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Documento 62017CC0573

    Conclusioni dell’avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, presentate il 27 novembre 2018.
    Procedimento penale a carico di Daniel Adam Popławski.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam.
    Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisioni quadro – Assenza di effetto diretto – Primato del diritto dell’Unione – Conseguenze – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 4, punto 6 – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 28, paragrafo 2 – Dichiarazione di uno Stato membro che gli consente di continuare ad applicare gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima del 5 dicembre 2011 – Dichiarazione tardiva – Conseguenze.
    Causa C-573/17.

    Raccolta della giurisprudenza - generale - Sezione "Informazioni sulle decisioni non pubblicate"

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2018:957

     CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

    presentate il 27 novembre 2018 ( 1 )

    Causa C‑573/17

    Openbaar Ministerie

    contro

    Daniel Adam Popławski

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi)]

    «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione – Decisione quadro 2008/909/GAI – Dichiarazione di uno Stato membro che gli consente di continuare ad applicare i precedenti strumenti giuridici – Ritiro della dichiarazione da parte dello Stato di esecuzione – Tardività della dichiarazione resa dallo Stato di emissione – Assenza di efficacia diretta delle decisioni quadro – Primato del diritto dell’Unione – Conseguenze»

    1. 

    La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE»), emesso dal Sąd Rejonowy w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań, Polonia) nei confronti del sig. Daniel Adam Popławski ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva in Polonia.

    2. 

    Detta domanda fa seguito alla sentenza del 29 giugno 2017, Popławski ( 2 ), nella quale la Corte ha dichiarato, in sostanza, che la normativa dei Paesi Bassi era incompatibile con l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( 3 ), che prevede un motivo di non esecuzione facoltativa del MAE allo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata. Nella medesima sentenza, la Corte ha ricordato l’obbligo gravante sui giudici nazionali di interpretare il proprio diritto nazionale, per quanto possibile, conformemente a tale decisione quadro.

    3. 

    Orbene, il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) intenderebbe ora sapere se, nell’ipotesi in cui non pervenisse ad assolvere un siffatto obbligo di interpretazione conforme, sarebbe tenuto, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, a disapplicare le disposizioni del proprio diritto nazionale contrastanti con la decisione quadro in parola.

    4. 

    La presente causa consentirà quindi alla Corte di precisare i rapporti tra la decisione quadro 2002/584 e la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( 4 ). Essa offre altresì l’occasione alla Corte di precisare gli effetti che tale tipologia di atti dell’Unione può produrre sui diritti nazionali.

    I. Contesto normativo

    A.   Diritto dell’Unione

    1. Decisione quadro 2002/584

    5.

    L’articolo 4 della decisione quadro 2002/584 così dispone:

    «L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il [MAE]:

    (…)

    6)

    se il [MAE] è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;

    (…)».

    2. Decisione quadro 2008/909

    6.

    L’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 così dispone:

    «Fatta salva la decisione quadro [2002/584], le disposizioni della presente decisione quadro si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all’esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s’impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell’articolo 4, paragrafo 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell’articolo 5, paragrafo 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l’impunità della persona in questione».

    7.

    Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, di tale decisione quadro:

    «1.   Fatta salva la loro applicazione tra Stati membri e Stati terzi e la loro applicazione transitoria conformemente all’articolo 28, la presente decisione quadro sostituisce, a decorrere dal 5 dicembre 2011, le corrispondenti disposizioni delle seguenti convenzioni applicabili nelle relazioni tra Stati membri:

    la Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, del 21 marzo 1983, e il relativo protocollo addizionale, del 18 dicembre 1997,

    la Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, del 28 maggio 1970,

    il titolo III, capitolo 5, della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni,

    la Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sull’esecuzione delle condanne penali straniere, del 13 novembre 1991».

    8.

    L’articolo 28 di detta decisione quadro enuncia quanto segue:

    «1.   Le richieste pervenute anteriormente al 5 dicembre 2011 restano disciplinate in conformità degli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate. Le richieste pervenute dopo tale data sono disciplinate dalle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro.

    2.   Tuttavia, al momento dell’adozione della presente decisione quadro, ogni Stato membro può fare una dichiarazione secondo cui, nei casi in cui la sentenza definitiva è stata emessa anteriormente alla data da esso indicata, continuerà, in qualità di Stato di emissione e di esecuzione, ad applicare gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima del 5 dicembre 2011. Se tale dichiarazione è fatta, detti strumenti si applicano in tali casi in relazione a tutti gli altri Stati membri a prescindere dal fatto che abbiano fatto o meno la stessa dichiarazione. La data in questione non può essere successiva al 5 dicembre 2011. La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Può essere ritirata in qualsiasi momento».

    B.   Diritto dei Paesi Bassi

    9.

    L’articolo 6 dell’Overleveringswet (legge relativa alla consegna) ( 5 ), del 29 aprile 2004, che recepisce nel diritto dei Paesi Bassi la decisione quadro 2002/584, nella versione applicabile fino all’entrata in vigore delle disposizioni dei Paesi Bassi che danno attuazione alla decisione quadro 2008/909, così disponeva:

    «1.   La consegna di un cittadino olandese può essere autorizzata qualora sia richiesta ai fini di un’indagine penale diretta contro di lui e, a parere dell’autorità giudiziaria di esecuzione, vi sia la garanzia che, in caso di condanna a una pena privativa della libertà, senza beneficio di sospensione condizionale, nello Stato membro di emissione per i fatti per i quali può essere autorizzata la consegna, egli possa scontare tale pena nei Paesi Bassi.

    2.   La consegna di un cittadino olandese non è autorizzata se è richiesta ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta a quest’ultimo con sentenza definitiva.

    3.   In caso di rifiuto della consegna basato esclusivamente sulle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2 (…), l’Openbaar Ministerie [(pubblico ministero, Paesi Bassi)] informa l’autorità giudiziaria emittente di essere disposto a farsi carico dell’esecuzione della sentenza, secondo la procedura prevista all’articolo 11 della Convenzione sul trasferimento dei condannati o sulla base di una diversa convenzione applicabile.

    4.   Il pubblico ministero informa immediatamente il nostro ministro di (…) qualsiasi rifiuto di consegna comunicato con la dichiarazione, di cui al paragrafo 3, secondo la quale i Paesi Bassi sono disposti a riprendere l’esecuzione della sentenza straniera.

    5.   I paragrafi da 1 a 4 si applicano parimenti ad uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di durata illimitata, sempre che questi possa essere perseguito nei Paesi Bassi per i fatti all’origine del [MAE] e sempre che si possa presumere che questi non perda il proprio diritto di soggiorno nei Paesi Bassi in conseguenza di una pena o di una misura inflittagli dopo la consegna».

    10.

    Dall’entrata in vigore della Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (legge sul riconoscimento e sull’esecuzione reciproci di condanne a pene privative della libertà accompagnate o meno da sospensione) ( 6 ), del 12 luglio 2012, la quale dà attuazione alla decisione quadro 2008/909, l’articolo 6, paragrafo 3, dell’OLW è così formulato:

    «In caso di rifiuto della consegna basato esclusivamente sulle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2 (…), il pubblico ministero informa l’autorità giudiziaria emittente di essere disposto a farsi carico dell’esecuzione della sentenza».

    11.

    L’articolo 5:2 della WETS prevede quanto segue:

    «1.   La [presente legge] si sostituisce alla Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen [(legge sul trasferimento dell’esecuzione delle sentenze in materia penale) ( 7 ), del 10 settembre 1986] nei rapporti con gli Stati membri dell’Unione europea.

    (…)

    3.   La [presente legge] non si applica alle decisioni degli organi giurisdizionali (…) divenute definitive prima del 5 dicembre 2011.

    (…)».

    II. Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    12.

    Con sentenza del 5 febbraio 2007, divenuta definitiva il 13 luglio 2007, il Sąd Rejonowy w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań) ha pronunciato nei confronti del sig. Popławski, cittadino polacco, una condanna a una pena detentiva di un anno, con sospensione in via condizionale. Con decisione del 15 aprile 2010, tale Tribunale ha disposto l’esecuzione della pena.

    13.

    Il 7 ottobre 2013 detto Tribunale ha emesso un MAE nei confronti del sig. Popławski ai fini dell’esecuzione di tale pena.

    14.

    Nell’ambito del procedimento principale relativo all’esecuzione del suddetto MAE, il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) si è chiesto se si dovesse applicare l’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 5, dell’OLW, il quale prevede un motivo di non esecuzione di un MAE a favore, in particolare, di residenti nei Paesi Bassi, come nel caso del sig. Popławski ( 8 ).

    15.

    Con decisione del 30 ottobre 2015, il giudice del rinvio ha presentato alla Corte una prima domanda di pronuncia pregiudiziale, nell’ambito della quale osservava che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, dell’OLW, il Regno dei Paesi Bassi, quando rifiuta l’esecuzione di un MAE, deve comunicare che si dichiara «disposto» a farsi carico dell’esecuzione della pena sulla base di una convenzione tra tale Stato e lo Stato membro emittente. Esso precisava che una tale presa a carico dipende, nel procedimento principale, da una domanda formulata in tal senso dalla Repubblica di Polonia e che la legislazione polacca si opporrebbe a che una tale domanda sia formulata nei confronti di un cittadino polacco.

    16.

    Il giudice del rinvio sottolineava che, in una situazione del genere, un rifiuto di consegna potrebbe determinare l’impunità della persona alla quale si riferisce il MAE. Infatti, dopo la pronuncia della sentenza che rifiuta la consegna, la presa a carico dell’esecuzione della pena potrebbe rivelarsi impossibile, in particolare a causa dell’assenza di una richiesta in tal senso proveniente dallo Stato membro emittente, e siffatta impossibilità non avrebbe alcuna incidenza sulla sentenza che rifiuta la consegna del ricercato.

    17.

    Il giudice del rinvio esprimeva quindi dubbi circa la conformità dell’articolo 6, paragrafi da 2 a 4 dell’OLW con l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, che consente di rifiutare la consegna soltanto qualora lo Stato membro di esecuzione «si impegni» ad eseguire la pena conformemente al suo diritto interno.

    18.

    Nella sua sentenza Popławski, la Corte ha dichiarato che «l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che esso osta alla legislazione di uno Stato membro che dà esecuzione a tale disposizione che, nel caso in cui la consegna di un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno di durata illimitata nel territorio di tale Stato membro, sia richiesta da un altro Stato membro ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva inflitta a tale cittadino con una sentenza divenuta definitiva, da una parte, non autorizza una siffatta consegna e, dall’altra parte, si limita a stabilire l’obbligo, per le autorità giudiziarie del primo Stato membro, di comunicare alle autorità giudiziarie del secondo Stato membro che sono disponibili a farsi carico dell’esecuzione di tale pronuncia senza che, alla data del rifiuto della consegna, sia assicurata l’effettiva presa a carico dell’esecuzione e senza che, inoltre, nell’ipotesi in cui tale presa a carico si riveli successivamente impossibile, un tale rifiuto possa essere rimesso in discussione» ( 9 ).

    19.

    Nella stessa sentenza, la Corte ha altresì dichiarato che «le disposizioni della decisione quadro 2002/584 non hanno efficacia diretta» ( 10 ). Essa ha tuttavia dichiarato che «il giudice nazionale competente, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, è tenuto a interpretare le disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale, nella misura del possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro, il che implica, nella fattispecie, che, in caso di rifiuto di eseguire un MAE emesso per la consegna di una persona oggetto di sentenza definitiva di condanna ad una pena detentiva nello Stato membro emittente, le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione hanno l’obbligo di garantire loro stesse l’esecuzione effettiva della pena pronunciata nei confronti di tale persona» ( 11 ).

    A.   Domanda di pronuncia pregiudiziale

    20.

    Nella propria domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio rileva che dalla sentenza Popławski risulta che l’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 5, dell’OLW è contraria all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584.

    21.

    Esso considera, peraltro, che un’interpretazione dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 5, dell’OLW del tutto conforme alla citata decisione quadro, nel senso che il giudice del rinvio disporrebbe, da un lato, di un margine di discrezionalità riguardo alla questione se applicare o meno l’impedimento assoluto alla consegna ivi previsto e, d’altro lato, potrebbe rifiutare la consegna soltanto se viene garantito che il Regno dei Paesi Bassi assumerà effettivamente l’esecuzione della pena, non è possibile, in quanto sarebbe contra legem.

    22.

    Il giudice del rinvio ricorda tuttavia che, nella sua prima decisione di rinvio nell’ambito del procedimento di cui trattasi, aveva presentato questioni vertenti su tre soluzioni che, a suo giudizio, potevano comunque portare a un risultato conforme alla decisione quadro 2002/584.

    23.

    Secondo il giudice del rinvio, dalla prima pronuncia pregiudiziale nell’ambito del procedimento di cui trattasi discenderebbe che soltanto una delle tre soluzioni sarebbe ammessa dal diritto dell’Unione, ossia l’interpretazione secondo la quale l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 offre la base giuridica convenzionale per l’assunzione dell’esecuzione della pena, richiesta dall’articolo 6, paragrafo 3, dell’OLW, nella versione precedente. Orbene, il Minister van Justitie en Veiligheid (Ministro della Giustizia e della Sicurezza, Paesi Bassi), organo competente per l’assunzione dell’esecuzione della pena, avrebbe considerato che la decisione quadro 2002/584 non costituiva una convenzione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, dell’OLW, e neppure ai sensi dell’articolo 2 della legge sul trasferimento dell’esecuzione delle sentenze in materia penale.

    24.

    Il giudice del rinvio ne deduce che l’interpretazione di cui trattasi non è tale da assicurare l’esecuzione effettiva, nei Paesi Bassi, della pena pronunciata nei confronti del sig. Popławski e pervenire così ad una soluzione conforme alla finalità perseguita dalla decisione quadro 2002/584, come richiesto dalla Corte nella sentenza Popławski ( 12 ).

    25.

    Pertanto, il giudice del rinvio spiega che si trova ad affrontare obblighi confliggenti. Infatti, procedendo alla consegna della persona ricercata, agirebbe in conformità dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, ma in violazione dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 5, dell’OLW, disposizioni che non possono essere interpretate in senso tale che la loro applicazione conduca ad un risultato conforme alla decisione quadro. Invece, se il giudice del rinvio negasse la consegna della persona ricercata, agirebbe in conformità dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 5, dell’OLW, ma in violazione dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584.

    26.

    Il giudice del rinvio, di conseguenza, è indotto a interrogarsi sulla possibilità, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, di disapplicare le disposizioni del suo diritto nazionale incompatibili con le disposizioni della decisione quadro 2002/584, sebbene queste ultime siano prive di efficacia diretta. Esso sottolinea che, disapplicando l’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 5, dell’OLW, non esisterebbero più impedimenti alla consegna del sig. Popławski alle autorità polacche. L’interesse a che quest’ultimo non si sottragga alla sua pena prevarrebbe così sull’interesse al suo reinserimento sociale nei Paesi Bassi.

    27.

    Infine, il giudice del rinvio menziona un altro possibile approccio, facendo riferimento alle conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa van Vemde ( 13 ). Detta possibile soluzione riguarda l’applicazione della normativa nazionale che dà attuazione alla decisione quadro 2008/909 sul riconoscimento e l’esecuzione della pena.

    28.

    In tale causa, infatti, l’avvocato generale Bot ha ritenuto che la dichiarazione resa dal Regno dei Paesi Bassi ai sensi della decisione quadro 2008/909 fosse priva di effetti giuridici a causa della sua tardività ( 14 ).

    29.

    Il giudice del rinvio afferma che tale tesi, sulla quale la Corte non si è espressa nella propria sentenza del 25 gennaio 2017, van Vemde ( 15 ), è rilevante per la decisione che esso deve adottare.

    30.

    Tale giudice sottolinea che, se detta dichiarazione non fosse ritenuta valida, le norme nazionali di recepimento della decisione quadro 2008/909 si applicherebbero, conformemente all’articolo 25 di quest’ultima, per adempiere l’obbligo di eseguire la condanna, come richiesto dall’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, in modo da evitare l’impunità dell’interessato. In tal caso, il giudice del rinvio dovrebbe accertare, in primo luogo, se il diritto transitorio nazionale, ossia l’articolo 5:2, paragrafo 3, della WETS, nella parte in cui prevede che tale normativa nazionale non si applica alle decisioni giudiziarie divenute definitive prima del 5 dicembre 2011, possa essere interpretato in senso conforme alla decisione quadro 2008/909 e, in secondo luogo, se, in caso di rifiuto della consegna, in forza dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 5, dell’OLW, sarà assicurata l’effettiva esecuzione della pena nei Paesi Bassi.

    31.

    In caso di risposta affermativa ad entrambe le questioni summenzionate da parte del giudice del rinvio, la consegna del sig. Popławski potrebbe essere rifiutata e alla pena potrebbe essere data esecuzione nei Paesi Bassi, conformemente all’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 5, dell’OLW e all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, il che sarebbe conforme all’obiettivo di reinserimento del sig. Popławski.

    32.

    Il giudice del rinvio precisa altresì, sempre nell’ipotesi in cui la dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi non sia valida, che, qualora in definitiva non fosse possibile un’interpretazione dell’articolo 5:2, paragrafo 3, della WETS conforme alla decisione quadro 2008/909, si porrebbe la questione se tale giudice, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, debba disapplicare la disposizione in parola nella parte in cui è incompatibile con tale decisione quadro.

    33.

    Alla luce di tali considerazioni, il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Qualora l’autorità giudiziaria di esecuzione non possa interpretare le disposizioni nazionali di attuazione di una decisione quadro in modo tale che l’applicazione delle medesime conduca ad un risultato conforme a detta decisione quadro, se, in forza del principio del primato, essa sia tenuta a disapplicare le norme nazionali incompatibili con le disposizioni di detta decisione quadro.

    2)

    Se sia valida una dichiarazione di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI, da esso effettuata non “al momento dell’adozione [di tale] decisione quadro”, ma in un momento successivo».

    B.   Precisazioni fornite dal giudice del rinvio nella sua decisione del 10 luglio 2018

    34.

    Successivamente alla domanda di pronuncia pregiudiziale, il Regno dei Paesi Bassi ha deciso di ritirare la dichiarazione resa a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909. Il Regno dei Paesi Bassi ha quindi ritirato tale dichiarazione a decorrere dal 1o giugno 2018 e la decisione di ritiro è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 28 giugno 2018 ( 16 ).

    35.

    Il 10 luglio 2018 il giudice del rinvio, con il consenso delle parti, ha tenuto un’udienza in una diversa formazione e ha consentito alle parti di esprimersi sulle conseguenze del ritiro di detta dichiarazione. Con una decisione in pari data, tale giudice ha deciso di mantenere le sue due questioni pregiudiziali.

    36.

    In proposito, il giudice del rinvio afferma che, a seguito del ritiro della dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi, alla situazione oggetto del procedimento principale si applica il regime della decisione quadro 2008/909. Tuttavia, il giudice del rinvio rileva che l’articolo 5:2, paragrafo 3, della WETS prevede ancora che tale legge, volta a dare attuazione alla decisione quadro 2008/909, non si applica alle sentenze divenute definitive prima del 5 dicembre 2011, ipotesi che ricorre nel caso della sentenza emessa nei confronti del sig. Popławski.

    37.

    Il giudice del rinvio osserva che non è certo di poter interpretare la citata disposizione in maniera conforme alla decisione quadro 2008/909, ragion per cui la prima questione, a suo avviso, mantiene la propria rilevanza ai fini della risoluzione della controversia di cui al procedimento principale.

    38.

    Secondo il giudice del rinvio, anche la seconda questione mantiene la propria rilevanza ai fini della risoluzione della controversia di cui al procedimento principale. Infatti, tale giudice rileva che anche lo Stato membro di emissione, ossia la Repubblica di Polonia, ha rilasciato una dichiarazione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909. Esso fa riferimento, in proposito, alle conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Popławski ( 17 ), nelle quali quest’ultimo ha evidenziato la tardività della dichiarazione resa dalla Repubblica di Polonia ( 18 ).

    39.

    Per quanto attiene al rapporto tra le due questioni, il giudice del rinvio considera che la seconda questione rimane rilevante a prescindere dalla risposta alla prima questione, e viceversa. In proposito, tale giudice integra la propria decisione di rinvio con le seguenti informazioni.

    40.

    A suo avviso, nell’ipotesi in cui la dichiarazione resa dalla Repubblica di Polonia non sia valida, i due Stati membri sarebbero tenuti ad applicare il regime della decisione quadro 2008/909. Per quanto concerne il Regno dei Paesi Bassi, il giudice del rinvio dovrebbe allora valutare, anzitutto, se possa interpretare l’articolo 5:2, paragrafo 3, della WETS in maniera conforme a tale decisione quadro. Se detta disposizione non potesse essere interpretata in maniera conforme alla decisione quadro 2008/909, la WETS non troverebbe applicazione e non sarebbe garantita l’effettiva esecuzione della pena da parte del Regno dei Paesi Bassi. In tal caso, la risposta alla prima questione manterrebbe la propria rilevanza. Se, invece, l’articolo 5:2, paragrafo 3, della WETS potesse essere interpretato in maniera conforme alla decisione quadro 2008/909, il giudice del rinvio afferma che dovrebbe valutare se, a norma della WETS, l’esecuzione della pena sia effettivamente garantita.

    III. Valutazione

    41.

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di dichiarare se un giudice nazionale che non possa interpretare disposizioni nazionali adottate in esecuzione di una decisione quadro in maniera da pervenire a un risultato conforme a quest’ultima sia obbligato, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, a disapplicare tali disposizioni contrastanti con detta decisione quadro.

    42.

    Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di dichiarare se la dichiarazione di uno Stato membro prevista all’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 sia idonea a produrre effetti giuridici qualora non sia stata presentata al momento dell’adozione di tale decisione quadro, bensì in data successiva.

    43.

    Inizierò la mia analisi con l’esame della seconda questione, in quanto essa potrebbe determinare il contesto normativo applicabile all’esecuzione nei Paesi Bassi della pena irrogata in Polonia nei confronti del sig. Popławski.

    A.   Sulla seconda questione

    1. Analisi su un piano generale

    44.

    Va ricordato che, sebbene l’articolo 28, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 preveda che le richieste di riconoscimento e di esecuzione di condanne pervenute dopo il 5 dicembre 2011 siano disciplinate dalle norme adottate dagli Stati membri conformemente a tale decisione quadro, l’articolo 28, paragrafo 2, di detta decisione quadro autorizza tuttavia qualsiasi Stato membro a rilasciare una dichiarazione avente l’effetto di ritardare l’applicazione di quest’ultima.

    45.

    La difficoltà deriva dal fatto che, conformemente al testo dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, la dichiarazione deve essere resa «al momento dell’adozione della (…) decisione quadro».

    46.

    Ritengo, al pari dell’avvocato generale Bot ( 19 ), che la dichiarazione prevista dall’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 debba essere resa, con qualsiasi mezzo, al momento dell’adozione di quest’ultima e debba palesare precisamente la scelta dello Stato membro interessato relativa alla data di emissione delle sentenze definitive prima della quale la decisione quadro non si applica. L’articolo 28, paragrafo 2, di detta decisione quadro lascia infatti agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nella fissazione di tale data, purché quest’ultima non sia successiva al 5 dicembre 2011.

    47.

    Inoltre rilevo che i casi in cui la decisione quadro 2008/909 autorizza gli Stati membri a rilasciare una dichiarazione non solo al momento dell’adozione di quest’ultima, ma anche in una data successiva, sono indicati in modo molto chiaro nella decisione quadro. Mi riferisco, in particolare, agli articoli 4, paragrafo 7, e 7, paragrafo 4, di quest’ultima.

    48.

    Dalle precedenti considerazioni risulta che, quando una dichiarazione di uno Stato membro di cui all’articolo 28 della decisione quadro 2008/909 è stata rilasciata successivamente all’adozione di quest’ultima, contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 28, paragrafo 2, di detta decisione quadro, essa non è idonea a produrre effetti giuridici.

    2. Applicazione nell’ambito della presente causa

    49.

    Poiché, come comunicato alla Corte dal giudice del rinvio, la dichiarazione resa dal Regno dei Paesi Bassi ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 è stata ritirata a decorrere dal 1o giugno 2018, la seconda questione non riguarda più tale dichiarazione, bensì, attualmente, quella che è stata fatta dalla Repubblica di Polonia ai sensi della medesima disposizione.

    50.

    Orbene, risulta che la dichiarazione della Repubblica di Polonia è stata ricevuta dal Consiglio dell’Unione europea il 23 febbraio 2011, prima di essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 1o giugno 2011 ( 20 ).

    51.

    In assenza di qualsiasi formulazione ufficiale dell’esatta dichiarazione della Repubblica di Polonia che sia anteriore al documento ricevuto dal Consiglio il 23 febbraio 2011, ritengo, conseguentemente, che la dichiarazione della Repubblica di Polonia non sia idonea a produrre effetti giuridici, in quanto presentata fuori termine ( 21 ).

    52.

    In assenza di una dichiarazione che soddisfi le condizioni previste dall’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, è l’articolo 28, paragrafo 1, di quest’ultima che determina l’ambito di applicazione ratione temporis delle norme contenute in detta decisione quadro, vale a dire per le richieste pervenute dopo il 5 dicembre 2011.

    53.

    In caso di domanda volta ad ottenere che la pena irrogata nei confronti del sig. Popławski sia eseguita nei Paesi Bassi, dunque, le norme adottate da tale Stato membro nonché dalla Repubblica di Polonia in esecuzione della decisione quadro 2008/909 saranno chiamate a disciplinare una siffatta domanda.

    54.

    Pertanto, occorre affrontare la prima questione sollevata dal giudice del rinvio nell’ottica di un’esecuzione nei Paesi Bassi della pena irrogata in Polonia nei confronti del sig. Popławski che sia disciplinata dal regime risultante dalla decisione quadro 2008/909.

    B.   Sulla prima questione

    55.

    Come ho spiegato precedentemente, il giudice del rinvio invita la Corte a dichiarare se un giudice nazionale che non possa interpretare disposizioni nazionali adottate in esecuzione di una decisione quadro in maniera da pervenire a un risultato conforme a quest’ultima sia tenuto, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, a disapplicare tali disposizioni contrastanti con detta decisione quadro.

    56.

    Tale questione riguarda due categorie di disposizioni del diritto dei Paesi Bassi che, a causa della loro incompatibilità, secondo i casi, con la decisione quadro 2002/584 o con la decisione quadro 2008/909, in caso di risposta affermativa a detta questione, dovrebbero essere disapplicate dal giudice del rinvio.

    57.

    Si tratta, da un lato, dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 5, dell’OLW, avente ad oggetto l’attuazione dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584.

    58.

    D’altro lato, si tratta dell’articolo 5:2, paragrafo 3, della WETS, da cui risulta che le norme adottate dal Regno dei Paesi Bassi in esecuzione della decisione quadro 2008/909 non si applicano alle decisioni giudiziarie divenute definitive prima del 5 dicembre 2011. La disposizione in parola rispecchia così nel diritto interno la dichiarazione resa dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, della summenzionata decisione quadro, dichiarazione che è stata ritirata da tale Stato membro con effetto dal 1o giugno 2018.

    59.

    Prima di prendere posizione sulla questione di principio relativa agli effetti che una decisione quadro è idonea a produrre sui diritti nazionali, occorre precisare il contesto nel quale tale questione è sollevata. Inizierò dunque ricordando i due punti rispetto ai quali la Corte, nella sua sentenza Popławski, ha individuato un’incompatibilità tra la normativa dei Paesi Bassi e l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584.

    1. Sentenza Popławski

    60.

    In primo luogo, la Corte ha ricordato che l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 prevede un motivo di non esecuzione facoltativa del MAE, in forza del quale l’autorità giudiziaria di esecuzione «può» rifiutarsi di eseguire un MAE rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva qualora, in particolare, il ricercato dimori nello Stato membro di esecuzione, come nel procedimento principale, e tale Stato «si impegni» a eseguire esso stesso tale pena conformemente al suo diritto interno ( 22 ). Secondo la Corte, «dalla formulazione stessa dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 risulta che, (…) qualora uno Stato membro abbia scelto di recepire tale disposizione nel diritto interno, l’autorità giudiziaria di esecuzione tuttavia deve disporre di un potere discrezionale riguardo alla questione se si debba rifiutare o meno di dare esecuzione al MAE. A tal riguardo, questa autorità deve poter tenere conto dell’obbiettivo perseguito dal motivo di non esecuzione facoltativo enunciato in tale disposizione che, secondo una ben consolidata giurisprudenza della Corte, consiste nel consentire all’autorità giudiziaria di esecuzione di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale del ricercato una volta scontata la pena cui è stato condannato» ( 23 ).

    61.

    La Corte ha quindi indicato un primo motivo di incompatibilità del diritto dei Paesi Bassi con l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, in quanto, in forza di tale diritto, l’autorità giudiziaria di esecuzione è tenuta a rifiutare l’esecuzione di un MAE nell’ipotesi in cui il ricercato risieda nello Stato membro al quale appartiene tale autorità ed essa si trova dunque privata di qualsiasi potere discrezionale per quanto attiene alla decisione in merito al MAE ( 24 ).

    62.

    In secondo luogo, la Corte ha rileva che «[u]gualmente, dalla lettera dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 (…) discende che ogni rifiuto di eseguire il MAE presuppone un serio impegno da parte dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena detentiva pronunciata contro il ricercato, cosicché, in ogni caso, la sola circostanza che tale Stato dichiari la sua “disponibilità” a far eseguire tale pena non può essere considerata di natura tale da giustificare un siffatto rifiuto. Ne consegue che qualunque rifiuto di eseguire un MAE deve essere preceduto dalla verifica, da parte dell’autorità giudiziaria di esecuzione, della possibilità di eseguire realmente la pena conformemente al suo diritto interno. Nel caso in cui lo Stato membro di esecuzione si trovi nell’impossibilità di impegnarsi ad eseguire effettivamente la pena, incombe all’autorità giudiziaria di esecuzione di eseguire il MAE e, pertanto, di consegnare il ricercato allo Stato membro emittente» ( 25 ).

    63.

    La Corte ha quindi messo in rilievo un secondo motivo di incompatibilità del diritto dei Paesi Bassi con l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, nella misura in cui, in forza di tale diritto, il rifiuto di eseguire un MAE non è subordinato alla condizione che lo Stato membro di esecuzione «s’impegni a fare eseguire effettivamente la pena detentiva pronunciata nei confronti [del] ricercato, così creando un rischio di impunità di [tale] ricercato» ( 26 ). Sotto tale profilo, la normativa dei Paesi Bassi contrasta dunque con l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, in quanto «si limita a stabilire l’obbligo, per le autorità giudiziarie [dello Stato membro di esecuzione], di comunicare alle autorità giudiziarie [dello Stato membro di emissione] che sono disponibili a farsi carico dell’esecuzione [di una sentenza che irroga una pena detentiva] senza che, alla data del rifiuto della consegna, sia assicurata l’effettiva presa a carico dell’esecuzione e senza che, inoltre, nell’ipotesi in cui tale presa a carico si riveli successivamente impossibile, un tale rifiuto possa essere rimesso in discussione» ( 27 ).

    64.

    Alla luce di tale constatazione di incompatibilità, la Corte ha invitato il giudice del rinvio a ricercare nella misura del possibile un’interpretazione del diritto dei Paesi Bassi che sia conforme all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584.

    2. Principio di interpretazione conforme

    65.

    Va ricordato che «da una giurisprudenza costante della Corte risulta che il carattere vincolante di una decisione quadro comporta, in capo alle autorità nazionali, ivi compresi i giudici nazionali, un obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale. Nell’applicazione del diritto nazionale, siffatti giudici, chiamati ad interpretarlo, sono perciò tenuti a farlo per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa. Tale obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale attiene al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte» ( 28 ).

    66.

    Certamente, come riconosciuto dalla Corte, «il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale è soggetto ad alcuni limiti. Perciò, l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una decisione quadro quando interpreta ed applica le norme pertinenti del suo diritto nazionale trova tuttavia i suoi limiti nei principi generali del diritto e, in particolare, in quelli di certezza del diritto e di irretroattività. Questi principi ostano in particolare a che detto obbligo possa condurre a determinare o ad aggravare, sul fondamento di una decisione quadro e indipendentemente da una legge adottata per l’attuazione di quest’ultima, la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni» ( 29 ).

    67.

    Inoltre, l’obbligo di interpretazione conforme «non può porsi a fondamento di un’interpretazione contra legem del diritto nazionale» ( 30 ).

    68.

    Tuttavia, secondo la Corte, «il principio d’interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio, nei limiti delle loro competenze, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della decisione quadro di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima» ( 31 ).

    69.

    Ciò premesso, la Corte ha già dichiarato che «l’obbligo di interpretazione conforme impone ai giudici nazionali di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una decisione quadro» ( 32 ).

    70.

    La Corte ha altresì dichiarato che, «nel caso in cui un giudice nazionale ritenga di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione di diritto interno conformemente ad una decisione quadro, in ragione del fatto che questi è vincolato all’interpretazione data a siffatta disposizione nazionale da parte del giudice nazionale di ultima istanza in una sentenza interpretativa, esso deve assicurare la piena efficacia della decisione quadro disapplicando ove necessario, di propria iniziativa, l’interpretazione accolta dal giudice nazionale di ultima istanza, allorché tale interpretazione non è compatibile con il diritto dell’Unione» ( 33 ).

    71.

    Alla luce di tale richiamo della portata e dei limiti dell’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, si deve invitare ancora una volta il giudice del rinvio a fare tutto quanto è in suo potere per tentare di pervenire, in via interpretativa, a un’applicazione dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 5, dell’OLW che sia conforme alla finalità perseguita all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584. Il medesimo sforzo dev’essere fatto per quanto concerne l’articolo 5:2, paragrafo 3, della WETS, al fine di pervenire a un’interpretazione che sia conforme alla decisione quadro 2008/909. Il primato delle decisioni quadro sui diritti nazionali deve, infatti, tradursi anzitutto e soprattutto nell’obbligo gravante sui giudici nazionali di interpretare il proprio diritto nazionale conformemente a tali decisioni quadro.

    72.

    Prima di fornire indicazioni al giudice del rinvio a tal proposito, occorre precisare in che modo le decisioni quadro 2002/584 e 2008/909 devono coordinarsi.

    3. Rapporto tra la decisione quadro 2002/584 e la decisione quadro 2008/909

    73.

    Il rapporto tra la decisione quadro 2002/584 e la decisione quadro 2008/909 è esplicitato all’articolo 25 di quest’ultima decisione quadro, intitolato «Esecuzione delle pene a seguito di un [MAE]», il quale stabilisce che, «[f]atta salva la decisione quadro [2002/584], le disposizioni della presente decisione quadro si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all’esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s’impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell’articolo 4, paragrafo 6, della [decisione quadro 2002/584], o qualora, in virtù dell’articolo 5, paragrafo 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l’impunità della persona in questione» ( 34 ).

    74.

    Il citato articolo dev’essere letto, a sua volta, alla luce del considerando 12 della decisione quadro 2008/909, da cui risulta che l’applicazione, mutatis mutandis, di tale decisione quadro all’esecuzione delle pene nei casi di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 «significa tra l’altro che, fatta salva detta decisione quadro, lo Stato di esecuzione potrebbe verificare se esistano motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione ai sensi dell’articolo 9 della presente decisione quadro, doppia incriminabilità compresa ove lo Stato di esecuzione faccia una dichiarazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4 della presente decisione quadro, quale condizione per riconoscere ed eseguire la sentenza nella prospettiva di valutare se consegnare la persona o eseguire la sentenza nei casi menzionati all’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro [2002/584]».

    75.

    Da tali disposizioni si può dedurre che, nella misura in cui il regime risultante dalla decisione quadro 2008/909 sia applicabile all’esecuzione di una pena, qualora lo Stato membro di esecuzione non intenda avvalersi di un motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsto all’articolo 9 di tale decisione quadro e, peraltro, l’autorità giudiziaria di esecuzione ritenga che l’esecuzione della pena in tale Stato membro consenta di facilitare il reinserimento sociale della persona condannata, nulla osta a che detto Stato possa assumere l’impegno definitivo e irrevocabile di eseguire detta pena. Le condizioni necessarie affinché l’autorità giudiziaria di esecuzione possa rifiutare la consegna sono allora soddisfatte. L’interesse al reinserimento sociale della persona condannata si aggiunge pertanto a quello consistente nell’evitare che una pena detentiva non sia eseguita. La necessità di pervenire a conciliare i due suddetti interessi rende ancor più imperativa la ricerca da parte del giudice del rinvio di un’interpretazione del suo diritto nazionale che consenta di dare piena attuazione all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584.

    4. Interpretazione del diritto nazionale che sia conforme alle decisioni quadro 2002/584 e 2008/909

    76.

    Come ricordato dalla Corte nella sua sentenza Popławski, essa non è competente ad interpretare il diritto interno di uno Stato membro ( 35 ). Compete dunque soltanto al giudice del rinvio valutare se il diritto dei Paesi Bassi possa essere interpretato in maniera conforme all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, nonché all’articolo 28 della decisione quadro 2008/909.

    77.

    Tuttavia, la Corte, qualora sia «chiamata a fornire al giudice nazionale risposte utili nell’ambito di un rinvio pregiudiziale[,] è competente per dare indicazioni, ricavate dagli atti del procedimento principale nonché dalle osservazioni scritte e orali sottopostele, idonee a consentire al giudice nazionale di pronunciarsi» ( 36 ).

    78.

    Nel caso in esame, l’attuazione dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 5, dell’OLW nel contesto del procedimento principale presupporrebbe, per essere conforme all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, che tale disposizione nazionale possa essere interpretata nella maniera seguente.

    79.

    In primo luogo, occorrerebbe che l’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 5, dell’OLW possa essere interpretato nel senso che preveda un motivo di rifiuto facoltativo di eseguire il MAE nei confronti di una persona ricercata, cosicché l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione disponga di un potere discrezionale di eseguire o rifiutare di eseguire tale MAE.

    80.

    Nella propria domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio sembra dubitare che una siffatta interpretazione del diritto nazionale sia possibile, sebbene si evinca, al contempo, dalle altre considerazioni da esso formulate che, a suo avviso, ciò non costituisce il maggiore ostacolo a pervenire a una soluzione conforme a quanto previsto dall’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584.

    81.

    In secondo luogo, e gli interrogativi sollevati dal giudice del rinvio vertono essenzialmente su tale punto, l’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 5, dell’OLW, per essere conforme a quanto richiesto dall’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, dovrebbe poter essere interpretato nel senso che la facoltà dell’autorità giudiziaria di esecuzione di rifiutare di eseguire il MAE possa essere esercitata soltanto a condizione che sia assicurata l’effettiva esecuzione nei Paesi Bassi della pena irrogata nei confronti del sig. Popławski.

    82.

    In proposito, la discussione relativa alla questione se, qualora uno Stato membro subordini l’assunzione dell’esecuzione della pena detentiva all’esistenza di una base giuridica in una convenzione internazionale, l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 possa costituire la base convenzionale richiesta dal diritto interno non ha più ragion d’essere.

    83.

    Come ho spiegato supra, infatti, il Regno dei Paesi Bassi ha deciso di ritirare, a decorrere dal 1o giugno 2018, la dichiarazione fatta ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909. Il ritiro di tale dichiarazione comporta che le disposizioni di detta decisione quadro dovrebbero essere applicate, ratione temporis, a una richiesta di esecuzione di una pena nel caso in cui uno Stato membro si impegni ad eseguire tale pena conformemente all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584.

    84.

    Ricordo, in proposito, che la decisione quadro 2008/909 è attuata nel diritto dei Paesi Bassi dalla WETS. Dall’entrata in vigore di tale normativa, l’articolo 6, paragrafo 3, dell’OLW non menziona più la necessità di una base convenzionale per l’esecuzione di una pena in caso di rifiuto di consegna. Tale modifica redazionale è logica, in quanto, come previsto dall’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, quest’ultima sostituisce, a decorrere dal 5 dicembre 2011, le corrispondenti disposizioni di varie convenzioni europee, applicabili nelle relazioni tra Stati membri.

    85.

    Pertanto, il giudice del rinvio può considerare che l’attuazione delle norme nazionali adottate in esecuzione della decisione quadro 2008/909 sia tale da garantire che la pena irrogata nei confronti del sig. Popławski potrà effettivamente essere eseguita nei Paesi Bassi.

    86.

    Ciò premesso, l’attuazione di siffatte norme nazionali nel caso in esame si scontra con l’ostacolo di cui all’articolo 5:2, paragrafo 3, della WETS, in quanto tale disposizione, lo ricordo, prevede che dette norme non si applichino alle decisioni degli organi giurisdizionali divenute definitive prima del 5 dicembre 2011.

    87.

    In assenza di una dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi effettuata conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, la disposizione in parola dev’essere considerata incompatibile con l’articolo 28, paragrafo 1, di tale decisione quadro che, lo ricordo parimenti, prevede che le richieste pervenute dopo il 5 dicembre 2011 sono disciplinate dalle norme adottate dagli Stati membri conformemente a detta decisione quadro, senza che la data in cui la sentenza di cui trattasi è divenuta definitiva abbia una qualsivoglia importanza in proposito.

    88.

    Avvalendosi dell’insieme del suo diritto interno e dei metodi interpretativi di cui dispone, il giudice del rinvio, a mio avviso, potrebbe essere in condizione di considerare che, atteso che il Regno dei Paesi Bassi ha scelto di ritirare la dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, ne deriva che la disposizione nazionale destinata ad attuare tale dichiarazione nel diritto interno è priva di fondamento giuridico. Poiché la volontà espressa dal Regno dei Paesi Bassi è esente da ambiguità, la portata dell’articolo 5:2, paragrafo 3, della WETS dovrebbe poter essere facilmente limitata in forza del solo diritto interno, senza che il giudice del rinvio debba confrontarsi con l’ostacolo di un’interpretazione contra legem.

    89.

    Fatte tali precisazioni relative alla maniera in cui il giudice del rinvio potrebbe pervenire a un’interpretazione del proprio diritto nazionale che sia conforme alle decisioni quadro 2002/584 e 2008/909, occorre indicare in concreto la maniera in cui le norme nazionali che danno attuazione alle due decisioni quadro in parola possono coordinarsi in una situazione come quella di cui al procedimento principale.

    90.

    A tal proposito, occorre muovere dalla constatazione che, atteso che il regime risultante dalla decisione quadro 2008/909 è applicabile a una richiesta di esecuzione nei Paesi Bassi della pena irrogata in Polonia nei confronti del sig. Popławski e che l’incertezza che in precedenza poteva derivare dall’applicazione del regime risultante dalle convenzioni europee in materia può essere superata, lo Stato membro di esecuzione è in condizione di assumere l’impegno definitivo e irrevocabile di eseguire tale pena, come richiesto all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584.

    91.

    Ritengo altresì che, una volta che le condizioni imposte da tale disposizione siano soddisfatte, non sia ammissibile che l’esecuzione della pena nello Stato membro di esecuzione possa essere impedita dal rifiuto dello Stato membro emittente il MAE di trasmettere la sentenza corredata del certificato di cui all’allegato 1 della decisione quadro 2008/909.

    92.

    Non condivido, in proposito, l’opinione della Repubblica di Polonia secondo la quale, in assenza di una richiesta o di consenso da parte sua ai fini dell’esecuzione nei Paesi Bassi della pena irrogata nei confronti del sig. Popławski, tale esecuzione non potrebbe aver luogo. Infatti, una simile posizione condurrebbe a privare di effetto il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, che lo Stato membro di esecuzione ha scelto di applicare nel proprio diritto nazionale. Tale posizione della Repubblica di Polonia, che finisce con l’essere un ostacolo all’impegno definitivo e irrevocabile assunto dallo Stato membro di esecuzione di eseguire la pena, contrasta altresì con l’obiettivo di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona condannata, obiettivo perseguito al contempo da quest’ultima disposizione ( 37 ), ma anche dalla decisione quadro 2008/909, come espressamente indicato dall’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultima. Al riguardo, si deve sottolineare che la Corte ha già dichiarato che «il reinserimento sociale del cittadino dell’Unione nello Stato membro in cui è realmente integrato è nell’interesse non soltanto di quest’ultimo ma anche dell’Unione (…) in generale» ( 38 ).

    93.

    Contrariamente a quanto sostiene la Repubblica di Polonia, lo Stato membro di emissione non può avvalersi dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/909 per opporsi alla trasmissione della sentenza corredata del certificato di cui all’allegato 1 di tale decisione quadro.

    94.

    Orbene, da tale disposizione risulta che «[l]o Stato di esecuzione può, di propria iniziativa, chiedere allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza corredata del certificato» e che «[l]e richieste a norma del presente paragrafo non creano in capo allo Stato di emissione l’obbligo di trasmettere la sentenza corredata del certificato».

    95.

    Ciò premesso, come ho spiegato in precedenza, l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 ha la funzione di disciplinare l’esecuzione delle pene a seguito di un MAE, come del resto risulta espressamente dalla sua rubrica. Tale disposizione costituisce dunque una lex specialis rispetto al regime generale dell’esecuzione delle pene all’interno di detta decisione quadro.

    96.

    Al riguardo, ricordo che, ai sensi di tale disposizione, le disposizioni della decisione quadro 2008/909 si applicano all’esecuzione delle pene nei casi rientranti nell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 «[f]atta salva» la decisione quadro 2002/584 e soltanto «nella misura in cui sono compatibili» con le disposizioni di quest’ultima decisione quadro. In sintesi, ciò significa che l’attuazione della decisione quadro 2008/909 non può compromettere il meccanismo del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, dal momento che, conformemente a quest’ultima disposizione, lo Stato membro di esecuzione si impegna a eseguire la pena di cui trattasi. Sarebbe del resto paradossale e, a dire il vero, incoerente considerare che il legislatore dell’Unione abbia potuto avere la volontà di permettere che le norme contenute nella decisione quadro 2008/909, il cui obiettivo, lo ricordo, consiste nel facilitare il reinserimento sociale della persona condannata, possano essere fatte valere dallo Stato membro di emissione al fine di ostacolare l’applicazione delle norme adottate dallo Stato membro di esecuzione allo scopo di attuare l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, che persegue esattamente il medesimo obiettivo ( 39 ).

    97.

    In concreto deduco da tali considerazioni che, allorché lo Stato membro di esecuzione assume l’impegno di eseguire una pena, conformemente a quanto richiesto dall’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, lo Stato membro di emissione è tenuto a rispondere positivamente alla richiesta del primo Stato volta ad ottenere che gli sia trasmessa la sentenza corredata del certificato di cui all’allegato 1 della decisione quadro 2008/909.

    98.

    Una simile interpretazione della struttura della decisione quadro 2008/909 e del rapporto che la lega alla decisione quadro 2002/584 soddisfa allora pienamente l’obiettivo di facilitare il reinserimento sociale della persona condannata e garantisce, al contempo, l’effettiva esecuzione della pena.

    99.

    Va altresì ricordato, a sostegno della tesi qui difesa, che, «a norma dell’articolo 26, la decisione quadro 2008/909 sostituisce, nelle relazioni tra Stati membri, numerosi strumenti di diritto internazionale allo scopo di sviluppare ulteriormente, ai sensi del suo punto 5, la cooperazione in materia di esecuzione delle sentenze penali» ( 40 ).

    100.

    A differenza di tali strumenti di diritto internazionale, la decisione quadro 2008/909 si basa, anzitutto, sul principio del reciproco riconoscimento che costituisce, conformemente al suo considerando 1, letto alla luce dell’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione, la quale, secondo il considerando 5 di tale decisione quadro, è fondata su una particolare fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi ordinamenti giuridici ( 41 ). La cooperazione dello Stato membro di emissione allo scopo di consentire l’esecuzione di una pena nello Stato membro di esecuzione nell’ipotesi di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 costituisce l’espressione concreta di tale fiducia reciproca.

    101.

    Come risulta dalle precedenti considerazioni, il trattamento del MAE emesso nei confronti del sig. Popławski, secondo la procedura appena descritta, presuppone tuttavia necessariamente che il giudice del rinvio sia in condizione di interpretare il proprio diritto nazionale conformemente alle decisioni quadro 2002/584 e 2008/909.

    102.

    Infatti, atteso che le decisioni quadro sono prive di efficacia diretta, è escluso che i giudici nazionali possano applicarle direttamente senza l’intermediazione del diritto nazionale.

    103.

    Orbene, devo considerare l’ipotesi in cui il giudice del rinvio ritenga di non essere in condizione di interpretare il proprio diritto nazionale conformemente alle decisioni quadro 2002/584 e 2008/909, anche se, alla luce delle indicazioni che ho fornito precedentemente, tale giudice, a mio avviso, potrebbe realizzare una siffatta interpretazione conforme. Osservo del resto che le considerazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale nonché nella decisione del giudice del rinvio datata 10 luglio 2018 attestano la volontà di quest’ultimo di ricercare per quanto possibile un’interpretazione del proprio diritto nazionale che sia conforme a dette decisioni quadro, in modo da conciliare l’obiettivo di evitare l’impunità e quello di facilitare il reinserimento sociale del condannato una volta che quest’ultimo abbia scontato la pena.

    5. Esclusione del diritto nazionale contrario quale conseguenza del principio del primato del diritto dell’Unione

    104.

    Su un piano generale, ritengo che, sebbene sia innegabile che le decisioni quadro sono prive di efficacia diretta, il loro effetto sui diritti nazionali non sia tuttavia riducibile al mero obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale gravante sulle autorità nazionali.

    105.

    Occorre comprendere, infatti, che, se una disposizione nazionale destinata ad attuare una decisione quadro non può, malgrado gli sforzi compiuti dal giudice nazionale competente, essere interpretata in modo da renderla conforme a tale decisione quadro, ciò significa che perdura l’incompatibilità tra quest’ultima e il diritto nazionale, malgrado il carattere vincolante delle decisioni quadro. Ciò è fondamentalmente contrario al principio del primato del diritto dell’Unione. In quest’ottica, la sola maniera di trovare una soluzione a tale contraddizione consiste nell’imporre che la norma nazionale in contrasto con una decisione quadro sia disapplicata dal giudice nazionale competente.

    106.

    Pertanto, se, in definitiva, l’attività di interpretazione del diritto dei Paesi Bassi in conformità con le decisioni quadro 2002/584 e 2008/909, che invito il giudice del rinvio ad effettuare, risulta impossibile, in particolare in quanto una siffatta interpretazione sarebbe contra legem, la piena efficacia di tali decisioni quadro, che i giudici nazionali hanno l’obbligo di assicurare ( 42 ), richiede, a mio avviso, che il giudice del rinvio disapplichi le disposizioni nazionali in contrasto con dette decisioni quadro.

    107.

    Nelle conclusioni che ha presentato nella causa Popławski ( 43 ) nonché nella causa Lada ( 44 ), l’avvocato generale Bot ha illustrato le ragioni per le quali, a suo avviso, si deve ammettere che le decisioni quadro, anche se prive di efficacia diretta, possono essere fatte valere al fine di disapplicare disposizioni nazionali in contrasto con esse. Concordo con l’argomento esposto in tali conclusioni, alle quali rinvio ( 45 ).

    108.

    Aggiungo che la Corte stessa, nella sua sentenza Popławski, non mi sembra aver escluso che una decisione quadro possa comportare in capo ai giudici nazionali l’obbligo di disapplicare disposizioni nazionali in contrasto con tale decisione quadro.

    109.

    Nella citata sentenza, infatti, la Corte ha ricordato che, «secondo una [sua] giurisprudenza ben consolidata (…), gli Stati membri devono adottare tutte le misure generali o particolari in grado di garantire l’esecuzione degli obblighi loro incombenti in forza di una decisione quadro» ( 46 ).

    110.

    La Corte ha poi dichiarato che, «[i]n particolare, da una [sua] giurisprudenza costante (…) risulta che il carattere vincolante di una decisione quadro comporta, in capo alle autorità nazionali, ivi compresi i giudici nazionali, un obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale» ( 47 ).

    111.

    Sebbene la Corte abbia così posto l’accento sull’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale gravante sui giudici nazionali, conformemente alla priorità da essa attribuita, a mio avviso correttamente, a tale modalità di far valere il diritto dell’Unione, il richiamo del carattere vincolante delle decisioni quadro, nonché la menzione del fatto che l’effetto obbligatorio di queste ultime si traduce «in particolare» nell’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale gravante sui giudici nazionali, mi sembrano lasciare aperta la possibilità che tali autorità giurisdizionali, nell’ipotesi in cui non pervengano ad interpretare conformemente a una decisione quadro il proprio diritto nazionale, siano tenute a disapplicare quest’ultimo.

    112.

    Considero altresì che ammettere che una disposizione di una decisione quadro possa essere fatta valere da o dinanzi a un giudice nazionale ai fini della disapplicazione del diritto nazionale in contrasto con essa non presupponga che una tale disposizione soddisfi le condizioni imposte perché possa produrre un effetto diretto, ossia essere sufficientemente chiara, precisa e incondizionata.

    113.

    La presente causa, del resto, illustra bene il fatto che un simile requisito pregiudicherebbe il carattere vincolante delle decisioni quadro, nonché il fatto che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, sussiste una reale differenza tra l’efficacia diretta e l’idoneità di una decisione quadro ad essere fatta valere al fine di disapplicare una disposizione nazionale con essa contrastante.

    114.

    Infatti, l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, a mio avviso, non soddisfa le condizioni necessarie per produrre un effetto diretto. Al riguardo, ricordo che tale disposizione enuncia un motivo di non esecuzione facoltativa del MAE, il che implica, da un lato, che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, gli Stati membri possono scegliere se recepire o meno tale disposizione nel diritto interno ( 48 ) e, d’altro lato, che l’autorità giudiziaria di esecuzione deve disporre di un potere discrezionale riguardo alla questione se si debba rifiutare o meno di dare esecuzione al MAE ( 49 ).

    115.

    Quindi, anche se le decisioni quadro fossero idonee a produrre un effetto diretto, l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 ne sarebbe, in ogni caso, privo. In altre parole, tale disposizione non può in nessun caso essere applicata direttamente da un giudice nazionale a prescindere o in sostituzione della norma nazionale che le dà attuazione. Ciò significa che, se una norma nazionale non attua correttamente l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 e l’interpretazione della norma nazionale in senso conforme a tale disposizione risulta impossibile, detta norma nazionale dovrà – soltanto – essere disapplicata, il che non avrà in nessun caso la conseguenza di sostituirle l’applicazione dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584.

    116.

    Ciò premesso e considerato che il divieto di efficacia diretta delle decisioni quadro voluto dagli autori dei Trattati non è in alcun modo posto in discussione in questa sede, ritengo che negare che l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 possa produrre un effetto di esclusione del diritto nazionale contrario equivarrebbe puramente e semplicemente a consentire l’erronea attuazione da parte degli Stati membri di un motivo di non esecuzione del MAE e a pregiudicare l’esigenza di applicazione uniforme delle decisioni quadro all’interno dell’Unione, nonché i principi di fiducia e di riconoscimento reciproci ( 50 ). A mio avviso, la costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia non può realizzarsi senza che le applicazioni scorrette del diritto dell’Unione possano essere effettivamente neutralizzate dai giudici nazionali, che, si deve ricordare in questa sede, svolgono in proposito un ruolo di prim’ordine.

    117.

    Sottolineo, peraltro, che la più recente giurisprudenza della Corte relativa agli effetti delle direttive sui diritti nazionali conforta la tesi secondo la quale l’efficacia diretta dev’essere distinta dall’effetto di esclusione delle direttive, atteso che quest’ultimo costituisce una conseguenza del principio del primato del diritto dell’Unione. In tal senso, nella sentenza del 4 ottobre 2018, Link Logistik N&N ( 51 ), inizialmente la Corte ha constatato che una disposizione di una direttiva non soddisfaceva le condizioni richieste per produrre un effetto diretto ( 52 ), il che non le ha impedito, successivamente, di dichiarare, a proposito della medesima disposizione, che, «laddove [un’]interpretazione conforme non sia possibile, il giudice nazionale ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, eventualmente disapplicando ogni disposizione nazionale la cui applicazione, date le circostanze di specie, conduca ad un risultato contrario al diritto dell’Unione» ( 53 ).

    118.

    Passo adesso ad illustrare quali sarebbero le conseguenze della disapplicazione dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 5, dell’OLW, in quanto contrario all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584.

    119.

    Se il giudice del rinvio disapplica l’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 5, dell’OLW, ciò implicherà che, in assenza di un motivo di non esecuzione facoltativa corrispondente all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 nel diritto nazionale, il MAE emesso il 7 ottobre 2013 nei confronti del sig. Popławski dal Sąd Rejonowy w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań) ai fini dell’esecuzione della pena pronunciata da tale tribunale dovrà essere eseguito. All’udienza è stato confermato, in particolare dal pubblico ministero, che nella normativa dei Paesi Bassi esiste effettivamente una base giuridica per l’effettuazione della consegna.

    120.

    Al riguardo, rilevo che, nella sua sentenza Popławski, la Corte ha affermato molto chiaramente che, «qualora le condizioni previste dall’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 non siano soddisfatte, l’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro obbliga gli Stati membri ad eseguire qualunque MAE in base al principio del riconoscimento reciproco» ( 54 ). Tale affermazione sarebbe priva di effetto se una normativa nazionale che recepisce in maniera scorretta l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 e non può essere interpretata conformemente a tale disposizione potesse costituire un ostacolo insormontabile per l’esecuzione di un MAE. In altre parole, in una simile situazione, non vedo con quale altro mezzo se non quello consistente per l’autorità giudiziaria di esecuzione nel disapplicare una siffatta normativa nazionale potrebbe essere rispettata la norma secondo la quale il MAE deve, in linea di principio, essere eseguito.

    121.

    Al riguardo, rilevo che, come ricordato dalla Corte ancora recentemente, «[i]l principio del reciproco riconoscimento trova applicazione all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro [2002/584], che sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni [MAE] in base a tale principio e conformemente alle disposizioni [di tale] decisione quadro. Le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono dunque, in via di principio, rifiutare di eseguire un siffatto mandato solo per i motivi di non esecuzione tassativamente elencati [da detta] decisione quadro, e possono subordinare l’esecuzione del [MAE] esclusivamente a una delle condizioni ivi tassativamente elencate. Di conseguenza, mentre l’esecuzione del [MAE] costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che dev’essere oggetto di interpretazione restrittiva» ( 55 ).

    122.

    Pertanto, la soluzione proposta dal Regno dei Paesi Bassi, consistente nell’attendere che la normativa nazionale sia modificata, non può essere accolta. Non individuo, inoltre, alcun motivo di certezza del diritto di natura tale da impedire al giudice del rinvio di garantire la piena efficacia della decisione quadro 2002/584. Aggiungo che l’argomento della Commissione, secondo il quale la disapplicazione dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 5, dell’OLW non potrebbe essere ammessa in quanto sarebbe effettuata a scapito della persona interessata, è, a mio avviso, inconferente. Infatti, alla luce della giurisprudenza che ho appena richiamato, una simile considerazione non può ostare all’esecuzione del MAE allorché non può essere applicato dal giudice nazionale in conformità con la decisione quadro 2002/584 un motivo di non esecuzione facoltativa.

    123.

    Peraltro, rilevo che, come dichiarato dalla Corte nella sua sentenza Popławski, «l’obbligo per il giudice nazionale di assicurare la piena efficacia [di tale decisione quadro] (…) non ha alcuna incidenza sulla determinazione della responsabilità penale del sig. Popławski derivante dalla sentenza pronunciata il 5 febbraio 2007 nei suoi confronti dal Sąd Rejonowy w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań), e non può, a fortiori, essere considerata come un aggravio di siffatta responsabilità» ( 56 ).

    124.

    Per quanto attiene alla disapplicazione dell’articolo 5:2, paragrafo 3, della WETS, nell’ipotesi in cui un’interpretazione del diritto dei Paesi Bassi in conformità con la decisione quadro 2008/909 risultasse impossibile, essa avrebbe unicamente per conseguenza di escludere un limite all’applicazione ratione temporis delle norme nazionali adottate in esecuzione di tale decisione quadro. In proposito, sottolineo che la soluzione consistente nel rifiutare di ammettere che il giudice del rinvio possa legittimamente escludere l’applicazione di un simile limite temporale equivarrebbe a prorogare gli effetti della dichiarazione resa dal Regno dei Paesi Bassi ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, mentre essa è stata ritirata e, in ogni caso, era verosimilmente priva di effetti giuridici ( 57 ).

    125.

    Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo dunque di rispondere alla prima questione dichiarando che un giudice nazionale che non possa interpretare disposizioni nazionali adottate in esecuzione di una decisione quadro in maniera da pervenire a un risultato conforme a quest’ultima è tenuto, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, a disapplicare tali disposizioni contrastanti con detta decisione quadro.

    IV. Conclusione

    126.

    Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) nel modo seguente:

    1)

    Allorché una dichiarazione di uno Stato membro riguardante l’articolo 28 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, è stata fatta dopo l’adozione di tale decisione quadro, contrariamente a quanto prescritto dall’articolo 28, paragrafo 2, di quest’ultima, essa non è idonea a produrre effetti giuridici.

    2)

    Il giudice nazionale competente a statuire sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo che intenda avvalersi del motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, è tenuto, prendendo in considerazione l’insieme del diritto interno e applicando metodi interpretativi riconosciuti da quest’ultimo, ad interpretare le disposizioni nazionali adottate a norma di tale decisione quadro nonché della decisione quadro 2008/909, nella misura del possibile, in modo da conciliare l’obiettivo di contrasto dell’impunità e quello di facilitare il reinserimento sociale delle persone condannate.

    3)

    Un giudice nazionale che non possa interpretare disposizioni nazionali adottate in esecuzione di una decisione quadro in maniera da pervenire a un risultato conforme a quest’ultima è tenuto, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, a disapplicare tali disposizioni contrastanti con detta decisione quadro.


    ( 1 ) Lingua originale: il francese.

    ( 2 ) C‑579/15, EU:C:2017:503; in prosieguo: la «sentenza Popławski».

    ( 3 ) GU 2002, L 190, pag. 1.

    ( 4 ) GU 2008, L 327, pag. 27.

    ( 5 ) Stb. 2004, n. 195; in prosieguo: l’«OLW».

    ( 6 ) Stb. 2012, n. 333; in prosieguo: la «WETS».

    ( 7 ) Stb. 1986, n. 593.

    ( 8 ) È pacifico che il sig. Popławski ha provato di aver soggiornato legalmente nei Paesi Bassi per almeno cinque anni in maniera ininterrotta.

    ( 9 ) Punto 24 di tale sentenza.

    ( 10 ) Punto 43 di detta sentenza.

    ( 11 ) Punto 43 della medesima sentenza.

    ( 12 ) V. punto 42 di tale sentenza.

    ( 13 ) C‑582/15, EU:C:2016:766.

    ( 14 ) V. paragrafi da 21 a 29 di tali conclusioni.

    ( 15 ) C‑582/15, EU:C:2017:37.

    ( 16 ) GU 2018, L 163, pag. 19.

    ( 17 ) C‑579/15, EU:C:2017:116.

    ( 18 ) V. paragrafi 54 e 55 di tali conclusioni.

    ( 19 ) V., per analogia, riguardo alla questione della validità della dichiarazione resa dal Regno dei Paesi Bassi, conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa van Vemde (C‑582/15, EU:C:2016:766, paragrafi da 21 a 29).

    ( 20 ) GU 2011, L 146, pag. 21. V., a tal proposito, osservazioni della Commissione europea nel contesto della causa che ha dato luogo alla sentenza Popławski (nota a piè di pagina 7, pag. 12).

    ( 21 ) La stessa conclusione s’imporrebbe riguardo alla dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi nell’ipotesi in cui essa non fosse stata ritirata.

    ( 22 ) V. sentenza Popławski (punto 20).

    ( 23 ) V. sentenza Popławski (punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 24 ) V. sentenza Popławski (punto 23).

    ( 25 ) V. sentenza Popławski (punto 22).

    ( 26 ) V. sentenza Popławski (punto 23).

    ( 27 ) V. sentenza Popławski (punto 24).

    ( 28 ) V., in particolare, sentenza Popławski (punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 29 ) V., in particolare, sentenza Popławski (punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 30 ) V., in particolare, sentenza Popławski (punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 31 ) V., in particolare, sentenza Popławski (punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 32 ) V., in particolare, sentenza Popławski (punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 33 ) V., in particolare, sentenza Popławski (punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 34 ) Il corsivo è mio.

    ( 35 ) V., in particolare, sentenza Popławski (punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 36 ) V., in particolare, sentenza Popławski (punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 37 ) V., in particolare, sentenza Popławski (punto 21).

    ( 38 ) V., in particolare, sentenza del 17 aprile 2018, B e Vomero (C‑316/16 e C‑424/16, EU:C:2018:256, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 39 ) Nello stesso senso, v. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Sut (C‑514/17, EU:C:2018:672), per il quale l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 attesta la volontà del legislatore dell’Unione che quest’ultima decisione quadro non abbia l’effetto di «sminuire lo spirito e la forza del meccanismo del [MAE] istituito dalla decisione quadro 2002/584» (paragrafo 36, v., altresì, paragrafo 81).

    ( 40 ) V. sentenza dell’11 gennaio 2017, Grundza (C‑289/15, EU:C:2017:4, punto 40). Il corsivo è mio.

    ( 41 ) V., in particolare, sentenza dell’11 gennaio 2017, Grundza (C‑289/15, EU:C:2017:4, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 42 ) V. sentenza Popławski (punto 37).

    ( 43 ) C‑579/15, EU:C:2017:116.

    ( 44 ) C‑390/16, EU:C:2018:65.

    ( 45 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Popławski (C‑579/15, EU:C:2017:116, paragrafi da 76 a 91) nonché nella causa Lada (C‑390/16, EU:C:2018:65, paragrafi da 106 a 118).

    ( 46 ) V. sentenza Popławski (punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 47 ) V. sentenza Popławski (punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 48 ) V., in proposito, sentenza del 5 settembre 2012, Lopes Da Silva Jorge (C‑42/11, EU:C:2012:517, punto 35), e sentenza Popławski (punto 21).

    ( 49 ) V. sentenza Popławski (punti 21 e 23).

    ( 50 ) A tal proposito, osservo che, nella sua sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107), la Corte ha dichiarato che «permettere ad uno Stato membro di (…) subordinare la consegna di una persona condannata in absentia [a una] condizione, non prevista dalla decisione quadro 2009/299[/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo (GU 2009, L 81, pag. 24)], (…) comporterebbe (…) una lesione dei principi di fiducia e riconoscimento reciproci che essa mira a rafforzare e, pertanto, un pregiudizio per l’effettività della suddetta decisione quadro» (punto 63).

    ( 51 ) C‑384/17, EU:C:2018:810.

    ( 52 ) V. punto 56 di tale sentenza.

    ( 53 ) V. punto 61 di detta sentenza. La distinzione tra l’effetto diretto, da un lato, e l’interpretazione conforme nonché l’effetto di esclusione, dall’altro, risulta molto chiaramente dal punto 62 della medesima sentenza.

    ( 54 ) V. sentenza Popławski (punto 29).

    ( 55 ) V. sentenza del 19 settembre 2018, R O (C‑327/18 PPU, EU:C:2018:733, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). V., altresì, sentenza Popławski (punto 19).

    ( 56 ) V. sentenza Popławski (punto 37).

    ( 57 ) Rinvio, in proposito, alle conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa van Vemde (C‑582/15, EU:C:2016:766, paragrafi da 21 a 29).

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