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Documento 62019CJ0352

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 dicembre 2020.
    Région de Bruxelles-Capitale contro Commissione europea.
    Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 – Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva glifosato – Articolo 263 TFUE – Legittimazione ad agire di un ente regionale – Incidenza diretta.
    Causa C-352/19 P.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2020:978

     SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    3 dicembre 2020 ( *1 )

    «Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 – Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva glifosato – Articolo 263 TFUE – Legittimazione ad agire di un ente regionale – Incidenza diretta»

    Nella causa C‑352/19 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 1o maggio 2019,

    Région de Bruxelles-Capitale, rappresentata da A. Bailleux, avocat,

    ricorrente,

    procedimento in cui l’altra parte è:

    Commissione europea, rappresentata da X. Lewis, F. Castillo de la Torre, I. Naglis e F. Castilla Contreras, in qualità di agenti,

    convenuta in primo grado,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta da J.-C. Bonichot (relatore), presidente di sezione, L. Bay Larsen, C. Toader, M. Safjan e N. Jääskinen, giudici,

    avvocato generale: M. Bobek

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 luglio 2020,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con la sua impugnazione la Région de Bruxelles-Capitale (in prosieguo: la «Regione di Bruxelles-Capitale») chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 28 febbraio 2019, Région de Bruxelles-Capitale/Commissione (T‑178/18, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2019:130), con la quale quest’ultimo ha respinto, in quanto irricevibile, il suo ricorso per l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva glifosato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2017, L 333, pag. 10; in prosieguo: l’«atto controverso»).

    Contesto normativo

    2

    Ai sensi dei considerando 10, 23, 24, e 29 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1):

    «(10)

    Le sostanze dovrebbero essere incluse nei prodotti fitosanitari soltanto ove sia stato dimostrato che presentano un chiaro beneficio per la produzione vegetale e che non si prevede abbiano alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o alcun impatto inaccettabile sull’ambiente. Per conseguire lo stesso livello di protezione in tutti gli Stati membri, la decisione circa l’accettabilità o meno di tali sostanze dovrebbe essere presa a livello comunitario, in base a criteri armonizzati. Tali criteri dovrebbero applicarsi alla prima approvazione di una sostanza attiva ai sensi del presente regolamento. Per le sostanze attive già approvate, i criteri dovrebbero essere applicati all’atto del rinnovo o del riesame dell’approvazione.

    (...)

    (23)

    I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive possono essere formulati in molti modi e adoperati su vari vegetali e prodotti vegetali, in condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali (comprese quelle climatiche) diverse. Le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari, dunque, dovrebbero essere rilasciate dagli Stati membri.

    (24)

    Le disposizioni che disciplinano l’autorizzazione devono assicurare un livello elevato di protezione. In particolare, nel rilasciare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari, è opportuno dare priorità all’obiettivo di proteggere la salute umana e animale e l’ambiente rispetto all’obiettivo di migliorare la produzione vegetale. Pertanto, prima d’immettere sul mercato i prodotti fitosanitari, è opportuno dimostrare che essi sono chiaramente utili per la produzione vegetale, non hanno alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali, inclusi i gruppi vulnerabili, o alcun effetto inaccettabile sull’ambiente.

    (...)

    (29)

    Il principio del riconoscimento reciproco è uno degli strumenti atti a garantire la libera circolazione delle merci all’interno della Comunità. Al fine di evitare qualsiasi duplicazione di lavoro, ridurre il carico amministrativo per l’industria e per gli Stati membri e offrire una disponibilità di prodotti fitosanitari più armonizzata, le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro dovrebbero essere accettate dagli altri Stati membri aventi condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali (comprese quelle climatiche) comparabili. Per facilitare tale riconoscimento reciproco è dunque opportuno dividere la Comunità in zone caratterizzate da tali condizioni comparabili. Tuttavia, le condizioni ambientali o agricole specifiche del territorio di uno o più Stati membri potrebbero richiedere che, al momento dell’attuazione, gli Stati membri riconoscano o modifichino un’autorizzazione rilasciata da un altro Stato membro, o rifiutino di autorizzare il prodotto fitosanitario nel loro territorio, se le condizioni ambientali o agricole specifiche lo giustificano o se il livello elevato di protezione, sia della salute umana e animale sia dell’ambiente, richiesto dal presente regolamento non può essere raggiunto. Dovrebbe anche essere possibile imporre condizioni appropriate anche in relazione agli obiettivi stabiliti nel Piano d’Azione Nazionale adottato a norma della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari (GU 2009, L 309, pag. 71)».

    3

    L’articolo 20, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento enuncia quanto segue:

    «1.   Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 79, paragrafo 3, è adottato un regolamento il quale dispone che:

    a)

    l’approvazione di una sostanza attiva è rinnovata, eventualmente a determinate condizioni e con certe restrizioni; oppure

    b)

    l’approvazione di una sostanza attiva non è rinnovata.

    2.   (...)

    Qualora l’approvazione sia revocata, oppure non sia rinnovata a causa di preoccupazioni immediate per la salute umana o animale o per l’ambiente, i prodotti fitosanitari in questione sono immediatamente ritirati dal mercato».

    4

    Secondo l’articolo 36 di tale regolamento:

    «1.   Lo Stato membro che esamina la domanda esegue una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, utilizzando i documenti d’orientamento disponibili al momento della domanda. Dà a tutti gli Stati membri della stessa zona la possibilità di presentare osservazioni, di cui si tiene conto nella valutazione.

    (...)

    2.   Gli Stati membri interessati concedono o rifiutano l’autorizzazione, secondo quanto previsto dagli articoli 31 e 32, sulla base delle conclusioni della valutazione effettuata dallo Stato membro che ha esaminato la domanda.

    3.   In deroga al paragrafo 2 e fatto salvo il diritto comunitario, possono essere imposte condizioni appropriate in relazione ai requisiti di cui all’articolo 31, paragrafi 3 e 4, e altre misure di mitigazione del rischio, derivanti dalle particolari condizioni d’uso.

    Qualora le preoccupazioni di uno Stato membro in relazione alla salute umana o degli animali o all’ambiente non possano essere dissipate con l’introduzione delle misure nazionali di mitigazione del rischio di cui al primo comma, uno Stato membro può rifiutare l’autorizzazione del prodotto fitosanitario nel suo territorio se, a motivo delle sue condizioni ambientali o agricole specifiche, ha fondate ragioni per ritenere che il prodotto in questione comporti ancora un rischio inaccettabile per la salute umana o degli animali o per l’ambiente.

    (...)».

    5

    L’articolo 40 del medesimo regolamento, intitolato «Riconoscimento reciproco», prevede, alle condizioni da esso stabilite, la possibilità per il titolare di un’autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 29 di chiedere l’autorizzazione per lo stesso prodotto fitosanitario in un altro Stato membro.

    6

    L’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 enuncia quanto segue:

    «Lo Stato membro al quale è presentata una domanda a norma dell’articolo 40, avendo esaminato la domanda e i documenti di accompagnamento di cui all’articolo 42, paragrafo 1, se del caso in relazione alla situazione nel suo territorio, autorizza il prodotto fitosanitario in questione alle stesse condizioni dello Stato membro che esamina la domanda, fatti salvi i casi in cui si applichi l’articolo 36, paragrafo 3».

    7

    L’articolo 43 del regolamento medesimo così recita:

    «1.   Un’autorizzazione è rinnovata, su richiesta del suo titolare, purché continuino ad essere rispettati i requisiti di cui all’articolo 29.

    2.   Entro tre mesi dal rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva, di un antidoto agronomico o di un sinergizzante contenuti nel prodotto fitosanitario, il richiedente presenta le seguenti informazioni:

    (...)

    5.   Gli Stati membri decidono in merito al rinnovo dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario al più tardi dodici mesi dopo il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva, dell’antidoto agronomico o del sinergizzante in esso contenuti.

    6.   Qualora, per motivi che sfuggono al controllo del titolare dell’autorizzazione, non sia presa alcuna decisione in merito al rinnovo dell’autorizzazione prima della sua scadenza, lo Stato membro interessato proroga l’autorizzazione per il periodo necessario a completare l’esame e adottare una decisione sul rinnovo».

    8

    L’articolo 78, paragrafo 3, di detto regolamento prevede l’adozione di un regolamento contenente l’elenco delle sostanze attive figuranti nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU 1991, L 230, pag. 1), sostanze considerate approvate a norma del medesimo regolamento.

    Antefatti della controversia

    Sull’approvazione della sostanza attiva glifosato da parte dell’Unione europea

    9

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento n. 1107/2009, per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU 2011, L 153, pag. 1), ha adottato l’elenco previsto all’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento n. 1107/2009. Il glifosato rientrava in tale elenco, con data di scadenza del periodo di approvazione fissata al 31 dicembre 2015.

    10

    Con i suoi regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1885, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive (...) glifosat[o] (...) (GU 2015, L 276, pag. 48), e (UE) 2016/1056, del 29 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato (GU 2016, L 173, pag. 52), la Commissione ha successivamente prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato al 30 giugno 2016, poi al 15 dicembre 2017.

    11

    Con l’atto controverso, adottato il 12 dicembre 2017, la Commissione ha rinnovato, a determinate condizioni, il periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato fino al 15 dicembre 2022.

    Sulle competenze della Regione di Bruxelles-Capitale in materia di prodotti fitosanitari

    12

    Le competenze della Regione di Bruxelles-Capitale in materia di prodotti fitosanitari sono state descritte ai punti da 9 a 17 dell’ordinanza impugnata. Tali punti, non contestati nell’ambito della presente impugnazione, sono così formulati:

    «9

    La Regione di Bruxelles-Capitale, ricorrente, è una delle tre regioni alle quali, ai sensi dell’articolo 39 della Costituzione belga, talune competenze sono attribuite con legge.

    10

    Tra tali competenze figura, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, punto II, primo comma, della legge speciale sulle riforme istituzionali dell’8 agosto 1980 (Moniteur belge del 15 agosto 1980, pag. 9434; in prosieguo: la «legge speciale»), «[l] a tutela dell’ambiente, in particolare quella del suolo, del sottosuolo, dell’acqua e dell’aria dall’inquinamento e dalle aggressioni (...)». In forza di tale disposizione, la ricorrente è competente a disciplinare l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari sul suo territorio.

    11

    Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, punto II, primo comma, della legge speciale, l’autorità federale è tuttavia competente a «stabilire norme di prodotto». È quindi l’autorità federale che procede all’esame delle domande di autorizzazione all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che rilascia siffatte autorizzazioni in Belgio, conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, [primo comma], della legge speciale, le regioni sono tuttavia associate all’esercizio di tale competenza.

    12

    L’articolo 7 del regio decreto belga del 28 febbraio 1994, sulla conservazione, l’immissione sul mercato e l’utilizzo dei pesticidi per uso agricolo (Moniteur belge dell’11 maggio 1994, pag. 12504), dispone che è vietato immettere sul mercato, preparare, trasportare, importare, offrire, esporre, mettere in vendita, detenere, acquistare o utilizzare un pesticida per uso agricolo che non sia stato previamente approvato dal ministro. Ai sensi dell’articolo 8 di tale decreto, «[i]l [m]inistro o un funzionario da esso designato a tal fine accorda l’approvazione su parere del [c]omitato per l’approvazione di cui all’articolo 9». Ai sensi dell’articolo 9 di detto decreto, il comitato per l’approvazione è composto da dodici membri nominati dal ministro (in prosieguo: il «comitato per l’approvazione»), tra i quali «un esperto della regione di Bruxelles, presentato dal Ministro-Presidente del governo della Regione di Bruxelles-Capitale».

    13

    Il 20 giugno 2013 la ricorrente ha adottato la legge regionale sull’uso sostenibile dei pesticidi nella Regione di Bruxelles-Capitale (Moniteur belge del 21 giugno 2013, pag. 40062; in prosieguo: la «legge regionale del 20 giugno 2013»). Ai sensi del suo articolo 1, primo comma, tale legge recepisce la direttiva [2009/128].

    14

    Ai sensi dell’articolo 1, terzo comma, della legge regionale del 20 giugno 2013, la ricorrente “può individuare i pesticidi il cui uso è vietato a causa dei rischi che essi comportano per la salute umana o per l’ambiente”.

    15

    Il 10 novembre 2016 la ricorrente ha adottato, sulla base della legge regionale del 20 giugno 2013, il decreto che vieta l’uso di pesticidi contenenti glifosato nella Regione di Bruxelles-Capitale (Moniteur belge del 2 dicembre 2016, pag. 79492; in prosieguo: il «decreto del 10 novembre 2016»).

    16

    Dall’atto introduttivo risulta che il decreto del 10 novembre 2016 è oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi alla sezione del contenzioso amministrativo del Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio). Il ricorso verte essenzialmente sull’asserita violazione di talune disposizioni del regolamento n. 1107/2009 e degli articoli 34, 35 e 36 TFUE. In tale causa, la ricorrente ritiene che l’approvazione del glifosato a livello dell’Unione e l’autorizzazione di taluni prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza da parte dell’autorità federale belga non possano essere compromesse da un divieto totale d’uso di detti prodotti nel territorio della Regione di Bruxelles-Capitale.

    17

    Infine, occorre rilevare che la ricorrente è associata ai lavori dei comitati nell’ambito della comitologia a livello dell’Unione e vi rappresenta, a turno, il Regno del Belgio. Nell’ambito di tale attribuzione, essa ha partecipato ad una concertazione con le altre regioni belghe precedente ai lavori sulla sostanza attiva glifosato condotti dallo Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed [comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (...)] tramite il Comitato per il coordinamento della politica internazionale dell’ambiente, istituito dall’accordo di cooperazione, del 5 aprile 1995, tra lo Stato federale, la Regione fiamminga, la Regione vallona e la [ricorrente] relativo alla politica internazionale dell’ambiente (Moniteur belge del 13 dicembre 1995, pag. 33436)».

    Ricorso dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

    13

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 marzo 2018, la Regione di Bruxelles-Capitale ha chiesto l’annullamento dell’atto controverso.

    14

    Con atto separato, la Commissione ha sollevato, ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale, un’eccezione di irricevibilità basata sulla mancanza di interesse ad agire della ricorrente.

    15

    Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha accolto tale eccezione e ha respinto il ricorso in quanto irricevibile, con la motivazione che la Regione di Bruxelles-Capitale non è direttamente interessata dall’atto controverso, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

    Conclusioni delle parti in sede di impugnazione

    16

    Con la sua impugnazione, la Regione di Bruxelles-Capitale chiede che la Corte voglia:

    annullare l’ordinanza impugnata;

    dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento e rinviare la causa al Tribunale;

    condannare la Commissione alle spese relative ai due gradi di giudizio.

    17

    La Commissione chiede che la Corte voglia:

    respingere l’impugnazione;

    condannare la ricorrente alle spese.

    Sull’impugnazione

    Osservazioni preliminari

    18

    Occorre ricordare che il ricorso di un ente regionale o locale non può essere equiparato al ricorso di uno Stato membro e deve, pertanto, soddisfare i presupposti di ricevibilità di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2006, Regione Siciliana/Commissione, C‑417/04 P, EU:C:2006:282, punti da 21 a 24).

    19

    Tale disposizione subordina la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro una decisione di cui non è destinataria, come, nel caso di specie, la Regione di Bruxelles-Capitale, alla condizione che essa sia direttamente e individualmente interessata da tale decisione o, se si tratta di un atto regolamentare, che essa sia direttamente interessata da quest’ultimo e detto atto regolamentare non comporti alcuna misura d’esecuzione.

    20

    Nel caso di specie, il Tribunale, investito di un’eccezione di irricevibilità fondata sul difetto di interesse della Regione di Bruxelles-Capitale a chiedere l’annullamento dell’atto controverso, si è limitato ad esaminare se quest’ultima fosse direttamente interessata da tale atto e ha dichiarato, nell’ordinanza impugnata, che tale condizione non era soddisfatta.

    21

    A sostegno della sua impugnazione avverso tale ordinanza, la Regione di Bruxelles-Capitale deduce due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata, a nome della Comunità europea, con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Aarhus») e, il secondo, sull’erronea conclusione del Tribunale nel senso dell’assenza di incidenza diretta dell’atto controverso nei suoi confronti.

    Sul primo motivo, concernente la violazione della Convenzione di Aarhus

    Argomenti delle parti

    22

    Con la prima parte del suo primo motivo, la Regione di Bruxelles-Capitale contesta al Tribunale di aver rifiutato, ai punti da 34 a 36 dell’ordinanza impugnata, di prendere in considerazione l’articolo 9 della Convenzione di Aarhus nell’esame della ricevibilità del suo ricorso. Essa ritiene che, poiché quest’ultimo rientra nell’ambito di applicazione di tale convenzione, i presupposti di ricevibilità previsti all’articolo 263, quarto comma, TFUE debbano essere interpretati alla luce di tale articolo 9 della Convenzione di Aarhus, relativo all’accesso alla giustizia.

    23

    Con la seconda parte del suo primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver ritenuto, al punto 37 dell’ordinanza impugnata, che essa non avesse spiegato in modo sufficientemente preciso in che modo il rinvio alla Convenzione di Aarhus potesse influenzare la valutazione dell’incidenza diretta e individuale dell’atto controverso nei suoi confronti nella presente causa.

    24

    La Commissione chiede che il motivo venga interamente respinto.

    Giudizio della Corte

    25

    Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo, occorre ricordare che, sebbene, in forza dell’articolo 216, paragrafo 2, TFUE, gli accordi internazionali conclusi dall’Unione vincolino le istituzioni di quest’ultima e prevalgano, di conseguenza, sugli atti da esse emanati (sentenze del 3 giugno 2008, Intertanko e a., C‑308/06, EU:C:2008:312, punto 42, del 21 dicembre 2011, Air Transport Association of America e a., C‑366/10, EU:C:2011:864, punto 50 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 13 gennaio 2015, Consiglio e Commissione/Stichting Natuur en Milieu e Pesticide Action Network Europe, C‑404/12 P e C‑405/12 P, EU:C:2015:5, punto 44), questi stessi accordi internazionali non possono prevalere sul diritto primario dell’Unione.

    26

    Ne consegue che l’articolo 9 della Convenzione di Aarhus non può avere l’effetto di modificare i presupposti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento fissati dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.

    27

    Pertanto, la prima parte del primo motivo, relativa al fatto che il Tribunale avrebbe valutato la ricevibilità del ricorso senza tener conto della Convenzione di Aarhus, dev’essere respinta.

    28

    Inoltre, poiché l’argomento vertente sul rifiuto del Tribunale di prendere in considerazione l’articolo 9 della Convenzione di Aarhus deve essere respinto, la critica della motivazione con cui, al punto 37 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto tale argomento è inconferente. Conseguentemente, la seconda parte del primo motivo dev’essere respinta.

    29

    Risulta da quanto precede che il primo motivo dell’impugnazione dev’essere respinto.

    Sul secondo motivo, vertente sull’erronea conclusione del Tribunale nel senso dell’assenza di incidenza diretta dell’atto controverso nei confronti della ricorrente

    30

    In via preliminare occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il presupposto dell’«incidenza diretta» va inteso nel senso che il provvedimento deve, da un lato, produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, dall’altro, non lasciare alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa dell’Unione senza intervento di altre norme intermedie (v., in tal senso, sentenze del 5 maggio 1998, Glencore Grain/Commissione, C‑404/96 P, EU:C:1998:196, punto 41, e del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a., C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P, EU:C:2019:923, punto 103).

    31

    È alla luce di tale giurisprudenza che occorre esaminare il secondo motivo, il quale è suddiviso in quattro parti.

    Sulla prima parte del secondo motivo

    – Argomenti delle parti

    32

    Con la prima parte del suo secondo motivo, la Regione di Bruxelles-Capitale sostiene che il Tribunale abbia erroneamente considerato, ai punti da 50 a 55 dell’ordinanza impugnata, che l’atto controverso non avesse l’effetto di preservare la validità delle autorizzazioni esistenti all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato. Infatti, tale atto avrebbe consentito a siffatte autorizzazioni di continuare a produrre i loro effetti mentre, in caso di mancato rinnovo dell’approvazione di tale sostanza attiva, tali autorizzazioni sarebbero ipso facto decadute.

    33

    La Commissione conclude per il rigetto della prima parte del secondo motivo.

    – Giudizio della Corte

    34

    Dall’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1107/2009 risulta che, se l’approvazione di una sostanza attiva non è rinnovata dal legislatore dell’Unione a causa di preoccupazioni immediate per la salute umana o animale o per l’ambiente, le autorizzazioni all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva rilasciate dagli Stati membri decadono e tali prodotti sono immediatamente ritirati dal mercato.

    35

    Tuttavia, il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva non ha un effetto paragonabile al mancato rinnovo. Infatti, esso non comporta la conferma, la proroga o il rinnovo delle autorizzazioni all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza, dal momento che i loro titolari devono, in forza dell’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 1107/2009, chiederne il rinnovo entro tre mesi dal rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva, domanda sulla quale gli Stati membri devono essi stessi decidere entro dodici mesi, conformemente al paragrafo 5 di tale articolo.

    36

    Di conseguenza, dichiarando che l’atto controverso non aveva l’effetto di confermare la validità delle autorizzazioni all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto.

    Sulla seconda parte del secondo motivo

    – Argomenti delle parti

    37

    Con la seconda parte del suo secondo motivo, la Regione di Bruxelles-Capitale critica la motivazione con cui il Tribunale ha respinto, ai punti da 56 a 59 dell’ordinanza impugnata, il suo argomento relativo alla circostanza che essa sarebbe direttamente interessata dall’atto controverso, dal momento che quest’ultimo l’obbligherebbe a decidere sul rinnovo delle autorizzazioni all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti glifosato entro un termine massimo di dodici mesi dalla sua entrata in vigore, in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 5, del regolamento n. 1107/2009.

    38

    In primo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in errore, al punto 57 dell’ordinanza impugnata, nel dichiarare che l’obbligo di statuire sulle domande di rinnovo delle autorizzazioni all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari grava sull’autorità federale belga e non sulla Regione di Bruxelles-Capitale. Infatti, quest’ultima parteciperebbe necessariamente al procedimento decisionale, essendo, in forza del diritto nazionale, membro del comitato autorizzativo il cui parere dev’essere raccolto dal ministro competente per il rinnovo di tali autorizzazioni.

    39

    In secondo luogo, il Tribunale avrebbe parimenti commesso un errore di diritto nel considerare, al punto 58 dell’ordinanza impugnata, che la partecipazione della Regione di Bruxelles-Capitale all’esame delle domande di rinnovo delle autorizzazioni all’immissione sul mercato dei prodotti contenenti glifosato sia un effetto diretto dell’articolo 43, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 1107/2009 e non dell’atto controverso. Infatti, in diverse cause sarebbe stata riconosciuta l’incidenza diretta sul ricorrente dell’atto da questi impugnato anche quando quest’ultimo svolgeva effetti nei suoi confronti soltanto con l’intermediazione di un altro atto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2017, Deza/ECHA, T‑115/15, EU:T:2017:329, punti da 30 a 35).

    40

    La Commissione conclude per il rigetto della seconda parte del secondo motivo.

    – Giudizio della Corte

    41

    In primo luogo, è pacifico che l’obbligo posto a carico degli Stati membri in forza dell’articolo 43, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 1107/2009, da un lato, di statuire sulla domanda di rinnovo dell’autorizzazione all’immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario entro un termine massimo di dodici mesi dal rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva contenuta in detto prodotto, e, dall’altro, qualora non sia presa alcuna decisione sul rinnovo dell’autorizzazione prima della sua scadenza, di prorogare l’autorizzazione per il periodo necessario, incombe, in Belgio, sull’autorità federale, competente in forza del diritto nazionale a «stabilire norme di prodotto», e non sulle regioni, come la ricorrente.

    42

    Se è pur vero che il diritto nazionale prevede che le regioni sono «associate all’elaborazione delle normative federali in materia di norme di prodotto» e che, in particolare, in forza dell’articolo 7 del regio decreto del 28 febbraio 1994, l’immissione sul mercato e l’impiego di un pesticida per uso agricolo possono essere autorizzati dal ministro federale competente solo previo parere di un comitato nel quale la Regione di Bruxelles-Capitale è rappresentata da un esperto, tale competenza consultiva non costituisce un effetto diretto dell’articolo 43, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 1107/2009. Pertanto, la censura sollevata dalla ricorrente contro il punto 57 dell’ordinanza impugnata deve essere respinta.

    43

    In secondo luogo, è giocoforza constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale non ha indicato, al punto 58 dell’ordinanza impugnata, che la partecipazione della Regione di Bruxelles-Capitale all’esame delle domande di rinnovo delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti contenenti glifosato sia un effetto diretto dell’articolo 43, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 1107/2009 e non dell’atto controverso. Infatti, il Tribunale si è limitato a rilevare, in tale punto, che l’argomento della ricorrente, come dalla stessa esposto, non invocava gli effetti dell’atto controverso stesso, bensì soltanto quelli dell’articolo 43, paragrafi 5 e 6, di tale regolamento. Pertanto, la censura della ricorrente relativa al punto 58 dell’ordinanza impugnata è inconferente.

    44

    Inoltre, poiché il primo motivo di rigetto dell’argomento della ricorrente da parte del Tribunale, enunciato al punto 57 dell’ordinanza impugnata, è fondato, come esposto al punto 42 della presente sentenza, il secondo motivo di rigetto del medesimo argomento, figurante al punto 58 dell’ordinanza impugnata, presenta carattere sussidiario. Pertanto, la critica rivoltagli dalla ricorrente è anch’essa inconferente (v., per analogia, sentenza del 13 settembre 2007, Common Market Fertilizers/Commissione, C‑443/05 P, EU:C:2007:511, punto 137) e deve, pertanto, essere respinta.

    45

    Da quanto precede risulta che la seconda parte del secondo motivo deve essere respinta.

    Sulla terza parte del secondo motivo

    – Argomenti delle parti

    46

    Con la terza parte del suo secondo motivo, la ricorrente critica la motivazione con cui il Tribunale ha respinto, ai punti da 60 a 63 dell’ordinanza impugnata, il suo argomento secondo cui, tenuto conto della procedura di riconoscimento reciproco prevista agli articoli da 40 a 42 del regolamento n. 1107/2009, l’atto controverso ha l’effetto di neutralizzare in larga misura la capacità del comitato per l’approvazione e, di conseguenza, la propria capacità di opporsi all’autorizzazione di un prodotto fitosanitario contenente glifosato, se tale prodotto è già stato autorizzato in un altro Stato membro.

    47

    In primo luogo, la Regione di Bruxelles-Capitale contesta la valutazione del Tribunale secondo la quale la procedura di riconoscimento reciproco non crea un automatismo e gli articoli 41, paragrafo 1, e 36, paragrafo 3, del regolamento n. 1107/2009 lasciano un margine di discrezionalità allo Stato membro investito di una domanda di riconoscimento reciproco. Inoltre, tale valutazione del Tribunale non sarebbe motivata.

    48

    In secondo luogo, la Regione di Bruxelles-Capitale ritiene manifestamente errata l’indicazione del Tribunale, al punto 63 dell’ordinanza impugnata, secondo cui gli effetti della procedura di riconoscimento reciproco non sono la conseguenza diretta dell’atto controverso.

    49

    La Commissione conclude per il rigetto della terza parte del secondo motivo.

    – Giudizio della Corte

    50

    In primo luogo, dalla giurisprudenza citata al punto 30 della presente sentenza risulta che una delle due condizioni cumulative che consentono di stabilire che una misura incide direttamente sulla sfera di un singolo è che essa non lasci alcun potere discrezionale ai suoi destinatari incaricati della sua attuazione.

    51

    Orbene, come ricordato dal Tribunale al punto 61 dell’ordinanza impugnata, quando uno Stato membro riceve una domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario già autorizzato per lo stesso uso da un altro Stato membro, esso non è tenuto a rilasciarla, dal momento che, in primo luogo, l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 gli consente di prendere in considerazione la situazione nel suo territorio e, in secondo luogo, l’articolo 36, paragrafo 3, di tale regolamento, al quale rinvia l’articolo 41 di quest’ultimo, precisa, da un lato, che esso può imporre misure di mitigazione del rischio per la salute umana o degli animali o per l’ambiente, e dall’altro, che può anche rifiutare di rilasciare l’autorizzazione qualora le misure di mitigazione del rischio con consentano di dissipare le preoccupazioni di tale Stato membro a motivo delle sue condizioni ambientali o agricole specifiche. Correttamente, quindi, il Tribunale ha concluso che la procedura di mutuo riconoscimento non crea un automatismo e lascia un margine di discrezionalità allo Stato membro investito di una domanda di riconoscimento reciproco.

    52

    Da quanto precede risulta che la ricorrente non può fondatamente contestare al Tribunale di aver commesso, su tale punto, un errore di diritto, rendendo la sua valutazione viziata per insufficienza di motivazione.

    53

    In secondo luogo e in ogni caso, il Tribunale ha correttamente considerato, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, che gli effetti della procedura di riconoscimento reciproco non sono essi stessi la conseguenza diretta dell’atto controverso. Infatti, occorre osservare che l’approvazione di una sostanza attiva è solo uno dei diversi requisiti, elencati all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, cui è subordinata l’autorizzazione all’immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva. Inoltre, il rilascio di una siffatta autorizzazione in uno Stato membro non comporta di per sé un’autorizzazione negli altri Stati membri, poiché l’articolo 40 di tale regolamento prevede, alle condizioni da esso stabilite, che il titolare di un’autorizzazione rilasciata in uno Stato membro possa, in base alla procedura di riconoscimento reciproco, chiedere un’autorizzazione per lo stesso prodotto fitosanitario in un altro Stato membro. Infine, come è stato esposto al punto precedente, quest’ultimo Stato membro non è tenuto a rilasciare tale autorizzazione in ogni caso.

    54

    Da quanto precede risulta che la terza parte del secondo motivo deve essere respinta.

    Sulla quarta parte del secondo motivo

    – Argomenti delle parti

    55

    Con la quarta parte del suo secondo motivo, la ricorrente critica la motivazione, esposta ai punti da 66 a 77 dell’ordinanza impugnata, con cui il Tribunale ha respinto il suo argomento relativo agli effetti dell’atto controverso sulla validità del decreto del 10 novembre 2016 e, pertanto alle sue conseguenze sul contenzioso di cui tale decreto forma oggetto.

    56

    In primo luogo, la Regione di Bruxelles-Capitale ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto applicando, con riferimento al requisito dell’incidenza diretta, il test di verifica sviluppato nella sua sentenza del 5 ottobre 2005, Land Oberösterreich e Austria/Commissione (T‑366/03 e T‑235/04, EU:T:2005:347) riguardo al criterio dell’incidenza individuale, confondendo così i due presupposti enunciati all’articolo 263, quarto comma, TFUE.

    57

    In secondo luogo, la Regione di Bruxelles-Capitale contesta al Tribunale di non aver misurato il rischio cui l’atto controverso espone la validità del divieto d’uso dei pesticidi contenenti glifosato, sancito dal suo decreto del 10 novembre 2016.

    58

    In terzo luogo, la Regione di Bruxelles-Capitale sostiene che l’adozione, nonostante un contesto giuridico sfavorevole, del decreto del 10 novembre 2016 è stata dettata da preoccupazioni di interesse generale di natura politica, e non soltanto da considerazioni giuridiche.

    59

    In quarto luogo, l’ordinanza impugnata contraddirebbe manifestamente, secondo la Regione di Bruxelles-Capitale, la sentenza del 13 dicembre 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles e Ayuntamiento de Madrid/Commissione (T‑339/16, T‑352/16 e T‑391/16, EU:T:2018:927). In quest’ultima sentenza, il Tribunale avrebbe dichiarato che i municipi ricorrenti, che avevano adottato misure per limitare l’inquinamento dell’aria dovuto al traffico stradale sul loro territorio, erano direttamente interessati da un regolamento che fissava valori massimi autorizzati di emissioni di ossido di azoto in condizioni reali di guida per veicoli passeggeri e commerciali leggeri a un livello superiore a quello previsto dalla norma detta «Euro 6». In altri termini, il Tribunale avrebbe considerato che la semplice illegittimità teorica, ossia non ancora accertata con decisione giudiziaria, di tali misure rispetto a tale regolamento era sufficiente a rendere i municipi in parola direttamente interessati da quest’ultimo. Orbene, nell’ordinanza impugnata, il Tribunale avrebbe concluso che l’illegittimità teorica del decreto del 10 novembre 2016 rispetto all’atto controverso non era sufficiente a dimostrare l’incidenza diretta di tale decisione nei confronti della ricorrente.

    60

    In quinto luogo, la Regione di Bruxelles-Capitale contesta al Tribunale il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, in quanto quest’ultimo avrebbe omesso di esaminare l’argomento secondo cui l’atto controverso incide direttamente sulla posizione giuridica della stessa mantenendo l’interesse ad agire degli autori dei ricorsi di annullamento contro il decreto del 10 novembre 2016.

    61

    La Commissione conclude per il rigetto della quarta parte del secondo motivo.

    – Giudizio della Corte

    62

    In primo luogo, la circostanza rilevata dalla ricorrente, secondo cui il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente la propria giurisprudenza, non costituisce di per sé un errore di diritto sul quale potrebbe essere fondata un’impugnazione. Peraltro, la censura relativa ad una confusione tra i criteri dell’incidenza diretta e dell’incidenza individuale non è accompagnata da alcuna precisazione che consenta di valutarne la fondatezza e dev’essere quindi respinta.

    63

    In secondo luogo, occorre rilevare che la legittimità del decreto del 10 novembre 2016, contestato nell’ambito di un ricorso dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato), non può comunque essere pregiudicata dall’atto controverso, poiché quest’ultimo è stato adottato successivamente alla data di adozione di detto decreto. Inoltre, né il rischio di un ricorso per inadempimento su iniziativa della Commissione, evocato in termini allusivi nell’impugnazione, né i dubbi sulla validità del regime di divieto dell’uso dei pesticidi contenenti glifosato rispetto alla Costituzione belga, di cui la ricorrente non esplicita il nesso con l’atto controverso, sono idonei a dimostrare che quest’ultimo la interessa direttamente. In tali circostanze, la ricorrente non dimostra che l’atto controverso porrebbe a rischio tale regime di divieto.

    64

    In terzo luogo, dalla giurisprudenza della Corte richiamata al punto 30 della presente sentenza risulta che il requisito dell’«incidenza diretta» prevede in particolare che la misura di cui trattasi produca direttamente effetti sulla situazione giuridica della persona fisica o giuridica che intende proporre un ricorso ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Pertanto, un requisito del genere dev’essere valutato unicamente alla luce degli effetti giuridici della misura, mentre gli eventuali effetti politici di quest’ultima non incidono su tale valutazione. Di conseguenza, un siffatto argomento deve essere respinto.

    65

    In quarto luogo, l’argomento della ricorrente basato sulla sentenza del 13 dicembre 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles e Ayuntamiento de Madrid/Commissione (T‑339/16 T‑352/16 e T‑391/16, EU:T:2018:927), non spiega in che modo la circostanza, quand’anche dimostrata, che la soluzione adottata nell’ordinanza impugnata contrasti con tale sentenza sarebbe di per sé idonea a viziare detta ordinanza di illegittimità. Pertanto, anche tale censura dev’essere respinta.

    66

    In quinto luogo, riguardo all’addebito mosso dalla Regione di Bruxelles-Capitale al Tribunale di non aver esaminato il suo argomento secondo cui l’atto controverso incide direttamente sulla sua posizione giuridica poiché mantiene l’interesse ad agire degli autori dei ricorsi di annullamento contro il decreto del 10 novembre 2016, occorre rilevare che tale argomento è stato presentato dalla ricorrente solo nella sua risposta all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Di conseguenza, esso non può essere considerato come un motivo che il Tribunale era tenuto ad esaminare. Pertanto, la censura deve essere respinta.

    67

    Da quanto precede risulta che la quarta parte del secondo motivo e l’intera impugnazione devono essere respinte.

    Sulle spese

    68

    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Regione di Bruxelles-Capitale, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    L’impugnazione è respinta.

     

    2)

    La Regione di Bruxelles-Capitale è condannata alle spese.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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