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Documento 62016CJ0465

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 febbraio 2019.
Consiglio dell'Unione europea contro Growth Energy e Renewable Fuels Association.
Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 – Importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America – Dazio antidumping definitivo – Margine di dumping stabilito a livello nazionale – Ricorso di annullamento – Associazioni rappresentative dei produttori non esportatori e degli operatori commerciali/miscelatori – Legittimazione ad agire – Incidenza diretta – Incidenza individuale.
Causa C-465/16 P.

Raccolta della giurisprudenza - generale - Sezione "Informazioni sulle decisioni non pubblicate"

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2019:155

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

28 febbraio 2019 ( *1 )

«Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 – Importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America – Dazio antidumping definitivo – Margine di dumping stabilito a livello nazionale – Ricorso di annullamento – Associazioni rappresentative dei produttori non esportatori e degli operatori commerciali/miscelatori – Legittimazione ad agire – Incidenza diretta – Incidenza individuale»

Nella causa C‑465/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 20 agosto 2016, nonché l’impugnazione incidentale ai sensi dell’articolo 176 del regolamento di procedura della Corte, proposta il 7 novembre 2016,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da S. Boelaert, in qualità di agente, assistita da N. Tuominen, avocată,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Growth Energy, con sede in Washington (Stati Uniti),

Renewable Fuels Association, con sede in Washington,

rappresentate da P. Vander Schueren, advocaat, assistita da N. Mizulin e M. Peristeraki, avocats,

ricorrenti in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da T. Maxian Rusche e M. França, in qualità di agenti,

ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol, rappresentata da O. Prost e A. Massot, avocats,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Vilaras (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Malenovský, L. Bay Larsen, M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 ottobre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, il Consiglio dell’Unione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 giugno 2016, Growth Energy e Renewable Fuels Association/Consiglio (T‑276/13; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2016:340), con la quale il Tribunale ha, da un lato, dichiarato ricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla Growth Energy e dalla Renewable Fuels Association contro il regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America (GU 2013, L 49, pag. 10) (in prosieguo: il «regolamento controverso»), e, dall’altro, annullato tale regolamento, nella misura in cui quest’ultimo riguardava la Patriot Renewable Fuels LLC, la Plymouth Energy Company LLC, la POET LLC e la Platinum Ethanol LLC, produttori di bioetanolo e membri della Growth Energy nonché della Renewable Fuels Association.

2

Con la loro impugnazione incidentale, la Growth Energy e la Renewable Fuels Association chiedono alla Corte, da un lato, di annullare la sentenza impugnata nella misura in cui ha dichiarato il loro ricorso solo parzialmente ricevibile, e, dall’altro, di annullare il regolamento controverso nella parte che le riguarda o, in subordine, di rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sui loro motivi.

Fatti e regolamento controverso

3

I fatti di causa sono stati esposti dal Tribunale ai punti da 1 a 18 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue.

4

A seguito di una denuncia depositata il 12 ottobre 2011 dalla ePure, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol, associazione europea dei produttori di etanolo rinnovabile, la Commissione europea pubblicava, in data 25 novembre 2011, un avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America (GU 2011, C 345, pag. 7), in cui annunciava che intendeva ricorrere al metodo del campionamento per selezionare i produttori esportatori degli Stati Uniti d’America da sottoporre all’inchiesta avviata nell’ambito di tale procedimento (in prosieguo: l’«inchiesta»).

5

Il 16 gennaio 2012 la Commissione notificava a cinque società membri della Growth Energy e della Renewable Fuels Association, ossia la Marquis Energy, la Patriot Renewable Fuels, la Plymouth Energy Company, la POET e la Platinum Ethanol, il loro inserimento nel campione dei produttori esportatori.

6

Il 24 agosto 2012 la Commissione inviava alla Growth Energy e alla Renewable Fuels Association il documento di informazione provvisorio in cui annunciava il proseguimento dell’inchiesta, senza l’adozione di misure provvisorie, e la sua estensione agli operatori commerciali/miscelatori. Tale documento indicava che non era possibile in tale fase valutare se le esportazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti fossero state effettuate a prezzi di dumping, in quanto i produttori inclusi nel campione non distinguevano tra vendite interne e vendite all’esportazione e vendevano tutti i loro prodotti a operatori commerciali/miscelatori indipendenti stabiliti negli Stati Uniti, i quali miscelavano successivamente il bioetanolo con la benzina e lo rivendevano.

7

Il 6 dicembre 2012 la Commissione inviava alla Growth Energy e alla Renewable Fuels Association il documento di informazione definitivo, nel quale, basandosi sui dati degli operatori commerciali/miscelatori indipendenti, esaminava l’esistenza di un dumping pregiudizievole per l’industria dell’Unione europea e prevedeva l’imposizione di misure definitive ad un tasso del 9,6% a livello nazionale e per un periodo di tre anni.

8

Il 18 febbraio 2013 il Consiglio adottava, sul fondamento del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51; in prosieguo: il «regolamento antidumping di base»), il regolamento controverso, che istituiva un dazio antidumping sul bioetanolo, denominato «etanolo combustibile», ad un tasso del 9,5% a livello nazionale e per un periodo di cinque anni.

9

Dal punto 16 della sentenza impugnata risulta che, ai considerando da 12 a 16 del regolamento controverso, il Consiglio aveva rilevato che, in base a quanto emerso dall’inchiesta, nessuno dei produttori inclusi nel campione aveva esportato bioetanolo nel mercato dell’Unione e che gli esportatori del prodotto di cui trattasi verso l’Unione non erano i produttori americani di bioetanolo, bensì gli operatori commerciali/miscelatori, ragion per cui, al fine di completare l’inchiesta relativa al dumping, esso si era basato sui dati dei due operatori commerciali/miscelatori che avevano accettato di collaborare.

10

Dal punto 17 della sentenza impugnata emerge anche che, ai considerando da 62 a 64 del regolamento controverso, il Consiglio aveva dichiarato opportuno fissare un margine di dumping a livello nazionale, in quanto la struttura dell’industria del bioetanolo e il modo in cui il prodotto in esame era fabbricato e venduto nel mercato degli Stati Uniti ed esportato nell’Unione rendevano impraticabile la determinazione di margini di dumping individuali per i produttori degli Stati Uniti.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

11

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 maggio 2013, la Growth Energy e la Renewable Fuels Association hanno proposto un ricorso di annullamento contro il regolamento controverso.

12

Il Tribunale, dopo aver dichiarato la ricevibilità parziale del ricorso della Growth Energy e della Renewable Fuels Association, ha accolto la seconda parte del loro primo motivo di ricorso, relativa a una violazione da parte del Consiglio dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, e, di conseguenza, ha annullato il regolamento controverso nella parte riguardante quattro dei cinque produttori americani inclusi nel campione e membri di queste due associazioni.

13

Ai punti da 42 a 162 della sentenza impugnata, esso ha verificato la ricevibilità del ricorso della Growth Energy e della Renewable Fuels Association, esaminando in successione le condizioni di riconoscimento della loro capacità di agire in qualità di associazione, poi, la loro legittimazione ad agire e, infine, il loro interesse ad agire.

14

Il Tribunale ha quindi esaminato, in un primo tempo, ai punti da 45 a 64 della sentenza impugnata, le condizioni di riconoscimento della capacità di agire delle associazioni, iniziando col ricordare che tale capacità poteva essere riconosciuta alla Growth Energy e alla Renewable Fuels Association, in qualità di associazioni rappresentative degli interessi dei produttori americani di bioetanolo, esclusivamente in tre ipotesi, vale a dire, rispettivamente, quando una disposizione di legge lo prevede espressamente, quando le imprese che rappresentano o alcune di esse sono legittimate ad agire individualmente oppure quando tali associazioni possono esse stesse vantare un interesse che sia loro proprio.

15

Ai punti 47 e 48 della sentenza impugnata, esso ha anzitutto rilevato che la Growth Energy e la Renewable Fuels Association non potevano avvalersi della prima ipotesi, poiché non avevano identificato alcuna disposizione che concedesse loro un diritto specifico di ricorso e poiché nessun elemento del fascicolo consentiva di concludere che esisteva una disposizione di questo tipo.

16

Poi, in base alla seconda ipotesi, esso ha distinto, al punto 50 della sentenza impugnata, quattro categorie di operatori economici membri della Growth Energy e della Renewable Fuels Association.

17

Al riguardo, in primo luogo, al punto 51 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso di queste ultime, nella misura in cui tale ricorso sarebbe stato presentato in nome della Marquis Energy, sebbene questa società avesse proposto un proprio ricorso, iscritto a ruolo con il numero T‑277/13.

18

In secondo luogo, ai punti da 52 a 55 della sentenza impugnata, esso ha respinto in quanto irricevibile il ricorso della Growth Energy e della Renewable Fuels Association, per il motivo che tale ricorso era stato presentato in nome di due operatori commerciali/miscelatori di bioetanolo, vale a dire la Murex e la CHS, i quali erano soltanto membri «associati» delle associazioni senza diritto di voto. Esso ha ritenuto che queste due imprese non avessero la possibilità di far valere i loro interessi in caso di una eventuale rappresentanza da parte di dette associazioni, cosicché queste ultime non erano legittimate ad agire.

19

In terzo luogo, al punto 56 della sentenza impugnata, esso ha affermato che doveva esaminare se il ricorso della Growth Energy e della Renewable Fuels Association fosse ricevibile nella misura in cui queste ultime rappresentavano, da un lato, i quattro produttori inclusi nel campione diversi dal gruppo Marquis Energy e, dall’altro, ogni membro diverso dai quattro produttori inclusi nel campione, dalla Marquis Energy o dagli operatori commerciali/miscelatori Murex e CHS.

20

Infine, il Tribunale, al punto 63 della sentenza impugnata, ha sottolineato che occorreva esaminare, nell’ambito della terza ipotesi, se la Growth Energy e la Renewable Fuels Association avessero un interesse proprio nella loro qualità di associazione che aveva partecipato al procedimento antidumping.

21

Il Tribunale ha analizzato, in un secondo tempo, ai punti da 64 a 154 della sentenza impugnata, la legittimazione ad agire della Growth Energy e della Renewable Fuels Association, esaminando in successione la loro legittimazione ad agire individualmente, poi, la loro legittimazione ad agire quali rappresentanti dei produttori americani inclusi nel campione e, infine, la loro legittimazione ad agire quali rappresentanti dei loro membri diversi dai produttori americani inclusi nel campione.

22

Il Tribunale ha dichiarato, in primo luogo, ai punti da 77 a 87 della sentenza impugnata, che la Growth Energy e la Renewable Fuels Association erano legittimate ad agire in nome proprio, in base alla terza ipotesi, in forza delle garanzie procedurali che l’articolo 6, paragrafo 7, l’articolo 19, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 20, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento antidumping di base conferiscono alle associazioni, ma ai soli fini della salvaguardia dei diritti procedurali che invocavano nell’ambito del loro decimo motivo.

23

Il Tribunale ha considerato, in secondo luogo, ai punti da 90 a 150 della sentenza impugnata, che i produttori americani inclusi nel campione erano legittimati ad agire contro il regolamento controverso e, di conseguenza, ha dichiarato ricevibile il ricorso della Growth Energy e della Renewable Fuels Association nella loro qualità di rappresentanti dei loro interessi.

24

Esso ha rilevato, sotto un primo profilo, ai punti da 92 a 104 della sentenza impugnata, che i produttori americani inclusi nel campione erano direttamente interessati dal regolamento controverso, respingendo, ai punti da 105 a 118 di detta sentenza, i vari argomenti addotti in senso contrario dal Consiglio e dalla Commissione.

25

Nell’ambito del suo esame dell’incidenza diretta sui produttori americani inclusi nel campione, esso ha ricordato anzitutto, al punto 92 della sentenza impugnata, la sua giurisprudenza secondo cui una società i cui prodotti sono gravati da un dazio antidumping è direttamente interessata da un regolamento istitutivo di tale dazio antidumping, atteso che tale regolamento obbliga le autorità doganali degli Stati membri a riscuotere il dazio istituito senza lasciare loro alcun margine di discrezionalità.

26

Poi, ai punti da 93 a 104 della sentenza impugnata, esso ha constatato che i produttori americani inclusi nel campione erano direttamente interessati dal dazio antidumping istituito dal regolamento controverso, essendo i produttori del prodotto che, al momento della sua importazione nell’Unione a partire dall’entrata in vigore del regolamento impugnato, era gravato dal dazio antidumping.

27

Al riguardo, esso si è basato, ai punti da 93 a 97 della sentenza impugnata, su quattro constatazioni relative al funzionamento del mercato del bioetanolo, quale accertato dal Consiglio, il quale ha esso stesso rilevato, nel regolamento impugnato, che un volume significativo di bioetanolo proveniente dai quattro produttori americani inclusi nel campione era stato esportato in maniera regolare nell’Unione durante il periodo d’inchiesta.

28

Infine, ai punti da 105 a 118 della sentenza impugnata, esso ha respinto i vari argomenti sollevati dal Consiglio e dalla Commissione. In proposito ha osservato, in particolare, al punto 114 della sentenza impugnata, che, anche supponendo che fossero gli operatori commerciali/miscelatori a sopportare il dazio antidumping e che si fosse accertato che la catena commerciale del bioetanolo era interrotta in modo tale che essi non fossero in grado di ripercuotere il dazio antidumping sui produttori, restava il fatto che l’istituzione di un dazio antidumping mutava le condizioni legali alle quali il bioetanolo prodotto dai produttori inclusi nel campione era commercializzato sul mercato dell’Unione, cosicché la posizione legale di tali produttori su questo mercato era, in ogni caso, pregiudicata direttamente e sostanzialmente.

29

Il Tribunale ha rilevato, sotto un secondo profilo, ai punti da 119 a 130 della sentenza impugnata, che i quattro produttori inclusi nel campione erano individualmente interessati dal regolamento controverso, respingendo, ai punti da 131 a 145 di detta sentenza, i vari argomenti addotti in senso contrario dal Consiglio e dalla Commissione.

30

In terzo luogo, il Tribunale, ai punti da 151 a 153 della sentenza impugnata, ha dichiarato irricevibile il ricorso della Growth Energy e della Renewable Fuels Association nella parte in cui sarebbe stato presentato in nome di tutti i membri di tali associazioni diversi dai quattro produttori americani inclusi nel campione, non avendo dette associazioni fornito gli elementi idonei a dimostrare che i loro membri fossero direttamente interessati dal regolamento controverso.

31

Il Tribunale ha esaminato, in un terzo tempo, l’interesse ad agire della Growth Energy e della Renewable Fuels Association. Ai punti da 155 a 160 della sentenza impugnata, esso ha respinto l’argomento addotto dalla Commissione secondo cui la Growth Energy e la Renewable Fuels Association non avrebbero avuto alcun interesse effettivo ed attuale ad agire contro il regolamento controverso, poiché i loro membri non avevano esportato bioetanolo nell’Unione durante il periodo d’inchiesta né avevano cominciato a farlo alla data di proposizione del ricorso di cui trattasi.

32

In proposito, al punto 157 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, sebbene la Commissione, semplice interveniente, non fosse legittimata a sollevare un’eccezione di irricevibilità relativa alla mancanza di interesse ad agire, esso, tuttavia, aveva l’obbligo di esaminarla d’ufficio. Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato, da un lato, che la Growth Energy e la Renewable Fuels Association avevano un interesse ad agire, in quanto l’annullamento del dazio antidumping imposto dal regolamento controverso, che grava sulle importazioni nell’Unione di bioetanolo prodotto dai quattro produttori americani inclusi nel campione, poteva procurare a questi ultimi un beneficio. Esso ha dichiarato, dall’altro lato, che le due associazioni avevano un interesse ad agire, nella misura in cui facevano valere una violazione dei propri diritti procedurali.

33

Ai punti 161 e 162 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso la propria analisi della ricevibilità del ricorso nei seguenti termini:

«161

Discende da tutto quanto precede che occorre:

respingere il presente ricorso in quanto irricevibile nei limiti in cui è diretto all’annullamento del regolamento [controverso] relativamente alla parte che riguarda la Marquis Energy (v. punto 51 [della sentenza impugnata]);

respingere i primi nove motivi di ricorso in quanto irricevibili, nei limiti in cui le ricorrenti fanno valere la loro legittimazione ad agire a titolo personale (v. punto 87 [della sentenza impugnata]);

respingere il presente ricorso in quanto irricevibile nei limiti in cui è diretto all’annullamento del regolamento [controverso] relativamente alla parte che riguarda i membri delle ricorrenti diversi dai cinque produttori americani inclusi nel campione (v. punti 55 e 154 [della sentenza impugnata]).

162

Tuttavia, occorre constatare che il presente ricorso è ricevibile nella parte in cui le ricorrenti chiedono:

in primo luogo, l’annullamento del regolamento [controverso] nella parte in cui riguarda i quattro produttori americani inclusi nel campione (v. punto 150 [della sentenza impugnata]) e,

in secondo luogo, l’annullamento del regolamento [controverso] nei limiti in cui esse fanno valere, nel decimo motivo, una violazione dei propri diritti procedurali durante il procedimento antidumping (v. punto 87 [della sentenza impugnata])».

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

34

Nell’ambito dell’impugnazione principale, il Consiglio chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

respingere il ricorso proposto in primo grado dalla Growth Energy e dalla Renewable Fuels Association, e

condannare la Growth Energy e la Renewable Fuels Association alle spese, da esso sostenute, relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione.

35

In subordine, il Consiglio chiede che la Corte voglia:

rinviare la causa al Tribunale per riesame e

riservare le spese riguardanti il procedimento in primo grado e il procedimento di impugnazione.

36

Nella sua comparsa di risposta, la Commissione chiede che la Corte voglia, a titolo principale:

annullare la sentenza impugnata;

dichiarare irricevibile il ricorso di primo grado, e

condannare la Growth Energy e la Renewable Fuels Association alle spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

37

In subordine, la Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

respingere la seconda parte del primo motivo dedotto in primo grado dalla Growth Energy e dalla Renewable Fuels Association e, quanto alle altre parti del primo motivo e agli altri motivi, rinviare la causa dinanzi al Tribunale per riesame, e

riservare le spese dei due gradi di giudizio.

38

Nella loro comparsa di risposta, la Growth Energy e la Renewable Fuels Association chiedono che la Corte voglia:

respingere in toto l’impugnazione e confermare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata e

condannare il Consiglio a sopportare le spese da esse sostenute nel procedimento di primo grado e nel procedimento di impugnazione.

39

Nell’ambito dell’impugnazione incidentale, la Growth Energy e la Renewable Fuels Association chiedono che la Corte voglia, a titolo principale:

annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui respinge il loro ricorso di annullamento;

annullare il regolamento controverso nella sua totalità, nella parte riguardante le medesime, nonché tutti i loro membri, e

condannare il Consiglio a sopportare, da un lato, le spese da esse sostenute in primo grado dinanzi al Tribunale nonché nell’ambito dell’impugnazione principale e dell’impugnazione incidentale proposte dinanzi alla Corte e, dall’altro, le proprie spese.

40

In subordine, e per il caso in cui la Corte dovesse ritenere che la controversia non sia matura per la decisione, la Growth Energy e la Renewable Fuels Association chiedono che la Corte voglia:

rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sui primi nove motivi di annullamento da esse dedotti a titolo individuale e su tutti i motivi di annullamento da esse dedotti in nome dei loro membri diversi dai quattro produttori americani inclusi nel campione e

condannare il Consiglio a sopportare le spese da esse sin qui sostenute nel procedimento di primo grado e nei procedimenti di impugnazione principale e incidentale e riservare le spese relative al seguito del procedimento.

41

Nella sua comparsa di risposta, il Consiglio chiede che la Corte voglia:

respingere in toto l’impugnazione incidentale e confermare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata e

condannare la Growth Energy e la Renewable Fuels Association a sopportare le spese da esso sostenute sia in primo grado dinanzi al Tribunale sia nell’ambito dell’impugnazione principale e dell’impugnazione incidentale, nonché le loro spese.

42

Nella sua comparsa di risposta, la Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione incidentale in quanto irricevibile e, in subordine, in quanto infondata e

condannare la Growth Energy e la Renewable Fuels Association alle spese.

Sull’impugnazione principale

43

Nell’ambito della sua impugnazione, il Consiglio deduce tre motivi. Il primo motivo riguarda un errore di interpretazione da parte del Tribunale dell’articolo 263 TFUE nonché della giurisprudenza rilevante, e un difetto di motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo verte su un’erronea interpretazione da parte del Tribunale dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base. Il terzo motivo riguarda il fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che applicare dazi individuali ai produttori americani inclusi nel campione non era irrealizzabile.

44

Nell’ambito delle sue memorie a sostegno del Consiglio, la Commissione dichiara di sostenere pienamente l’impugnazione principale proposta dal Consiglio e di condividere gli argomenti presentati da quest’ultimo nella sua replica. Tuttavia, essa solleva anche un motivo che non è stato dedotto dal Consiglio, ma che, a suo avviso, la Corte può esaminare d’ufficio. Essa fa valere che il ricorso della Growth Energy e della Renewable Fuels Association avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile, in quanto la difesa degli interessi commerciali dei membri di tali associazioni non rientra nell’oggetto sociale di queste ultime, quale definito nei loro statuti.

45

La Growth Energy e la Renewable Fuels Association eccepiscono l’irricevibilità dell’impugnazione nella sua totalità. Da un lato, esse sostengono che, con il suo primo e il suo secondo motivo, il Consiglio rimette essenzialmente in discussione gli elementi di fatto, senza invocare alcuno snaturamento da parte del Tribunale degli elementi di prova. Dall’altro lato, esse considerano che, nell’ambito del suo terzo motivo, il Consiglio non espone i propri argomenti con sufficiente chiarezza.

46

La Corte esaminerà, anzitutto, l’eccezione di irricevibilità dell’impugnazione principale sollevata dalla Growth Energy e dalla Renewable Fuels Association, poi, il motivo dedotto dalla Commissione nell’ambito della suo comparsa a sostegno del Consiglio, relativo a un errore che il Tribunale avrebbe commesso dichiarando ricevibile il ricorso della Growth Energy e della Renewable Fuels Association e, infine, il primo motivo d’impugnazione del Consiglio, che contesta la legittimazione ad agire delle due associazioni e, in particolare, la prima parte di questo primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel concludere che i produttori americani di bioetanolo inclusi nel campione e, di conseguenza, la Growth Energy e la Renewable Fuels Association erano direttamente interessati dal regolamento controverso.

Sulla ricevibilità dell’impugnazione principale

47

Va ricordato che, certamente, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova, salvo il caso dello snaturamento di tali fatti e di tali elementi di prova, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione. Tuttavia, una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, a effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto [sentenze del 28 maggio 1998, Deere/Commissione, C‑7/95 P, EU:C:1998:256, punto 21; del 10 dicembre 2002, Commissione/Camar e Tico, C‑312/00 P, EU:C:2002:736, punto 69, nonché del 28 giugno 2018, Andres (fallimento Heitkamp BauHolding)/Commissione, C‑203/16 P, EU:C:2018:505, punto 77].

48

Nel caso di specie, con il suo primo motivo d’impugnazione, il Consiglio fa valere che il Tribunale ha commesso un duplice errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, concludendo che la Growth Energy e la Renewable Fuels Association erano, da un lato, direttamente e, dall’altro, individualmente interessate dal regolamento controverso, nella loro qualità di rappresentanti dei quattro produttori americani di bioetanolo inclusi nel campione. Con detto primo motivo, il Consiglio contesta, in particolare, che tali produttori possano essere considerati direttamente interessati dal regolamento controverso, non avendo, in sostanza, esportato direttamente bioetanolo nell’Unione.

49

In tal modo, il Consiglio mette quindi in discussione le conseguenze giuridiche che il Tribunale ha tratto dalle sue constatazioni di fatto, nel caso di specie il riconoscimento della legittimazione ad agire della Growth Energy e della Renewable Fuels Association contro il regolamento controverso, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, cosicché l’impugnazione principale deve, quantomeno in tale misura, essere dichiarata ricevibile (v., in tal senso, sentenze del 10 dicembre 2002, Commissione/Camar e Tico, C‑312/00 P, EU:C:2002:736, punto 71; del 28 giugno 2018, Germania/Commissione, C‑208/16 P, non pubblicata, EU:C:2018:506, punto 76, nonché del 28 giugno 2018, Germania/Commissione, C‑209/16 P, non pubblicata, EU:C:2018:507, punto 74).

50

Ne consegue che, senza che occorra pronunciarsi, in tale fase, sulla ricevibilità degli altri due motivi dedotti dal Consiglio, l’eccezione di irricevibilità del primo motivo dell’impugnazione principale sollevata dalla Growth Energy e dalla Renewable Fuels Association dev’essere respinta.

Sul motivo d’impugnazione, dedotto autonomamente dalla Commissione, relativo all’irricevibilità del ricorso di primo grado della Growth Energy e della Renewable Fuels Association

Argomenti delle parti

51

La Commissione fa valere che il Tribunale avrebbe dovuto respingere in quanto irricevibile il ricorso di primo grado della Growth Energy e della Renewable Fuels Association, poiché, in sostanza, i loro statuti non consentivano a queste ultime di difendere gli interessi commerciali di un determinato settore e/o dei membri di tali associazioni. La Corte sarebbe peraltro tenuta ad esaminare d’ufficio tale argomento.

52

Essa considera che, nel descrivere la Growth Energy e la Renewable Fuels Association come «associazioni che rappresentano i produttori americani di bioetanolo», al punto 1 della sentenza impugnata, e, successivamente, come «associazioni che rappresentano gli interessi dell’industria americana del bioetanolo», al punto 42 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato i fatti. Le due associazioni, in quanto associazioni senza scopo di lucro costituite ai sensi del District of Columbia Non-Profit Corporation Act (legge sulle associazioni senza scopo di lucro del district della Columbia), non possono infatti svolgere attività di tutela degli interessi commerciali di un determinato settore e/o dei loro membri.

53

Un’attività del genere sarebbe inoltre incompatibile con l’obiettivo specifico della Growth Energy, che consiste nel «promuovere l’etanolo come fonte di energia rinnovabile, pulita e sostenibile», nonché con l’oggetto sociale della Renewable Fuels Association, che è quello di «promuovere e accompagnare lo sviluppo di un’industria nazionale dei carburanti rinnovabili sostenibile e competitiva». Inoltre, la Growth Energy e la Renewable Fuels Association non hanno minimamente cercato di far valere che il loro ricorso rientrava nell’ambito dei loro obiettivi statutari, laddove, al punto 75 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe constatato, al contrario, che il loro ricorso era diretto a «proteggere l’industria americana dell’etanolo».

54

La Growth Energy e la Renewable Fuels Association sostengono che il fatto di non avere uno scopo di lucro non implica in alcun modo che esse non possano difendere gli interessi commerciali di un determinato settore e/o dei loro membri, ma significa semplicemente che esse non possono trarre profitti economici dalle loro attività né distribuire dividendi agli azionisti. Esse aggiungono che la Commissione ha arbitrariamente concluso che l’oggetto sociale della Renewable Fuels Association era limitato a considerazioni di carattere nazionale ed escludeva la difesa degli interessi commerciali dei suoi membri nei paesi terzi. Infatti, la promozione di un’industria nazionale sarebbe parimenti legata alla sua crescita, di cui fanno parte le esportazioni, cosicché il regolamento controverso, nella misura in cui incide sulla competitività di tale industria, rientra effettivamente nell’ambito della sua missione.

55

In ogni caso, la Commissione, in quanto «altra parte» nell’impugnazione, non potrebbe far valere, in tale fase del procedimento, lo snaturamento degli elementi di prova al riguardo, non invocato dal Consiglio su tale punto, né sostenere che le constatazioni del Tribunale relative agli obiettivi dell’associazione sono in realtà più limitate. Essa avrebbe dovuto proporre un’impugnazione incidentale ai sensi dell’articolo 178 del regolamento di procedura della Corte.

Giudizio della Corte

56

Ai sensi dell’articolo 174 del regolamento di procedura, le conclusioni della comparsa di risposta tendono all’accoglimento o al rigetto, totale o parziale, dell’impugnazione. Inoltre, a norma degli articoli 172 e 176 del citato regolamento, le parti autorizzate a depositare una comparsa di risposta possono presentare, mediante atto separato e distinto dalla comparsa di risposta, un’impugnazione incidentale, la quale, in forza dell’articolo 178, paragrafi 1 e 3, seconda frase, del medesimo regolamento, deve tendere all’annullamento, totale o parziale, della sentenza impugnata, sulla base di motivi e argomenti di diritto distinti da quelli dedotti nella comparsa di risposta.

57

Risulta dal combinato disposto di tali disposizioni che la comparsa di risposta non può essere intesa all’annullamento della sentenza impugnata per motivi distinti e autonomi da quelli dedotti nell’impugnazione, in quanto motivi di tal genere possono essere fatti valere solo nell’ambito di un’impugnazione incidentale (sentenze del 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione, C‑449/14 P, EU:C:2016:848, punti da 99 a 101, e del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, punto 20).

58

Nel caso di specie, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 45 e 46 delle sue conclusioni, la Commissione solleva un motivo relativo, in sostanza, al fatto che il Tribunale avrebbe snaturato i fatti nel considerare che la Growth Energy e la Renewable Fuels Association fossero statutariamente legittimate a difendere gli interessi commerciali del settore del bioetanolo o dei loro membri, motivo non sollevato dal Consiglio e che costituisce, pertanto, un motivo distinto e autonomo di annullamento della sentenza impugnata che può essere dedotto unicamente nell’ambito di un’impugnazione incidentale.

59

Tuttavia, per giurisprudenza costante, la Corte, investita di un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 del suo Statuto, può pronunciarsi, se necessario d’ufficio, sul motivo di ordine pubblico attinente alla violazione delle condizioni di ricevibilità sancite dall’articolo 263 TFUE (v. sentenza del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C‑298/00 P, EU:C:2004:240, punto 35, nonché ordinanze del 15 aprile 2010, Makhteshim-Agan Holding e a./Commissione, C‑517/08 P, non pubblicata, EU:C:2010:190, punto 54, e del 7 dicembre 2017, Eurallumina/Commissione, C‑323/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:952, punto 31).

60

Tuttavia, il motivo sollevato dalla Commissione non può essere accolto.

61

Infatti, da un lato, la circostanza che la Growth Energy e la Renewable Fuels Association non perseguano uno scopo di lucro non implica in alcun modo che esse non possano garantire la difesa in giudizio degli interessi collettivi delle persone giuridiche che rappresentano. La Commissione, in ogni caso, non ha dimostrato né affermato che esse non avevano la capacità di stare in giudizio.

62

Dall’altro lato, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, non risulta affatto che l’oggetto sociale della Growth Energy e della Renewable Fuels Association non consenta loro di garantire la difesa degli interessi commerciali dei loro membri nei paesi terzi. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, l’oggetto sociale di ciascuna di queste due associazioni è enunciato in maniera sufficientemente ampia da inglobare un’azione giudiziaria diretta a difendere gli interessi dei loro membri contro misure di difesa commerciale.

63

Ne consegue che il motivo autonomo dedotto dalla Commissione dev’essere respinto in quanto infondato in diritto.

Sulla prima parte del primo motivo dell’impugnazione principale, relativa ad un’incidenza diretta sui produttori americani inclusi nel campione

Argomenti delle parti

64

Il Consiglio fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere, al punto 104 della sentenza impugnata, che i quattro produttori americani di bioetanolo inclusi nel campione erano direttamente interessati dal regolamento controverso, conclusione questa giustificata inoltre dagli elementi esposti ai punti 114, 116 e 117 di tale sentenza.

65

Il Tribunale avrebbe infatti dichiarato che i quattro produttori erano direttamente interessati, essendo produttori del prodotto che, al momento della sua importazione nell’Unione, era soggetto al dazio antidumping. L’istituzione di tale dazio avrebbe modificato le condizioni legali alle quali il bioetanolo era commercializzato nel mercato dell’Unione. Orbene, la constatazione di tale effetto diretto sarebbe incompatibile con quella espressa dalla Corte nella sua sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione (C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punti da 44 a 51). In quanto produttori che non vendono direttamente i loro prodotti nell’Unione, essi potrebbero tutt’al più essere indirettamente interessati da un punto di vista economico, nella misura in cui subiscono potenzialmente uno svantaggio concorrenziale rispetto ad altri produttori di bioetanolo ai quali non sia imposto alcun dazio.

66

Secondo il Consiglio, il Tribunale ha erroneamente dichiarato che i dazi antidumping modificavano le condizioni legali di commercializzazione del prodotto in esame e incidevano quindi direttamente e sostanzialmente sulla posizione di tutti i produttori inclusi nel campione, esportatori o meno. Nel concludere che il regolamento controverso riguardava automaticamente e direttamente tutti i produttori, il Tribunale sarebbe andato oltre la giurisprudenza costante cui fa riferimento, incorrendo, pertanto, in un’«esagerazione» giudiziaria.

67

Di conseguenza, il Tribunale, accettando come sufficiente una modifica presunta e indiretta della situazione economica dei quattro produttori inclusi nel campione, avrebbe violato la condizione dell’incidenza diretta enunciata all’articolo 263, quarto comma, TFUE, la quale richiede che la misura oggetto di un ricorso produca direttamente effetti sulla situazione giuridica della persona di cui trattasi e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari della misura stessa incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa dell’Unione senza intervento di altre norme intermedie.

68

La Growth Energy e la Renewable Fuels Association ritengono che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto nel concludere che esse erano direttamente interessate dal regolamento controverso.

Giudizio della Corte

69

In base ad una giurisprudenza costante della Corte, ricordata dal Tribunale al punto 67 della sentenza impugnata, la condizione secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla misura oggetto del ricorso richiede la sussistenza di due condizioni cumulative, vale a dire che la misura contestata, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica di tale persona e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari della misura stessa incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa dell’Unione senza intervento di altre norme intermedie [v., in particolare, sentenze del 5 maggio 1998, Compagnie Continentale (Francia)/Commissione, C‑391/96 P, EU:C:1998:194, punto 41, nonché ordinanze del 10 marzo 2016, SolarWorld/Commissione, C‑142/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:163, punto 22, e del 21 aprile 2016, Makro autoservicio mayorista e Vestel Iberia/Commissione, C‑264/15 P e C‑265/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:301, punto 45].

70

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, ciò che il Consiglio e la Commissione rimettono in discussione è la valutazione da parte del Tribunale della prima di dette condizioni.

71

Infatti, le istituzioni fanno valere, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che i produttori americani inclusi nel campione erano direttamente interessati dal regolamento controverso per il fatto che un volume significativo della loro produzione di bioetanolo era stato esportato, da operatori commerciali/miscelatori, in maniera regolare nell’Unione durante il periodo d’inchiesta, cosicché l’istituzione del dazio antidumping aveva inciso significativamente sulla loro posizione legale nel mercato dell’Unione.

72

Va ricordato al riguardo che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, sebbene i regolamenti che istituiscono dazi antidumping su un prodotto abbiano, per loro natura e portata, carattere normativo, in quanto si applicano a tutti gli operatori economici interessati, non è escluso che essi possano riguardare direttamente e individualmente alcuni di essi, in particolare, a determinate condizioni, i produttori e gli esportatori di detto prodotto (v., in tal senso, sentenza del 16 aprile 2015, TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

73

In proposito, la Corte ha ripetutamente dichiarato che gli atti che istituiscono dazi antidumping possono riguardare direttamente e individualmente le imprese produttrici ed esportatrici del prodotto di cui trattasi alle quali vengono attribuite le pratiche di dumping sulla base di dati relativi alla loro attività commerciale. Ciò accade per le imprese produttrici ed esportatrici che possano dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione e del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 21 febbraio 1984, Allied Corporation e a./Commissione, 239/82 e 275/82, EU:C:1984:68, punti 1112, nonché del 7 maggio 1987, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, 240/84, EU:C:1987:202, punto 5).

74

Da tale giurisprudenza risulta che un’impresa non può essere considerata direttamente interessata da un regolamento che istituisce un dazio antidumping solo per la sua qualità di produttrice del prodotto soggetto a tale dazio, essendo essenziale, al riguardo, la qualità di esportatrice. Infatti, dai termini stessi della giurisprudenza citata nel punto precedente della presente sentenza risulta che l’incidenza diretta di un regolamento che istituisce dazi antidumping su alcuni produttori ed esportatori del prodotto di cui trattasi deriva, in particolare, dal fatto che le pratiche di dumping siano loro imputate. Orbene, non può imputarsi una pratica di dumping a un produttore che non esporti la sua produzione nel mercato dell’Unione, ma si limiti a venderla nel proprio mercato nazionale.

75

Di conseguenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni, la mera circostanza che un prodotto raggiunga il mercato dell’Unione, foss’anche con un volume significativo, non è sufficiente a ritenere che, una volta che tale prodotto venga colpito dall’istituzione di un dazio antidumping, il dazio stesso incida direttamente sulla situazione giuridica del produttore.

76

Orbene, nel caso di specie, come risulta dai considerando 12 e 63 del regolamento controverso e come dichiarato dal Tribunale al punto 94 della sentenza impugnata, i produttori americani inclusi nel campione non hanno esportato direttamente la loro produzione nel mercato dell’Unione durante il periodo d’inchiesta. Pertanto, nessuna pratica di dumping è stata loro imputata e nessun margine di dumping individuale poteva essere stabilito nei loro confronti, come risulta dai considerando 64 e 76 del regolamento controverso e come rilevato dal Tribunale ai punti da 107 a 112 della sentenza impugnata.

77

Poiché detti produttori non hanno esportato direttamente la loro produzione nel mercato dell’Unione e non sono stati quindi identificati, in ultima analisi, come esportatori nel regolamento controverso, essi né sono stati direttamente interessati dalle constatazioni relative all’esistenza di una pratica di dumping né hanno subito effetti diretti sul loro patrimonio, in quanto la loro produzione non è stata direttamente soggetta ai dazi antidumping istituiti.

78

È vero che taluni produttori americani di bioetanolo sono stati identificati negli atti delle istituzioni, essendo stati inclusi inizialmente dalla Commissione nel campione dei produttori-esportatori americani. Tuttavia, tale circostanza, peraltro rilevata dal Tribunale al punto 119 della sentenza impugnata, dedicato all’analisi dell’incidenza individuale sui produttori americani inclusi nel campione, non è sufficiente per poter concludere che questi ultimi sono direttamente interessati dal regolamento controverso.

79

Infatti, dalla giurisprudenza richiamata al punto 73 della presente sentenza risulta che solo le «imprese produttrici ed esportatrici» del prodotto soggetto a un dazio antidumping alle quali siano imputate le pratiche di dumping e che possano dimostrare di essere state identificate negli atti delle istituzioni sono considerate direttamente interessate dal regolamento istitutivo di detto dazio.

80

Orbene, come già rilevato al punto 76 della presente sentenza, è pacifico che i produttori americani inclusi nel campione non hanno esportato direttamente la loro produzione di bioetanolo nel mercato dell’Unione.

81

Se è vero che il regolamento controverso può porre i produttori americani di bioetanolo in una posizione concorrenziale svantaggiosa, tale circostanza, quand’anche dimostrata, non consente di per sé di ritenere che le disposizioni di detto regolamento abbiano inciso sulla situazione giuridica di tali produttori e che questi ultimi ne siano stati quindi direttamente interessati (v., in tal senso, sentenze del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 37, nonché del 17 settembre 2015, Confederazione Cooperative Italiane e a./Anicav e a., C‑455/13 P, C‑457/13 P e C‑460/13 P, non pubblicata, EU:C:2015:616, punto 49).

82

Pertanto, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che i produttori americani di bioetanolo inclusi nel campione erano direttamente interessati dal regolamento controverso. Di conseguenza, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi d’impugnazione, la sentenza impugnata va annullata nella parte in cui essa ha annullato il regolamento controverso, nella misura in cui riguardava la Patriot Renewable Fuels, la Plymouth Energy Company, la POET e la Platinum Ethanol.

Sull’impugnazione incidentale

83

Nell’ambito della loro impugnazione incidentale, la Growth Energy e la Renewable Fuels Association sollevano due motivi, relativi ad un’analisi erronea effettuata dal Tribunale sulla ricevibilità del loro ricorso in primo grado. Esse fanno valere, in primo luogo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel limitare l’ambito della loro legittimazione ad agire a titolo individuale al loro decimo motivo, diretto alla salvaguardia dei loro diritti procedurali. Pertanto, esse contestano la conclusione con la quale il Tribunale respinge, al punto 161, secondo trattino, della sentenza impugnata, i loro nove primi motivi in quanto irricevibili.

84

Esse fanno valere, in secondo luogo, che il Tribunale ha commesso un ulteriore errore di diritto anche nel negare loro la legittimazione ad agire in nome dei loro membri diversi dai produttori americani di bioetanolo inclusi nel campione, ossia, da un lato, gli operatori commerciali/miscelatori Murex e CHS e, dall’altro, gli altri membri non inclusi nel campione. Esse contestano quindi la conclusione con la quale il Tribunale ha respinto, al punto 161, terzo trattino, della sentenza impugnata, il ricorso in quanto irricevibile nella parte in cui mira all’annullamento del regolamento controverso, nella misura in cui riguarda i membri delle ricorrenti diversi dai cinque produttori americani inclusi nel campione.

85

Il Consiglio conclude che i due motivi dell’impugnazione incidentale devono essere respinti.

86

Inoltre, la Commissione fa valere, in subordine, che i due motivi di detta impugnazione devono essere respinti in quanto manifestamente infondati, ma solleva anche, a titolo principale, due eccezioni di irricevibilità.

Sulla ricevibilità dell’impugnazione incidentale

87

La Commissione sostiene, in primo luogo, che l’impugnazione incidentale è stata firmata per via elettronica da una persona che affermava di essere membro degli ordini degli avvocati di Atene (Grecia) e di Bruxelles (Belgio), ma che né il certificato di abilitazione né la procura di tale persona sono stati presentati, il che, in caso di mancata regolarizzazione, è sufficiente per dichiarare irricevibile l’impugnazione incidentale.

88

Essa fa valere, in secondo luogo, che l’impugnazione incidentale proposta dalla Growth Energy e dalla Renewable Fuels Association dev’essere respinta in quanto irricevibile, così come avrebbe dovuto esserlo il ricorso di annullamento che queste ultime hanno presentato in primo grado dinanzi al Tribunale, non essendo legittimate, per statuto, a proporlo. La Commissione espone in modo più preciso gli stessi argomenti addotti per contestare la ricevibilità della comparsa di risposta all’impugnazione presentata da dette due associazioni, riassunti ai punti da 51 a 53 della presente sentenza.

89

Va rilevato, in proposito, che, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 113 delle sue conclusioni, l’originale dell’impugnazione incidentale della Growth Energy e della Renewable Fuels Association è stato debitamente firmato da un avvocato, di cui non si contesta la qualifica, e che, in ogni caso e conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura, ha debitamente prodotto, da un lato, il documento di legittimazione attestante la sua abilitazione al patrocinio dinanzi a un giudice di uno Stato membro e, dall’altro, i mandati conferiti dalla Growth Energy e dalla Renewable Fuels Association.

90

Pertanto, la prima eccezione d’irricevibilità della Commissione dev’essere respinta in quanto manifestamente infondata.

91

Anche la seconda eccezione d’irricevibilità della Commissione dev’essere respinta, per i motivi esposti ai punti da 60 a 63 della presente sentenza.

Sul primo motivo d’impugnazione

Argomenti delle parti

92

Il primo motivo d’impugnazione sollevato dalla Growth Energy e dalla Renewable Fuels Association è suddiviso in due parti.

93

La prima parte del primo motivo riguarda l’erronea constatazione da parte del Tribunale, al punto 79 della sentenza impugnata, secondo cui il regolamento controverso non avrebbe modificato la situazione giuridica, i diritti e gli obblighi di dette due associazioni.

94

Esse ritengono anzitutto che un regolamento antidumping possa incidere sulla situazione giuridica di un singolo per motivi diversi dal mero pagamento di un dazio antidumping. Nel caso di specie, il regolamento controverso avrebbe modificato i diritti e gli obblighi di dette associazioni, in quanto la loro sola ragion d’essere consiste nel mandato e nel compito di garantire la difesa e la rappresentanza dei diritti dell’industria americana del bioetanolo in nome dei loro membri, siano essi produttori inclusi o meno nel campione.

95

Poi, le stesse associazioni sottolineano che, per rappresentare adeguatamente i propri membri dinanzi alle istituzioni dell’Unione, esse hanno partecipato attivamente al procedimento amministrativo antidumping che ha condotto all’adozione del regolamento controverso. Pertanto, un regolamento che istituisce un dazio antidumping pregiudicherebbe un’associazione, a titolo individuale e tenuto conto del suo oggetto sociale, che non fosse riuscita a ottenere il risultato desiderato del suo intervento.

96

Esse fanno infine valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’escludere, al punto 86 della sentenza impugnata, la rilevanza della sentenza del 24 marzo 1993, CIRFS e a./Commissione (C‑313/90, EU:C:1993:111), per il motivo che la posizione delle ricorrenti in quanto associazioni rappresentative non era paragonabile a quella di un negoziatore che agisce formalmente in nome dei suoi membri, come nella causa che ha dato luogo a detta sentenza.

97

Nell’ambito della seconda parte, dette associazioni contestano la conclusione del Tribunale, esposta al punto 85 della sentenza impugnata, secondo cui esse potevano essere considerate interessate direttamente e individualmente dal regolamento controverso soltanto con riguardo al loro decimo motivo, inteso alla tutela delle garanzie procedurali loro accordate dall’articolo 6, paragrafo 7, dall’articolo 19, paragrafi 1 e 2, nonché dall’articolo 20, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento antidumping di base.

98

Esse sottolineano che le due sentenze sulle quali il Tribunale si è basato al riguardo, ossia le sentenze del 4 ottobre 1983, Fediol/Commissione (191/82, EU:C:1983:259, punto 31), e del 17 gennaio 2002, Rica Foods/Commissione (T‑47/00, EU:T:2002:7, punto 55), non consentono di dimostrare la fondatezza di tale conclusione. Sebbene da tali sentenze si possa desumere che un singolo non può essere individualmente interessato da un atto «a meno che la normativa dell’Unione applicabile non [gli] accordi determinate garanzie procedurali», esse, per contro, non avvalorano la tesi secondo cui tale legittimazione ad agire dovrebbe essere limitata ai soli motivi relativi alla violazione di diritti procedurali.

99

Esse considerano che, una volta accertata l’incidenza diretta e individuale su un singolo, si deve considerare che il ricorso proposto da quest’ultimo è ricevibile nella sua totalità. Tutte le parti interessate ai sensi del regolamento antidumping di base, siano esse produttori, esportatori, importatori o loro associazioni, godrebbero degli stessi diritti in forza di tale regolamento. Negando loro «piena legittimazione ad agire», il Tribunale avrebbe, inoltre, ammesso che il regime delle associazioni rappresentative dev’essere differente a seconda che esse presentino una denuncia o contestino una misura che arreca pregiudizio a esse stesse e ai loro membri.

100

Il Consiglio e la Commissione concludono che il primo motivo dev’essere respinto, facendo valere, in particolare, che il Tribunale ha correttamente dichiarato che la portata della legittimazione ad agire delle associazioni era limitata alla difesa dei loro diritti procedurali.

Giudizio della Corte

101

Come risulta dai punti da 77 a 87 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che occorreva riconoscere alla Growth Energy e alla Renewable Fuels Association la legittimazione ad agire contro il regolamento controverso, ma solo in misura limitata, per garantire la salvaguardia dei loro diritti procedurali.

102

In particolare, al punto 79 della sentenza impugnata, esso ha dichiarato, in primo luogo, che la Growth Energy e la Renewable Fuels Association non erano direttamente interessate dal regolamento controverso, nella misura in cui quest’ultimo imponeva dazi antidumping unicamente ai prodotti dei loro membri e non modificava la loro situazione giuridica. Cionondimeno, ai punti da 80 a 85 e 87 della sentenza impugnata, esso ha dichiarato, in secondo luogo, che dette due associazioni erano tuttavia legittimate ad agire contro il regolamento controverso, nella loro qualità di associazioni rappresentative intervenute nel processo di adozione di quest’ultimo, ma solo in misura limitata, ai soli fini di garantire la salvaguardia dei diritti procedurali loro riconosciuti dal regolamento antidumping di base. Al punto 86 della sentenza impugnata, esso ha dichiarato, in terzo luogo, che dette associazioni non potevano invocare la sentenza del 24 marzo 1993, CIRFS e a./Commissione (C‑313/90, EU:C:1993:111, punti da 28 a 30), poiché la loro posizione in quanto associazioni rappresentative ai sensi del regolamento antidumping di base non era paragonabile a quella di un negoziatore che agisce formalmente in nome dei suoi membri.

103

Nella prima parte del loro motivo d’impugnazione, che riguarda i punti 79 e 86 della sentenza impugnata, la Growth Energy e la Renewable Fuels Association fanno valere, in sostanza, che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere loro una piena e totale legittimazione ad agire, nella misura in cui avevano partecipato attivamente al procedimento amministrativo antidumping. Pertanto, il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto nel dichiarare, da un lato, al punto 79 della sentenza impugnata, che esse non erano direttamente interessate dal regolamento controverso e, dall’altro, al punto 86 della sentenza impugnata, che non si trovavano in una situazione paragonabile a quella che aveva dato luogo alla sentenza del 24 marzo 1993, CIRFS e a./Commissione (C‑313/90, EU:C:1993:111, punti da 28 a 30).

104

Tuttavia, gli argomenti addotti dalla Growth Energy e dalla Renewable Fuels Association non possono essere accolti.

105

Infatti, da un lato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 153 delle sue conclusioni, non si può ritenere che il regolamento controverso abbia modificato i diritti e gli obblighi della Growth Energy e della Renewable Fuels Association per il solo fatto che esse avevano il mandato e il compito di garantire la difesa e la rappresentanza dei diritti dell’industria americana del bioetanolo in nome dei loro membri. Dall’altro lato, come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi da 160 a 165 delle sue conclusioni, correttamente il Tribunale ha considerato che la situazione della Growth Energy e della Renewable Fuels Association non era per nulla paragonabile alla situazione eccezionale di negoziatore in questione nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 24 marzo 1993, CIRFS e a./Commissione (C‑313/90, EU:C:1993:111, punti da 28 a 30).

106

Nella seconda parte del loro primo motivo d’impugnazione, la Growth Energy e la Renewable Fuels Association fanno valere, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel limitare la portata del loro diritto di ricorso contro il regolamento controverso alla sola difesa dei loro diritti procedurali e nel dichiarare, di conseguenza, ricevibile soltanto il loro decimo motivo.

107

In proposito, la Corte ha già dichiarato che una persona fisica o giuridica che dispone di diritti procedurali nell’ambito del processo di adozione di un atto dell’Unione non può vedersi riconoscere per principio, in presenza di una qualsivoglia garanzia procedurale, la legittimazione ad agire contro tale atto al fine di contestarne la legalità sostanziale. Infatti, la portata esatta del diritto di ricorso di un singolo contro un atto dell’Unione dipende dalla posizione giuridica definita a suo favore dal diritto dell’Unione mirante a tutelare i legittimi interessi così riconosciuti (sentenze del 25 ottobre 1977, Metro SB-Großmärkte/Commissione, 26/76, EU:C:1977:167, punto 13, e del 4 ottobre 1983, Fediol/Commissione, 191/82, EU:C:1983:259, punto 31, nonché ordinanza del 5 maggio 2009, WWF-UK/Consiglio, C‑355/08 P, non pubblicata, EU:C:2009:286, punto 44).

108

Pertanto, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 157 delle sue conclusioni, il mero fatto di far valere l’esistenza di garanzie procedurali non può comportare la ricevibilità del ricorso nella parte in cui esso è fondato su motivi relativi alla violazione di norme sostanziali (v., in tal senso, ordinanza del 5 maggio 2009, WWF-UK/Consiglio, C‑355/08 P, non pubblicata, EU:C:2009:286, punto 47).

109

Ne consegue che il primo motivo d’impugnazione della Growth Energy e della Renewable Fuels Association dev’essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

110

Con il loro secondo motivo d’impugnazione, suddiviso in due parti, la Growth Energy e la Renewable Fuels Association sostengono che il Tribunale ha commesso un ulteriore errore di diritto, negando loro la legittimazione ad agire in nome dei loro membri diversi dai produttori americani di bioetanolo inclusi nel campione, ossia, in primo luogo, gli operatori commerciali/miscelatori Murex e CHS e, in secondo luogo, gli altri membri non inclusi nel campione.

111

Anzitutto, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, ai punti da 52 a 55 della sentenza impugnata, che la difesa degli interessi della Murex e della CHS non poteva giustificare la ricevibilità del ricorso, dal momento che tali operatori commerciali/miscelatori rivestivano unicamente la qualità di membro «associato» della Growth Energy e della Renewable Fuels Association e non avevano quindi diritto di voto. Infatti, la giurisprudenza della Corte che riconosce la legittimazione ad agire delle associazioni non opererebbe alcuna distinzione fra i membri associati e gli altri membri, ma, al contrario, afferma chiaramente che è ricevibile il ricorso proposto da un’associazione che agisce in nome e per conto di uno o più dei suoi membri che avrebbero potuto proporre essi stessi un ricorso ricevibile.

112

Il Tribunale avrebbe anche erroneamente dichiarato, ai punti da 152 a 154 della sentenza impugnata, che gli altri membri della Growth Energy e della Renewable Fuels Association, non inclusi nel campione dei produttori-esportatori, non erano direttamente interessati dal regolamento controverso, poiché, da un lato, le due associazioni non li avrebbero identificati e, dall’altro, non avrebbero fornito alcun elemento che dimostrasse che detti membri avessero esportato bioetanolo nell’Unione e che i loro prodotti fossero stati soggetti al dazio antidumping istituito da tale regolamento. Al riguardo, esse sostengono che, dato che il regolamento controverso istituisce un dazio antidumping a livello nazionale sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti, si presume che esso riguardi direttamente tutti i produttori americani, in quanto la loro situazione giuridica è direttamente interessata dal dazio antidumping nel momento stesso in cui il loro prodotto entra nel mercato dell’Unione. Anche i potenziali esportatori sarebbero direttamente interessati, poiché il dazio antidumping incide sui siti di esportazione del prodotto.

113

La Growth Energy e la Renewable Fuels Association aggiungono che il Tribunale ha parimenti omesso di esaminare la questione della loro incidenza individuale. Orbene, esse sarebbero intervenute nel corso del procedimento in qualità di rappresentanti dell’insieme dei loro membri, presentando elementi di prova del fatto che le importazioni americane non arrecavano un pregiudizio grave all’industria dell’Unione europea. La specificità del caso di specie risiederebbe quindi nella circostanza che il regolamento controverso è stato adottato sulla base delle loro osservazioni, che riflettono l’opinione e la posizione dei loro membri. Il fatto di non riconoscere loro la legittimazione ad agire consentirebbe al Consiglio di sottrarsi a qualunque controllo effettivo di legittimità. Al riguardo, l’affermazione del Tribunale, al punto 161 della sentenza impugnata, sarebbe inesatta ed esagerata.

114

Il Consiglio conclude che il secondo motivo dell’impugnazione incidentale dev’essere respinto in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondato in diritto.

Giudizio della Corte

115

Ai punti da 52 a 55 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la Growth Energy e la Renewable Fuels Association non erano legittimate ad agire in quanto rappresentanti, rispettivamente, dei loro membri «associati» Murex e CHS. Al punto 53 della sentenza impugnata, esso ha rilevato al riguardo che, in quanto membro associato della Renewable Fuels Association, la CHS, in forza dello statuto di tale associazione, aveva il diritto di assistere alle riunioni dei membri, ma non era munita del diritto di voto. Esso ha anche osservato, al punto 54 della sentenza impugnata, che, in quanto membro associato della Growth Energy, nemmeno la Murex, in virtù dello statuto di tale associazione, aveva il diritto di voto. Il Tribunale ne ha concluso che la CHS e la Murex non avevano la possibilità di far valere i propri interessi in caso di un’eventuale rappresentanza da parte della loro associazione.

116

Ai punti da 151 a 153 della sentenza impugnata, il Tribunale ha inoltre rilevato che la Growth Energy e la Renewable Fuels Association, da un lato, non avevano indicato nominativamente, a parte i produttori americani inclusi nel campione e gli operatori commerciali/miscelatori Murex e CHS, alcuno dei loro membri che avrebbe potuto avere la legittimazione ad agire e, dall’altro, non avevano fornito elementi che dimostrassero che tali membri avrebbero esportato bioetanolo nell’Unione e sarebbero stati quindi soggetti al dazio antidumping istituito dal regolamento controverso. Esso ne ha tratto la conclusione che non si poteva ritenere che detti membri avrebbero potuto essere direttamente interessati dal regolamento controverso.

117

Occorre anzitutto respingere l’eccezione di irricevibilità del secondo motivo sollevata dal Consiglio. Contrariamente a quanto fa valere quest’ultimo, la Growth Energy e la Renewable Fuels Association non rimettono in discussione la valutazione dei fatti da parte del Tribunale, ma, piuttosto, la qualificazione giuridica di tali fatti e, in particolare, le sue conclusioni secondo cui, da un lato, dette due associazioni non sarebbero state legittimate ad agire in nome degli operatori commerciali/miscelatori Murex e CHS e, dall’altro, i produttori americani di bioetanolo non inclusi nel campione non sarebbero stati direttamente interessati dal regolamento controverso.

118

Si deve poi respingere la seconda parte del secondo motivo d’impugnazione sollevato dalla Growth Energy e dalla Renewable Fuels Association, relativa ad un errore che il Tribunale avrebbe commesso nel dichiarare che queste due associazioni non erano legittimate ad agire in nome dei loro membri non facenti parte del campione dei produttori-esportatori.

119

Infatti, come risulta dai punti da 69 a 82 della presente sentenza, né la circostanza che una parte, sia pur sostanziale, della produzione dei produttori americani di bioetanolo sia esportata nell’Unione europea né il fatto che essi possano dover pagare il dazio antidumping istituito dal regolamento controverso costituiscono elementi sufficienti per ritenere che detti produttori siano direttamente interessati da tale regolamento, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

120

Per contro, la prima parte del secondo motivo d’impugnazione dev’essere accolta. Infatti, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che la difesa degli interessi degli operatori commerciali/miscelatori Murex e CHS non poteva giustificare la ricevibilità del ricorso della Growth Energy e della Renewable Fuels Association per il fatto che esse avevano unicamente la qualità di membri associati di tali associazioni e, pertanto, non disponevano di un diritto di voto all’interno delle medesime.

121

Infatti, una circostanza del genere non è sufficiente a dimostrare che siffatte associazioni non fossero legittimate ad agire.

122

Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 129 delle sue conclusioni, la ricevibilità del ricorso di annullamento di un’associazione che garantisce la difesa degli interessi collettivi dei suoi membri dipende, nella seconda ipotesi contemplata dal Tribunale al punto 45 della sentenza impugnata, dalla legittimazione ad agire individualmente delle imprese che tale associazione rappresenta (v., in tal senso, ordinanza del 18 dicembre 1997, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, C‑409/96 P, EU:C:1997:635, punti 4647; sentenze del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione, C‑182/03 e C‑217/03, EU:C:2006:416, punto 56; del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punto 33, nonché del 13 marzo 2018, European Union Copper Task Force/Commissione, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, punto 87).

123

Orbene, non si può ammettere che l’assenza del diritto di voto di alcuni membri di un’associazione, o di un altro strumento che consenta loro di far valere i propri interessi all’interno di quest’ultima, sia sufficiente per dimostrare che detta associazione non abbia lo scopo di rappresentare tali membri.

124

Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 141 delle sue conclusioni, può risultare difficile valutare tale condizione supplementare, alla luce, in particolare, delle eventuali divergenze che esistono in funzione del diritto che disciplina lo statuto dell’associazione di cui trattasi.

125

Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che spettava alla Growth Energy e alla Renewable Fuels Association dimostrare non solo che i loro membri fossero direttamente e individualmente interessati, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, ma anche che i membri di cui intendevano difendere gli interessi dovessero inoltre poter far valere i loro interessi individuali all’interno di tali associazioni.

126

Di conseguenza, la sentenza impugnata dev’essere annullata nella parte in cui ha respinto in quanto irricevibile il ricorso di annullamento della Growth Energy e della Renewable Fuels Association nella loro qualità di associazione che garantisce la difesa degli interessi collettivi dei loro membri e, in particolare, degli operatori commerciali/miscelatori Murex e CHS, senza esaminare se questi ultimi fossero direttamente e individualmente interessati dal regolamento controverso.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

127

In conformità dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, rinviare la causa dinanzi a quest’ultimo affinché statuisca sulla controversia, oppure statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

128

Nel caso di specie, la Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire essa stessa sulla ricevibilità del ricorso proposto dinanzi al Tribunale dalla Growth Energy e dalla Renewable Fuels Association nella loro qualità di rappresentanti degli interessi dei produttori americani di bioetanolo inclusi nel campione.

129

Come risulta dai punti da 69 a 82 della presente sentenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che il regolamento controverso riguardava direttamente i produttori americani inclusi nel campione per il fatto che volumi molto significativi di bioetanolo che erano stati esportati nell’Unione erano stati acquistati durante il periodo d’inchiesta dagli operatori commerciali/miscelatori presso di loro.

130

Orbene, poiché la Growth Energy e la Renewable Fuels Association, per dimostrare di essere direttamente interessate dal regolamento controverso nella loro qualità di rappresentanti dei produttori americani inclusi nel campione, si sono limitate ad invocare la qualità di tali produttori, sulla cui situazione concorrenziale poteva incidere sostanzialmente l’imposizione del dazio antidumping istituito da tale regolamento, si deve constatare che esse non hanno dimostrato che il regolamento controverso riguardasse direttamente detti produttori, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

131

Pertanto, tenuto conto del fatto che spettava alla Growth Energy e alla Renewable Fuels Association dimostrare che il regolamento controverso riguardasse non soltanto individualmente, ma anche direttamente, i loro membri, ove queste due condizioni sono cumulative (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 76, nonché del 13 marzo 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commissione, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, punto 93), si deve accogliere l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio e respingere in quanto irricevibile su tale punto il ricorso di annullamento del regolamento controverso.

Sul rinvio della causa dinanzi al Tribunale

132

Per contro, la Corte ritiene di non essere in grado di pronunciarsi essa stessa sulla ricevibilità del ricorso proposto dalla Growth Energy e dalla Renewable Fuels Association nella loro qualità di rappresentanti degli interessi degli operatori commerciali/miscelatori Murex e CHS, poiché il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile su tale punto il loro ricorso, senza aver esaminato se tali operatori commerciali/miscelatori fossero direttamente e individualmente interessati dal regolamento controverso.

133

Di conseguenza, si deve rinviare la presente causa al Tribunale affinché statuisca sulla ricevibilità del ricorso della Growth Energy e della Renewable Fuels Association, nella misura in cui esse hanno proposto tale ricorso in qualità di rappresentanti degli interessi degli operatori commerciali/miscelatori Murex e CHS.

134

In tali circostanze, le spese devono essere riservate.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 giugno 2016, Growth Energy e Renewable Fuels Association/Consiglio (T‑276/13, EU:T:2016:340), è annullata, tranne nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto dalla Growth Energy e dalla Renewable Fuels Association a titolo individuale in quanto parti interessate nel procedimento.

 

2)

Il ricorso di annullamento della Growth Energy e della Renewable Fuels Association è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui esse hanno proposto tale ricorso in qualità di rappresentanti degli interessi dei produttori americani di bioetanolo inclusi nel campione.

 

3)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sul ricorso di annullamento della Growth Energy e della Renewable Fuels Association, nella misura in cui esse hanno proposto tale ricorso in qualità di rappresentanti degli interessi degli operatori commerciali/miscelatori Murex e CHS.

 

4)

Le spese sono riservate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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