EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 62017CJ0694

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 maggio 2019.
Pillar Securitisation Sàrl contro Hildur Arnadottir.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Lussemburgo).
Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Convenzione di Lugano II – Articolo 15 – Contratto concluso da un consumatore – Nesso con la direttiva 2008/48/CE – Contratto di credito al consumo – Articoli 2 e 3 – Nozioni di “consumatore” e di “transazioni alle quali si applica la direttiva” – Importo massimo del credito – Irrilevanza ai sensi dell’articolo 15 della convenzione di Lugano II.
Causa C-694/17.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2019:345

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

2 maggio 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Convenzione di Lugano II – Articolo 15 – Contratto concluso da un consumatore – Nesso con la direttiva 2008/48/CE – Contratto di credito al consumo – Articoli 2 e 3 – Nozioni di “consumatore” e di “transazioni alle quali si applica la direttiva” – Importo massimo del credito – Irrilevanza ai sensi dell’articolo 15 della convenzione di Lugano II»

Nella causa C‑694/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Lussemburgo), con decisione del 7 dicembre 2017, pervenuta in cancelleria l’11 dicembre 2017, nel procedimento

Pillar Securitisation Sàrl

contro

Hildur Arnadottir,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di Sezione, F. Biltgen, J. Malenovský, C.G. Fernlund (relatore) e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Pillar Securitisation Sàrl, da A. Moro, avocat;

per Hildur Arnadottir, da M. Mailliet, avocat;

per il governo lussemburghese, da D. Holderer, in qualità di agente;

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e P. Lacerda, in qualità di agenti;

per il governo svizzero, da M. Schöll, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da M. Heller e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 gennaio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008 (GU 2009, L 147, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Lugano II»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra la Pillar Securitisation Sàrl e la sig.ra Hildur Arnadottir in merito ad una domanda di rimborso di un credito.

Contesto normativo

Convenzione di Lugano II

3

Il titolo II della convenzione di Lugano II, intitolato «Competenza», contiene alla sezione 4, intitolata «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», l’articolo 15, ai sensi del quale:

«1.   Salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, paragrafo 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

a)

qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali; o

b)

qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; o

c)

in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato vincolato dalla presente convenzione in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato o verso una pluralità di Stati comprendente tale Stato, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

(…)

3.   La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale».

4

L’articolo 16, paragrafo 2, di tale convenzione è così formulato:

«L’azione della controparte contrattuale avverso il consumatore può essere proposta solo davanti al giudice dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio è domiciliato il consumatore».

5

L’articolo 17 di detta convenzione prevede quanto segue:

«Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

1.

posteriore al sorgere della controversia; o

2.

che consenta al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o

3.

che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni».

6

La decisione 2009/430 così recita al suo considerando 4:

«Visto il parallelismo tra i regimi instaurati dalla convenzione [del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), nella sua versione consolidata (GU 1998, C 27, pag. 1), e la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre 1988 (GU 1988, L 319, pag. 9)] per la competenza giurisdizionale e per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, è opportuno allineare le disposizioni della convenzione di Lugano a quelle del regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1)], per raggiungere lo stesso grado di circolazione delle decisioni tra gli Stati membri e i paesi EFTA interessati».

Regolamenti n. 44/2001 e (UE) n. 1215/2012

7

La convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale è stata sostituita dal regolamento n. 44/2001, poi dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), che ha abrogato il regolamento n. 44/2001.

Direttiva 2008/48/CE

8

La direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66), enuncia quanto segue al suo considerando 10:

«Le definizioni contenute nella presente direttiva fissano la portata dell’armonizzazione. L’obbligo degli Stati membri di attuare le disposizioni della presente direttiva dovrebbe pertanto essere limitato all’ambito d’applicazione della stessa fissato da tali definizioni. La presente direttiva dovrebbe tuttavia far salva l’applicazione da parte degli Stati membri, conformemente al diritto [dell’Unione], delle disposizioni della presente direttiva a settori che esulano dall’ambito di applicazione della stessa. Di conseguenza, uno Stato membro potrebbe mantenere o introdurre norme nazionali conformi alla direttiva o a talune delle sue disposizioni in materia di contratti di credito al di fuori dell’ambito di applicazione della presente direttiva, ad esempio in materia di contratti di credito per importi inferiori a [euro] 200 o superiori a [euro] 75000 (…)».

9

L’articolo 2 della direttiva in parola, intitolato «Ambito di applicazione», prevede quanto segue:

«1.   La presente direttiva si applica ai contratti di credito.

2.   La presente direttiva non si applica ai:

(…)

c)

contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 EUR o superiore a 75000 EUR;

(…)».

10

L’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48 così definisce la nozione di «consumatore»:

«(…) una persona fisica che, nell’ambito delle transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

11

Nel marzo 2005 la sig.ra Arnadottir, residente in Islanda, ha sottoscritto presso la Kaupthing Bank Luxembourg (KBL) un prestito per un importo pari a 193621074 ISK (corone islandesi), corrispondente a oltre EUR 1 milione. Tale prestito era rimborsabile in un versamento unico al più tardi entro il 1o marzo 2010.

12

Il suddetto prestito aveva come obiettivo di consentirle di acquistare azioni della società islandese Bakkavör Group hf, della quale essa era dipendente.

13

Il pagamento del credito è stato coperto da una garanzia della Bakkavör Group. Conformemente ai termini utilizzati dal giudice del rinvio, ciò sarebbe avvenuto non prima del 2009. Tale garanzia è stata sottoscritta da due dirigenti di detta società, tra cui la stessa sig.ra Arnadottir.

14

La KBL è stata successivamente scissa in due entità. La Pillar Securitisation, una di tali entità, ha chiesto il rimborso del prestito sottoscritto dalla sig.ra Arnadottir.

15

Poiché quest’ultima rimaneva inadempiente rispetto all’obbligazione di rimborsare tale prestito, la Pillar Securitisation ha adito, nel corso del 2011, i giudici lussemburghesi, fondandosi sulla clausola del contratto di prestito attributiva di competenza giurisdizionale a favore di questi ultimi.

16

Tuttavia, il tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale, Lussemburgo) si è dichiarato incompetente a conoscere della controversia, sulla base del rilievo che la sig.ra Arnadottir doveva essere considerata un «consumatore» ai sensi dell’articolo 15 della convenzione di Lugano II. Esso ha ritenuto che dovesse essere disapplicata la clausola attributiva di competenza giurisdizionale che designava i giudici lussemburghesi, in quanto non era conforme alle disposizioni derogatorie previste all’articolo 17 della convenzione di Lugano II.

17

In secondo grado, la Cour d’appel (Corte d’appello, Lussemburgo) ha confermato, con sentenza del 27 aprile 2016, l’incompetenza dei giudici lussemburghesi a statuire sulla domanda della Pillar Securitisation.

18

Quest’ultima ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, facendo valere che la Cour d’appel (Corte d’appello) aveva violato l’articolo 15 della convenzione di Lugano II. In particolare, essa sostiene, in primo luogo, che la Cour d’appel (Corte d’appello) ha erroneamente ritenuto che la sig.ra Arnadottir avesse agito a fini privati. In secondo luogo, il suddetto giudice avrebbe erroneamente interpretato l’articolo 15 in esame allorché ha considerato che un contratto di prestito di oltre EUR 1 milione, come quello controverso nel procedimento principale, poteva essere concluso da un «consumatore» ai sensi di detto articolo 15.

19

Ad avviso della Pillar Securitisation, al fine di stabilire se un contratto di credito sia un contratto concluso da un consumatore, ai sensi dell’articolo 15 della convenzione di Lugano II, è opportuno verificare se esso costituisce un «contratto di credito al consumo» ai sensi della direttiva 2008/48. Ciò risulterebbe dalla relazione esplicativa concernente tale convenzione, elaborata dal professore Fausto Pocar (GU 2009, C 319, pag. 1). La direttiva in esame si applicherebbe, così, soltanto ai contratti di prestito per un importo superiore a EUR 200 e inferiore a EUR 75000, sempreché il diritto nazionale che recepisce tale direttiva non preveda una soglia più elevata. Poiché una soglia di tal genere non è prevista dal diritto lussemburghese, il contratto di prestito controverso nel procedimento principale non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della medesima direttiva e, di conseguenza, l’articolo 15 della convenzione di Lugano II non sarebbe applicabile.

20

La Cour de cassation (Corte di cassazione) ritiene che occorra interrogarsi su come debba essere interpretata la nozione di «consumatore» ai sensi dell’articolo 15 della convenzione di Lugano II e dell’articolo 3 della direttiva 2008/48. Più in particolare, essa si chiede se la definizione dell’ambito di applicazione di tale direttiva relativa ai contratti di credito al consumo influisca sulla definizione di «consumatore» ai sensi del suddetto articolo 15.

21

In tale contesto, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, nel contesto di un contratto di credito che, in considerazione dell’importo totale del credito, non rientra nel campo di applicazione della direttiva [2008/48] (…), una persona possa essere considerata “consumatore” ai sensi dell’articolo 15 della convenzione di Lugano II (…) in assenza di disposizioni nazionali di attuazione della citata direttiva in settori che non rientrano nel suo ambito di applicazione, in quanto il contratto è stato concluso per un uso che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale».

Sulla questione pregiudiziale

22

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15 della convenzione di Lugano II debba essere interpretato nel senso che, al fine di stabilire se un contratto di credito sia un contratto di credito concluso da un «consumatore» ai sensi di tale articolo 15, si deve verificare che rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48, nel senso che l’importo totale del credito di cui trattasi non superi la soglia fissata all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), di detta direttiva e se sia rilevante, in proposito, che il diritto nazionale che ha recepito la direttiva in esame non preveda una soglia più elevata.

23

Se un contratto di prestito, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, è un contratto concluso da un «consumatore» ai sensi dell’articolo 15 della convenzione di Lugano II, ne consegue che, conformemente all’articolo 16 di tale convenzione, sono competenti i giudici dello Stato – vincolato da quest’ultima – nel cui territorio è domiciliato il consumatore, nel caso di specie i giudici islandesi. Se, invece, il contratto di cui trattasi non è un contratto al consumo rientrante nel suddetto articolo 15, sono competenti i giudici designati dalla clausola attributiva di competenza giurisdizionale stipulata nel contratto in parola, nel caso di specie i giudici lussemburghesi.

24

In via preliminare è opportuno rilevare che, ad avviso della Pillar Securitisation, la sig.ra Arnadottir ha agito per fini professionali e non corrisponde alla definizione di «consumatore». Tuttavia, il giudice del rinvio non interroga la Corte in merito allo scopo del prestito concluso da una persona come la sig.ra Arnadottir. Al contrario, come risulta dalla formulazione della questione sottoposta, il giudice del rinvio adisce la Corte muovendo dalla premessa secondo cui il contratto di cui trattasi è stato concluso per un uso che può essere ritenuto estraneo all’attività professionale della sig.ra Arnadottir. Inoltre, e in ogni caso, la decisione di rinvio non contiene informazioni sufficienti affinché la Corte possa eventualmente fornire indicazioni utili a tal riguardo.

25

Di conseguenza, nell’ambito della presente causa non è necessario analizzare lo scopo del contratto di prestito concluso da una persona come la sig.ra Arnadottir.

26

Invece, occorre esaminare se il fatto che un contratto di credito superi la soglia di EUR 75000 fissata all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2008/48, mentre il diritto nazionale non prevede una soglia superiore a tale importo, osti all’applicazione dell’articolo 15 della convenzione di Lugano II.

27

Per quanto riguarda l’interpretazione della convenzione di Lugano II, si deve anzitutto ricordare che quest’ultima è redatta in termini quasi identici a quelli dei corrispondenti articoli contenuti nei regolamenti n. 44/2001 e 1215/2012 e che si deve assicurare un’interpretazione uniforme delle disposizioni equivalenti di tali strumenti (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Schlömp, C‑467/16, EU:C:2017:993, punti 4647).

28

L’articolo 15 della convenzione di Lugano II riguarda i contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale. Nel suddetto articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a c) sono precisati i contratti di cui trattasi. Come dichiarato dalla Corte, con riferimento alla disposizione equivalente del regolamento n. 44/2001 ripresa nel regolamento n. 1215/2012, tranne alcuni contratti di trasporto che l’articolo 15, paragrafo 3, della detta convenzione esclude dall’ambito di applicazione delle regole di competenza in materia di consumo, il paragrafo 1, lettera c), del medesimo articolo contempla la totalità dei contratti, indipendentemente dal loro oggetto, se ed in quanto siano stati conclusi da un consumatore con un professionista e rientrino nell’ambito delle attività commerciali o professionali di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2009, Ilsinger, C‑180/06, EU:C:2009:303, punto 50).

29

Da parte sua, la direttiva 2008/48 definisce, al suo articolo 3, il «consumatore» come una persona fisica che, nell’ambito delle transazioni disciplinate dalla direttiva in parola, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale.

30

Le transazioni di cui trattasi, pur non essendo definite, sono contemplate all’articolo 2 della direttiva 2008/48, intitolato «Ambito di applicazione». Ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo, tale direttiva si applica ai contratti di credito, tuttavia, conformemente al suo paragrafo 2, lettera c), essa non include quelli per un importo totale del credito inferiore a EUR 200 o superiore a EUR 75000.

31

Inoltre, come riscontrato anche dall’avvocato generale, in sostanza, al paragrafo 31 delle sue conclusioni, risulta dall’articolo 15 della convenzione di Lugano II e dall’articolo 3 della direttiva 2008/48 che la nozione di «consumatore» è definita in modo ampiamente identico in tali due testi, vale a dire nel senso che si riferisce a una persona che conclude un contratto per un uso o che agisce perseguendo uno scopo «estranei alla sua attività professionale».

32

Tuttavia, le transazioni contemplate dalla direttiva 2008/48 riguardano contratti di credito conclusi da un consumatore, limitati a quelli per un importo totale del credito non inferiore alla soglia di EUR 200 né superiore al limite di EUR 75000, mentre, per quanto concerne i contratti al consumo rientranti nella convenzione di Lugano II, non sono previsti una soglia né un limite di tal genere.

33

Si deve, dunque, stabilire se i contratti di credito al consumo rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 della convenzione di Lugano II siano soltanto quelli rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48 e non includano, quindi, i summenzionati contratti per un importo totale del credito inferiore alla soglia di EUR 200 o superiore al limite di EUR 75000.

34

In proposito, la Corte ha già dichiarato che, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione europea nel settore dei contratti conclusi dai consumatori, nonché la coerenza del diritto dell’Unione, si deve tener conto, segnatamente, della nozione di «consumatore» contenuta in altre normative dell’Unione (sentenze del 5 dicembre 2013, Vapenik, C‑508/12, EU:C:2013:790, punto 25, e del 25 gennaio 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 28).

35

Tuttavia, in nessun caso tale esigenza di garantire una coerenza tra diversi atti di diritto dell’Unione può condurre ad attribuire alle disposizioni di un regolamento relativo alle regole di competenza un’interpretazione estranea al sistema e agli obiettivi del medesimo (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2014, Kainz, C‑45/13, EU:C:2014:7, punto 20).

36

Di conseguenza, è opportuno tener conto, da ultimo, della finalità dei testi di cui trattasi, nel caso di specie quella della convenzione di Lugano II e quella della direttiva 2008/48, al fine di stabilire se i contratti di credito al consumo rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 della convenzione di Lugano II siano soltanto quelli rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48 e non includano, quindi, i contratti, come quello controverso nel procedimento principale, per un importo totale del credito superiore alla soglia di EUR 75000.

37

A tal riguardo, si deve rilevare che la Convenzione di Lugano II e la direttiva 2008/48 perseguono obiettivi distinti.

38

Per quanto concerne l’obiettivo della direttiva 2008/48, esso consiste, come risulta dai considerando 7 e 9 della medesima, nel prevedere, in materia di credito ai consumatori, un’armonizzazione completa ed imperativa in una serie di settori fondamentali, la quale viene ritenuta necessaria per garantire a tutti i consumatori dell’Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo (sentenza del 27 marzo 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C‑565/12, EU:C:2014:190, punto 42).

39

La Corte ha peraltro rilevato che il suddetto obiettivo è volto a garantire una tutela effettiva dei consumatori contro la concessione irresponsabile di contratti di credito che eccedono le loro capacità finanziarie e possono comportare la loro insolvenza (sentenza del 27 marzo 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C‑565/12, EU:C:2014:190, punto 43).

40

A tale scopo, la direttiva 2008/48 è intesa ad armonizzare taluni aspetti del diritto sostanziale dei contratti di credito al consumo, segnatamente le condizioni relative all’informazione del consumatore che è, al tempo stesso, il mutuatario. In tal senso, essa impone al mutuante, in particolare, degli obblighi di informazione precontrattuali.

41

Il legislatore dell’Unione, nel perseguimento del duplice obiettivo di tale direttiva, volto tanto alla tutela dei consumatori quanto a facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo, ha individuato i contratti di credito al consumo interessati dalle misure di armonizzazione di cui a tale direttiva, limitandoli ai contratti per un importo totale del credito non inferiore alla soglia di EUR 200 né superiore al limite di EUR 75000.

42

Per quanto riguarda l’obiettivo della convenzione di Lugano II, essa non mira ad armonizzare il diritto sostanziale dei contratti al consumo, bensì a fissare, come il regolamento n. 44/2001, poi il regolamento n. 1215/2012, le regole che consentono di individuare il giudice competente a statuire su una controversia in materia civile e commerciale vertente, segnatamente, su un contratto concluso tra un professionista o un commerciante e una persona che agisce per scopi estranei alla sua attività, in modo da tutelare quest’ultima nel caso concreto. La convenzione in parola, perseguendo tale obiettivo, non ha un ambito di applicazione limitato a specifici importi e si estende a qualsiasi tipo di contratto, escluso quello menzionato all’articolo 15, paragrafo 3, della medesima convenzione.

43

Considerati gli obiettivi distinti della direttiva 2008/48 e della convenzione di Lugano II, il fatto che un contratto di credito, come quello controverso nel procedimento principale, non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48 in quanto l’importo totale del credito è superiore alla soglia di EUR 75000 fissata all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva non incide sulla definizione dell’ambito di applicazione dell’articolo 15 della convenzione di Lugano II.

44

Peraltro, come rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, se le soglie relative all’importo totale del credito della direttiva 2008/48 circoscrivessero la portata dell’articolo 15 della convenzione di Lugano II, ciò sfocerebbe nella situazione in cui una persona che abbia concluso un contratto di credito per un importo inferiore a EUR 200 non potrebbe far valere la regola, prevista a sua tutela, di cui al suddetto articolo 15. Orbene, una situazione di tal genere non sarebbe conforme agli obiettivi perseguiti dalla convenzione di Lugano II, non essendovi una differenza sostanziale tra la presunta debolezza di una persona che ha concluso un contratto per un importo di EUR 100 e quella di una persona che ne ha concluso uno per un importo di EUR 200.

45

Del pari, per quanto riguarda il limite massimo di EUR 75000, un consumatore che ha concluso un contratto per un importo superiore a tale limite merita allo stesso modo la tutela offerta dall’articolo 15 in parola.

46

Ne consegue che, al fine di stabilire se un contratto di credito rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 della convenzione di Lugano II, non è rilevante neanche il fatto che la soglia prevista dal diritto nazionale non superi quella fissata nella direttiva 2008/48.

47

La relazione esplicativa elaborata dal professor Pocar, menzionata al punto 19 della presente sentenza e alla quale si riferisce la Pillar Securitisation, deve essere letta alla luce delle suesposte considerazioni. Al punto 81 di tale relazione si afferma che l’articolo 15 della convenzione di Lugano II amplia notevolmente l’ambito dei contratti di consumo rispetto alle precedenti disposizioni che esso ha sostituito. La suddetta relazione aggiunge che la nozione ampia di contratti di consumo estende la portata della protezione offerta e ingloba tutti i contratti disciplinati come contratti di consumo nelle direttive dell’Unione, compresi i contratti di credito al consumo, nella misura in cui siano regolati dalla direttiva 2008/48. Ciò premesso, il riferimento a tale direttiva deve essere letto come operato a titolo illustrativo e non può essere inteso nel senso che implica che, per quanto riguarda i contratti di credito conclusi da un consumatore, solo quelli rientranti nella direttiva 2008/48 e non superiori al limite massimo da essa previsto sono inclusi nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 della convenzione di Lugano II.

48

Di conseguenza, occorre rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l’articolo 15 della convenzione di Lugano II deve essere interpretato nel senso che, al fine di stabilire se un contratto di credito sia un contratto di credito concluso da un «consumatore» ai sensi del suddetto articolo 15, non si deve verificare se esso rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48, nel senso che l’importo totale del credito di cui trattasi non superi la soglia fissata all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva, e che non rileva, in proposito, che il diritto nazionale che ha recepito la direttiva in parola non preveda una soglia più elevata.

Sulle spese

49

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’articolo 15 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, deve essere interpretato nel senso che, al fine di stabilire se un contratto di credito sia un contratto di credito concluso da un «consumatore» ai sensi del suddetto articolo 15, non si deve verificare se esso rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, nel senso che l’importo totale del credito di cui trattasi non superi la soglia fissata all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva, e che non rileva, in proposito, che il diritto nazionale che ha recepito la direttiva in parola non preveda una soglia più elevata.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

In alto