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Documento 62018CJ0149

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 31 gennaio 2019.
    Agostinho da Silva Martins contro Dekra Claims Services Portugal SA.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa.
    Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – Regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II) – Articoli 16 et 27 – Norme di applicazione necessaria – Direttiva 2009/103/CE – Assicurazione della responsabilità civile automobilistica – Articolo 28.
    Causa C-149/18.

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2019:84

    SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

    31 gennaio 2019 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – Regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II) – Articoli 16 et 27 – Norme di applicazione necessaria – Direttiva 2009/103/CE – Assicurazione della responsabilità civile automobilistica – Articolo 28»

    Nella causa C‑149/18,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona, Portogallo), con decisione del 20 dicembre 2017, pervenuta in cancelleria il 26 febbraio 2018, nel procedimento

    Agostinho da Silva Martins

    contro

    Dekra Claims Services Portugal SA,

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    composta da C. Toader, presidente di sezione, A. Rosas e M. Safjan (relatore), giudici,

    avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Lacerda, L. Medeiros e P. Barros da Costa, in qualità di agenti;

    per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz e V. Ester Casas, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da M. Wilderspin e P. Costa de Oliveira, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 16 e 27 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40; in prosieguo: il «regolamento Roma II») nonché dell’articolo 28 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Agostinho da Silva Martins e la compagnia di assicurazioni Dekra Claims Services Portugal SA in merito alla determinazione della legge applicabile a un’obbligazione di risarcimento derivante da un incidente stradale avvenuto in Spagna.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    Regolamento Roma II

    3

    Il considerando 7 del regolamento Roma II così recita:

    «Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (…) (Bruxelles I) e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali».

    4

    Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento Roma II, rubricato «Norma generale»:

    «1.   Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.

    2.   Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese.

    3.   Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest’altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione».

    5

    L’articolo 15 del citato regolamento, intitolato «Ambito della legge applicabile», così dispone:

    «La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, a norma del presente regolamento, disciplina in particolare:

    (…)

    h)

    il modo di estinzione delle obbligazioni nonché le norme di prescrizione e di decadenza, comprese quelle relative alla decorrenza, all’interruzione e alla sospensione dei termini di prescrizione o decadenza».

    6

    Ai sensi dell’articolo 16 del medesimo regolamento, rubricato «Norme di applicazione necessaria»:

    «Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni della legge del foro che siano di applicazione necessaria alla situazione, quale che sia la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale».

    7

    L’articolo 27 del suddetto regolamento, intitolato «Relazioni con altre disposizioni del diritto comunitario», così dispone:

    «Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle disposizioni dell’ordinamento comunitario che, con riferimento a settori specifici, disciplinino i conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali».

    Convenzione di Roma

    8

    Sotto il titolo «Disposizioni imperative e legge del contratto», l’articolo 7 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1) (in prosieguo: la «Convenzione di Roma»), dispone quanto segue:

    «1.   Nell’applicazione, in forza della presente convenzione, della legge di un paese determinato potrà essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno stretto legame, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest’ultimo paese, le norme stesse siano applicabili quale che sia la legge regolatrice del contratto. Al fine di decidere se debba essere data efficacia a queste norme imperative, si terrà conto della loro natura e del loro oggetto, nonché delle conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione o non applicazione.

    2.   La presente convenzione non può impedire l’applicazione delle norme in vigore nel paese del giudice, le quali disciplinano imperativamente il caso concreto indipendentemente dalla legge che regola il contratto».

    Regolamento Roma I

    9

    Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento Roma I»), ha sostituito la Convenzione di Roma. L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, intitolato «Norme di applicazione necessaria», è così formulato:

    «1.   Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.

    2.   Le disposizioni del presente regolamento non ostano all’applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro».

    Direttiva 2009/103

    10

    L’articolo 28 della direttiva 2009/103, dal titolo «Disposizioni generali», prevede quanto segue:

    «1.   Gli Stati membri possono, conformemente al trattato, mantenere o mettere in vigore disposizioni più favorevoli alla persona lesa di quelle necessarie a conformarsi alla presente direttiva.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».

    Diritto portoghese

    11

    L’articolo 11 del Decreto-Lei n.° 291/2007 (decreto legge n. 291/2007) del 21 agosto 2007, così dispone:

    «1.   L’assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 4 copre:

    a)

    con riguardo ai sinistri verificatisi in territorio portoghese, l’obbligo di risarcimento stabilito dal diritto civile;

    b)

    con riguardo ai sinistri verificatisi nei territori di altri paesi i cui uffici nazionali d’assicurazione abbiano aderito all’Accordo tra gli uffici nazionali d’assicurazione, l’obbligo di risarcimento stabilito dalla legge applicabile al sinistro, la quale, per quanto concerne i sinistri avvenuti in territori ove sia applicato l’Accordo sullo Spazio economico europeo [del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3], è sostituita dalla legge portoghese ogniqualvolta questa garantisca una migliore copertura;

    c)

    con riguardo ai sinistri verificatisi nel tragitto di cui alla lettera b) del paragrafo 1 del precedente articolo, esclusivamente i danni di residenti in Stati membri e paesi i cui uffici nazionali d’assicurazione abbiano aderito all’Accordo tra gli uffici nazionali d’assicurazione e conformemente alla legislazione portoghese.

    2.   L’assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 4 copre i danni subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada laddove e nei limiti in cui la legge applicabile alla responsabilità civile derivante dall’incidente automobilistico preveda il risarcimento di tali danni».

    12

    L’articolo 498 del Código Civil (codice civile), intitolato «Prescrizione», dispone quanto segue:

    «1.   Il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di tre anni a decorrere dalla data in cui la parte lesa è venuta a conoscenza del diritto che le spetta, anche qualora non sappia chi è il responsabile o non conosca la piena estensione del danno, fatta salva la prescrizione ordinaria qualora il rispettivo termine decorrente dal fatto dannoso sia scaduto.

    2.   Si prescrive ugualmente nel termine di tre anni, a decorrere dal pagamento, il diritto di regresso tra i soggetti responsabili.

    3.   Qualora il fatto illecito integri una condotta penalmente rilevante per cui la legge stabilisca una prescrizione soggetta ad un termine più lungo, si applica quest’ultimo termine.

    4.   La prescrizione del diritto al risarcimento non comporta la prescrizione dell’azione di rivendicazione né dell’azione di ripetizione a titolo di arricchimento senza causa, qualora vi siano i presupposti per l’esercizio dell’una o dell’altra».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    13

    Il 20 agosto 2015, in Spagna, si è verificato un incidente stradale tra due autoveicoli, uno immatricolato in Portogallo, guidato dal suo proprietario, il sig. da Silva Martins, e l’altro immatricolato in Spagna e assicurato presso la compagnia di assicurazioni Segur Caixa, rappresentata in Portogallo dalla Dekra Claims Services Portugal.

    14

    Il veicolo del sig. da Silva Martins è stato tamponato dalla parte anteriore del veicolo immatricolato in Spagna e, per i danni subiti, non poteva più circolare. Il veicolo è stato quindi rimorchiato fino in Portogallo, dove è stata effettuata la riparazione.

    15

    I costi di riparazione del veicolo del sig. da Silva Martins sono stati inizialmente sopportati dalla compagnia di assicurazioni Axa Portugal, divenuta Ageas Portugal, in forza di garanzia danni da collisione. Poiché l’unico responsabile dell’incidente era il conducente del veicolo immatricolato in Spagna, il suo assicuratore, Segur Caixa, ha rimborsato tali costi all’Axa Portugal.

    16

    Nel procedimento principale, il sig. da Silva Martins chiede il risarcimento dei danni indiretti derivanti dall’incidente.

    17

    Egli rileva che la legge applicabile al procedimento principale è la legge portoghese, in particolare l’articolo 498, paragrafo 1, del codice civile, che per l’azione di risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale prevede un termine di prescrizione di tre anni. Poiché l’incidente si è verificato il 20 agosto 2015, l’avvio del procedimento, l’11 novembre 2016, avrebbe avuto luogo entro i termini.

    18

    La Segur Caixa sostiene, per contro, che la legge applicabile alla domanda di risarcimento del ricorrente nel procedimento principale è la legge spagnola, che per l’azione di risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale prevede un termine di prescrizione di un anno. Pertanto, la domanda sarebbe tardiva.

    19

    Il giudice di primo grado ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Segur Caixa.

    20

    Il sig. da Silva Martins ha interposto appello contro la sentenza emessa da tale giudice chiedendo di annullarla e di applicare il termine di prescrizione previsto dalla legge portoghese.

    21

    Il giudice del rinvio rileva che, alla luce del regolamento Roma II, è applicabile la legge spagnola, che prevede un termine di prescrizione di un anno. Tuttavia, poiché l’applicazione della direttiva 2009/103 e del regime di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica vigente in Portogallo, che prevede un termine di prescrizione di tre anni, non è neanch’essa esclusa, detto giudice si chiede in particolare se la legge portoghese che traspone in diritto interno detta direttiva, e che prevede che la legge dello Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo in cui si è verificato l’incidente venga sostituita dalla legge portoghese «ogniqualvolta questa garantisca una migliore copertura», sia una norma di applicazione necessaria, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II.

    22

    In tale contesto il Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona, Portogallo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se occorra ritenere che il regime vigente in Portogallo debba prevalere in quanto norma imperativa di natura derogatoria, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II;

    2)

    Se tale disposizione possa essere intesa come una disposizione di diritto [dell’Unione] che disciplina i conflitti di leggi, ai sensi dell’articolo 27 del regolamento Roma II;

    3)

    Se si possa ritenere applicabile ad un cittadino portoghese, che sia stato vittima di un incidente automobilistico in Spagna, il regime di prescrizione di cui all’articolo 498, paragrafo 3, del Codice Civile portoghese, alla luce dell’articolo 28 della direttiva 2009/103/CE».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    23

    Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 16 del regolamento Roma II debba essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale il termine di prescrizione per l’azione di risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale è di tre anni, può essere qualificata come norma di applicazione necessaria ai sensi di tale articolo.

    24

    In proposito occorre ricordare, da un lato, che, come risulta dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella dello Stato in cui il danno si verifica, indipendentemente dallo Stato nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dallo Stato o dagli Stati in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.

    25

    D’altro lato, l’articolo 15, lettera h), di tale regolamento dispone che la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali in forza di detto regolamento disciplina in particolare le norme di prescrizione e di decadenza.

    26

    Tuttavia, l’articolo 16 del regolamento Roma II autorizza l’applicazione delle disposizioni della legge del foro che siano di applicazione necessaria alla situazione, quale che sia la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale.

    27

    Mentre la nozione di «norme di applicazione necessaria» accolta in tale norma non è definita nel contesto di detto regolamento, occorre rilevare che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento Roma I definisce le norme di applicazione necessaria come disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo tale regolamento.

    28

    Poiché ragioni di coerenza nell’applicazione dei regolamenti Roma I e Roma II (sentenza del 21 gennaio 2016, ERGO Insurance e Gjensidige Baltic, C‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 43) impongono di armonizzare il più possibile l’interpretazione delle nozioni funzionalmente identiche utilizzate da questi due regolamenti, si deve ritenere che, indipendentemente dal fatto che alcune versioni linguistiche del regolamento Roma II impieghino una terminologia diversa da quella del regolamento Roma I, le «norme di applicazione necessaria» ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II corrispondano alla definizione delle «norme di applicazione necessaria» ai sensi dell’articolo 9 del regolamento Roma I, cosicché l’interpretazione di quest’ultima nozione data dalla Corte vale anche per la nozione di «norme di applicazione necessaria» ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II.

    29

    A tal proposito, occorre ricordare che la Corte ha sottolineato, nel contesto della Convenzione di Roma, che l’eccezione relativa all’esistenza di una «norma di applicazione necessaria», ai sensi della normativa dello Stato membro interessato, deve essere interpretata restrittivamente (sentenza del 17 ottobre 2013, Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 49).

    30

    Secondo la giurisprudenza della Corte, in tale contesto è compito del giudice nazionale, in sede di valutazione del carattere di «norma di applicazione necessaria» della legge nazionale che egli intenda sostituire a quella espressamente scelta dalle parti del contratto, tener conto non soltanto dei termini precisi di tale legge, ma anche del suo impianto sistematico e dell’insieme delle circostanze in cui la legge in parola è stata adottata per poterne trarre la conclusione che essa riveste carattere imperativo, dal momento che risulta che il legislatore nazionale l’ha adottata per tutelare un interesse ritenuto essenziale dallo Stato membro interessato (sentenza del 17 ottobre 2013, Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 50).

    31

    Per analogia, si deve ritenere che, ai fini dell’eventuale identificazione di una «norma di applicazione necessaria» ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II, il giudice del rinvio debba constatare, sulla scorta di un’analisi circostanziata del tenore letterale, dell’impianto sistematico, delle finalità nonché del contesto di adozione di tale disposizione, che essa riveste un’importanza tale nell’ordinamento giuridico nazionale da giustificare che ci si discosti dalla legge applicabile, quale designata in applicazione dell’articolo 4 di detto regolamento.

    32

    Come risulta dalla decisione di rinvio, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del decreto legge n. 291/2007 dispone che, per quanto riguarda gli incidenti verificatisi sul territorio degli Stati parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo, l’obbligo di risarcimento stabilito dalla legge applicabile al sinistro è sostituito dalla legge portoghese ogniqualvolta questa garantisca una migliore copertura. A norma dell’articolo 498, paragrafo 1, del codice civile, il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale è di tre anni, mentre il termine previsto dal diritto spagnolo, che il giudice del rinvio considera applicabile nel caso di specie ai sensi dell’articolo 4 del regolamento Roma II, è di un anno.

    33

    Sebbene non spetti alla Corte valutare le disposizioni di cui al punto precedente alla luce dei criteri indicati al punto 31 della presente sentenza, occorre sottolineare che, nonostante la diversità delle norme nazionali in materia di prescrizione, l’articolo 15, lettera h), del regolamento Roma II assoggetta espressamente queste ultime alla regola generale di determinazione della legge applicabile, e che nessun’altra disposizione di diritto dell’Unione stabilisce requisiti specifici in materia di prescrizione di un’azione come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

    34

    In tali circostanze, come sottolinea la Commissione europea, l’applicazione all’azione di risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale di un termine di prescrizione diverso da quello previsto dalla legge designata come applicabile richiederebbe che si ravvisassero ragioni particolarmente importanti, come una violazione manifesta del diritto ad un ricorso effettivo e a una tutela giurisdizionale effettiva che dovesse risultare dall’applicazione della legge designata come applicabile ai sensi dell’articolo 4 del regolamento Roma II.

    35

    Risulta da quanto precede che alla prima questione si deve rispondere dichiarando che l’articolo 16 del regolamento Roma II dev’essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che per l’azione di risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale stabilisce un termine di prescrizione di tre anni, non può essere qualificata come norma di applicazione necessaria ai sensi di detto articolo, a meno che il giudice adito constati, sulla scorta di un’analisi circostanziata del tenore letterale, dell’impianto sistematico, delle finalità nonché del contesto di adozione di detta disposizione, che essa riveste un’importanza tale nell’ordinamento giuridico nazionale da giustificare che ci si discosti dalla legge applicabile, quale designata a norma dell’articolo 4 di detto regolamento.

    Sulle questioni seconda e terza

    36

    Con le sue questioni seconda e terza, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 27 del regolamento Roma II debba essere interpretato nel senso che l’articolo 28 della direttiva 2009/103, come trasposto nel diritto nazionale, costituisce una disposizione di diritto dell’Unione che disciplina i conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali, ai sensi di tale articolo 27.

    37

    Conformemente al citato articolo 27, il regolamento Roma II non pregiudica l’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione che, con riferimento a settori specifici, disciplinino i conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali.

    38

    In proposito si deve, da un lato, ricordare che né dal tenore letterale né dalle finalità della direttiva 2009/103 emerge che quest’ultima sia diretta a stabilire norme sul conflitto di leggi (sentenza del 21 gennaio 2016, ERGO Insurance e Gjensidige Baltic, C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 40).

    39

    Tale direttiva si limita infatti a imporre agli Stati membri l’obbligo di adottare misure che garantiscano che la vittima di un incidente stradale e il detentore del veicolo coinvolto in tale incidente siano protetti (sentenza del 21 gennaio 2016, ERGO Insurance e Gjensidige Baltic, C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 39).

    40

    D’altro lato, si deve rilevare che, sebbene, conformemente al suo obiettivo di tutela delle vittime di incidenti causati da autoveicoli, l’articolo 28 della direttiva 2009/103 effettivamente consenta l’adozione di norme più favorevoli alla persona lesa rispetto a quelle previste da tale direttiva, detta disposizione riguarda soltanto la normativa di trasposizione di uno Stato membro e non stabilisce se, in un caso specifico, tali norme più favorevoli si applichino invece delle norme di altri Stati membri.

    41

    Di conseguenza, in un caso del genere, la valutazione della normativa nazionale di trasposizione può aver luogo solo dopo che, in un primo tempo, sia stata determinata la legge applicabile conformemente alle disposizioni del regolamento Roma II.

    42

    Occorre pertanto rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 27 del regolamento Roma II dev’essere interpretato nel senso che l’articolo 28 della direttiva 2009/103, come trasposto nel diritto nazionale, non costituisce una disposizione di diritto dell’Unione che disciplini i conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali, ai sensi di tale articolo 27.

    Sulle spese

    43

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), dev’essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che per l’azione di risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale stabilisce un termine di prescrizione di tre anni, non può essere qualificata come norma di applicazione necessaria ai sensi di detto articolo, a meno che il giudice adito constati, sulla scorta di un’analisi circostanziata del tenore letterale, dell’impianto sistematico, delle finalità nonché del contesto di adozione di detta disposizione, che essa riveste un’importanza tale nell’ordinamento giuridico nazionale da giustificare che ci si discosti dalla legge applicabile, quale designata a norma dell’articolo 4 di detto regolamento.

     

    2)

    L’articolo 27 del regolamento n. 864/2007 dev’essere interpretato nel senso che l’articolo 28 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, come trasposto nel diritto nazionale, non costituisce una disposizione di diritto dell’Unione che disciplini i conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali, ai sensi di tale articolo 27.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.

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