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Documento 62019CJ0504

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 aprile 2021.
    Banco de Portugal e a. contro VR.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo.
    Rinvio pregiudiziale – Vigilanza bancaria – Risanamento e liquidazione degli enti creditizi – Direttiva 2001/24/CE – Provvedimento di risanamento di un ente creditizio adottato da un’autorità dello Stato membro d’origine – Trasferimento di diritti, di attività o di obbligazioni a un “istituto ponte” – Ritrasferimento all’ente creditizio sottoposto al provvedimento di risanamento – Articolo 3, paragrafo 2 – Lex concursus – Effetto di un provvedimento di risanamento in altri Stati membri – Reciproco riconoscimento – Articolo 32 – Effetti di un provvedimento di risanamento sulle cause pendenti – Deroga all’applicazione della lex concursus – Articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio della certezza del diritto.
    Causa C-504/19.

    Raccolta della giurisprudenza - generale - Sezione "Informazioni sulle decisioni non pubblicate"

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2021:335

     SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    29 aprile 2021 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Vigilanza bancaria – Risanamento e liquidazione degli enti creditizi – Direttiva 2001/24/CE – Provvedimento di risanamento di un ente creditizio adottato da un’autorità dello Stato membro d’origine – Trasferimento di diritti, di attività o di obbligazioni a un “istituto ponte” – Ritrasferimento all’ente creditizio sottoposto al provvedimento di risanamento – Articolo 3, paragrafo 2 – Lex concursus – Effetto di un provvedimento di risanamento in altri Stati membri – Reciproco riconoscimento – Articolo 32 – Effetti di un provvedimento di risanamento sulle cause pendenti – Deroga all’applicazione della lex concursus – Articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio della certezza del diritto»

    Nella causa C‑504/19,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con decisione del 25 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 2 luglio 2019, nel procedimento

    Banco de Portugal,

    Fundo de Resolução,

    Novo Banco SA, Sucursal en España

    contro

    VR,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta da A. Prechal, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, N. Wahl, F. Biltgen e L.S. Rossi (relatrice), giudici,

    avvocato generale: J. Kokott

    cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 settembre 2020,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il Banco de Portugal e il Fundo de Resolução, da J.M. Rodríguez Cárcamo, abogado, e A.M. Rodríguez Conde, abogada;

    per la Novo Banco SA, Sucursal en España, da A. Fernández de Hoyos e J.I. Fernández Aguado, abogados;

    per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta, in qualità di agente;

    per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G.M. De Socio, avvocato dello Stato;

    per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, S. Jaulino, A. Homem, A. Pimenta, C. Raimundo e P. Barros da Costa, in qualità di agenti, assistiti da T. Tönnies, advogada;

    per il Parlamento europeo, da L. Visaggio, M. Sammut, P. López‑Carceller e R. Ignătescu, in qualità di agenti;

    per il Consiglio dell’Unione europea, da A. de Gregorio Merino, I. Gurov ed E. d’Ursel, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da D. Triantafyllou, A. Nijenhuis, J. Rius Riu e K.-Ph. Wojcik, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 novembre 2020,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU 2001, L 125, pag. 15), dell’articolo 2 TUE, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché del principio generale della certezza del diritto.

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il Banco de Portugal, il Fundo de Resolução (in prosieguo: il «Fondo di risoluzione») e la Novo Banco SA, Sucursal en España (in prosieguo: il «Novo Banco Spagna»), e, dall’altro, VR, in merito a una domanda di dichiarazione di nullità di un contratto di vendita di azioni privilegiate acquistate da quest’ultima.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    I considerando 3, 4, 6, 7, 11, 16, 23 e 30 della direttiva 2001/24 recitano come segue:

    «(3)

    La [presente] direttiva si iscrive nel contesto legislativo comunitario realizzato dalla direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio [(GU 2000, L 126, pag. 1)]. Ne consegue che, nel corso del periodo di attività, l’ente creditizio e le sue succursali formano un’entità unica soggetta alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato nel quale è stata rilasciata l’autorizzazione valida nell’insieme della Comunità.

    (4)

    Sarebbe particolarmente inopportuno rinunciare a tale unità che l’ente forma con le sue succursali allorché è necessario adottare provvedimenti di risanamento o aprire una procedura di liquidazione.

    (...)

    (6)

    È importante attribuire alle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine la competenza esclusiva di decidere e di applicare i provvedimenti di risanamento previsti dalla normativa e dagli usi vigenti in tale Stato membro. A motivo della difficoltà di armonizzare le normative e gli usi degli Stati membri, è opportuno predisporre il reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri dei provvedimenti presi da ciascuno di essi per risanare gli enti da esso autorizzati.

    (7)

    È indispensabile garantire che i provvedimenti di risanamento adottati dalle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine nonché le misure prese dalle persone o dagli organi nominati da tali autorità per gestire i provvedimenti di risanamento producano i loro effetti in tutti gli Stati membri, incluse le misure che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti nonché tutte quelle misure che possono incidere sui diritti preesistenti dei terzi.

    (...)

    (11)

    È necessario prevedere forme di pubblicità per informare i terzi dell’adozione di provvedimenti di risanamento negli Stati membri nei quali esistono succursali, allorché tali provvedimenti possano ostacolare l’esercizio di alcuni loro diritti.

    (...)

    (16)

    L’uguaglianza dei creditori esige che un ente creditizio sia liquidato in base a principi di unità e di universalità che implicano la competenza esclusiva delle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine ed il riconoscimento delle loro decisioni, che devono poter produrre senza alcuna formalità, in tutti gli altri Stati membri, gli effetti loro attribuiti dalla legge dello Stato membro d’origine, salvo che la direttiva disponga diversamente.

    (...)

    (23)

    Se è importante sancire il principio secondo cui la legge dello Stato membro d’origine determina tutti gli effetti dei provvedimenti di risanamento o delle procedure di liquidazione, siano essi procedurali o sostanziali, occorre tuttavia tenere presente che tali effetti possono entrare in conflitto con le norme generalmente applicabili nel quadro dell’attività economica e finanziaria dell’ente creditizio e delle sue succursali negli altri Stati membri. Il rinvio alla legge di un altro Stato membro rappresenta in certi casi un temperamento indispensabile al principio dell’applicazione della legge dello Stato d’origine.

    (...)

    (30)

    Gli effetti dei provvedimenti di risanamento o delle procedure di liquidazione su un processo pendente sono disciplinati, eccezionalmente, dalla legge dello Stato membro nel quale è pendente detto processo e non dalla lex concursus. Gli effetti di detti provvedimenti e procedure sulle esecuzioni forzate individuali derivanti da detti processi sono disciplinati dalla legge dello Stato membro d’origine, in conformità della regola generale sancita dalla presente direttiva».

    4

    L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/24 così dispone:

    «La presente direttiva si applica agli enti creditizi e alle loro succursali istituite in uno Stato membro diverso da quello della sede legale – definiti a norma dell’articolo 1, primo e terzo punto della direttiva 2000/12/CE – tenendo conto delle condizioni ed esenzioni previste dall’articolo 2, paragrafo 3, della stessa direttiva».

    5

    Ai sensi dell’articolo 2, settimo trattino, della direttiva 2001/24, per «provvedimenti di risanamento» si intendono «i provvedimenti destinati a salvaguardare o risanare la situazione finanziaria di un ente creditizio e che possono incidere sui diritti preesistenti dei terzi, compresi i provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti».

    6

    L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Adozione dei provvedimenti di risanamento – Legge applicabile», prevede quanto segue:

    «1.   Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine sono le sole competenti a decidere sull’applicazione ad un ente creditizio, incluse le succursali stabilite in altri Stati membri, di uno o più provvedimenti di risanamento.

    2.   I provvedimenti di risanamento sono applicati secondo le leggi, i regolamenti e le procedure applicabili nello Stato membro d’origine, salvo che la presente direttiva non disponga diversamente.

    Detti provvedimenti producono tutti i loro effetti secondo la legge di tale Stato membro in tutta la Comunità, senza ulteriori formalità, ivi compreso nei confronti dei terzi negli altri Stati membri, anche se la legislazione applicabile dello Stato membro ospitante non prevede siffatti provvedimenti o ne subordina l’applicazione a condizioni che non ricorrono.

    I provvedimenti di risanamento producono effetti in tutta la Comunità non appena essi producono effetti nello Stato membro nel quale sono stati presi».

    7

    Ai sensi dell’articolo 32 della direttiva suddetta, intitolato «Cause pendenti»:

    «Gli effetti di un provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale l’ente creditizio è spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale la causa è pendente».

    Diritto spagnolo

    8

    La Ley 6/2005 sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito (legge 6/2005 sul risanamento e la liquidazione degli enti creditizi), del 22 aprile 2005 (BOE n. 97 del 23 aprile 2005, pag. 13912), ha trasposto la direttiva 2001/24 nell’ordinamento giuridico spagnolo.

    9

    L’articolo 19, paragrafo 1, di tale legge così dispone:

    «Qualora sia stato adottato un provvedimento di risanamento o sia stata avviata una procedura di liquidazione nei confronti di un ente creditizio autorizzato in uno Stato membro dell’Unione europea che abbia almeno una succursale in Spagna o vi presti servizi, tale provvedimento o procedura esplica tutti i suoi effetti in Spagna, senza ulteriori formalità, non appena diventa efficace nello Stato membro che ha adottato il provvedimento o avviato la procedura».

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    10

    Il 10 gennaio 2008 VR ha concluso un contratto con il Banco Espírito Santo, Sucursal en España (in prosieguo: il «BES Spagna»), con cui ha acquistato azioni privilegiate dell’ente creditizio islandese Kaupthing Bank per un importo di circa EUR 166000 (in prosieguo: il «contratto di vendita di azioni»). All’epoca, il BES Spagna era la succursale spagnola della banca portoghese Banco Espírito Santo (in prosieguo: il «BES»).

    11

    Nel contesto delle gravi difficoltà finanziarie del BES, il consiglio di amministrazione del Banco de Portugal ha adottato, con decisione del 3 agosto 2014, modificata con decisione dell’11 agosto 2014 (in prosieguo: la «decisione dell’agosto 2014»), alcuni provvedimenti detti «di risoluzione» di tale ente creditizio.

    12

    Con la suddetta decisione, il Banco de Portugal ha deciso di creare una «banca ponte» o «istituto ponte», denominata Novo Banco SA, alla quale sono stati trasferiti le attività, le passività e altri elementi extrapatrimoniali del BES descritti nell’allegato 2 della medesima decisione.

    13

    Tale allegato 2 menzionava alcuni elementi delle passività che erano esclusi dal trasferimento al Novo Banco e che, pertanto, rimanevano nel patrimonio del BES. Tra tali elementi delle passività figuravano quelli elencati al primo comma, lettera b), v), di detto allegato 2, vale a dire «qualsiasi responsabilità o alea, in particolare quelle derivanti da una condotta fraudolenta o da una violazione di disposizioni o decisioni di regolamentazione, penali o amministrative».

    14

    A seguito del trasferimento di cui al punto 12 della presente sentenza, il Novo Banco Spagna ha mantenuto il rapporto commerciale instaurato da VR con il BES Spagna, concernente il deposito e la gestione dei titoli oggetto del contratto di vendita di azioni, e ha continuato a percepire la commissione relativa a tali servizi.

    15

    Il 4 febbraio 2015 VR ha proposto un ricorso dinanzi al Juzgado de Primera Instancia de Vitoria (Tribunale di primo grado di Vitoria, Spagna) contro il Novo Banco Spagna al fine di ottenere, in via principale, la dichiarazione di nullità del contratto di vendita di azioni, per vizio del consenso, nonché il rimborso dell’importo investito o, in subordine, la risoluzione di detto contratto per violazione degli obblighi di diligenza, di lealtà e di informazione, nonché la condanna di tale istituto bancario al risarcimento dei danni.

    16

    Dinanzi a detto giudice, il Novo Banco Spagna ha eccepito la propria mancanza di legittimazione passiva, in quanto, ai sensi dell’allegato 2 della decisione dell’agosto 2014, l’asserita responsabilità costituiva una passività che non gli era stata trasferita.

    17

    Con sentenza del 15 ottobre 2015, il Juzgado de Primera Instancia de Vitoria (Tribunale di primo grado di Vitoria) ha accolto la domanda di VR, ritenendo che tale elemento delle passività fosse stato effettivamente trasferito al Novo Banco in forza della decisione dell’agosto 2014. Secondo detto giudice, il consenso di VR era stato viziato al momento della conclusione del contratto di vendita di azioni, in quanto essa all’epoca aveva 68 anni, non possedeva alcuna conoscenza in ambito finanziario e non era stata adeguatamente informata dal BES Spagna circa la natura e i rischi connessi alle azioni preferenziali da essa acquistate. Il suddetto giudice ha pertanto dichiarato nullo il contratto di vendita di azioni, condannando il Novo Banco Spagna a rimborsare integralmente il prezzo d’acquisto a VR.

    18

    Il Novo Banco Spagna ha impugnato tale sentenza dinanzi all’Audiencia Provincial de Álava (Corte provinciale di Álava, Spagna). In corso di causa, esso ha depositato due decisioni adottate dal Banco de Portugal il 29 dicembre 2015 (in prosieguo: le «decisioni del 29 dicembre 2015»).

    19

    Da tali decisioni, come presentate dal giudice del rinvio, risulta che l’allegato 2, primo comma, lettera b), vii), della decisione dell’agosto 2014 era oramai formulato come segue: «qualsiasi obbligo, garanzia, responsabilità o alea di qualsiasi genere che siano stati assunti durante l’attività di vendita, di intermediazione finanziaria, nonché nel corso di processi di sottoscrizione e distribuzione di strumenti finanziari emessi da qualsiasi ente». È stato altresì precisato, in tale occasione, che, «in particolare, a decorrere da tale giorno, le seguenti passività del BES non sono state trasmesse al Novo Banco: (...) iii) tutte le indennità correlate all’inadempimento di contratti (acquisti di attività immobiliari e altri) firmati e conclusi prima delle ore 20:00 del 3 agosto 2014; (...) vi) tutte le indennità e i crediti derivanti dall’annullamento di operazioni realizzate dal BES in qualità di prestatore di servizi finanziari e di investimento e vii) qualsiasi responsabilità che sia oggetto di un qualunque procedimento tra quelli descritti nell’allegato I». Tra i procedimenti previsti in tale allegato I figura l’azione proposta da VR.

    20

    Inoltre, le decisioni del 29 dicembre 2015 prevedono che, «nei limiti in cui qualsiasi attività, passività o elemento extrapatrimoniale (…) sarebbe dovuto rimanere nell’ambito patrimoniale del BES, ma di fatto sia stato trasferito al Novo Banco in virtù dell[e] present[i] decision[i], tali attività, passività o elementi extrapatrimoniali sono ritrasferiti dal Novo Banco al BES con effetto a decorrere dal 3 agosto 2014 (ore 20:00)».

    21

    Poiché l’Audiencia Provincial de Álava (Corte provinciale di Álava) ha respinto l’appello interposto dal Novo Banco Spagna, quest’ultimo ha proposto un ricorso straordinario per vizio di procedura dinanzi al giudice del rinvio, il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna). Il Banco de Portugal e il Fondo di risoluzione sono stati ammessi a intervenire a sostegno delle conclusioni del Novo Banco Spagna. Tali parti ritengono che quest’ultimo non avrebbe dovuto avere la legittimazione passiva nella controversia principale, dal momento che l’elemento delle passività di cui trattasi non sarebbe stato trasferito al Novo Banco e, anche se fosse stato trasferito, tale elemento delle passività sarebbe stato successivamente ritrasferito al BES in forza delle decisioni del 29 dicembre 2015. Tali parti asseriscono altresì che, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24, tali decisioni producono, senza nessun’altra formalità, i loro effetti in tutti gli Stati membri.

    22

    Il giudice del rinvio ritiene che le decisioni del 29 dicembre 2015 non mirino unicamente a chiarire la decisione dell’agosto 2014, ma la modifichino con effetto retroattivo. Pertanto, in forza delle decisioni del 29 dicembre 2015, la responsabilità nei confronti di VR, risultante dal contratto di vendita di azioni, che la decisione dell’agosto 2014 aveva trasferito al Novo Banco, è stata ritrasferita al BES con effetto retroattivo al 3 agosto 2014.

    23

    Il giudice del rinvio non nutre dubbi quanto alla possibilità che un provvedimento di risanamento adottato dall’autorità pubblica competente dello Stato membro d’origine possa avere effetti retroattivi, circostanza che la Corte avrebbe già riconosciuto nella sentenza del 24 ottobre 2013, LBI (C‑85/12, EU:C:2013:697), né mette in discussione la possibilità che alcune passività trasmesse al Novo Banco siano in seguito ritrasferite al BES. Per contro, esso si chiede se le modifiche sostanziali intervenute con l’adozione delle decisioni del 29 dicembre 2015 debbano essere riconosciute nei procedimenti giudiziari in corso, avviati prima della loro adozione.

    24

    A tale riguardo, il giudice del rinvio – tenuto conto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti di VR risultante dall’articolo 47, primo comma, della Carta, nonché del principio di certezza del diritto inerente allo Stato di diritto – si interroga sulla fondatezza della tesi del Novo Banco Spagna, del Banco de Portugal e del Fondo di risoluzione secondo la quale, anche se il giudice del rinvio confermasse la sentenza dell’Audiencia Provincial de Álava (Corte provinciale di Álava), tale conferma sarebbe priva di effetti o sarebbe inoperante, poiché, con le decisioni del 29 dicembre 2015, l’elemento delle passività in questione è stato comunque ritrasferito al patrimonio del BES con effetto dal 3 agosto 2014.

    25

    In tali circostanze, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se sia compatibile con il diritto fondamentale a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della [Carta], nonché con il principio dello Stato di diritto di cui all’articolo 2 [TUE] e con il principio generale della certezza del diritto, un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva [2001/24] che comporti, nei procedimenti giurisdizionali pendenti in altri Stati membri e senza l’espletamento di ulteriori formalità, il riconoscimento degli effetti di una decisione dell’autorità amministrativa competente dello Stato [membro] di origine, intesa a modificare con effetti retroattivi il contesto normativo in essere nel momento in cui è stato avviato il procedimento e che privi di efficacia le sentenze non conformi a quanto previsto in tale nuova decisione».

    Sulla questione pregiudiziale

    Considerazioni preliminari

    26

    In via preliminare, occorre osservare, in primo luogo, come rilevato al punto 22 della presente sentenza, che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio muove dalla premessa secondo cui le decisioni del 29 dicembre 2015 hanno modificato la decisione dell’agosto 2014, in particolare ritrasferendo al BES, con effetto retroattivo, l’eventuale responsabilità del Novo Banco su cui si fonda l’azione di VR.

    27

    L’esattezza di tale postulato è stata contestata dal Novo Banco, dal Banco de Portugal e dal Fondo di risoluzione, nonché dal governo portoghese. A tale riguardo, essi sostengono che le decisioni del 29 dicembre 2015 non modificano la decisione dell’agosto 2014, ma si limitano a chiarirla e, pertanto, che l’esclusione, dal perimetro delle attività e delle passività trasferite al Novo Banco, dell’eventuale responsabilità su cui si fonda l’azione di VR risulterebbe da provvedimenti di risanamento adottati non nel contesto di un procedimento giudiziario in corso, ma prima della proposizione del ricorso di VR, il 4 febbraio 2015.

    28

    Tuttavia, non spetta alla Corte valutare la portata delle decisioni del 29 dicembre 2015, dal momento che le questioni di interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e materiale che esso definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza (sentenza del 30 aprile 2020, Blue Air – Airline Management Solutions, C‑584/18, EU:C:2020:324, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

    29

    Pertanto, al fine di rispondere alla questione sollevata, occorre muovere dalla premessa secondo cui le decisioni del 29 dicembre 2015 hanno effettivamente modificato, con effetto retroattivo, la decisione dell’agosto 2014 e sono intervenute nel contesto di un procedimento giudiziario in corso, dato che VR ha proposto il suo ricorso dinanzi al Juzgado de Primera Instancia de Vitoria (Tribunale di primo grado di Vitoria) il 4 febbraio 2015.

    30

    In secondo luogo, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, creata dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. Inoltre, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la questione. In tale prospettiva, spetta alla Corte riformulare, se necessario, le questioni ad essa sottoposte [sentenze del 13 settembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 33; del’8 giugno 2017, Freitag, C‑541/15, EU:C:2017:432, punto 29, e del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Estradizione verso l’Ucraina), C‑398/19, EU:C:2020:1032, punto 35].

    31

    Nel caso di specie, sebbene le questioni sollevate dal giudice del rinvio vertano sull’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24, occorre rilevare, alla luce di quanto precisato al punto 26 della presente sentenza e ricordato al punto 29 della medesima, che l’articolo 32 di tale direttiva, poiché introduce una deroga a detto articolo 3, paragrafo 2, per quanto riguarda il diritto applicabile agli effetti dei provvedimenti di risanamento su cause pendenti, risulta pertinente ai fini della risposta da fornire al giudice del rinvio.

    Nel merito

    32

    Alla luce di tali considerazioni preliminari, occorre considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede essenzialmente se l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 32 della direttiva 2001/24, letti alla luce del principio della certezza del diritto e dell’articolo 47, primo comma, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano al riconoscimento, senza ulteriori condizioni – nell’ambito di un procedimento giudiziario di merito pendente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, vertente su un elemento delle passività di cui un ente creditizio era stato spossessato con un primo provvedimento di risanamento adottato in quest’ultimo Stato – degli effetti di un secondo provvedimento di risanamento volto a ritrasferire, con effetto retroattivo, a una data anteriore all’avvio di un simile procedimento, detto elemento delle passività al suddetto ente creditizio, qualora un simile riconoscimento comporti la perdita, con effetto retroattivo, della legittimazione passiva, ai fini di tale procedimento pendente, dell’ente creditizio al quale le passività erano state trasferite dal primo provvedimento, rimettendo così in discussione decisioni giudiziarie già emesse a favore del ricorrente oggetto del medesimo procedimento.

    33

    A tale riguardo, occorre rilevare che, come risulta in particolare dai suoi considerando 4 e 16, la direttiva 2001/24 è fondata sui principi di unità e di universalità e stabilisce come principio il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione nonché dei loro effetti.

    34

    Infatti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, i provvedimenti di risanamento sono, in linea di massima, applicati conformemente alla legge dello Stato membro d’origine. Dal secondo comma di tale disposizione risulta inoltre, da un lato, che simili provvedimenti producono i loro effetti secondo la legislazione di tale Stato in tutta l’Unione senza ulteriori formalità, anche nei confronti di terzi negli altri Stati membri, anche se la legislazione applicabile dello Stato membro ospitante non prevede siffatti provvedimenti o ne subordina l’applicazione a condizioni che non ricorrono. Dall’altro lato, conformemente al terzo comma di detta disposizione, i provvedimenti di risanamento producono effetti in tutta l’Unione non appena essi producono effetti nello Stato membro d’origine. Tali disposizioni prevedono quindi che, in linea di principio, la lex concursus disciplini i provvedimenti di risanamento degli enti creditizi nonché i loro effetti (sentenza del 24 ottobre 2013, LBI, C‑85/12, EU:C:2013:697, punto 49).

    35

    Tuttavia, come risulta espressamente dal considerando 23 della direttiva 2001/24, tali effetti possono entrare in conflitto con le norme generalmente applicabili nel quadro dell’attività economica e finanziaria dell’ente creditizio e delle sue succursali negli altri Stati membri. Pertanto, il rinvio alla legge di un altro Stato membro rappresenta in certi casi un temperamento indispensabile al principio dell’applicazione della legge dello Stato membro d’origine.

    36

    Così, in deroga all’applicazione della lex concursus, la direttiva 2001/24 prevede, al suo articolo 32, che gli effetti di un provvedimento di risanamento sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale l’ente creditizio è spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale la causa è pendente (v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 2013, LBI, C‑85/12, EU:C:2013:697, punti 5152).

    37

    Orbene, in primo luogo, dalla formulazione di tale articolo 32 risulta che l’applicazione della deroga che esso prevede richiede che siano soddisfatte tre condizioni cumulative.

    38

    Anzitutto, deve trattarsi di provvedimenti di risanamento ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/24, come avviene nel caso di specie, poiché, come constatato al punto 26 della presente sentenza, le decisioni del 29 dicembre 2015 sono destinate a salvaguardare o a risanare la situazione finanziaria di un ente creditizio.

    39

    Inoltre, deve sussistere una causa pendente. A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato, fondandosi sul considerando 30 della direttiva 2001/24, che occorre distinguere tra i processi pendenti e le esecuzioni forzate individuali derivanti da detti processi e che i termini «cause pendenti», ai sensi dell’articolo 32 di tale direttiva, si riferiscono ai soli procedimenti di merito (v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 2013, LBI, C‑85/12, EU:C:2013:697, punti 5354).

    40

    Nel caso di specie, come risulta dalla decisione di rinvio, da un lato, il procedimento principale, condotto da VR contro il Novo Banco Spagna – dato che riguarda un’azione di dichiarazione di nullità o, in subordine, di risoluzione del contratto di vendita di azioni – deve essere considerato un procedimento di merito. Dall’altro, le decisioni del 29 dicembre 2015 sono state adottate dopo l’avvio del procedimento promosso da VR il 4 febbraio 2015 dinanzi al Juzgado de Primera Instancia de Vitoria (Tribunale di primo grado di Vitoria) e, pertanto, in un momento in cui tale procedimento era già in corso.

    41

    Infine, il procedimento in corso deve essere relativo «a un bene o a un diritto del quale l’ente creditizio è spossessato». A tale riguardo, sebbene talune versioni linguistiche dell’articolo 32 della direttiva 2001/24 siano redatte in modo da suggerire che solo alcune attività sono interessate da tale condizione, in altre versioni linguistiche detta disposizione è formulata in modo più ampio, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni. Pertanto, in presenza di simili difformità, detta disposizione deve essere intesa in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui fa parte (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2021, Hessischer Rundfunk, C‑422/19 e C‑423/19, EU:C:2021:63, punto 65).

    42

    Per quanto riguarda la finalità dell’articolo 32 della direttiva 2001/24, dai considerando 23 e 30 della medesima risulta che tale disposizione mira, in quanto temperamento indispensabile all’applicazione della lex concursus cui essa deroga, a sottoporre gli effetti dei provvedimenti di risanamento o delle procedure di liquidazione su un processo pendente alla legge dello Stato membro in cui tale processo è pendente, in considerazione del fatto che tali effetti possono entrare in conflitto con le norme generalmente applicabili nel quadro dell’attività economica e finanziaria dell’ente creditizio e delle sue succursali negli altri Stati membri. Orbene, non sarebbe coerente, tenuto conto di una simile finalità, escludere dall’applicazione di quest’ultima legge gli effetti prodotti da provvedimenti di risanamento su un processo pendente qualora tale processo riguardi responsabilità eventuali che, mediante simili provvedimenti di risanamento, sono state trasferite a un’altra entità.

    43

    Pertanto, si deve ritenere che l’articolo 32 della direttiva 2001/24 debba applicarsi alla causa pendente relativa a uno o più beni patrimoniali dell’ente creditizio, rientranti sia nelle attività sia nelle passività, che sono oggetto dei provvedimenti di risanamento adottati (v., per analogia, sentenza del 6 giugno 2018, Tarragó da Silveira, C‑250/17, EU:C:2018:398, punto 25).

    44

    Orbene, nel caso di specie, la causa pendente riguarda l’eventuale responsabilità connessa alla conclusione del contratto di vendita di azioni, la quale costituisce un elemento delle passività del patrimonio del BES Spagna che è stato oggetto del provvedimento di risanamento adottato dal Banco de Portugal nell’agosto 2014 e di cui il BES Spagna è stato spossessato, ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2001/24, in quanto tale provvedimento è stato modificato retroattivamente dalle decisioni del 29 dicembre 2015.

    45

    Alla luce di tali elementi, risulta che le tre condizioni cumulative poste da detto articolo 32 sono soddisfatte nel procedimento principale.

    46

    In secondo luogo, per quanto riguarda la portata degli effetti dei provvedimenti di risanamento disciplinati dalla legge dello Stato membro in cui la causa è pendente, si deve ritenere che la legge di tale Stato membro disciplini tutti gli effetti che simili provvedimenti possono avere su una causa di tal genere, siano essi processuali o sostanziali.

    47

    Infatti, da un lato, né dall’articolo 32 della direttiva 2001/24, né dal considerando 30 della medesima risulta che il legislatore dell’Unione abbia inteso limitare l’applicazione di tale deroga ai soli effetti processuali di un provvedimento di risanamento. Dall’altro, il considerando 23 di tale direttiva – che, come risulta dal punto 35 della presente sentenza, giustifica il rinvio alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, in quanto temperamento indispensabile al principio dell’applicabilità della legge dello Stato membro d’origine – non si limita a menzionare gli effetti processuali, ma indica che sia questi ultimi sia gli effetti sostanziali dei provvedimenti di risanamento possono entrare in conflitto con le norme generalmente applicabili nel quadro dell’attività economica e finanziaria dell’ente creditizio e delle sue succursali negli altri Stati membri.

    48

    Del resto, occorre precisare che – poiché, come risulta dalla formulazione dell’articolo 32 della direttiva 2001/24 e dal considerando 30 di quest’ultima, la legge dello Stato membro in cui la causa è pendente disciplina unicamente gli effetti di tali provvedimenti ai fini di detta causa – l’applicazione di tale articolo in una situazione come quella di cui al procedimento principale non può rimettere in discussione la validità delle decisioni del 29 dicembre 2015 in quanto tale.

    49

    Di conseguenza, dall’articolo 3, paragrafo 2, e dall’articolo 32 della direttiva 2001/24 risulta che gli effetti, sia processuali sia sostanziali, di un provvedimento di risanamento su un procedimento giudiziario di merito pendente sono esclusivamente quelli determinati dalla legge dello Stato membro in cui tale procedimento è pendente.

    50

    Tale interpretazione si impone anche alla luce del principio generale della certezza del diritto e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47, primo comma, della Carta.

    51

    A tale riguardo, per quanto concerne, in primo luogo, il principio della certezza del diritto, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, tale principio impone, da un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli sugli individui e sulle imprese. In particolare, detto principio impone che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che questi ultimi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza (sentenza dell’11 luglio 2019, Agrenergy e Fusignano Due, C‑180/18, C‑286/18 e C‑287/18, EU:C:2019:605, punti 2930 nonché giurisprudenza ivi citata).

    52

    Inoltre, la Corte ha già ricordato che il principio della certezza del diritto si impone con particolare rigore in presenza di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie (sentenza del 21 giugno 2007, ROM-projecten, C‑158/06, EU:C:2007:370, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

    53

    Nel caso di specie, anche qualora VR, nel momento in cui ha proposto la sua azione dinanzi al Juzgado de Primera Instancia de Vitoria (Tribunale di primo grado di Vitoria) nei confronti del Novo Banco Spagna, il 4 febbraio 2015, avesse disposto di tutti gli elementi necessari per prendere con cognizione di causa una decisione in merito all’avvio di una simile azione – nonché per individuare con certezza la persona contro la quale quest’ultima doveva essere diretta e, in particolare, il fatto che un provvedimento di ritrasferimento, dal Novo Banco al BES, della responsabilità legata al contratto di vendita di azioni avrebbe ancora potuto essere posto in essere e produrre effetti retroattivi – VR non sarebbe stata tuttavia in grado, una volta avviata la propria azione ma prima che fosse stata presa una decisione definitiva, di anticipare l’attuazione di quest’ultima possibilità e di regolarsi di conseguenza.

    54

    Così, il riconoscimento, nel procedimento principale, degli effetti delle decisioni del 29 dicembre 2015, poiché sarebbe tale da rimettere in discussione le decisioni giudiziarie già adottate a favore di VR, che sono ancora oggetto di una causa pendente, e da far perdere retroattivamente alla convenuta la legittimazione passiva ai fini dell’azione proposta dall’attore, contravverrebbe al principio della certezza del diritto.

    55

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, la valutazione di un simile riconoscimento alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta, il primo comma di tale articolo enuncia che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel suddetto articolo.

    56

    Inoltre, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, possono essere apportate limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta medesima solo a condizione che, in primo luogo, tali limitazioni siano previste dalla legge, in secondo luogo, rispettino il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà in questione e, in terzo luogo, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale), C‑245/19 e C‑246/19, EU:C:2020:795, punto 51].

    57

    Emerge dalla giurisprudenza della Corte che l’efficacia del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47, primo comma, della Carta richiede, in particolare, che l’interessato possa difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente con un’azione diretta contro una determinata entità (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, PI, C‑230/18, EU:C:2019:383, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).

    58

    Nel caso di specie, occorre constatare che l’azione proposta da VR dinanzi ai giudici spagnoli è fondata, in particolare, su un diritto garantito dal diritto dell’Unione, conformemente all’articolo 47, primo comma, della Carta, in quanto essa fa valere il diritto di non vedersi opporre, ai fini di tale azione, il riconoscimento degli effetti di provvedimenti di risanamento qualora un simile riconoscimento violi le relative disposizioni previste dalla direttiva 2001/24.

    59

    Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, sia al momento della proposizione, il 4 febbraio 2015, del ricorso di VR contro il Novo Banco Spagna, sia quando la sentenza del 15 ottobre 2015 è stata pronunciata dal Juzgado de Primera Instancia de Vitoria (Tribunale di primo grado di Vitoria) che ha accolto detto ricorso, le decisioni del 29 dicembre 2015 non erano ancora state adottate.

    60

    Di conseguenza, risulta che VR ha correttamente proposto il suo ricorso contro il Novo Banco Spagna, che all’epoca era la parte che poteva essere convenuta in giudizio per la responsabilità inerente alla conclusione con VR del contratto di vendita di azioni. Infatti VR non avrebbe potuto proporre, all’epoca, un ricorso contro il BES Spagna, dato che, come constatato dal giudice del rinvio, la decisione dell’agosto 2014 aveva trasferito dal BES al Novo Banco tale responsabilità.

    61

    È vero che la direttiva 2001/24 non osta a che lo Stato membro d’origine modifichi, anche con effetto retroattivo, il regime legale applicabile ai provvedimenti di risanamento (v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 2013, LBI, C‑85/12, EU:C:2013:697, punto 38).

    62

    Tuttavia, nel caso di specie, occorre sottolineare che, come risulta dai punti 26 e 29 della presente sentenza, le decisioni del 29 dicembre 2015, che hanno modificato, con effetto retroattivo, la decisione dell’agosto 2014, e in particolare l’imputazione della responsabilità inerente alla conclusione con VR del contratto di vendita di azioni, sono intervenute nel contesto di un procedimento giudiziario in corso, che è stato avviato al fine di far constatare una simile responsabilità. Infatti, tali decisioni mirano proprio a rendere inoperante la sentenza del Juzgado de Primera Instancia de Vitoria (Tribunale di primo grado di Vitoria) del 15 ottobre 2015, rimettendo in discussione l’interpretazione data da tale giudice alla decisione dell’agosto 2014. Come risulta dal punto 19 della presente sentenza, esse si riferiscono espressamente all’azione proposta da VR al fine di dimostrare, contrariamente a tale sentenza, che la responsabilità che poteva derivare da tale azione non era stata trasmessa dal BES al Novo Banco.

    63

    Orbene, ammettere che provvedimenti di risanamento adottati dall’autorità competente dello Stato membro d’origine successivamente alla proposizione di un simile ricorso e a una simile sentenza e che abbiano come conseguenza di modificare, con effetto retroattivo, il contesto normativo pertinente per dirimere la controversia che ha dato luogo a tale ricorso, o addirittura direttamente la situazione giuridica oggetto di tale controversia, possano indurre il giudice adito a respingere detto ricorso costituirebbe una limitazione al diritto a un ricorso effettivo, ai sensi dell’articolo 47, primo comma, della Carta, anche se simili provvedimenti non sono, in quanti tali, contrari alla direttiva 2001/24, come ricordato al punto 61 della presente sentenza.

    64

    Inoltre una simile conclusione non può essere inficiata dal fatto che la controversia principale non era ancora conclusa con una decisione definitiva nel momento in cui le decisioni del 29 dicembre 2015 sono state adottate né dal fatto, sottolineato dal governo portoghese nelle sue risposte ai quesiti scritti della Corte e in udienza, che VR aveva il diritto di contestare queste stesse decisioni dinanzi ai giudici portoghesi entro un termine di tre mesi a decorrere dalla loro pubblicazione sul sito Internet del Banco de Portugal.

    65

    A quest’ultimo riguardo, occorre rilevare che la possibilità di proporre un ricorso di annullamento delle decisioni del 29 dicembre 2015 dinanzi ai giudici portoghesi non è pertinente in tale contesto, dato che la questione nel caso di specie verte sull’effettività del ricorso da essa già proposto contro il Novo Banco Spagna dinanzi ai giudici spagnoli competenti.

    66

    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 32 della direttiva 2001/24, letti alla luce del principio della certezza del diritto e dell’articolo 47, primo comma, della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi ostano al riconoscimento, senza ulteriori condizioni – nell’ambito di un procedimento giudiziario di merito pendente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, vertente su un elemento delle passività di cui un ente creditizio era stato spossessato con un primo provvedimento di risanamento adottato in quest’ultimo Stato – degli effetti di un secondo provvedimento di risanamento volto a ritrasferire, con effetto retroattivo, a una data anteriore all’avvio di un simile procedimento, detto elemento delle passività al suddetto ente creditizio, qualora un simile riconoscimento comporti la perdita, con effetto retroattivo, della legittimazione passiva, ai fini di tale procedimento pendente, dell’ente creditizio al quale le passività erano state trasferite dal primo provvedimento, rimettendo così in discussione decisioni giudiziarie già emesse a favore del ricorrente oggetto di questo stesso procedimento.

    Sulle spese

    67

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 32 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, letti alla luce del principio della certezza del diritto e dell’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano al riconoscimento, senza ulteriori condizioni – nell’ambito di un procedimento giudiziario di merito pendente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, vertente su un elemento delle passività di cui un ente creditizio era stato spossessato con un primo provvedimento di risanamento adottato in quest’ultimo Stato – degli effetti di un secondo provvedimento di risanamento volto a ritrasferire, con effetto retroattivo, a una data anteriore all’avvio di un simile procedimento, detto elemento delle passività al suddetto ente creditizio, qualora un simile riconoscimento comporti la perdita, con effetto retroattivo, della legittimazione passiva, ai fini di tale procedimento pendente, dell’ente creditizio al quale le passività erano state trasferite dal primo provvedimento, rimettendo così in discussione decisioni giudiziarie già emesse a favore del ricorrente oggetto di questo stesso procedimento.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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