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Documento 62019CJ0249

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 luglio 2020.
    JE contro KF.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Tribunalul Bucureşti.
    Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1259/2010 – Cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Norme uniformi – Articolo 10 – Applicazione della legge del foro.
    Causa C-249/19.

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2020:570

     SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    16 luglio 2020 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1259/2010 – Cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Norme uniformi – Articolo 10 – Applicazione della legge del foro»

    Nella causa C‑249/19,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania), con decisione dell’11 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria il 25 marzo 2019, nel procedimento

    JE

    contro

    KF,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte, L. Bay Larsen, C. Toader e N. Jääskinen, giudici,

    avvocato generale: E. Tanchev

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il governo rumeno, inizialmente da C.-R. Canţăr, E. Gane, O.‑C. Ichim e L. Liţu, poi da E. Gane, O.‑C. Ichim e L. Liţu, in qualità di agenti;

    per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann ed E. Lankenau, in qualità di agenti;

    per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, L. Medeiros e S. Duarte Afonso, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da M. Wilderspin e A. Biolan, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 marzo 2020,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU 2010, L 343, pag. 10).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra JE e KF in merito alla determinazione della legge applicabile al loro divorzio.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    Regolamento (CE) n. 2201/2003

    3

    Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 2201/2003, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1):

    «Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

    (...)

    b)

    di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi».

    Regolamento n. 1259/2010

    4

    I considerando 9, 21 24, 26 e 29 del regolamento n. 1259/2010 così recitano:

    «(9)

    Il presente regolamento dovrebbe istituire un quadro giuridico chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli Stati membri partecipanti e garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità, e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi.

    (...)

    (21)

    In mancanza di scelta della legge applicabile, il presente regolamento dovrebbe introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi fondati sull’esistenza di un legame stretto tra i coniugi e la legge in questione, al fine di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi. È altresì opportuno che la scelta dei criteri di collegamento sia tale da assicurare che i procedimenti di divorzio o separazione personale siano disciplinati da una legge con cui i coniugi hanno un legame stretto.

    (...)

    (24)

    In certe situazioni, quali quelle in cui la legge applicabile non prevede il divorzio o non concede a uno dei coniugi, perché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, dovrebbe tuttavia applicarsi la legge dell’autorità giurisdizionale adita. Ciò dovrebbe tuttavia far salva la clausola relativa all’ordine pubblico.

    (...)

    (26)

    Laddove il presente regolamento si riferisce al fatto che la legge dello Stato membro partecipante in cui è adita l’autorità giurisdizionale non prevede il divorzio, ciò dovrebbe essere interpretato nel senso che la legge di tale Stato membro non contempla l’istituto del divorzio. In tal caso, l’autorità giurisdizionale non dovrebbe essere obbligata a emettere una decisione di divorzio in virtù del presente regolamento.

    (...)

    (...)

    (29)

    (...) gli obiettivi del presente regolamento [sono] aumentare la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità nei procedimenti matrimoniali internazionali e quindi agevolare la libera circolazione delle persone nell’Unione (...)».

    5

    L’articolo 5 di tale regolamento, dal titolo «Scelta della legge applicabile dalle parti», dispone quanto segue:

    «1.   I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi:

    a)

    la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; o

    b)

    la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; o

    c)

    la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; o

    d)

    la legge del foro.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 3, l’accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale.

    3.   Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale. In tal caso, quest’ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro».

    6

    L’articolo 8 del regolamento di cui trattasi, rubricato «Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti», così prevede:

    «In mancanza di una scelta ai sensi dell’articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:

    a)

    della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza;

    b)

    dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;

    c)

    di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;

    d)

    in cui è adita l’autorità giurisdizionale».

    7

    L’articolo 10 del medesimo regolamento, dal titolo «Applicazione della legge del foro», è del seguente tenore:

    «Qualora la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 8 non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro».

    8

    L’articolo 12 del regolamento n. 1259/2010, intitolato «Ordine pubblico», enuncia quanto segue:

    «L’applicazione di una norma della legge designata in virtù del presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro».

    9

    Ai sensi dell’articolo 13 di detto regolamento, intitolato «Divergenze fra le legislazioni nazionali»:

    «Nessuna disposizione del presente regolamento obbliga le autorità giurisdizionali di uno Stato membro partecipante la cui legge non prevede il divorzio o non considera valido il matrimonio in questione ai fini del procedimento di divorzio ad emettere una decisione di divorzio in virtù dell’applicazione del regolamento stesso».

    Diritto rumeno

    10

    Ai sensi dell’articolo 2600, paragrafi 2 e 3, del Codul civil (codice civile):

    «2.   Se la legge straniera, così determinata, non permette il divorzio o lo ammette in condizioni eccezionalmente restrittive, si applica la legge rumena, nel caso in cui uno fra i coniugi sia, alla data della domanda di divorzio, cittadino rumeno o abbia la sua residenza abituale in Romania.

    3.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 sono applicabili anche nel caso in cui il divorzio sia disciplinato dalla legge scelta dai coniugi».

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    11

    JE e KF, cittadini rumeni, si sono sposati a Iași (Romania) il 2 settembre 2001.

    12

    Il 13 ottobre 2016 JE ha agito dinanzi alla Judecătoria Iași (Tribunale di primo grado di Iași, Romania) presentando una domanda di divorzio.

    13

    Con sentenza del 31 maggio 2017, detto giudice ha declinato la competenza a conoscere di tale controversia a favore della Judecătoria Sectorului 5 București (Tribunale di primo grado del quinto distretto di Bucarest, Romania).

    14

    Con sentenza del 20 febbraio 2018, quest’ultimo giudice, sulla base della cittadinanza dei due coniugi prevista all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, ha riconosciuto la competenza generale dei giudici rumeni a conoscere della domanda di divorzio presentata da JE. Peraltro, sulla base dell’articolo 8, lettera a), del regolamento n. 1259/2010, esso ha designato la legge italiana quale legge applicabile alla controversia di cui era investito, in quanto, alla data di proposizione di tale domanda di divorzio, la residenza abituale dei coniugi si trovava in Italia.

    15

    A tale riguardo, detto giudice ha considerato che, secondo il diritto italiano, una domanda di divorzio presentata in circostanze come quelle di cui al procedimento principale avrebbe potuto essere proposta solo qualora un’autorità giurisdizionale avesse previamente omologato o pronunciato la separazione personale dei coniugi e fossero trascorsi almeno tre anni tra la data di tale separazione e quella di proposizione al giudice della domanda di divorzio.

    16

    Non essendo stata provata l’esistenza di un provvedimento giudiziale che omologasse o pronunciasse tale separazione, e in mancanza di una procedura di separazione personale nel diritto rumeno, detto giudice ha dichiarato che la procedura di cui trattasi doveva svolgersi dinanzi alle autorità giurisdizionali italiane, con conseguente inammissibilità di ogni domanda proposta a tal fine dinanzi a quelle rumene.

    17

    JE ha impugnato detta sentenza dinanzi al giudice del rinvio, affermando, in particolare, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare l’articolo 2600, paragrafo 2, del codice civile, che rappresenta una trasposizione nel diritto rumeno delle disposizioni dell’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010.

    18

    A tale riguardo, JE ritiene che, poiché la legge italiana è restrittiva per quanto riguarda le condizioni richieste per divorziare, occorreva applicare la legge rumena alla sua domanda di divorzio.

    19

    Secondo JE, tale soluzione deriva anche dal fatto che l’applicazione della legge italiana è manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro e che, di conseguenza, tale applicazione deve essere esclusa, conformemente all’articolo 12 di tale regolamento.

    20

    In tale contesto, il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «[Se] l’espressione “la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 8 non preved[e] il divorzio”[, che figura all’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010,] sia da interpretare in modo restrittivo e letterale, vale a dire solo per la situazione in cui la legge straniera applicabile non preveda in nessuna forma il divorzio, o in modo estensivo, nel senso di includere anche la situazione in cui la legge straniera applicabile ammette il divorzio, ma in condizioni eccezionalmente restrittive, il che implica un procedimento obbligatorio, previo al divorzio, relativo alla separazione personale, procedimento per il quale la legge del foro non contiene disposizioni procedurali equivalenti».

    Sulla questione pregiudiziale

    21

    Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 debba essere interpretato nel senso che l’espressione «[q]ualora la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 8 non preveda il divorzio» riguardi unicamente le situazioni in cui la legge straniera applicabile non prevede il divorzio in alcuna forma, o se includa anche le situazioni in cui tale legge ammette il divorzio, ma lo sottopone a condizioni considerate, dal giudice adito, più restrittive di quelle previste dalla legge del foro.

    22

    Dalla decisione di rinvio risulta che la legge applicabile al procedimento principale è, conformemente all’articolo 8, lettera a), di tale regolamento, la legge italiana e che, ai sensi di detta legge, il divorzio può essere richiesto solo a condizione, in particolare, che sia stata previamente omologata o pronunciata da un giudice una separazione personale, mentre la legge del foro, ossia la legge rumena, non prevede tale condizione né contiene disposizioni procedurali relative alla separazione personale.

    23

    In via preliminare, occorre rilevare che l’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 costituisce un’eccezione agli articoli 5 e 8 di tale regolamento e, in quanto disposizione derogatoria, deve essere interpretato restrittivamente.

    24

    Conformemente a detto articolo 10, la legge del foro si applica in due ipotesi, vale a dire, da un lato, quella in cui la legge applicabile in virtù degli articoli 5 o 8 di detto regolamento non preveda il divorzio e, dall’altro, quella in cui tale legge applicabile non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale.

    25

    Per quanto riguarda la prima ipotesi prospettata al suddetto articolo 10, di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione, risulta chiaramente dal tenore letterale di tale disposizione che la legge del foro si applica solo qualora la legge applicabile «non preveda il divorzio».

    26

    Dall’interpretazione testuale di tale disposizione non risulta affatto che l’applicazione della legge del foro sia possibile anche qualora la legge straniera applicabile preveda il divorzio, ma lo subordini al rispetto di condizioni considerate più restrittive di quelle previste dalla legge del foro. Allo stesso modo, il considerando 24 del regolamento n. 1259/2010, che si riferisce al medesimo articolo 10, non contiene alcuna indicazione in tal senso.

    27

    Questa lettura dell’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 è corroborata da un’interpretazione contestuale e sistematica di tale disposizione.

    28

    A tale riguardo, occorre rilevare che i termini «non prevede il divorzio» sono utilizzati anche all’articolo 13 di tale regolamento, al quale corrisponde il considerando 26 di quest’ultimo, secondo cui, laddove detto regolamento si riferisce al fatto che la legge dello Stato membro partecipante in cui è adita l’autorità giurisdizionale non prevede il divorzio, ciò dovrebbe essere interpretato nel senso che la legge di tale Stato membro «non contempla l’istituto del divorzio». Sebbene tale considerando 26 faccia riferimento alla legge dello Stato membro in cui è adita l’autorità giurisdizionale, resta il fatto che, nella parte in cui esso riguarda il significato dei termini «non prevede il divorzio», le indicazioni che esso fornisce a tale riguardo sono pertinenti anche con riferimento all’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010.

    29

    Occorre altresì rilevare che la separazione personale, che è peraltro espressamente menzionata da tale articolo 10, rientra, al pari del divorzio, nell’ambito di applicazione di detto regolamento e fa parte integrante del sistema e dell’impianto generale di quest’ultimo.

    30

    Peraltro, da un punto di vista teleologico, dai considerando 9, 21 e 29 del regolamento n. 1259/2010 risulta che quest’ultimo mira a istituire un quadro giuridico chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli Stati membri partecipanti, a garantire la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità nei procedimenti matrimoniali internazionali e quindi ad agevolare la libera circolazione delle persone nell’Unione europea, nonché a impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi.

    31

    Orbene, oltre ad essere contraria al tenore letterale dell’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 e incompatibile con il contesto e con il sistema in cui si inserisce tale disposizione, un’interpretazione di quest’ultima secondo cui la legge del foro si applica qualora la legge straniera applicabile subordini il divorzio al rispetto di condizioni considerate più restrittive di quelle previste dalla legge del foro non sarebbe neppure conforme agli obiettivi perseguiti da tale regolamento.

    32

    Infatti, come sostenuto dal governo rumeno, tale interpretazione richiederebbe un esame caso per caso delle condizioni in cui un divorzio può essere pronunciato conformemente alla legge applicabile, in forza delle disposizioni di detto regolamento, nonché una valutazione soggettiva della misura in cui tali condizioni possono essere considerate più restrittive di quelle previste dalla legge del foro, il che contrasterebbe con, o quanto meno comprometterebbe, in pratica, la realizzazione degli obiettivi di certezza del diritto e di prevedibilità perseguiti dal medesimo regolamento.

    33

    Parimenti, come rilevato dal governo portoghese, detta interpretazione ostacolerebbe l’autonomia della volontà dei coniugi, prevista all’articolo 5 del regolamento n. 1259/2010, e – in mancanza di scelta, da parte di questi ultimi, della legge applicabile al loro divorzio e alla loro separazione personale – l’applicazione, conformemente al considerando 21 e all’articolo 8 di tale regolamento, della legge con cui i coniugi hanno un legame stretto.

    34

    Infine, un’interpretazione del genere potrebbe incentivare un coniuge che chiede il divorzio a presentare la propria domanda dinanzi all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, competente in forza delle disposizioni del regolamento n. 2201/2003, la cui legge subordini il divorzio a condizioni meno restrittive.

    35

    Per quanto riguarda la controversia principale, dalla decisione di rinvio risulta che la legge applicabile in forza dell’articolo 8, lettera a), del regolamento n. 1259/2010, ossia la legge italiana, contempla l’istituto del divorzio.

    36

    Di conseguenza, l’articolo 10 di tale regolamento non è applicabile a tale controversia, e la circostanza che detta legge subordini il divorzio al rispetto di condizioni considerate più restrittive di quelle previste dalla legge del foro, come quella di una previa separazione personale, è irrilevante al riguardo.

    37

    Secondo costante giurisprudenza, spetta alla Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione con i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, fornire al giudice del rinvio una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli (sentenze del 23 marzo 2006, FCE Bank, C‑210/04, EU:C:2006:196, punto 21; dell’8 dicembre 2011, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑157/10, EU:C:2011:813, punto 18, e del 25 luglio 2018, Dyson, C‑632/16, EU:C:2018:599, punto 47).

    38

    Nel caso di specie, come sostenuto dal governo tedesco e dalla Commissione europea, occorre fornire al giudice del rinvio indicazioni relative alle conseguenze pratiche dell’interpretazione dell’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 effettuata ai punti 25 e 26 della presente sentenza, dal momento che tale giudice ha rilevato che in mancanza, nel diritto rumeno, di disposizioni che prevedano una procedura di separazione personale dei coniugi, i giudici rumeni non esaminano nel merito le domande di separazione personale e quelle di divorzio che non siano state precedute da una decisione di separazione personale omologata o pronunciata conformemente alla legge italiana.

    39

    Infatti, il giudice del rinvio indica che, secondo la giurisprudenza nazionale, in circostanze di fatto come quelle di cui al procedimento principale, tali domande sono respinte in quanto, rispettivamente, inammissibili, per il motivo che il diritto rumeno non prevede una procedura di separazione personale, e premature, per il motivo che il divorzio è richiesto dinanzi ai giudici rumeni senza che le autorità giurisdizionali italiane abbiano previamente omologato o pronunciato la separazione personale, o, ancora, infondate, per questi due motivi combinati.

    40

    Dal momento che una prassi giurisprudenziale del genere ha l’effetto di impedire un esame nel merito di dette domande, essa priva di gran parte della loro sostanza le regole uniformi sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale previste dal regolamento n. 1259/2010, pregiudicando così il loro effetto utile.

    41

    Orbene, occorre ricordare che, nel caso di specie, la competenza generale dei giudici rumeni a conoscere della domanda di divorzio di JE è stata stabilita sulla base dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003.

    42

    Pertanto, anche se, contrariamente al diritto italiano, il diritto rumeno non contiene disposizioni procedurali relative alla separazione personale, i giudici rumeni competenti sono tenuti a pronunciarsi su tale domanda.

    43

    Quindi, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice competente ritiene che la legge straniera applicabile in forza delle disposizioni del regolamento n. 1259/2010 consenta di chiedere un divorzio solo a condizione che esso sia stato preceduto da una separazione personale della durata di tre anni, mentre la legge del foro non prevede norme procedurali in materia di separazione personale, tale giudice, pur non potendo pronunciare egli stesso una tale separazione, deve tuttavia verificare che le condizioni sostanziali previste dalla legge straniera siano soddisfatte e accertarle nell’ambito del procedimento di divorzio di cui è investito.

    44

    Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 dev’essere interpretato nel senso che i termini «[q]ualora la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 8 non preveda il divorzio» riguardano unicamente le situazioni in cui la legge straniera applicabile non prevede il divorzio in alcuna forma.

    Sulle spese

    45

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, dev’essere interpretato nel senso che i termini «[q]ualora la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 8 non preveda il divorzio» riguardano unicamente le situazioni in cui la legge straniera applicabile non prevede il divorzio in alcuna forma.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.

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