Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 62017CJ0330

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 novembre 2018.
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. contro Germanwings GmbH.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Articolo 2, punto 18 – Articolo 23, paragrafo 1 – Trasporto – Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’Unione europea – Informazione – Indicazione del prezzo finale da pagare – Inclusione della tariffa aerea passeggeri nel prezzo finale da pagare – Obbligo di indicare le tariffe aeree passeggeri in euro o in valuta locale – Scelta della valuta locale rilevante – Criteri di collegamento.
Causa C-330/17.

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2018:916

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

15 novembre 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Articolo 2, punto 18 – Articolo 23, paragrafo 1 – Trasporto – Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’Unione europea – Informazione – Indicazione del prezzo finale da pagare – Inclusione della tariffa aerea passeggeri nel prezzo finale da pagare – Obbligo di indicare le tariffe aeree passeggeri in euro o in valuta locale – Scelta della valuta locale rilevante – Criteri di collegamento»

Nella causa C‑330/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di Giustizia, Germania), con decisione del 27 aprile 2017, pervenuta in cancelleria il 2 giugno 2017, nel procedimento

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eV

contro

Germanwings GmbH,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, F. Biltgen (relatore) ed E. Levits, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 aprile 2018,

considerate le osservazioni presentate:

per la Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eV, da B. Stillner, Rechtsanwalt;

per la Germanwings GmbH, da P. Baukelmann e N. Tretter, Rechtsanwälte;

per la Commissione europea, da W. Mölls e F. Wilman, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 giugno 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 18, e dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, pag. 3).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Germanwings GmbH e la Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eV (associazione dei consumatori del Land Baden-Württemberg, Germania) (in prosieguo: la «Verbraucherzentrale») in merito all’indicazione, da parte della Germanwings, delle tariffe aeree passeggeri in lire sterline per un volo da Londra (Regno Unito) a Stoccarda (Germania).

Contesto normativo

3

Il considerando 16 del regolamento n. 1008/2008 è formulato come segue:

«I clienti dovrebbero poter confrontare efficacemente i prezzi per i servizi aerei delle diverse linee aeree. È opportuno, pertanto, che il prezzo finale che il cliente dovrà pagare per i servizi aerei in partenza dalla Comunità sia sempre indicato, comprensivo di tutte le tasse, i diritti ed i supplementi. Si incoraggiano inoltre i vettori aerei comunitari a indicare il prezzo finale dei loro servizi aerei da paesi terzi verso la Comunità».

4

L’articolo 1 di tale regolamento, recante il titolo «Oggetto», al suo paragrafo 1 così recita:

«Il presente regolamento disciplina il rilascio delle licenze ai vettori aerei comunitari, il diritto dei vettori aerei comunitari di prestare servizi aerei intracomunitari e la determinazione del prezzo dei servizi aerei intracomunitari».

5

L’articolo 2 di detto regolamento, recante il titolo «Definizioni», prevede, in particolare, quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(…)

18)

“tariffe aeree passeggeri”, il prezzo in euro o in valuta locale che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti o altri venditori di biglietti per il proprio trasporto sui servizi aerei, nonché tutte le condizioni per l’applicabilità di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte all’agenzia ed altri servizi ausiliari».

6

L’articolo 22 dello stesso regolamento, recante il titolo «Libertà in materia di tariffe», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«I vettori aerei comunitari e, per reciprocità, i vettori aerei dei paesi terzi fissano liberamente le tariffe aeree passeggeri e merci per i servizi aerei intracomunitari, fatto salvo quanto disposto all’articolo 16, paragrafo 1».

7

L’articolo 23 del regolamento n. 1008/2008, intitolato «Informazione e non discriminazione», al paragrafo 1 è così redatto:

«Le tariffe aeree passeggeri e merci disponibili al pubblico comprendono le condizioni ad esse applicabili in qualsiasi forma offerte o pubblicate, anche su Internet, per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. Il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Oltre all’indicazione del prezzo finale, sono specificati almeno i seguenti elementi:

a)

tariffa aerea passeggeri o merci;

b)

tasse;

c)

diritti aeroportuali; e

d)

altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti,

dove le voci di cui alle lettere b), c) e d) sono state addizionate alle tariffe aeree passeggeri e merci. I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato (“opt-in”)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8

La Germanwings è un vettore aereo con sede in Germania.

9

Agli inizi di settembre 2014, un cliente che si trovava in Germania ha prenotato sulla pagina Internet «www.germanwings.de», gestita dalla Germanwings, un volo da Londra a Stoccarda.

10

Su detta pagina, la tariffa del volo in parola era esclusivamente indicata in lire sterline. Inoltre, a seguito della prenotazione del summenzionato volo, il cliente ha ricevuto una fattura che riportava tale tariffa ed altri costi in lire sterline.

11

Ritenendo che tale pratica costituisse un comportamento sleale e che le tariffe dovessero essere indicate in euro, la Verbraucherzentrale, informata da detto cliente, ha proposto un’azione inibitoria contro la Germanwings dinanzi al Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia, Germania) diretta ad ottenere la cessazione di tale pratica. Il Landgericht Köln ha accolto la domanda della ricorrente.

12

La Germanwings ha interposto appello dinanzi all’Oberlandesgericht Köln (Tribunale superiore del Land, Colonia, Germania), contro la decisione adottata da tale giudice, appello accolto per il motivo che il regolamento n. 1008/2008 non vieta ai vettori aerei di indicare le tariffe aeree passeggeri in una valuta diversa dall’euro.

13

Adito in cassazione («Revision») avverso la sentenza emessa in appello, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ritiene che l’esito della controversia principale dipenda dall’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 1008/2008.

14

Il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se l’articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento debba essere interpretato nel senso che le tariffe aeree passeggeri per i voli intracomunitari, qualora non siano indicate in euro, devono essere espresse in una determinata valuta locale, o se i vettori aerei siano liberi di scegliere la valuta locale a tal fine rilevante.

15

Il giudice del rinvio osserva che la tesi secondo cui i vettori aerei sono liberi di indicare le tariffe aeree passeggeri nella valuta locale di loro scelta è, a priori, confermata, da un lato, dall’assenza di un obbligo di indicare le tariffe aeree passeggeri in una determinata valuta, come risulta espressamente dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, e, dall’altro, dal dettato dell’articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento, il quale prevede che, in linea di principio, i vettori aerei fissino liberamente le proprie tariffe per i servizi aerei intracomunitari. Il giudice del rinvio ritiene nondimeno che l’obiettivo del regolamento n. 1008/2008, che, sulla scorta del suo considerando 16, è quello di permettere ai clienti di confrontare efficacemente i prezzi per i servizi aerei delle diverse linee aeree, sarebbe compromesso se ai vettori aerei venisse riconosciuto un siffatto margine di discrezionalità.

16

In secondo luogo, nell’ipotesi in cui la Corte fosse indotta a ritenere che, qualora non siano espresse in euro, le tariffe aeree passeggeri debbano essere indicate in una determinata valuta locale, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sull’interpretazione da dare alla nozione di «valuta locale» di cui all’articolo 2, punto 18, di detto regolamento, in particolare allorché il vettore aereo avente la propria sede in uno Stato membro proponga un volo in Internet a un cliente e il luogo di partenza del volo stesso sia situato nel territorio di un altro Stato membro la cui valuta non è l’euro.

17

Secondo il giudice del rinvio, vi sono svariate valute nazionali che al riguardo potrebbero assumere rilievo, ossia la valuta avente corso legale nello Stato membro nel cui territorio è stabilito il vettore aereo, quella avente corso legale nello Stato membro in cui si trova il cliente, quella alla quale rimanda il «dominio di primo livello della pagina Internet su cui è pubblicata l’offerta del vettore aereo» o, ancora, la valuta avente corso legale nello Stato membro del luogo di partenza del volo in questione.

18

Il giudice del rinvio ritiene che la scelta della valuta avente corso legale nello Stato membro del luogo di partenza del volo di cui trattasi sarebbe quella più conforme all’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1008/2008. Esso rileva, inoltre, che i vettori aerei seguono la prassi di utilizzare tale valuta. Tuttavia, la Corte non si sarebbe ancora pronunciata a tale riguardo.

19

È in tale contesto che il Bundesgerichtshof (Corte federale di Giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’indicazione obbligatoria delle tariffe aeree passeggeri per i servizi aerei intracomunitari richiesta ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, seconda e terza frase, del regolamento (CE) n. 1008/2008, laddove dette tariffe non siano esposte in euro, debba avvenire in una determinata valuta.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

In quale valuta nazionale possano essere esposte le tariffe indicate nell’articolo 2, numero 18, e nell’articolo 23, paragrafo 1, seconda e terza frase, del regolamento (CE) n. 1008/2008, quando un vettore aereo avente sede in uno Stato membro (nella specie, la Germania) promuove e offre in Internet a un consumatore un servizio aereo con luogo di partenza in uno altro Stato membro (nella specie, il Regno Unito).

Se in tale contesto assumano rilievo l’utilizzo, per l’offerta, di un indirizzo Internet con un dominio di primo livello specifico per uno Stato (country code Top-Level-Domain) (nella specie, www.germanwings.de), il quale rimanda allo Stato membro della sede del vettore aereo, e il fatto che il consumatore si trovi in detto Stato membro.

Se rilevi il fatto che tutti o la maggior parte dei vettori aerei indichino i prezzi controversi nella valuta nazionale del luogo di partenza».

Sulle questioni pregiudiziali

20

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 18, di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che, nell’indicare le tariffe aeree passeggeri per i servizi aerei intracomunitari, i vettori aerei che non esprimono tali tariffe in euro possano indicarle in una qualunque valuta locale di propria scelta. In caso di risposta negativa, il giudice del rinvio chiede se, in una situazione come quella di cui al procedimento principale – nella quale un vettore aereo avente sede in uno Stato membro la cui valuta è l’euro offre in Internet un servizio aereo per il quale il luogo di partenza del volo in questione si trova in un altro Stato membro la cui valuta non è l’euro – le tariffe aeree passeggeri, laddove non siano espresse in euro, possano essere indicate nella valuta avente corso legale in quest’ultimo Stato membro.

21

Per rispondere a tali questioni, si deve ricordare, da un lato, che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 prevede che i vettori aerei, nell’offrire servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, debbano sempre indicare il prezzo finale da pagare, che include, tra l’altro, le tariffe aeree passeggeri. Dall’altro, l’articolo 2, punto18, di detto regolamento, che definisce la nozione di «tariffe aeree passeggeri» come il prezzo che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti o ad altri venditori di biglietti per il proprio trasporto sui servizi aerei, nonché tutte le condizioni per l’applicabilità di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte all’agenzia ed altri servizi ausiliari, specifica che tale prezzo è espresso «in euro o in valuta locale».

22

Tuttavia, il testo letterale delle succitate disposizioni non contiene alcuna precisazione sulla valuta locale in cui devono essere indicate, da parte dei vettori aerei, le tariffe aeree passeggeri quando detti vettori non le esprimano in euro.

23

In tale ambito occorre rammentare che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione dell’Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte, nonché della genesi di tale normativa (v., in questo senso, sentenza dell’11 luglio 2018, E LATS, C‑154/17, EU:C:2018:560, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

24

Quanto agli obiettivi perseguiti dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 18, del medesimo regolamento, tanto dal titolo della prima disposizione quanto dal suo contenuto si evince chiaramente che essa è intesa a garantire, segnatamente, l’informazione e la trasparenza dei prezzi dei servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e contribuisce, pertanto, a garantire la tutela del cliente che si avvale di tali servizi (sentenza del 6 luglio 2017, Air Berlin, C‑290/16, EU:C:2017:523, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

25

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, la suddetta trasparenza dei prezzi consente di assicurare una più sana concorrenza tra i vettori aerei, giacché essa impedisce, tra l’altro, che alcuni vettori aerei indichino un prezzo parziale all’inizio dell’operazione aggiungendo vari supplementi di prezzo appena prima della sua finalizzazione.

26

Inoltre, ai sensi del considerando 16 del regolamento n. 1008/2008, i clienti dovrebbero poter confrontare efficacemente i prezzi per i servizi aerei delle diverse linee aeree e, pertanto, il prezzo finale che il cliente dovrà pagare per i servizi aerei in partenza da un aeroporto situato sul territorio dell’Unione europea dovrebbe essere sempre indicato comprensivo di tutte le tasse, i diritti ed i supplementi.

27

Ne consegue che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 18, del medesimo regolamento e alla luce del suo considerando 16, ha lo scopo di assicurare una trasparenza dei prezzi facendo sì che tutti gli elementi del prezzo finale da pagare, tra cui la tariffa aerea passeggeri, siano indicati in modo tale da garantire non soltanto una più sana concorrenza tra i vettori aerei, ma anche la possibilità per il cliente di confrontare in qualunque momento, efficacemente e nella loro interezza, i prezzi proposti dai diversi vettori aerei per lo stesso servizio. In tal modo, il regolamento n. 1008/2008 mira ad assicurare che il cliente sia in grado di valutare l’entità, più o meno elevata, del prezzo finale da pagare proposto dai diversi vettori aerei per un medesimo servizio.

28

Ebbene, si deve constatare che l’obiettivo dell’efficace comparabilità dei prezzi sarebbe compromesso se l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 18, di tale regolamento, dovesse essere interpretato nel senso che la scelta di cui dispongono i vettori aerei per stabilire la valuta in cui indicare le tariffe aeree passeggeri per i servizi aerei intracomunitari, non fosse in alcun modo delimitata.

29

Infatti, un’interpretazione di tal sorta avrebbe la conseguenza di permettere, eventualmente, ai diversi vettori aerei d’indicare per lo stesso servizio tariffe aeree passeggeri in valute diverse, senza che queste presentino alcun nesso con il servizio proposto o con il cliente. Una simile situazione non solo potrebbe indurre quest’ultimo in errore circa i prezzi effettivamente praticati, ma renderebbe altresì più difficile per lo stesso cliente confrontare efficacemente i prezzi praticati dai diversi vettori aerei.

30

Per quanto riguarda la genesi delle disposizioni di cui trattasi, occorre ricordare che l’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 1008/2008 ha sostituito l’articolo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci (GU 1992, L 240, pag. 15), che faceva riferimento al «prezzo in ecu o in valuta locale».

31

Si deve rilevare, a tal riguardo, che l’ecu non era una valuta nazionale, ma un tallone comune il cui utilizzo serviva esclusivamente a consentire, in modo generale, una migliore comparabilità dei prezzi, cosicché l’indicazione da parte dei vettori aerei delle tariffe aeree passeggeri in ecu permettesse di agevolare il confronto dei prezzi da parte dei clienti interessati.

32

Se è vero che il legislatore dell’Unione ha sostituito il termine «ecu» col termine «euro», con la conseguenza che l’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 1008/2008 concede ora ai vettori aerei la scelta di indicare le tariffe aeree passeggeri per i servizi aerei intracomunitari «in euro o in valuta locale», ciò non toglie che la logica sottesa a tale disposizione è rimasta immutata.

33

Infatti, come sottolineato dall’avvocato generale, in sostanza, al paragrafo 32 delle sue conclusioni, da un lato, dai considerando 2 e 6, nonché dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro (GU 1997, L 162, pag. 1), e, dall’altro, dal considerando 2 e dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (GU 1998, L 139, pag. 1), risulta che, a partire dal 1o gennaio 1999, l’ecu ha cessato di designare l’unità monetaria europea ed è stato sostituito dall’euro.

34

L’euro deve pertanto essere considerato la valuta di riferimento, il cui utilizzo da parte dei vettori aerei per indicare le tariffe aeree passeggeri è, al pari dell’ecu, idoneo a garantire una migliore comparabilità dei prezzi, tanto più che esso è la valuta vigente in 19 dei 28 Stati membri e, pertanto, può essere conosciuto da un numero elevato di persone.

35

In tale contesto, non può ammettersi che, scegliendo di esprimere le tariffe aeree passeggeri per i servizi aerei intracomunitari in una valuta diversa dall’euro, i vettori aerei possano rendere più difficile, o addirittura in pratica impossibile, il confronto dei prezzi per i clienti interessati, rimettendo altrimenti fondamentalmente in discussione l’obiettivo dell’efficace comparabilità dei prezzi perseguito dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 e, quindi, privando tale disposizione di ampia parte del suo effetto utile.

36

A tal proposito occorre aggiungere che, come in sostanza rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, l’efficace comparabilità dei prezzi risulterebbe agevolata ove i vettori aerei indicassero le tariffe aeree passeggeri in una valuta locale obiettivamente collegata al servizio proposto.

37

Orbene, dalla giurisprudenza della Corte si evince che il luogo di partenza e il luogo di arrivo del volo di cui trattasi devono essere considerati, allo stesso titolo, i luoghi di fornitura principale dei servizi aerei (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2018, flightright e a., C‑274/16, C‑447/16 e C‑448/16, EU:C:2018:160, punto 68), dato che si tratta dei luoghi in cui la prestazione di tali servizi, rispettivamente, ha inizio e termina.

38

La valuta locale avente corso legale nello Stato membro in cui è situato il luogo di partenza o il luogo di arrivo del volo di cui trattasi deve pertanto essere considerata strettamente collegata con il servizio proposto.

39

Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 18, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che, nell’indicare le tariffe aeree passeggeri per i servizi aerei intracomunitari, i vettori aerei che non esprimono tali tariffe in euro sono tenuti ad optare per una valuta locale obiettivamente collegata con il servizio proposto. Tale è, in particolare, la valuta avente corso legale nello Stato membro in cui è situato il luogo di partenza o il luogo di arrivo del volo in questione.

40

Pertanto, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui un vettore aereo con sede in uno Stato membro in cui l’euro ha corso legale offre in Internet un servizio aereo per il quale il luogo di partenza del volo in questione si trova in un altro Stato membro, nel quale ha corso legale una valuta diversa dall’euro, le tariffe aeree passeggeri, laddove non siano espresse in euro, possono essere indicate nella valuta avente corso legale in quest’ultimo Stato membro.

Sulle spese

41

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 18, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che, nell’indicare le tariffe aeree passeggeri per i servizi aerei intracomunitari, i vettori aerei che non esprimono tali tariffe in euro sono tenuti ad optare per una valuta locale obiettivamente collegata con il servizio proposto. Tale è, in particolare, la valuta avente corso legale nello Stato membro in cui è situato il luogo di partenza o il luogo di arrivo del volo in questione.

 

Pertanto, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui un vettore aereo con sede in uno Stato membro in cui l’euro ha corso legale offre in Internet un servizio aereo per il quale il luogo di partenza del volo in questione si trova in un altro Stato membro, nel quale ha corso legale una valuta diversa dall’euro, le tariffe aeree passeggeri, laddove non siano espresse in euro, possono essere indicate nella valuta avente corso legale in quest’ultimo Stato membro.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

In alto