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Documento 62018CJ0753

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 aprile 2020.
Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) e Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI) contro Fleetmanager Sweden AB e Nordisk Biluthyrning AB.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen.
Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Impresa di noleggio di autovetture equipaggiate di serie con apparecchi radio.
Causa C-753/18.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2020:268

 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

2 aprile 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Impresa di noleggio di autovetture equipaggiate di serie con apparecchi radio»

Nella causa C‑753/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia), con decisione del 15 novembre 2018, pervenuta in cancelleria il 30 novembre 2018, nel procedimento

Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim),

Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)

contro

Fleetmanager Sweden AB,

Nordisk Biluthyrning AB,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (relatore) e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 novembre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

per la Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) e Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI), da P. Sande e D. Eklöf, advokater;

per la Fleetmanager Sweden AB, da S. Hallbäck, S. Wendén, J. Åberg e U. Dahlberg, advokater;

per la Nordisk Biluthyrning AB, da J. Åberg, C. Nothnagel e M. Bruder, advokater;

per la Commissione europea, da K. Simonsson, J. Samnadda, E. Ljung Rasmussen e G. Tolstoy, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 gennaio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), e dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28).

2

La domanda è stata presentata nell’ambito di due controversie sorte, rispettivamente, tra la Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) (società svedese di gestione dei diritti dei compositori di opere musicali e dei loro editori) e la Fleetmanager Sweden AB (in prosieguo: la «Fleetmanager») nonché tra la Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI) (organizzazione svedese di gestione dei diritti affini di artisti interpreti o esecutori) e la Nordisk Biluthyrning AB (in prosieguo: la «NB»), in merito alla qualificazione, sotto il profilo del diritto d’autore, del noleggio di autoveicoli equipaggiati con apparecchi radio.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3

L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore (in prosieguo: il «TDA»), che è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU 2000, L 89, pag. 6), ed è entrato in vigore, per quanto riguarda l’Unione europea, il 14 marzo 2010 (GU 2010, L 32, pag. 1).

4

L’articolo 8 del TDA, intitolato «Diritto di comunicazione al pubblico», così dispone:

«Fermo il disposto degli articoli 11, paragrafo 1, punto 2), 11 bis, paragrafo 1, punti 1) e 2), 11 ter, paragrafo 1, punto 2), 14, paragrafo 1, punto 2) e 14 bis, paragrafo 1, della Convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie e artistiche hanno i1 diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta».

5

In data 20 dicembre 1996 la Conferenza diplomatica ha adottato dichiarazioni comuni relative al TDA.

6

La dichiarazione comune relativa all’articolo 8 di detto trattato così recita:

«È inteso che la semplice fornitura di impianti destinati a consentire o a realizzare una comunicazione non costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi del presente trattato o della Convenzione di Berna. (...)».

Diritto dell’Unione

La direttiva 2001/29

7

Il considerando 27 della direttiva 2001/29 prevede quanto segue:

«La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva.»

8

A termini dell’articolo 3 della direttiva medesima, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti»:

«1.   Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

(...)

3.   I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».

La direttiva 2006/115

9

L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Radiodiffusione e comunicazione al pubblico», al paragrafo 2 così dispone:

«Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione.»

Diritto svedese

10

La direttiva 2001/29 è stata trasposta nell’ordinamento svedese per mezzo dell’Upphovrättslagen (1960:279) [legge (1960:279) relativa al diritto d’autore, in prosieguo: la «legge del 1960»]. L’articolo 2 di detta legge disciplina il diritto esclusivo degli autori di riprodurre le proprie opere e di metterle a disposizione del pubblico, per effetto di «comunicazione» dell’opera al pubblico (terzo comma, punto 1) ovvero rappresentazione della stessa (terzo comma, punto 2).

11

Gli articoli 45 e 46 della legge del 1960 disciplinano i diritti affini degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di registrazioni sonore e di film.

12

A termini dell’articolo 47 della legge medesima, con cui è stato trasposto l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, le registrazioni sonore possono costituire oggetto di una rappresentazione pubblica o di una comunicazione al pubblico, salvo che la comunicazione sia stata realizzata con modalità tali che i singoli possano accedere alla registrazione sonora da un luogo o in un momento di loro scelta. In caso di un’utilizzazione di tal genere, i produttori e gli artisti interpreti o esecutori la cui rappresentazione è registrata hanno diritto ad un equo compenso.

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

13

La Fleetmanager e la NB sono società di noleggio di autoveicoli stabilite in Svezia. Esse offrono, direttamente o tramite intermediari, autoveicoli in noleggio, equipaggiati con apparecchi radio, segnatamente per periodi non superiori a 29 giorni, il che, in base alla normativa nazionale, è considerato quale noleggio di breve durata.

14

Nella controversia sorta tra la Stim e la Fleetmanager, pendente dinanzi al Tingsrätt (tribunale di primo grado, Svezia), la Stim chiedeva la condanna della società medesima a corrisponderle la somma di 369450 Corone svedesi (SEK) (pari a circa 34500 EUR), oltre interessi, per violazione del diritto d’autore. A parere della Stim, la Fleetmanager, mettendo a disposizione di terzi, vale a dire società di noleggio di autoveicoli, veicoli equipaggiati con apparecchi radio destinati a noleggi di breve durata a clienti privati, ha partecipato alle violazioni del diritto d’autore commesse dalle società medesime per aver posto opere musicali a disposizione del pubblico, senza disporre della necessaria autorizzazione.

15

Il giudice di primo grado riteneva che il noleggio di autoveicoli equipaggiati con apparecchi radio rappresentasse una «comunicazione al pubblico» d’opere musicali, ai sensi della legge del 1960, dichiarando conseguentemente fondata la richiesta di indennizzo proposta dagli autori delle opere stesse, escludendo, tuttavia, che la Fleetmanager avesse partecipato a tali violazioni del diritto d’autore e respingendo, dunque, la domanda della Stim. La sentenza veniva confermata in appello. La Stim proponeva quindi ricorso per cassazione dinanzi allo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia).

16

Nella controversia sorta tra la SAMI e la NB, la NB adiva il Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale competente in materia di proprietà intellettuale e in materia commerciale, Svezia) affinché venisse dichiarata l’insussistenza di suoi obblighi relativi al versamento di royalties alla SAMI per l’utilizzazione di registrazioni sonore nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2016 per il fatto che gli autoveicoli noleggiati a persone private o ad imprese siano equipaggiate con un impianto radio e lettore CD.

17

Il giudice adito riteneva che la legge del 1960 dovesse essere interpretata in senso conforme alla direttiva 2001/29 e che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’utilizzazione di un fonogramma di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 corrisponderebbe alla «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, dichiarando parimenti che la messa a disposizione, da parte della NB, di apparecchi radio negli autoveicoli dati in noleggio consentiva l’ascolto delle registrazioni da parte degli occupanti degli autoveicoli medesimi dovendo essere, pertanto, considerata quale «comunicazione» in tal senso. Il giudice medesimo rilevava inoltre che ricorrevano gli altri criteri costituivi della «comunicazione al pubblico», dichiarando, conseguentemente, la NB tenuta a risarcire la SAMI e respingendo la domanda proposta dalla NB. Tale decisione veniva riformata in appello dallo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma, Sezione commercio e proprietà industriale, Svezia). Avverso quest’ultima sentenza la SAMI ha proposto ricorso per cassazione dinanzi allo Högsta domstolen (Corte suprema).

18

È in tale contesto che lo Högsta domstolen (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il noleggio di autoveicoli equipaggiati con serie con impianti radio implichi che il noleggiatore dei veicoli medesimi costituisca un utilizzatore che proceda ad una “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 ovvero, rispettivamente, ad una “comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

2)

In qual misura rilevino le dimensioni dell’attività di autonoleggio nonché la durata dei singoli noleggi.»

Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

19

In seguito alla pronuncia delle conclusioni dell’avvocato generale, la Stim e la SAMI, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 6 febbraio 2020, hanno chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento.

20

A sostegno della propria domanda esse deducono che, come emerge dai paragrafi 39, 52 e 53 delle conclusioni dell’avvocato generale, taluni elementi, relativi, sostanzialmente, alla distinzione tra sfera privata e sfera pubblica al fine di determinare se sussista una «comunicazione al pubblico», possono essere stati erroneamente intesi con conseguente possibilità che la Corte non sia sufficientemente istruita al riguardo.

21

A tal riguardo, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni attraverso le quali l’avvocato generale giunge a formularle (sentenza del 30 gennaio 2020, Köln-Aktienfonds Deka, C‑156/17, EU:C:2020:51, punto 31 e giurisprudenza citata).

22

Peraltro, secondo costante giurisprudenza della Corte, quest’ultima può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, oppure su domanda delle parti, disporre la riapertura della fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, laddove non si ritenga sufficientemente edotta oppure nel caso in cui la causa debba essere decisa in base a un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra le parti. Per contro, lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura non prevedono la facoltà per le parti di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (sentenza del 30 gennaio 2020, Köln-Aktienfonds Deka, C‑156/17, EU:C:2020:51, punto 32 e giurisprudenza citata).

23

Nella specie, la domanda di riapertura della fase orale presentata dalla Stim e dalla SAMI è volta a consentire loro di rispondere ai rilievi effettuati dall’avvocato generale nelle proprie conclusioni.

24

La Corte ritiene peraltro, sentito l’avvocato generale, di disporre di tutti gli elementi necessari per rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio e che tutti gli argomenti pertinenti per decidere la presente causa siano stati discussi dalle parti.

25

Pertanto, non occorre disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

26

Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 debbano essere interpretati nel senso che il noleggio di autoveicoli equipaggiati con impianti radio costituisca una comunicazione al pubblico, ai sensi delle disposizioni medesime.

27

Tale questione si colloca nell’ambito di controversie riguardanti, da un lato, la sussistenza di una comunicazione non autorizzata d’opere musicali al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, da parte di società di noleggio di autoveicoli provvisti di impianti radio nonché, dall’altro, la facoltà, per un ente di gestione collettiva di diritti affini di artisti interpreti o esecutori, di pretendere un’equa remunerazione da parte delle società medesime qualora il noleggio di tali autoveicoli dia luogo ad una comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

28

Si deve rammentare, in limine, che, alla luce della giurisprudenza della Corte, non avendo il legislatore dell’Unione espresso diversa volontà, la locuzione «comunicazione al pubblico», di cui alle due menzionate disposizioni, dev’essere interpretato nel senso che possiede lo stesso significato [v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, punti 4950, nonché del 16 febbraio 2017, Verwertungsgesellschaft Rundfunk, C‑641/15, EU:C:2017:131, punto 19 e giurisprudenza citata].

29

Tale termine dev’essere, inoltre, interpretato alla luce delle equivalenti nozioni contenute nel diritto internazionale, e in maniera tale da risultare con esse compatibile, tenendo parimenti conto del contesto in cui si collocano e delle finalità perseguite dalle pertinenti disposizioni convenzionali in materia di proprietà intellettuale (v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 nonché C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 189, e del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punti da 51 a 56).

30

Secondo costante giurisprudenza, la nozione di «comunicazione al pubblico» associa due elementi cumulativi, vale a dire un «atto di comunicazione» di un’opera e la comunicazione dell’opera stessa ad un «pubblico» (sentenze del 16 marzo 2017, AKM, C‑138/16, EU:C:2017:218, punto 22; del 7 agosto 2018, Renckhoff, C‑161/17, EU:C:2018:634, punto 19 e giurisprudenza citata, nonché del 19 dicembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, EU:C:2019:1111, punto 61 e giurisprudenza citata).

31

Al fine di determinare se il noleggio di autoveicoli equipaggiati con impianti radio costituisca un atto di comunicazione, ai sensi delle direttive 2001/29 e 2006/115, occorre procedere ad una valutazione caso per caso, in base ad una serie di criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti l’uno dall’altro. Tali criteri devono essere inoltre applicati tanto individualmente quanto nella loro reciproca interazione, potendo ricorrere, nelle singole situazioni concrete, con intensità molto variabile (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, punto 25 e giurisprudenza citata).

32

Fra tali criteri la Corte ha ripetutamente sottolineato, in primo luogo, il ruolo imprescindibile dell’utente e il carattere intenzionale del suo intervento. Questi realizza, infatti, un atto di comunicazione quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del proprio comportamento, per consentire ai propri clienti l’accesso ad un’opera protetta, in particolare quando, in mancanza di tale intervento, i clienti medesimi non potrebbero, in via di principio, fruire dell’opera diffusa.[v., segnatamente, sentenze del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 82 e giurisprudenza citata; del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, punto 31, nonché del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, punto 26 e giurisprudenza citata].

33

Orbene, dal considerando 27 della direttiva 2001/29, che ricalca, sostanzialmente, la dichiarazione comune relativa all’articolo 8 del TDA, risulta che «la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva».

34

Ciò vale parimenti per quanto riguarda la fornitura d’un impianto radio integrato in un autoveicolo di noleggio, che consenta di captare, senza alcun intervento aggiuntivo da parte della società di noleggio, la radiodiffusione terrestre accessibile nelle zone in cui il veicolo si trova, come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 32 delle proprie conclusioni.

35

Una fornitura, del genere indicata al punto precedente, si distingue dagli atti di comunicazione con cui prestatori di servizi trasmettano deliberatamente opere protette alla propria clientela, distribuendo volutamente un segnale a mezzo di ricevitori installati nei loro locali (sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punti 4754 nonché la giurisprudenza citata).

36

Si deve conseguentemente rilevare che, mettendo a disposizione del pubblico autoveicoli equipaggiati con impianti radio, le società di noleggio di autoveicoli non compiono un «atto di comunicazione» al pubblico di opere protette.

37

Questa interpretazione non può essere rimessa in discussione dall’argomento secondo cui le società di noleggio di autoveicoli metterebbero a disposizione dei propri clienti spazi che la Stim e la SAMI qualificano come «pubblici», vale a dire gli abitacoli degli autoveicoli di noleggio, in cui sarebbe possibile fruire di oggetti protetti per mezzo degli impianti radio di cui gli autoveicoli stessi sarebbero muniti. Infatti, la messa a disposizione di spazi di tal genere, al pari della fornitura degli impianti radio stessi, non costituisce un atto di comunicazione. Dalla giurisprudenza della Corte emerge, peraltro, che la natura privata o pubblica del luogo in cui avviene la comunicazione resta irrilevante (v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 50).

38

Ciò premesso, non occorre esaminare se una messa a disposizione di tal genere debba essere considerata quale comunicazione al «pubblico».

39

Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, e l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 devono essere interpretati nel senso che il noleggio di autoveicoli equipaggiati con impianti radio non costituisce una comunicazione al pubblico, ai sensi delle disposizioni medesime.

Sulla seconda questione

40

Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulle spese

41

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, e l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale devono essere interpretati nel senso che il noleggio di autoveicoli equipaggiati con impianti radio non costituisce una comunicazione al pubblico, ai sensi delle disposizioni medesime.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo svedese.

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