tribunale circoscrizionale di Kežmarok, Slovacchia), adito dalla Prima banka Slovensko, con sentenza del 20 settembre 2019, da un lato, ha accolto il ricorso di quest’ultima diretto alla condanna di HD al versamento degli interessi moratori fino al rimborso integrale del capitale preso a prestito e, dall’altro, ha respinto tale ricorso nella parte in cui era diretto ad ottenere la condanna di HD al versamento degli interessi corrispettivi per tale periodo, con la motivazione che il diritto slovacco non consentiva un siffatto cumulo degli interessi. Inoltre, tale giudice ha indicato che una clausola di un contratto di prestito che prevede il cumulo degli interessi moratori e corrispettivi è già stata qualificata come «abusiva» dai giudici slovacchi.

    14

    La Prima banka Slovensko ha interposto appello avverso tale sentenza, facendo valere che dalla sentenza Banco Santander e Escobedo Cortés emerge che il mutuatario che non ha onorato i suoi obblighi contrattuali è tenuto, in caso di scadenza anticipata del termine del mutuo da lui contratto, non solo al versamento degli interessi moratori, ma anche a quello degli interessi corrispettivi fino al rimborso del capitale preso a prestito.

    15

    Il giudice del rinvio, investito di tale appello, evidenzia che, in forza delle disposizioni del diritto nazionale, il ritardo nel pagamento di un debito divenuto esigibile comporta un diritto a favore del creditore al versamento di interessi moratori, al risarcimento del danno effettivamente subito e all’eventuale versamento di penali contrattuali. Tali pretese sono tuttavia disciplinate, nel caso dei contratti conclusi da un consumatore, dall’articolo 54, paragrafo 1, dall’articolo 517, paragrafo 2, e dall’articolo 519 del codice civile, che fissano un massimale per l’importo di tutte le sanzioni applicabili e ostano a che le clausole del contratto pongano a carico del consumatore obblighi che vadano oltre il risarcimento del danno effettivamente subito dal creditore.

    16

    Il giudice del rinvio constata che l’applicazione cumulativa degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori per il periodo compreso tra la dichiarazione di scadenza anticipata del termine del prestito e il rimborso effettivo del capitale preso a prestito, da un lato, comporterebbe un superamento del massimale fissato dalla legge e, dall’altro, condurrebbe necessariamente ad un aggravamento della situazione del consumatore.

    17

    Orbene, se è vero che gli interessi corrispettivi rappresentano il corrispettivo per la messa a disposizione del capitale preso a prestito e che quest’ultimo resta a disposizione del mutuatario finché non l’abbia rimborsato integralmente, il giudice del rinvio indica che il cumulo di tali interessi con gli interessi moratori consente alla banca di ottenere più del risarcimento del danno effettivamente subito garantitole dalle disposizioni nazionali. Tenuto conto di siffatto vantaggio, la banca potrebbe essere indotta a pronunciare la scadenza anticipata del termine di un prestito al minimo ritardo nel pagamento. Secondo il giudice del rinvio, una situazione del genere risulta ancor più preoccupante in quanto le banche in generale non rispettano l’obbligo di valutare il merito creditizio dei consumatori prima della conclusione di un contratto di prestito, quale previsto dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66, e rettifiche GU 2009, L 207, pag. 14, GU 2010, L 199, pag. 40 e GU 2011, L 234, pag.46). Orbene, secondo tale giudice, nel caso di specie, se la Prima banka Slovensko avesse proceduto a tale valutazione, avrebbe potuto constatare la mancanza di merito creditizio di HD.

    18

    In tale contesto, il Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov, Slovacchia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se la direttiva 93/13 (…), in particolare i suoi articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, in combinato disposto con l’interpretazione fornita dalla sentenza della Corte [Banco Santander e Escobedo Cortés], debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa, quale la disposizione quadro di protezione di cui all’articolo 54, paragrafo l, del codice civile, che non consente che con contratto si aggravi la posizione del consumatore in violazione delle norme di legge che, in caso di ritardo del consumatore nel rimborso del credito, prevedono i seguenti diritti del creditore:

    il diritto agli interessi di mora nell’importo limitato fissato da un decreto governativo,

    il diritto ad altre sanzioni che il creditore può applicare nei confronti del consumatore, le quali, unitamente agli interessi di mora, trovano un limite nell’importo corrispondente al capitale del credito ancora dovuto,

    il diritto al risarcimento del danno, se il danno subito dal creditore è superiore agli interessi di mora, e ciò in misura illimitata in base al danno effettivo.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla questione di cui al punto 1, si chiede se il livello elevato di tutela dei diritti dei consumatori, di cui all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali (…) e agli articoli 4, paragrafo 2, e 169, paragrafo l, TFUE, osti a che il consumatore paghi, in caso di ritardo nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali, costi forfettari del creditore anziché il danno effettivo di quest’ultimo, anche se il danno effettivo è inferiore ai costi forfettari».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    Sulla ricevibilità

    19

    Il governo slovacco eccepisce l’irricevibilità della prima questione, rilevando, da un lato, che la decisione di rinvio non espone né le ragioni che hanno indotto a porre tale questione né il nesso tra le disposizioni della direttiva 93/13 di cui è richiesta l’interpretazione e la normativa nazionale applicabile e, dall’altro, che tale questione è ipotetica in quanto non è necessaria per risolvere la controversia di cui al procedimento principale, poiché quest’ultima può essere risolta in base alle disposizioni del diritto nazionale.

    20

    A tal riguardo, il giudice del rinvio precisa che i suoi dubbi quanto alla compatibilità della normativa slovacca e, in particolare, dell’articolo 54, paragrafo 1, del codice civile con le disposizioni della direttiva 93/13 risultano dalla sentenza Banco Santander e Escobedo Cortés, che è stata oggetto di interpretazioni divergenti da parte dei giudici slovacchi.

    21

    In tal senso, il giudice del rinvio rileva che da tale sentenza si potrebbe dedurre, come fatto valere dalla Prima banka Slovensko, che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostano all’articolo 54, paragrafo 1, del codice civile, il quale, in combinato disposto con l’articolo 517, paragrafo 2, e con l’articolo 519 del codice civile, nonché con le disposizioni del decreto governativo n. 87/1995, vieta che un contratto di prestito concluso con un consumatore consenta al creditore, in caso di scadenza anticipata del termine del prestito, di richiedere oltre al pagamento degli interessi moratori il pagamento degli interessi corrispettivi fino al rimborso effettivo del capitale preso a prestito.

    22

    Ciò premesso, il giudice del rinvio ritiene altresì che le clausole contrattuali che consentono il cumulo degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori creino un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, a danno del consumatore.

    23

    Poiché il giudice del rinvio è stato investito di un ricorso diretto alla condanna di un consumatore al pagamento degli interessi corrispettivi fino al rimborso effettivo del capitale preso a prestito, oltre al pagamento degli interessi moratori, la soluzione della controversia di cui al procedimento principale dipende necessariamente dalla risposta della Corte alla prima questione.

    24

    Di conseguenza, la decisione di rinvio espone adeguatamente sia i motivi che hanno indotto il giudice del rinvio ad interrogare la Corte sia il nesso tra le disposizioni della direttiva 93/13 di cui tale giudice chiede l’interpretazione, la normativa nazionale applicabile e la controversia di cui è investito detto giudice.

    25

    Pertanto, la prima questione è ricevibile.

    Nel merito

    26

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, come interpretati dalla Corte nella sentenza Banco Santander e Escobedo Cortés, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il consumatore che ha concluso con un professionista un contratto di prestito non può essere tenuto, sulla base delle clausole di tale contratto, in caso di scadenza anticipata del termine del prestito, a versare al professionista gli interessi corrispettivi per il periodo compreso tra la dichiarazione di tale scadenza e il rimborso effettivo del capitale preso a prestito, qualora il versamento degli interessi moratori e delle altre penali contrattuali dovute in forza del suddetto contratto consenta il risarcimento del danno effettivamente subito dal professionista.

    27

    Anzitutto, occorre precisare che dalla decisione di rinvio si evince, da un lato, che, in forza dell’articolo 519 del codice civile, il creditore ha il diritto, in caso di ritardo nel pagamento di un debito pecuniario, di chiedere il risarcimento del danno che ne deriva, purché quest’ultimo non sia coperto dagli interessi moratori, il cui importo è limitato, per quanto riguarda i contratti di prestito conclusi da consumatori, dall’articolo 3a del decreto governativo n. 87/1995.

    28

    D’altro lato, conformemente all’articolo 54, paragrafo 1, del codice civile, il consumatore non può rinunciare in anticipo ai diritti che tale codice o talune disposizioni specifiche gli riconoscono, né aggravare in altro modo la sua posizione contrattuale.

    29

    Secondo il giudice del rinvio, tali disposizioni nazionali mirano a garantire la tutela del consumatore, in quanto quest’ultimo non può essere tenuto, in caso di scadenza anticipata del termine di un contratto di prestito da lui concluso con un professionista, al versamento degli interessi corrispettivi, dal momento che il versamento degli interessi moratori e di eventuali penali previsti da tale contratto nonché, se del caso, il versamento di un risarcimento, coprono il danno effettivamente subito da tale professionista.

    30

    Nei limiti in cui, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostino alle suddette disposizioni nazionali, occorre rilevare che, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, tale direttiva mira a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.

    31

    Inoltre, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva, le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative non sono soggette alle disposizioni della medesima direttiva.

    32

    A tal riguardo, la Corte ha più volte precisato che, come risulta dal tredicesimo considerando della direttiva 93/13, l’esclusione dall’ambito di applicazione di tale direttiva prevista dal citato articolo 1, paragrafo 2, si estende alle disposizioni del diritto nazionale che si applicano tra le parti contraenti indipendentemente dalla loro scelta e a quelle che sono applicabili in via suppletiva, vale a dire in assenza di un diverso accordo tra le parti in proposito. Tale esclusione è giustificata dal fatto che è legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia creato un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti, equilibrio che il legislatore dell’Unione ha esplicitamente inteso preservare (sentenza Banco Santander e Escobedo Cortés, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

    33

    Risulta, in sostanza, dalla giurisprudenza costante della Corte che la suddetta esclusione riguarda le disposizioni legislative o regolamentari imperative diverse da quelle che si riferiscono al controllo delle clausole abusive, e segnatamente diverse da quelle relative all’ampiezza dei poteri del giudice nazionale al fine di valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale (sentenza Banco Santander e Escobedo Cortés, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

    34

    Nel caso di specie, in primo luogo, dalla decisione di rinvio emerge che le disposizioni nazionali oggetto del rinvio pregiudiziale hanno natura legislativa o regolamentare e non sono inserite nel contratto in esame nel procedimento principale.

    35

    In secondo luogo, da un lato, il giudice del rinvio precisa, come menzionato al punto 28 della presente sentenza, che, in forza dell’articolo 54, paragrafo 1, del codice civile, il consumatore non può rinunciare in anticipo ai diritti che tale codice o talune disposizioni specifiche gli riconoscono, sicché essi si impongono alle parti contraenti, indipendentemente da quanto esse abbiano convenuto nel contratto di cui trattasi. D’altro lato, dal fascicolo di cui dispone la Corte emerge che le disposizioni nazionali oggetto del presente rinvio pregiudiziale non riguardano l’ampiezza dei poteri del giudice nazionale per valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale e, più in generale, non sembrano riferirsi al controllo delle clausole abusive. Di conseguenza, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, tali disposizioni nazionali sono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13.

    36

    Ciò premesso, dalla decisione di rinvio si evince altresì che il contratto di prestito di cui trattasi nel procedimento principale contiene una clausola che impone al consumatore interessato, in caso di scadenza anticipata del termine di tale contratto, di versare al professionista, segnatamente, tanto gli interessi moratori quanto gli interessi corrispettivi per il periodo compreso tra la dichiarazione di tale scadenza e il rimborso effettivo del capitale preso a prestito. Secondo la Prima banka Slovensko, siffatto cumulo degli interessi sarebbe stato autorizzato dalla Corte nella sentenza Banco Santander e Escobedo Cortés. Ad avviso di tale parte nel procedimento principale, in detta sentenza, la Corte ha definito la finalità degli interessi corrispettivi come il corrispettivo per l’utilizzo delle somme di denaro fino al loro rimborso. Orbene, il consumatore procederebbe a un siffatto utilizzo, sicché egli dovrebbe, a tale titolo, pagare anche gli interessi corrispettivi. Ciò posto, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla compatibilità con tale sentenza della normativa nazionale in esame nel procedimento principale, che non consente un cumulo degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi.

    37

    A tal riguardo, occorre ricordare che, nella causa che ha dato luogo alla stessa sentenza, il giudice del rinvio intendeva segnatamente sapere se le disposizioni della direttiva 93/13 ostassero ad una giurisprudenza nazionale secondo la quale la conseguenza del carattere abusivo di una clausola non negoziata di un contratto di prestito concluso con un consumatore, che fissa il tasso degli interessi moratori, consiste nella soppressione totale di tali interessi, ove continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da tale contratto.

    38

    La Corte ha in particolare ricordato, al punto 75 della sentenza Banco Santander e Escobedo Cortés, che la direttiva 93/13 non richiede che il giudice nazionale disapplichi, oltre alla clausola dichiarata abusiva, anche quelle che non sono state qualificate come tali.

    39

    Inoltre, la Corte ha precisato, al punto 76 della suddetta sentenza, che dalla direttiva in parola non consegue che la disapplicazione o l’annullamento della clausola di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori, a motivo del carattere abusivo della clausola stessa, debba determinare altresì la disapplicazione o l’annullamento della clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi corrispettivi, e ciò tanto più per il fatto che queste differenti clausole devono rimanere chiaramente distinte. La Corte ha rilevato, in tale punto, che, a tal proposito, gli interessi moratori mirano a sanzionare l’inadempimento da parte del debitore del proprio obbligo di effettuare i rimborsi del mutuo alle scadenze contrattualmente pattuite, a dissuadere tale debitore dall’accumulare ritardo nell’esecuzione delle proprie obbligazioni e, eventualmente, a indennizzare il mutuante del danno subìto a causa di un ritardo nel pagamento. La Corte ha indicato che, per contro, gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa.

    40

    La Corte ha fondato tale soluzione sull’obiettivo perseguito dalla direttiva 93/13, consistente nel tutelare il consumatore e nel ristabilire l’equilibrio tra le parti disapplicando le clausole considerate abusive, mantenendo al contempo, in linea di principio, la validità delle altre clausole del contratto di cui trattasi (sentenza Banco Santander e Escobedo Cortés, punto 75).

    41

    Di conseguenza, a differenza di quanto sembra suggerire la Prima banka Slovensko, dalla sentenza Banco Santander e Escobedo Cortés non risulta che le disposizioni della direttiva 93/13 debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale che non consente al professionista che ha concluso un contratto di prestito con un consumatore di esigere, in caso di scadenza anticipata del termine di tale prestito e in base alle clausole di quest’ultimo, il pagamento di interessi corrispettivi, oltre agli interessi moratori, per il periodo compreso tra la dichiarazione della suddetta scadenza e il rimborso integrale del capitale preso a prestito.

    42

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che non è applicabile a disposizioni nazionali in forza delle quali il consumatore che ha concluso con un professionista un contratto di prestito non può essere tenuto, sulla base delle clausole di tale contratto, in caso di scadenza anticipata del termine del prestito, a versare al professionista gli interessi corrispettivi per il periodo compreso tra la dichiarazione di tale scadenza e il rimborso effettivo del capitale preso a prestito, qualora il versamento degli interessi moratori e delle altre penali contrattuali dovute in forza del contratto di cui trattasi consenta il risarcimento del danno effettivamente subito dal professionista.

    Sulla seconda questione

    43

    Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

    Sulle spese

    44

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

     

    Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che non è applicabile a disposizioni nazionali in forza delle quali il consumatore che ha concluso con un professionista un contratto di prestito non può essere tenuto, sulla base delle clausole di tale contratto, in caso di scadenza anticipata del termine del prestito, a versare al professionista gli interessi corrispettivi per il periodo compreso tra la dichiarazione di tale scadenza e il rimborso effettivo del capitale preso a prestito, qualora il versamento degli interessi moratori e delle altre penali contrattuali dovute in forza del contratto di cui trattasi consenta il risarcimento del danno effettivamente subito dal professionista.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: lo slovacco.

    In alto