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Documento 62018CC0606

    Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 12 marzo 2020.
    Nexans France SAS e Nexans SA contro Commissione europea.
    Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell’ambito di progetti – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 20 – Poteri di accertamento della Commissione europea in materia di intese – Facoltà di copiare dati senza esame preliminare e di esaminarli successivamente nei locali della Commissione – Ammende – Competenza estesa al merito.
    Causa C-606/18 P.

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2020:207

     CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    JULIANE KOKOTT

    presentate il 12 marzo 2020 ( 1 )

    Causa C‑606/18 P

    Nexans France e

    Nexans

    contro

    Commissione europea

    «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato dei cavi elettrici – Ripartizione quasi mondiale dei mercati e dei clienti dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini ad alta e altissima tensione – Poteri della Commissione in materia di accertamenti nel procedimento antitrust – Facoltà di copiare dati senza previo controllo e di esaminarli successivamente nei locali della Commissione – Fissazione dell’importo dell’ammenda – Esercizio da parte del Tribunale della sua competenza estesa al merito con riguardo all’ammenda»

    Indice

     

    I. Introduzione

     

    II. Contesto normativo

     

    III. Contesto della controversia

     

    A. Fatti e procedimento amministrativo

     

    B. Procedimento giurisdizionale di primo grado

     

    IV. Procedimento dinanzi alla Corte

     

    V. Valutazione

     

    A. Sulle censure relative ai poteri della Commissione in materia di accertamenti nel procedimento antitrust (dal primo al terzo motivo di impugnazione)

     

    1. Sullo svolgimento dell’accertamento nella presente fattispecie

     

    2. Sulla realizzazione di copie senza previo controllo come parte dei poteri della Commissione in materia di accertamenti (primo motivo di impugnazione)

     

    a) Sulla ricevibilità e rilevanza ai fini della decisione del primo motivo di impugnazione

     

    b) Sulla fondatezza del primo motivo di impugnazione

     

    3. Sulla limitazione ratione loci dei poteri della Commissione in materia di accertamenti (secondo e terzo motivo di impugnazione)

     

    a) Sull’interpretazione dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003 (secondo motivo di impugnazione)

     

    b) Sull’asserita limitazione ratione loci dell’accertamento attraverso la stessa decisione di ispezione (terzo motivo di impugnazione)

     

    B. Sulle censure relative all’ammenda (quarto e quinto motivo di impugnazione)

     

    1. Sull’esercizio da parte del Tribunale della sua competenza estesa al merito con riguardo all’ammenda (quarto motivo di impugnazione)

     

    2. Sulla valutazione della configurazione europea del cartello con riguardo all’ammenda (quinto motivo di impugnazione)

     

    C. Sintesi

     

    VI. Spese

     

    VII. Conclusione

    I. Introduzione

    1.

    Ci si chiede se la Commissione europea, nell’ambito di un accertamento antitrust ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 ( 2 ), possa fare copie di dati presso un’impresa senza prima aver controllato la rilevanza di tali dati per l’oggetto e lo scopo dell’accertamento in questione, e se essa possa quindi prelevare tali copie per analizzarle successivamente nei propri locali a Bruxelles (Belgio) al fine di ricavarne informazioni rilevanti per detto oggetto e scopo. Tale è, in sostanza, il quesito giuridico sul quale la Corte è tenuta a pronunciarsi nell’ambito del presente procedimento di impugnazione ( 3 ).

    2.

    La questione si pone nel contesto di un procedimento antitrust nel settore dei cavi elettrici, nell’ambito del quale la Commissione, con decisione del 2 aprile 2014, ha sanzionato i principali produttori europei, giapponesi e sudcoreani di cavi elettrici sotterranei e sottomarini ad alta e altissima tensione, tra cui la Nexans France SAS e la Nexans SA, le ricorrenti in impugnazione nel presente procedimento (in prosieguo: «Nexans» o le «ricorrenti»), per la loro partecipazione ad un cartello di estensione quasi mondiale (in prosieguo: la «decisione controversa» ( 4 )).

    3.

    Con sentenza di primo grado del 12 luglio 2018 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), il Tribunale ha respinto il ricorso di Nexans presentato avverso la decisione controversa ( 5 ). Nexans contesta al Tribunale non solo di aver commesso un errore di diritto nell’interpretazione dei poteri della Commissione nel procedimento di accertamento, ma anche di aver esercitato in modo errato e insufficiente la propria competenza estesa al merito con riguardo all’ammenda irrogata dalla Commissione.

    4.

    Per la futura prassi amministrativa della Commissione in materia di accertamenti antitrust, la sentenza della Corte nel presente procedimento di impugnazione acquisirà un significato da non sottovalutare.

    II. Contesto normativo

    5.

    Il contesto normativo della presente controversia è costituito dall’articolo 101 TFUE e dal regolamento n. 1/2003.

    6.

    L’articolo 20 del regolamento n. 1/2003 è rubricato «Poteri della Commissione in materia di accertamenti» e dispone, ai suoi paragrafi 1, 2 e 4, quanto segue:

    «1.   Per l’assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e associazioni di imprese.

    2.   Gli agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere agli accertamenti dispongono dei seguenti poteri:

    a)

    accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto di imprese e associazioni di imprese;

    b)

    controllare i libri e qualsiasi altro documento connesso all’azienda, su qualsiasi forma di supporto;

    c)

    fare o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri o documenti;

    d)

    apporre sigilli a tutti i locali e libri o documenti aziendali per la durata degli accertamenti e nella misura necessaria al loro espletamento;

    e)

    chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell’impresa o dell’associazione di imprese spiegazioni su fatti o documenti relativi all’oggetto e allo scopo degli accertamenti e verbalizzarne le risposte.

    4.   Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l’oggetto e lo scopo degli accertamenti, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste dagli articoli 23 e 24, nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione. La Commissione adotta tali decisioni dopo aver sentito l’autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio devono essere effettuati gli accertamenti».

    7.

    L’articolo 21 del regolamento n. 1/2003 è rubricato «Accertamenti in altri locali» e dispone, ai paragrafi 1 e 4:

    «1.   Se vi sono motivi ragionevoli di sospettare che libri o altri documenti connessi all’azienda e all’oggetto degli accertamenti, che possono essere pertinenti per provare un’infrazione grave all’articolo 81 o all’articolo 82 del trattato, sono conservati in altri locali, terreni e mezzi di trasporto, compreso il domicilio di amministratori, direttori e altri membri del personale delle imprese o associazioni di imprese interessate, la Commissione può, mediante decisione, ordinare che siano effettuati accertamenti in siffatti locali, terreni e mezzi di trasporto.

    4.   Gli agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione ad effettuare accertamenti ordinati in conformità del paragrafo 1 dispongono dei poteri previsti all’articolo 20, paragrafo 2, lettere a), b) e c). […]».

    III. Contesto della controversia

    A.   Fatti e procedimento amministrativo

    8.

    Nell’ottobre 2008 l’impresa ABB ha notificato alla Commissione l’esistenza di pratiche anticoncorrenziali nel mercato dei cavi elettrici sottomarini e sotterranei ( 6 ).

    9.

    In seguito, con decisione C(2009) 92/1 del 9 gennaio 2009, la Commissione ha ordinato a Nexans e a tutte le imprese controllate dalla medesima di sottoporsi ad un accertamento ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 (in prosieguo: la «decisione di ispezione») ( 7 ). Successivamente, dal 28 al 30 gennaio 2009 e il 3 febbraio 2009, la Commissione ha effettuato l’accertamento nei locali della Nexans France ( 8 ), copiando alcuni dati che ha poi esaminato a Bruxelles ( 9 ).

    10.

    Con sentenza del 14 novembre 2012, Nexans France e Nexans/Commissione ( 10 ), il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione di ispezione rivolta nei confronti di Nexans nella parte in cui essa riguardava cavi elettrici diversi da quelli sottomarini e sotterranei ad alta tensione e il materiale connesso ai cavi diversi da questi ultimi e ha respinto il ricorso per il resto. L’impugnazione proposta da Nexans contro detta decisione non è stata accolta ( 11 ). Tali sentenze non hanno trattato le questioni sollevate nel presente procedimento in merito alla legittimità dell’azione della Commissione nel corso dell’accertamento ( 12 ).

    11.

    Il 2 aprile 2014 la Commissione ha adottato la decisione controversa, in forza della quale, i principali produttori europei, giapponesi e sudcoreani di cavi sottomarini e sotterranei hanno partecipato, in periodi rispettivamente diversi tra il febbraio 1999 e la fine di gennaio 2009, ad un cartello relativo ai cavi sotterranei e/o sottomarini ad alta e altissima tensione, il quale aveva due configurazioni: da un lato, la «configurazione A/R del cartello», che comprendeva le imprese europee, giapponesi e sudcoreane e mirava a ripartire territori e clienti tra tali produttori, e dall’altro la «configurazione europea del cartello», che prevedeva l’assegnazione di territori e clienti da parte dei produttori europei nel loro «territorio domestico» ( 13 )

    12.

    Ai fini del calcolo dell’importo di base delle ammende, la Commissione ha applicato un coefficiente del 15% del valore delle vendite rilevante in considerazione della gravità dell’infrazione relativa alla ripartizione del mercato. Essa ha inoltre applicato una maggiorazione del 2% del coefficiente di gravità per l’insieme dei partecipanti in ragione della quota di mercato aggregata, nonché della portata geografica quasi mondiale dell’intesa, che copriva segnatamente l’intero territorio dello Spazio economico europeo (SEE). Infine, la Commissione ha ritenuto che il comportamento delle imprese europee fosse più dannoso per la concorrenza di quello delle altre imprese, in quanto, oltre alla loro partecipazione alla «configurazione A/R del cartello», le prime si erano spartite i progetti nell’ambito della «configurazione europea del cartello». Pertanto, la Commissione ha aumentato la percentuale del valore delle vendite da prendere in considerazione a titolo della gravità dell’infrazione di un ulteriore 2% per le imprese europee ( 14 ).

    B.   Procedimento giurisdizionale di primo grado

    13.

    Il 17 giugno 2014 Nexans ha proposto in primo grado dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento avverso la decisione controversa. Il ricorso è stato respinto dal Tribunale il 12 luglio 2018 con la sentenza impugnata e la condanna alle spese.

    IV. Procedimento dinanzi alla Corte

    14.

    Con atto del 24 settembre 2018, Nexans ha proposto un’impugnazione contro la sentenza di primo grado.

    15.

    Nexans chiede di

    annullare la sentenza impugnata;

    rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci sulla sua domanda di annullamento della decisione controversa nella parte in cui riguarda Nexans;

    ridurre le ammende irrogate nei confronti di Nexans ad un importo corrispondente a un coefficiente di gravità minore; e

    condannare la Commissione alle spese del procedimento di impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

    16.

    Da parte sua, la Commissione chiede di

    respingere il ricorso in toto in quanto parzialmente irricevibile e comunque inconferente («inopérant») e/o infondato; e

    condannare le ricorrenti alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute in primo grado.

    17.

    Dinanzi alla Corte si sono svolte la fase scritta del procedimento e, in data 16 ottobre 2019, l’udienza.

    V. Valutazione

    18.

    Nexans deduce un totale di cinque motivi di impugnazione, i primi tre dei quali riguardano i poteri della Commissione in materia di accertamenti nei procedimenti antitrust (al riguardo immediatamente infra sub A). Inoltre, gli ultimi due motivi riguardano la fissazione dell’importo dell’ammenda (al riguardo, di seguito sub B).

    A.   Sulle censure relative ai poteri della Commissione in materia di accertamenti nel procedimento antitrust (dal primo al terzo motivo di impugnazione)

    19.

    A quanto pare, il presente ricorso solleva, per la prima volta, la questione se il regolamento n. 1/2003 conferisca alla Commissione il potere, nell’ambito di un accertamento antitrust, non solo di consultare e analizzare i dati in originale nei locali dell’impresa interessata, ma anche di copiarli e quindi di esaminarli nei propri locali a Bruxelles alla ricerca di documenti rilevanti per l’oggetto e lo scopo dell’accertamento in questione, da inserire successivamente nel fascicolo del procedimento.

    20.

    Ciò era in linea con il modus procedendi della Commissione nella fattispecie in esame, considerato lecito dal Tribunale nella sentenza impugnata. Con il primo, il secondo e il terzo motivo, la Nexans contesta al Tribunale di primo grado di aver commesso diversi errori di diritto al riguardo.

    21.

    In primo luogo, la Nexans censura il fatto che la Commissione abbia copiato dati senza averne prima controllata la rilevanza per l’oggetto e lo scopo dell’accertamento (primo motivo di impugnazione). In secondo luogo, Nexans ritiene che, in mancanza di un fondamento legale, la Commissione non fosse autorizzata a proseguire l’accertamento a Bruxelles al di fuori dei locali dell’impresa (secondo motivo di impugnazione). Inoltre, secondo Nexans, tale attività esulava dalla stessa decisione di ispezione (terzo motivo di impugnazione).

    22.

    Prima di discutere i menzionati motivi, è utile anzitutto illustrare brevemente il modo in cui si sono svolti, in concreto, l’accertamento della Commissione e il successivo esame dei dati copiati nel corso di tale accertamento.

    1. Sullo svolgimento dell’accertamento nella presente fattispecie

    23.

    Secondo gli accertamenti di fatto effettuati dal Tribunale di primo grado ai punti da 42 a 47 della sentenza impugnata ( 15 ), che non sono contestati da Nexans nel presente procedimento di impugnazione, l’accertamento effettuato dalla Commissione nei locali della Nexans France da mercoledì 28 a venerdì 30 gennaio e martedì 3 febbraio 2009, nonché il successivo esame dei dati copiati nel corso di tale accertamento nei locali della Commissione a Bruxelles, si sono svolti come segue:

    24.

    Dopo il loro arrivo presso Nexans, gli ispettori hanno manifestato l’intenzione di esaminare i documenti, nonché i computer di alcuni dipendenti, segnatamente dei signori R., B. e J. Tuttavia, il signor J. era in vacanza. Grazie alla tecnologia investigativa dell’informatica forense, la Commissione ha quindi estratto copie-immagine dei dischi rigidi dei computer dei signori R., B. e D. nella sala riunioni messa a sua disposizione, al fine di consentire una ricerca per parole chiave sulla base di un sistema di indicizzazione. L’indicizzazione doveva essere completata il secondo giorno. Alla fine del primo giorno dell’accertamento, la Commissione ha posto sotto sigilli l’ufficio del signor J. e la sala riunioni. Il secondo giorno dell’accertamento, essa ha proseguito la ricerca delle informazioni su tali copie. A fine giornata, la sala riunioni messa a disposizione della Commissione è stata nuovamente posta sotto sigilli.

    25.

    L’accesso al computer del signor J. è stato possibile solo dopo il suo ritorno dalla vacanza il terzo giorno dell’ispezione, venerdì 30 gennaio 2009. All’inizio non è stata estratta alcuna copia-immagine del contenuto di detto computer. Grazie all’utilizzo della tecnologia investigativa dell’informatica forense è stato tuttavia possibile consultare i file, i documenti e le e-mail che erano stati eliminati dal suo disco rigido, e constatare che tali elementi erano rilevanti per l’indagine. Gli ispettori hanno deciso di estrarre ugualmente una copia-immagine di tale disco rigido, ma, a quel punto dell’indagine, non avevano più tempo sufficiente per realizzare tale copia. Pertanto, una selezione di dati è stata copiata su dispositivi informatici per la registrazione di dati, successivamente inseriti in buste, sigillati e portati a Bruxelles. Il computer del signor J. insieme con un dispositivo informatico per la registrazione di dati trovato nel suo ufficio sono stati riposti in un armadio sigillato presso la Nexans France. Il contenuto dei dischi rigidi dei computer della Commissione utilizzati ai fini delle ricerche è stato poi cancellato cosicché, dopo tale operazione, essi non contenevano più nessuno dei file utilizzati nel corso dell’accertamento.

    26.

    I rappresentanti della Commissione sono quindi ritornati nei locali della Nexans France martedì 3 febbraio 2009, hanno aperto l’armadio posto sotto sigilli e hanno effettuato copie immagine del disco rigido del computer del signor J., che hanno quindi portato con sé a Bruxelles in buste sigillate.

    27.

    Successivamente, il 2 marzo 2009, la Commissione ha aperto le buste sigillate nei suoi uffici di Bruxelles in presenza degli avvocati di Nexans. I dispositivi informatici per la registrazione di dati contenuti in tali buste sono stati esaminati dalla Commissione per otto giorni lavorativi fino all’11 marzo 2009 compreso. La sala in cui veniva svolto l’esame veniva dissigillata ogni giorno prima dell’inizio dell’esame e posta nuovamente sotto sigilli alla fine. Gli avvocati di Nexans erano sempre presenti. I documenti memorizzati sui menzionati dispositivi informatici sono stati esaminati e gli ispettori hanno stampato su carta quelli ritenuti rilevanti per l’indagine. Una seconda copia cartacea di tali documenti e un elenco degli stessi sono stati consegnati agli avvocati di Nexans. Alla fine di tali operazioni, il contenuto dei dischi rigidi dei computer sui quali gli ispettori della Commissione hanno lavorato è stato cancellato.

    28.

    Nell’ambito del presente procedimento di impugnazione, le ricorrenti ammettono che la Commissione non abbia inserito dati o documenti nel fascicolo del procedimento senza previo controllo. Inoltre, esse non lamentano una violazione dei loro diritti di difesa, né mettono in discussione il fatto che, nell’esame svolto nei locali della Commissione a Bruxelles dei dati copiati presso Nexans, siano state assicurate le stesse garanzie procedurali (come la sigillatura di tutti gli oggetti dell’esame e la presenza degli avvocati) che si sarebbero avute se l’esame si fosse svolto nei loro locali. Le ricorrenti ritengono tuttavia che il modus procedendi della Commissione non rientrasse nei poteri conferiti a tale istituzione dal regolamento n. 1/2003. Pertanto, la Commissione avrebbe agito ultra vires, e tale constatazione non sarebbe modificata dall’assenza in concreto di una violazione dei diritti di difesa.

    2. Sulla realizzazione di copie senza previo controllo come parte dei poteri della Commissione in materia di accertamenti (primo motivo di impugnazione)

    29.

    In sostanza, i primi tre motivi della Nexans ruotano tutti intorno alla questione se la Commissione possa, nell’ambito di un accertamento, fare copie di dischi rigidi senza averli prima controllati, selezionando i soli dati rilevanti per l’indagine, e se possa poi portare tali copie nei suoi locali a Bruxelles e ivi esaminarle. Con il suo primo motivo, Nexans contesta anzitutto, in particolare, il potere della Commissione di realizzare copie di dati che non siano stati prima controllati sotto il profilo della rilevanza per l’indagine in questione.

    30.

    In tale contesto, sembra opportuno procedere ad un’analisi separata delle operazioni di copia dei dati senza previo controllo, da un lato, e dell’esame di dette copie nei locali della Commissione, dall’altro, anche se tali operazioni sono senza dubbio strettamente correlate. In effetti, è del tutto ipotizzabile che la Commissione possa copiare i dati senza averli prima controllati, al fine di provvedere successivamente al loro esame in loco. Almeno in parte i fatti si sono svolti nel modo descritto anche nel caso di cui trattasi ( 16 ). In particolare, un siffatto modus procedendi consente di disimpegnare posti di lavoro e risorse nel corso di un accertamento.

    31.

    Tuttavia, prima di verificare la fondatezza del primo motivo, è necessario anzitutto esaminare tre obiezioni sollevate dalla Commissione in merito alla sua ricevibilità e rilevanza ai fini della decisione.

    a) Sulla ricevibilità e rilevanza ai fini della decisione del primo motivo di impugnazione

    32.

    La Commissione nutre dubbi anzitutto sulla ricevibilità del primo motivo, dal momento che esso sarebbe inteso a conseguire un mero riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale.

    33.

    Tuttavia, tale obiezione non è convincente, poiché i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere dibattuti di nuovo nel corso del procedimento di impugnazione qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale ( 17 ).

    34.

    Nel presente caso, il primo motivo, con la questione volta a stabilire se la Commissione possa fare copie di dischi rigidi che non abbia prima controllato, investe la portata dei poteri di tale istituzione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e, pertanto, un punto di diritto. Le ricorrenti sono quindi obbligate a ripetere le pertinenti allegazioni presentate in primo grado e a fondarsi sugli argomenti già dedotti per consentire alla Corte di fornire una risposta a tale questione interpretativa.

    35.

    La Commissione sostiene poi che, nella presente impugnazione, le ricorrenti avrebbero sollevato per la prima volta la censura relativa alla violazione della riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente.

    36.

    Neppure tale censura consegue il suo scopo.

    37.

    È vero che ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 190 del regolamento di procedura della Corte, non è consentito presentare motivi nuovi in sede di impugnazione. Tuttavia, ciò mira semplicemente a prevenire che si addivenga ad un ampliamento dell’oggetto della controversia rispetto alle deduzioni dibattute in primo grado ( 18 ). Di conseguenza, una deduzione è consentita se rappresenta un ampliamento di un argomento già presentato nel ricorso in primo grado ( 19 ).

    38.

    Nella presente fattispecie, l’argomento secondo il quale la copia di documenti senza previo controllo possa comportare una violazione del segreto professionale, in quanto potrebbero essere copiati, in una siffatta operazione, anche documenti protetti da tale segreto, presenta una così stretta correlazione con il primo motivo, il quale non rappresenta esso stesso un nuovo motivo. Al contrario, tale argomentazione ha valenza integrativa rispetto alla censura del modus procedendi di copiare dati senza previo controllo, e alle conseguenze che ne possono derivare.

    39.

    Infine, la Commissione ritiene che il primo motivo sia inconferente (vale a dire «inopérant»), in quanto le ricorrenti non contestano le affermazioni formulate dal Tribunale ai punti da 52 a 59 della sentenza impugnata, secondo le quali la copia dei dati è solo una fase intermedia tecnicamente necessaria per l’indicizzazione di tali dati e, in ogni caso, la Commissione non ha inserito nel fascicolo istruttorio alcun documento senza averne prima controllata la rilevanza per l’oggetto dell’accertamento. Pertanto, la Commissione ritiene che la constatazione dell’inammissibilità di una copia previa non possa di per sé rendere inutilizzabili gli elementi di prova in questione.

    40.

    Anche tale censura va respinta.

    41.

    In primo luogo, la questione se un’impugnazione sia in tutto o in parte inconferente (vale a dire se sia «inopérant») attiene alla fondatezza di tale impugnazione e non può pertanto essere esaminata separatamente dalla fondatezza delle singole censure sollevate con l’impugnazione ( 20 ).

    42.

    In secondo luogo, l’affermazione che la Commissione non avesse il potere di copiare dati senza previo controllo potrebbe avere certamente ripercussioni sulla validità sia della sentenza impugnata sia della decisione controversa. Infatti, per quanto alla fine delle operazioni la Commissione abbia inserito nel fascicolo istruttorio solo documenti controllati, ciò non cambia il fatto che la copia integrale dei dischi rigidi abbia consentito di trasportare le copie a Bruxelles e di individuare ivi gli elementi di prova rilevanti. Pertanto, laddove la copia originaria non rientrasse nei poteri della Commissione, si porrebbe inevitabilmente la questione dell’utilizzabilità degli elementi di prova sui quali si fonda la decisione controversa.

    43.

    Il primo motivo è quindi ricevibile e, ove risulti fondato, potrebbe certamente comportare l’annullamento della sentenza impugnata e della decisione controversa.

    b) Sulla fondatezza del primo motivo di impugnazione

    44.

    La censura principale di Nexans contenuta nel suo primo motivo si basa sul fatto che sia dal tenore letterale sia dalla sistematica dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 si desumerebbe una sequenza vincolante delle azioni da compiere nel corso di un accertamento. In base a detta sequenza, in una prima fase, tutti i dati e i documenti consultati presso un’impresa dovrebbero essere anzitutto controllati con riguardo alla loro rilevanza per l’indagine in questione, mentre solo in una seconda fase potrebbero essere fatte copie esclusivamente di quei dati e documenti che siano stati ritenuti rilevanti e debbano essere inseriti nel fascicolo del procedimento.

    45.

    Il Tribunale ha respinto tale argomento ai punti da 52 a 59 della sentenza impugnata, essenzialmente con la motivazione che dall’articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento n. 1/2003 non potrebbe desumersi che il potere della Commissione di fare copie di libri e documenti connessi all’azienda presso un’impresa sottoposta a ispezione sia limitato ai libri e ai documenti già controllati dalla Commissione. Al contrario, la realizzazione di copie senza previo controllo rientrerebbe nei poteri di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento n. 1/2003, a condizione che la produzione di tali copie sia diretta al conseguimento dello scopo di procedere all’indagine, in particolare l’indicizzazione di dati per mezzo di tecnologie informatiche, e che, in ultima analisi, non siano stati inseriti nel fascicolo istruttorio documenti non previamente controllati quanto alla loro rilevanza per l’oggetto dell’accertamento in questione.

    46.

    Non è riscontrabile alcun errore di diritto in tali affermazioni.

    47.

    Si deve anzitutto rilevare che, sebbene l’argomento testuale dedotto da Nexans in riferimento all’articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento n. 1/2003 sia pertinente alla versione di detto regolamento nella lingua della presente impugnazione, vale a dire l’inglese, e ad alcune altre versioni linguistiche, tuttavia esso non resiste, nella sostanza, ad un esame complessivo di tutte le versioni linguistiche del regolamento n. 1/2003.

    48.

    Nexans sostiene, infatti, che l’uso dei termini «suddetti libri o documenti» nelle versioni linguistiche interessate dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1/2003 comporterebbe che il potere di fare copie, ivi previsto, si riferisca esclusivamente ai menzionati libri e documenti connessi all’azienda già controllati ai sensi della lettera b) del paragrafo medesimo.

    49.

    La Commissione ritiene tuttavia che l’uso dei termini «suddetti libri o documenti» nelle versioni linguistiche interessate dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1/2003 si spiegherebbe piuttosto con il fatto che si farebbe riferimento ai «libri e qualsiasi altro documento connesso all’azienda» di cui alla lettera b) del paragrafo medesimo.

    50.

    Ad un esame più attento, tuttavia, risulta che sia il primo sia il secondo argomento sono rispettivamente comprovati solo da alcune, ma non da tutte le versioni linguistiche dell’articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento n. 1/2003 e che la considerazione complessiva di tali versioni linguistiche fornisce un’immagine piuttosto ambigua dei riferimenti contenuti in tale disposizione. In primo luogo, la maggior parte ( 21 ) delle versioni linguistiche dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), eppure non tutte ( 22 ), stabilisce, tramite l’uso del termine «suddetti» o di simili termini, un riferimento alla precedente lettera b) del paragrafo medesimo e, in secondo luogo, alcune versioni linguistiche della lettera c) si limitano a ripetere la nozione di «documento connesso all’azienda» utilizzata nella precedente lettera b) ( 23 ).

    51.

    Un’interpretazione secondo la quale, in forza dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1/2003, solo i documenti previamente controllati ai sensi della lettera b) di tale paragrafo potrebbero essere copiati trova, a quanto pare, un esplicito riscontro solo nel testo della versione portoghese dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), in quanto ivi è menzione di «documenti controllati» ( 24 ). Tuttavia, data l’ambiguità di tutte le altre pertinenti versioni linguistiche, non è possibile trarre l’intenzione dell’autore di detta disposizione esclusivamente dal testo della versione portoghese ( 25 ).

    52.

    Al contrario, in tali circostanze, occorre rilevare che dal mero tenore letterale dell’articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), non è possibile desumere ipso facto se il potere di copia previsto dalla lettera c) riguardi solo i documenti già esaminati in conformità alla lettera b). Di conseguenza, al fine di determinare la pertinente intenzione dell’autore di tale disposizione, è necessario tener conto del sistema e del contesto della normativa nella quale essa si colloca, nonché degli obiettivi perseguiti da tale normativa ( 26 ).

    53.

    A tal proposito va anzitutto osservato, da un lato, che la Commissione dispone dei poteri in materia di accertamenti previsti dal regolamento n. 1/2003 affinché possa espletare il suo compito di proteggere il mercato comune dalle distorsioni della concorrenza e di sanzionare eventuali infrazioni alle regole di concorrenza in tale mercato ( 27 ).

    54.

    Dall’altro lato, va rammentato che, sebbene nel diritto antitrust il procedimento in questione inizi solo con la contestazione degli addebiti, la Corte ha nondimeno espressamente precisato che i diritti di difesa delle imprese interessate devono essere rispettati anche nello svolgimento delle procedure di indagine preliminare. Come il Tribunale ha correttamente sottolineato al punto 80 della sentenza impugnata, infatti, è necessario evitare che i diritti della difesa vengano irrimediabilmente compromessi nell’ambito di tali procedure di indagine preliminare, tra cui, in particolare, gli accertamenti, che possono essere determinanti per la costituzione delle prove attestanti l’illegittimità di comportamenti delle imprese ( 28 ). Pertanto, i poteri di cui dispone la Commissione in materia di accertamenti sono ben delimitati ( 29 ).

    55.

    In conformità a quanto premesso, le decisioni di accertamento della Commissione sono soggette a rigorosi requisiti della motivazione. Dunque, in tale fase, la Commissione non è ancora tenuta a effettuare una valutazione giuridica completa e definitiva dei fatti contestati alle imprese interessate ( 30 ) e ha anche il diritto di ricercare fonti di informazione ancora ignote o non completamente identificate ( 31 ). Tuttavia, essa deve precisare nelle sue decisioni di accertamento l’oggetto e lo scopo del rispettivo accertamento, in modo da consentire alle imprese interessate di comprendere la portata del loro dovere di collaborazione pur facendo salvi al contempo i loro diritti di difesa ( 32 ). La Commissione è tenuta quindi ad indicare, in maniera il più possibile precisa, l’oggetto della ricerca, nonché gli elementi in relazione ai quali deve essere svolto l’accertamento e non può in nessun caso procedere ad accertamenti per ogni evenienza, in mancanza di concreti sospetti – le cosiddette «fishing expeditions» ( 33 ).

    56.

    Quindi, nel corso di un accertamento, la Commissione può solo ricercare documenti rilevanti per l’oggetto e lo scopo precisati nella decisione di ispezione e può inserire nel fascicolo, nonché utilizzare successivamente quale elemento di prova, unicamente documenti di tal genere. Solo così può, infatti, garantirsi che nessun elemento di prova conseguito in violazione dei diritti di difesa delle imprese interessate venga utilizzato nel successivo procedimento antitrust ( 34 ). Pertanto, anche gli elementi incidentalmente scoperti dalla Commissione nel corso di un accertamento ed estranei al suo oggetto possono essere utilizzati solo per motivare i sospetti iniziali e avviare una nuova indagine con un diverso oggetto ( 35 ).

    57.

    In tale contesto, è chiaro che la Commissione non può in nessun caso inserire documenti nel fascicolo e quindi utilizzarli come elementi di prova senza averne prima controllata la rilevanza per l’oggetto dell’accertamento in questione. In caso contrario, tutte le garanzie procedurali delle imprese interessate sarebbero svuotate dei loro contenuti e si spianerebbe la strada all’uso di prove conseguite in modo illegittimo.

    58.

    A tal riguardo, il sistema dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 indica effettivamente una sequenza logica delle fasi procedurali da compiere nel corso di un accertamento, nel senso che i dati e i documenti devono in ogni caso essere prima controllati quanto alla loro rilevanza per l’oggetto dell’indagine in questione prima di essere inseriti nel fascicolo del procedimento della Commissione. Contrariamente a quanto sostenuto da Nexans, tuttavia, dall’articolo 20, paragrafo 2, non può desumersi alcuna sequenza cronologica vincolante in base alla quale i dati debbano sempre essere controllati prima di poter essere copiati. Ciò vale in particolare se le copie sono inizialmente realizzate solo a fini di mero esame.

    59.

    In un caso siffatto, sembrerebbe una restrizione sproporzionata dei poteri della Commissione negare a quest’ultima la possibilità di copiare i dati senza previo controllo, purché sia garantito che si tratti solo di una fase tecnica intermedia nell’ambito dell’esame di tali dati e, in ultima analisi, non siano inseriti nel fascicolo documenti senza previo controllo. Le ricorrenti non contestano che tale sia stato il caso nella fattispecie ( 36 ).

    60.

    È vero che un accertamento comporta un’intrusione nella sfera privata dell’impresa e che l’esigenza di una tutela nei confronti di interventi dei pubblici poteri nella sfera di attività privata di una persona, sia fisica che giuridica, che siano arbitrari o sproporzionati, rappresenta un principio generale del diritto dell’Unione ( 37 ), ora codificato dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    61.

    Ciò non implica, però, che i poteri della Commissione nell’ambito dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003 debbano essere interpretati di per sé in maniera restrittiva, come sostiene Nexans. Tali poteri devono piuttosto essere interpretati ed esercitati in modo da garantire il rigoroso rispetto dei diritti delle imprese interessate. Le restrizioni alle quali è soggetto l’esercizio dei poteri della Commissione in detto ambito non sono infatti fini a se stesse, ma mirano a garantire la salvaguardia di tali diritti ( 38 ).

    62.

    Tuttavia, i diritti di difesa e la tutela di diritti quali il segreto professionale invocato da Nexans o il diritto al rispetto della vita privata fatto valere nel caso parallelo Prysmian e Prysmian Cavi e Sistemi/Commissione ( 39 ) sono assicurati quando, come nella presente fattispecie, la Commissione copia i dati senza previo controllo, ma li esamina nella rigorosa osservanza delle pertinenti garanzie di difesa delle imprese interessate, vale a dire, in particolare, esclusivamente in presenza dei loro avvocati, quanto alla loro rilevanza per l’oggetto dell’accertamento, prima di inserire nel fascicolo del procedimento i documenti ritenuti rilevanti e di cancellare i restanti dati copiati.

    63.

    Infatti, pur se nei dischi rigidi aziendali si trovassero, inter alia, dati privati oppure protetti dal segreto professionale, di cui sarebbe stata fatta una copia in una prima fase, in una procedura siffatta, all’atto della consultazione successiva alla copia, i documenti rilevanti quali elementi di prova sono separati dagli altri dati e questi ultimi vengono cancellati, come è stato fatto peraltro nella presente fattispecie ( 40 ). Pertanto, tale copia a scopo di consultazione non costituisce un intervento più pervasivo rispetto all’esame in sé considerato.

    64.

    Inoltre, contrariamente alle censure implicite sollevate dalle ricorrenti, la Commissione, come esposto senza contestazioni da parte di queste ultime nel presente procedimento di impugnazione, non ha affatto «risucchiato» per ogni evenienza, letteralmente come con un gigantesco aspirapolvere, in maniera arbitraria e indiscriminata, tutti i dati presenti su tutti i supporti e le unità di memorizzazione di Nexans. Al contrario, la Commissione ha copiato unicamente i dati che in precedenza erano stati individuati come potenzialmente rilevanti per l’oggetto dell’indagine, in quanto si trattava di computer o supporti di memorizzazione appartenenti a persone, le quali avevano svolto un ruolo determinante nella presunta infrazione oggetto dell’indagine ( 41 ).

    65.

    Come la Commissione insiste giustamente nel sottolineare, l’indicizzazione dei dati mediante la tecnologia informatica e la successiva consultazione dei dati così indicizzati può richiedere inoltre molto tempo. Ciò è tanto più vero in quanto le imprese memorizzano ormai una notevole quantità di dati in via elettronica. Sembra quindi del tutto ragionevole procedere alla copia di dati al fine di poter restituire immediatamente i dispositivi o i supporti sui quali tali dati sono stati inizialmente memorizzati e non trattenerli per l’intera durata dell’accertamento.

    66.

    In tale contesto, un divieto generale di copiare i dati senza previo controllo appare un ostacolo inadeguato e sostanzialmente ingiustificato all’esercizio dei poteri della Commissione in materia di accertamenti, che eccederebbe quanto è necessario per tutelare i diritti delle imprese interessate. Un siffatto divieto limiterebbe quindi indebitamente l’efficacia pratica degli accertamenti come strumento necessario alla Commissione per assolvere il suo compito di custode del trattato in materia di concorrenza ( 42 ).

    67.

    In conclusione, pertanto, si deve osservare che la Commissione, in base all’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1/2003, ha il diritto di fare copie dei dati quale fase intermedia dell’analisi dei dati interessati, purché ciò appaia adeguato ai fini dello svolgimento del rispettivo accertamento, non vengano inseriti nel fascicolo dati i quali non siano stati prima controllati quanto alla loro rilevanza per l’oggetto dell’accertamento in questione, e vengano cancellati tutti gli altri dati al termine della consultazione. Ove ciò venga garantito, non sembra necessario chiedere alla Commissione di dimostrare che la copia dei dati non solo era opportuna ma anche assolutamente necessaria, in quanto sarebbe stato impossibile svolgere l’accertamento senza la previa copia dei dati.

    68.

    Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo motivo va respinto in quanto infondato.

    3. Sulla limitazione ratione loci dei poteri della Commissione in materia di accertamenti (secondo e terzo motivo di impugnazione)

    69.

    Tuttavia, le considerazioni suesposte non consentono ancora di fornire una risposta alla questione se la Commissione debba quindi esaminare i dati copiati nei locali dell’impresa oppure se possa farlo nei propri locali a Bruxelles.

    70.

    Con il loro secondo e terzo motivo, le ricorrenti si oppongono allo svolgimento dell’esame nei locali della Commissione, basandosi in particolare sul tenore letterale dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003, sulle incoerenze sistematiche derivanti da un’eventuale interpretazione estensiva, nonché sul tenore letterale della stessa decisione di ispezione.

    a) Sull’interpretazione dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003 (secondo motivo di impugnazione)

    71.

    Ai punti da 60 a 64 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento di Nexans, secondo il quale la Commissione non ha il potere di esaminare nei suoi locali di Bruxelles i dati copiati nel corso di un accertamento presso un’impresa, con la motivazione sostanziale che dall’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1/2003 non potrebbe desumersi che il controllo dei libri e dei documenti aziendali dell’impresa debba effettuarsi esclusivamente nei suoi locali. In realtà, tale disposizione obbliga unicamente la Commissione, in sede di controllo dei documenti nei propri locali, a rispettare, nei confronti delle imprese sottoposte a ispezione, le stesse garanzie che la stessa è tenuta a osservare nel caso di un controllo in loco, il che sarebbe avvenuto nella presente fattispecie.

    72.

    Anche tali considerazioni non sono inficiate da un errore di diritto.

    73.

    Innanzitutto, contrariamente a quanto sostiene Nexans, dal tenore letterale dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, secondo cui la Commissione può «procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese», non risulta che l’intero accertamento debba necessariamente svolgersi nei locali dell’impresa.

    74.

    È vero che il tenore letterale dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, figurandovi i termini «presso le imprese», istituisce un nesso con i locali delle imprese sottoposte a ispezione. Tuttavia, ciò costituisce solo una conseguenza logica del fatto che un accertamento inizia necessariamente nei locali di un’impresa. D’altro canto, tale formulazione non esclude che i dati copiati nei locali di un’impresa vengano successivamente esaminati nei locali della Commissione al fine di determinarne la rilevanza per l’oggetto del relativo accertamento.

    75.

    Lo stesso può dirsi per il sistema generale dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, dal quale emerge chiaramente che il legislatore intendeva, con tale disposizione, conferire i poteri necessari (ingresso nei locali, controllo dei documenti, realizzazione di copie, apposizione di sigilli ai locali e ai documenti, nonché audizione dei rappresentanti dell’impresa) per lo svolgimento di accertamenti da parte della Commissione nei locali delle imprese interessate. Neppure tale circostanza esclude tuttavia il proseguimento, nei locali della Commissione, di un accertamento iniziato presso la sede di un’impresa.

    76.

    Non risulta in alcun modo, infatti, che una siffatta continuazione dell’accertamento nei locali della Commissione, rispetto al suo svolgimento nei locali dell’impresa, costituisca di per sé un’ulteriore ingerenza nei diritti delle imprese interessate, di gravità tale da richiedere che il relativo potere debba essere esplicitamente previsto e non possa essere desunto implicitamente dai poteri conferiti dall’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003, se interpretato alla luce della necessità di tutelare i diritti delle imprese interessate.

    77.

    Ciò è tanto più vero in quanto, come si è detto, i poteri previsti dal regolamento n. 1/2003 mirano a consentire alla Commissione di combattere efficacemente le pratiche anticoncorrenziali ( 43 ). Proprio in vista del notevole incremento del volume dei dati elettronici prodotti e conservati dalle imprese dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 1/2003, sembra quindi del tutto giustificato consentire alla Commissione di svolgere il lungo esame di tali dati nei propri locali, al fine di evitare di trattenere indebitamente il personale della Commissione nei locali delle imprese sottoposte a ispezione, il che potrebbe comportare anche costi elevati.

    78.

    In tale contesto, non sembra opportuno che il potere della Commissione di procedere all’accertamento dei dati nei propri locali sia limitato ai casi in cui, ad esempio, per motivi tecnici sia impossibile esaminare in loco i dati in questione. Tuttavia, la modalità di esame dei dati da parte della Commissione nei propri locali e non in quelli dell’impresa interessata deve apparire adeguata e giustificata in considerazione delle circostanze del singolo caso, ad esempio laddove, ancorché la Commissione abbia già iniziato da tempo l’esame in loco, residui ancora una grande quantità di dati da verificare.

    79.

    Nella presente fattispecie, la giustificazione si fonda anche sul fatto che i dati in questione sono stati messi a disposizione solo verso la fine dell’esame nella sede dell’impresa ( 44 ). Un esame effettuato nei locali della Commissione sembra del pari giustificato quando, come nel caso di cui trattasi, l’impresa sia già rappresentata da avvocati con sede a Bruxelles in grado di assistere all’esame dei dati senza eccessivi oneri.

    80.

    Per contro, le ricorrenti non hanno dedotto alcun elemento idoneo a dimostrare che, nel caso di specie, non sarebbe stato opportuno proseguire l’accertamento nei locali della Commissione, ma che ciò sarebbe stati dovuto unicamente alla «convenienza» di quest’ultima.

    81.

    Tuttavia, come nel caso della copia dei dati ( 45 ) discusso supra, è decisivo, anche per quanto riguarda l’esame di tali dati nei locali della Commissione, che tale modus procedendi non comporti una violazione dei diritti di difesa delle imprese interessate.

    82.

    A tal riguardo, come correttamente affermato dal Tribunale al punto 60 della sentenza impugnata, in sede di controllo dei dati nei locali della Commissione, devono essere rispettate le stesse garanzie procedurali a favore delle imprese interessate, che si sarebbero osservate nei locali propri di queste ultime. Infatti, come si è detto supra, è decisivo, nell’ambito di un accertamento, che nel fascicolo della procedura vengano inseriti unicamente i documenti che si dimostrano rilevanti all’oggetto e allo scopo della decisione di ispezione, poiché soltanto in tal modo è possibile garantire che nel prosieguo del procedimento non vengano utilizzati elementi di prova ottenuti in violazione dei diritti delle imprese interessate ( 46 ). A tal fine, è essenziale che gli avvocati di tali imprese siano sempre presenti quando la Commissione consulta tutti i dati e i documenti e siano messi in condizione di verificare quali documenti vengano considerati rilevanti dalla Commissione.

    83.

    Di conseguenza, il fatto che la Commissione porti nei propri locali di Bruxelles i dati copiati presso un’impresa e ivi li esamini non deve in nessun caso implicare la sottrazione di detti dati al controllo dell’impresa interessata e la possibilità che la Commissione li consulti a proprio piacimento. È anzi necessario garantire che la Commissione trasporti i dati in un contenitore sigillato e che quindi li consulti solo in presenza degli avvocati dell’impresa, come è avvenuto nel caso di specie ( 47 ). Del resto, come la Commissione ha giustamente sottolineato nel corso dell’udienza, tale trasporto sigillato dei dati garantirà la continuità tra l’accertamento iniziato presso la sede dell’impresa e quello proseguita nei locali della Commissione.

    84.

    Inoltre, sarebbe altresì incompatibile con l’esigenza del rispetto dei diritti di difesa delle imprese sottoposte a ispezione il fatto che lo svolgimento dell’accertamento nei locali della Commissione a Bruxelles comporti oneri o costi sproporzionati per tali imprese. Infatti, pur se le imprese sono soggette all’obbligo di collaborazione nell’ambito degli accertamenti svolti dalla Commissione, detto obbligo deve però limitarsi alle relative richieste della Commissione e non può comportare un onere eccessivo per le imprese ( 48 ).

    85.

    A tal riguardo, Nexans sostiene che qualora la Commissione, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento n. 1/2003, avesse il potere di esaminare nei propri locali a Bruxelles i dati copiati presso un’impresa, dovrebbe trovare applicazione anche in detti locali il diritto della Commissione di ascoltare il personale dell’impresa sottoposta a ispezione, ai sensi della lettera e) del paragrafo medesimo. Ciò sembrerebbe tuttavia incompatibile con le disposizioni tassative che disciplinano i poteri istruttori della Commissione.

    86.

    Con riguardo alla precedente disposizione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 17 ( 49 ), va osservato che nell’articolo 20, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 1/2003 è stato soppresso il testo, ancora presente nel precedente regolamento, il quale contemplava la possibilità di richiedere spiegazioni orali «in loco». Pertanto, non sembra di per sé esclusa, sulla base di detta disposizione, la possibilità di svolgere le audizioni dei dipendenti dell’impresa a Bruxelles. Tuttavia, ciò vale solo a condizione che l’onere che ne deriva non sia sproporzionato per l’impresa.

    87.

    Del pari, la necessaria presenza a Bruxelles degli avvocati delle imprese interessate per tutta la durata dell’accertamento nei locali della Commissione e, in particolare, i costi che ne derivano, non possono costituire per tali imprese un onere sproporzionato rispetto ad un esame svolto nei propri locali.

    88.

    Nel caso di specie, tuttavia, Nexans non deduce alcun elemento in grado di dimostrare che l’accertamento nei locali della Commissione abbia costituito un onere sproporzionato per detta impresa, né risultano aliunde elementi in tal senso.

    89.

    Infine, contrariamente all’argomento dedotto dalla Nexans, un’interpretazione dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003, la quale consenta alla Commissione di proseguire un accertamento nei propri locali, non è contraria neanche ad altre disposizioni del regolamento medesimo.

    90.

    Secondo Nexans, l’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, il quale, per gli «accertamenti in altri locali», rinvia ai poteri previsti dall’articolo 20, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento medesimo, verrebbe svuotato di significato qualora si volesse desumere dallo stesso articolo 20 che la Commissione abbia il potere di esaminare documenti al di fuori dei locali dell’impresa.

    91.

    Tuttavia, come giustamente rilevato dalla Commissione, l’articolo 21 del regolamento n. 1/2003 riguarda una situazione completamente diversa da quella di un accertamento previsto dall’articolo 20 del regolamento medesimo. L’articolo 21 conferisce alla Commissione il potere di svolgere accertamenti e di raccogliere elementi di prova in locali diversi da quelli dell’impresa, come ad esempio il domicilio o i mezzi di trasporto dei dipendenti dell’impresa, e rinvia a tal riguardo ai poteri previsti dall’articolo 20, paragrafo 2, lettere a), b) e c). Un’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), la quale stabilisca che un esame dei dati copiati presso un’impresa conformemente alla lettera c) dello stesso paragrafo possa proseguire al di fuori dei locali di detta impresa, non ha pertanto alcun effetto sull’ambito di applicazione dell’articolo 21 del regolamento n. 1/2003.

    92.

    In conclusione, pertanto, l’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003 consente alla Commissione di esaminare in un secondo momento nei propri locali i dati copiati nel corso di un accertamento nei locali di un’impresa, purché ciò appaia adeguato con riguardo allo svolgimento del rispettivo accertamento e che le imprese interessate dispongano delle stesse garanzie di difesa di cui avrebbero beneficiato se l’esame avesse avuto luogo nei loro locali. Inoltre, ove ciò venga garantito, non sembra necessario chiedere alla Commissione di dimostrare che sarebbe stato del tutto impossibile svolgere l’accertamento nei locali dell’impresa.

    93.

    Dalle suesposte considerazioni risulta pertanto che anche il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

    b) Sull’asserita limitazione ratione loci dell’accertamento attraverso la stessa decisione di ispezione (terzo motivo di impugnazione)

    94.

    Con il terzo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel respingere il loro argomento secondo il quale una limitazione del potere di esame della Commissione ai locali di Nexans risulterebbe anche dallo stesso tenore letterale della decisione di ispezione. Tale decisione stabilisce che «l’accertamento può essere svolto in qualsiasi locale controllato dall’impresa, in particolare negli uffici situati al seguente indirizzo: (…)» ( 50 ).

    95.

    Al punto 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tale argomento in quanto, sebbene dalla decisione di ispezione risultasse chiaramente che l’accertamento poteva essere svolto nei luoghi ivi indicati, non era però chiaro se esso potesse svolgersi esclusivamente in tali luoghi. Pertanto, la decisione di ispezione non ha escluso la possibilità per la Commissione di proseguire l’accertamento a Bruxelles.

    96.

    Contrariamente a quanto sostiene Nexans, non si può riscontrare alcun errore di diritto in tale affermazione.

    97.

    Come correttamente rileva la Commissione, richiamando la sentenza del Tribunale nella causa Minoan Lines/Commissione, citata da Nexans stessa, una siffatta precisazione ha come unico scopo, infatti, quello di consentire alla Commissione di accedere ai locali dell’ente giuridico menzionato, ma solo ad essi. Ciò significa che la Commissione non può, sulla base di una siffatta decisione, accedere ai locali di un ente giuridico diverso da quello menzionato né svolgervi accertamenti ( 51 ).

    98.

    Pertanto, la decisione di ispezione non esclude che la Commissione esamini successivamente nei propri locali i dati copiati presso l’impresa menzionata in detta decisione, purché sia garantito che i dati non siano mai sottratti al controllo di tale impresa, come è avvenuto nel caso di specie ( 52 ).

    99.

    Inoltre, non è corretta neppure l’affermazione delle ricorrenti secondo la quale la decisione di ispezione avrebbe dovuto essere adottata sulla base dell’articolo 21 e non dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003 al fine di includervi un esame da svolgersi nei locali della Commissione. In effetti, come spiegato in precedenza ( 53 ), 1’articolo 21 riguarda lo svolgimento di accertamenti in locali diversi dai locali dell’impresa, come ad esempio il domicilio o i mezzi di trasporto dei dipendenti dell’impresa, e quindi una situazione completamente diversa da quella in cui un accertamento iniziato nei locali di un’impresa ai sensi dell’articolo 20 prosegua nei locali della Commissione.

    100.

    Occorre conseguentemente del pari respingere il terzo motivo in quanto infondato.

    B.   Sulle censure relative all’ammenda (quarto e quinto motivo di impugnazione)

    101.

    Con il quarto e il quinto motivo, le ricorrenti contestano le conclusioni del Tribunale in ordine al calcolo dell’ammenda. Il quarto motivo riguarda la competenza del Tribunale estesa al merito con riguardo all’ammenda irrogata dalla Commissione, mentre il quinto motivo riguarda un presunto errore di valutazione da parte del Tribunale.

    1. Sull’esercizio da parte del Tribunale della sua competenza estesa al merito con riguardo all’ammenda (quarto motivo di impugnazione)

    102.

    Con il quarto motivo, le ricorrenti lamentano che il Tribunale abbia erroneamente valutato la portata della propria competenza estesa al merito con riguardo alla fissazione dell’importo dell’ammenda da parte della Commissione ai sensi dell’articolo 261 TFUE in combinato disposto con l’articolo 31 del regolamento n. 1/2003.

    103.

    A tal riguardo, occorre sottolineare, a titolo preliminare, che il Tribunale è il solo competente a controllare il modo in cui la Commissione ha valutato, in ciascun caso di specie, la gravità dei comportamenti illeciti. Nell’ambito dell’impugnazione, il controllo della Corte è volto, da un lato, a esaminare in quale misura il Tribunale abbia preso in considerazione, in maniera giuridicamente corretta, tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce dell’articolo 101 TFUE nonché dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e, dall’altro, ad appurare se il Tribunale abbia risposto in termini giuridicamente validi all’insieme degli argomenti invocati per ottenere l’annullamento dell’ammenda o la riduzione dell’importo di quest’ultima ( 54 ).

    104.

    Nel caso di specie, le ricorrenti ritengono che l’importo di base dell’ammenda, fissato al 15% del valore delle vendite interessate, avrebbe dovuto essere ridotto, in quanto l’infrazione, secondo quanto sostenuto dalle medesime, non aveva avuto alcun impatto ovvero solo un impatto limitato sul mercato rilevante. Tuttavia, al punto 156 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a rinviare al punto 22 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (in prosieguo: gli «Orientamenti del 2006») ( 55 ), il quale non menziona l’impatto di un’infrazione sul mercato quale fattore determinante per l’importo dell’ammenda. Il Tribunale ha quindi commesso un errore di diritto nell’aver omesso di esaminare l’argomento delle ricorrenti e nel non aver esercitato la sua competenza estesa al merito con riguardo alla decisione della Commissione.

    105.

    Le possibilità di successo di tale argomento dipendono da quale delle versioni linguistiche del punto 156 della sentenza impugnata si prenderà come riferimento: la versione inglese, lingua processuale, o la versione francese, lingua di lavoro del Tribunale, ovvero tutte le altre versioni linguistiche della sentenza impugnata..

    106.

    Occorre considerare che la competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 conformemente all’articolo 261 TFUE, autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità irrogata ( 56 ).

    107.

    Certo, l’esercizio di tale competenza estesa al merito non equivale a un controllo d’ufficio ( 57 ), tuttavia, per soddisfare i requisiti di una competenza estesa al merito ai sensi dell’articolo 47 della Carta per quanto riguarda l’ammenda, il giudice dell’Unione è tenuto, nell’esercizio delle competenze previste dagli articoli 261 e 263 TFUE, a esaminare ogni censura, di fatto o di diritto, diretta a dimostrare che l’importo dell’ammenda non è adeguato alla gravità e alla durata dell’infrazione ( 58 ).

    108.

    Facendo riferimento alla versione francese, ovvero a tutte le altre versioni linguistiche della sentenza impugnata, ad eccezione della versione inglese, le affermazioni formulate dal Tribunale al punto 156 della sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, sono conformi ai requisiti stabiliti da detta giurisprudenza.

    109.

    Dunque, è vero che, al punto 156 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione l’asserita assenza di impatto dell’infrazione sul mercato, rinviando al punto 22 degli Orientamenti del 2006, e ha ritenuto al riguardo che la Commissione non debba pertanto necessariamente tenere conto dell’impatto concreto sul mercato, o della sua assenza, come un fattore aggravante o attenuante.

    110.

    Inoltre, nella versione francese, nonché in tutte le altre versioni linguistiche della sentenza impugnata, ad eccezione della versione inglese, il Tribunale ha altresì precisato che sarebbe sufficiente che, come nella fattispecie, il livello della proporzione del livello delle vendite da prendere in considerazione fissato dalla Commissione sia giustificato da altri elementi idonei ad incidere sulla determinazione della gravità ai sensi di tale disposizione, quali la natura stessa dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le parti interessate e la sua portata geografica.

    111.

    Da quanto precede risulta che il Tribunale non ha respinto l’argomento dell’asserita assenza di impatto sul mercato, come sostenuto da Nexans, limitandosi a rinviare genericamente agli Orientamenti del 2006. Al contrario, l’inserimento della frase «come nella fattispecie» dimostra che il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, il livello della proporzione del valore delle vendite presa in considerazione dalla Commissione con riguardo all’importo di base dell’ammenda, indipendentemente dall’eventuale assenza di impatto sul mercato, fosse giustificato da altre circostanze menzionate negli Orientamenti del 2006, come la natura dell’infrazione. Poiché il francese è la lingua di lavoro del Tribunale, si deve ritenere che quest’ultimo abbia intenzionalmente aggiunto l’inciso «come nella fattispecie» («comme en l’occurrence») nella versione francese e che tale inciso confermi l’esame del caso di specie effettuata dal Tribunale.

    112.

    Pertanto al Tribunale non può essere rimproverato di non aver esaminato sufficientemente gli argomenti dedotti da Nexans in primo grado e di non aver esercitato sufficientemente la sua competenza estesa al merito con riguardo alla decisione di irrogazione dell’ammenda adottata dalla Commissione. L’assenza dell’inciso «come nella fattispecie» nella versione inglese del punto 156 della sentenza impugnata comporta un errore di diritto di tale sentenza che deve condurre, in linea di principio, al suo annullamento. Infatti, senza l’inciso in questione, non è riconoscibile che il Tribunale ha sufficientemente esercitato la sua competenza estesa al merito con riguardo all’ammenda. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere rinviata al Tribunale per un nuovo esame. Tuttavia, poiché l’assenza, nella versione inglese, dell’inciso di cui trattasi deve essere manifestamente ricondotta a un errore di traduzione, il Tribunale potrebbe correggere tale errore di diritto, prima della decisione della Corte, con una rettifica ai sensi dell’articolo 164 del suo regolamento di procedura. Ciò sarebbe in ogni caso preferibile ad un annullamento della sentenza impugnata e al rinvio della causa al Tribunale, in quanto quest’ultima soluzione prolungherebbe inutilmente il procedimento e causerebbe inutili costi supplementari, ma non cambierebbe in nulla il risultato, atteso che il Tribunale, a seguito di un rinvio, respingerebbe nuovamente il ricorso, con la medesima motivazione, ma questa volta tradotta correttamente. Per non ostacolare la tutela giurisdizionale della Nexans, a partire dalla rettifica della versione inglese della sentenza impugnata dovrebbe iniziare a decorrere un nuovo termine per impugnare la parte rettificata di tale sentenza. In alternativa, la Corte potrebbe concedere alle parti nel presente procedimento un termine per modificare i loro argomenti ( 59 ).

    113.

    Qualora il Tribunale rettificasse rapidamente la versione in lingua processuale della sentenza impugnata e la Corte potesse quindi fondarsi sull’avvenuto esercizio della competenza estesa al merito con riguardo all’ammenda da parte del Tribunale, la valutazione di quest’ultimo risulterebbe tanto più giustificata, alla luce della gravità della violazione, in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte, un coefficiente del 15% per un accordo di ripartizione dei mercati può essere giustificato dalla sola gravità dell’infrazione, in quanto si tratta di una delle più gravi restrizioni della concorrenza ai sensi del punto 23 degli Orientamenti del 2006 e del coefficiente più basso nella gamma di sanzioni previste da detti Orientamenti per tali infrazioni ( 60 ). Di conseguenza, ma solo dopo la pronuncia della sentenza impugnata, la Corte ha chiarito, nella sua sentenza del 26 settembre 2018 nella causa Philips e Philips Francia/Commissione, che la censura concernente l’omissione da parte del Tribunale dell’esame dell’argomento concernente la gravità dell’infrazione non possa essere accolta, nel caso in cui il coefficiente di gravità scelto dalla Commissione può essere giustificato dalla natura stessa dell’infrazione ( 61 ).

    114.

    Infine, le suesposte osservazioni non sono inficiate dalla sentenza della Corte nella causa Infineon Technologies/Commissione ( 62 ), citata ripetutamente dalle ricorrenti.

    115.

    Certo, in tale sentenza la Corte ha dichiarato che il Tribunale non poteva, senza violare la portata della sua competenza estesa al merito, omettere di rispondere all’argomento dedotto dalla Infineon, secondo cui la Commissione aveva violato il principio di proporzionalità nel fissare l’importo dell’ammenda irrogata senza tener conto del numero limitato di contatti anticoncorrenziali a cui la Infineon avrebbe partecipato ( 63 ).

    116.

    Tuttavia, la causa Infineon presenta la particolarità che, differentemente dalla causa Philips ( 64 ) citata al paragrafo 113 delle presenti conclusioni e dalla presente fattispecie, si trattava di tener conto della portata della partecipazione individuale di Infineon all’infrazione in questione, in particolare con riguardo alla presa in considerazione dell’esistenza di circostanze attenuanti idonee a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda ( 65 ). Pertanto, come la Corte ha espressamente precisato, le constatazioni di cui alla causa Philips e Philips Francia/Commissione, riportate al paragrafo 113 delle presenti conclusioni, non sono rimesse in discussione dalla sentenza nella causa Infineon Technologies/Commissione ( 66 ).

    117.

    Da quanto sin qui illustrato risulta che anche il quarto motivo deve essere respinto, a condizione di una rapida rettifica, da parte del Tribunale, della versione inglese della sentenza impugnata.

    2. Sulla valutazione della configurazione europea del cartello con riguardo all’ammenda (quinto motivo di impugnazione)

    118.

    Infine, il quinto motivo dedotto da Nexans verte sulla valutazione della «configurazione europea del cartello» ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda. Come menzionato in precedenza, la Commissione ha applicato alle imprese europee una maggiorazione del 2% dell’importo di base dell’ammenda perché, oltre a una ripartizione del mercato tra le imprese europee, giapponesi e sudcoreane («configurazione A/R del cartello»), ha ipotizzato l’esistenza di un’ulteriore ripartizione tra le imprese europee ( 67 ).

    119.

    Nel procedimento dinanzi al Tribunale, Nexans ha negato che la configurazione europea del cartello avesse causato un pregiudizio supplementare che potesse giustificare tale maggiorazione. Tale argomento è stato respinto dal Tribunale.

    120.

    Nel presente procedimento di impugnazione, Nexans contesta ora l’affermazione del Tribunale a tal riguardo contenuta nel punto 182 della sentenza impugnata, secondo la quale, contrariamente a quanto sostiene Nexans, non vi è alcun dubbio che la ripartizione dei progetti di cavi elettrici sotterranei e sottomarini ad alta tensione all’interno della «configurazione europea di cartello» abbia rafforzato il pregiudizio alla concorrenza causato nel SEE dalla «configurazione A/R» del suddetto cartello.

    121.

    Secondo Nexans, tale constatazione è viziata sia da un errore manifesto di valutazione sia da un difetto di motivazione. Tanto la Commissione quanto il Tribunale avrebbero infatti riconosciuto che Nexans aveva fornito la prova dell’assenza di impatto dell’infrazione su tutte le vendite europee. In tale contesto, non sarebbe sufficiente, come giustificazione dell’aumento dell’importo dell’ammenda, il fatto che non vi sia alcun dubbio circa l’aggravamento del pregiudizio alla concorrenza dovuto alla configurazione europea del cartello. Nel confermare la legittimità di tale maggiorazione, il Tribunale sarebbe pertanto incorso in un errore di valutazione.

    122.

    Tale argomento non è convincente. Esso si basa in parte anche su una lettura manifestamente errata della sentenza impugnata.

    123.

    In primo luogo, il Tribunale non ha in alcun modo ritenuto che le ricorrenti avessero dimostrato l’assenza di impatto dell’infrazione su tutte le vendite europee. Anzi, al punto 181 della sentenza impugnata, il Tribunale ha piuttosto stabilito che la «configurazione europea del cartello» aveva implicato un impegno supplementare di ripartizione dei progetti, che andava oltre le regole di assegnazione esistenti nella «configurazione A/R di cartello».

    124.

    Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha concluso al punto 182 della sentenza impugnata, come si è detto supra, che non vi sia alcun dubbio che il pregiudizio alla concorrenza causato dalla «configurazione A/R del cartello» sia stato rafforzato da tale «configurazione europea del cartello». Nexans non contesta nel procedimento di impugnazione le menzionate affermazioni del Tribunale, né vi sono prove che esse si basino su uno snaturamento degli elementi di prova addotti da Nexans in primo grado.

    125.

    In tale contesto, non è chiaro, in primo luogo, in quale misura la constatazione del Tribunale di cui al punto 182 della sentenza impugnata sia viziata da una carenza di motivazione.

    126.

    In secondo luogo, il Tribunale ha correttamente affermato, anche nel merito, che la ripartizione dei progetti tra le imprese europee costituisce un pregiudizio supplementare rispetto alla ripartizione dei mercati tra le imprese europee, giapponesi e sudcoreane. Infatti, lo stretto collegamento tra le due configurazioni non modifica il fatto che la «configurazione europea del cartello» fosse un accordo a rilievo autonomo non inerente alla «configurazione A/R del cartello». Tale ripartizione intraeuropea sarebbe dovuta qualificarsi come restrittiva della concorrenza anche indipendentemente dalla ripartizione dei mercati tra le imprese europee, giapponesi e sudcoreane. Pertanto, l’affermazione del Tribunale, secondo la quale tale infrazione «aggiuntiva» potesse essere soggetta ad un’ammenda maggiorata senza alcun errore di diritto, è scevra da errori di valutazione.

    127.

    Il quarto motivo dev’essere dunque del pari respinto.

    C.   Sintesi

    128.

    Atteso che nessuno dei motivi di impugnazione dedotti da Nexans può essere accolto, l’impugnazione dev’essere respinta in toto.

    VI. Spese

    129.

    A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese.

    130.

    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda; quando vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese. Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere pertanto condannate alle spese, conformemente alla domanda della Commissione. Avendo presentato l’impugnazione congiuntamente, esse saranno tenute a pagarle in solido tra loro. Tuttavia, non sarebbe opportuno condannare le ricorrenti alle spese sostenute in relazione al quarto motivo di impugnazione, in quanto tale motivo ha tratto origine da un errore di traduzione della Corte di giustizia dell’Unione europea. Dunque, in un primo momento, tutte le parti dovrebbero sostenere le proprie spese. Successivamente, esse potranno valutare l’opportunità di presentare le pertinenti richieste di risarcimento danni nei confronti della Corte di giustizia dell’Unione europea

    VII. Conclusione

    131.

    Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:

    1)

    L’impugnazione è respinta.

    2)

    La Nexans France SAS e la Nexans SA sono condannate in solido alle spese, ad eccezione di quelle relative al quarto motivo di impugnazione. Con riguardo a detto motivo ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


    ( 1 ) Lingua originale: il tedesco.

    ( 2 ) Regolamento n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

    ( 3 ) La medesima questione si pone nella causa parallela C‑601/18 P, Prysmian e Prysmian Cavi e Sistemi/Commissione.

    ( 4 ) V. decisione della Commissione del 2 aprile 2014 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39610 - Cavi elettrici), notificata con il numero C(2014) 2139 final e sintetizzata in GU 2014, C 319, pag. 10.

    ( 5 ) Sentenza del 12 luglio 2018, Nexans France e Nexans/Commissione (T‑449/14, EU:T:2018:456).

    ( 6 ) V. punto 3 della sentenza impugnata e considerando 47 della decisione controversa.

    ( 7 ) V. punto 2 della sentenza del Tribunale del 14 novembre 2012, Nexans France e Nexans/Commissione (T‑135/09, EU:T:2012:596).

    ( 8 ) V. punto 4 della sentenza impugnata e considerando 48 della decisione controverso.

    ( 9 ) Per maggiori dettagli, v. in prosieguo, paragrafi da 23 a 27 delle presenti conclusioni.

    ( 10 ) T‑135/09, EU:T:2012:596.

    ( 11 ) Sentenza del 25 giugno 2014, Nexans e Nexans France/Commissione, C‑37/13 P, EU:C:2014:2030.

    ( 12 ) V. sentenza del Tribunale del 14 novembre 2012, Nexans France e Nexans/Commissione (T‑135/09, EU:T:2012:596, punti da 115 a 134), nella quale le richieste di annullamento dei relativi atti della Commissione sono state dichiarate irricevibili; tali affermazioni non sono state impugnate nel successivo procedimento di impugnazione.

    ( 13 ) V. punti 11 e 12 della sentenza impugnata e articolo 1, nonché i considerando da 10 a 13 e da 66 a 73 della decisione controversa.

    ( 14 ) V. punto 18 della sentenza impugnata e i considerando da 997 a 1010 della decisione controversa.

    ( 15 ) V. anche punti da 6 a 14 della sentenza del Tribunale del 14 novembre 2012, Nexans France e Nexans/Commissione (T‑135/09, EU:T:2012:596).

    ( 16 ) V. supra, paragrafo 24 delle presenti conclusioni.

    ( 17 ) V. almeno sentenza del 12 gennaio 2017, Timab Industries e CFPR/Commissione (C‑411/15 P, EU:C:2017:11, punti 154155 e la giurisprudenza ivi citata).

    ( 18 ) V. sentenza del 20 maggio 2010, Gogos/Commissione (C‑583/08 P, EU:C:2010:287, punti 2324 e la giurisprudenza ivi citata), nonché le mie conclusioni in detta causa (C‑583/08 P, EU:C:2010:118, paragrafo 33 e la giurisprudenza ivi citata).

    ( 19 ) V. sentenza del 10 aprile 2014, Areva e a./Commissione (C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257, punti 113114 e la giurisprudenza ivi citata).

    ( 20 ) V. sentenze del 30 settembre 2003, Eurocoton e a./Consiglio (C‑76/01 P, EU:C:2003:511, punto 52), e del 29 settembre 2011, Arkema/Commissione (C‑520/09 P, EU:C:2011:619, punto 31); nello stesso senso, sentenza del 14 ottobre 2014, Buono e a./Commissione (C‑12/13 P e C‑13/13 P, EU:C:2014:2284, punto 64); v. anche le mie conclusioni nella causa Commissione/United Parcel Service (C‑265/17 P, EU:C:2018:628, paragrafo 28).

    ( 21 ) Ciò è vero per le seguenti versioni linguistiche: inglese [«(c) to take or obtain in any form copies of or extracts from such books or records;»], francese [«c) prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou extrait de ces livres ou documents;»], tedesca [«c) Kopien oder Auszüge gleich welcher Art aus diesen Büchern e Unterlagen anzufertigen oder zu erlangen;»], italiana [«c) fare o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri o documenti;»], spagnola [«c) hacer u obtener copias o extractos en cualquier formato de dichos libros o de la documentación;»], rumena [«să ia sau să obțină, sub orice formă, copii sau extrase din aceste registre și documente;»], bulgara [«в) да вземат или получават под всякаква форма копия или извлечения от тези книги или документи;»], quella ceca [«c) kopírovat nebo získávat v jakékoli formě kopie nebo výpisy z těchto knih nebo záznamů;»], danese [«c) at tage eller få kopi eller udskrift under enhver form af sådanne bøger eller forretningspapirer»], estone [«c) teha või saada mis tahes kujul koopiaid või väljavõtteid sellistest raamatupidamis- ja muudest dokumentidest;»], greca [«γ) να λαμβάνουν ή να αποκτούν υπό οποιαδήποτε μορφή αντίγραφο ή απόσπασμα των εν λόγω βιβλίων και εγγράφων·»], croata [«(c) uzeti ili zahtijevati u bilo kojem obliku primjerke ili izvatke iz navedenih poslovnih knjiga ili poslovne dokumentacije;»], lettone [«c) jebkādā veidā ņemt vai iegūt šo grāmatvedības dokumentu vai citu dokumentu izvilkumu kopijas;»], lituana [«c) paimti ar gauti tokių knygų ar dokumentų kopijas ar išrašus bet kokia forma;»], ungherese [«c) bármilyen formában elkészítsék vagy megszerezzék az ilyen könyvek vagy feljegyzések másolatát vagy kivonatát;»], neerlandese [«c) het maken of verkrijgen van afschriften of uittreksels, in welke vorm ook, van die boeken en bescheiden;»], polacca [«c) pobrania lub uzyskiwania w każdej formie kopii lub wyciągów z tych ksiąg lub rejestrów;»], e svedesee [«c) göra eller erhålla alla former av kopior av eller utdrag ur sådana räkenskaper och affärshandlingar,»].

    ( 22 ) Ciò può dirsi delle seguenti versioni linguistiche: maltese [«(ċ) li jieħu jew jikseb f’kwalunkwe forma: kopji ta’ jew estratti min dawn il-kotba jew rekords:»], slovacca [«c) vyhotoviť alebo získať akékoľvek kópie formulárov alebo výťahov z obchodných kníh a záznamov;»], slovena [«(c) odvzamejo in pridobijo, ne glede na obliko, kopije ali izvlečke iz poslovnih knjig ali dokumentacije;»], e finlandese [«c) ottaa tai saada missä tahansa muodossa jäljennöksiä ja otteita kirjanpidosta tai asiakirjoista;»].

    ( 23 ) Ciò vale per le seguenti versioni linguistiche: danese [«c) at tage eller få kopi eller udskrift under enhver form af sådanne bøger eller forretningspapirer»], croata [«(c) uzeti ili zahtijevati u bilo kojem obliku primjerke ili izvatke iz navedenih poslovnih knjiga ili poslovne dokumentacije;»], svedese [«c) göra eller erhålla alla former av kopior av eller utdrag ur sådana räkenskaper och affärshandlingar,»], slovacca [«c) vyhotoviť alebo získať akékoľvek kópie formulárov alebo výťahov z obchodných kníh a záznamov;»], e slovena [«(c) odvzamejo in pridobijo, ne glede na obliko, kopije ali izvlečke iz poslovnih knjig ali dokumentacije;»].

    ( 24 ) «c) Tirar ou obter sob qualquer forma cópias ou extractos dos documentos controlados;».

    ( 25 ) V. sentenze del 12 novembre 1969, Stauder (29/69, EU:C:1969:57, punto 3), del 3 ottobre 2013, Confédération paysanne (C‑298/12, EU:C:2013:630, punto 22), e del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma (C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 122).

    ( 26 ) V. sentenze del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 61), del 14 gennaio 2016, Vodafone (C‑395/14, EU:C:2016:9, punto 40), e del 25 gennaio 2018, Commissione/Repubblica ceca (C‑314/16, EU:C:2018:42, punto 47).

    ( 27 ) V. sentenze 21 settembre 1989, Hoechst/Commissione (46/87 e 227/88, EU:C:1989:337, punto 25), del 22 ottobre 2002, Roquette Frères (C‑94/00, EU:C:2002:603, punto 42), e del 25 giugno 2014, Nexans e Nexans France/Commissione (C‑37/13 P, EU:C:2014:2030, punto 33).

    ( 28 ) V. sentenze del 21 settembre 1989, Hoechst/Commissione (46/87 e 227/88, EU:C:1989:337, punto 15), e del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 63), nonché sentenza del Tribunale del 14 novembre 2012, Nexans France e Nexans/Commissione (T‑135/09, EU:T:2012:596, punto 41).

    ( 29 ) V. sentenze del 22 ottobre 2002, Roquette Frères (C‑94/00, EU:C:2002:603, punto 44), e del 18 giugno 2015, Deutsche Bahn e a./Commissione (C‑583/13 P, EU:C:2015:404, punto 31).

    ( 30 ) V. al riguardo, ampiamente, sentenza del 25 giugno 2014, Nexans e Nexans France/Commissione (C‑37/13 P, EU:C:2014:2030, punti da 35 a 37 e la giurisprudenza ivi citata), nonché le mie conclusioni nella causa Nexans e Nexans France/Commissione (C‑37/13 P, EU:C:2014:223, paragrafi 4849 e la giurisprudenza ivi citata).

    ( 31 ) V. a tal riguardo sentenze del 21 settembre 1989, Hoechst/Commissione (46/87 e 227/88, EU:C:1989:337, punto 27), e del 17 ottobre 1989, Dow Benelux/Commissione (85/87, EU:C:1989:379, punto 38), nonché ordinanza del 17 novembre 2005, Minoan Lines/Commissione (C‑121/04 P, non pubblicata, EU:C:2005:695, punto 36).

    ( 32 ) V. sentenze del 21 settembre 1989, Hoechst/Commissione (46/87 e 227/88, EU:C:1989:337, punto 29), del 22 ottobre 2002, Roquette Frères (C‑94/00, EU:C:2002:603, punto 47), del 25 giugno 2014, Nexans e Nexans France/Commissione (C‑37/13 P, EU:C:2014:2030, punto 34), e del 30 gennaio 2020, České dráhy/Commissione (C‑538/18 P e C‑539/18 P, EU:C:2020:53, punti da 40 a 43), nonché le mie conclusioni nella causa Nexans e Nexans France/Commissione (C‑37/13 P, EU:C:2014:223, paragrafi 4452 e la giurisprudenza ivi citata).

    ( 33 ) V. al riguardo le mie conclusioni nella causa Nexans e Nexans France/Commissione (C‑37/13 P, EU:C:2014:223, paragrafi 4352).

    ( 34 ) V. in tal senso sentenze del 17 ottobre 1989, Dow Benelux/Commissione (85/87, EU:C:1989:379, punti 1718), del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punto 300), del 22 ottobre 2002, Roquette Frères (C‑94/00, EU:C:2002:603, punto 48), del 18 giugno 2015, Deutsche Bahn e a./Commissione (C‑583/13 P, EU:C:2015:404, punti 5860), e del 30 gennaio 2020, České dráhy/Commissione (C‑538/18 P e C‑539/18 P, EU:C:2020:53, punto 99).

    ( 35 ) V. in tal senso sentenze del 17 ottobre 1989, Dow Benelux/Commissione (85/87, EU:C:1989:379, punto 19), del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punti da 301 a 305), e del 18 giugno 2015, Deutsche Bahn e a./Commissione (C‑583/13 P, EU:C:2015:404, punto 59).

    ( 36 ) V. supra, paragrafo 28 delle presenti conclusioni.

    ( 37 ) V. sentenze del 21 settembre 1989, Hoechst/Commissione (46/87 e 227/88, EU:C:1989:337, punto 19), e del 22 ottobre 2002, Roquette Frères (C‑94/00, EU:C:2002:603, punto 27), nonché ordinanza del 17 novembre 2005, Minoan Lines/Commissione (C‑121/04 P, non pubblicata, EU:C:2005:695, punto 30).

    ( 38 ) V. in tal senso sentenze del 21 settembre 1989, Hoechst/Commissione (46/87 e 227/88, EU:C:1989:337, punto 28), del 17 ottobre 1989, Dow Benelux/Commissione (85/87, EU:C:1989:379, punto 19), e del 18 giugno 2015, Deutsche Bahn e a./Commissione (C‑583/13 P, EU:C:2015:404, punti 28 e segg., 59); v. anche sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013, Deutsche Bahn e a./Commissione (T‑289/11, T‑290/11 e T‑521/11, EU:T:2013:404, punti da 79 a 84).

    ( 39 ) Causa C‑601/18 P, v. supra nota 3 delle presenti conclusioni.

    ( 40 ) V. sullo svolgimento dell’accertamento nella presente fattispecie supra, paragrafi da 23 a 28 delle presenti conclusioni.

    ( 41 ) V. supra, paragrafi da 24 a 26 delle presenti conclusioni.

    ( 42 ) V. in tal senso sentenze del 17 ottobre 1989, Dow Benelux/Commissione (85/87, EU:C:1989:379, punto 19), e del 18 giugno 2015, Deutsche Bahn e a./Commissione (C‑583/13 P, EU:C:2015:404, punto 59), nonché ordinanza del 17 novembre 2005, Minoan Lines/Commissione (C‑121/04 P, non pubblicata, EU:C:2005:695, punto 36).

    ( 43 ) V. al riguardo supra, paragrafo 53 delle presenti conclusioni e la giurisprudenza ivi citata.

    ( 44 ) V. supra, paragrafi da 23 a 26 delle presenti conclusioni.

    ( 45 ) V. al riguardo, in particolare, supra, paragrafi da 57 a 63 delle presenti conclusioni.

    ( 46 ) V. supra, paragrafi da 54 a 57 delle presenti conclusioni e la giurisprudenza ivi citata.

    ( 47 ) V. supra, paragrafi da 23 a 28 delle presenti conclusioni, nonché punti 63 e 81 della sentenza impugnata.

    ( 48 ) V. in tal senso sentenze del 21 settembre 1989, Hoechst/Commissione (46/87 e 227/88, EU:C:1989:337, punto 19), e del 22 ottobre 2002, Roquette Frères (C‑94/00, EU:C:2002:603, punti 27, 50, 52 e da 76 a 80); v. altresì al riguardo, in merito a richieste di informazioni inviate ad imprese, le conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Italmobiliare/Commissione (C‑268/14 P, EU:C:2015:697, paragrafi 96 e segg.).

    ( 49 ) Regolamento del Consiglio, del 6 febbraio 1962: Primo regolamento d’applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204).

    ( 50 ) V. punto 66 della sentenza impugnata.

    ( 51 ) Sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2003, Minoan Lines/Commissione (T‑66/99, EU:T:2003:337, punto 83); confermata dall’ordinanza del 17 novembre 2005, Minoan Lines/Commissione (C‑121/04 P, non pubblicata, EU:C:2005:695).

    ( 52 ) V. supra, paragrafi 28, 59, 62, 82 e 83 delle presenti conclusioni.

    ( 53 ) V. supra, paragrafo 91 delle presenti conclusioni.

    ( 54 ) Sentenze del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione (C‑185/95 P, EU:C:1998:608, punto 128), del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 244), e del 26 settembre 2018, Infineon Technologies/Commissione (C‑99/17 P, EU:C:2018:773, punto 192).

    ( 55 ) GU 2006, C 210, pag. 2.

    ( 56 ) Sentenze del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punto 692), dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione (C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punto 63), e del 26 settembre 2018, Infineon Technologies/Commissione (C‑99/17 P, EU:C:2018:773, punto 193).

    ( 57 ) Sentenze dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione (C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punto 64), del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 213), e del 26 settembre 2018, Infineon Technologies/Commissione (C‑99/17 P, EU:C:2018:773, punto 194).

    ( 58 ) Sentenze del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 200), del 26 gennaio 2017, Villeroy & Boch Austria/Commissione (C‑626/13 P, EU:C:2017:54, punto 82), e del 26 settembre 2018, Infineon Technologies/Commissione (C‑99/17 P, EU:C:2018:773, punto 195).

    ( 59 ) V. per una trattazione esaustiva di una situazione del tutto simile le mie conclusioni nella causa Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO (C 766/18 P, EU:C:2019:881, paragrafi 22 e segg., con ulteriori indicazioni); in tale causa la sentenza del Tribunale è stata rettificata nella versione linguistica erronea, v. ordinanza del Tribunale del 17 settembre 2019, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M.J. Dairies (BBQLOUMI) (T 328/17, non pubblicata, EU:T:2019:662).

    ( 60 ) V. in tal senso sentenze dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione (C 439/11 P, EU:C:2013:513, punto 124), e Team Relocations e a./Commissione (C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 125), del 26 gennaio 2017, Dornbracht/Commissione (C‑604/13 P, EU:C:2017:45, punto 75), e del 26 settembre 2018, Philips e Philips France/Commissione (C‑98/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:774, punto 103).

    ( 61 ) Sentenza del 26 settembre 2018, Philips e Philips France/Commissione (C‑98/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:774, punto 105).

    ( 62 ) Sentenza del 26 settembre 2018 (C‑99/17 P, EU:C:2018:773).

    ( 63 ) Sentenza del 26 settembre 2018, Infineon Technologies/Commissione (C‑99/17 P, EU:C:2018:773, punti 206207).

    ( 64 ) V. espressamente sentenza del 26 settembre 2018, Philips e Philips France/Commissione (C‑98/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:774, punto 104).

    ( 65 ) V. sentenza del 26 settembre 2018, Infineon Technologies/Commissione (C‑99/17 P, EU:C:2018:773, punti 201203).

    ( 66 ) V. sentenza del 26 settembre 2018, Infineon Technologies/Commissione (C‑99/17 P, EU:C:2018:773, punti 210211).

    ( 67 ) V. supra, paragrafi 11 e 12 delle presenti conclusioni.

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