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Documento 62020CJ0087

    Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 maggio 2021.
    Hauptzollamt B contro XY.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof.
    Rinvio pregiudiziale – Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio – Regolamenti (CE) nn. 338/97 e 865/2006 – Caviale delle specie di storione – Introduzione nel territorio doganale dell’Unione europea a titolo di oggetti personali o domestici – Licenza di importazione – Deroga – Quantitativo massimo di 125 grammi per persona – Superamento – Intenzione di donare a terzi.
    Causa C-87/20.

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2021:382

     SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

    12 maggio 2021 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio – Regolamenti (CE) nn. 338/97 e 865/2006 – Caviale delle specie di storione – Introduzione nel territorio doganale dell’Unione europea a titolo di oggetti personali o domestici – Licenza di importazione – Deroga – Quantitativo massimo di 125 grammi per persona – Superamento – Intenzione di donare a terzi»

    Nella causa C‑87/20,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), con decisione del 15 ottobre 2019, pervenuta in cancelleria il 19 febbraio 2020, nel procedimento

    Hauptzollamt B

    contro

    XY,

    LA CORTE (Settima Sezione),

    composta da A. Kumin, presidente di sezione, A. Arabadjiev (relatore), presidente della Seconda Sezione, e T. von Danwitz, giudice,

    avvocato generale: J. Richard de la Tour

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per lo Hauptzollamt B, da A. Wollschläger, in qualità di agente;

    per il governo tedesco, da J. Möller e S. Eisenberg, in qualità di agenti;

    per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e L. Dvořáková, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da C. Hermes e R. Tricot, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU 1997, L 61, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 1320/2014 della Commissione, del 1o dicembre 2014 (GU 2014, L 361, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 338/97»), e dell’articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 (GU 2006, L 166, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2015/870 della Commissione, del 5 giugno 2015 (GU 2015, L 142, pag. 3) (in prosieguo: il «regolamento n. 865/2006»).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone lo Hauptzollamt B (Ufficio doganale principale B, Germania) a XY, in merito alla confisca di sei vasetti di caviale delle specie di storione del peso di 50 grammi (g) ciascuno a causa della mancata presentazione, da parte dell’interessata, di una licenza di importazione al momento del suo ingresso nel territorio doganale dell’Unione europea.

    Contesto normativo

    Diritto internazionale

    3

    La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973 (Raccolta dei trattati delle Nazioni unite, vol. 993, n. I‑14537; in prosieguo: la «CITES»), ha lo scopo di garantire che il commercio internazionale delle specie elencate nei suoi allegati, nonché delle parti o dei prodotti da esse derivanti, non pregiudichi la conservazione della biodiversità e si fondi su un utilizzo durevole delle specie selvatiche.

    4

    Tale Convenzione, della quale l’Unione è divenuta parte l’8 luglio 2015, è stata attuata in seno all’Unione dal 1o gennaio 1984 in forza del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all’applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU 1982, L 384, pag. 1). Detto regolamento è stato abrogato dal regolamento n. 338/97, il cui articolo 1, secondo comma, prevede che esso si applichi nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della CITES.

    5

    Ai sensi della risoluzione della Conferenza delle Parti 13.7 (Rev. CoP17) relativa al controllo del commercio di effetti personali e oggetti domestici:

    «(...)

    La Conferenza delle Parti della [CITES]

    1.

    Decide che l’espressione “effetti personali e oggetti domestici”, di cui all’articolo VII, paragrafo 3, si applica agli esemplari:

    a)

    di proprietà o posseduti a titolo personale per scopi non commerciali;

    b)

    acquisiti legalmente; e che

    c)

    al momento dell’importazione, dell’esportazione o della riesportazione:

    i)

    sono indossati, trasportati o inclusi nel bagaglio personale; oppure

    ii)

    rientrano in un trasloco.

    (...)

    3.

    Concorda che le Parti:

    (...)

    b)

    non richiedano licenze di esportazione o di importazione o certificati di riesportazione per gli effetti personali e oggetti domestici che siano esemplari morti, parti o prodotti derivati, appartenenti a specie iscritte nell’allegato II, fatta eccezione per:

    (...)

    iv)

    i seguenti esemplari, qualora la quantità ecceda i limiti fissati:

    caviale delle specie di storione (Acipenseriformes spp.) – fino a un quantitativo massimo di 125 grammi per persona, in contenitori etichettati conformemente alla risoluzione Conf. 12.7 (Rev. CoP17);

    (...)».

    6

    L’allegato 1 di tale risoluzione, intitolato «Linee guida per l’interpretazione di effetti personali e oggetti domestici», prevede quanto segue:

    «(...)

    Definizione di effetti personali e oggetti domestici

    8.

    Gli esemplari devono essere di proprietà o posseduti a titolo personale per scopi non commerciali, il che ne esclude l’utilizzo a scopo di lucro o per la vendita, l’esposizione a fini commerciali, la detenzione, il trasporto e l’offerta a fini di vendita.

    (...)».

    Diritto dell’Unione

    Regolamento n. 338/97

    7

    Il considerando 12 del regolamento n. 338/97 così recita:

    «considerando che, per assicurare controlli efficaci e agevolare le procedure doganali, si dovrebbero designare uffici doganali con personale qualificato incaricati di espletare le formalità necessarie e le verifiche corrispondenti all’atto dell’introduzione [nell’Unione] degli esemplari in questione, al fine di attribuire loro un regime o una destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [(GU 1992, L 302, pag. 1)], ovvero all’atto dell’esportazione o della riesportazione [dall’Unione]; che occorre inoltre disporre di attrezzature che consentano di garantire che gli esemplari vivi vengano conservati e trattati con cura».

    8

    L’articolo 1 del regolamento n. 338/97 enuncia quanto segue:

    «L’obiettivo del presente regolamento è proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio secondo le disposizioni stabilite nei seguenti articoli.

    Il presente regolamento si applica nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della Convenzione definit[a] all’articolo 2».

    9

    L’articolo 2 di tale regolamento dispone quanto segue:

    «Ai fini del presente regolamento, si intende per:

    (...)

    j)

    “oggetti personali o domestici”, esemplari morti, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali;

    (...)

    t)

    «esemplare», qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall’imballaggio, dal marchio, dall’etichetta o da ogni altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall’applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di quelle correlate all’allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati.

    (...)».

    10

    Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento:

    «L’introduzione [nell’Unione] di esemplari di specie elencate nell’allegato B del presente regolamento è subordinata all’attuazione delle verifiche necessarie e all[a] previa presentazione, presso l’ufficio doganale frontaliero d’introduzione, di una licenza d’importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione».

    11

    L’articolo 7 del medesimo regolamento, al paragrafo 3, intitolato «Oggetti personali e domestici», prevede quanto segue:

    «Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano agli esemplari morti, alle parti o ai prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da A a D che siano oggetti personali o domestici introdotti [nell’Unione], ovvero esportati o riesportati dalla stessa, in osservanza delle disposizioni stabilite dalla Commissione. (...)».

    12

    L’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 338/97 precisa che i provvedimenti adeguati che gli Stati membri adottano per garantire che siano irrogate sanzioni per le violazioni di tale regolamento, in particolare per l’introduzione di esemplari nell’Unione senza il prescritto certificato o licenza, debbono essere «commisurati alla natura e alla gravità delle violazioni e contemplare norme sul sequestro e, se del caso, sulla confisca degli esemplari».

    13

    Nell’allegato B di detto regolamento figurano gli «Acipenseriformes spp. (II) [pesci spatola, storioni] (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)».

    Regolamento n. 865/2006

    14

    I considerando 1, 2 e 6 del regolamento n. 865/2006 così recitano:

    «(1)

    Per applicare il regolamento (CE) n. 338/97 e garantire il pieno rispetto delle disposizioni della [CITES] (...) sono necessarie apposite disposizioni.

    (2)

    Per assicurare l’applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 338/97, occorre stabilire condizioni e criteri dettagliati per la valutazione delle domande relative a licenze e certificati, nonché per il rilascio, la validità e l’uso di tali documenti. È pertanto opportuno definire i modelli a cui tali documenti devono attenersi.

    (...)

    (6)

    Occorre stabilire procedure per la marcatura degli esemplari di alcune specie, per facilitarne l’identificazione e garantire che le disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 vengano rispettate».

    15

    Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 865/2006:

    «Fatti salvi gli articoli 31, 38, 44 ter, 44 decies e 44 septdecies, per ogni spedizione di esemplari trasportati insieme e facenti parte di un unico carico viene rilasciata una distinta licenza di importazione, notifica di importazione o licenza di esportazione o un distinto certificato di riesportazione».

    16

    L’articolo 57 di tale regolamento, intitolato «Introduzione e reintroduzione [nell’Unione] di oggetti personali e domestici», dispone quanto segue:

    «1.   La deroga all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97, nel caso di oggetti personali e domestici di cui all’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento non si applica agli esemplari utilizzati a scopo di lucro, venduti, esposti a fini commerciali o detenuti, offerti o trasportati a fini di vendita.

    (...)

    3.   Per la prima introduzione [nell’Unione] da parte di un soggetto che vi risieda abitualmente di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari delle specie iscritte nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una licenza di importazione se vengono presentati l’originale e una copia di un documento di esportazione o riesportazione.

    (...)

    4.   Per la reintroduzione [nell’Unione], da parte di un soggetto che vi risieda abitualmente, di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari delle specie iscritte negli allegati A o B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una licenza di importazione purché, a scelta:

    a)

    venga presentata la “copia per il titolare” (formulario n. 2), debitamente vistata dalla dogana, di una licenza di importazione o esportazione comunitaria precedentemente utilizzata;

    b)

    venga presentata la copia del documento di (ri)esportazione di cui al paragrafo 3;

    c)

    venga fornita la prova che gli esemplari sono stati acquisiti [nell’Unione].

    5.   In deroga al disposto dei paragrafi 3 e 4, per introdurre o reintrodurre [nell’Unione] le seguenti voci dell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 non è necessario presentare un documento di (ri)esportazione o una licenza di importazione:

    a)

    caviale delle specie di storione (Acipenseriformes spp.) fino a un quantitativo massimo di 125 grammi per persona in contenitori contrassegnati individualmente (...)

    (...)».

    Diritto tedesco

    17

    In forza dell’articolo 51, paragrafo 2, prima frase, del Bundesnaturschutzgesetz (legge federale sulla protezione della natura), qualora, durante un controllo doganale, sia constatato che animali o piante sono importati o esportati senza la licenza o gli altri documenti richiesti a tal fine, l’autorità doganale confisca gli animali o le piante di cui trattasi.

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    18

    Nel dicembre 2015, XY è entrata nel territorio doganale dell’Unione, attraverso l’aeroporto di Düsseldorf (Germania), in possesso di sei vasetti di caviale delle specie di storione di 50 g ciascuno, senza detenere la licenza di importazione di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della legge federale sulla protezione della natura.

    19

    A seguito della confisca di detti vasetti da parte dell’Ufficio doganale principale B, XY ha proposto ricorso dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf, Germania). Quest’ultimo ha parzialmente accolto tale ricorso dichiarando che, se è vero che le uova di storione figurano nell’allegato B del regolamento n. 338/97 e che la loro importazione è, conseguentemente, soggetta a licenza, la suddetta confisca era nondimeno illegittima, dal momento che l’Ufficio doganale principale B avrebbe dovuto lasciare a XY due dei sei vasetti di caviale di cui trattasi, corrispondenti a un quantitativo non superiore a 125 g, e che XY non destinava i medesimi a fini commerciali, poiché aveva intenzione di donarli ai propri figli o di consumarli personalmente.

    20

    L’Ufficio doganale principale B ha adito il giudice del rinvio con un ricorso per cassazione («Revision») per il motivo che, a suo avviso, in caso di superamento del quantitativo massimo di 125 g di cui all’articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006, tutto il caviale delle specie di storione trasportato, e non soltanto il quantitativo in eccesso, avrebbe dovuto essere confiscato. Il medesimo contesta, inoltre, il fatto che i vasetti di caviale delle specie di storione in tal modo importati da XY possano essere qualificati come «oggetti personali o domestici», ai sensi dell’articolo 2, lettera j), del regolamento n. 338/97, dato che tali vasetti erano destinati a essere donati a terzi.

    21

    Il giudice del rinvio si interroga, in tale contesto, su come occorra interpretare l’articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006, giacché, oltre al fatto che tale disposizione non sarebbe oggetto di un’interpretazione e di un’applicazione uniformi all’interno degli Stati membri, la finalità perseguita da tale regolamento nonché dal regolamento n. 338/97 e dalla CITES, vale a dire la protezione di specie della flora e della fauna selvatiche minacciate, deporrebbe a favore di un’interpretazione restrittiva della suddetta disposizione, secondo la quale, in caso di superamento del quantitativo massimo di 125 g, l’intero quantitativo di caviale delle specie di storione importato deve essere confiscato dall’autorità doganale competente. Tuttavia, sia l’assenza di carattere punitivo della medesima disposizione sia la lettura, per analogia, dell’articolo 23, paragrafo 2, e dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU 2009, L 324, pag. 23), che prevedono rispettivamente valori e quantità fino a concorrenza dei quali le merci contemplate da tale regolamento sarebbero ammesse in franchigia dai dazi all’importazione, giustificherebbe un’interpretazione meno restrittiva, ai sensi della quale solo il quantitativo in eccesso di caviale delle specie di storione importato dovrebbe essere oggetto di confisca.

    22

    Inoltre, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla possibilità di interpretare l’articolo 2, lettera j), del regolamento n. 338/97 nel senso che esso esclude che i vasetti di caviale delle specie di storione importati da XY possano essere qualificati come «oggetti personali o domestici», per il motivo che la medesima ha dichiarato di avere intenzione di regalarli a terzi. A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che dal tenore letterale della suddetta disposizione e dell’articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006 non risulta in alcun modo che la nozione di «oggetti personali o domestici» trovi applicazione soltanto qualora l’importatore dell’esemplare di cui trattasi lo usi o lo consumi personalmente e che, nel procedimento principale, nessun elemento è atto a dimostrare che XY deteneva detti vasetti a fini commerciali. Sottolinea altresì che potrebbe essere difficile, in concreto, per le autorità doganali, verificare in modo affidabile le intenzioni dell’importatore. Inoltre, il fatto di consentire l’importazione di un esemplare ove quest’ultimo sia destinato a essere effettivamente consumato dall’importatore e di vietarla ove sia destinato a essere consumato da terzi sarebbe privo di ogni logica.

    23

    Date tali circostanze, il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006, (...) debba essere interpretato nel senso che ad una persona che importi un quantitativo complessivo di caviale delle specie di storione (Acipenseriformes spp.) superiore a 125 g, in contenitori contrassegnati individualmente, senza presentare un documento di (ri)esportazione o una licenza di importazione, debba essere consentito di conservare un quantitativo massimo di 125 g di caviale, purché l’importazione non abbia alcuna delle finalità di cui all’articolo 57, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 865/2006.

    2)

    Nel caso di risposta affermativa a tale questione:

    Se gli esemplari introdotti nel territorio doganale dell’Unione rientrino tra gli oggetti personali e domestici di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 338/97 anche qualora, al momento della loro introduzione, la persona che li importa dichiari che intende offrirli in regalo ad altre persone dopo l’importazione».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla seconda questione

    24

    Con la sua seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 338/97 debba essere interpretato nel senso che il caviale delle specie di storione, al momento della sua introduzione nel territorio doganale dell’Unione, può essere considerato un «oggetto personale o domestico» ai sensi di tale disposizione, qualora sia destinato a essere regalato a terzi, e può pertanto beneficiare della deroga, prevista da detta disposizione, all’obbligo per il suo importatore di presentare una licenza di importazione.

    25

    Secondo costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, occorre tener conto non soltanto del suo tenore letterale, bensì anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenza del 2 luglio 2020, Magistrat der Stadt Wien (criceto comune), C‑477/19, EU:C:2020:517, punto 23 e giurisprudenza ivi citata].

    26

    A tal riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che, in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 338/97, l’introduzione nel territorio doganale dell’Unione di esemplari morti, di parti o di prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da A a D di tale regolamento non è soggetta all’obbligo di presentare una licenza di importazione a tal fine, qualora si tratti di oggetti personali o domestici.

    27

    Secondo la definizione enunciata all’articolo 2, lettera j), del regolamento n. 338/97, rientrano nella nozione di «oggetti personali o domestici» esemplari morti, parti e prodotti derivati che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali

    28

    Pertanto, è giocoforza constatare che il tenore letterale di tale disposizione non consente di stabilire, in modo univoco, se l’applicabilità della nozione di «oggetti personali o domestici» richieda obbligatoriamente che l’imprenditore usi o consumi personalmente detti esemplari morti, parti e prodotti da essi derivati.

    29

    Infatti, non si può escludere che tali oggetti, di proprietà o posseduti a titolo personale, possano essere successivamente ceduti gratuitamente dall’importatore a terzi a titolo di dono, anziché essere conservati dal medesimo per un uso strettamente personale.

    30

    In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce il regolamento n. 338/97, occorre ricordare che quest’ultimo si applica, in base al suo articolo 1, secondo comma, nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della CITES, alla quale l’Unione ha aderito, cosicché la Corte non può prescindere da questi ultimi laddove la loro presa in considerazione sia necessaria per l’interpretazione delle disposizioni del suddetto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2003, Nilsson, C‑154/02, EU:C:2003:590, punto 39).

    31

    Orbene, la risoluzione 13.7 della Conferenza delle Parti della CITES, che consente di chiarire l’interpretazione delle disposizioni di tale convenzione, menzionate al punto precedente, precisa, al suo punto 1, che la nozione di «effetti personali e oggetti domestici» si applica agli esemplari di proprietà o posseduti a titolo personale, per scopi non commerciali, acquistati legalmente e trasportati o inclusi nel bagaglio personale oppure rientranti in un trasloco.

    32

    Inoltre, si deve rilevare che l’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento n. 865/2006 prevede che la deroga di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 338/97 non si applica agli esemplari utilizzati a scopo di lucro, venduti, esposti a fini commerciali o detenuti, offerti o trasportati a fini di vendita.

    33

    Pertanto, sia dal tenore letterale di tale articolo 57, paragrafo 1, sia da quello della risoluzione 13.7 della Conferenza delle Parti della CITES risulta che l’assenza di finalità commerciali dell’esemplare importato costituisce un criterio decisivo per la sua qualificazione come «oggetto personale o domestico», interpretazione confermata anche dagli scopi perseguiti dal regolamento n. 338/97.

    34

    A questo proposito, in terzo luogo, va ricordato che il regime di tutela istituito per gli esemplari delle specie elencate negli allegati A e B del regolamento n. 338/97 mira a garantire la protezione più completa possibile delle specie di flora e fauna selvatiche attraverso il controllo del loro commercio, nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della CITES (sentenza del 4 settembre 2014, Sofia Zoo, C‑532/13, EU:C:2014:2140, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

    35

    Orbene, la risoluzione 13.7 della Conferenza delle Parti della CITES precisa, nel suo preambolo, che gli esemplari delle specie elencate nell’allegato I di tale Convenzione, tra le quali rientrano gli storioni, non devono essere utilizzati per scopi prevalentemente commerciali nel paese d’importazione.

    36

    Pertanto, sia dal contesto in cui si inserisce il regolamento n. 338/97 sia dagli scopi perseguiti da quest’ultimo risulta che un esemplare morto, una parte o un prodotto da esso derivato, quale il caviale delle specie di storione, non può essere qualificato come «oggetto personale o domestico», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento, nel caso in cui l’importatore persegua una finalità commerciale. Per contro, una siffatta qualificazione è ammessa laddove detto caviale sia di proprietà o posseduto a titolo personale e a fini non commerciali, e ciò indipendentemente dal fatto che sia o meno destinato a essere regalato a terzi.

    37

    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 338/97 deve essere interpretato nel senso che il caviale delle specie di storione, al momento della sua introduzione nel territorio doganale dell’Unione, può essere considerato un «oggetto personale o domestico» ai sensi di tale disposizione, qualora sia destinato a essere regalato a terzi, purché da nessun elemento emerga una finalità commerciale, e può pertanto beneficiare della deroga, prevista da detta disposizione, all’obbligo per il suo importatore di presentare una licenza di importazione.

    Sulla prima questione

    38

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006 debba essere interpretato nel senso che solo il quantitativo di caviale delle specie di storione importato che superi il quantitativo massimo di 125 g per persona deve essere oggetto di confisca da parte dell’autorità doganale, per il motivo che l’importatore non è in possesso di una licenza rilasciata ai fini dell’importazione effettuata, e non l’intero quantitativo introdotto nel territorio doganale dell’Unione.

    39

    Secondo la giurisprudenza citata al punto 25 della presente sentenza, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, occorre tener conto non soltanto del suo tenore letterale, bensì anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

    40

    A tal riguardo, occorre anzitutto ricordare che, in forza dell’articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006, l’introduzione, nel territorio doganale dell’Unione, di caviale delle specie di storione fino a un quantitativo massimo di 125 g per persona non è soggetta all’obbligo, per l’importatore, di presentare una licenza di importazione all’autorità doganale competente.

    41

    Pertanto, è giocoforza constatare che il tenore letterale di tale disposizione non consente, in quanto tale, di determinare le conseguenze del superamento di tale quantitativo massimo di 125 g per la fissazione del quantitativo di caviale delle specie di storione che deve essere oggetto di confisca da parte dell’autorità doganale competente.

    42

    Per quanto riguarda, poi, il contesto in cui si inserisce tale disposizione, occorre rilevare che l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 338/97 sancisce il principio secondo cui l’introduzione di esemplari di specie elencate nell’allegato B è subordinata alla presentazione di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

    43

    Ne consegue che l’articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006, dispensando l’importatore di caviale delle specie di storione dall’obbligo di presentare una licenza di importazione ove sia rispettato il quantitativo massimo di 125 g per persona, costituisce una deroga al principio di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 338/97 e deve, pertanto, essere oggetto di un’interpretazione restrittiva (v., in tal senso, sentenza del 17 gennaio 2013, Commissione/Spagna, C‑360/11, EU:C:2013:17, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

    44

    Infine, per quanto riguarda gli scopi perseguiti dal regolamento n. 338/97, occorre ricordare che quest’ultimo mira, conformemente al suo articolo 1 e come indicato al punto 34 della presente sentenza, a garantire la protezione più completa possibile delle specie di flora e fauna selvatiche attraverso il controllo del loro commercio.

    45

    Orbene, una siffatta protezione può essere garantita soltanto a condizione che la deroga di cui all’articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006 sia limitata alle sole importazioni di esigui quantitativi di caviale delle specie di storione e, pertanto, unicamente qualora la confisca da parte dell’autorità doganale competente copra l’intero quantitativo di caviale delle specie di storione introdotto nel territorio doganale dell’Unione.

    46

    Una diversa interpretazione consistente nell’ammettere, nell’ambito di tale deroga, che solo il quantitativo di caviale delle specie di storione che superi il quantitativo massimo di 125 g per persona deve essere confiscato dall’autorità doganale competente equivarrebbe, inoltre, come sottolineato dal governo ceco nelle sue osservazioni scritte, a incoraggiare l’importazione di tali prodotti derivati da esemplari di specie elencate nell’allegato B del regolamento n. 338/97 senza licenza di importazione, e a non tener conto dell’obiettivo, enunciato al considerando 12 di detto regolamento nonché ai considerando 2 e 6 del regolamento n. 865/2006, che è quello di agevolare le procedure doganali e assicurare controlli efficaci.

    47

    A questo proposito, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf) ha dichiarato che due vasetti di caviale delle specie di storione del peso di 50 g ciascuno, vale a dire un quantitativo totale di 100 g per persona, avrebbero dovuto essere restituiti alla ricorrente dall’Ufficio doganale principale B. Tuttavia, tale valutazione, oltre al fatto di privare XY del beneficio di 25 g supplementari di caviale delle specie di storione che ella era autorizzata a importare, alla luce del suddetto quantitativo massimo di 125 grammi per persona, senza presentare una licenza di importazione a tal fine, dimostra la complessità delle procedure alle quali le autorità doganali potrebbero dover far fronte nell’ipotesi in cui solo il quantitativo di caviale delle specie di storione in eccesso dovesse essere oggetto di confisca.

    48

    Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006 deve essere interpretato nel senso che, ove il quantitativo di caviale delle specie di storione introdotto nel territorio doganale dell’Unione superi il quantitativo massimo di 125 g per persona e l’importatore non sia in possesso di una licenza rilasciata ai fini dell’importazione effettuata, l’intero quantitativo di caviale delle specie di storione in tal modo importato dovrà essere confiscato dall’autorità doganale competente.

    Sulle spese

    49

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, come modificato dal regolamento (UE) n. 1320/2014 della Commissione, del 1o dicembre 2014, deve essere interpretato nel senso che il caviale delle specie di storione, al momento della sua introduzione nel territorio doganale dell’Unione europea, può essere considerato un «oggetto personale o domestico» ai sensi di tale disposizione, qualora sia destinato a essere regalato a terzi, purché da nessun elemento emerga una finalità commerciale, e può pertanto beneficiare della deroga, prevista da detta disposizione, all’obbligo per il suo importatore di presentare una licenza di importazione.

     

    2)

    L’articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento n. 338/97, come modificato dal regolamento (UE) 2015/870 della Commissione, del 5 giugno 2015, deve essere interpretato nel senso che, ove il quantitativo di caviale delle specie di storione introdotto nel territorio doganale dell’Unione europea superi il quantitativo massimo di 125 grammi per persona e l’importatore non sia in possesso di una licenza rilasciata ai fini dell’importazione effettuata, l’intero quantitativo di caviale delle specie di storione in tal modo importato dovrà essere confiscato dall’autorità doganale competente.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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