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Documento 62017CC0663

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate l'11 aprile 2019.
Impugnazione – Ricevibilità – Rappresentanza di una parte dinanzi alla Corte – Mandato conferito all’avvocato – Revoca del mandato da parte del liquidatore della società ricorrente – Prosecuzione della causa da parte dell’organo direttivo della società ricorrente – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Ricevibilità – Incidenza diretta nei confronti degli azionisti della società a cui è stata revocata l’autorizzazione.
Cause riunite C-663/17 P, C-665/17 P e C-669/17 P.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2019:323

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate l’11 aprile 2019 ( 1 )

Cause riunite C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P

Banca centrale europea

contro

Trasta Komercbanka AS,

Ivan Fursin e a. (C‑663/17 P)

e

Commissione europea

contro

Trasta Komercbanka AS,

Ivan Fursin e a. (C‑665/17 P)

e

Trasta Komercbanka AS,

Ivan Fursin e a.

contro

Banca centrale europea (C‑669/17 P)

«Impugnazione – Ricorso di annullamento – Eccezione di irricevibilità – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio da parte della Banca centrale europea – Liquidazione automatica dell’ente creditizio interessato secondo il diritto nazionale – Legittimazione ad agire dell’ente creditizio in liquidazione, rappresentato dal precedente consiglio di amministrazione – Legittimazione ad agire degli azionisti»

I. Introduzione

1.

Inserite nel contesto sostanziale della normativa in materia di vigilanza bancaria, le tre presenti impugnazioni riguardanti la ricevibilità dei ricorsi proposti da una banca lettone e dai suoi azionisti contro la revoca di una licenza bancaria (autorizzazione) ( 2 ) da parte della Banca centrale europea (in prosieguo: la «BCE») sollevano questioni fondamentali relative al sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione.

2.

Nel diritto lettone, la revoca di una licenza bancaria comporta lo scioglimento immediato e definitivo della banca interessata. Per questo motivo, il ricorso proposto dalla Trasta Komercbanka (in prosieguo: la «TKB») contro la revoca della licenza concessale è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale sulla base di un’eccezione in tal senso sollevata dalla BCE. Il Tribunale ha ritenuto che, a seguito della liquidazione, il consiglio di amministrazione della ricorrente non fosse più legittimato, in base al diritto nazionale, a rappresentare la banca e a conferire il mandato processuale agli avvocati. In tali circostanze, il Tribunale ha dichiarato ricevibile, in via eccezionale, un ricorso proposto dagli azionisti per la difesa degli interessi della banca con riguardo alla revoca della licenza.

3.

Con le loro impugnazioni la BCE e la Commissione contestano tale parte della decisione del Tribunale, mettendo in discussione anche la legittimazione processuale degli azionisti. Emerge in tal modo la problematica fondamentale della tutela giurisdizionale alla base dei presenti procedimenti: tutte le possibilità di adire la Corte dovrebbero in definitiva essere veramente precluse? E, alla luce dell’obbligo dell’Unione di garantire una tutela giurisdizionale effettiva contro gli atti pregiudizievoli dell’Unione, può essere consentito che il diritto nazionale colleghi alla revoca di una licenza bancaria conseguenze irreversibili, le quali di fatto precludono un riesame effettivo da parte dei giudici dell’Unione?

4.

Nella presente situazione, nella quale un atto dell’Unione comporta direttamente lo scioglimento della persona giuridica cui è rivolto, riveste particolare importanza la questione volta a stabilire il soggetto abilitato a rappresentare tale persona giuridica dinanzi nel procedimento avviato nei suoi confronti ai giudici dell’Unione.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

5.

L’articolo 14 del regolamento n. 1024/2013 ( 3 ) contiene le seguenti disposizioni:

«1.   La domanda di autorizzazione all’accesso all’attività dell’ente creditizio che avrà sede in uno Stato membro partecipante è presentata alle autorità nazionali competenti di tale Stato nel rispetto dei requisiti previsti dal pertinente diritto nazionale.

(…)

5.   Fatto salvo il paragrafo 6, la BCE può revocare l’autorizzazione nei casi previsti dal pertinente diritto dell’Unione, di propria iniziativa previa consultazione dell’autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in cui l’ente creditizio è stabilito oppure su proposta di tale autorità nazionale competente. Tale consultazione assicura in particolare che, prima di prendere decisioni relative alla revoca, la BCE conceda un periodo di tempo sufficiente affinché le autorità nazionali decidano in merito alle necessarie azioni correttive, comprese eventuali misure di risoluzione, e ne tenga conto.

L’autorità nazionale competente che considera che l’autorizzazione da essa proposta a norma del paragrafo 1 debba essere revocata in virtù del pertinente diritto nazionale trasmette alla BCE una proposta in tal senso. In tal caso, la BCE prende una decisione sulla proposta di revoca tenendo pienamente conto della giustificazione della revoca avanzata dall’autorità nazionale competente.

(…)».

B. Diritto lettone

1.   Kredītiestāžu likums (legge lettone sugli enti creditizi)

6.

L’articolo 129 della legge lettone sugli enti creditizi ( 4 ) prevede quanto segue:

«(1)   Qualora la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione dei Mercati Finanziari e dei Capitali, Lettonia), ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, punti 1, 2, 3, 4 e 8 della presente legge, revochi una licenza (permesso) concessa per l’attività di un ente creditizio, la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione dei Mercati Finanziari e dei Capitali) provvede a nominare un amministratore fiduciario e chiede al giudice di procedere alla liquidazione dell’ente creditizio in questione, nonché di nominare un liquidatore, designando nel contempo un candidato.

(2)   A seguito della revoca della licenza, l’assemblea degli azionisti dell’ente creditizio non ha più il diritto di decidere in merito alla liquidazione volontaria e alla nomina di un liquidatore.

(…)».

7.

L’articolo 133, paragrafo 4, della legge lettone sugli enti creditizi così dispone:

«Le disposizioni del capo XI della presente legge, ad eccezione degli articoli 160 e 166, nonché i diritti, gli obblighi e i poteri conferiti al curatore fallimentare dagli articoli 172 e 1721 della presente legge, si applicano al liquidatore dell’ente creditizio nominato dal giudice».

8.

L’articolo 161, paragrafo 1, di detta legge è formulato nei termini seguenti:

«A seguito della dichiarazione di insolvenza di un ente creditizio, il curatore fallimentare assume tutti gli obblighi, i diritti e i poteri degli organi di gestione e dei relativi dirigenti conformemente alla legge e allo statuto dell’ente creditizio».

2.   Civilprocesa likums (Codice di procedura civile lettone)

9.

L’articolo 5, paragrafo 3, del codice di procedura civile lettone ( 5 ) così dispone:

«Qualora la pertinente questione giuridica sia disciplinata dalle norme dell’Unione europea direttamente applicabili in Lettonia, il diritto lettone si applica nella misura consentita dalle norme dell’Unione europea».

10.

L’articolo 371 del codice di procedura civile lettone disciplina il contenuto della richiesta di liquidazione che la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione dei Mercati Finanziari e dei Capitali) deve presentare nei casi previsti dall’articolo 129 della legge lettone sugli enti creditizi. Il suo paragrafo 2 così recita:

«La richiesta di liquidazione è corredata dalla decisione della Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione per il Mercato Finanziario e dei Capitali) che revoca la licenza rilasciata per la gestione dell’istituto di credito, nonché dai documenti che confermano le circostanze in ragione delle quali è stata revocata la licenza all’ente creditizio».

11.

L’articolo 377, paragrafo 2, del codice di procedura civile lettone dispone quanto segue:

«All’atto dell’emanazione di una sentenza concernente la liquidazione di un ente creditizio, il giudice nomina un liquidatore dell’ente creditizio. Il giudice nomina quale liquidatore dell’ente creditizio una persona designata dalla Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione per il Mercato Finanziario e dei Capitali)».

12.

L’articolo 387 del codice di procedura civile lettone prevede inoltre:

«(…)

(2)   Un curatore fallimentare o un liquidatore può essere revocato dal giudice su richiesta della Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione per il Mercato Finanziario e dei Capitali). La richiesta deve essere corredata dalla decisione della Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione per il Mercato Finanziario e dei Capitali), con la quale si è espressa la sfiducia nei confronti del curatore fallimentare o del liquidatore in ragione di una delle seguenti circostanze:

1.

il curatore fallimentare o il liquidatore non rispettano le disposizioni dell’articolo 131, paragrafo 1, ovvero dell’articolo 1311, paragrafo 1, della legge sugli enti creditizi oppure si verifica una delle circostanze di cui agli articoli 132 o 1311;

2.

il curatore fallimentare o il liquidatore non è competente;

3.

il curatore fallimentare o il liquidatore abusa dei suoi poteri.

(3)   Il giudice può esaminare la questione della revoca di un curatore fallimentare o di un liquidatore su richiesta di un creditore o di un gruppo di creditori ovvero d’ufficio, ove venga dimostrato che il curatore fallimentare o il liquidatore, nell’esercizio delle sue funzioni, abbia violato le norme della legge sugli enti creditizi ovvero di altri atti oppure non abbia ottemperato a decisioni giurisdizionali, non rispetti le disposizioni dell’articolo 131, paragrafo 1, ovvero dell’articolo 1311, paragrafo 1, della legge sugli enti creditizi oppure si verifichi una delle circostanze di cui agli articoli 132 o 1321, o che il curatore fallimentare o il liquidatore non siano competenti o abusino dei loro poteri».

3.   Komerclikums (Codice di commercio lettone)

13.

L’articolo 322 del codice di commercio lettone ( 6 ), rubricato ufficialmente «Diritti e doveri del liquidatore», è formulato come segue:

«1.   Il liquidatore ha tutti i diritti e gli obblighi del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza che non siano in contrasto con lo scopo della liquidazione.

2.   Il liquidatore riscuote i crediti, compresi gli importi dovuti alla società per le quote di capitale non versate, provvede alla cessione del patrimonio della società e alla soddisfazione delle richieste dei creditori».

3.   Il liquidatore può compiere le sole operazioni necessarie per la liquidazione della società.

(…)».

III. Fatti e procedimento dinanzi alla Corte

14.

La ricorrente n. 1 nella causa C‑669/17 P, la TKB, è un ente creditizio lettone. Le ricorrenti nn. da 2 a 7 nella presente causa sono azionisti della TKB (in prosieguo: gli «azionisti»). La TKB forniva servizi finanziari a partire dal settembre 1991 in virtù della relativa licenza concessa dalla Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione per il Mercato Finanziario e dei Capitali, Lettonia; in prosieguo: la «CMFC»).

15.

Il 5 febbraio 2016 la CMFC proponeva alla BCE, in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1024/2013, di revocare l’autorizzazione concessa alla TKB.

16.

Il 3 marzo 2016, a seguito di un esame delle condizioni per la revoca dell’autorizzazione svolto congiuntamente con la CMFC, la BCE adottava la decisione BCE/SSM/2016 -529900WIP0INFDAWTJ81/1 WOANCA-2016-0005 con la quale veniva revocata la licenza bancaria della TKB. Allo stesso tempo, essa respingeva la richiesta della TKB di rinviare di un mese l’esecuzione della decisione.

17.

Il 14 marzo 2016, la Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (Tribunale cittadino di Riga, circoscrizione suburbana di Vidzeme, Lettonia), su richiesta della CMFC, apriva una procedura di liquidazione del patrimonio sociale della TKB e nominava il liquidatore designato dalla CMFC. Prima dell’adozione dell’ordinanza di apertura, la TKB chiedeva di conservare i poteri di rappresentanza del consiglio di amministrazione ai fini della presentazione di un’opposizione alla commissione del riesame della BCE e di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale. Tali domande sono state respinte dalla Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (Tribunale cittadino di Riga, circoscrizione suburbana di Vidzeme, Lettonia). Tale decisione non è impugnabile.

18.

In data 17 marzo 2016 sono state rese note mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Lettonia l’apertura della procedura di liquidazione e la nomina del liquidatore. Lo stesso giorno, tutte le procure precedentemente conferite dalla TKB venivano revocate per effetto della decisione del liquidatore. La revoca è stata pubblicata per atto di notaio nella Gazzetta ufficiale lettone il 21 marzo 2016.

19.

Il 3 aprile 2016, la TKB, rappresentata dagli avvocati incaricati prima del 17 marzo 2016 dal precedente consiglio di amministrazione, presentava opposizione contro la revoca dell’autorizzazione dinanzi alla commissione amministrativa del riesame della BCE. Nella sua decisione del 30 maggio 2016, la commissione del riesame ha ritenuto che le censure formali e sostanziali formulate dalla TKB fossero infondate e che la decisione della BCE sulla revoca dell’autorizzazione fosse nel suo complesso sufficientemente motivata e proporzionale. Tuttavia, la commissione chiedeva alla BCE di chiarire alcuni punti della decisione. In seguito, l’11 luglio 2016, la BCE adottava una nuova decisione sulla revoca dell’autorizzazione ( 7 ) della TKB, in sostituzione della decisione del 3 marzo 2016.

20.

Il 13 maggio 2016, la TKB, da un lato, e gli azionisti, dall’altro, proponevano dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento della decisione della BCE riguardante la revoca della licenza bancaria. In tale occasione, la TKB era ancora rappresentata dagli avvocati incaricati prima del 17 marzo 2016 dal precedente consiglio di amministrazione della banca.

21.

Conseguentemente, in data 29 settembre 2016, la BCE sollevava un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, con riguardo sia al ricorso proposto dalla TKB sia a quello proposto dagli azionisti.

22.

Con ordinanza separata del 12 settembre 2017 (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata») ( 8 ), il Tribunale accoglieva in parte l’eccezione di irricevibilità sollevata della BCE, condividendo l’argomento formulato da quest’ultima, secondo il quale gli avvocati incaricati dal precedente consiglio di amministrazione non disponevano di una valida procura in quanto erano stati incaricati da un soggetto che non disponeva più dei poteri di rappresentanza. Tuttavia, il soggetto ormai dotato del potere di rappresentanza, ossia il liquidatore, avrebbe potuto revocare le procure alle liti con effetto per il procedimento dinanzi al Tribunale. Pertanto, il Tribunale ha considerato che non vi era luogo a statuire sul ricorso proposto dalla TKB.

23.

Per quanto riguarda il ricorso degli azionisti, il Tribunale ha tuttavia respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla BCE: esso ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, in via eccezionale, dovesse essere riconosciuta la sussistenza dell’interesse ad agire degli azionisti per conto della TKB contro la revoca della licenza bancaria. Infatti, nella presente situazione, agli azionisti sarebbe precluso qualsiasi livello di influenza sul piano del diritto societario. Il Tribunale ha altresì dichiarato che, nel caso di specie, gli azionisti dovevano essere considerati individualmente e direttamente interessati dalla revoca della licenza bancaria.

24.

La TKB, i suoi azionisti, la BCE e la Commissione proponevano ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale.

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e domande delle parti

25.

Con la sua impugnazione del 24 novembre 2017, nella causa C‑663/17 P, la BCE chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata nella parte in cui riconosce ai ricorrenti in primo grado, ad eccezione della TKB, un interesse e una legittimazione ad agire per la proposizione di un ricorso di annullamento della decisione controversa (punto 2 dell’ordinanza impugnata);

pronunciarsi nel merito e dichiarare irricevibile il ricorso [proposto dagli azionisti]; e

condannare [gli azionisti] alle spese.

26.

Con l’impugnazione del 27 novembre 2017, nella causa C‑665/17 P, la Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata nella parte in cui respinge l’eccezione di irricevibilità relativa al ricorso degli azionisti;

respingere il ricorso [proposto dagli azionisti] in quanto irricevibile; e

condannare [gli azionisti] alle spese.

27.

Con la loro impugnazione del 25 novembre 2017, nella causa C‑669/17 P, la TKB e gli azionisti chiedono che la Corte voglia:

annullare il punto 1 dell’ordinanza impugnata, vale a dire la decisione del Tribunale di non luogo a statuire sul ricorso di annullamento proposto dalla TKB;

dichiarare che il ricorso proposto dalla TKB non è divenuto privo di oggetto;

dichiarare ricevibile il ricorso;

rinviare la controversia al Tribunale affinché statuisca sulla domanda di annullamento; e

condannare la BCE alle spese, comprese quelle del procedimento d’impugnazione.

28.

Nella loro comparsa di risposta nelle cause C‑663/17 P e C‑665/17 P, la TKB e gli azionisti chiedono che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione;

dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento [proposto dagli azionisti] e constatare che il ricorso non è divenuto privo di oggetto; e

condannare la BCE e la Commissione alle spese.

29.

Nella sua comparsa di risposta nella causa C‑669/17 P, la BCE chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione;

condannare [la TKB e gli azionisti] alle spese.

30.

Con decisione del presidente della Corte del 13 marzo 2018, le cause C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.

31.

Le parti hanno presentato osservazioni scritte e hanno formulato osservazioni orali sulle impugnazioni all’udienza dell’11 febbraio 2019.

V. Valutazione giuridica

32.

L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla BCE dinanzi al Tribunale è stata accolta solo in parte, segnatamente in relazione al ricorso proposto dalla TKB. Ne consegue che l’ordinanza del Tribunale è contestata nel procedimento di impugnazione da entrambe le parti, mentre la Commissione sostiene la posizione della BCE con una propria impugnazione.

33.

Con l’impugnazione nella causa C‑669/17 P, la TKB e gli azionisti contestano anzitutto il punto 1 dell’ordinanza impugnata, nel quale il Tribunale ha dichiarato che non vi era luogo a statuire sul ricorso proposto dalla TKB (v. al riguardo sub A.).

34.

Le impugnazioni proposte dalla BCE nella causa C‑663/17 P e dalla Commissione nella causa C‑665/17 P sono conseguentemente rivolte contro il punto 2 dell’ordinanza impugnata, nel quale il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla BCE con riguardo al ricorso proposto dagli azionisti. A sostegno delle rispettive impugnazioni, entrambe le ricorrenti contestano sia le osservazioni del Tribunale sull’interesse ad agire, sia quelle concernenti l’esistenza di un interesse diretto e individuale degli azionisti. Alla luce di ciò, la fondatezza di tali impugnazioni può essere esaminata congiuntamente (v. sub B.).

A. Sull’impugnazione nella causa C‑669/17 P

35.

Con la loro impugnazione nella causa C‑669/17 P, la TKB e gli azionisti contestano il punto 1 dell’ordinanza impugnata, nel quale il Tribunale ha dichiarato che non vi era luogo a statuire sul ricorso proposto dalla TKB. Secondo il Tribunale, non vi è luogo a statuire in quanto il 17 marzo 2016 il liquidatore aveva revocato tutte le procure conferite dalla TKB o dal suo precedente consiglio di amministrazione e dunque la ricorrente non era più validamente rappresentata dinanzi al Tribunale.

36.

A sostegno della loro impugnazione, la TKB e gli azionisti deducono sostanzialmente ( 9 ) due motivi di impugnazione, segnatamente, in primo luogo, la violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva e, in secondo luogo, in subordine, l’inefficacia della revoca della procura alle liti conferita agli avvocati.

1.   Sulla ricevibilità dell’impugnazione

37.

L’impugnazione è irricevibile nei limiti in cui è stata proposta dagli azionisti e si rivolge esclusivamente contro il punto 1 dell’ordinanza impugnata. L’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte prevede infatti che l’impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia, il Tribunale ha accolto le conclusioni degli azionisti in merito alla ricevibilità del loro ricorso.

38.

Nei limiti in cui l’impugnazione è stata proposta dalla TKB, la sua ricevibilità dipende proprio dalla fondatezza delle censure sulle quali la TKB basa la sua impugnazione. Pertanto, la fondatezza e la ricevibilità devono essere esaminate congiuntamente.

2.   Sul primo motivo, riguardante la violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva

39.

Con il primo motivo, la TKB sostiene, in sostanza, che sarebbe incompatibile con l’obbligo di garantire una tutela giurisdizionale effettiva il riconoscimento, a seguito della liquidazione, di un potere esclusivo di rappresentanza del liquidatore in tutte le questioni relative alla revoca della licenza e, pertanto, del suo potere di revocare le procure alle liti degli avvocati incaricati dal consiglio di amministrazione. Infatti, ciò priverebbe la TKB, sul piano giuridico o almeno de facto, di tutela giurisdizionale per quanto riguarda la revoca della sua licenza bancaria.

40.

Il Tribunale ha respinto tale obiezione ai punti da 36 a 38 dell’ordinanza impugnata, per il motivo che la TKB, in quanto persona giuridica, conserva la legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, mentre al liquidatore spetta la proposizione del ricorso di annullamento in nome della TKB. A seguito della liquidazione e della nomina del liquidatore, infatti, il precedente consiglio di amministrazione non poteva più validamente rappresentare la TKB e, pertanto, non poteva incaricare alcun rappresentante processuale. Al contrario, tale decisione spetta ora al liquidatore, il quale può quindi revocare anche le procure conferite agli avvocati che hanno presentato il ricorso di annullamento a nome della TKB.

41.

Occorre quindi verificare se il Tribunale abbia correttamente ritenuto, al punto 36 dell’ordinanza impugnata, che l’obiettivo di tutela giurisdizionale perseguito dalla banca, vale a dire l’annullamento della decisione di revoca della sua autorizzazione, possa essere effettivamente conseguito attribuendo la legittimazione alla persona del liquidatore. La TKB ha dubbi in merito per due ordini di motivi.

42.

Da un lato, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il mandato del liquidatore includesse la legittimazione ad impugnare la revoca dell’autorizzazione. A tal riguardo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato i fatti (prima parte del primo motivo di impugnazione, v. al riguardo, sub b).

43.

Dall’altro lato, costituirebbe un errore di diritto il fatto di considerare effettiva, ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), la possibilità di ottenere tutela giurisdizionale con l’intervento del liquidatore. In primo luogo, il liquidatore è nominato dalla CMFC, su proposta della quale la BCE ha revocato la licenza alla ricorrente. Pertanto egli non può rappresentare effettivamente gli interessi della TKB nei confronti di dette istituzioni. In secondo luogo, solo il consiglio di amministrazione è stato sostanzialmente coinvolto fin dall’inizio nella procedura di revoca della licenza, cosicché il liquidatore non potrebbe sostituirlo nella fase processuale. In terzo luogo, il liquidatore verrebbe meno ai suoi obblighi, nel caso in cui tentasse di conseguire la riattivazione della licenza e quindi dell’attività economica della società, che egli dovrebbe invero portare a cessazione (seconda parte del primo motivo d’impugnazione, v. al riguardo sub c).

44.

In via preliminare, tuttavia, occorre innanzitutto chiarire se, contrariamente alle disposizioni relative ai poteri del liquidatore e alla rappresentanza di un ente creditizio in liquidazione nel diritto nazionale, il diritto dell’Unione possa in ogni caso giustificare il mantenimento del potere di rappresentanza in capo al precedente consiglio di amministrazione ai fini della proposizione di un ricorso di annullamento (v. al riguardo sub a).

a)   Sull’interazione tra il diritto dell’Unione e il diritto nazionale nell’esame della ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da una persona giuridica

45.

La questione se una persona giuridica possa proporre un ricorso di annullamento contro un atto dell’Unione ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE rientra esclusivamente nel diritto dell’Unione ( 10 ). Tuttavia, dato che una persona giuridica non può compiere da sola atti processuali, la sua possibilità di ottenere la tutela giurisdizionale dinanzi ai giudici dell’Unione è direttamente collegata alla questione della determinazione della persona autorizzata a rappresentarla. Tale questione rientra dunque anch’essa nel diritto dell’Unione.

46.

In mancanza di disposizioni in materia di rappresentanza delle persone giuridiche a livello dell’Unione, ai fini della determinazione della persona autorizzata a rappresentare, va applicato, in linea di massima, il diritto nazionale ( 11 ). Al tempo stesso, tuttavia, la Corte sottolinea che la normativa nazionale non deve ledere il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva se e nella misura in cui si faccia riferimento alle disposizioni del diritto nazionale per determinati requisiti procedurali ( 12 ).

47.

Al contrario, nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato che la decisione definitiva della Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (Tribunale cittadino di Riga, circoscrizione suburbana di Vidzeme, Lettonia) osta in ogni caso a un ricorso di annullamento della banca, rappresentata dal precedente consiglio di amministrazione. Tale decisione avrebbe precluso al precedente consiglio di amministrazione della TKB la possibilità di proporre un ricorso di annullamento dell’ordinanza della BCE in nome della TKB, nonostante la richiesta di diverso tenore presentata dagli avvocati. Al punto 35 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che tale decisione è vincolante, anche in caso di conflitto di interessi e addirittura in assenza del potere del liquidatore di proporre un ricorso di annullamento a nome della ricorrente.

48.

Tuttavia, ove tale tesi fosse corretta, la possibilità di un controllo giurisdizionale effettivo dell’ordinanza della BCE, vale a dire di un atto dell’Unione, dipenderebbe in sostanza dal diritto nazionale. Quest’ultimo potrebbe persino escludere del tutto tale possibilità, prevedendo ad esempio che il liquidatore non abbia il potere di proporre un ricorso di annullamento ai sensi delle disposizioni nazionali in materia. Tuttavia, non può spettare al diritto nazionale stabilire in via definitiva se un atto dell’Unione possa essere (effettivamente) riesaminato nel singolo caso.

49.

Tale prospettiva può essere precisata mediante vari esempi tratti dalla giurisprudenza della Corte.

50.

Ad esempio, nella sentenza Groupement des Agences de voyages, la Corte ha ritenuto ricevibile un ricorso di annullamento proposto da una società in via di costituzione priva di personalità giuridica in base al diritto nazionale, nonostante il fatto che, secondo una giurisprudenza consolidata, e mai messa in discussione, il diritto societario nazionale è in linea di principio l’unico elemento pertinente a tal riguardo in mancanza di disposizioni del diritto dell’Unione nel settore di cui trattasi ( 13 ). Dal punto di vista della tutela giurisdizionale effettiva è stato decisivo, tuttavia, il fatto che un’associazione destinataria di un atto dell’Unione debba anche essere in grado di proporre un ricorso contro tale atto ( 14 ).

51.

Analogamente, nella causa PKK, la Corte ha dichiarato che, a prescindere dal suo scioglimento e dalla perdita della personalità giuridica, un’organizzazione deve continuare ad essere considerata legittimata ad agire ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, qualora la tutela giurisdizionale non possa altrimenti essere garantita in modo effettivo ( 15 ). Nell’ordinanza annullata, il Tribunale aveva altresì statuito che una siffatta organizzazione non poteva conferire procura ad alcun rappresentante in ragione della carenza di personalità giuridica ( 16 ). Esso si è visto impossibilitato a ignorare tale circostanza, pur avendo riconosciuto il problema della tutela giurisdizionale ( 17 ).

52.

Tali decisioni riguardavano invero il mantenimento della personalità giuridica da parte di una persona giuridica al fine di adire i tribunali dell’Unione, e non il mantenimento del potere di rappresentanza di una persona che agisce per proprio conto. Tuttavia, esse si basano sull’idea che, qualora l’applicazione del diritto nazionale impedisca la garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva, i giudici dell’Unione non hanno in alcun modo le «mani legate» ( 18 ). Anzi, sono tenuti ad assicurare una tutela giurisdizionale effettiva anche in tali casi.

53.

Ciò non è in contraddizione con il fatto che, secondo la giurisprudenza della Corte, in altre situazioni, al ricorrente spetta il risarcimento dei danni, in ultima analisi, solo se il diritto nazionale gli preclude l’accesso a un mezzo effettivo di tutela giurisdizionale. Le cause discusse a tal riguardo nel corso dell’udienza non avevano mai ad oggetto ricorsi proposti dal destinatario ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE contro un atto dell’Unione nei suoi confronti, ma ricorsi di soggetti non destinatari contro atti dell’Unione a portata generale per i quali è necessaria la trasposizione o che comportano misure nazionali di esecuzione ( 19 ). Ove il diritto nazionale non metta a disposizione in detti casi un rimedio giurisdizionale (effettivo), non può essere proposto, «in sostituzione», un ricorso di annullamento non previsto dal regime di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE direttamente contro l’atto dell’Unione di cui trattasi.

54.

Tuttavia, il ricorso proposto nel presente caso dal destinatario – la TKB – contro l’atto dell’Unione che gli reca pregiudizio – la decisione della BCE – è senz’altro contemplato dal regime di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE e, in particolare, non può essere sostituito da un diritto al risarcimento dei danni. Inoltre, nel caso di cui trattasi, non sussiste alcuna possibilità finanche teorica di sottoporre la revoca della licenza da parte della BCE al riesame dei giudici nazionali ( 20 ).

55.

Analogamente, una domanda volta a ottenere provvedimenti provvisori non avrebbe potuto impedire la situazione attuale. Infatti, per detti provvedimenti, come per il ricorso di cui all’articolo 263 TFUE, devono essere soddisfatte le condizioni di ricevibilità al momento della decisione della Corte. Tuttavia, a seguito della revoca della licenza, è stato nominato un liquidatore già 11 giorni dopo la decisione della BCE, cosicché le procure conferite agli avvocati sarebbero state parimenti già revocate al momento della decisione della Corte nella tutela giurisdizionale cautelare. Inoltre, ai sensi dell’articolo 278 TFUE, la Corte può sì sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato, quindi nel caso di specie l’esecuzione della decisione di revoca della licenza, ma non può sospendere la liquidazione disciplinata dal diritto nazionale.

56.

La conclusione che, nel caso di specie, il diritto nazionale non sia rilevante ai fini della determinazione della persona autorizzata a rappresentare la TKB viene del resto suffragata da un confronto con procedimenti paralleli: in un procedimento simile in corso dinanzi al Tribunale, il giudice maltese competente per la liquidazione, nella sua ordinanza di apertura del relativo procedimento riguardante la banca interessata, ha in particolare mantenuto espressamente il potere di rappresentanza in capo al consiglio di amministrazione ai fini della proposizione di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale contro la revoca della licenza bancaria ( 21 ). Del pari, in Lettonia si sono verificati casi in cui il consiglio di amministrazione ha continuato a essere considerato autorizzato alla rappresentanza nel procedimento contro la revoca dell’autorizzazione ( 22 ). Laddove si condividesse la tesi del Tribunale, la possibilità di riesaminare un atto dell’Unione risulterebbe dunque subordinata al quadro giuridico di riferimento di ciascuno Stato membro.

57.

Pertanto, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere, al punto 35 dell’ordinanza impugnata, che il potere di rappresentanza e, di conseguenza, il potere di revocare le procure alle liti dovesse in ogni caso essere determinato esclusivamente in base al diritto nazionale.

58.

Tuttavia, tale errore di diritto può comportare l’annullamento dell’ordinanza impugnata solo nel caso in cui la revoca della procura alle liti da parte del liquidatore sia di fatto idonea a pregiudicare la tutela giurisdizionale effettiva della banca contro la revoca della sua autorizzazione. Si dovrebbe ritenere che ciò non avvenga qualora l’obiettivo di tutela giurisdizionale della banca potesse essere raggiunto in modo altrettanto effettivo con l’intervento del liquidatore.

b)   Sulla prima parte del primo motivo d’impugnazione

59.

L’articolo 47, paragrafo 1, della Carta descrive il principio della tutela giurisdizionale effettiva come il diritto di ogni individuo a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. Dall’articolo 47, paragrafo 3, della Carta si evince inoltre che deve essere assicurato l’accesso alla giustizia. Una possibilità di ricorso meramente formale o teorica, ma praticamente esclusa, non può essere considerata sufficiente ( 23 ). Ad esempio, la Corte non ritiene che un mezzo di tutela giurisdizionale sia effettivo nel caso in cui l’unica possibilità offerta ai singoli di avere accesso alla giustizia sia quella di commettere una violazione per poi difendersi dalla conseguente irrogazione della sanzione ( 24 ).

60.

Per il caso in cui, secondo il diritto lettone, il liquidatore non avesse già de jure il diritto di impugnare la revoca dell’autorizzazione, la banca non potrebbe proporre il ricorso, poiché è ovvio che una persona giuridica non possa compiere da sola atti processuali, ma debba essere rappresentata da una persona fisica. In ogni caso, ciò non soddisferebbe i requisiti di effettività della tutela giurisdizionale.

61.

La TKB ha sostenuto, in primo grado, che una siffatta limitazione del potere di rappresentanza del liquidatore deriva dall’articolo 322, paragrafo 1, del codice di commercio lettone, il quale circoscrive i suoi poteri di azione alle operazioni non contrastanti con lo scopo della liquidazione della società. Per contro, al punto 36 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha constatato che il diritto lettone affida al liquidatore il compito di proporre un ricorso di annullamento in nome della banca.

62.

In tale contesto, occorre rilevare che un errore di valutazione del diritto nazionale da parte del Tribunale può essere oggetto di un procedimento di impugnazione, nel caso in cui il Tribunale abbia snaturato il diritto nazionale ( 25 ).

63.

A tal riguardo, la Corte esamina se il Tribunale, sulla scorta dei documenti e delle altre prove sottopostegli, non abbia snaturato il tenore letterale delle disposizioni nazionali in questione o della giurisprudenza nazionale ad esse relativa od anche degli scritti della dottrina riguardanti tali disposizioni; poi, se il Tribunale non abbia formulato, con riguardo a tali elementi, constatazioni che si pongono manifestamente in contrasto con il loro contenuto; e, infine, se il Tribunale non abbia, nell’esaminare il complesso degli elementi, attribuito ad uno di essi, allo scopo di accertare il contenuto della normativa nazionale in questione, una portata che non gli spetta in rapporto agli altri elementi, purché ciò risulti in modo manifesto dagli elementi del fascicolo ( 26 ).

64.

La ricorrente dovrebbe pertanto dimostrare che il Tribunale abbia effettuato accertamenti che si pongono in aperto contrasto col contenuto delle disposizioni di diritto nazionale, o che abbia attribuito a quest’ultimo una portata che manifestamente non gli è propria, tenuto conto degli elementi presenti nel fascicolo di causa ( 27 ).

65.

Dal fascicolo risulta che la TKB è dell’avviso che, ai sensi dell’articolo 322, paragrafo 1, del codice di commercio lettone, i poteri del liquidatore siano limitati a provvedimenti non contrastanti con lo scopo della liquidazione, mentre la BCE menziona gli articoli 133, paragrafo 4, e 161, paragrafo 1, della legge lettone sugli enti creditizi al fine di dimostrare che al liquidatore spettano tutti i poteri di cui disporrebbe anche il consiglio di amministrazione di una banca.

66.

Non si può pertanto considerare la normativa lettone così chiara da poter riconoscere uno snaturamento dei fatti, ai sensi della giurisprudenza menzionata al paragrafo 63 delle presenti conclusioni, nell’ipotesi formulata dal Tribunale in base alla quale, per diritto lettone, al liquidatore sarebbe concessa almeno de jure la possibilità di impugnare la revoca dell’autorizzazione da parte della BCE dinanzi ai giudici dell’Unione.

67.

Ne consegue che tale constatazione del Tribunale è definitiva.

c)   Sulla seconda parte del primo motivo di impugnazione

68.

Occorre pertanto esaminare se il Tribunale di primo grado potesse accertare la sussistenza della possibilità di un ricorso effettivo senza incorrere in errori di diritto. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 59 delle presenti conclusioni, un ricorso non può essere inefficace neanche de facto.

69.

A tal proposito, l’avvocato generale Bobek ha già affermato in altra sede che la questione dell’effettività di un ricorso deve essere risolta sulla base di considerazioni strutturali ( 28 ). In tal senso, l’esistenza di una possibilità meramente formale di proporre un ricorso può non essere sufficiente qualora il quadro giuridico di riferimento sia concepito in modo tale che, di fatto, non ci si avvalga di tale possibilità. In caso contrario, l’articolo 47, paragrafo 1, della Carta verrebbe svuotato del proprio significato.

1) Se la possibilità della proposizione di un ricorso da parte del liquidatore possa essere considerata effettiva

70.

Per quanto riguarda la possibilità della proposizione di un ricorso da parte del liquidatore dopo l’apertura della procedura di liquidazione, la TKB sostiene, in primo luogo, che, alla luce dell’articolo 322, paragrafo 1, del codice di commercio lettone, l’impugnazione della revoca dell’autorizzazione costituirebbe quantomeno una violazione degli obblighi del liquidatore. Pertanto, la proposizione di un ricorso da parte del liquidatore è una possibilità meramente teorica. Al contrario, la BCE osserva che il liquidatore è obbligato nei confronti dei creditori a generare la maggiore massa attiva possibile e che l’impugnazione della revoca dell’autorizzazione potrebbe conseguentemente essere nel suo interesse.

71.

È vero, in linea di principio, che una continuazione temporanea dell’attività commerciale della società interessata possa ammettersi in determinate circostanze alla luce dell’obbligo del liquidatore nei confronti dei creditori della stessa società. A differenza della procedura di insolvenza, tuttavia, lo scopo della liquidazione consiste proprio nella realizzazione del patrimonio sociale e nel completo scioglimento della società. Qualora si considerasse che spetta al liquidatore impugnare la revoca della licenza dinanzi ai giudici dell’Unione, gli si chiederebbe di eliminare il fondamento giuridico dello scioglimento della società. Ciò evidentemente non è coerente con la sua funzione.

72.

Tale situazione non può quindi essere comparata a quella di un curatore fallimentare che gestisce il patrimonio di una società che ha dovuto dichiarare insolvenza a seguito di un atto dell’Unione adottato nei suoi confronti, come ad esempio un’ammenda irrogata per comportamenti anticoncorrenziali. In detta situazione, non è problematico affidare al curatore fallimentare la sola rappresentanza della società in questione nell’ambito di un ricorso di annullamento dinanzi ai giudici dell’Unione ( 29 ). Infatti, è nel suo interesse impugnare l’ammenda irrogata per comportamenti anticoncorrenziali qualora, così agendo, possa essere ancora evitato lo stato di insolvenza. Un esempio concreto a tal riguardo è fornito da una causa sulla quale il Tribunale ha dovuto pronunciarsi: in detta fattispecie il curatore fallimentare medio tempore insediatosi a seguito dell’irrogazione della menzionata ammenda era addirittura obbligato, in base al diritto nazionale dello Stato membro, a mantenere in attività la società interessata ( 30 ). Nel caso di specie, tuttavia, il quadro degli interessi e degli obblighi in gioco è esattamente l’opposto.

73.

In secondo luogo, la TKB sostiene che gli interessi della banca possono essere rappresentati efficacemente solo dal consiglio di amministrazione, coinvolto fin dall’inizio nella complessa procedura della revoca della licenza. Pertanto, dovrebbe essere assicurata la permanenza degli stessi soggetti nella fase processuale.

74.

Al riguardo, va anzitutto osservato che, nonostante la revoca delle procure alle liti già effettuata da parte del liquidatore e una decisione di diverso tenore adottata dalla Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (Tribunale cittadino di Riga, circoscrizione suburbana di Vidzeme, Lettonia), la commissione del riesame della BCE non ha ritenuto irricevibile l’opposizione presentata dal consiglio di amministrazione contro la revoca della licenza e si è pronunciata nel merito. Ciò depone in senso favorevole a considerare detti soggetti legittimati a rappresentare la banca anche nella fase processuale. Inoltre, dalla summenzionata giurisprudenza della Corte sul mantenimento della personalità delle persone giuridiche ai fini della proposizione del ricorso dinanzi ai giudici dell’Unione, risulta che il destinatario di un atto dell’Unione deve poter agire anche contro l’atto che gli reca pregiudizio nella forma che detto destinatario assumeva all’epoca in cui le istituzioni dell’Unione sono intervenute nei suoi confronti ( 31 ).

75.

In terzo luogo, va aggiunto che il liquidatore di una banca cui sia stata revocata l’autorizzazione è nominato, ai sensi dell’articolo 377, paragrafo 2, del codice di procedura civile lettone, su designazione della CMFC. Conformemente all’articolo 387, paragrafo 2, del codice di procedura civile lettone, la CMFC può inoltre presentare in qualsiasi momento una richiesta di sostituzione del liquidatore per il venir meno del rapporto fiduciario. Allo stesso tempo, tenendo conto del fatto che è stata proprio la CMFC a proporre di revocare l’autorizzazione della TKB da parte della BCE, il conflitto di interessi è manifesto. Ove il liquidatore intendesse agire contro la revoca dell’autorizzazione da parte della BCE, potrebbe essere sostituito in qualsiasi momento su richiesta della CMFC, che a tal riguardo difende la posizione della BCE.

76.

In un caso simile, la Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ha dichiarato che la possibilità, riconosciuta al solo liquidatore ma non al precedente consiglio di amministrazione, di sottoporre al riesame giurisdizionale la legittimità della revoca di una licenza bancaria, la quale aveva determinato la liquidazione della banca interessata, costituiva una violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»). In particolare, la Corte EDU si è basata sulla circostanza che il liquidatore fosse di fatto controllato dall’autorità di vigilanza, la quale avrebbe potuto, ad esempio, chiedere in qualsiasi momento la sua sostituzione al giudice fallimentare ( 32 ). Sebbene nella fattispecie di cui trattasi la CMFC non possa nominare essa stessa il liquidatore – contrariamente alla causa su cui la CEDU si è pronunciata –, l’articolo 377, paragrafo 2, e l’articolo 387, paragrafo 2, del codice di procedura civile lettone stabiliscono che il giudice possa nominare e revocare la persona designata dalla CMFC qualora sia venuto meno il rapporto fiduciario tra quest’ultima e il liquidatore.

77.

La decisione del liquidatore di non impugnare la revoca dell’autorizzazione discende da motivi strutturali e non costituisce il risultato di una valutazione economica o giuridica del caso di specie. Pertanto alla TKB non può essere contestato il fatto di non aver tentato di chiedere ai giudici lettoni la sostituzione del liquidatore nominato con un altro. In forza della normativa lettone, come descritta nel fascicolo, un liquidatore, di regola, non agirà contro la revoca di una licenza bancaria in un caso come quello di specie. Di conseguenza, non ricorre neppure l’ipotesi in cui il consiglio di amministrazione sia semplicemente insoddisfatto del diverso parere del liquidatore circa l’opportunità di un’azione legale in un caso particolare ( 33 ).

78.

In quarto luogo, il fatto che, a seguito della liquidazione della TKB, irreversibile in base al diritto lettone, siano effettivamente controversi, in sostanza, solo i diritti al risarcimento danni, i quali possono essere fatti valere anche nell’interesse del liquidatore, non lascia adito a nessun’altra considerazione. Secondo la normativa lettone, il liquidatore può inoltre incorrere nel descritto conflitto di interessi anche in ordine a un’impugnazione della revoca dell’autorizzazione finalizzata a far valere successivamente i diritti al risarcimento danni. Egli dovrebbe nondimeno impugnare formalmente anche il fondamento giuridico della liquidazione. Inoltre, tale logica si tradurrebbe nella negazione di una tutela giurisdizionale effettiva con l’argomento che la normativa lettone escluderebbe a priori una tutela giurisdizionale (primaria) effettiva contro la revoca della licenza.

79.

In tali circostanze, non si può ritenere che l’obiettivo di tutela giurisdizionale della TKB possa essere conseguito in maniera effettiva consentendo al liquidatore di proporre il ricorso.

2) Se il ricorso degli azionisti costituisca una tutela giurisdizionale effettiva alternativa

80.

La constatazione del Tribunale formulata al punto 36 dell’ordinanza impugnata, secondo la quale il diritto della TKB ad una tutela giurisdizionale effettiva non verrebbe compresso dalla revoca delle procure alle liti, né dalla conseguente cessazione della materia del contendere, potrebbe però rivelarsi corretta per motivi diversi.

81.

Tale sarebbe l’ipotesi, in particolare, qualora un ricorso proposto dagli azionisti, considerato ricevibile dal Tribunale al punto 72 dell’ordinanza impugnata, fosse idoneo a realizzare l’obiettivo della tutela giurisdizionale della banca in maniera altrettanto effettiva.

82.

Nel caso di specie, sono possibili due tipi di ricorsi proposti dagli azionisti: un ricorso in nome proprio per difendere i propri diritti, e un ricorso in nome proprio per difendere i diritti della società (sotto forma di azione in rappresentanza) ( 34 ).

83.

La prima alternativa, cioè un ricorso degli azionisti contro la revoca dell’autorizzazione di propria iniziativa, finalizzato in particolare alla difesa dei loro diritti di proprietà ( 35 ), costituisce a priori un ricorso diverso rispetto a un ricorso proposto dalla banca – quale titolare dell’autorizzazione – per la difesa del proprio interesse a conservare detta autorizzazione, e siffatto ricorso non può quindi essere considerato parimenti effettivo.

84.

Tuttavia, al punto 57 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che, in una situazione come quella di cui trattasi, gli azionisti devono avere il diritto di difendere gli interessi della banca. Indipendentemente dalla questione se un siffatto ricorso fosse o meno ricevibile ( 36 ), ciononostante neanch’esso può in ogni caso essere considerato altrettanto effettivo quanto un ricorso proposto direttamente dalla banca.

85.

In primo luogo, un ricorso proposto da un altro soggetto deve sempre essere considerato meno effettivo, poiché la tutela giurisdizionale dipende sostanzialmente dalla volontà di un terzo. Su tale aspetto, la TKB ha sostenuto nel procedimento di impugnazione che un ricorso degli azionisti non può sostituire un ricorso proposto direttamente dalla banca.

86.

In secondo luogo, gli azionisti non dispongono delle informazioni e della conoscenza dello svolgimento della procedura necessarie per rappresentare efficacemente la posizione della banca.

87.

In terzo luogo, la possibilità di adire i giudici dell’Unione è intesa a fornire una tutela giurisdizionale diretta del destinatario di un atto pregiudizievole dell’Unione. Ciò è dimostrato dal fatto che i ricorsi proposti dai soggetti non destinatari sono ricevibili solo in casi particolari, per i quali il sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione è integrato dai giudici degli Stati membri ( 37 ). Pertanto, la tutela del destinatario di un atto dell’Unione non può essere attuata mediante un mezzo di tutela giurisdizionale di rango per così dire inferiore, il quale deve essere esercitato da un soggetto diverso dal destinatario dell’atto in questione. Nella valutazione della ricevibilità di un ricorso di annullamento, è pertanto necessario garantire, in via prioritaria, una tutela giurisdizionale effettiva per il destinatario diretto di un atto dell’Unione.

3) Conclusione parziale

88.

Di conseguenza, l’obiettivo della tutela giurisdizionale della banca non può essere effettivamente conseguito né mediante il conferimento al liquidatore della legittimazione a proporre ricorso né tramite un ricorso promosso dagli azionisti. Di conseguenza, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, al punto 36 dell’ordinanza impugnata, nel negare la sussistenza di una violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

89.

Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il primo motivo di impugnazione è fondato.

3.   Sugli effetti della fondatezza dell’impugnazione nella causa C‑699/17 P

90.

La decisione del Tribunale, nella parte in cui riguarda la cessazione della materia del contendere relativa al ricorso della TKB, si basa sulle constatazioni formulate ai punti 35 e 36 dell’ordinanza impugnata, secondo le quali anche l’assenza di un mezzo effettivo di tutela giurisdizionale a seguito della revoca delle procure alle liti non potrebbe comportare la disapplicazione della pertinente normativa nazionale e che, in ogni caso, il liquidatore garantirebbe una tutela giurisdizionale effettiva. Tuttavia, entrambe le ipotesi risultano viziate da un errore di diritto ( 38 ).

91.

Di conseguenza, il punto 1 dell’ordinanza impugnata deve essere annullato, senza che sia necessario esaminare la fondatezza del secondo motivo di impugnazione, con cui la TKB lamenta in subordine che la revoca delle procure alle liti non avrebbe soddisfatto i requisiti formali stabiliti dal diritto nazionale.

4.   Sulla ricevibilità del ricorso proposto dalla TKB dinanzi al Tribunale

92.

Ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, del suo Statuto, la Corte di giustizia può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

93.

Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie. Dalle precedenti osservazioni discende che l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla BCE deve essere respinta senza che siano necessarie ulteriori valutazioni dei fatti.

94.

In base a quanto constatato dal Tribunale, il 17 marzo 2016 il liquidatore ha revocato tutte le procure conferite dalla TKB ossia dal precedente consiglio di amministrazione.

95.

Tuttavia, sebbene la possibilità di adire i giudici dell’Unione sia stata in tal modo preclusa di fatto alla TKB, ciò non può essere rilevante ai fini della valutazione della ricevibilità del suo ricorso. Infatti, come è già stato dimostrato in precedenza, l’applicazione del diritto nazionale non può avere l’effetto di compromettere la tutela giurisdizionale effettiva contro gli atti dell’Unione garantita dall’articolo 47, paragrafo 1, della Carta ( 39 ).

96.

Come già esposto in precedenza, la TKB può tuttavia ottenere una tutela giurisdizionale effettiva contro la revoca della sua licenza bancaria solo mediante il ricorso proposto a suo nome dal precedente consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE.

97.

A tal proposito, risulta anzitutto dai paragrafi da 70 a 79 delle presenti conclusioni che in particolare la possibilità formalmente riconosciuta della proposizione di un ricorso da parte del liquidatore in nome della banca anche dopo la revoca delle procure alle liti non può essere considerata effettiva.

98.

La tutela della TKB non può neppure essere attuata mediante un ricorso proposto dagli azionisti della banca, in quanto tale ricorso non è altrettanto effettivo quanto un ricorso proposto direttamente dalla banca ( 40 ).

99.

Dunque, il potere del liquidatore di revocare tutte le procure, riconosciuto dal diritto nazionale, nella misura in cui si riferisce alla procura finalizzata alla proposizione di un ricorso ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE e si traduce nell’impossibilità di conseguire una tutela giurisdizionale effettiva, è irrilevante dal punto di vista del diritto dell’Unione. Di conseguenza, la procura originariamente conferita agli avvocati, la cui validità al momento del conferimento non è in discussione, deve essere considerata ancora efficace.

100.

Il mantenimento del potere di rappresentanza del consiglio di amministrazione ai fini di un ricorso di annullamento dinanzi ai giudici dell’Unione lascia peraltro impregiudicata la normativa lettone ( 41 ). Come nel caso menzionato al paragrafo 50 delle presenti conclusioni, nel quale il riconoscimento del diritto a ricorrere dell’agenzia di viaggi non attribuiva a quest’ultima personalità giuridica in base al diritto nazionale, allo stesso modo il riconoscimento del diritto di rappresentanza del precedente consiglio di amministrazione nell’ambito del ricorso di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE non ripristina nel diritto nazionale la posizione che quest’ultimo aveva secondo il diritto societario prima della liquidazione.

101.

Da tutte le considerazioni che precedono consegue che l’eccezione di irricevibilità sollevata dinanzi al Tribunale deve essere respinta nei limiti in cui concerne il ricorso della TKB.

B. Sulle impugnazioni nelle cause C‑663/17 P e C‑665/17 P

102.

Con le impugnazioni nelle cause C‑663/17 P e C‑665/17 P, la BCE e la Commissione contestano il punto 2 dell’ordinanza impugnata con il quale il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità della BCE relativa al ricorso degli azionisti.

103.

La BCE basa formalmente la propria impugnazione su tre motivi, mentre la Commissione formalmente su due. Sostanzialmente, entrambe criticano il Tribunale per essere incorso in un errore di diritto sia nel determinare l’interesse ad agire (v., al riguardo, sub 1.) sia nel determinare la legittimazione ad agire degli azionisti (v., al riguardo, sub 2.).

1.   Primo motivo d impugnazione: interesse ad agire degli azionisti

104.

Secondo la giurisprudenza costante della Corte, l’interesse ad agire della parte ricorrente presuppone che gli effetti giuridici vincolanti del provvedimento impugnato debbano essere idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica ( 42 ).

105.

In base alla giurisprudenza menzionata al punto 53 dell’ordinanza impugnata, un ricorso di annullamento proposto da un azionista di una società è, in linea di principio, ricevibile solo se tale azionista abbia un proprio interesse ad agire distinto da quello della società destinataria dell’atto dell’Unione all’annullamento di detto atto. In caso contrario, egli non può difendere i propri interessi nei confronti di tale atto se non esercitando i suoi diritti di socio di tale società ( 43 ).

106.

La ragione di ciò risiede nel fatto che la società stessa è titolare a tal riguardo di un diritto a ricorrere contro l’atto dell’Unione. Un ricorso da parte dell’azionista non è pertanto necessario e può essere considerato subordinato alla tutela giurisdizionale diretta della società quale destinataria del relativo atto ( 44 ).

107.

Al punto 57 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha però ritenuto che, nel caso di specie, gli azionisti potessero in via eccezionale proporre un ricorso per la difesa degli interessi della banca, in quanto la liquidazione della TKB avrebbe loro impedito di far valere sul piano interno nei confronti del consiglio di amministrazione i loro diritti fondati sulla normativa in materia di società.

108.

L’aspetto decisivo a tal riguardo consiste proprio nella risposta alla domanda se siano o meno ammissibili un proprio interesse ad agire degli azionisti o un ricorso proposto da questi ultimi per la difesa degli interessi della banca. Infatti, tale risposta determina i requisiti che devono essere soddisfatti nella successiva fase dell’esame della legittimazione ad agire. Infatti, qualora gli azionisti possano proporre un ricorso in difesa dell’interesse della banca, l’unico fattore dirimente con riguardo alla legittimazione ad agire è se la banca sia interessata direttamente e individualmente dalla revoca dell’autorizzazione - e non gli azionisti stessi.

109.

Ciò può essere dedotto dalla giurisprudenza della Corte sul diritto di ricorso delle associazioni in materia di aiuti di Stato. In tale ambito sono frequenti i casi in cui un’associazione propone un ricorso di annullamento in nome proprio per la difesa degli interessi di un’altra persona giuridica, di solito un suo membro.

110.

In base a tale giurisprudenza, un’associazione in cui sono organizzate le imprese interessate da una decisione in materia di aiuti di Stato può, in linea di principio, proporre ricorso contro una siffatta decisione solo nel caso in cui essa possa far valere un proprio interesse ad agire, il quale può, ad esempio, giustificare la conservazione della sua posizione di negoziazione. In tal caso, la Corte esigerà quindi, nella fase successiva, che tale posizione di negoziazione dell’associazione sia individualmente e direttamente interessata dalla decisione impugnata ( 45 ).

111.

Tuttavia, la Corte ha del pari dichiarato che un’associazione possa anche avere il diritto di agire in nome proprio per la difesa degli interessi dei suoi membri all’annullamento della decisione. In tal caso, rileva dunque nell’ambito della legittimazione ad agire il fatto che i membri siano individualmente e direttamente interessati dalla decisione impugnata ( 46 ).

112.

Tale conclusione è assolutamente logica. Infatti, è ovvio che l’associazione, nel difendere gli interessi dei suoi membri, non sia individualmente e direttamente interessata nella propria situazione giuridica. Pertanto, ove sia consentito a un soggetto difendere gli interessi di un altro, la ricevibilità di un ricorso di tal genere non può essere subordinata alla condizione che il ricorrente sia esso stesso interessato. Tale principio deve applicarsi riguardo sia ai ricorsi proposti dalle associazioni sia a quelli proposti dagli azionisti. Nelle sue pronunce, il Tribunale ritiene del pari che le valutazioni della giurisprudenza sul diritto di proporre ricorso delle associazioni siano applicabili all’omologo diritto degli azionisti ( 47 ).

113.

Occorre pertanto esaminare se gli azionisti, nel caso di specie, come ipotizzato dal Tribunale, possano in via eccezionale far valere l’interesse all’annullamento della decisione di cui anche la banca è portatrice. Tuttavia, occorre anzitutto verificare se gli azionisti abbiano un interesse proprio ad agire e se l’ordinanza impugnata possa, per tale motivo, rivelarsi corretta.

a)   Sussistenza di un interesse ad agire proprio degli azionisti

114.

L’interesse economico alla conservazione della licenza, di cui la banca è l’unica titolare, non può, in linea di principio, giustificare un interesse ad agire proprio degli azionisti. A tal riguardo, infatti, l’interesse degli azionisti coincide con quello della banca ( 48 ).

115.

Qualora un ricorso di annullamento sia proposto da un ricorrente non privilegiato avverso un atto di cui esso non è destinatario, il requisito secondo cui gli effetti giuridici vincolanti del provvedimento impugnato devono essere tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (interesse ad agire), si sovrappone alle condizioni di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE (in particolare, interesse diretto) ( 49 ).

116.

Alla luce di quanto premesso, nemmeno il ruolo degli azionisti nel procedimento amministrativo che ha preceduto la revoca della licenza, sottolineato nel corso dell’udienza, può di per sé costituire il fondamento di un interesse ad agire proprio degli azionisti. Infatti, una partecipazione al procedimento non comporta di per sé stessa che l’interveniente sia interessato dall’atto adottato alla fine del procedimento medesimo ( 50 ).

117.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale, gli azionisti di una banca possono far valere il proprio interesse ad agire, in particolare nella difesa dei loro diritti di proprietà ( 51 ). In tali casi, il giudice esamina se la posizione dell’azionista in quanto titolare di quote della società sia individualmente e direttamente interessata dall’atto dell’Unione indirizzato alla società ( 52 ).

118.

Secondo una giurisprudenza costante, un soggetto che non sia destinatario di un atto dell’Unione può affermare che esso lo interessa individualmente ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE soltanto qualora l’atto in questione lo riguardi a causa di determinate qualità personali, o di una situazione di fatto che lo caratterizza rispetto a qualsiasi altro soggetto, e quindi lo distingue in modo analogo ai destinatari ( 53 ). Inoltre, il criterio dell’interesse diretto in detto contesto richiede che l’atto dell’Unione di cui trattasi deve incidere direttamente sulla situazione giuridica di tale soggetto e non deve lasciare alcun margine discrezionale alle autorità incaricate dell’attuazione dell’atto medesimo, attuazione che deve avere carattere meramente automatico e derivare dal solo diritto dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie ( 54 ).

119.

Tuttavia, la revoca dell’autorizzazione – come sostengono la BCE e la Commissione – in ogni caso non incide direttamente sulla situazione degli azionisti nella società o sui loro diritti di proprietà. La revoca della licenza bancaria non ha, infatti, effetti diretti sulla situazione degli azionisti e sulla titolarità delle azioni della TKB. Sebbene taluni effetti giuridici si verifichino nell’ambito della liquidazione della società in forza del diritto nazionale, in quanto lo scioglimento della società comporta la perdita definitiva dei diritti patrimoniali e di partecipazione, tuttavia la liquidazione è conseguente alla revoca della licenza bancaria e non è in alcun modo imposta dal diritto dell’Unione. Gli effetti giuridici della liquidazione non si verificano immediatamente ai sensi della giurisprudenza citata.

120.

Il semplice fatto che la revoca dell’autorizzazione comprometta l’oggetto sociale e possa quindi determinare una perdita di valore delle azioni non è sufficiente a fondare un interesse diretto. D’altro canto, sarebbe incompatibile con i principi menzionati al paragrafo 105 delle presenti conclusioni il riconoscimento agli azionisti del diritto di impugnare qualsiasi atto dell’Unione che possa avere un impatto negativo sul valore delle quote di una società per azioni.

121.

Inoltre, anche l’interesse degli azionisti al mantenimento in attività della società nel caso di specie non è peraltro sufficientemente distinto dall’interesse della banca alla conservazione della licenza ( 55 ).

122.

Non può essere pertanto riconosciuta la sussistenza di un interesse ad agire proprio degli azionisti.

b)   Possibilità di ricorso degli azionisti nell’interesse della banca

123.

In ogni caso, al punto 57 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha nondimeno dichiarato che, nel caso di specie, occorreva derogare ai principi enunciati al paragrafo 105 delle presenti conclusioni e riconoscere l’interesse ad agire degli azionisti, anche se questi ultimi intendevano difendere non un interesse proprio, bensì l’interesse della banca.

124.

Nei punti da 54 a 56, il Tribunale ha motivato la sua tesi affermando che, nel caso di specie, gli azionisti non avevano un livello di influenza tale da poter ottenere la proposizione di un ricorso in nome della banca. Pertanto, si doveva riconoscere la sussistenza di un interesse ad agire degli azionisti ai fini della difesa degli interessi della banca.

125.

Come si è tuttavia chiarito supra al paragrafo 106, il motivo della limitazione del diritto a ricorrere degli azionisti risiede nel fatto che la società stessa è titolare di un diritto a ricorrere contro l’atto dell’Unione e non nel fatto che gli azionisti, di norma, sono in grado di influenzare la società o il suo consiglio di amministrazione e quindi di ottenere la proposizione del ricorso. In nessun ordinamento giuridico sono attribuiti siffatti poteri all’assemblea degli azionisti. Qualora si intendesse riconoscere sempre la sussistenza di un diritto a ricorrere degli azionisti in caso di limitazione delle possibilità di influenza previste dal diritto societario, tale diritto dovrebbe essere riconosciuto in qualsiasi procedura di liquidazione e di insolvenza.

126.

È pur vero che gli azionisti, nei casi in cui non siano in grado di far valere un interesse distinto dall’interesse della società all’annullamento dell’atto dell’Unione, non possono proporre un ricorso per il semplice motivo che la stessa società è legittimata ad agire ( 56 ). In considerazione di un siffatto diritto a ricorrere della società, è giustificato attuare la tutela degli azionisti, a tal riguardo, mediante l’esercizio dei loro diritti di cooperazione e partecipazione fondati sul diritto societario ( 57 ).Ciò è coerente, infatti, con la struttura tipica delle società, secondo la quale la società è rappresentata all’esterno dal consiglio di amministrazione o dalla direzione, ma non dagli azionisti.

127.

Si dovrebbe dunque derogare a tale principio, in ragione del suo significato e della sua finalità – purché una tale deroga sia configurabile – non nei casi in cui i diritti di partecipazione degli azionisti sono limitati, come ritenuto dal Tribunale ai punti da 54 a 56 dell’ordinanza impugnata, ma nei casi in cui la società stessa non può proporre un ricorso (effettivo) contro l’atto dell’Unione in questione.

128.

Tuttavia, come si evince dalle mie considerazioni inerenti all’impugnazione nella causa C‑669/17 P, una siffatta situazione non sussiste nel caso di specie. Al contrario, si deve ritenere che sarà ancora possibile un ricorso della TKB, rappresentata dal precedente consiglio di amministrazione. Quindi, non vi è motivo di derogare al principio ribadito dal Tribunale al punto 53 dell’ordinanza impugnata, secondo il quale un ricorso di annullamento proposto da un azionista di una società è, in linea di principio, ricevibile solo quando tale azionista possa far valere un interesse ad agire proprio, distinto da quello della società in quanto destinataria dell’atto dell’Unione.

129.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare, al punto 57 dell’ordinanza impugnata, che, in deroga a tale principio, nelle circostanze del caso di specie, debba essere riconosciuta la sussistenza di un interesse ad agire degli azionisti.

130.

Il primo motivo sostanziale di impugnazione della BCE e della Commissione nelle cause C‑663/17‑ P e‑ C665/17 P è pertanto fondato.

2.   Secondo motivo di impugnazione: sussistenza della legittimazione ad agire degli azionisti

131.

Dato che, nel caso di specie, non può essere riconosciuto un interesse ad agire degli azionisti, non è necessario esaminare le successive obiezioni sollevate dalle ricorrenti contro la legittimazione ad agire degli azionisti, in particolare per quanto concerne il loro interesse individuale e diretto.

132.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l’interesse individuale e diretto degli azionisti in una situazione giuridica propria è senz’altro irrilevante nell’ambito di un ricorso proposto per la difesa degli interessi della banca ( 58 ). Sarebbe stato necessario esaminare tale questione solo ove il Tribunale avesse riconosciuto la sussistenza di un interesse ad agire proprio degli azionisti ( 59 ).

133.

Dai punti da 53 a 57 dell’ordinanza impugnata risulta che il Tribunale ha tuttavia inteso discostarsi da tale approccio. Logicamente, in tali circostanze, esso non avrebbe però dovuto esaminare successivamente se gli azionisti fossero direttamente e individualmente interessati nella propria situazione giuridica dalla revoca dell’ammissione, ma piuttosto se lo fosse la TKB. A quest’ultimo quesito occorre rispondere in senso affermativo, dato che la TKB possiede la qualità di destinatario dell’atto dell’Unione in questione.

134.

Tuttavia, secondo l’analisi sviluppata nelle presenti conclusioni, un ricorso degli azionisti a difesa degli interessi della TKB alla conservazione dell’autorizzazione è comunque escluso, in quanto la TKB, rappresentata dal consiglio di amministrazione, può proporre essa stessa un ricorso contro la revoca dell’autorizzazione da parte della BCE ( 60 ).

3.   Conclusione

135.

Dalla fondatezza del primo motivo di impugnazione con il quale nelle cause C‑663/17 P e C‑665/17 P la BCE e la Commissione contestano la constatazione del Tribunale, secondo la quale gli azionisti hanno un interesse ad agire nel caso di specie, discende che il punto 2 dell’ordinanza impugnata deve essere annullato. Infatti, in mancanza di un interesse ad agire degli azionisti, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare ricevibile il loro ricorso e respingere la relativa eccezione di irricevibilità sollevata dalla BCE.

136.

Ne consegue nel contempo che la controversia può essere definita ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia: in mancanza di interesse ad agire, il ricorso proposto dagli azionisti è irricevibile.

VI. Sulle spese

137.

Dato che, in base all’analisi svolta nelle presenti conclusioni, la causa deve essere rinviata al Tribunale per la continuazione del procedimento nella parte riguardante il ricorso della TKB, la decisione sulle spese relative a tale ricorso deve essere riservata alla sentenza definitiva.

VII. Conclusione generale

138.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:

1)

annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 12 settembre 2017, Fursin e a./BCE (T‑247/16, EU:T:2017:623);

2)

respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata in primo grado dalla Banca centrale europea nei limiti in cui riguarda il ricorso della Trasta Komercbanka AS;

3)

respingere in quanto irricevibile il ricorso proposto in primo grado dai ricorrenti nel procedimento di impugnazione indicati da sub 2) a sub 7) nella causa C‑669/17 P;

4)

condannare i ricorrenti nel procedimento di impugnazione indicati da sub 2) a sub 7) nella causa C‑669/17 P alle spese del ricorso e a quelle dell’impugnazione;

5)

quanto al resto, riservare la decisione sulle spese.


( 1 ) Lingua originale: il tedesco.

( 2 ) «Autorizzazione» è la nozione utilizzata dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), applicabile nel caso di specie.

( 3 ) V. nota 2 delle presenti conclusioni.

( 4 ) Latvijas Vēstnesis (Gazzetta ufficiale lettone), 163 (446) del 24 ottobre 1995.

( 5 ) Latvijas Vēstnesis (Gazzetta ufficiale lettone), 326/330 (1387/1391) del 3 novembre 1998.

( 6 ) Latvijas Vēstnesis (Gazzetta ufficiale lettone), 158/160 (2069/2071) del 4 maggio 2000.

( 7 ) ECB/SSM/2016 – 5299WIP0INFDAWTJ81/2 WOANCA-2016-0005.

( 8 ) Ordinanza del Tribunale del 12 settembre 2017, Fursin e a./BCE (T‑247/16, EU:T:2017:623).

( 9 ) L’atto di impugnazione non presenta alcuna suddivisione in motivi di ricorso o in diverse parti di tali motivi di ricorso.

( 10 ) Con specifico riguardo al meccanismo unico di vigilanza, la Corte ha di recente confermato che il riesame degli atti della BCE spetta esclusivamente ai giudici dell’Unione, anche se gli Stati membri siano intervenuti nel contesto dell’adozione di un tale atto, v. sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023, punti 4344).

( 11 ) A tal riguardo v., a titolo illustrativo, l’ordinanza del Tribunale del 23 aprile 2009, New Europe/Commissione (T‑383/08, EU:T:2009:114, punti da 19 a 23). V. altresì le mie conclusioni nella causa Commune de Millau e SEMEA/Commissione (C‑531/12 P, EU:C:2014:1946, paragrafi da 33 a 41).

( 12 ) V., nell’ambito di domande di pronuncia pregiudiziale, sentenze dell’11 luglio 1991, Verholen e a. (cause riunite C‑87/90, C‑88/90 e C‑89/90, EU:C:1991:314, punto 24), dell’11 settembre 2003, Safalero (C‑13/01, EU:C:2003:447, punto 50), e del 13 marzo 2007, Unibet (C‑432/05, EU:C:2007:163, punto 42). Ugualmente in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 104).

( 13 ) Giurisprudenza costante a partire dalla sentenza del 27 novembre 1984, Bensider e a./Commissione (50/84, EU:C:1984:365, punto 7). V. anche sentenze del Tribunale dell’11 luglio 1996, Sinochem Heilongjiang/Consiglio (T‑161/94, EU:T:1996:101, punto 31), e del 25 settembre 1997, Shanghai Bicycle/Consiglio (T‑170/94, EU:T:1997:134, punto 26).

( 14 ) Sentenza del 28 ottobre 1982, Groupement des Agences de voyages/Commissione (135/81, EU:C:1982:371, punti da 10 a 12).

( 15 ) Sentenza del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio (C‑229/05 P, EU:C:2007:32, punti da 110 a 112).

( 16 ) Ordinanza del Tribunale del 15 febbraio 2005, PKK e KNK/Consiglio (T‑229/02, EU:T:2005:48, punti 3738).

( 17 ) Ordinanza del Tribunale del 15 febbraio 2005, PKK e KNK/ Consiglio (T‑229/02, EU:T:2005:48, punti 28 e da 39 a 41).

( 18 ) V. in tal senso, da ultimo, la sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018, One of Us e a./Commissione (T‑561/14, EU:T:2018:210, punto 59).

( 19 ) V., in particolare, sentenze del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (C‑50/00 P, EU:C:2002:462, punto 43) e del 1o aprile 2004, Commissione/Jégo-Quéré (C‑263/02 P, EU:C:2004:210, punti da 33 a 35).

( 20 ) Nello specifico, un’impugnazione dell’ordinanza dispositiva della liquidazione – la quale non è effettivamente impugnabile nel diritto lettone – non potrebbe mai comportare, neanche mediante un rinvio alla Corte, il riesame sostanziale della revoca della licenza da parte della BCE. Il giudice lettone non verifica, nella sua decisione sull’apertura della procedura di liquidazione, se la revoca della licenza sia stata legittima; esso non è del resto competente al riguardo, v. sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023, punto 57). È inoltre incerto se il giudice lettore in questione avrebbe potuto procedere a un rinvio pregiudiziale con tale decisione. La Corte ha negato la legittimazione al rinvio di un tribunale circoscrizionale tedesco in un procedimento concernente la nomina di un «altro» liquidatore, v. ordinanza del 12 gennaio 2010, Amiraike Berlin (C‑497/08, EU:C:2010:5, punti da 16 a 22).

( 21 ) Causa pendente T‑321/17, Niemelä e a./BCE, la quale rinvia all’ordinanza del Tribunale finanziario di Malta del 16 gennaio 2017 (allegato 4 del ricorso dinanzi al Tribunale), pagg. 7 e segg.

( 22 ) Tali decisioni nazionali riguardavano i precedente contesto normativo, in vigenza del quale la revoca dell’autorizzazione non costituiva ancora un atto dell’Unione, in quanto l’autorizzazione era stata revocata dalla CMFC; v. Rīga Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo circoscrizionale di Riga, Lettonia), decisione del 27 marzo 2009, Ogres Komercbanka/CMFC, n. A42388907, e Rīga Administratīvā apgabaltiesa (Tribunale amministrativo regionale di Riga, Lettonia), decisione del 25 marzo 2010, Ogres Komercbanka/CMFC, n. A42388907, nonché Rīga Administratīvā apgabaltiesa (Tribunale amministrativo regionale di Riga), decisione dell’11 febbraio 2011, VEF Banka/CMFC, n. A43005010.

( 23 ) Secondo costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), l’accesso alla giustizia non può essere solo «teorico o illusorio», v. ad esempio Corte EDU, 26 febbraio 2002, Del Sol/Francia, (CE:ECHR:2002:0226JUD004680099, punto 21).

( 24 ) Sentenze del 13 marzo 2007, Unibet (C‑432/05, EU:C:2007:163, punto 64), e del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 104).

( 25 ) Sentenze del 24 ottobre 2002, Aéroports de Paris/Commissione (C‑82/01 P, EU:C:2002:617, punto 63), e del 21 dicembre 2011, A2A/Commissione (C‑318/09 P, EU:C:2011:856, punto 125).

( 26 ) Sentenze del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 53), e del 5 aprile 2017, EUIPO/Szajner (C‑598/14 P, EU:C:2017:265, punto 56).

( 27 ) V. in tal senso sentenza del 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione (C‑449/14 P, EU:C:2016:848, punto 49).

( 28 ) Conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa El Hassani (C‑403/16, ECLI:EU:C:2017:659, paragrafo 63).

( 29 ) V. ad esempio sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2012, Novácke chemické závody/Commissione (T‑352/09, EU:T:2012:673, punti 67).

( 30 ) Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2012, Novácke chemické závody/Commissione (T‑352/09, EU:T:2012:673, punto 184).

( 31 ) V., in particolare, sentenza del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio (C‑229/05 P, EU:C:2007:32, punto 112), nonché i paragrafi da 49 a 52 delle presenti conclusioni.

( 32 ) Corte EDU, sentenza del 24 novembre 2005, Capital Bank AD/Bulgaria (CE:ECHR:2005:1124JUD004942999, punti 91, 117 e 118). Similmente Corte EDU, sentenza del 21 ottobre 2003, Credit and Industrial Bank/Repubblica ceca (CE:ECHR:2003:1021JUD002901095, punti da 71 a 73).

( 33 ) Del resto, anche in un caso siffatto, la situazione non sarebbe comparabile a quella in cui gli azionisti di una società dissentano, nel singolo caso, dalla decisione del consiglio di amministrazione di non agire contro un atto dell’Unione. Nell’ultima ipotesi la mera diversità di opinioni tra azionisti e consiglio di amministrazione non può ovviamente fondare alcun diritto a ricorrere degli azionisti. In ogni caso, tra gli azionisti e il consiglio di amministrazione sussistono un legame di legittimazione fondato sul diritto societario e diverse possibilità di influenza. Ciò giustifica il fatto di vincolare gli azionisti alla decisione del consiglio di amministrazione. Nel rapporto tra il liquidatore e gli organi della società non è invece presente un siffatto legame. Il liquidatore è anzi nominato dall’esterno dall’istituzione su proposta della quale è stato adottato l’atto dell’Unione. Un successivo ricorso per risarcimento danni proposto dagli azionisti non rappresenta, a tal riguardo, come già constatato dal Tribunale al punto 56 dell’ordinanza impugnata, un’adeguata possibilità di influenza.

( 34 ) Tale ricorso potrebbe essere definito in senso lato come actio pro socio. La terza alternativa possibile, segnatamente un ricorso degli azionisti in nome della banca per la difesa degli interessi di quest’ultima, non è pertinente nel caso di specie, in quanto gli azionisti non agiscono quali rappresentanti della banca in forza di un mandato.

( 35 ) Su tale fattispecie v. le sentenze del Tribunale del 17 luglio 2014, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione (T‑457/09, EU:T:2014:683, punti 112116), e del 12 novembre 2015, HSH Investment Holdings Coinvest-C e HSH Investment Holdings FSO/Commissione (T‑499/12, EU:T:2015:840, punti 3157).

( 36 ) Tale questione è oggetto di impugnazione nelle cause C‑663/17 P e C‑665/17 P, v. i paragrafi 102 e segg. delle presenti conclusioni.

( 37 ) V. in tal senso sentenze del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (C‑50/00 P, EU:C:2002:462, punti da 39 a 42), e del 1o aprile 2004, Commissione/Jégo-Quéré (C‑263/02 P, EU:C:2004:210, punti da 29 a 32).

( 38 ) V. paragrafi 57 e 79 delle presenti conclusioni.

( 39 ) V. supra, paragrafi da 48 a 56 delle presenti conclusioni.

( 40 ) V. paragrafi da 80 a 87 delle presenti conclusioni.

( 41 ) Inoltre, il consiglio di amministrazione, anche dopo la revoca delle procure da parte del liquidatore e nonostante l’ordinanza di diverso tenore della Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (Tribunale cittadino di Riga, circoscrizione suburbana di Vidzeme, Lettonia), ha continuato a rappresentare la ricorrente nell’impugnazione nel procedimento amministrativo dinanzi alla commissione del riesame della BCE, senza che problemi pratici vi ostassero.

( 42 ) Sentenza del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione (cause riunite C‑463/10 P e C‑475/10 P, EU:C:2011:656, punto 37).

( 43 ) Sentenze del Tribunale del 20 giugno 2000, Euromin/Consiglio,T‑597/97 (EU:T:2000:157, punto 50), del 17 luglio 2014, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione (T‑457/09, EU:T:2014:683, punto 112) e del 12 novembre 2015, HSH Investment Holdings Coinvest-C e HSH Investment Holdings FSO/Commissione (T‑499/12, EU:T:2015:840, punto 31).

( 44 ) V., su tale aspetto, paragrafo 87 delle presenti conclusioni.

( 45 ) Sentenze del 2 febbraio 1988, Kwekerij van der Kooy e a./Commissione (cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, EU:C:1988:38, punto 22), del 24 marzo 1993, CIRFS e a./Commissione (C‑313/90, EU:C:1993:111, punti 2930), e del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione (cause riunite C‑182/03 e C‑217/03, EU:C:2006:416, punto 56), nonché nella giurisprudenza del Tribunale, ad esempio ordinanza del 23 gennaio 2014, Confederación de Cooperativas Agrarias de España e CEPES/Commissione (T‑156/10, EU:T:2014:41, punti 33 e da 37 a 39).

( 46 ) Sentenze del 7 dicembre 1993, Federmineraria e a./Commissione (C‑6/92, EU:C:1993:913, punti 1718), e del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione (cause riunite C‑182/03 e C‑217/03, EU:C:2006:416, punto 64).

( 47 ) V. in tal senso sentenza del Tribunale del 12 novembre 2015, HSH Investment Holdings Coinvest-C e HSH Investment Holdings FSO/Commissione (T‑499/12, EU:T:2015:840, punto 33).

( 48 ) V. al riguardo sentenza del Tribunale del 12 novembre 2015, HSH Investment Holdings Coinvest-C e HSH Investment Holdings FSO/Commissione (T‑499/12, EU:T:2015:840, punti da 40 a 44).

( 49 ) Sentenza del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione (cause riunite C‑463/10 P e C‑475/10 P, EU:C:2011:656, punto 38).

( 50 ) Sentenza del Tribunale del 12 novembre 2015, HSH Investment Holdings Coinvest-C e HSH Investment Holdings FSO/Commissione (T‑499/12, EU:T:2015:840, punto 45).

( 51 ) V. sentenze del Tribunale del 17 luglio 2014, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione (T‑457/09, EU:T:2014:683, punti 112116), e del 12 novembre 2015, HSH Investment Holdings Coinvest-C e HSH Investment Holdings FSO/Commissione (T‑499/12, EU:T:2015:840, punti 3157).

( 52 ) A tal riguardo, ad esempio, sentenza del Tribunale del 17 luglio 2014, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione (T‑457/09, EU:T:2014:683, punto 111120).

( 53 ) Sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17, 238), del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 72), e del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck (C‑524/14 P, EU:C:2016:971, punto 15).

( 54 ) Sentenze del 5 maggio 1998, Glencore Grain/Commissione (C‑404/96 P, EU:C:1998:196, punto 41), del 29 giugno 2004, Front national/Parlamento (C‑486/01 P, EU:C:2004:394, punto 34), e del 27 febbraio 2014, Stichting Woonpunt e a./Commissione (C‑132/12 P, EU:C:2014:100, punto 68).

( 55 ) V. in tal senso il ragionamento del Tribunale nella sentenza del 12 novembre 2015, HSH Investment Holdings Coinvest-C e HSH Investment Holdings FSO/Commissione (T‑499/12, EU:T:2015:840, punti 4244).

( 56 ) In tal senso, sentenza del Tribunale del 17 luglio 2014, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione (T‑457/09, EU:T:2014:683, punto 117). V. anche paragrafo 106 delle presenti conclusioni.

( 57 ) V. paragrafo 33 delle presenti conclusioni.

( 58 ) V. paragrafi da 108 a 112 delle presenti conclusioni.

( 59 ) I diritti di proprietà degli azionisti non sono in ogni caso direttamente interessati dalla revoca della licenza;v., a tal riguardo, i paragrafi 119 e 120 delle presenti conclusioni.

( 60 ) V. paragrafo 127 delle presenti conclusioni.

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