Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 62016CJ0540

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 luglio 2018.
«Spika» UAB e a. contro Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Regolamento (UE) n. 1380/2013 – Articolo 16, paragrafo 6, e articolo 17 – Assegnazione delle possibilità di pesca – Legislazione nazionale che prevede un metodo basato su criteri oggettivi e trasparenti – Disparità nelle condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 16 e 20 – Libertà d’impresa – Parità di trattamento – Proporzionalità.
Causa C-540/16.

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2018:565

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

12 luglio 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Regolamento (UE) n. 1380/2013 – Articolo 16, paragrafo 6, e articolo 17 – Assegnazione delle possibilità di pesca – Legislazione nazionale che prevede un metodo basato su criteri oggettivi e trasparenti – Disparità nelle condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 16 e 20 – Libertà d’impresa – Parità di trattamento – Proporzionalità»

Nella causa C‑540/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema, Lituania), con decisione del 17 ottobre 2016, pervenuta in cancelleria il 25 ottobre 2016, nel procedimento

«Spika» UAB,

«Senoji Baltija» AB,

«Stekutis» UAB,

«Prekybos namai Aistra» UAB

contro

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos,

con l’intervento di:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija,

«Sedija» BUAB,

V. Malinausko gamybinė-komercinė firma «Stilma»,

«Starkis» UAB,

«Banginis» UAB,

«Baltijos šprotai» UAB,

«Monistico» UAB,

«Ramsun» UAB,

«Rikneda» UAB,

«Laivitė» AB,

«Baltijos jūra» UAB,

«Baltlanta» UAB,

«Grinvita» UAB,

«Strimelė» UAB,

«Baltijos žuvys» BUAB,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça (relatore), presidente di sezione, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Berger e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la «Banginis» UAB, da E. Bernotas, L. Sesickas e J. Poderis, advokatė;

per il governo lituano, da D. Kriaučiūnas e G. Taluntytė, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da S. Jiménez García, in qualità di agente;

per il governo francese, da D. Colas, S. Horrenberger e E. de Moustier, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da J. Jokubauskaitė e A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 5, lettera c), dell’articolo 16, paragrafo 6, e dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU 2013, L 354, pag. 22) e degli articoli 16 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Spika» UAB, la «Senoji Baltija» AB, la «Stekutis» UAB e la «Prekybos namai Aistra» UAB (in prosieguo, congiuntamente: la «Spika e a.»), quattro operatori lituani del settore della pesca, da un lato, e il Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (dipartimento della pesca presso il Ministero dell’Agricoltura, Lituania), dall’altro lato, in merito all’attribuzione da parte di tale dipartimento di possibilità di pesca individuali supplementari nel Mar Baltico per il 2015.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento n. 1380/2013, relativo agli obiettivi della politica comune della pesca, prevede quanto segue:

«1.   La [politica comune della pesca] garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare.

2.   La [politica comune della pesca] applica alla gestione della pesca l’approccio precauzionale ed è volta a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

(…)

5.   La [politica comune della pesca] provvede in particolare a:

(…)

c)

creare le condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi;

d)

prevedere misure per adeguare la capacità di pesca delle flotte ai livelli delle possibilità di pesca conformemente al paragrafo 2, in modo da disporre di flotte economicamente redditizie senza sfruttare in modo eccessivo le risorse biologiche marine;

(…)

f)

contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici;

(…)

i)

promuovere le attività di pesca costiera, tenendo conto degli aspetti socioeconomici;

(…)».

4

L’articolo 4 di tale regolamento, rubricato «Definizioni», al suo paragrafo 1 così prevede:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(…)

4)

“peschereccio”: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine o una tonnara;

5)

“peschereccio unionale” un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;

(…)

30)

“operatore”: la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

(…)».

5

L’articolo 16 di tale regolamento, rubricato «Possibilità di pesca», al suo paragrafo 6 dispone quanto segue:

«Ogni Stato membro decide, per le navi battenti la sua bandiera, come ripartire le possibilità di pesca ad esso assegnate e non soggette a un sistema di concessioni di pesca trasferibili, ad esempio creando possibilità di pesca individuali. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato».

6

L’articolo 17 del medesimo regolamento è del seguente tenore:

«In sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione in virtù dell’articolo 16, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico. Tra i criteri da applicare possono figurare, tra l’altro, l’impatto della pesca sull’ambiente, i precedenti in termini di conformità, il contributo all’economia locale e i livelli storici di cattura. Nell’ambito delle possibilità di pesca loro assegnate, gli Stati membri si adoperano per prevedere incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale quali un minor consumo energetico o danni agli habitat più contenuti. (…)».

Diritto lituano

7

La Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas (legge lituana sulla pesca), come integrata e modificata dalla legge n. XII- 523, del 23 dicembre 2014, entrata in vigore il 1o gennaio 2015 (in prosieguo: la «legge sulla pesca») mira in particolare ad attuare, nel diritto interno, il regolamento n. 1380/2013. L’articolo 171 di tale legge stabilisce i principi generali della ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Baltico.

8

L’articolo 171, paragrafo 1, della legge sulla pesca prevede il metodo per l’assegnazione di possibilità di pesca individuali agli operatori che dispongono di un peschereccio battente bandiera lituana. Ai sensi di tale disposizione, è necessario, a tal fine, calcolare per ciascun operatore la media delle catture delle diverse specie di pesci interessate su un arco di tre anni civili scelti dall’operatore tra gli ultimi sette anni civili (in prosieguo: la «quota storica»).

9

Ai sensi dell’articolo 171, paragrafo 4, di tale legge, le possibilità di pesca individuali assegnate ad un operatore devono essere pari alla quota storica, la quale può essere ridotta o aumentata in funzione dei seguenti criteri:

La quota storica è aumentata dello 0,1% per ciascuna quota, in percentuale, dei prodotti della pesca della specie interessata venduti sul territorio lituano, calcolata in relazione alla totalità dei prodotti della pesca di tale specie catturati dall’operatore durante gli anni di riferimento,

Al fine di tenere conto dell’impatto inferiore sull’ambiente delle attività di pesca professionale di un operatore, la quota storica è aumentata del 5% quando sono impiegati materiale di pesca professionale e metodi di pesca rispettosi degli habitat naturali, e del 5% per i pescherecci meno inquinanti e che consumano meno energia,

La quota storica è ridotta del 2% per ogni infrazione grave commessa durante gli anni di riferimento e dello 0,5% per ciascuna infrazione non ritenuta grave della normativa applicabile alla pesca professionale.

10

Ai sensi dell’articolo 171, paragrafo 6, di detta legge, un operatore economico non può disporre, da solo, di oltre il 40% delle possibilità di pesca concesse alla Repubblica di Lituania per ciascuna specie di pesce.

11

L’articolo 171, paragrafi 7 e 8, della medesima legge prevede l’assegnazione di possibilità di pesca individuali mediante un’asta. Dopo aver detratto le possibilità di pesca destinate ad essere utilizzate per la pesca costiera su piccola scala, la quota residua delle possibilità per ciascuna specie attribuite alla Repubblica di Lituania al termine dell’assegnazione basata sulla quota storica – quota residua che deve rappresentare almeno il 5% di tali possibilità – è concessa mediante asta agli operatori che possiedono un peschereccio battente bandiera lituana, a condizione di non eccedere la capacità massima di pesca stabilita dal Ministero dell’Agricoltura per la zona geografica in questione.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

12

Risulta dalla decisione di rinvio che a termini del verbale di una riunione tenuta l’11 marzo 2015 dalla Zvejybos Baltijos jurije kvotu skyrimo komisija (commissione per l’assegnazione delle possibilità di pesca nel Mar Baltico, Lituania), istituita dalla decisione n. VI‑24, del 18 marzo 2013, del direttore del dipartimento della pesca presso il Ministero per l’Agricoltura, quest’ultima ha assegnato possibilità di pesca individuali supplementari agli operatori che avevano presentato una domanda a tal fine secondo la seguente ripartizione:

«Banginis» UAB: 175 tonnellate di aringhe e 252 tonnellate di spratti;

«Grinvita» UAB: 29 tonnellate di aringhe e 49 tonnellate di spratti;

«Baltlanta» UAB: 23 tonnellate di aringhe e 16 tonnellate di spratti, e

«Baltijos šprotai» UAB: 202 tonnellate di aringhe e 285 tonnellate di spratti.

13

La Spika e a. hanno contestato la legittimità dell’assegnazione delle possibilità di pesca supplementari di aringhe e spratti e hanno proposto al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania) un ricorso per l’annullamento del summenzionato verbale, facendo valere che le possibilità di pesca individuali concesse alla Grinvita, alla Baltlanta, alla Banginis e alla Baltijos šprotai erano prive di base giuridica.

14

Con sentenza del 6 novembre 2015, tale giudice ha respinto il ricorso della Spika e a. Questi ultimi operatori hanno pertanto proposto un’impugnazione al giudice del rinvio, il Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema, Lituania), chiedendo l’annullamento della sentenza pronunciata in primo grado e l’adozione di una nuova decisione di accoglimento del loro ricorso.

15

Il giudice del rinvio sottolinea, in primo luogo, che la legge sulla pesca attua, in particolare, il regolamento n. 1380/2013 e rileva che, sulla base di tale legge, gli operatori non sono trattati allo stesso modo per quanto riguarda l’assegnazione di possibilità di pesca. In tali circostanze e in mancanza di una giustificazione oggettiva, la discriminazione operata nei confronti di taluni operatori costituirebbe una violazione dei principi costituzionali lituani della libera concorrenza e della parità di trattamento.

16

In secondo luogo, tale giudice si chiede se il potere discrezionale conferito agli Stati membri dall’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 1380/2013 consenta ai suddetti Stati di fissare criteri di attribuzione delle possibilità di pesca che risultino nella creazione di condizioni di disparità tra gli operatori in concorrenza tra loro per ottenere tali possibilità.

17

Detto giudice è infatti del parere che tale margine di discrezionalità non è illimitato, poiché l’articolo 17 di detto regolamento prevede che gli Stati membri devono adottare criteri trasparenti e oggettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico. Più in particolare, esso si chiede, da un lato, se una normativa nazionale, come la legge sulla pesca, che stabilisce un metodo di assegnazione di possibilità di pesca individuali basato principalmente sui dati storici relativi ai quantitativi pescati e che, a tale titolo, può creare le suddette condizioni di disparità, possa essere considerata «oggettiva». Dall’altro lato, il giudice del rinvio si chiede se le restrizioni alla concorrenza derivanti dall’adozione di tale metodo siano incompatibili con il diritto dell’Unione, anche se esso soddisfa i requisiti di oggettività e di trasparenza di cui all’articolo 17 del regolamento n. 1380/2013.

18

In terzo luogo, il giudice del rinvio ricorda che uno Stato membro che attua un regolamento dell’Unione deve rispettare la Carta. In particolare, esso si chiede se gli articoli 16 e 20 della medesima, relativi alla libertà di impresa e al principio di uguaglianza davanti alla legge, ostino a che uno Stato membro decida un metodo di assegnazione di quote di pesca che ponga gli operatori in condizioni di disparità rispetto all’ottenimento delle possibilità di pesca, anche se quel metodo si basa sui criteri di cui all’articolo 17 del regolamento n. 1380/2013.

19

In quarto e ultimo luogo, alla luce degli obiettivi concorrenti della politica comune della pesca, tale giudice desidera accertare se l’articolo 2, paragrafo 5, lettera c), del regolamento n. 1380/2013 debba essere interpretato nel senso che vieta agli Stati membri di scegliere un metodo di ripartizione delle quote di pesca che, pur essendo fondato su un criterio trasparente e oggettivo, risulti in una disparità di condizioni per gli operatori che competono per ottenere un quantitativo maggiore di possibilità di pesca.

20

In tali circostanze, la Lietuvos vyriausiasis administraracinis teismas (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 17 e 2, paragrafo 5, lettera c), del regolamento [n. 1380/2013], alla luce degli articoli 16 e 20 della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che quando uno Stato membro esercita il potere discrezionale previsto dall’articolo 16, paragrafo 6, di detto regolamento non può scegliere un metodo di ripartizione delle possibilità di pesca ad esso assegnate che causi condizioni di disparità nella concorrenza a scapito degli [operatori] a motivo di un maggior numero di possibilità di pesca, anche se quel metodo si basa su un criterio oggettivo e trasparente».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla competenza della Corte

21

La Banginis fa valere che la Corte non è competente a rispondere alla questione posta. Infatti, secondo tale società, il diritto dell’Unione non si applica nel procedimento principale, poiché la Repubblica di Lituania, quando decide un metodo di assegnazione di possibilità di pesca individuali, non attua il diritto dell’Unione, ma esercita una propria competenza esclusiva.

22

Per stabilire se una normativa nazionale rientri nell’attuazione del diritto dell’Unione occorre verificare, tra le altre cose, se essa abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell’Unione, quale sia il suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2014, Siragusa, C‑206/13, EU:C:2014:126, punto 25).

23

Orbene, quando decidono il metodo di assegnazione delle possibilità di pesca loro assegnate, gli Stati membri esercitano una competenza a loro espressamente attribuita, nel quadro dell’attuazione della politica comune della pesca, da una disposizione di diritto dell’Unione, vale a dire l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 1380/2013.

24

In tali circostanze, si deve considerare che, adottando il metodo di assegnazione delle possibilità di pesca alle navi battenti bandiera lituana, la Repubblica di Lituania ha attuato il diritto dell’Unione. Di conseguenza, la Corte è competente a rispondere alla questione posta.

Nel merito

25

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 16, paragrafo 6, e l’articolo 17 del regolamento n. 1380/2013, nonché gli articoli 16 e 20 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, con la quale quest’ultimo adotta un metodo di assegnazione delle possibilità di pesca che può essere all’origine di una disparità di trattamento tra gli operatori che dispongono di pescherecci battenti la sua bandiera.

26

Al fine di rispondere a tale questione, occorre stabilire, in primo luogo, se un metodo di assegnazione delle possibilità di pesca, come quello di cui al procedimento principale, soddisfi le condizioni stabilite dall’articolo 17 del regolamento n. 1380/2013.

27

Secondo l’articolo 16, paragrafo 6, di detto regolamento, ciascuno Stato membro decide, per le navi battenti la sua bandiera, come ripartire le possibilità di pesca ad esso assegnate. Risulta, a tal proposito, dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU 2002, L 358, pag. 59), che è conforme all’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento 1380/2013, la circostanza che gli Stati membri godano di un margine di discrezionalità nell’attuazione di quest’ultimo regolamento (v., in tal senso, ordinanza del 5 maggio 2009, Atlantic Dawn e a./Commissione, C‑372/08 P, non pubblicata, EU:C:2009:287, punto 41).

28

Orbene, nell’esercizio di tale margine di discrezionalità, gli Stati membri sono tenuti ad utilizzare, in forza dell’articolo 17 del regolamento n. 1380/2013, criteri «trasparenti e oggettivi».

29

Nel caso di specie, la Repubblica di Lituania ha scelto di assegnare le possibilità di pesca ad essa destinate utilizzando un metodo basato principalmente sul criterio dei «livelli storici di cattura». In base a tale criterio, la maggior parte di tali possibilità di pesca è attribuita in funzione della media delle catture di ciascuna specie di pesce effettuate da un operatore su un arco di tre anni civili scelti da quest’ultimo tra gli ultimi sette anni civili.

30

Tale criterio è espressamente previsto all’articolo 17 del regolamento n. 1380/2013, nell’elenco di quelli che gli Stati membri possono scegliere di utilizzare per assegnare le possibilità di pesca loro attribuite. Inoltre, detto criterio è oggetto di una disposizione di legge, ossia l’articolo 171 della legge sulla pesca, che, riferendosi alla quota storica degli operatori interessati, si basa su dati oggettivi, misurabili e verificabili da parte delle autorità competenti.

31

In tale contesto, va constatato che un metodo per l’assegnazione delle possibilità di pesca, come quello di cui al procedimento principale, rispetta le condizioni di trasparenza e di oggettività di cui all’articolo 17 del regolamento n. 1380/2013.

32

In secondo luogo, occorre determinare se l’adozione di tale metodo di assegnazione comporti una violazione degli articoli 16 e 20 della Carta, qualora tale metodo conduca a creare condizioni più favorevoli per gli operatori che dispongono di una quota storica di catture (in prosieguo: gli «operatori storici»), a scapito degli operatori che non dispongono di detta quota storica e che desiderano entrare nel mercato della pesca o incrementare la loro produzione (in prosieguo: gli «operatori non storici»).

33

Infatti, secondo le informazioni di cui dispone la Corte, e che il giudice del rinvio è chiamato a verificare, mentre gli operatori storici possono ottenere possibilità di pesca semplicemente fornendo alle autorità competenti i propri livelli storici di cattura, le possibilità di pesca sono assegnate soltanto in via residuale agli operatori non storici, sulla base del saldo residuo della quota concessa alla Repubblica di Lituania una volta effettuate le attribuzioni in funzione della quota storica. Pertanto, un siffatto metodo di assegnazione sarebbe atto, da un lato, a ledere la libertà di impresa degli operatori non storici, limitandone il diritto di operare sul mercato in questione e, dall’altro, a creare disparità di trattamento ingiustificate tra i diversi tipi di operatori.

34

A tal riguardo, è opportuno ricordare che, secondo l’articolo 16 della Carta, è riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione. La tutela conferita dal menzionato articolo implica la libertà di esercitare un’attività economica o commerciale, la libertà contrattuale e la libera concorrenza (sentenza del 17 ottobre 2013, Schaible, C‑101/12, EU:C:2013:661, punto 25).

35

Quanto all’articolo 20 della Carta, esso sancisce il principio generale del diritto dell’Unione di parità di trattamento, il quale impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (sentenza del 5 luglio 2017, Fries, C‑190/16, EU:C:2017:513, punto 30).

36

Orbene, risulta dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta che eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla stessa debbano essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, inoltre, possono essere apportate simili limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità d’interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

37

Nel caso di specie, è pacifico, come ricordato al punto 30 della presente sentenza, che il metodo di assegnazione delle possibilità di pesca di cui al procedimento principale è previsto in una legge, ossia la legge sulla pesca.

38

Inoltre, tale legge prevede, da un lato, un meccanismo d’asta che consente agli operatori non storici di acquistare possibilità di pesca non assegnate, sulla base del saldo residuo della quota concessa alla Repubblica di Lituania una volta effettuate le assegnazioni in funzione della quota storica. Peraltro, detta legge limita al 40% le possibilità di pesca per ciascuna specie di pesce che possono essere attribuite a ciascun operatore. Pertanto, il metodo di assegnazione di cui al procedimento principale, poiché non comporta una chiusura totale del mercato in questione, rispetta il contenuto essenziale della libertà garantita dall’articolo 16 della Carta.

39

D’altro canto, la legge sulla pesca non ha neppure l’effetto di rimettere in discussione il principio di parità di trattamento e prevede, in particolare, al suo articolo 171, paragrafo 4, disposizioni che consentono di tener conto delle situazioni particolari in cui possono trovarsi gli operatori. Pertanto, tale metodo rispetta anche il contenuto essenziale dei diritti riconosciuti ai diversi tipi di operatori dall’articolo 20 della Carta.

40

Tuttavia, resta da verificare se tali limitazioni alle libertà di cui agli articoli 16 e 20 della Carta rispondono a un obiettivo di interesse generale dell’Unione e se, in caso affermativo, rispettano il principio di proporzionalità.

41

Per quanto riguarda la questione se la normativa nazionale di cui al procedimento principale contribuisca a realizzare un interesse generale dell’Unione, si deve rilevare che quest’ultima stabilisce le possibilità di pesca delle navi battenti bandiera lituana, così disciplinando l’accesso alla pesca. In tal modo, dette misure sono giustificate dall’obiettivo della politica comune della pesca, richiamato dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1380/2013, volto a garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine.

42

Inoltre, si deve constatare che il metodo per l’assegnazione delle possibilità di pesca di cui al procedimento principale, basato principalmente sulla quota storica, mira a garantire che suddette possibilità siano assegnate in via prioritaria ad operatori che dispongono di una flotta di navi, la cui capacità di pesca è in linea di principio in grado di far fronte al volume di catture corrispondenti a tali possibilità. In tali circostanze, il metodo in parola è giustificato dall’obiettivo della politica comune della pesca di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera d), del regolamento n. 1380/2013 e consente inoltre di mantenere la redditività economica delle flotte, come prevede tale disposizione.

43

Inoltre, l’adozione di un siffatto metodo di assegnazione è giustificata anche dall’obiettivo socioeconomico di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera f), del regolamento n. 1380/2013, poiché la preservazione della redditività economica delle flotte consente agli operatori storici di continuare a operare sul mercato in questione e, pertanto, di garantire il mantenimento di un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca.

44

Dal momento che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, persegue gli obiettivi della politica comune della pesca, sanciti dal regolamento n. 1380/2013, è giocoforza constatare che essa risponde a un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

45

Si deve poi esaminare se le restrizioni imposte da una simile normativa siano conformi al principio di proporzionalità, in quanto sono idonee a conseguire gli obiettivi da essa perseguiti, e non superino i limiti di quanto è necessario alla realizzazione di questi ultimi.

46

È vero che spetta, nella fattispecie, al giudice del rinvio verificare, nell’ambito di una valutazione globale di tutte le circostanze di diritto e di fatto rilevanti, se la normativa nazionale di cui al procedimento principale soddisfi i requisiti menzionati al punto precedente. Spetta tuttavia alla Corte fornirgli a tal fine tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che gli consentiranno di pronunciarsi (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Global Starnet, C‑322/16, EU:C:2017:985, punto 52).

47

Per quanto riguarda l’idoneità della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale a conseguire gli obiettivi di interesse generale da essa perseguiti, si deve rilevare che, attraverso il metodo di assegnazione delle possibilità di pesca che essa prevede, tale legislazione consente in particolare di evitare che le risorse biologiche marine siano oggetto di uno sfruttamento eccessivo e che ne sia ostacolato o impedito il rinnovo. Inoltre, dalla decisione di rinvio risulta che la quota storica è aumentata del 5% se gli operatori impiegano metodi di pesca rispettosi degli habitat naturali e di un ulteriore 5% se tali operatori utilizzano pescherecci meno inquinanti e che consumano meno energia.

48

Ciò premesso, la suddetta normativa è idonea a garantire la sostenibilità dal punto di vista ambientale delle attività di pesca, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1380/2013.

49

Si deve aggiungere che l’utilizzo dei livelli storici di catture, risultante dall’applicazione del metodo di assegnazione di cui al procedimento principale, consente agli operatori storici di poter contare, per il futuro, su un volume di possibilità di pesca relativamente stabile rispetto agli anni precedenti. Pertanto, tali operatori possono, da un lato, procedere ad un ammortamento degli investimenti, spesso ingenti, a cui devono soggiacere al fine di operare sul mercato in questione e, dall’altro, programmare le attività necessarie per garantire il mantenimento dell’operatività delle flotte di cui dispongono.

50

Pertanto, la normativa nazionale di cui al procedimento principale e il metodo di assegnazione delle possibilità di pesca che essa prevede sono idonei anche a garantire la realizzazione degli obiettivi socioeconomici di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettere d) e f), del regolamento n. 1380/2013.

51

Per quanto riguarda la questione se tale metodo comporti o meno restrizioni alle libertà sancite dagli articoli 16 e 20 della Carta che eccedono quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, dalla decisione di rinvio risulta, anzitutto, che la quota storica può essere aumentata o ridotta in funzione di determinati criteri, in particolare di natura ambientale o che contribuiscono allo sviluppo dell’economia locale. Inoltre, il giudice del rinvio rileva che la percentuale storica è ridotta del 2% o dello 0,5% per ogni infrazione, rispettivamente, grave o non grave commessa durante gli anni di riferimento di cui all’articolo 171, paragrafo 1, della legge sulla pesca.

52

In aggiunta, un operatore storico non può disporre, da solo, di oltre il 40% delle possibilità di pesca concesse alla Repubblica di Lituania per ciascuna specie di pesce.

53

Infine, come è stato rilevato al punto 38 della presente sentenza, la quota delle possibilità di pesca che non è stata assegnata in via prioritaria agli operatori storici, la quale deve rappresentare almeno il 5% delle possibilità di pesca attribuite alla Repubblica di Lituania, è assegnata mediante asta agli altri operatori che possiedono un peschereccio battente bandiera lituana.

54

In tali circostanze, il metodo di assegnazione delle possibilità di pesca di cui al procedimento principale non solamente non comporta che le possibilità di pesca siano riservate ai soli operatori storici in funzione delle loro rispettive quote storiche, ma consente, inoltre, di ponderare tali quote sulla base di una serie di elementi oggettivi.

55

Pertanto, tale metodo di assegnazione non va oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale e, pertanto, non viola il principio di proporzionalità.

56

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 6, e l’articolo 17 del regolamento n. 1380/2013, e inoltre gli articoli 16 e 20 della Carta devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, con la quale quest’ultimo adotta un metodo di assegnazione delle possibilità di pesca che, pur basandosi su un criterio trasparente e oggettivo di ripartizione, può essere all’origine di una disparità di trattamento tra gli operatori che dispongono di pescherecci battenti la sua bandiera, a condizione che il metodo in questione persegua uno o più interessi generali riconosciuti dall’Unione e rispetti il principio di proporzionalità.

Sulle spese

57

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 16, paragrafo 6, e l’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, e inoltre gli articoli 16 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, con la quale quest’ultimo adotta un metodo di assegnazione delle possibilità di pesca che, pur basandosi su un criterio trasparente e oggettivo di ripartizione, può essere all’origine di una disparità di trattamento tra gli operatori che dispongono di pescherecci battenti la sua bandiera, a condizione che il metodo in questione persegua uno o più interessi generali riconosciuti dall’Unione europea e rispetti il principio di proporzionalità.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lituano.

In alto