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Documento 62020CJ0076

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 giugno 2021.
«BalevBio » EOOD contro Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia «Mitnitsi».
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad - Varna.
Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Merci composte da materiali diversi – Fibre vegetali – Resina melamminica – Voci 3924 e 4419 – Merci descritte come “bicchieri in bambù”.
Causa C-76/20.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2021:441

 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

3 giugno 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Merci composte da materiali diversi – Fibre vegetali – Resina melamminica – Voci 3924 e 4419 – Merci descritte come “bicchieri in bambù”»

Nella causa C‑76/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad – Varna (Tribunale amministrativo di Varna, Bulgaria), con decisione del 5 febbraio 2020, pervenuta in cancelleria il 12 febbraio 2020, nel procedimento

«BalevBio» EOOD

contro

Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia «Mitnitsi»,

con l’intervento di:

Okrazhna prokuratura – Varnenska,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Wahl, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore) e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la «BalevBio» EOOD, da Y. Yakimov e D. Dimitrova, advokati;

per il governo bulgaro, da M. Georgieva e L. Zaharieva, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Salyková e Y. Marinova, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016 (GU 2016, L 294, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»), in particolare delle voci 3924 e 4419 di tale nomenclatura, nonché della regola 3 delle regole generali per l’interpretazione di quest’ultima (in prosieguo: le «regole generali per l’interpretazione della NC»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «BalevBio» EOOD e la Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia «Mitnitsi» (direzione territoriale «Costa settentrionale» presso l’Agenzia delle dogane, Bulgaria), in merito alla decisione con cui quest’ultima ha inflitto una sanzione pecuniaria alla BalevBio, in quanto la direzione territoriale «Costa settentrionale» presso l’Agenzia delle dogane ha ritenuto errata la classificazione doganale, nella NC, di merci descritte nelle dichiarazioni doganali interessate come «bicchieri in bambù».

Contesto normativo

SA

3

Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituito dalla convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il SA è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 1503, pag. 4, n. 25910 (1988)] e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1) (in prosieguo: la «convenzione sul SA»).

4

L’OMD approva, alle condizioni stabilite all’articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA, istituito all’articolo 6 di tale convenzione.

5

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione sul SA, ciascuna parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, in primo luogo, utilizzando tutte le voci e le sottovoci del SA, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, in secondo luogo, applicando le «regole generali per l’interpretazione del SA», nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci senza modificarne la portata, e, in terzo luogo, seguendo l’ordine di numerazione del SA.

6

La classificazione delle merci nella NC è effettuata secondo i principi stabiliti nelle «regole generali per l’interpretazione del SA».

7

La regola 3 delle «regole generali per l’interpretazione del SA» prevede quanto segue:

«Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a)

La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito o [a] una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

b)

I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

c)

Nei casi in cui le Regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione».

8

La nota esplicativa relativa alla regola 3 b) delle «regole generali per l’interpretazione del SA» è così formulata:

«VI) Questo secondo metodo di classificazione riguarda esclusivamente i casi:

1)

di prodotti misti;

2)

di prodotti composti da materiali diversi:

(...).

VIII) Il fattore che determina il carattere essenziale varia secondo il tipo di merce in esame. Esso può, ad esempio, essere rappresentato dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l’oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso o valore, dall’importanza di uno dei materiali costitutivi in rapporto all’uso cui è destinata la merce.

(...)».

9

La sezione VII del SA, intitolata «Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma», comprende, segnatamente, il capitolo 39, intitolato «Materie plastiche e lavori di tali materie».

10

La voce 3924 del SA, intitolata «Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di materie plastiche», comprende le seguenti sottovoci:

«3924.10 – Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina

3924.90 – Altri».

11

Le considerazioni generali contenute nelle note esplicative relative al capitolo 39 del SA enunciano, in particolare, quanto segue:

«Forme primarie

Le voci da 39.01 a 39.14 comprendono unicamente i prodotti sotto forme primarie. L’espressione forme primarie (...) si applica unicamente alle materie presentate sotto le forme seguenti:

1)

Sotto forma liquida o pastosa. (...) Oltre le sostanze necessarie per il trattamento [come indurenti (...) o altri correttivi e acceleratori], questi liquidi o paste possono contenere altre materie come i plastificanti, stabilizzanti, cariche e coloranti destinati principalmente a conferire al prodotto finito delle proprietà fisiche particolari o altre caratteristiche desiderate. (...)

2)

Sotto forma di granuli, di fiocchi, di grumi o di polveri. Sotto questi differenti aspetti, questi prodotti possono essere adoperati per lo stampaggio, per la fabbricazione di vernici, di colle, ecc. (...). Questi prodotti possono inoltre […] contenere cariche (farina di legno, cellulosa, prodotti tessili, sostanze minerali, amido, ecc.) (...)».

12

Ai sensi della nota esplicativa relativa alla voce 3924 del SA:

«Questa voce si applica agli oggetti di materie plastiche seguenti:

A)

Fra il vasellame e gli oggetti simili per i servizi da tavola: i servizi da tè e da caffè, i piatti, le zuppiere, insalatiere, piatti e vassoi di ogni genere, caffettiere, teiere, bicchieri per birra, zuccheriere, tazze, salsiere, portamarmellate, compostiere, corbelli e panieri per pane, per frutta, ecc.), portaburro, oliere, saliere, portamostarda, ovaioli sottopiatti, portacoltelli, anelli portasalviette, coltelli, forchette e cucchiai.

(...)

Essa comprende pure le ciotole senza anse per i servizi da tavola o toletta non aventi il carattere di contenitori per l’imballaggio e il trasporto, anche se talvolta utilizzate a questi fini. (...)».

13

La sezione IX del SA, intitolata «Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio», comprende, segnatamente, il capitolo 44, intitolato «Legno, carbone di legna e lavori di legno».

14

Le note esplicative relative al capitolo 44 del SA enunciano, in particolare, quanto segue:

«(...)

3. Per l’applicazione delle voci da 44.14 a 44.21, gli articoli di pannelli di particelle o pannelli simili, di pannelli di fibre, di legno stratificato o di legno detto “addensato”, sono assimilati ai corrispondenti oggetti di legno.

(...)

6. Con riserva della precedente Nota 1 e, salvo disposizioni contrarie, il termine “legno”, in una testata di voce di questo capitolo, si applica ugualmente al bambù e alle altre materie di natura legnosa.

(...)».

15

Le considerazioni generali contenute nelle note esplicative relative al capitolo 44 del SA così recitano:

«Questo Capitolo comprende il legno grezzo, i prodotti semilavorati e, più generalmente, i lavori di queste materie.

Questi prodotti possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

(...)

3) I pannelli di particelle e pannelli simili, i pannelli di fibre, il legno stratificato, il legno detto “addensato” (voci da 44.10 a 44.13).

4) I lavori di legno, eccettuati gli oggetti nominati nella Nota 1 di questo Capitolo e che sono previsti, come taluni altri, nelle diverse note esplicative che seguono (voc[i] [da] 44.14 a 44.21).

(...)

Gli oggetti compresi nelle voci che vanno dal 44.14 al 44.21, possono essere realizzati sia con legno naturale, sia con pannelli di particelle o pannelli simili, con pannelli di fibre, con legno stratificato oppure legno detto addensato (si veda la nota 3 di questo Capitolo).

(...)

Tuttavia, gli oggetti quali il bambù in forma di piccole placche o di particelle (utilizzate per la fabbricazione di pannelli di particelle, di pannelli di fibre o di pasta di cellulosa) e gli oggetti di bambù o di altre materie legnose che non costituiscono né lavori di panieraio, né mobili e neanche oggetti, specificatamente ripresi altrove, sono da classificare in questo Capitolo coi corrispondenti lavori o oggetti di legno, salvo disposizioni contrarie (ad esempio: nel caso delle voci 44.10 e 44.11) si veda la Nota 6 di questo Capitolo)».

16

Ai sensi della nota esplicativa relativa alla voce 4410 del SA:

«(...)

I pannelli di particelle sono prodotti piatti fabbricati in lunghezze, larghezze e spessori diversi, per pressatura o estrusione. (...) Possono ugualmente essere ottenuti a partire da altre materie legnose come i frammenti provenienti dalla bagassa, dal bambù (...). Il legante è abitualmente costituito da una resina termoindurente che generalmente non supera il 15% del peso del pannello.

(...)

Sono esclusi da questa voce:

a) Le lastre o nastri di materia plastica artificiale addizionate di farina di legno costituente una materia di carica (Capitolo 39);

(...)».

17

Ai sensi della nota esplicativa relativa alla voce 4419 del SA:

«Questa voce comprende esclusivamente gli oggetti per il servizio da tavola o per la cucina, di legno, anche torniti, o fatti di legni intarsiati o incrostati, eccettuati i mobili e gli oggetti ornamentali.

Gli articoli compresi in questa voce possono essere costituiti sia di legno naturale che di pannelli di particelle o pannelli similari, di pannelli di fibre di legno stratificato o detto legno addensato (si veda la Nota 3 del presente Capitolo).

Sono qui classificati, in particolare, i cucchiai, le forchette, le posate per l’insalata, le palette per il sale, i piatti, i boccali, le tazze, (...)

(...)».

NC

18

La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC, che si basa sul SA.

19

La prima parte della NC, che contiene l’insieme delle «[d]isposizioni preliminari», comprende il titolo I, dedicato all’esposizione di «[r]egole generali», la cui sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», così dispone:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, all’occorrenza, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note:

2.

(...)

b)

Qualsiasi menzione di una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di prodotti costituiti da una determinata materia si riferisce ai prodotti costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi prodotti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

3.

Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a)

La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito (...), queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse ne dà, peraltro, una descrizione più precisa o più completa.

b)

I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti (...), la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

(...)».

20

La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene, segnatamente, la sezione VII, intitolata «Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma».

21

Tale sezione VII contiene, in particolare, il capitolo 39 della NC, intitolato «Materie plastiche e lavori di tali materie».

22

La nota 1 del capitolo 39 della NC così recita:

«Nella nomenclatura, per “materie plastiche” si intendono le materie delle voci da 3901 a 3914, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione».

23

La voce 3909 della NC ha la seguente formulazione:

«Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie:

(...)

39092000 – Resine melamminiche».

24

La voce 3924 della NC ha la seguente formulazione:

«Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di materie plastiche:

39241000 – Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina

39249000 – altri».

25

La seconda parte della NC comprende, inoltre, la sezione IX, intitolata «Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio», nella quale figura, in particolare, il capitolo 44, intitolato «Legno, carbone di legna e lavori di legno».

26

Le note esplicative relative al capitolo 44 della NC prevedono, in particolare, quanto segue:

«(...)

3. Per l’applicazione delle voci da 4414 a 4421, gli articoli di pannelli di particelle o pannelli simili, di pannelli di fibre, di legno stratificato o di legno detto “addensato”, sono assimilati ai corrispondenti oggetti di legno.

(...)

6. Con riserva della precedente nota 1 e, salvo disposizioni contrarie, il termine “legno”, in una testata di voce di questo capitolo, si applica ugualmente al bambù e alle altre materie di natura legnosa.

(...)».

27

La voce 4410 della NC ha la seguente formulazione:

«Pannelli di particelle, pannelli detti “oriented strand board” (OSB) e pannelli simili (per esempio: “waferboard”), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici.

– Di legno:

441011 – – Pannelli di particelle:

(...)

441012 – – Pannelli detti “oriented strand board” (OSB)

(...)».

28

La voce 4419 della NC ha la seguente formulazione:

«Articoli di legno per la tavola o per la cucina:

– di bambù:

44191100 – – Taglieri per il pane e altri taglieri

44191200 – – Bacchette

44191900 – – altri

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

29

Nel periodo compreso tra il 9 dicembre 2016 e l’11 ottobre 2017, la BalevBio ha presentato un totale di 18 dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica e per l’uso di merci descritte come «bicchieri in bambù», originarie della Cina, che ha classificato nelle sottovoci NC 4419009000 e 4419190000, per le quali l’aliquota del dazio doganale all’importazione applicabile è dello 0%.

30

A seguito di una delle suddette dichiarazioni doganali, effettuata il 12 giugno 2017 (in prosieguo: la «dichiarazione doganale del 12 giugno 2017»), le autorità doganali competenti hanno effettuato un controllo di tali merci e prelevato un campione di queste ultime che è stato esaminato dal laboratorio centrale delle dogane. Il successivo 1o novembre, detto laboratorio ha presentato una perizia dalla quale risultava che il campione analizzato era composto da fibre di bambù, amido di mais e resina melammina-formaldeide. Secondo tale perizia, l’amido e le fibre di bambù costituivano altresì sostanze di carica. Siffatta perizia ha concluso che le merci suddette erano bicchieri, ossia vasellame in materia plastica contenente melammina.

31

Le autorità doganali competenti hanno constatato che l’Hauptzollamt Hannover (Ufficio doganale principale di Hannover, Germania) aveva emesso decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti (ITV) per merci simili a quelle oggetto della dichiarazione doganale del 12 giugno 2017. Dette decisioni indicavano che merci siffatte dovevano essere classificate ai sensi della regola 3 b) delle regole generali per l’interpretazione della NC, vale a dire, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce alle stesse il loro carattere essenziale. Secondo le decisioni citate, la presenza di materia plastica (resina melammina-formaldeide) era decisiva ed escludeva la loro classificazione nella voce 4419 della NC.

32

Nell’ambito del ricorso proposto contro la decisione delle autorità doganali competenti relativa alla dichiarazione doganale del 12 giugno 2017, la BalevBio ha presentato una perizia redatta dalla Lesotehnicheski universitet (Università per la silvicoltura, Bulgaria), da cui risultava che le merci oggetto di tale dichiarazione erano composte per il 72,33% da cellulosa, emicellulose e lignina, vale a dire fibre vegetali di lignocellulosa, e per il 25,2% da un legante, vale a dire resina melamminica, e di conseguenza costituivano un prodotto che andava classificato come materiale a base vegetale contenente una matrice di legante sintetico. Tale perizia escludeva la classificazione di dette merci come materia plastica, poiché il contenuto di materie sintetiche di queste ultime era significativamente inferiore al 50%.

33

Il procedimento principale verte unicamente sull’importazione di merci che sono state oggetto di una dichiarazione doganale effettuata il 28 aprile 2017 dalla ricorrente nel procedimento principale (in prosieguo: le «merci in questione»). Sulla base delle informazioni raccolte nel corso della loro indagine, le autorità doganali competenti hanno ritenuto che tali merci fossero identiche alle merci oggetto della dichiarazione doganale del 12 giugno 2017 e che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, i risultati delle analisi effettuate dal laboratorio doganale centrale e dall’Università per la silvicoltura fossero trasponibili alle merci in questione.

34

Per le 18 dichiarazioni doganali presentate dalla ricorrente nel procedimento principale, compresa quella relativa alle merci in questione, le autorità doganali competenti hanno ritenuto errata la classificazione doganale nelle sottovoci 4419009000 e 4419190000 della NC. Secondo tali autorità, dalla regola 1, dalla regola 2 b), dalla regola 3 b) e dalla regola 6 delle regole generali per l’interpretazione della NC risulta che il componente in materia plastica, ossia la resina melammina-formaldeide, attribuisce alle merci in questione la loro forma, durezza e resistenza e conferisce a queste ultime il loro carattere essenziale, cosicché tali merci rientrano nella voce 3924 della NC, e più precisamente, data la loro origine, nella sottovoce 3924100011 della NC, per la quale l’aliquota del dazio doganale applicabile è del 6,5%. Di conseguenza, con decisioni del 23 febbraio e del 5 settembre 2018 (in prosieguo: le «decisioni di rettifica»), dette autorità hanno modificato in tal senso la classificazione delle merci in questione nell’insieme delle dichiarazioni doganali effettuate dalla ricorrente nel procedimento principale.

35

Quest’ultima ha proposto due ricorsi contro le decisioni di rettifica dinanzi all’Administrativen sad – Varna (Tribunale amministrativo di Varna, Bulgaria), i quali sono stati respinti in quanto ritenuti infondati. Tale giudice ha considerato che, poiché le merci in questione erano costituite da due componenti principali, vale a dire fibre vegetali e resina melamminica, che non rientrano direttamente in alcuna voce della NC, esse dovevano essere classificate ai sensi della regola 3 b) delle regole generali per l’interpretazione della NC. Inoltre, tenuto conto delle note esplicative relative alle voci 4410 e 4419 del SA, detto giudice ha considerato che, sebbene le fibre vegetali fossero prevalenti per volume in tali merci, il contenuto di materia plastica era superiore al 15% e che le merci suddette andavano di conseguenza considerate come vasellame in materia plastica.

36

La ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria), il quale, con decisione del 29 ottobre 2019, ha annullato la sentenza pronunciata dal giudice del rinvio in una delle due cause relative ai ricorsi menzionati al punto precedente, che tuttavia non riguarda le merci in questione, ritenendo che, ai fini della classificazione doganale di tali merci, si dovesse applicare la regola 3 a) delle regole generali per l’interpretazione della NC, la quale prevede che la voce che descrive più precisamente il prodotto deve prevalere sulle voci di carattere più generale. Il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) ha considerato che, pur essendo le fibre vegetali, ossia il bambù, legate a un altro componente, ossia la resina melammina-formaldeide, esse erano presenti in quantità maggiore nelle merci in questione e quindi designavano la voce più specifica. Ha concluso che la classificazione doganale di tali merci effettuata dalla ricorrente nel procedimento principale era corretta.

37

Oltre alle decisioni di rettifica, le autorità doganali competenti hanno emesso diverse decisioni con cui sono state inflitte sanzioni amministrative alla ricorrente nel procedimento principale per frode doganale ai sensi della normativa nazionale pertinente, tra cui la decisione del 23 agosto 2018 (in prosieguo: la «decisione di irrogazione di sanzioni del 23 agosto 2018»), in cui tali autorità hanno addebitato alla ricorrente nel procedimento principale di aver classificato, nella dichiarazione doganale del 28 aprile 2017, le merci in questione nella sottovoce 4419190000 anziché nella sottovoce 3924100011 della NC, eludendo così il pagamento dei relativi dazi doganali e di parte di altri diritti dovuti allo Stato, per un importo complessivo di 6335,43 leva bulgari (BGN) (circa EUR 3150).

38

La prima decisione del Rayonen sad Devnya (Tribunale distrettuale di Devnya, Bulgaria), sulla legittimità della decisione di irrogazione di sanzioni del 23 agosto 2018, è stata annullata dal giudice del rinvio, che ha rimesso la causa al Tribunale suddetto per un ulteriore esame. Nell’ambito di tale esame, una perizia chimica giudiziaria era stata ordinata e realizzata unicamente sulla base degli elementi del fascicolo. Da tale perizia risulta che la composizione e il contenuto dei componenti delle merci in questione sono identici a quelli delle merci oggetto della dichiarazione doganale del 12 giugno 2017, ossia un contenuto di fibre vegetali del 75% e un contenuto di resina melamminica del 25%. Secondo detta perizia, ciascuno degli elementi rientranti nella composizione delle merci in questione apporta un proprio contributo alle proprietà di queste ultime. Infatti, le fibre vegetali sarebbero determinanti per le proprietà termoisolanti, la bassa densità, la biodegradabilità, la resistenza alla flessione, la salubrità e la sicurezza sul lavoro, la sicurezza ambientale, le risorse rinnovabili e il prezzo, mentre la resina melamminica sarebbe determinante per la protezione dagli agenti esterni e dagli urti meccanici, la resistenza all’acqua, il mantenimento della forma, la rigidità e la maggiore durata di vita dei prodotti.

39

Nel contesto della presentazione di tale perizia, il perito ha sottolineato che la natura dei materiali e la loro quantità dipendevano dall’uso previsto del prodotto e dalle condizioni in cui il prodotto sarebbe stato impiegato. A suo parere, l’uso della resina melamminica comporterebbe un migliore effetto di impregnazione del materiale composito, oltre a rafforzare alcune delle sue proprietà quali l’impermeabilità, la resistenza al lavaggio, gli effetti chimici e una maggiore densità. Inoltre, il contesto di utilizzo presupporrebbe un contenuto più elevato di legante, quale la resina melamminica, affinché siano garantite le condizioni di utilizzo, che richiedono segnatamente una buona impermeabilità, una maggiore densità e una superficie liscia.

40

Sulla base di tali informazioni, il Rayonen sad Devnya (Tribunale distrettuale di Devnya), con decisione del 14 ottobre 2019, ha confermato la decisione di irrogazione di sanzioni del 23 agosto 2018, ritenendo che, alla luce della perizia chimica giudiziaria e delle note esplicative relative alle voci 4410 e 4419 del SA, anche se le fibre vegetali nelle merci in questione erano predominanti in termini di volume, tali merci non potevano essere classificate come lavori di legno perché il contenuto del materiale legante ivi utilizzato, ossia la resina melamminica, è superiore al 15%. Tale giudice ha concluso che le merci in questione erano un materiale composito contenente due componenti principali, vale a dire fibre di legno e resina melamminica, che non rientrano espressamente in alcuna voce della NC, cosicché la loro classificazione doganale andava effettuata, ai sensi della regola 3 b) delle regole generali per l’interpretazione della NC, secondo la materia che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale. Ad avviso di detto giudice, si trattava quindi di vasellame in materia plastica.

41

La ricorrente nel procedimento principale ha presentato un ricorso contro la decisione del Rayonen sad Devnya (Tribunale distrettuale di Devnya), del 14 ottobre 2019, dinanzi al giudice del rinvio.

42

Tale giudice sottolinea che la sentenza che è chiamato a pronunciare nel procedimento principale non sarà impugnabile. Orbene, nell’ambito dei vari ricorsi vertenti sulla legittimità delle decisioni di irrogazione di sanzioni di cui è stato investito, i suoi collegi giudicanti hanno emesso decisioni contraddittorie: alcuni collegi hanno ritenuto che le merci in questione dovessero essere classificate in applicazione della regola 3 b) delle regole generali per l’interpretazione della NC, ossia secondo la materia che conferisce alle stesse il loro carattere essenziale, mentre altri collegi hanno ritenuto che si dovesse applicare, a tale riguardo, la regola 3 a) delle regole generali per l’interpretazione della NC e considerare come voce «più specifica» quella in cui rientra il componente quantitativamente prevalente.

43

Pertanto, il giudice del rinvio rileva che non è contestato che le merci in questione siano composte da più materiali distinti, vale a dire per il 72,33% da fibre vegetali, in particolare di bambù e di mais, e per il 25,2% da resina melamminica, e che possano quindi essere classificate in due o più sottovoci, ma vi sono dubbi se, ai fini della loro classificazione doganale, si debba applicare la regola 3 a) delle regole generali per l’interpretazione della NC oppure la regola 3 b) di queste ultime, in relazione ai criteri da prendere in considerazione a tale riguardo e all’interpretazione delle voci della NC interessate.

44

Ciò premesso, l’Administrativen sad – Varna (Tribunale amministrativo di Varna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1

Se la [regola 3 a) delle regole generali per l’interpretazione della NC] del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 [della Commissione, del 6 ottobre 2015, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2015, L 285, pag. 1)] debba essere interpretata nel senso che, ai fini della classificazione di prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, che sono composti da materie diverse, si debba considerare che la “voce più specifica” sia sempre la voce che comprende la materia prevalente sotto il profilo quantitativo (volume), oppure se tale interpretazione sia possibile soltanto allorché la voce stessa preveda la quantità (volume) come criterio che definisce il prodotto nel modo più chiaro e che ne dà la descrizione più precisa e più completa.

2)

A seconda della soluzione fornita alla prima questione e con riferimento alle note esplicative [del SA] relative alle voci 4410 e 4419: se il [regolamento di esecuzione 2015/1754] debba essere interpretato nel senso che la voce 4419 non comprenda articoli di pannelli di particelle (fibre) in cui il peso del legante (resina termoindurente) supera il 15% del peso del pannello.

3)

Se il [regolamento di esecuzione 2015/1754] debba essere interpretato nel senso che prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire bicchieri ottenuti da un materiale composito costituito da una percentuale del 72,33% di fibre vegetali di lignocellulosa e del 25,2% di leganti (resina melamminica), debbano essere classificati nella sottovoce 39241000 dell’allegato I [del regolamento n. 2658/87]».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

45

La ricorrente nel procedimento principale contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal giudice del rinvio, facendo valere che, alla luce della giurisprudenza del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) che fornisce orientamenti precisi applicabili alla controversia principale, la risposta alle questioni sollevate non lascia adito a ragionevoli dubbi.

46

A tale proposito, si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito del procedimento ex articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale al fine di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il rigetto da parte della Corte di una domanda presentata da un giudice nazionale è quindi possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punti 2829 nonché giurisprudenza ivi citata).

47

Nel caso di specie non appare in modo manifesto che l’interpretazione delle voci 3924 e 4419 della NC, nonché della regola 3 delle regole generali per l’interpretazione della NC, richiesta dal giudice del rinvio, non abbia alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale oppure che riguardi un problema di natura ipotetica. Al contrario, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio esprime, in modo motivato, dubbi sull’interpretazione da dare alle disposizioni del diritto dell’Unione di cui trattasi e sottolinea che la giurisprudenza dei suoi collegi giudicanti in materia è contraddittoria.

48

Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal giudice del rinvio deve essere dichiarata ammissibile.

Nel merito

49

Occorre in limine ricordare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione. Difatti, il giudice nazionale si trova senz’altro nella posizione migliore per farlo. Tuttavia, nell’ambito della procedura di cooperazione tra il giudice nazionale e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito (sentenza del 25 febbraio 2016, G.E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

50

Spetterà, di conseguenza, al giudice nazionale procedere alla classificazione delle merci in questione alla luce delle informazioni fornite dalla Corte in risposta alle questioni sollevate.

51

Inoltre, si deve sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra il giudice nazionale e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se del caso, riformulare le questioni ad essa deferite (sentenza dell’8 settembre 2016, Schenker, C‑409/14, EU:C:2016:643, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

52

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione da dare alle voci 3924 e 4419 della NC ai fini della classificazione doganale delle merci in questione.

53

A tale riguardo, occorre rilevare che, poiché la decisione di irrogazione di sanzioni del 23 agosto 2018, oggetto del procedimento principale, riguarda la dichiarazione doganale del 28 aprile 2017, con la quale le merci in questione sono state poste in regime di immissione in consumo con immissione in libera pratica, il diritto dell’Unione applicabile alla data dei fatti di cui al procedimento principale non è il regolamento di esecuzione 2015/1754, al quale il giudice del rinvio fa formalmente riferimento nella domanda di pronuncia pregiudiziale, bensì il regolamento di esecuzione 2016/1821, entrato in vigore il 1o gennaio 2017.

54

Pertanto, si deve considerare che, con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che merci come quelle in questione, descritte come «bicchieri in bambù», composte per il 72,33% da fibre vegetali e per il 25,2% da resina melamminica, rientrino nella voce 3924 di tale nomenclatura o nella voce 4419 di quest’ultima.

55

In proposito, è opportuno sottolineare che, da un lato, le regole generali per l’interpretazione della NC prevedono che la classificazione delle merci sia determinata secondo il testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, tenendo presente che la formulazione dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli ha valore meramente indicativo (sentenza del 25 febbraio 2016, G.E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, punto 43).

56

Dall’altro lato, secondo costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (sentenza del 25 febbraio 2016, G.E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

57

Relativamente alle note esplicative del SA, si deve aggiungere che, nonostante non abbiano efficacia vincolante, esse costituiscono strumenti importanti al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa. Lo stesso vale per le note esplicative della NC (sentenza del 25 febbraio 2016, G.E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

58

Nella fattispecie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che i prodotti in questione, ossia bicchieri, sono composti per il 72,33% da fibre vegetali (bambù e mais) e per il 25,2% da resina melamminica (resina melammina-formaldeide). Queste merci costituiscono quindi «oggetti compositi» ai sensi della regola 3 delle «regole generali per l’interpretazione del SA».

59

Per quanto riguarda le voci della NC interessate dal procedimento principale, vale a dire le voci 3924 e 4419, occorre rilevare che la voce 3924 di tale nomenclatura, che designa il vasellame e gli altri oggetti di materie plastiche per uso domestico, fa parte del capitolo 39 di detta nomenclatura, intitolato «Materie plastiche e lavori di tali materie», e che, conformemente alla definizione della nota 1 di tale capitolo, la resina melamminica costituisce una materia plastica in quanto rientra nella voce 3909 della nomenclatura medesima. Inoltre, la nota esplicativa relativa alla voce 3924 del SA indica che quest’ultima comprende pure le ciotole senza anse per i servizi da tavola o toeletta non aventi il carattere di contenitori per l’imballaggio e il trasporto, anche se talvolta utilizzate a questi fini.

60

La voce 4419 della NC, che fa parte del capitolo 44 di tale nomenclatura, intitolato «Legno, carbone di legna e lavori di legno», comprende articoli di legno per la tavola o per la cucina, in particolare in bambù. La nota esplicativa relativa a tale voce del SA precisa che gli articoli compresi in tale voce possono essere costituiti sia di legno naturale che di pannelli di particelle o pannelli similari, di pannelli di fibre di legno stratificato o di legno detto «addensato». Inoltre, la nota esplicativa relativa alla voce 4410 del SA precisa che i pannelli di particelle possono essere ottenuti a partire da materie legnose come i frammenti provenienti dal bambù e il cui legante è abitualmente costituito da una resina termoindurente che generalmente non supera il 15% del peso del pannello.

61

Ne consegue che le merci in questione possono rientrare sia nel testo della voce 3924 della NC che in quello della voce 4419 di quest’ultima.

62

Occorre, pertanto, effettuare la classificazione delle merci in questione applicando la regola 3 delle regole generali per l’interpretazione della NC, che prevede i metodi di classificazione applicabili quando un oggetto composito sia ritenuto classificabile in due o più voci.

63

A tale riguardo, occorre rilevare che la regola 3 a) delle regole generali per l’interpretazione della NC, secondo la quale la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale, non è decisiva nel caso di specie. Infatti, alla luce degli elementi di cui ai punti da 67 a 69 della presente sentenza nonché della seconda frase di tale regola generale, la quale precisa che, quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse ne dà, peraltro, una descrizione più precisa o più completa, né la voce 3924 della NC né la voce 4419 di quest’ultima possono essere considerate come «la voce più specifica», ai sensi della suddetta regola generale.

64

Ciò premesso, ai fini della classificazione doganale delle merci di cui trattasi, occorre applicare la regola 3 b) delle regole generali per l’interpretazione della NC.

65

In virtù di tale regola generale, è necessario, per procedere alla classificazione doganale di un prodotto, stabilire quale sia, tra le materie che lo compongono, quella che gli conferisce il suo carattere essenziale, il che è possibile chiedendosi se il prodotto, privato dell’uno o dell’altro dei suoi componenti, conserverebbe o meno le proprietà che lo caratterizzano. Come precisato dal punto VIII della nota esplicativa relativa alla regola 3 b) del SA, che completa la nota esplicativa della NC, il fattore che determina il carattere essenziale può essere ad esempio rappresentato, a seconda del tipo di prodotto, dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l’oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore o dall’importanza di una delle materie costitutive nell’ottica dell’utilizzo di tali prodotti (sentenza del 15 novembre 2012, Kurcums Metal, C‑558/11, EU:C:2012:721, punti 3738 nonché giurisprudenza ivi citata).

66

Nel caso di specie, è giocoforza constatare che, anche se le fibre vegetali sono quantitativamente prevalenti, ciò non toglie che la resina melamminica, che le merci in questione contengono, sia di importanza preponderante ai fini del loro utilizzo.

67

Infatti, dalla decisione di rinvio nonché dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che l’elemento indispensabile affinché le merci in questione possano essere utilizzate come bicchieri per il servizio da tavola è la resina melamminica, poiché quest’ultima è utilizzata per agglomerare le fibre vegetali e conferisce, in particolare, a tali merci l’impermeabilità, la rigidità o la protezione contro gli urti e gli agenti esterni, nonché la loro forma.

68

Le fibre vegetali, che si presentano sotto forma di farina o polvere, conferiscono alle merci in questione proprietà quali l’isolamento termico, la bassa densità, la biodegradabilità e la resistenza alla flessione, che rivestono un carattere accessorio in quanto, se dette merci fossero private di tali componenti, manterrebbero le proprietà che le caratterizzano come bicchieri.

69

Ne consegue che la resina melamminica deve essere considerata la materia che conferisce alle merci in questione il loro «carattere essenziale», ai sensi della regola 3 b) delle regole generali per l’interpretazione della NC. Pertanto, dette merci devono essere classificate nella voce 3924 della NC di tale nomenclatura, segnatamente nella sottovoce 39241000 di quest’ultima.

70

Occorre aggiungere che, dal fascicolo di cui dispone la Corte e, in particolare, dalla relazione del laboratorio centrale delle dogane, emerge che l’amido di mais e le fibre di bambù, ossia le fibre vegetali, che le merci in questione contengono, costituirebbero sostanze di carica.

71

Orbene, dalle considerazioni generali del SA contenute nel capitolo 39 di quest’ultima risulta che le materie plastiche possono contenere sostanze di carica, come la farina di legno, la cellulosa, le materie tessili, le sostanze minerali, l’amido, ecc., e che i materiali di riempimento, che le materie plastiche contengono, possono essere «destinati principalmente a conferire al prodotto finito delle proprietà fisiche particolari o altre caratteristiche desiderate». Inoltre, le note esplicative relative alla voce 4410 del SA precisano che tale voce non comprende le «lastre o nastri di materia plastica artificiale addizionate di farina di legno costituente una materia di carica», che devono essere classificati nel capitolo 39 della NC.

72

Peraltro, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 276/2013 della Commissione, del 19 marzo 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2013, L 84, pag. 9), risulta che è esclusa la classificazione nel capitolo 44 della NC, tra i lavori di legno, di un listone in legno composto segnatamente di fibre di residui legnosi e di materie plastiche riciclate, qualora le fibre di legno costituiscano solo il riempitivo e la materia plastica che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale contenga queste ultime, sicché un siffatto articolo deve essere considerato una materia plastica.

73

Di conseguenza, se le fibre vegetali costituiscono effettivamente sostanze di carica, circostanza che spetterà al giudice del rinvio verificare, ciò corrobora la conclusione formulata al punto 69 della presente sentenza, secondo la quale tali merci devono essere classificate nella voce 3924 della NC.

74

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che merci descritte come «bicchieri in bambù», composte per il 72,33% da fibre vegetali e per il 25,2% da resina melamminica, devono essere classificate, fatta salva la valutazione da parte del giudice del rinvio di tutti gli elementi di fatto di cui dispone, nella voce 3924 di tale nomenclatura, in particolare nella sottovoce 39241000 di quest’ultima.

Sulle spese

75

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, deve essere interpretata nel senso che merci descritte come «bicchieri in bambù», composte per il 72,33% da fibre vegetali e per il 25,2% da resina melamminica, devono essere classificate, fatta salva la valutazione da parte del giudice del rinvio di tutti gli elementi di fatto di cui dispone, nella voce 3924 di tale nomenclatura, in particolare nella sottovoce 39241000 di quest’ultima.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

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