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Documento 62018CJ0332

    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'11 dicembre 2019.
    Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon contro Commissione europea.
    Impugnazione – Aiuti di Stato – Produzione di alluminio – Tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica concessa per contratto – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Risoluzione del contratto – Sospensione mediante decisione giurisdizionale, in sede di procedimento sommario, degli effetti della risoluzione – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo.
    Causa C-332/18 P.

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2019:1065

    SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

    11 dicembre 2019 ( *1 )

    «Impugnazione – Aiuti di Stato – Produzione di alluminio – Tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica concessa per contratto – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Risoluzione del contratto – Sospensione mediante decisione giurisdizionale, in sede di procedimento sommario, degli effetti della risoluzione – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo»

    Nella causa C‑332/18 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 21 maggio 2018,

    Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon, con sede in Maroussi (Grecia), già Alouminion tis Ellados VEAE, rappresentata da N. Korogiannakis, N. Keramidas, E. Chrysafis, D. Diakopoulos e A. Komninos, dikigoroi, nonché da K. Struckmann, Rechtsanwalt,

    ricorrente,

    procedimento in cui le altre parti sono:

    Commissione europea, rappresentata da A. Bouchagiar ed E. Gippini Fournier, in qualità di agenti,

    convenuta in primo grado,

    Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), con sede in Atene (Grecia), rappresentata da E. Bourtzalas e D. Waelbroeck, avocats, nonché da C. Synodinos, H. Tagaras ed E. Salaka, dikigoroi,

    interveniente in primo grado,

    LA CORTE (Ottava Sezione),

    composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, J. Malenovský e F. Biltgen (relatore), giudici,

    avvocato generale: G. Pitruzzella

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 settembre 2019,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con la sua impugnazione, la Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 marzo 2018, Alouminion/Commissione (T‑542/11 RENV, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2018:132), con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso da essa proposto volto all’annullamento della decisione 2012/339/UE della Commissione, del 13 luglio 2011, relativa all’aiuto di [S]tato n. SA.26117 – C 2/2010 (ex NN 62/2009) concesso dalla Grecia a favore di Aluminium of Greece SA (GU 2012, L 166, pag. 83; in prosieguo: la «decisione controversa»).

    Fatti

    2

    L’Alouminion tis Ellados AE, cui l’Alouminion AE, l’Alouminion tis Ellados VEAE e la Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon sono succedute successivamente (in prosieguo, indistintamente: la «ricorrente»), produce alluminio in Grecia.

    3

    Nel 1960, la ricorrente ha stipulato un contratto (in prosieguo: il «contratto del 1960») con la Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), ente pubblico per l’energia elettrica, in base al quale ad essa era stata concessa una tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica (in prosieguo: la «tariffa agevolata»).

    4

    L’articolo 2, paragrafo 3, del contratto del 1960 prevedeva il tacito rinnovo dello stesso per periodi successivi di cinque anni, salvo il recesso di una delle parti, con un preavviso di due anni notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    5

    In base a un accordo concluso tra la ricorrente e lo Stato ellenico e formalizzato con un decreto legislativo del 1969 (in prosieguo: il «decreto legislativo del 1969»), il contratto del 1960 doveva giungere a termine il 31 marzo 2006, salvo essere prorogato conformemente alle sue disposizioni.

    6

    Con la decisione SG (92) D/867, del 23 gennaio 1992, Aiuto controverso a favore della società Alouminion tis Ellados AE, aiuto NN 83/91 (in prosieguo: la «decisione del 1992»), la Commissione europea ha considerato che la tariffa agevolata concessa a tale società costituiva un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno.

    7

    Con la decisione del 16 ottobre 2002, intitolata «Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli [107 et 108 TFUE] – Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni» (GU 2003, C 9, pag. 6), la Commissione ha approvato una sovvenzione concessa dalla Repubblica ellenica nel settore dell’energia elettrica (in prosieguo: la «decisione del 2002»).

    8

    Nel febbraio 2004, la DEI ha comunicato alla ricorrente che intendeva recedere dal contratto del 1960 e, conformemente alle disposizioni contrattuali, ha cessato di applicare nei confronti di quest’ultima la tariffa agevolata a partire dal 1o aprile 2006.

    9

    La ricorrente ha contestato tale recesso dinanzi ai competenti giudici nazionali.

    10

    Con ordinanza del 5 gennaio 2007 (in prosieguo: la «prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario») il Monomeles Protodikeio Athinon (Tribunale monocratico di primo grado di Atene, Grecia), nell’ambito di un procedimento sommario, ha sospeso, a titolo provvisorio ed ex nunc, gli effetti di detto recesso. Tale giudice ha ritenuto che tale recesso non fosse valido in base ai termini del contratto del 1960 e al quadro normativo nazionale applicabile.

    11

    La DEI ha contestato la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario dinanzi al Polymeles Protodikeio Athinon (Tribunale collegiale di primo grado di Atene, Grecia), il quale, con ordinanza del 6 marzo 2008, giudicando anch’esso nell’ambito di un procedimento sommario, ha accolto con efficacia ex nunc la sua domanda volta a recedere dal contratto del 1960 e a cessare l’applicazione della tariffa agevolata.

    12

    Durante il periodo tra il 5 gennaio 2007 e il 6 marzo 2008 (in prosieguo: il «periodo di cui trattasi»), la ricorrente ha quindi continuato a beneficiare della tariffa agevolata.

    13

    Nel luglio 2008 la Commissione ha ricevuto numerose denunce relative, segnatamente, alla tariffa agevolata. Con lettera del 27 gennaio 2010, essa ha informato la Repubblica ellenica della sua decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni nel termine di un mese dalla sua data di pubblicazione.

    14

    Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 16 aprile 2010 (GU 2010, C 96, pag. 7).

    15

    In tale decisione, la Commissione ha espresso dubbi quanto alla questione se la tariffa agevolata applicata dalla DEI alla ricorrente durante il periodo di cui trattasi fosse allo stesso livello della tariffa applicata agli altri grandi consumatori industriali di energia elettrica ad alta tensione aventi sede in Grecia, dal momento che l’applicazione della tariffa agevolata, che avrebbe dovuto cessare il 31 marzo 2006, era stata prorogata con la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario.

    16

    La Repubblica ellenica, la ricorrente e la DEI hanno trasmesso alla Commissione le loro rispettive osservazioni.

    17

    Con la decisione controversa, la Commissione ha ritenuto che la Repubblica ellenica avesse illegittimamente concesso alla ricorrente un aiuto di Stato dell’importo di 17,4 milioni di EUR a causa dell’applicazione della tariffa agevolata nel periodo di cui trattasi. Dato che detto aiuto era stato concesso in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE ed era, pertanto, incompatibile con il mercato interno, la Commissione ha imposto alla Repubblica ellenica di recuperarlo presso la ricorrente.

    Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza dell’8 ottobre 2014, Alouminion/Commissione (T‑542/11, EU:T:2014:859)

    18

    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 ottobre 2011, la ricorrente ha proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa. A sostegno del suo ricorso la ricorrente ha dedotto dieci motivi.

    19

    Con sentenza dell’8 ottobre 2014, Alouminion/Commissione (T‑542/11, EU:T:2014:859), il Tribunale ha accolto il primo motivo di tale ricorso e ha annullato la decisione controversa, senza statuire sugli altri motivi dedotti.

    Procedimento dinanzi alla Corte e sentenza impugnata

    20

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 18 dicembre 2014, la DEI ha proposto impugnazione avverso la predetta sentenza.

    21

    Con sentenza del 26 ottobre 2016, DEI e Commissione/Alouminion tis Ellados (C‑590/14 P, EU:C:2016:797), la Corte ha annullato la sentenza dell’8 ottobre 2014, Alouminion/Commissione (T‑542/11, EU:T:2014:859), rinviato la causa dinanzi al Tribunale e riservato la pronuncia sulle spese.

    22

    A seguito di tale sentenza della Corte, il Tribunale ha esaminato i motivi dal secondo al decimo dedotti dalla ricorrente nel suo ricorso, sui quali non si era pronunciato nella sua sentenza dell’8 ottobre 2014, Alouminion/Commissione (T‑542/11, EU:T:2014:859).

    23

    Per quanto riguarda, più in particolare, i motivi quinto e settimo, questi ultimi possono essere riassunti come segue.

    24

    Con il suo quinto motivo, che si articolava in tre parti, la ricorrente contestava alla Commissione di aver violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

    25

    Con la prima parte, la ricorrente faceva valere che la tariffa agevolata non costituiva un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Nell’ambito della seconda parte, la ricorrente contestava, in sostanza, il carattere selettivo di tale tariffa. Con la terza parte, la ricorrente contestava alla Commissione di aver valutato in modo errato gli effetti della tariffa agevolata, poiché quest’ultima, a suo avviso, non avrebbe pregiudicato gli scambi tra gli Stati membri, né generato una distorsione della concorrenza.

    26

    Il settimo motivo dedotto verteva su una violazione dei diritti della difesa.

    27

    Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tutti i motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso e, pertanto, ha respinto quest’ultimo nel suo insieme.

    Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

    28

    Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di statuire sulla controversia, di annullare la decisione controversa e di condannare la Commissione alle spese.

    29

    La Commissione chiede alla Corte di respingere tale impugnazione in quanto infondata e di condannare la ricorrente alle spese.

    30

    La DEI chiede alla Corte di respingere integralmente detta impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese.

    Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

    31

    Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 9 settembre 2019, la ricorrente ha domandato la regolarizzazione del deposito di un documento da essa già prodotto dinanzi al Tribunale o, in subordine, la riapertura della fase orale del procedimento, in applicazione dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte, al fine di depositare, a titolo di regolarizzazione, detto documento.

    32

    A sostegno della sua domanda, la ricorrente fa valere che all’udienza dinanzi alla Corte la Commissione ha rilevato che la tabella – prodotta dalla ricorrente nell’allegato 12 al suo ricorso dinanzi al Tribunale – in cui sono indicati, per quanto riguarda il periodo di cui trattasi, gli importi risultanti dall’applicazione, rispettivamente, della tariffa agevolata e della tariffa applicata agli altri grandi consumatori industriali di energia elettrica ad alta tensione, era illeggibile.

    33

    La ricorrente riconosce che la lettura di tale documento poteva essere resa difficile a causa dei colori utilizzati e delle numerose fotocopie e scansioni successive che ne erano state fatte e ha pertanto domandato di essere autorizzata a produrre nuovamente tale documento, in una versione priva delle ombre preesistenti, onde migliorare la leggibilità e la presa in considerazione di quest’ultimo da parte della Corte.

    34

    Si deve rilevare che, poiché la domanda di regolarizzazione del deposito del documento di cui trattasi è stata respinta dalla Corte in quanto tardiva, la lettera della ricorrente dev’essere considerata come una domanda di riapertura della fase orale del procedimento.

    35

    A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, ai sensi dell’articolo 83 del suo regolamento di procedura, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o anche quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti (sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

    36

    Nel caso di specie, la ricorrente domanda la riapertura della fase orale del procedimento solo al fine di essere autorizzata a depositare, a titolo di regolarizzazione, il documento di cui trattasi in una sua versione che, a suo avviso, sarebbe leggibile, onde garantire che la Corte lo prenda in considerazione.

    37

    Orbene, si deve rilevare che la tabella contenuta in tale documento, per quanto riguarda i dati rilevanti ai fini della soluzione della controversia di cui è investita la Corte, era sufficientemente leggibile nella sua versione di cui all’allegato 12 al ricorso proposto dinanzi al Tribunale. Pertanto, la Corte ha potuto prendere in considerazione tale documento.

    38

    Ne consegue che la Corte è sufficientemente edotta e dispone di tutti gli elementi necessari per statuire sulla presente impugnazione.

    39

    Occorre, pertanto, sentito l’avvocato generale, respingere la domanda diretta a che sia disposta la riapertura della fase orale del procedimento.

    Sull’impugnazione

    40

    A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce tre motivi, con i quali contesta, in sostanza, il ragionamento in base al quale il Tribunale ha respinto i motivi quinto e settimo che la ricorrente aveva dedotto dinanzi ad esso.

    41

    Il primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è suddiviso in tre parti, le quali riguardano la valutazione da parte del Tribunale, rispettivamente, dell’esistenza di un vantaggio, della selettività del vantaggio fatto valere e delle conseguenze della misura in esame sugli scambi tra gli Stati membri e sulla concorrenza.

    42

    Il secondo motivo verte su una violazione, da parte del Tribunale, dell’obbligo di motivazione ad esso incombente.

    43

    Il terzo motivo verte su un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale nel respingere il settimo motivo dedotto dinanzi ad esso, relativo a una violazione dei diritti della difesa.

    44

    Al fine di agevolare l’analisi della fondatezza della presente impugnazione occorre esaminare anzitutto il terzo motivo, poi le parti seconda e terza del primo motivo e, infine, congiuntamente, la prima parte del primo motivo e il secondo motivo di impugnazione.

    Sul terzo motivo

    Argomenti delle parti

    45

    Con il suo terzo motivo la ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto respingendo, ai punti da 179 a 200 della sentenza impugnata, l’argomento da essa dedotto relativo alla violazione dei diritti della difesa.

    46

    La ricorrente contesta al Tribunale di aver segnatamente considerato, da un lato, che i diritti della difesa di cui può avvalersi il beneficiario dell’aiuto sono limitati al diritto di partecipare al procedimento amministrativo e, dall’altro lato, che essa non ha dedotto elementi a dimostrazione del fatto che, in assenza dell’irregolarità fatta valere, il procedimento avrebbe potuto concludersi con un risultato diverso.

    47

    Essa sottolinea in proposito che, in generale, l’assenza di garanzie procedurali a favore del beneficiario nel procedimento di controllo degli aiuti di Stato sarebbe compensata dal fatto che gli Stati membri hanno interessi coincidenti con quelli del beneficiario dell’aiuto, sicché essi preparano i fascicoli in comune, forniscono elementi e, se necessario, presentano una difesa comune contro le eventuali censure della Commissione.

    48

    Orbene, la ricorrente avrebbe già rilevato, dinanzi al Tribunale, che tale non era l’ipotesi verificatasi nel caso di specie. Infatti i suoi interessi, in quanto beneficiaria dell’aiuto in esame, non coinciderebbero con quelli dello Stato ellenico e sarebbe per tale motivo che essa, contrariamente alla DEI, non aveva partecipato al procedimento dinanzi alla Commissione, né le era stato chiesto di fornire elementi, né era stata tenuta al corrente dell’indagine svolta. Pertanto, essa sarebbe venuta a conoscenza dell’esistenza di tale indagine solo al momento della pubblicazione della comunicazione relativa all’indagine approfondita.

    49

    La ricorrente aggiunge che, dato che Commissione non aveva fatto riferimento, in tale comunicazione, alla decisione del 2002 – che costituirebbe il pilastro principale della decisione controversa – essa sarebbe stata messa in grado di presentare i propri argomenti a tal riguardo solo nell’ambito del suo ricorso dinanzi al Tribunale. Orbene, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 197 della sentenza impugnata, dato che quest’ultimo ha respinto gli argomenti da essa dedotti sulla base del rilievo che erano stati fatti valere tardivamente, la ricorrente non sarebbe stata ascoltata e i diritti della difesa sarebbero quindi stati violati.

    50

    Inoltre, la ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale ha considerato che essa non avesse dedotto argomenti relativi al fatto che il risultato sarebbe stato diverso nell’ipotesi in cui essa avesse avuto la possibilità di presentare i propri argomenti in merito alla decisione del 2002. Infatti, essa avrebbe fatto valere dinanzi al Tribunale che, qualora fossero stati rispettati i diritti della difesa, tale decisione non avrebbe potuto far parte della motivazione della decisione controversa, in quanto, a suo avviso, in essa non era indicato che la tariffa agevolata costituiva un aiuto di Stato. In ogni caso, la decisione del 2002 non sarebbe opponibile nei suoi confronti.

    51

    La Commissione e la DEI ritengono che tale motivo debba essere respinto in quanto infondato.

    Giudizio della Corte

    52

    Si deve ricordare anzitutto che dalla giurisprudenza della Corte, citata peraltro dal Tribunale al punto 194 della sentenza impugnata, risulta che nel procedimento di controllo degli aiuti di Stato il beneficiario dell’aiuto non esercita alcun ruolo particolare tra gli interessati e non può far valere i diritti della difesa (v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, C‑74/00 P e C‑75/00 P, EU:C:2002:524, punto 83)

    53

    Tuttavia la ricorrente, in quanto beneficiaria dell’aiuto di cui trattasi, poteva presentare, come dichiarato dal Tribunale al punto 196 della sentenza impugnata, osservazioni nell’ambito del procedimento da cui ha avuto origine l’adozione della decisione controversa; tale diritto è sancito, segnatamente, all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

    54

    Orbene, risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte, come confermato altresì in udienza dinanzi alla Corte, che nell’ambito di tale procedimento la ricorrente è stata in grado di presentare osservazioni.

    55

    Pertanto, correttamente il Tribunale ha dichiarato, al punto 197 della sentenza impugnata, che la ricorrente non poteva legittimamente far valere una violazione dei diritti della difesa nell’ambito di detto procedimento.

    56

    Per quanto riguarda la decisione del 2002 occorre rilevare, come fatto dal Tribunale al punto 187 della sentenza impugnata, che la Commissione non era tenuta a presentare, nella sua comunicazione relativa all’avvio di un procedimento d’indagine formale, un’analisi compiuta dell’aiuto in esame.

    57

    In ogni caso, dato che la decisione del 2002 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e che, di conseguenza, la ricorrente poteva avere accesso ad essa, quest’ultima non può validamente sostenere che la mancata menzione di tale decisione nella suddetta comunicazione le abbia impedito di venire a conoscenza dell’esistenza di tale decisione, né che quest’ultima decisione non sia opponibile nei suoi confronti.

    58

    Per quanto concerne la censura vertente sul fatto che erroneamente il Tribunale avrebbe considerato che la ricorrente non avesse fatto valere dinanzi ad esso che il risultato sarebbe stato diverso nell’ipotesi in cui essa avesse avuto la possibilità di presentare i propri argomenti in merito alla decisione del 2002, tale censura si fonda su una lettura erronea della sentenza impugnata.

    59

    Infatti, al punto 199 di tale sentenza il Tribunale ha rilevato non che la ricorrente non avesse dedotto elementi in tal senso, ma che essa non aveva fatto valere alcun elemento idoneo a dimostrare che, in assenza dell’irregolarità dedotta, il procedimento avrebbe potuto concludersi con un risultato diverso.

    60

    Di conseguenza, il terzo motivo d’impugnazione dev’essere respinto in quanto infondato.

    Sulla seconda parte del primo motivo

    Argomenti delle parti

    61

    Con la seconda parte del suo primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso, ai punti da 146 a 148 della sentenza impugnata, in errori di diritto nel valutare la selettività del vantaggio in esame.

    62

    Ad avviso della ricorrente il Tribunale si sarebbe erroneamente concentrato sul fatto che, durante il periodo di cui trattasi, essa era l’unica impresa che beneficiava della tariffa agevolata e avrebbe omesso di prendere in considerazione la natura giuridica e le ragioni che hanno determinato l’adozione della misura controversa.

    63

    La ricorrente ricorda che, nella sentenza del 4 giugno 2015, Commissione/MOL (C‑15/14 P, EU:C:2015:362, punto 60), la Corte ha precisato che la selettività di una misura specifica dev’essere valutata nel contesto in cui si inserisce il quadro procedurale in cui tale misura è stata adottata. In tal senso, la Corte avrebbe dichiarato che il requisito della selettività è diverso a seconda che la misura di cui trattasi sia considerata un regime generale di aiuti oppure un aiuto individuale. In quest’ultimo caso, l’individuazione del vantaggio economico consentirebbe, in linea di principio, di presumere la sua selettività. Per contro, nell’esaminare un regime generale di aiuti, sarebbe necessario stabilire se la misura di cui trattasi, nonostante la constatazione che essa conferisce un vantaggio di portata generale, lo faccia a beneficio esclusivo di talune imprese o di taluni settori di attività.

    64

    La ricorrente ne deduce che il Tribunale era tenuto ad esaminare se il giudice nazionale, quando ha pronunciato la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario, avesse stabilito talune differenze tra le imprese che si trovavano, alla luce dell’obiettivo perseguito, in una situazione analoga e, pertanto, le avesse procurato, in modo selettivo, un vantaggio tale da favorirla rispetto ad altre imprese che si trovavano in una situazione analoga.

    65

    Orbene, nella misura in cui il giudice nazionale, pronunciandosi in sede di procedimento sommario e adottando provvedimenti provvisori di tutela, ha semplicemente applicato le disposizioni generali del diritto ellenico a tutela di qualsiasi parte che faccia valere una privazione dei suoi diritti contrattuali, nessun elemento lascerebbe supporre che, in una situazione analoga, misure simili a quelle concesse alla ricorrente mediante la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario non sarebbero state concesse a qualsiasi altra impresa, in particolare alla Larko, che è il secondo maggiore consumatore di elettricità ad alta tensione avente sede in Grecia e che, come la ricorrente, ha beneficiato di una tariffa agevolata, tranne che nel periodo di cui trattasi. Di conseguenza, l’adozione della misura controversa non implicherebbe alcun elemento di selettività.

    66

    La Commissione e la DEI ritengono che la seconda parte del primo motivo debba essere respinta in quanto infondata.

    Giudizio della Corte

    67

    Si deve ricordare che dalla sentenza del 4 giugno 2015, Commissione/MOL (C‑15/14 P, EU:C:2015:362, punto 60), risulta che il requisito della selettività è diverso a seconda che la misura di cui trattasi sia considerata un regime generale di aiuti oppure un aiuto individuale. In quest’ultimo caso, l’individuazione del vantaggio economico consente, in linea di principio, di presumere la sua selettività.

    68

    Nel caso di specie occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la misura di cui trattasi, ossia quella risultante dalla prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario, costituisce non un regime generale di aiuti, bensì un aiuto individuale.

    69

    Come rilevato dal Tribunale al punto 147 della sentenza impugnata, la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario ha prodotto i suoi effetti ex nunc, sicché essi sono rimasti confinati alle sole parti della controversia di cui trattasi, ossia la ricorrente e la DEI. Pertanto, non si può considerare che detta misura costituisca un regime generale di aiuti.

    70

    Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui la Larko, che è un altro grande consumatore industriale, è cliente della DEI e ha beneficiato di una tariffa agevolata, avrebbe potuto ottenere, dinanzi al giudice nazionale che ha statuito in sede di procedimento sommario, misure analoghe a quelle concesse alla ricorrente mediante la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario.

    71

    Infatti, il giudice del procedimento sommario dispone di un margine di discrezionalità per concedere o meno misure volte a tutelare gli interessi delle parti della controversia di cui è investito, il quale varia in funzione delle circostanze particolari che caratterizzano detta controversia. In tale contesto, non si può presumere che un’impresa diversa dalla ricorrente avrebbe potuto, se ne avesse fatto domanda, ottenere misure analoghe a quelle concesse a quest’ultima mediante la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario.

    72

    Poiché l’argomento dedotto dalla ricorrente nell’ambito della seconda parte del primo motivo di impugnazione si basa sulla premessa erronea che la misura di cui trattasi costituirebbe un regime generale di aiuti, tale seconda parte dev’essere respinta in quanto infondata.

    Sulla terza parte del primo motivo

    Argomenti delle parti

    73

    Con la terza parte del suo primo motivo la ricorrente contesta al Tribunale vari errori di diritto nonché uno snaturamento degli elementi di prova nel valutare gli effetti della misura di cui trattasi sul commercio e sulla concorrenza.

    74

    La ricorrente afferma di aver fatto valere dinanzi al Tribunale la giurisprudenza della Corte risultante dalla sentenza del 17 settembre 1980, Philip Morris Holland/Commissione (730/79, EU:C:1980:209, punto 11), in base alla quale la Commissione è tenuta a dimostrare che la misura di cui trattasi ha rafforzato o poteva rafforzare la sua posizione rispetto a quella di altre industrie del settore dell’alluminio negli scambi tra gli Stati membri.

    75

    La ricorrente sostiene che la misura di cui trattasi non poteva avere tale effetto, dato che l’alluminio trattato è un prodotto uniforme, il cui prezzo è determinato, in sostanza, dai mercati internazionali, sicché qualsiasi riduzione dei costi risultante dalla tariffa agevolata ad essa applicata non poteva essere trasferita sul prezzo di vendita dei suoi prodotti. Inoltre, risulterebbe in particolare dalla decisione del 1992 che, durante il periodo di cui trattasi, la tariffa agevolata era notevolmente superiore al prezzo dell’energia elettrica pagato dai suoi concorrenti internazionali.

    76

    La ricorrente fa valere che erroneamente il Tribunale, ai punti da 159 a 164 della sentenza impugnata, ha esaminato se la misura di cui trattasi potesse rafforzare la sua posizione economica a causa dell’applicazione della tariffa agevolata. Infatti, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se il vantaggio di cui essa ha beneficiato potesse incidere sulla sua posizione concorrenziale, rispetto agli altri produttori di alluminio che svolgono la loro attività sui mercati europeo e mondiale.

    77

    Orbene, il Tribunale si sarebbe limitato a considerare che l’aiuto in esame non poteva incidere sulla concorrenza per effetto di prezzi di vendita inferiori a quelli dei concorrenti della ricorrente, dal momento che tali prezzi erano stati stabiliti dal mercato, indipendentemente dalla volontà della ricorrente. Il Tribunale avrebbe così constatato, al pari della Commissione, una distorsione della concorrenza e un’incidenza sugli scambi, fondandosi unicamente sul fatto che la riduzione dei costi di produzione doveva aver determinato, per la ricorrente, profitti maggiori o perdite inferiori nel corso del periodo di cui trattasi, senza tuttavia verificare se quest’ultima fosse in grado di utilizzare il vantaggio economico conseguito per migliorare la sua posizione concorrenziale sul mercato dell’alluminio.

    78

    La ricorrente aggiunge che erroneamente il Tribunale, ai punti 165 e 166 della sentenza impugnata, ha respinto, senza motivazione, gli argomenti da essa dedotti relativi alla decisione del 1992 e agli altri dati economici prodotti dinanzi ad esso e che, per tale motivo, esso è incorso in un errore di diritto.

    79

    Ad avviso della ricorrente, la decisione del 1992 è rilevante, in quanto riconosce indirettamente che la posizione concorrenziale di quest’ultima sul mercato poteva essere compromessa solo se la DEI fosse stata in grado di fornirle energia elettrica a un prezzo inferiore a quello pagato dai suoi principali concorrenti. I dati economici disattesi dal Tribunale, sulla base del rilievo che riguardavano periodi diversi dal periodo di cui trattasi, sarebbero del pari rilevanti, in quanto riguarderebbero un settore nel quale gli investimenti sarebbero realizzati e i contratti sarebbero conclusi per più decenni.

    80

    La ricorrente aggiunge che erroneamente il Tribunale avrebbe ignorato che essa aveva prodotto dinanzi ad esso elementi di prova relativi al periodo di cui trattasi, in particolare una relazione riguardante i prezzi pagati dai suoi principali concorrenti per il loro consumo di energia elettrica e i prezzi praticati a livello mondiale durante il 2006. Orbene, i dati economici accertati alla data di adozione della prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario, ossia quelli relativi all’anno 2006, sarebbero rilevanti al fine di determinare gli effetti potenziali della misura di cui trattasi sul commercio e sulla concorrenza.

    81

    La Commissione e la DEI ritengono che la terza parte del primo motivo debba essere respinta in quanto infondata.

    Giudizio della Corte

    82

    Si deve ricordare, come risulta da una giurisprudenza costante dalla Corte cui il Tribunale ha fatto riferimento al punto 157 della sentenza impugnata, che la Commissione non è tenuta a dimostrare un’incidenza effettiva degli aiuti sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma deve solamente esaminare se i detti aiuti siano idonei a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (sentenze del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C‑372/97, EU:C:2004:234, punto 44, e del 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, C‑66/02, EU:C:2005:768, punto 111).

    83

    Ebbene, allorché un aiuto rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi all’interno dell’Unione, questi ultimi sono da considerarsi influenzati da tale aiuto (sentenze del 17 settembre 1980, Philip Morris Holland/Commissione, 730/79, EU:C:1980:209, punto 11, e del 20 novembre 2003, GEMO, C‑126/01, EU:C:2003:622, punto 41).

    84

    Nel caso di specie, occorre rilevare che il Tribunale, dopo aver considerato, ai punti 159 e 160 della sentenza impugnata, che dalla decisione controversa risultava che la ricorrente era presente in un settore in cui i prodotti erano oggetto di scambi intensi tra gli Stati membri, essendo l’alluminio prodotto in nove Stati membri diversi dalla Repubblica ellenica, e che la misura di cui trattasi rafforzava la posizione della ricorrente nei confronti delle altre imprese concorrenti negli scambi tra gli Stati membri, ha convalidato la constatazione della Commissione, in base alla quale dette imprese erano pregiudicate dalla misura di cui trattasi e che, pertanto, il criterio relativo alla distorsione della concorrenza e all’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri era soddisfatto.

    85

    A tal riguardo, il Tribunale ha respinto gli argomenti dedotti dalla ricorrente considerando, ai punti da 161 a 164 della sentenza impugnata, da un lato, che non si può seriamente contestare che la tariffa agevolata abbia ridotto i costi di produzione della ricorrente, indipendentemente dai costi di produzione delle imprese concorrenti stabilite in Stati membri diversi dalla Repubblica ellenica e, dall’altro lato, che, sebbene i prezzi di vendita dei prodotti in esame siano stabiliti dalla Borsa, a livello internazionale – non consentendo, così, alla ricorrente di trasferire sul prezzo di vendita di detti prodotti il risparmio conseguito sui suoi costi di produzione –, quest’ultima era ciononostante in grado di realizzare un vantaggio in virtù della tariffa agevolata concessa dalla DEI, a differenza delle imprese concorrenti aventi sede in tali altri Stati membri.

    86

    Si deve pertanto rilevare che il ragionamento seguito dal Tribunale, nella parte in cui mirava ad accertare che la misura di cui trattasi era tale da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare la concorrenza, è conforme alla giurisprudenza costante della Corte richiamata ai punti 82 e 83 della presente sentenza.

    87

    L’argomento della ricorrente, relativo al fatto che il Tribunale avrebbe dovuto verificare se quest’ultima fosse effettivamente in grado di utilizzare il vantaggio economico ottenuto dall’applicazione della tariffa agevolata per migliorare la sua posizione concorrenziale sul mercato dell’alluminio, non può, pertanto, essere accolto.

    88

    Quanto agli argomenti relativi alla decisione del 1992 e ai dati economici forniti dalla ricorrente, segnatamente la relazione contenente dati statistici relativi al 2006, è sufficiente rilevare che essi riguardano periodi diversi dal periodo di cui trattasi, compreso tra il 5 gennaio 2007 e il 6 marzo 2008, e che sono, di conseguenza, irrilevanti. Pertanto, correttamente il Tribunale li ha respinti al punto 165 della sentenza impugnata.

    89

    Dalle suesposte considerazioni risulta che la valutazione, da parte del Tribunale, degli effetti della misura di cui trattasi sul commercio e sulla concorrenza non è viziata né da uno snaturamento degli elementi di prova né da errori di diritto.

    90

    Di conseguenza, la terza parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

    Sulla prima parte del primo motivo e sul secondo motivo

    91

    Con la prima parte del suo primo motivo e con il suo secondo motivo la ricorrente contesta al Tribunale, ai punti da 117 a 138 della sentenza impugnata, da un lato, di essere incorso in più errori di diritto e di aver snaturato i fatti nel valutare l’esistenza di un vantaggio e, dall’altro, di aver violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente.

    92

    Occorre esaminare, in primo luogo, l’argomento vertente su errori di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale, e, in secondo luogo, l’argomento relativo a uno snaturamento dei fatti nonché a una violazione dell’obbligo di motivazione.

    Sugli asseriti errori di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale

    – Argomenti delle parti

    93

    In primo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver esaminato, ai punti da 115 a 138 della sentenza impugnata, in modo separato e consecutivo, la questione se essa avesse beneficiato di costi di produzione inferiori risultanti dall’applicazione della tariffa agevolata, la questione se il vantaggio ottenuto fosse giustificato da ragioni economiche, nonché la questione relativa all’applicazione del criterio dell’investitore privato. In tal modo, il Tribunale avrebbe omesso di verificare se la tariffa agevolata potesse essere considerata compatibile con le condizioni normali di mercato.

    94

    Tale approccio sarebbe contrario alla giurisprudenza della Corte, in particolare alla sentenza del 20 settembre 2017, Commissione/Frucona Košice (C‑300/16 P, EU:C:2017:706, punti 21, 2366), in cui la Corte avrebbe dichiarato che tali elementi devono essere esaminati simultaneamente e in comune, al fine di dimostrare che un’impresa ha beneficiato di un vantaggio. In tale sentenza, la Corte avrebbe altresì precisato, da un lato, che le condizioni che una misura deve soddisfare per rientrare nella nozione di «aiuto», ai sensi dell’articolo 107 TFUE, non sono soddisfatte se l’impresa beneficiaria poteva ottenere lo stesso vantaggio in circostanze corrispondenti alle normali condizioni di mercato e, dall’altro lato, che l’esame del criterio dell’investitore privato non costituisce un’eccezione che si applica solo allorché è accertata l’esistenza di un aiuto, ma figura tra gli elementi che la Commissione deve prendere in considerazione al fine di dimostrare l’esistenza di un aiuto.

    95

    In secondo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver rifiutato di esaminare la giustificazione economica del vantaggio in esame e di aver applicato in modo errato le norme relative all’onere della prova di una tale giustificazione.

    96

    A tal riguardo la ricorrente sostiene che erroneamente, ai punti da 125 a 127 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, da una parte, che, allorché è stata accertata l’esistenza di un vantaggio, non spetta alla Commissione verificare d’ufficio la presenza di giustificazioni economiche, dato che la prova di tali giustificazioni incombe allo Stato membro interessato, qualora intenda contestare la valutazione operata dalla Commissione, e, dall’altra, che la Commissione era legittimata a limitarsi, in tale contesto, agli elementi presentati dallo Stato membro nel corso del procedimento amministrativo e che, dal momento che la Repubblica ellenica non aveva dedotto argomenti in tal senso, la decisione controversa non poteva essere censurata su tale punto.

    97

    Ad avviso della ricorrente, il ragionamento seguito dal Tribunale sarebbe viziato da un errore di diritto in quanto rovescerebbe l’onere della prova dell’esistenza di un aiuto e limiterebbe, in modo erroneo, l’obbligo della Commissione alla mera valutazione degli argomenti dedotti dallo Stato membro interessato nel corso del procedimento amministrativo.

    98

    Tale ragionamento sarebbe contrario a quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza del 20 settembre 2017, Commissione/Frucona Košice (C‑300/16 P, EU:C:2017:706, punti da 23 a 26), e all’obbligo imposto alla Commissione di effettuare un’indagine diligente e imparziale, come risulterebbe dal punto 90 della sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/Scott (C‑290/07 P, EU:C:2010:480). Infatti, anche supponendo che la Commissione non sia tenuta a verificare d’ufficio la presenza di giustificazioni economiche, essa sarebbe tenuta a esaminare gli argomenti che il beneficiario dell’aiuto di cui trattasi ha dedotto dinanzi ad essa durante la fase precontenziosa.

    99

    La ricorrente aggiunge che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto affermando, al punto 128 della sentenza impugnata, che la DEI, in quanto fornitore di energia elettrica della ricorrente, aveva sostenuto in modo inequivocabile che la tariffa agevolata, durante il periodo di cui trattasi, si situava al di sotto dei suoi costi di produzione e non era peraltro compensata. Tale affermazione costituirebbe una sostituzione di motivazione non valida, dato che nella decisione controversa la Commissione si sarebbe astenuta dall’esaminare se, nel corso del periodo di cui trattasi, la tariffa agevolata si collocasse effettivamente al di sotto dei costi di produzione della DEI.

    100

    Inoltre, il Tribunale non avrebbe né verificato la veridicità di tali elementi materiali, né avrebbe preso in considerazione gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente a tal riguardo. Orbene, questi ultimi dimostrerebbero che la tariffa agevolata copriva i costi di produzione della DEI e le garantiva un utile ragionevole, segnatamente mediante la partecipazione di quest’ultima agli utili della ricorrente.

    101

    In terzo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in più errori di diritto nel valutare il criterio dell’investitore privato.

    102

    La ricorrente, che fa riferimento alla sentenza del 20 settembre 2017, Commissione/Frucona Košice (C‑300/16 P, EU:C:2017:706, punti 4348), sostiene che, nel caso di specie, il Tribunale sarebbe stato tenuto a prendere in considerazione tale criterio, che erroneamente ha espresso dubbi in merito all’applicabilità di quest’ultimo e che non ha tenuto conto della rilevanza di tale criterio al fine di valutare se la misura di cui trattasi riflettesse le condizioni normali di mercato.

    103

    Ad avviso della ricorrente, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione in modo dettagliato le circostanze molto peculiari del caso di specie da essa fatte valere dinanzi al Tribunale, in particolare il fatto che, come avrebbero riconosciuto le autorità elleniche e dell’Unione competenti in materia di tutela della concorrenza, la DEI è un’impresa dominante, che abusa sistematicamente della sua posizione sul mercato da vari decenni tramite la sua politica tariffaria. Il Tribunale avrebbe altresì omesso di tener conto del fatto che la ricorrente non dispone di una fonte alternativa di fornitura di energia elettrica, sicché essa dovrebbe cessare le sue attività qualora non si rifornisse più presso la DEI.

    104

    Inoltre, il Tribunale si sarebbe erroneamente fondato sulla premessa secondo cui la ricorrente rientra obbligatoriamente nell’ambito di applicazione della tariffa regolamentata A-150, riservata, in Grecia, ai grandi consumatori industriali, senza che sussista una possibilità legale di derogare a tale obbligo. Orbene, poiché una tale premessa non risulterebbe dalla decisione controversa, il Tribunale avrebbe effettuato una sostituzione di motivazione non valida.

    105

    In ogni caso, la tariffa regolamentata A-150 non costituirebbe il quadro di riferimento adeguato per valutare, nel caso di specie, l’esistenza di un vantaggio. Pertanto, ad avviso della ricorrente, che fa riferimento all’ordinanza del 21 gennaio 2016, Alcoa Trasformazioni/Commissione (C‑604/14 P, non pubblicata, EU:C:2016:54, punti 3839), nonché alla sentenza del 20 settembre 2017, Commissione/Frucona Košice (C‑300/16 P, EU:C:2017:706), la Commissione era tenuta, in proposito, a svolgere un’analisi in base al prezzo ipotetico di mercato.

    106

    La ricorrente aggiunge, fondandosi sulla sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punto 78), che il risultato del procedimento volto a valutare se una misura procuri un vantaggio dipende dalla questione se tale vantaggio possa sussistere in circostanze corrispondenti alle condizioni normali di mercato. Orbene, così non avverrebbe nel caso di specie.

    107

    Per quanto riguarda i punti 132 e 133 della sentenza impugnata, con i quali il Tribunale, da un lato, ha escluso che un investitore privato abbia inteso applicare una tariffa come la tariffa agevolata, invece di sottoporsi alla tariffa normale, di importo superiore, salvo prevedere compensazioni, e, dall’altro lato, ha dichiarato che la ricorrente non aveva in alcun modo menzionato tali compensazioni, quest’ultima sostiene che, in tal modo, il Tribunale ha snaturato i fatti.

    108

    Infatti, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la ricorrente ha presentato in modo dettagliato argomenti a tal riguardo e ha in particolare dimostrato che il metodo di determinazione dei prezzi, previsto dal contratto del 1960, consentiva alla DEI di partecipare indirettamente agli utili della ricorrente derivanti dalla vendita di alluminio, praticando prezzi più elevati per la fornitura di energia elettrica quando i prezzi, sul mercato dei metalli, erano più elevati.

    109

    Inoltre, quanto dichiarato dal Tribunale non terrebbe conto del fatto che, per cinque mesi nel corso del periodo di cui trattasi, incluso al momento dell’adozione della prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario, la tariffa agevolata era superiore alla tariffa normale A-150, sicché l’applicazione della tariffa agevolata non avrebbe consentito alla ricorrente di ottenere alcun vantaggio.

    110

    Per quanto riguarda il periodo rilevante al fine di valutare l’esistenza di un vantaggio, la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione non il periodo di quattordici mesi durante il quale ha prodotto effetti la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario, bensì l’intero periodo in cui detta ordinanza poteva produrre effetti, ossia fino all’eventuale pronuncia di una sentenza che statuisse sulla validità del recesso dal contratto del 1960, nell’ambito del procedimento giurisdizionale ordinario.

    111

    Inoltre, secondo le sentenze del 16 maggio 2002, Francia/Commissione (C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 71), e del 21 marzo 2013, Magdeburger Mühlenwerke (C‑129/12, EU:C:2013:200, punto 40), il momento decisivo per valutare se, nel caso di specie, lo Stato membro interessato abbia adottato o meno il comportamento di un investitore avveduto in un’economia di mercato e, quindi, se l’applicazione del metodo di determinazione dei prezzi previsto nel contratto del 1960 costituisse un vantaggio che non esisterebbe in normali condizioni di mercato, corrisponderebbe non al febbraio 2004, durante il quale la DEI ha notificato il recesso da detto contratto, ma al gennaio 2007, durante il quale è stata pronunciata la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario, poiché, conformemente a questa giurisprudenza della Corte, il momento decisivo è il momento in cui il diritto a ricevere l’aiuto è stato conferito al beneficiario in forza della normativa nazionale applicabile.

    112

    Per quanto riguarda la dichiarazione del Tribunale, secondo cui il recesso della DEI dal contratto del 1960 dimostrerebbe che, nel gennaio 2007, un organismo privato non avrebbe accettato l’applicazione del metodo di determinazione dei prezzi previsto dal contratto del 1960 – che collegava quest’ultimo al prezzo dell’alluminio sul mercato –, la ricorrente sostiene che detta dichiarazione sarebbe erronea.

    113

    Infatti, nel gennaio 2007, dall’applicazione di detto metodo sarebbe risultato un prezzo dell’energia elettrica superiore a quello derivante dalla tariffa regolamentata A-150. Inoltre, prima e dopo il periodo di cui trattasi, la DEI avrebbe applicato alla ricorrente una tariffa che collegava parimenti il prezzo della fornitura di energia elettrica a quello dell’alluminio sul mercato internazionale e da cui risultava un prezzo notevolmente inferiore a quello derivante dall’applicazione della tariffa agevolata. Quest’ultima tariffa sarebbe stata, così, considerata dalla Commissione come non costituiva di un aiuto di Stato.

    114

    La ricorrente aggiunge che la DEI non ha chiesto immediatamente la revoca della prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario, circostanza che dimostrerebbe che, nel corso del 2007, la tariffa agevolata era allettante da un punto di vista commerciale. La Commissione avrebbe peraltro constatato, nella sua decisione del 1992, che la DEI aveva conseguito utili notevoli durante periodi significativi e poteva, di conseguenza, fornire energia elettrica a un prezzo ridotto a taluni consumatori importanti, come la ricorrente.

    115

    Ad avviso di quest’ultima, il Tribunale è altresì incorso in un errore di diritto nel dichiarare, al punto 134 della sentenza impugnata, che il fatto di invocare il diritto derivato in materia di energia elettrica, le decisioni della Rythmistiki Archi Energeias (Autorità di regolamentazione dell’energia, Grecia) e la violazione dell’articolo 102 TFUE non può incidere sulla valutazione secondo cui un investitore privato non avrebbe l’intenzione di applicare una tariffa come la tariffa agevolata.

    116

    Nella sua replica, la ricorrente aggiunge, facendo riferimento alle sentenze del 9 giugno 2011, Comitato Venezia vuole vivere e a./Commissione (C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punto 99), nonché del 5 giugno 2012, Commissione/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318), che, anche supponendo che la misura in esame sia costituita non dalla tariffa agevolata, bensì dalla prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario, il fatto che un organo giurisdizionale non si fondi sui parametri commerciali non osterebbe all’applicazione del criterio dell’investitore privato, poiché l’articolo 107 TFUE non farebbe distinzioni a seconda delle cause o degli obiettivi perseguiti dagli interventi statali, ma definirebbe questi ultimi in funzione dei loro effetti.

    117

    La Commissione e la DEI ritengono che la prima parte del primo motivo e il secondo motivo debbano essere respinti in quanto infondati.

    – Giudizio della Corte

    118

    Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento vertente sull’errore di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso nell’esaminare in modo separato e consecutivo la questione se la ricorrente avesse beneficiato di costi di produzione inferiori, derivanti dall’applicazione della tariffa agevolata, la questione se il vantaggio fosse giustificato da ragioni economiche nonché la questione dell’applicazione del criterio dell’investitore privato, è sufficiente rilevare che tale argomento si fonda su una lettura erronea della sentenza del 20 settembre 2017, Commissione/Frucona Košice (C‑300/16 P, EU:C:2017:706).

    119

    Infatti, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, da tale sentenza non risulta che il Tribunale sia tenuto ad esaminare congiuntamente detti elementi.

    120

    Di conseguenza, non si può contestare al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto in proposito.

    121

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento in base al quale il Tribunale avrebbe rifiutato di esaminare la giustificazione economica del vantaggio in esame, occorre rilevare che esso si fonda su una lettura erronea della sentenza impugnata, poiché dai punti da 124 a 130 di quest’ultima emerge chiaramente che il Tribunale ha esaminato se, nel caso di specie, la tariffa agevolata potesse essere giustificata da ragioni economiche.

    122

    Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’argomento vertente sull’erronea applicazione delle norme relative all’onere della prova della giustificazione economica di detto vantaggio, più in particolare, l’argomento in base al quale il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto dichiarando che, nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione doveva unicamente tenere conto degli argomenti relativi alla giustificazione economica fatti valere dallo Stato membro interessato, si deve ricordare che, invero, come dichiarato dal Tribunale al punto 125 della sentenza impugnata, non spetta alla Commissione verificare d’ufficio la sussistenza di giustificazioni economiche.

    123

    Tuttavia, da una costante giurisprudenza della Corte risulta che la Commissione è tenuta, nell’interesse di una buona amministrazione delle norme fondamentali del Trattato FUE in materia di aiuti di Stato, a condurre il procedimento di indagine delle misure sotto inchiesta in modo diligente ed imparziale, per poter disporre, all’atto dell’adozione della decisione finale, di elementi il più possibile completi e affidabili (sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, punto 90 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, dal principio di buon andamento dell’amministrazione discende che la Commissione è tenuta, in linea di principio, a prendere in considerazione le giustificazioni economiche che, se del caso, il beneficiario dell’aiuto abbia fatto valere durante il procedimento d’indagine.

    124

    Ne consegue che erroneamente il Tribunale, al punto 126 della sentenza impugnata, ha dichiarato che la Commissione era legittimata a limitarsi agli elementi presentati dallo Stato membro nel corso del procedimento amministrativo.

    125

    Occorre, tuttavia, rilevare che questo errore non è tale da determinare l’annullamento della sentenza impugnata.

    126

    Infatti, all’udienza dinanzi alla Corte la Commissione ha confermato che, come da essa fatto valere dinanzi al Tribunale, gli argomenti fatti valere dalla ricorrente relativi alla giustificazione economica del vantaggio di cui trattasi erano stati presentati tardivamente ed erano, quindi, irricevibili.

    127

    Tenuto conto di tali circostanze, la Commissione non era tenuta, nel caso di specie, a prendere in considerazione gli argomenti relativi alla giustificazione economica di detto vantaggio fatti valere dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo.

    128

    Per quanto riguarda l’argomento vertente su una sostituzione di motivazione non valida effettuata dal Tribunale, avendo quest’ultimo dichiarato al punto 128 della sentenza impugnata, che, anche a voler ritenere che la Commissione fosse tenuta a verificare la presenza di giustificazioni, la DEI, in quanto fornitore di energia elettrica della ricorrente, sosteneva in modo inequivocabile che la tariffa agevolata si collocava, nel periodo di cui trattasi, al di sotto dei corrispondenti costi di produzione da essa sostenuti e che non era peraltro compensata, si deve sottolineare che dalle argomentazioni contenute al punto 129 della sentenza impugnata, in base alle quali la Commissione aveva potuto considerare che dalla risoluzione del contratto del 1960 da parte della DEI risultava che la tariffa agevolata non poteva essere giustificata da ragioni economiche ad essa attinenti, risulta che la constatazione effettuata dal Tribunale al punto 128 di detta sentenza era volta, in realtà, a confermare la fondatezza della conclusione cui la Commissione era pervenuta nella decisione controversa, riguardante la giustificazione economica del vantaggio concesso dalla misura in esame.

    129

    Infatti, nella decisione controversa la Commissione ha constatato, da un lato, che la tariffa agevolata aveva consentito alla ricorrente di ridurre le proprie spese correnti e che il comportamento della DEI, in particolare il fatto che quest’ultima avesse deciso di recedere dal contratto del 1960 non appena possibile, dimostrava chiaramente che la tariffa agevolata non corrispondeva al prezzo di mercato e, dall’altro lato, che le autorità elleniche non avevano fornito alcuna prova del fatto che l’applicazione della tariffa agevolata fosse giustificata.

    130

    Inoltre, la Commissione ha fatto riferimento alla decisione del 2002 da cui risulterebbe, a suo avviso, che la DEI ha dovuto concedere una tariffa agevolata alla ricorrente, mentre non sarebbe stata tenuta a farlo in condizioni normali di mercato. La Commissione ha ricordato, a tal riguardo, che detta decisione riguarda una sovvenzione che la Repubblica ellenica doveva concedere alla DEI, e che aveva lo scopo di consentire a quest’ultima di essere risarcita dei costi non recuperabili che essa aveva sostenuto a causa dell’applicazione della tariffa agevolata alla ricorrente, e che essa aveva approvato tale sovvenzione, in quanto costituiva una compensazione dello svantaggio subito dalla DEI.

    131

    Ai punti 128 e 129 della sentenza impugnata il Tribunale ha considerato che la conclusione cui era pervenuta la Commissione nella decisione controversa, in base alla quale dal recesso della DEI dal contratto del 1960 discendeva che la tariffa agevolata non poteva essere giustificata da ragioni economiche, era suffragata dagli argomenti dedotti dinanzi ad esso dalla DEI. Non si può pertanto contestare al Tribunale di avere, in tal modo, operato una sostituzione di motivazione non valida.

    132

    Quanto all’argomento della ricorrente relativo al fatto che il Tribunale non avrebbe né verificato la veridicità degli elementi materiali dedotti dalla DEI, né preso in considerazione gli elementi di prova contrari che la ricorrente aveva fatto valere dinanzi ad esso, è sufficiente ricordare che risulta da una giurisprudenza costante che, dal momento che spetta unicamente al Tribunale valutare gli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso, quest’ultimo non può essere tenuto a motivare esplicitamente le sue valutazioni riguardo al valore di ciascun elemento probatorio prodotto dinanzi ad esso (v., in tal senso, sentenze del 15 giugno 2000, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, C‑237/98 P, EU:C:2000:321, punti 5051, nonché del 20 dicembre 2017, Comunidad Autónoma del País Vasco e a./Commissione, da C‑66/16 P a C‑69/16 P, EU:C:2017:999, punto 110). Di conseguenza, tale argomento dev’essere respinto in quanto inconferente.

    133

    Per quanto riguarda, in quarto luogo, l’argomento della ricorrente relativo all’applicazione, da parte del Tribunale, del criterio dell’investitore privato, si deve ricordare che risulta dalla giurisprudenza della Corte che l’applicabilità di tale criterio dipende dal fatto che lo Stato membro interessato conceda, nella sua qualità di azionista e non nella sua qualità di potere pubblico, un vantaggio economico a un’impresa a esso appartenente. Pertanto, per stabilire se detto criterio sia applicabile, spetta alla Commissione operare una valutazione globale prendendo in considerazione qualsiasi elemento che le consenta di accertare se la misura di cui trattasi sia riconducibile alla qualità di azionista o a quella di potere pubblico dello Stato membro interessato. Possono risultare rilevanti a tal riguardo la natura e l’oggetto di tale misura, il contesto in cui essa si colloca, nonché l’obiettivo perseguito e le norme cui la misura stessa sia soggetta (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punti da 79 a 8186).

    134

    Nel caso di specie, occorre rilevare che la misura in esame, vale a dire un’ordinanza emessa da un giudice nazionale che statuiva nell’ambito di un procedimento sommario, che ha concesso alla ricorrente misure provvisorie a tutela dei suoi interessi finanziari derivanti dal contratto del 1960, presenta, in considerazione della sua natura, del contesto in cui essa si colloca, del suo obiettivo nonché delle norme alle quali è soggetta, le caratteristiche di un atto giurisdizionale che rientra nelle prerogative dei pubblici poteri dello Stato membro interessato. Di conseguenza, a essa non può essere applicato il criterio dell’investitore privato.

    135

    Ne consegue che, al punto 132 della sentenza impugnata, giustamente il Tribunale ha implicitamente dichiarato che il criterio dell’investitore privato non era applicabile nel caso di specie.

    136

    Pertanto, l’argomento dedotto dalla ricorrente in proposito dev’essere respinto in quanto infondato.

    137

    In ogni caso, occorre rilevare che dalla parte della frase «anche a ritenere applicabile il criterio dell’investitore privato nelle circostanze molto particolari del caso di specie», contenuta al punto 132 della sentenza impugnata, risulta che il Tribunale, ai punti da 132 a 136 di detta sentenza, ha applicato tale criterio solo ad abundantiam. Di conseguenza, l’argomento dedotto dalla ricorrente non è tale, in ogni caso, da determinare l’annullamento della sentenza impugnata e deve, quindi, essere respinto in quanto inconferente (sentenza del 2 aprile 2009, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione, C‑431/07 P, EU:C:2009:223, punto 148 e giurisprudenza ivi citata).

    Sull’asserito snaturamento e sull’asserita violazione dell’obbligo di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale

    – Argomenti delle parti

    138

    La ricorrente sostiene che, ai punti da 117 a 120 della sentenza impugnata, il Tribunale sarebbe incorso in uno snaturamento qualificando come «pacifici», nel senso di «non contestati» dalla ricorrente, vari elementi di fatto vertenti sulle circostanze che, in primo luogo, la tariffa agevolata applicata alla ricorrente dalla DEI in applicazione di un decreto legislativo derogava alla normativa tariffaria di diritto ordinario che prevedeva una tariffa normale obbligatoria, che, in secondo luogo, la ricorrente rientrava nella categoria dei grandi consumatori industriali di energia elettrica, clienti della DEI, e che, in terzo luogo, almeno durante il periodo di cui trattasi, la tariffa agevolata era inferiore alla tariffa normale applicata a tali grandi consumatori industriali, mentre detta tariffa normale, disciplinata a livello nazionale, era applicabile alla DEI e a tali grandi consumatori industriali.

    139

    In tal modo, il Tribunale avrebbe altresì violato l’obbligo di motivazione a esso incombente, in quanto non avrebbe svolto un’analisi approfondita in proposito. Infatti, il Tribunale non menzionerebbe né le posizioni contrarie delle parti, in particolare gli argomenti dedotti dalla ricorrente per contestare tali elementi di fatto dinanzi ad esso, né gli elementi di prova che l’hanno portato a qualificare come «non contestati» detti elementi di fatto.

    140

    Per quanto riguarda, in primo luogo, la dichiarazione del Tribunale di cui al punto 117 della sentenza impugnata, in base alla quale è pacifico che, anteriormente al 2006, la tariffa agevolata applicata in forza di un decreto legislativo derogava alla normativa tariffaria di diritto ordinario che prevedeva una tariffa normale obbligatoria, la ricorrente afferma di aver fatto valere ripetutamente, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, che il contratto del 1960, stipulato tra la stessa e la DEI, non aveva introdotto una deroga alla tariffa normale obbligatoria, vale a dire la tariffa regolamentata A-150.

    141

    Infatti detta tariffa, che si applicherebbe agli altri consumatori industriali, sarebbe stata elaborata e attuata dal Consiglio nazionale dell’energia (Grecia) nel corso del 1977, senza tenere conto del profilo di consumo della ricorrente né di quello della Larko, dato che tali due imprese avevano già stipulato contratti con la DEI che prevedevano l’applicazione di una tariffa agevolata. Pertanto, la tariffa regolamentata A-150 sarebbe stata elaborata per consumatori con un profilo di consumo diverso da quelli della ricorrente e della Larko.

    142

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, quanto dichiarato al punto 119 della sentenza impugnata, in base al quale è pacifico che, almeno durante il periodo di cui trattasi, la ricorrente rientrava nella categoria dei grandi consumatori industriali, quest’ultima sostiene di aver fatto valere, dinanzi al Tribunale, che essa si distingueva da tutti gli altri consumatori industriali a causa del suo profilo di consumo unico.

    143

    La ricorrente avrebbe fatto riferimento, a tal riguardo, a più decisioni della Commissione che riconoscono che le industrie dell’alluminio non possono essere equiparate a qualsiasi altro consumatore di energia elettrica, a decisioni dell’Autorità di regolamentazione dell’energia nonché a una decisione della Commissione per la concorrenza (Grecia), in base alle quali il fatto che un cliente sia collegato direttamente alla rete ad alta tensione non implica automaticamente che quest’ultimo consumi un grande volume di energia, equivalente a quelli consumati dalla stessa ricorrente o dalla Larko, in quanto a tale rete sono raccordate anche imprese che consumano un volume di energia molto più ridotto.

    144

    La ricorrente avrebbe altresì sostenuto, dinanzi al Tribunale, che ai sensi della normativa ellenica applicabile al periodo di cui trattasi la DEI poteva proporre termini individualizzati per la parte commerciale delle tariffe per la fornitura di energia elettrica ai clienti della rete ad alta tensione, nei limiti in cui le diverse caratteristiche della curva di carico o di altri termini del contratto giustificassero una tale differenziazione, circostanza peraltro riconosciuta dall’Autorità di regolamentazione dell’energia nel corso del 2010.

    145

    Inoltre, la ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe omesso di verificare se, alla luce della definizione della nozione di «grande consumatore industriale» di cui alle disposizioni nazionali rilevanti, la ricorrente rientrasse effettivamente in tale nozione.

    146

    Per quanto riguarda, in terzo luogo, la dichiarazione del Tribunale contenuta al punto 118 della sentenza impugnata, in base alla quale è pacifico che la ricorrente ha beneficiato di un vantaggio consistente in una tariffa per la fornitura di energia elettrica inferiore alla tariffa normale applicata ai grandi consumatori industriali, clienti della DEI, dal momento che, durante il periodo di cui trattasi, la tariffa agevolata era inferiore a tale tariffa normale disciplinata a livello nazionale, la ricorrente afferma di aver vivamente contestato tali elementi dinanzi al Tribunale. Quest’ultima sostiene di aver prodotto, a tale riguardo, documenti e prove che dimostrerebbero che dal metodo di determinazione dei prezzi previsto dal contratto del 1960 sarebbe derivata una tariffa superiore, in realtà, alla tariffa regolamentata A-150 per almeno cinque dei quattordici mesi del periodo di cui trattasi.

    147

    La ricorrente fa valere che la significativa variazione della tariffa agevolata durante tale periodo si spiegherebbe con il fatto che il metodo di determinazione dei prezzi era strettamente connesso al prezzo internazionale dell’alluminio alla Borsa dei metalli di Londra (Regno Unito), il quale variava a sua volta ed era diminuito sensibilmente durante tale periodo, circostanza peraltro menzionata dalla Commissione nella decisione del 2002.

    148

    La Commissione e la DEI ritengono che gli argomenti dedotti dalla ricorrente debbano essere respinti.

    – Giudizio della Corte

    149

    Occorre anzitutto rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, qualora il Tribunale abbia constatato o valutato i fatti, la Corte è competente soltanto, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica degli stessi e sulle conseguenze di diritto che ne sono state tratte. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce dunque una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).

    150

    A tale proposito occorre tuttavia ricordare che un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti né delle prove (sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punto 80 e giurisprudenza ivi citata).

    151

    Nel caso di specie, è sufficiente constatare che, indipendentemente dalla questione se il Tribunale abbia erroneamente considerato, ai punti da 117 a 120 della sentenza impugnata, che più elementi di fatto relativi alla tariffa agevolata non erano contestati dalla ricorrente, discende dall’argomento dedotto da quest’ultima nella sua impugnazione, come riassunto ai punti da 140 a 147 della presente sentenza, che la ricorrente mira, in realtà, ad ottenere una nuova valutazione di tali elementi di fatto, il che esula dalla competenza della Corte.

    152

    Di conseguenza, l’argomento vertente su uno snaturamento dei fatti deve essere respinto in quanto irricevibile.

    153

    Quanto all’argomento vertente su una violazione, da parte del Tribunale, ai punti da 117 a 120 della sentenza impugnata, dell’obbligo di motivazione ad esso incombente, in quanto quest’ultimo non avrebbe menzionato né gli argomenti che la ricorrente aveva dedotto dinanzi ad esso per contestare gli elementi di fatto relativi alla tariffa agevolata, né gli elementi di prova che lo hanno indotto a qualificare tali elementi di fatto come «costanti», nel senso di «non contestati», occorre rilevare che dai punti 120, 121 e 123 della sentenza impugnata, in particolare dall’utilizzo delle locuzioni «la stessa ricorrente ammette che» o «[g]li argomenti della ricorrente non possono rimettere in discussione tale valutazione», discende che il Tribunale ha fatto riferimento agli argomenti dedotti dalla ricorrente a tal riguardo e li ha, quindi, presi in considerazione.

    154

    Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che spetta unicamente al Tribunale valutare gli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso. Orbene, il Tribunale, fatto salvo l’obbligo di rispettare i principi generali e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova e di non snaturare gli elementi di prova, non può essere tenuto a motivare esplicitamente le sue valutazioni riguardo al valore di ciascun elemento probatorio dinanzi ad esso prodotto, in particolare quando li ritenga privi di interesse o di rilevanza ai fini della soluzione della controversia (sentenza del 26 aprile 2018, Cellnex Telecom e Telecom Castilla‑La Mancha/Commissione, C‑91/17 P e C‑92/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:284, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

    155

    Pertanto, l’argomento dedotto dalla ricorrente in proposito dev’essere respinto in quanto infondato.

    156

    In ogni caso, occorre rilevare che, anche nell’ipotesi in cui, come sostiene la ricorrente, la motivazione adottata dal Tribunale ed esposta ai punti da 117 a 120 della sentenza impugnata dovesse essere considerata insufficiente, tale motivazione insufficiente non può determinare l’annullamento della sentenza impugnata.

    157

    Infatti, per quanto riguarda, in primo luogo, quanto dichiarato dal Tribunale al punto 119 della sentenza impugnata, secondo il quale, nel periodo di cui trattasi la ricorrente rientrava nella categoria dei grandi consumatori industriali, occorre rilevare che quest’ultima sostiene che essa stessa e la Larko presenterebbero caratteristiche che le distinguerebbero dagli altri consumatori industriali, a causa del loro profilo di consumo unico.

    158

    Orbene, all’udienza dinanzi alla Corte, la Commissione e la DEI hanno confermato che, durante il periodo di cui trattasi, alla Larko era stata applicata la tariffa A-150, che costituisce la tariffa normale obbligatoria prevista dalla normativa tariffaria di diritto ordinario applicabile ai grandi consumatori industriali, circostanza peraltro non contestata dalla ricorrente.

    159

    Tenuto conto di tale circostanza, la Larko deve essere considerata come facente parte della categoria dei grandi consumatori industriali.

    160

    Dato che la ricorrente riconosce, tanto nel suo ricorso proposto dinanzi al Tribunale quanto nelle sue osservazioni scritte presentate alla Corte, che essa presenta caratteristiche analoghe a quelle della Larko, occorre rilevare che correttamente il Tribunale ha dichiarato che, durante il periodo di cui trattasi, la ricorrente rientrava nella categoria dei grandi consumatori industriali, clienti della DEI.

    161

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, la dichiarazione del Tribunale esposta al punto 117 della sentenza impugnata, in base alla quale, anteriormente a detto periodo la tariffa agevolata applicata in forza di un decreto legislativo derogava alla normativa tariffaria di diritto ordinario che prevedeva una tariffa normale obbligatoria, dal momento che tale tariffa normale era stata elaborata per consumatori che presentavano profili di consumo diversi da quelli della ricorrente e della Larko, occorre rilevare che, poiché il contratto del 1960 accordava alla ricorrente una tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica che, conformemente al decreto legislativo del 1969, doveva cessare il 31 marzo 2006, detto contratto ha attuato, a favore della ricorrente, un regime tariffario distinto da quello applicabile agli altri grandi consumatori industriali, clienti della DEI. Pertanto quando, durante il 1977, è stata attuata la normativa tariffaria di diritto ordinario che prevedeva una tariffa normale obbligatoria, alla ricorrente non è stata applicata tale tariffa, dal momento che essa beneficiava della tariffa agevolata, conformemente al contratto del 1960 e al decreto legislativo del 1969.

    162

    Di conseguenza, correttamente il Tribunale ha dichiarato, al punto 117 della sentenza impugnata, che anteriormente al periodo di cui trattasi il contratto del 1960 e il decreto legislativo del 1969 avevano istituito un regime tariffario a favore della ricorrente, che derogava alla normativa tariffaria di diritto ordinario che prevedeva una tariffa normale obbligatoria.

    163

    Tale constatazione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente, in base al quale la tariffa normale obbligatoria prevista dalla normativa tariffaria di diritto ordinario sarebbe stata elaborata per consumatori con profili di consumo diversi dal suo e da quello della Larko.

    164

    Infatti, come constatato ai punti 159 e 160 della presente sentenza, la ricorrente e la Larko devono essere considerate come rientranti nella categoria dei grandi consumatori industriali, clienti della DEI e, conseguentemente, nell’ambito di applicazione della normativa tariffaria di diritto ordinario che prevedeva una tariffa normale obbligatoria, a fortiori in quanto è stato confermato, all’udienza dinanzi alla Corte, che alla Larko era stata applicata tale tariffa normale durante il periodo di cui trattasi.

    165

    Per quanto riguarda, in terzo luogo, la dichiarazione del Tribunale di cui al punto 118 della sentenza impugnata, in base alla quale, durante il periodo di cui trattasi, la tariffa agevolata era stata inferiore alla tariffa normale applicata ai grandi consumatori industriali, clienti della DEI, si deve rilevare che la ricorrente riconosce che, durante nove dei quattordici mesi di cui constava il periodo di cui trattasi, la tariffa agevolata era inferiore alla tariffa normale obbligatoria.

    166

    Si deve sottolineare a tal riguardo che all’udienza dinanzi alla Corte la Commissione ha fatto valere che, durante tali nove mesi, la differenza tra la tariffa agevolata e la tariffa normale obbligatoria era particolarmente elevata, corrispondendo a vari milioni di euro, mentre, allorché la tariffa agevolata era superiore alla tariffa normale obbligatoria, la differenza tra queste due tariffe era nettamente inferiore, corrispondendo solo a poche centinaia di euro. Orbene, la ricorrente non ha contestato tali dati durante detta udienza.

    167

    In ogni caso, i suddetti dati non sono contraddetti dalla tabella che figura all’allegato 12 al ricorso proposto dinanzi al Tribunale, che indica gli importi derivanti dall’applicazione, rispettivamente, della tariffa agevolata e della tariffa normale obbligatoria durante il periodo di cui trattasi. Infatti, benché risulti da tale tabella che, quando la tariffa agevolata era superiore alla tariffa normale obbligatoria, la differenza tra queste due tariffe corrispondeva non a diverse centinaia di euro, bensì a varie migliaia di euro, resta il fatto che durante i nove mesi del periodo di cui trattasi, nei quali la tariffa agevolata era inferiore alla tariffa normale obbligatoria, la differenza tra queste due tariffe era particolarmente elevata e corrispondeva, per due mesi, a varie decine di migliaia di euro, per altri due mesi, a varie centinaia di migliaia di euro, e, per cinque mesi, a vari milioni di euro.

    168

    Occorre aggiungere che la ricorrente non ha contestato, né dinanzi al Tribunale né dinanzi alla Corte, l’importo di 17,4 milioni di EUR che, secondo la Commissione, corrisponde all’importo totale della differenza tra la tariffa agevolata e la tariffa normale obbligatoria durante il periodo di cui trattasi, e che costituisce il vantaggio economico conseguito dalla ricorrente durante tale periodo per effetto dell’applicazione, da parte della DEI, della tariffa agevolata a suo favore.

    169

    Tenuto conto di tali elementi si deve rilevare che, per una parte rilevante del periodo di cui trattasi, la ricorrente ha beneficiato di una tariffa nettamente inferiore alla tariffa normale, circostanza che le ha consentito di ridurre considerevolmente i suoi costi di produzione.

    170

    Ne consegue che il fatto che il Tribunale abbia dichiarato, al punto 118 della sentenza impugnata, che durante il periodo di cui trattasi la tariffa agevolata era inferiore a quella normale, mentre così avveniva effettivamente e unicamente per una parte rilevante di quest’ultimo periodo, non è idoneo a rimettere in discussione la constatazione effettuata dal Tribunale al punto 122 della sentenza impugnata, in base alla quale nel suddetto periodo i costi di produzione della ricorrente sono stati alleggeriti dall’applicazione della tariffa agevolata.

    171

    Da tali elementi discende che l’argomento della ricorrente relativo alla violazione, da parte del Tribunale, dell’obbligo di motivazione ad esso incombente deve, in ogni caso, essere respinto in quanto inoperante.

    172

    Di conseguenza, la prima parte del primo motivo e il secondo motivo di impugnazione devono essere respinti in quanto in parte irricevibili e in parte infondati o, in ogni caso, in quanto inoperanti.

    173

    Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni si deve respingere in toto l’impugnazione.

    Sulle spese

    174

    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è infondata, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione e della DEI.

     

    Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    L’impugnazione è respinta.

     

    2)

    La Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon è condannata alle spese.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il greco.

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