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Documento 62017CJ0483

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 aprile 2019.
Neculai Tarola contro Minister for Social Protection.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal.
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Libera circolazione delle persone – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Lavoratori subordinati e autonomi – Articolo 7, paragrafo 3, lettera c) – Diritto di soggiorno superiore a tre mesi – Cittadino di uno Stato membro che ha esercitato un’attività subordinata in un altro Stato membro per un periodo di quindici giorni – Stato di disoccupazione involontaria – Conservazione della qualità di lavoratore per un periodo di almeno sei mesi – Diritto all’assegno per persone in cerca di impiego (jobseeker’s allowance).
Causa C-483/17.

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2019:309

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

11 aprile 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Libera circolazione delle persone – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Lavoratori subordinati e autonomi – Articolo 7, paragrafo 3, lettera c) – Diritto di soggiorno superiore a tre mesi – Cittadino di uno Stato membro che ha esercitato un’attività subordinata in un altro Stato membro per un periodo di quindici giorni – Stato di disoccupazione involontaria – Conservazione della qualità di lavoratore per un periodo di almeno sei mesi – Diritto all’assegno per persone in cerca di impiego (jobseeker’s allowance

Nella causa C‑483/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), con decisione del 2 agosto 2017, pervenuta in cancelleria il 9 agosto 2017, nel procedimento

Neculai Tarola

contro

Minister for Social Protection

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Vilaras (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Malenovský, L. Bay Larsen, M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: L. Hewlett, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 settembre 2018,

considerate le osservazioni presentate:

per N. Tarola, da C. Stamatescu, solicitor, e D. Shortall, BL;

per l’Irlanda, da M. Browne, G. Hodge, A. Joyce e M. Tierney, in qualità di agenti, assistiti da E. Barrington, SC, e D. Dodd, BL;

per il governo ceco, da M. Smolek, J. Pavliš e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo danese, da P.Z.L. Ngo, in qualità di agente;

per il governo tedesco, da D. Klebs, in qualità di agente;

per il governo francese, da D. Colas e R. Coesme, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da E. Montaguti, M. Kellerbauer e J. Tomkin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 novembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifiche GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Neculai Tarola e il Minister for Social Protection (ministro della Protezione sociale, Irlanda) in merito al rigetto, da parte di quest’ultimo, della sua domanda di concessione dell’assegno per persone in cerca di impiego (jobseeker’s allowance).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 3, 9, 10 e 20 della direttiva 2004/38 enunciano:

«(3)

La cittadinanza dell’Unione dovrebbe costituire lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri quando essi esercitano il loro diritto di libera circolazione e di soggiorno. È pertanto necessario codificare e rivedere gli strumenti comunitari esistenti che trattano separatamente di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, studenti ed altre persone inattive al fine di semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dell’Unione.

(…)

(9)

I cittadini dell’Unione dovrebbero aver il diritto di soggiornare nello Stato membro ospitante per un periodo non superiore a tre mesi senza altra formalità o condizione che il possesso di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità, fatto salvo un trattamento più favorevole applicabile ai richiedenti lavoro, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

(10)

Occorre tuttavia evitare che coloro che esercitano il loro diritto di soggiorno diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo iniziale di soggiorno. Pertanto il diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari per un periodo superiore a tre mesi dovrebbe essere subordinato a condizioni.

(…)

(20)

In conformità del divieto di discriminazione in base alla nazionalità, ogni cittadino dell’Unione e i suoi familiari il cui soggiorno in uno Stato membro è conforme alla presente direttiva dovrebbero godere in tale Stato membro della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali nel campo d’applicazione del trattato, fatte salve le specifiche disposizioni previste espressamente dal trattato e dal diritto derivato».

4

L’articolo 1 di tale direttiva prevede quanto segue:

«La presente direttiva determina:

a)

le modalità d’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri da parte dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari;

(…)».

5

L’articolo 7 della direttiva in argomento, intitolato «Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi», ai suoi paragrafi 1 e 3 così dispone:

«1.   Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

a)

di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante (…)

(…)

3.   Ai sensi del paragrafo 1, lettera a), il cittadino dell’Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo nei seguenti casi:

a)

l’interessato è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

b)

l’interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività per oltre un anno, si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;

c)

l’interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In tal caso, l’interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi;

d)

l’interessato segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito».

6

A termini dell’articolo 14 della direttiva 2004/38, intitolato «Mantenimento del diritto di soggiorno»:

«1.   I cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all’articolo 6 finché non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

2.   I cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 12 e 13 finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi.

(…)».

7

L’articolo 24 della medesima direttiva, intitolato «Parità di trattamento», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell’Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente».

Diritto irlandese

8

L’articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e c), dello European Communities (Free Movement of Persons) (n. 2) Regulations 2006 [regolamento relativo alle Comunità europee (libera circolazione delle persone) (n. 2) del 2006; in prosieguo: il «regolamento del 2006»], il quale ha trasposto nell’ordinamento giuridico irlandese l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, prevede quanto segue:

«a)

Fatto salvo l’articolo 20, un cittadino dell’Unione può soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio dello Stato a condizione di:

i)

essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

(…)

c)

Fatto salvo l’articolo 20, una persona alla quale si applica il punto a), i), può restare nello Stato al momento della cessazione dell’attività di cui a detto punto se

(…)

ii)

essa, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un periodo di occupazione superiore ad un anno, si sia registrata presso l’ufficio competente del [Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e familiari, Irlanda)] e del FÁS [Foras Áiseanna Saothair (autorità per la formazione e l’impiego, Irlanda)] al fine di trovare un lavoro (…);

iii)

salvo il disposto della punto d), essa, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine del suo contratto di lavoro a tempo determinato inferiore ad un anno, o venutasi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si sia registrata presso l’ufficio competente del ministero degli Affari sociali e familiari e del FÁS (…) al fine di trovare un lavoro».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

9

Il ricorrente nel procedimento principale è un cittadino rumeno arrivato per la prima volta in Irlanda nel maggio del 2007, ove è stato impiegato dal 5 al 30 luglio 2007 e successivamente dal 15 agosto al 14 settembre 2007. Mentre non risulta dimostrato che egli è rimasto in Irlanda tra il 2007 e il 2013, è invece pacifico che egli è stato nuovamente impiegato in Irlanda dal 22 luglio al 24 settembre 2013, poi dall’8 al 22 luglio 2014, e che egli ha percepito, in forza di quest’ultimo impiego, una retribuzione pari a EUR 1309. Egli ha peraltro lavorato anche come subappaltatore in proprio dal 17 novembre al 5 dicembre 2014.

10

Il 21 settembre 2013, il ricorrente nel procedimento principale ha presentato al ministro della Protezione sociale una domanda di concessione di un assegno per persone in cerca di impiego (jobseeker’s allowance), che è stata respinta in quanto egli non aveva fornito la prova né della sua residenza abituale in Irlanda, né delle sue risorse economiche per il periodo dal 15 settembre 2007 al 22 luglio 2013.

11

Il 26 novembre 2013, egli ha quindi presentato una domanda di concessione dell’assegno supplementare di assistenza sociale (supplementary welfare allowance), che è stata anch’essa respinta poiché egli non era stato in grado di presentare elementi atti a dimostrare il modo in cui avesse sopperito alle proprie necessità e avesse pagato il canone di locazione dal mese di settembre del 2013 al 14 aprile 2014.

12

Il 6 novembre 2014, il ricorrente nel procedimento principale ha presentato una seconda domanda di concessione di un assegno per persone in cerca di impiego, che è stata respinta il 26 novembre 2014 con la motivazione che, dal suo arrivo in Irlanda, egli non aveva lavorato per un periodo superiore a un anno e che gli elementi da lui prodotti non erano sufficienti a dimostrare che egli aveva la sua residenza abituale in tale Stato membro.

13

Di conseguenza, il ricorrente nel procedimento principale ha presentato dinanzi al ministro della Protezione sociale un reclamo inteso ad ottenere la revisione della decisione del 26 novembre 2014, che è stato respinto con la motivazione che il breve periodo di lavoro da lui compiuto nel mese di luglio 2014 non era tale da rimettere in discussione la constatazione che egli non aveva la sua residenza abituale in Irlanda.

14

Il 10 marzo 2015, egli ha presentato al ministro della Protezione sociale un’istanza di riesame della sua decisione del 26 novembre 2014, facendo segnatamente valere che, in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38, egli aveva il diritto di risiedere in Irlanda come lavoratore per un periodo di sei mesi successivo alla cessazione della sua attività professionale, avvenuta nel luglio del 2014. Tale domanda è stata respinta con decisione del 31 marzo 2015 con la motivazione che, dal suo arrivo in Irlanda, egli non aveva lavorato per un periodo superiore a un anno e non disponeva di risorse economiche proprie sufficienti a sopperire alle sue necessità.

15

Avverso tale decisione, il ricorrente nel procedimento principale ha proposto dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda) un ricorso, che è stato respinto il 20 aprile 2016 con la motivazione che egli non soddisfaceva i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, punto c), iii), del regolamento del 2006. La High Court (Alta Corte) ha dichiarato che il ricorrente nel procedimento principale non poteva essere considerato come un «lavoratore» e, di conseguenza, come residente abitualmente in Irlanda, ai fini di poter esigere un’assistenza sociale a tali titolo. Essa ha infatti considerato che tale disposizione riguardava unicamente le persone che avevano lavorato in base a un contratto di lavoro a tempo determinato inferiore a un anno. Essa ha altresì ritenuto che il periodo di lavoro svolto dal ricorrente nel procedimento principale fra l’8 e il 22 luglio 2014 non potesse essere considerato un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi di tale disposizione, e che quest’ultimo rientrava nella previsione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, punto c), ii), del regolamento del 2006. Essa ha pertanto concluso che il ricorrente nel procedimento principale non era stato in grado di fornire la prova di avere lavorato senza soluzione di continuità per un periodo di un anno prima della presentazione della sua domanda di assistenza sociale, cosicché il ministro della Protezione sociale aveva a giusto titolo respinto tale domanda.

16

Il 5 maggio 2016, il ricorrente nel procedimento principale ha interposto appello contro il rigetto del suo ricorso dinanzi al giudice del rinvio, la Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), la quale ritiene che la questione centrale su cui verte il procedimento principale sia quella di sapere se una persona che ha lavorato meno di un anno conservi lo status di lavoratore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38.

17

Quest’ultima rileva anzitutto che, nel diritto dell’Unione, le persone che dipendono da prestazioni di previdenza sociale devono essere prese in carico nel loro Stato membro di origine, come risulterebbe dal considerando 10 nonché dall’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38. Infatti, le persone che esercitano il loro diritto di soggiorno non dovrebbero rappresentare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo iniziale di soggiorno, e l’esercizio di tale diritto per un periodo superiore a tre mesi dovrebbe essere subordinato a determinate condizioni. Essa sottolinea, tuttavia, che l’articolo 7 della direttiva in argomento attua l’articolo 45 TFUE, cosicché trova applicazione la giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di lavoratore, che è sempre stata interpretata in senso ampio.

18

Essa si chiede, di conseguenza, se debba ritenersi che il ricorrente nel procedimento principale abbia conservato la sua qualità lavoratore, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38, in virtù del fatto di aver lavorato per un periodo di due settimane nel mese di luglio 2014, cosicché egli avrebbe, in linea di principio, il diritto di percepire l’assegno per persone in cerca di lavoro, in quanto egli si è trovato in stato di disoccupazione involontaria e si è registrato al fine di trovare un lavoro.

19

Il giudice del rinvio sottolinea a tal riguardo che il ricorrente nel procedimento principale, anche se non fa più valere dinanzi ad esso, come aveva fatto dinanzi alla High Court (Alta Corte), di aver lavorato sulla base di un contratto a tempo determinato durante tale periodo, sostiene tuttavia che l’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38, là dove utilizza la congiunzione coordinativa disgiuntiva «o», copre due ipotesi distinte. Infatti, la prima parte di tale disposizione («trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno») riguarderebbe la cessazione di contratti di lavoro aventi una durata determinata inferiore a un anno, mentre la seconda parte («venutosi a trovare in [stato di disoccupazione] durante i primi dodici mesi») riguarderebbe non già la cessazione di contratti di lavoro a tempo determinato, bensì la cessazione di contratti di lavoro aventi una durata superiore a un anno che si verifica durante i primi dodici mesi d’impiego della persona interessata. Tale differenza sarebbe corroborata dal fatto che la prima parte della disposizione si riferisce alla disoccupazione «debitamente comprovata», mentre la seconda parte richiede che il lavoratore si sia «registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro». Orbene, non avrebbe senso imporre un simile requisito nel caso di una persona in stato di disoccupazione «debitamente comprovata».

20

Il giudice del rinvio nutre, tuttavia, dubbi in merito all’esattezza di tale interpretazione. Esso rileva, anzitutto, che l’interpretazione sostenuta dal ricorrente nel procedimento principale non consente di stabilire se l’espressione «primi dodici mesi» riguardi il periodo successivo all’arrivo nello Stato membro ospitante oppure il periodo di impiego in detto Stato membro. Esso sottolinea, inoltre, che siffatta interpretazione mal si concilia con uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2004/38, vale a dire quello di raggiungere un giusto equilibrio tra la tutela della libera circolazione dei lavoratori, da un lato, e la garanzia che i sistemi di previdenza sociale dello Stato membro ospitante non sopportino oneri eccessivi, dall’altro lato.

21

È in tale contesto che la Court of appeal (Corte d’appello) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Qualora un cittadino di un altro Stato membro dell’Unione entri nello Stato [membro] ospitante dopo aver esercitato i primi dodici mesi del suo diritto di libera circolazione e lavori (con un contratto diverso da un contratto a tempo determinato) per un periodo di due settimane, per il quale è retribuito, e venga successivamente a trovarsi in stato di disoccupazione involontaria, se detto cittadino conservi la qualità di lavoratore subordinato per non meno di altri sei mesi, ai sensi degli articoli 7, paragrafo 3, lettera c) e 7, paragrafo 1, lettera a) della [direttiva 2004/38], che gli consentirebbe di percepire prestazioni di assistenza sociale o, a seconda dei casi, indennità di sicurezza sociale sulla stessa base di un cittadino residente dello Stato [membro] ospitante».

Sulla questione pregiudiziale

22

Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38 debba essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato membro che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione, che abbia lavorato in un altro Stato membro per un periodo di due settimane, su base giuridica diversa da un contratto a tempo determinato, prima di trovarsi in stato di disoccupazione involontaria, conservi lo status di lavoratore per non meno di altri sei mesi ai sensi di tali disposizioni e disponga, di conseguenza, del diritto di percepire prestazioni di assistenza sociale o, eventualmente, prestazioni previdenziali sulla stessa base di un cittadino dello Stato membro ospitante.

23

Occorre ricordare che la direttiva 2004/38, come risulta dai suoi considerando da 1 a 4, mira ad agevolare l’esercizio del diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, il quale è conferito direttamente ai cittadini dell’Unione dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e che tale direttiva ha segnatamente l’obiettivo di rafforzare (v., in tal senso, sentenze del 25 luglio 2008, Metock e a., C‑127/08, EU:C:2008:449, punto 82, nonché del 5 giugno 2018, Coman e a., C‑673/16, EU:C:2018:385, punto 18 e la giurisprudenza ivi citata).

24

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38 prevede, dunque, che ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza per un periodo superiore a tre mesi, purché abbia la qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo nello Stato membro ospitante.

25

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il giudice del rinvio, che non ha interrogato la Corte a tal riguardo, ritiene che il ricorrente nel procedimento principale abbia la qualità di lavoratore ai sensi di quest’ultima disposizione, a motivo dell’attività da lui esercitata nello Stato membro ospitante per un periodo di due settimane.

26

L’articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva dispone, dal canto suo, che, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, il cittadino dell’Unione che ha cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante conserva comunque la qualità di lavoratore, in determinate circostanze, che la Corte ha dichiarato non elencate in modo esaustivo da detto paragrafo 3 (sentenza del 19 giugno 2014, Saint Prix, C‑507/12, EU:C:2014:2007, punto 38), e, in particolare, quando si trova in stato di disoccupazione involontaria.

27

L’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 prevede, a tal riguardo, che il cittadino dell’Unione, «trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività per oltre un anno» nello Stato membro ospitante, conserva la qualità di lavoratore, senza limiti di durata, a condizione di essersi registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro.

28

Risulta tuttavia dalla formulazione stessa della questione pregiudiziale e dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio che tale questione verte unicamente sull’attività esercitata dal ricorrente nel procedimento principale nello Stato membro ospitante per un periodo di due settimane, sicché, in ogni caso, esso non rientra nell’ambito delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38.

29

L’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38, prevede, nondimeno, che il cittadino dell’Unione, «trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi», conserva anche la qualità di lavoratore, per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi, a condizione di essersi registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro.

30

Dalla formulazione stessa dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38, in particolare dall’uso della congiunzione coordinativa «o», risulta che tale disposizione prevede il mantenimento dello status di lavoratore, subordinato o autonomo, per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi, in due ipotesi.

31

La prima ipotesi riguarda la situazione del lavoratore che abbia svolto un impiego in forza di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore a un anno e che si trovi in stato di disoccupazione involontaria al termine di quest’ultimo.

32

È tuttavia pacifico che – come risulta dalla formulazione stessa della questione pregiudiziale e dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio – il ricorrente nel procedimento principale non ha lavorato nello Stato membro ospitante, durante il periodo di attività di cui trattasi nel procedimento principale, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato, sicché egli non rientra, in linea di principio, in tale prima ipotesi.

33

Il giudice del rinvio chiede, di conseguenza, se un lavoratore come il ricorrente nel procedimento principale, che è stato occupato nello Stato membro ospitante per un periodo di due settimane, su base giuridica diversa da un contratto di lavoro a tempo determinato, prima di trovarsi in stato di disoccupazione involontaria, rientri nella seconda ipotesi, riguardante la situazione di qualsiasi lavoratore che si trovi «in stato di disoccupazione involontaria (…) durante i primi dodici mesi».

34

Orbene, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, la formulazione dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38 non consente di stabilire se il ricorrente nel procedimento principale rientri in tale seconda ipotesi.

35

Infatti, tale disposizione non precisa né se essa si applichi ai lavoratori subordinati o ai lavoratori autonomi o, ancora, alle due categorie di lavoratori, né se essa riguardi i contratti a tempo determinato di durata superiore a un anno, i contratti a tempo indeterminato o, ancora, a qualsiasi tipo di contratto o di attività, né, infine, se i dodici mesi ai quali essa si riferisce riguardino il periodo di soggiorno o il periodo di occupazione del lavoratore interessato nello Stato membro ospitante.

36

A tal riguardo, si deve rilevare, anzitutto, che, secondo una costante giurisprudenza, tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza esigono che i termini in cui è formulata una disposizione di diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri al fine di determinare il suo senso e la sua portata, devono di norma ricevere, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme (sentenze del 21 dicembre 2011, Ziolkowski e Szeja, C‑424/10 e C‑425/10, EU:C:2011:866, punto 32, nonché del 19 settembre 2013, Brey,C‑140/12, EU:C:2013:565, punto 49).

37

Si deve poi ricordare che, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, occorre tenere conto non solo del suo tenore, ma anche del contesto della disposizione stessa e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 7 ottobre 2010, Lassal, C‑162/09, EU:C:2010:592, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può rivelare elementi pertinenti per la sua interpretazione (v., in tal senso, sentenze del 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, punto 135; del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 50, nonché del 24 giugno 2015, T., C‑373/13, EU:C:2015:413, punto 58).

38

Infine, tenuto conto del contesto in cui si inscrive la direttiva 2004/38 e delle finalità perseguite da quest’ultima, le sue disposizioni non possono essere interpretate restrittivamente e, comunque, non devono essere private della loro efficacia pratica (v., in tal senso, sentenze dell’11 dicembre 2007, Eind, C‑291/05, EU:C:2007:771, punto 43; del 25 luglio 2008, Metock e a., C‑127/08, EU:C:2008:449, punto 84, nonché del 5 giugno 2018, Coman e a., C‑673/16, EU:C:2018:385, punto 39).

39

Nel caso di specie, risulta anzitutto dal combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 che il beneficio del mantenimento dello status di lavoratore previsto da quest’ultima disposizione è riconosciuto a qualsiasi cittadino dell’Unione che abbia esercitato un’attività lavorativa nello Stato membro ospitante, indipendentemente dalla natura di quest’ultima, vale a dire che abbia esercitato un’attività subordinata oppure autonoma (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Gusa, C‑442/16, EU:C:2017:1004, punti 3738).

40

La Corte ha giudicato, a tale riguardo, che la possibilità per un cittadino dell’Unione – che abbia temporaneamente cessato di esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma – di conservare il proprio status di lavoratore sulla base dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, nonché il diritto di soggiorno che gli spetta, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, si fonda sulla premessa che detto cittadino sia disponibile e idoneo a rientrare nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante entro un termine ragionevole (sentenza del 13 settembre 2018, Prefeta, C‑618/16, EU:C:2018:719, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

41

Occorre poi ricordare che la direttiva 2004/38, la quale, conformemente al suo articolo 1, lettera a), ha segnatamente lo scopo di fissare le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri da parte dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, stabilisce una graduazione della durata del diritto di soggiorno riconosciuto a ogni cittadino nello Stato membro ospitante, prevedendo, tra il diritto di soggiorno inferiore a tre mesi di cui al suo articolo 6 e il diritto di soggiorno permanente di cui al suo articolo 16, un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi disciplinato dal suo articolo 7.

42

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 garantisce così a qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo, in particolare, un diritto di soggiorno superiore a tre mesi nello Stato membro ospitante.

43

L’articolo 7, paragrafo 3, della medesima direttiva garantisce, a sua volta, a qualsiasi cittadino dell’Unione che si trovi in una situazione di inattività temporanea il mantenimento del suo status di lavoratore e, di conseguenza, del suo diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, stabilendo al contempo una graduazione nelle condizioni di detto mantenimento in funzione, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, da un lato, del motivo della sua inattività, segnatamente a seconda che egli sia inabile al lavoro per malattia o infortunio, in stato di disoccupazione involontaria oppure in formazione professionale, e, dall’altro, della durata iniziale del suo periodo di attività nello Stato membro ospitante, vale a dire a seconda che tale durata sia superiore o inferiore a un anno.

44

Così, il cittadino dell’Unione che ha esercitato un’attività lavorativa subordinata o autonoma nello Stato membro ospitante conserva il suo status di lavoratore senza limiti nel tempo, in primo luogo, se è colpito da un’incapacità temporanea risultante da una malattia o da un incidente, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38, in secondo luogo, se ha esercitato un’attività subordinata o autonoma nello Stato membro ospitante per oltre un anno prima di trovarsi in stato di disoccupazione involontaria, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva (sentenza del 20 dicembre 2017, Gusa, C‑442/16, EU:C:2017:1004, punti da 29 a 46), o, in terzo luogo, se segue un corso di formazione professionale, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera d), della medesima direttiva.

45

Per contro, il cittadino dell’Unione che abbia esercitato un’attività lavorativa subordinata o autonoma nello Stato membro ospitante per un periodo di durata inferiore a un anno beneficia del mantenimento del suo status di lavoratore solo per un periodo di tempo in cui tale Stato membro è libero di fissare, purché non sia inferiore a sei mesi.

46

Infatti, la durata del mantenimento dello status di lavoratore del cittadino dell’Unione che abbia esercitato un’attività subordinata o autonoma nello Stato membro ospitante può essere limitata da quest’ultimo, senza tuttavia poter essere inferiore a sei mesi, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38, qualora tale cittadino si trovi in stato di disoccupazione, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, prima di aver potuto compiere un anno di attività.

47

Ciò si verifica, secondo la prima ipotesi prevista da tale disposizione, quando la cessazione dell’attività del lavoratore subordinato avvenga all’atto della scadenza di un contratto a tempo determinato inferiore a un anno.

48

Ciò si verifica anche, come previsto nella seconda ipotesi di cui a tale disposizione, in tutte le situazioni in cui un lavoratore sia stato costretto, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, a cessare la sua attività nello Stato membro ospitante prima che sia trascorso un anno, a prescindere dalla natura dell’attività esercitata e dal tipo di contratto di lavoro concluso a tal fine, vale a dire indipendentemente dal fatto che egli abbia esercitato un’attività subordinata o autonoma e che abbia concluso un contratto a tempo determinato di durata superiore a un anno, un contratto a tempo indeterminato o qualsiasi altro tipo di contratto.

49

Tale interpretazione è conforme alla principale finalità perseguita dalla direttiva 2004/38, che, come ricordato al punto 23 della presente sentenza, consiste nel rafforzare il diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno di tutti i cittadini dell’Unione nonché all’obiettivo specificamente perseguito dal suo articolo 7, paragrafo 3, consistente nel garantire, attraverso il mantenimento dello status di lavoratore, il diritto di soggiorno delle persone che abbiano cessato di esercitare la loro attività professionale a causa di una mancanza di lavoro dovuta a circostanze indipendenti dalla loro volontà (v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2015, Alimanovic, C‑67/14, EU:C:2015:597, punto 60; del 25 febbraio 2016, García-Nieto e a., C‑299/14, EU:C:2016:114, punto 47, nonché del 20 dicembre 2017, Gusa, C‑442/16, EU:C:2017:1004, punto 42).

50

Non si può, peraltro, ritenere che tale interpretazione sia atta a pregiudicare la realizzazione di uno degli altri obiettivi perseguiti dalla direttiva 2004/38, vale a dire quello di raggiungere un giusto equilibrio fra la tutela della libera circolazione dei lavoratori, da un lato, e la garanzia che i sistemi di previdenza sociale dello Stato membro ospitante non sosterranno un onere irragionevole, dall’altro.

51

È vero che il considerando 10 della direttiva 2004/38 indica che tale direttiva mira ad evitare che le persone che esercitano il loro diritto di soggiorno diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo iniziale di soggiorno.

52

Occorre tuttavia rilevare, a tal riguardo, che la conservazione della qualità di lavoratore in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38 presuppone, come ricordato ai punti da 24 a 29 della presente sentenza, da un lato, che il cittadino interessato abbia effettivamente avuto, prima del suo periodo di disoccupazione involontaria, la qualità di lavoratore ai sensi di detta direttiva e, dall’altro, che si sia registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare lavoro. Inoltre, la conservazione di tale status durante un periodo di disoccupazione involontaria può essere limitata a sei mesi dallo Stato membro interessato.

53

Infine, l’esame dei lavori preparatori della direttiva 2004/38, in particolare della proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri [COM (2003) 199 definitivo], nonché della posizione comune (CE) n. 6/2004 del Consiglio, del 5 dicembre 2003 (GU 2004, C 54 E, pag. 12), consente di confermare, come esposto dall’avvocato generale ai paragrafi 51 e 52 delle sue conclusioni, la volontà del legislatore dell’Unione di estendere il beneficio del mantenimento dello status di lavoratore, eventualmente limitato ad un periodo non inferiore a sei mesi, alle persone che si trovino in stato di disoccupazione involontaria dopo aver lavorato per meno di un anno su base giuridica diversa da un contratto di lavoro a tempo determinato.

54

Ne consegue che l’articolo 7, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che un cittadino dell’Unione che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nel procedimento principale, il quale ha acquisito la qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva in uno Stato membro, in virtù dell’attività da lui esercitata per un periodo di due settimane prima di trovarsi in stato di disoccupazione involontaria, beneficia del mantenimento del suo status di lavoratore per un periodo di almeno sei mesi, purché si sia registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro.

55

Si deve inoltre ricordare che, conformemente al considerando 20 e all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, ogni cittadino dell’Unione che soggiorna nel territorio dello Stato membro ospitante conformemente a quest’ultima, tra cui in particolare quello che conserva il suo status di lavoratore subordinato o autonomo in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della medesima direttiva, gode della parità di trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato membro nell’ambito di applicazione del trattato FUE, fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste da quest’ultimo e il diritto derivato.

56

Ne consegue che, come ha esposto l’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, quando il diritto nazionale esclude dal beneficio del diritto alle prestazioni sociali le persone che hanno esercitato un’attività subordinata o autonoma solo per un breve periodo, tale esclusione si applica allo stesso modo ai lavoratori di altri Stati membri che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione.

57

Spetta pertanto al giudice del rinvio, l’unico competente a interpretare e ad applicare il diritto nazionale, stabilire se, in applicazione di detto diritto e conformemente al principio della parità di trattamento, il ricorrente nel procedimento principale abbia diritto al beneficio delle prestazioni di previdenza sociale o delle prestazioni di assistenza sociale da lui richieste nell’ambito del procedimento principale.

58

Da quanto precede deriva che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato membro che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione, che abbia acquisito in un altro Stato membro la qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, in virtù dell’attività da esso esercitata, su base giuridica diversa da un contratto a tempo determinato, per un periodo di due settimane, prima di trovarsi in stato di disoccupazione involontaria, conserva lo status di lavoratore per un periodo supplementare di almeno sei mesi ai sensi di tali disposizioni, purché si sia registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. Spetta al giudice del rinvio stabilire se, in applicazione del principio della parità di trattamento sancito all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, detto cittadino disponga, di conseguenza, del diritto di percepire prestazioni di assistenza sociale o, eventualmente, prestazioni previdenziali sulla stessa base di un cittadino dello Stato membro ospitante.

Sulle spese

59

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato membro che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione, che abbia acquisito in un altro Stato membro la qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, in virtù dell’attività da esso esercitata, su base giuridica diversa da un contratto a tempo determinato, per un periodo di due settimane, prima di trovarsi in stato di disoccupazione involontaria, conserva lo status di lavoratore per un periodo supplementare di almeno sei mesi ai sensi di tali disposizioni, purché si sia registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro.

 

Spetta al giudice del rinvio stabilire se, in applicazione del principio della parità di trattamento sancito all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, detto cittadino disponga, di conseguenza, del diritto di percepire prestazioni di assistenza sociale o, eventualmente, prestazioni previdenziali sulla stessa base di un cittadino dello Stato membro ospitante.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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