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Documento 62018CJ0450

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019.
WA contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Gerona.
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 79/7/CEE – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale – Articolo 4, paragrafi 1 e 2 – Articolo 7, paragrafo 1 – Calcolo delle prestazioni – Direttiva 2006/54/CE – Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Normativa nazionale che prevede il diritto all’integrazione della pensione per le donne che abbiano avuto almeno due figli biologici o adottati e che percepiscano una pensione contributiva di invalidità permanente – Mancato riconoscimento di tale diritto agli uomini che si trovano in una situazione identica – Situazione comparabile – Discriminazione diretta fondata sul sesso – Deroghe – Insussistenza.
Causa C-450/18.

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2019:1075

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

12 dicembre 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 79/7/CEE – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale – Articolo 4, paragrafi 1 e 2 – Articolo 7, paragrafo 1 – Calcolo delle prestazioni – Direttiva 2006/54/CE – Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Normativa nazionale che prevede il diritto all’integrazione della pensione per le donne che abbiano avuto almeno due figli biologici o adottati e che percepiscano una pensione contributiva di invalidità permanente – Mancato riconoscimento di tale diritto agli uomini che si trovano in una situazione identica – Situazione comparabile – Discriminazione diretta fondata sul sesso – Deroghe – Insussistenza»

Nella causa C‑450/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Juzgado de lo Social n. 3 de Gerona (Tribunale del lavoro n. 3 di Girona, Spagna), con decisione del 21 giugno 2018, pervenuta in cancelleria il 9 luglio 2018, nel procedimento

WA

contro

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, M. Safjan (relatore), L. Bay Larsen e C. Toader, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 giugno 2019,

considerate le osservazioni presentate:

per WA, da F. Casas Corominas, abogado;

per l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), inizialmente da A.R. Trillo García, L. Martínez-Sicluna Sepúlveda e P. García Perea, successivamente da L. Martínez-Sicluna Sepúlveda e P. García Perea, letrados;

per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente;

per la Commissione europea, inizialmente da N. Ruiz García, C. Valero e I. Galindo Martín, successivamente da N. Ruiz García e C. Valero, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 settembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 157 TFUE e della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra WA, padre di due figli, e l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Istituto nazionale di previdenza sociale, Spagna), in merito al rifiuto di concedere a WA un’integrazione della pensione di cui beneficiano le donne che abbiano avuto almeno due figli, biologici o adottati.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

La direttiva 79/7/CEE

3

Ai sensi del secondo e del terzo considerando della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24):

«considerando che occorre attuare il principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale in primo luogo nei regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi di malattia professionale e di disoccupazione, nonché nelle disposizioni relative all’assistenza sociale nella misura in cui sono destinate a completare detti regimi o a supplirvi;

considerando che l’attuazione del principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale non crea ostacoli alle disposizioni relative alla protezione della donna a causa della maternità e che, in questo contesto, talune disposizioni specifiche destinate a rimediare alle ineguaglianze di fatto possono essere adottate dagli Stati membri in favore delle donne».

4

L’articolo 1 di tale direttiva così recita:

«Scopo della presente direttiva è la graduale attuazione, nel campo della sicurezza sociale e degli altri elementi di protezione sociale di cui all’articolo 3, del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, denominato qui appresso “principio della parità di trattamento”».

5

L’articolo 2 della direttiva summenzionata prevede quanto segue:

«La presente direttiva si applica alla popolazione attiva ‑ compresi i lavoratori indipendenti, i lavoratori la cui attività si trova interrotta per malattia, infortunio o disoccupazione involontaria e le persone in cerca di lavoro ‑, nonché ai lavoratori pensionati o invalidi».

6

L’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva così dispone:

«La presente direttiva si applica:

a)

ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi seguenti:

malattia,

invalidità,

vecchiaia,

infortunio sul lavoro e malattia professionale,

disoccupazione;

(…)».

7

L’articolo 4 della direttiva 79/7 è così formulato:

«1.   Il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:

il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi,

l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi,

il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni.

2.   Il principio della parità di trattamento non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna a motivo della maternità».

8

L’articolo 7 di tale direttiva enuncia quanto segue:

«1.   La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione:

(…)

b)

i vantaggi accordati in materia di assicurazione vecchiaia alle persone che hanno provveduto all’educazione dei figli; l’acquisto di diritti alle prestazioni a seguito di periodi di interruzione del lavoro dovuti all’educazione dei figli;

(…)

2.   Gli Stati membri esaminano periodicamente le materie escluse ai sensi del paragrafo 1 al fine di valutare se, tenuto conto dell’evoluzione sociale in materia, sia giustificato mantenere le esclusioni in questione».

La direttiva 2006/54

9

La direttiva 2006/54 ha abrogato la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU 1976, L 39, pag. 40), come modificata dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002 (GU 2002, L 269, pag. 15).

10

Ai sensi del considerando 13 della direttiva 2006/54:

«Con la sentenza del 17 maggio 1990, [Barber (C‑262/88, EU:C:1990:209)], la Corte di giustizia ha stabilito che tutte le forme di pensioni professionali costituiscono un elemento di retribuzione a norma dell’articolo 141 del trattato [CE]».

11

L’articolo 1 di tale direttiva così recita:

«Lo scopo della presente direttiva è assicurare l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

A tal fine, essa contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda:

(…)

b)

le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione;

c)

i regimi professionali di sicurezza sociale.

(…)».

12

L’articolo 2 della stessa direttiva al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(…)

f)

regimi professionali di sicurezza sociale: regimi non regolati dalla direttiva [79/7] aventi lo scopo di fornire ai lavoratori, subordinati o autonomi, raggruppati nell’ambito di un’impresa o di un gruppo di imprese, di un ramo economico o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni destinate a integrare le prestazioni fornite dai regimi legali di sicurezza sociale o di sostituirsi ad esse, indipendentemente dal fatto che l’affiliazione a questi regimi sia obbligatoria o facoltativa».

Diritto spagnolo

13

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della Ley General de la Seguridad Social (Legge generale sulla previdenza sociale), nella versione consolidata approvata dal Real Decreto Legislativo 8/2015 (regio decreto legislativo 8/2015), del 30 ottobre 2015 (BOE n. 261, del 31 ottobre 2015, pag. 103291) (in prosieguo: la «LGSS»):

«Indipendentemente dal sesso, dallo stato civile e dalla professione, i cittadini spagnoli residenti in Spagna e gli stranieri residenti o legalmente presenti sul territorio spagnolo sono coperti dal sistema di previdenza sociale ai fini delle prestazioni contributive, a condizione che, in entrambi i casi, esercitino un’attività sul territorio nazionale e rientrino nell’ambito di applicazione di uno dei seguenti commi:

a)

lavoratori che prestano i loro servizi per conto terzi alle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del testo consolidato dello Estatuto de los Trabajadores [Statuto dei lavoratori], nei diversi settori dell’attività economica, o lavoratori assimilati a questi ultimi, siano essi lavoratori a tempo determinato, stagionali, a tempo indeterminato, o anche “fijos discontinuos”, compresi i telelavoratori e, in ogni caso, indipendentemente dalla categoria professionale del lavoratore, dalla forma e dall’importo della retribuzione che percepisce, e dalla genericità del suo rapporto di lavoro;

b)

lavoratori autonomi, titolari o meno di imprese individuali o familiari, di età superiore ai 18 anni, che soddisfino tutte le condizioni espressamente previste dalla presente legge o dalla normativa adottata ai fini della sua applicazione;

c)

lavoratori membri di cooperative di lavoro associato;

d)

studenti;

e)

funzionari pubblici, civili e militari».

14

L’articolo 60, paragrafo 1, della LGSS così recita:

«È riconosciuta un’integrazione della pensione, per il loro apporto demografico alla previdenza sociale, alle donne che abbiano avuto figli biologici o adottivi e siano titolari, nell’ambito di un qualsiasi regime del sistema di previdenza sociale, di pensioni contributive di vecchiaia, di reversibilità o di invalidità permanente.

Detta integrazione, che avrà a tutti gli effetti natura giuridica di pensione pubblica contributiva, sarà costituita da un importo risultante dall’applicazione all’importo iniziale delle suddette pensioni di un determinato coefficiente, che dipenderà dal numero di figli secondo la scala seguente:

a)

in caso di due figli: 5 per cento.

b)

in caso di tre figli: 10 per cento.

c)

in caso di quattro o più figli: 15 per cento.

Al fine di determinare il diritto all’integrazione e il relativo importo saranno computati soltanto i figli nati o adottati prima del fatto che dà titolo alla pensione corrispondente».

15

L’articolo 196, paragrafo 3, della LGSS prevede quanto segue:

«La prestazione economica corrispondente all’invalidità permanente assoluta consiste in una pensione vitalizia».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

16

Con decisione del 25 gennaio 2017 l’INSS ha riconosciuto a WA una pensione per inabilità permanente al lavoro assoluta, pari al 100% della base di calcolo (in prosieguo: la «decisione del 25 gennaio 2017»). Tale pensione ammontava a EUR 1603,43 mensili più rivalutazioni.

17

WA ha presentato un previo reclamo amministrativo avverso tale decisione, sostenendo che, essendo padre di due figlie, sul fondamento dell’articolo 60, paragrafo 1, della LGSS doveva beneficiare del diritto all’integrazione della pensione previsto da tale disposizione (in prosieguo: l’«integrazione della pensione di cui trattasi»), pari al 5% dell’importo iniziale della sua pensione, alle stesse condizioni delle donne che sono madri di due figli e che sono titolari di pensioni contributive di invalidità permanente nell’ambito di un regime del sistema previdenziale spagnolo.

18

Con decisione del 9 giugno 2017 l’INSS ha respinto il previo reclamo amministrativo di WA e ha confermato la decisione del 25 gennaio 2017. A tal riguardo, l’INSS ha dichiarato che l’integrazione della pensione di cui trattasi è riconosciuta esclusivamente alle donne titolari di una pensione contributiva della previdenza sociale spagnola, madri di almeno due figli, a motivo del loro apporto demografico alla previdenza sociale.

19

Nel frattempo, il 23 maggio 2017, WA ha proposto ricorso avverso la decisione del 25 gennaio 2017 dinanzi al Juzgado de lo Social n. 3 de Gerona (Tribunale del lavoro n. 3 di Girona, Spagna), chiedendo che gli fosse riconosciuto il diritto all’integrazione della pensione di cui trattasi.

20

Il 18 maggio 2018 il Juzgado de lo Social n. 3 de Gerona (Tribunale del lavoro n. 3 di Girona) è stato informato del decesso di WA, avvenuto il 9 dicembre 2017. DC, moglie di quest’ultimo, è succeduta al de cuius in qualità di ricorrente nel procedimento principale. Il giudice del rinvio afferma, pertanto, che l’eventuale versamento dell’integrazione della pensione di cui trattasi avrebbe dovuto essere eseguito fino alla data del decesso di WA.

21

Il giudice del rinvio rileva che l’articolo 60, paragrafo 1, della LGSS riconosce il diritto all’integrazione della pensione di cui trattasi alle donne che abbiano avuto almeno due figli biologici o adottati, a motivo del loro apporto demografico alla previdenza sociale, mentre gli uomini che si trovano in una situazione identica non beneficiano di tale diritto. Tale giudice esprime dubbi quanto alla conformità con il diritto dell’Unione di una siffatta disposizione.

22

Infatti, la nozione di «apporto demografico alla previdenza sociale», di cui all’articolo 60, paragrafo 1, della LGSS, potrebbe valere tanto per le donne quanto per gli uomini, dato che la procreazione e la responsabilità per quanto riguarda le cure, l’alimentazione e l’educazione dei figli, così come l’attenzione prestata a questi ultimi, valgono per chiunque abbia la qualità di madre o di padre. Di conseguenza, l’interruzione del lavoro motivata dalla nascita, dall’adozione o dalle cure apportate a tali figli potrebbe pregiudicare allo stesso modo le donne e gli uomini, indipendentemente dal loro apporto demografico alla previdenza sociale. In tale contesto, l’articolo 60, paragrafo 1, della LGSS introdurrebbe una disparità di trattamento ingiustificata a favore delle donne, a scapito degli uomini che si trovano in una situazione identica.

23

La procreazione comporterebbe tuttavia un sacrificio maggiore per le donne sul piano personale e professionale. Infatti, esse dovrebbero affrontare un periodo di gravidanza nonché il parto, che hanno implicazioni biologiche e fisiologiche evidenti, con il pregiudizio che ciò implica nella sfera fisica nonché per quanto riguarda il lavoro e le legittime aspettative di promozione nell’ambito professionale. Dal punto di vista biologico, le disposizioni dell’articolo 60, paragrafo 1, della LGSS potrebbero quindi essere giustificate in quanto sono intese a tutelare le donne dalle conseguenze della gravidanza e della maternità.

24

In tali circostanze, il Juzgado de lo Social n. 3 de Gerona (Tribunale del lavoro n. 3 di Girona) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se una norma nazionale (in concreto, l’articolo 60, paragrafo 1, della [LGSS] che riconosca il diritto a un’integrazione della pensione, per il loro apporto demografico alla previdenza sociale, alle donne che abbiano avuto figli biologici o adottivi e siano titolari, nell’ambito di uno dei regimi del sistema di previdenza sociale, di pensioni contributive di vecchiaia, di reversibilità o di invalidità permanente, ma non riconosca tale diritto agli uomini che si trovino in una situazione identica, leda il principio della parità di trattamento che vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, sancito dall’articolo 157 [TFUE] e dalla direttiva [76/207], quale modificata dalla direttiva [2002/73] e rifusa dalla direttiva [2006/54]».

Sulla questione pregiudiziale

Osservazioni preliminari

25

Nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. In effetti, la Corte ha il compito di interpretare tutte le norme del diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere le controversie di cui sono investiti, anche qualora tali norme non siano espressamente indicate nelle questioni a essa sottoposte da detti giudici (sentenze del 26 giugno 2008, Wiedemann e Funk, C‑329/06 e C‑343/06, EU:C:2008:366, punto 45, nonché dell’8 maggio 2019, PI, C‑230/18, EU:C:2019:383, punto 42).

26

Nella causa in esame, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato la sua questione all’interpretazione delle sole disposizioni dell’articolo 157 TFUE e della direttiva 2006/54, ciò non impedisce alla Corte di fornirgli tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento o meno nel formulare la propria questione. A tal proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di detto diritto che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v., in tal senso, sentenze del 12 gennaio 2010, Wolf, C‑229/08, EU:C:2010:3, punto 32, e dell’8 maggio 2019, PI, C‑230/18, EU:C:2019:383, punto 43).

27

Nel caso di specie, WA, padre di due figli, ha chiesto, sul fondamento dell’articolo 60, paragrafo 1, della LGSS, il riconoscimento dell’integrazione della pensione di cui trattasi, la quale si aggiungerebbe alla sua pensione contributiva per invalidità permanente assoluta.

28

A tal riguardo, occorre ricordare che nella nozione di «retribuzione», ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE, rientrano le pensioni che dipendono dal rapporto di lavoro che lega il lavoratore al datore di lavoro, eccetto quelle derivanti da un sistema legale al cui finanziamento contribuiscono i lavoratori, i datori di lavoro e, eventualmente, i pubblici poteri in una misura che dipende meno da un rapporto di lavoro siffatto che da considerazioni di politica sociale. In tal senso, non possono essere inclusi in tale nozione i regimi o le prestazioni previdenziali, quali le pensioni di vecchiaia, direttamente disciplinati dalla legge al di fuori di qualsiasi concertazione nell’ambito dell’impresa o della categoria professionale interessata, e obbligatori per categorie generali di lavoratori (sentenza del 22 novembre 2012, Elbal Moreno, C‑385/11, EU:C:2012:746, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

29

Orbene, una pensione contributiva di invalidità permanente come quella di cui ha beneficiato WA, sulla base della quale viene calcolata l’integrazione della pensione di cui trattasi, appare come una pensione che dipende non tanto da un rapporto di lavoro tra lavoratori e datore di lavoro quanto da considerazioni di ordine sociale, ai sensi della giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza.

30

Inoltre, l’articolo 60, paragrafo 1, della LGSS precisa che l’integrazione della pensione di cui trattasi presenta sotto ogni profilo la natura giuridica di una pensione pubblica contributiva.

31

È ben vero che considerazioni di politica sociale, di organizzazione dello Stato, di etica, così come preoccupazioni di bilancio che hanno avuto o possono aver avuto un ruolo nella determinazione di un regime da parte del legislatore nazionale non possono considerarsi prevalenti se la pensione interessa soltanto una categoria particolare di lavoratori, se è direttamente proporzionale agli anni di servizio prestati e se il suo importo è calcolato in base all’ultima retribuzione (sentenze del 28 settembre 1994, Beune, C‑7/93, EU:C:1994:350, punto 45, e del 22 novembre 2012, Elbal Moreno, C‑385/11, EU:C:2012:746, punto 23).

32

A tale riguardo, come sostiene l’INSS, la prima di queste tre condizioni non appare soddisfatta, atteso che dal fascicolo di cui dispone la Corte non emerge alcun elemento secondo cui una pensione contributiva di invalidità permanente, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, interesserebbe soltanto una categoria particolare di lavoratori.

33

Pertanto, una siffatta pensione contributiva di invalidità permanente non rientra nella nozione di «retribuzione», ai sensi dell’articolo 157, paragrafi 1 e 2, TFUE, né nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/54 (v., in tal senso, sentenze del 13 febbraio 1996, Gillespie e a., C‑342/93, EU:C:1996:46, punto 14; del 22 novembre 2012, Elbal Moreno, C‑385/11, EU:C:2012:746, punto 25, nonché del 14 luglio 2016, Ornano, C‑335/15, EU:C:2016:564, punto 38).

34

Inoltre, dall’articolo 1, secondo comma, lettera c), della direttiva 2006/54, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della stessa risulta che tale direttiva non si applica ai regimi legali disciplinati dalla direttiva 79/7.

35

Per contro, l’integrazione della pensione di cui trattasi rientra nell’ambito di applicazione di quest’ultima direttiva, in quanto essa si iscrive nel contesto di un regime legale di tutela nei confronti di uno dei rischi elencati all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 79/7, vale a dire l’invalidità, ed è direttamente ed effettivamente connessa alla tutela rispetto a tale rischio (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1999, Taylor, C‑382/98, EU:C:1999:623, punto 14, e del 22 novembre 2012, Elbal Moreno, C‑385/11, EU:C:2012:746, punto 26).

36

Infatti, tale integrazione della pensione mira a tutelare le donne che hanno avuto almeno due figli biologici o adottati e che sono titolari di una pensione d’invalidità, garantendo che esse possano disporre dei mezzi necessari in considerazione, in particolare, delle loro necessità.

37

In tali circostanze, si deve intendere la questione sollevata come diretta, in sostanza, a stabilire se la direttiva 79/7 debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che, a motivo dell’apporto demografico delle donne alla previdenza sociale, preveda il diritto a un’integrazione della pensione per coloro che abbiano avuto almeno due figli biologici o adottati e siano titolari di pensioni contributive di invalidità permanente in forza di un regime del sistema di previdenza sociale nazionale, mentre gli uomini che si trovano in una situazione identica non hanno diritto a una siffatta integrazione della pensione.

Nel merito

38

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 79/7, il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni.

39

Il procedimento principale verte sul calcolo dell’importo totale della pensione di invalidità permanente di un uomo che ha avuto due figli e che chiede che gli venga riconosciuto il diritto all’integrazione della pensione di cui trattasi.

40

Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, della LGSS, tenuto conto dell’apporto demografico delle donne alla previdenza sociale, l’integrazione della pensione di cui trattasi è riconosciuta a queste ultime qualora le stesse abbiano avuto almeno due figli biologici o adottati e siano titolari, in particolare, di pensioni contributive di invalidità permanente nell’ambito di un regime del sistema di previdenza sociale. Per contro, gli uomini, quando si trovano in una situazione identica, non beneficiano di tale integrazione della pensione.

41

Appare quindi che tale normativa nazionale accordi un trattamento meno favorevole agli uomini che hanno avuto almeno due figli biologici o adottati. Tale trattamento meno favorevole fondato sul sesso è idoneo a costituire una discriminazione diretta, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7.

42

Secondo una costante giurisprudenza della Corte, sussiste una discriminazione quando si applicano norme diverse a situazioni comparabili oppure quando si applica la stessa norma a situazioni diverse (sentenze del 13 febbraio 1996, Gillespie e a., C‑342/93, EU:C:1996:46, punto 16, nonché dell’8 maggio 2019, Praxair MRC, C‑486/18, EU:C:2019:379, punto 73).

43

Occorre quindi verificare se la disparità di trattamento tra uomini e donne istituita dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale riguardi categorie di persone che si trovano in situazioni comparabili.

44

Al riguardo, il requisito della comparabilità delle situazioni non richiede che le situazioni siano identiche, ma soltanto che siano simili [sentenza del 26 giugno 2018, MB (Cambiamento di sesso e pensione di anzianità), C‑451/16, EU:C:2018:492, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].

45

La comparabilità delle situazioni deve essere valutata non da un punto di vista globale e astratto, bensì in modo specifico e concreto alla luce della totalità degli elementi che le caratterizzano, tenuto conto in particolare dell’oggetto e dello scopo della normativa nazionale che istituisce la distinzione di cui trattasi, nonché, eventualmente, dei principi e degli obiettivi del settore cui tale normativa nazionale appartiene [sentenza del 26 giugno 2018, MB (Cambiamento di sesso e pensione di anzianità), C‑451/16, EU:C:2018:492, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

46

Per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dall’articolo 60, paragrafo 1, della LGSS, vale a dire ricompensare l’apporto demografico delle donne alla previdenza sociale, va osservato che l’apporto degli uomini alla demografia è necessario quanto quello delle donne.

47

Pertanto, il solo motivo dell’apporto demografico alla previdenza sociale non può giustificare che gli uomini e le donne non si trovino in una situazione comparabile per quanto riguarda la concessione dell’integrazione della pensione di cui trattasi.

48

Tuttavia, in risposta a un quesito scritto posto dalla Corte, il governo spagnolo ha sottolineato che l’obiettivo perseguito da tale integrazione della pensione non consiste soltanto nel ricompensare le donne che hanno avuto almeno due figli per il loro apporto demografico alla previdenza sociale. L’integrazione suddetta sarebbe stata altresì concepita come una misura diretta a ridurre il divario tra gli importi di pensione degli uomini e quelli delle donne, derivanti dalle differenze di percorsi professionali. Lo scopo perseguito consisterebbe nel garantire la concessione di pensioni adeguate alle donne la cui capacità contributiva e, pertanto, l’importo della pensione sono stati ridotti quando le loro carriere professionali sono state interrotte o ridotte, a motivo del fatto che esse hanno avuto almeno due figli.

49

Inoltre, nelle sue osservazioni scritte, l’INSS sostiene che l’integrazione della pensione di cui trattasi è giustificata da motivi di politica sociale. A tal fine, l’INSS fornisce numerosi dati statistici da cui emerge una differenza tra gli importi delle pensioni degli uomini e quelli delle donne, nonché, da un lato, tra gli importi delle pensioni delle donne senza figli o che hanno avuto un figlio e, dall’altro, quelli delle donne che hanno avuto almeno due figli.

50

A tale riguardo, per quanto riguarda l’obiettivo consistente nel ridurre il divario tra gli importi delle pensioni delle donne e quelli degli uomini concedendo l’integrazione della pensione di cui trattasi, occorre rilevare che l’articolo 60, paragrafo 1, della LGSS mira, almeno in parte, alla tutela delle donne nella loro qualità di genitore.

51

Orbene, da un lato, si tratta di una qualità che può essere propria degli uomini come delle donne e, dall’altro, la situazione di un padre e quella di una madre possono essere comparabili per quanto riguarda l’educazione dei figli (v., in tal senso, sentenze del 29 novembre 2001, Griesmar, C‑366/99, EU:C:2001:648, punto 56, e del 26 marzo 2009, Commissione/Grecia, C‑559/07, non pubblicata, EU:C:2009:198, punto 69).

52

In particolare, la circostanza che le donne siano più colpite dagli svantaggi professionali risultanti dall’educazione dei figli, in quanto in generale sono esse che prendono a loro carico tale onere, non è tale da escludere la comparabilità della loro situazione con quella di un uomo che abbia preso a carico l’onere di educare i propri figli e sia stato, in tal modo, esposto agli stessi svantaggi di carriera (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2001, Griesmar, C‑366/99, EU:C:2001:648, punto 56).

53

In tali circostanze, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, l’esistenza di dati statistici che evidenziano differenze strutturali tra gli importi delle pensioni delle donne e quelli degli uomini non è sufficiente per giungere alla conclusione che, per quanto riguarda l’integrazione della pensione di cui trattasi, le donne e gli uomini non si trovano in una situazione comparabile in quanto genitore.

54

Secondo la giurisprudenza della Corte, una deroga al divieto, enunciato all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, di qualsiasi discriminazione diretta fondata sul sesso è possibile soltanto nei casi tassativamente elencati dalle disposizioni di tale direttiva [v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2014, X, C‑318/13, EU:C:2014:2133, punti 3435, nonché del 26 giugno 2018, MB (Cambiamento di sesso e pensione di anzianità), C‑451/16, EU:C:2018:492, punto 50].

55

Per quanto riguarda tali motivi di deroga, occorre rilevare, in primo luogo, che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 79/7, il principio della parità di trattamento non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna a motivo della maternità.

56

A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, riservando agli Stati membri il diritto di mantenere in vigore o di istituire norme destinate ad assicurare tale protezione, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 79/7 riconosce la legittimità, riguardo al principio della parità di trattamento tra i sessi, in primo luogo, della protezione della condizione biologica della donna durante e dopo la gravidanza, e, in secondo luogo, della protezione delle particolari relazioni tra la donna e il bambino durante il periodo successivo al parto (v., in tal senso, per quanto riguarda la direttiva 76/207, sentenze del 12 luglio 1984, Hofmann, 184/83, EU:C:1984:273, punto 25, e del 19 settembre 2013, Betriu Montull, C‑5/12, EU:C:2013:571, punto 62).

57

Orbene, nel caso di specie, l’articolo 60, paragrafo 1, della LGSS non contiene alcun elemento che stabilisca un nesso tra la concessione dell’integrazione della pensione di cui trattasi e l’aver beneficiato di un congedo di maternità o gli svantaggi che subirebbe una donna nella sua carriera a causa del suo allontanamento dal servizio nel periodo successivo al parto.

58

In particolare, detta integrazione è concessa alle donne che abbiano adottato bambini, il che indica che il legislatore nazionale non ha inteso limitare l’applicazione dell’articolo 60, paragrafo 1, della LGSS alla protezione della condizione biologica delle donne che hanno partorito.

59

Inoltre, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, la disposizione in parola non richiede che le donne abbiano effettivamente smesso di lavorare nel momento in cui hanno avuto figli, venendo così meno la condizione relativa all’aver beneficiato di un congedo di maternità. Ciò si verifica in particolare quando una donna ha avuto un figlio prima di iniziare a lavorare.

60

Pertanto, si deve constatare che un’integrazione della pensione come quella di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione della deroga al divieto di discriminazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 79/7.

61

In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, quest’ultima non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione i vantaggi accordati in materia di assicurazione vecchiaia alle persone che hanno provveduto all’educazione dei figli e l’acquisto di diritti alle prestazioni a seguito di periodi di interruzione del lavoro dovuti all’educazione dei figli.

62

A tale riguardo, occorre rilevare che, in ogni caso, l’articolo 60, paragrafo 1, della LGSS subordina la concessione dell’integrazione della pensione di cui trattasi non già all’educazione dei figli o all’esistenza di periodi di interruzione del lavoro dovuti all’educazione dei figli, ma unicamente al fatto che le donne beneficiarie abbiano avuto almeno due figli biologici o adottati e siano titolari di una pensione contributiva di vecchiaia, di reversibilità o di invalidità permanente nell’ambito di un regime del sistema previdenziale.

63

Di conseguenza, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 79/7 non è applicabile a una prestazione come l’integrazione della pensione di cui trattasi.

64

Infine, occorre aggiungere che, in forza dell’articolo 157, paragrafo 4, TFUE, allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

65

Tuttavia, tale disposizione non può essere applicata a una normativa nazionale quale l’articolo 60, paragrafo 1, della LGSS, dal momento che l’integrazione della pensione di cui trattasi si limita a concedere alle donne un surplus al momento della concessione di una pensione, in particolare nel caso di invalidità permanente, senza porre rimedio ai problemi che esse possono incontrare nel corso della loro carriera lavorativa e considerando che tale integrazione non appare idonea a compensare gli svantaggi ai quali sarebbero esposte le donne, aiutandole in tale carriera, e ad assicurare così l’effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa (v., in tal senso, sentenze del 29 novembre 2001, Griesmar, C‑366/99, EU:C:2001:648, punto 65, e del 17 luglio 2014, Leone, C‑173/13, EU:C:2014:2090, punto 101).

66

Pertanto, occorre constatare che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale è costitutiva di una discriminazione diretta fondata sul sesso ed è quindi vietata dalla direttiva 79/7.

67

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che la direttiva 79/7 deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede il diritto a un’integrazione della pensione per le donne che abbiano avuto almeno due figli biologici o adottati e siano titolari, nell’ambito di un regime del sistema di previdenza sociale nazionale, di pensioni contributive di invalidità permanente, mentre gli uomini che si trovano in una situazione identica non hanno diritto a una siffatta integrazione della pensione.

Sulle spese

68

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

La direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede il diritto a un’integrazione della pensione per le donne che abbiano avuto almeno due figli biologici o adottati e siano titolari, nell’ambito di un regime del sistema di previdenza sociale nazionale, di pensioni contributive di invalidità permanente, mentre gli uomini che si trovano in una situazione identica non hanno diritto a una siffatta integrazione della pensione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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