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Documento 62016CJ0255

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 dicembre 2017.
Procedimento penale a carico di Bent Falbert e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Københavns Byret.
Rinvio pregiudiziale – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche – Normativa nazionale che precisa o introduce un divieto di proporre giochi, lotterie e scommesse senza disporre di una licenza e che istituisce un divieto della pubblicità per giochi, lotterie e scommesse, proposta senza disporre di una licenza.
Causa C-255/16.

Raccolta della giurisprudenza - generale - Sezione "Informazioni sulle decisioni non pubblicate"

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2017:983

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

20 dicembre 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche – Normativa nazionale che precisa o introduce un divieto di proporre giochi, lotterie e scommesse senza disporre di una licenza e che istituisce un divieto della pubblicità per giochi, lotterie e scommesse, proposta senza disporre di una licenza»

Nella causa C‑255/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Københavns byret (tribunale municipale di Copenaghen, Danimarca), con decisione del 19 aprile 2016, pervenuta in cancelleria il 2 maggio 2016, nel procedimento penale a carico di

Bent Falbert,

Poul Madsen,

JP/Politikens Hus A/S,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J.C. Bonichot, A. Arabadjiev, S. Rodin (relatore) e E. Regan, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 maggio 2017,

considerate le osservazioni presentate:

per P. Madsen e B. Falbert nonché per la JP/Politikens Hus A/S, da S. MacMahon Baldwin e M. Dittmer, advokater;

per il governo danese, da M. Wolff, M.N. Lyshøj, C. Thorning e J. Nymann-Lindegren, in qualità di agenti;

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, A. Silva Coelho e P. de Sousa Inês, in qualità di agenti;

per il governo rumeno, da L. Liţu e R.H. Radu, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da H. Tserepa-Lacombe, Y. Marinova, L. Grønfeldt, U. Nielsen e G. Braga da Cruz, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 luglio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, punti 1), 2), 5) e 11), e dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 1998, L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU 1998, L 217, pag. 18) (in prosieguo: la «direttiva 98/34»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico dei sigg. Bent Falbert e Poul Madsen nonché della JP/Politikens Hus A/S, ai quali era mosso l’addebito di aver pubblicato talune pubblicità in favore di servizi di giochi online offerti senza licenza rilasciata dall’autorità competente nel quotidiano danese Ekstra Bladet, e nei siti internet di tale quotidiano.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 1 della direttiva 98/34 prevede quanto segue:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1)

“prodotto”: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;

2)

”servizio“: qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Ai fini della presente definizione si intende:

“a distanza”: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

“per via elettronica”: un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

“a richiesta individuale di un destinatario di servizi”: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

Nell’allegato V figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione.

(…)

5)

“regola relativa ai servizi”: un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizio di cui al punto 2 e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.

(…)

Ai fini della presente definizione:

una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell’informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;

una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell’informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale.

(…)

11)

“regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

(…)

le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l’osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.

(…)».

4

Al suo articolo 8, paragrafo 1, tale direttiva prevede quanto segue:

«Fatto salvo l’articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto».

Diritto danese

5

L’articolo 10 della lov om visse spil, lotterier og væddemål (legge sui giochi, le lotterie e le scommesse), (in prosieguo: la «legge sui giochi»), nella versione applicabile alla controversia principale derivante dalla lov n. 204 om ændring af lov om visse spil, lotterier og væddemål og andre love og om ophævelse af lov om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb (legge n. 204, che modifica la legge sui giochi, le lotterie e le scommesse e altre leggi e che abroga la legge relativa alle scommesse sulle corse di cavalli e cani), del 26 marzo 2003 (in prosieguo la «legge di modifica»), ha il seguente tenore:

«1.   É punito con una pena pecuniaria o con la reclusione fino a sei mesi chiunque, con dolo o colpa grave,

1o

offra giochi, lotterie o scommesse in Danimarca senza essere in possesso di una licenza ai sensi dell’articolo 1,

operi come intermediario per la partecipazione a giochi, lotterie o scommesse che non rientrino in una licenza di cui all’articolo 1.

(…)

3.   È punito con una pena pecuniaria chiunque, con dolo o colpa grave,

(…)

pubblicizzi giochi, lotterie o scommesse che non rientrano in una licenza di cui all’articolo 1».

6

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della legge sui giochi, il Ministro delle Imposte può rilasciare una licenza per giochi, lotterie e scommesse, la quale può essere concessa, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della medesima legge, solo ad una società.

7

Nei lavori preparatori del progetto di legge che ha portato all’adozione della legge di modifica lo scopo dell’articolo 10, paragrafo 3, punto 3, della legge sui giochi è descritto nei seguenti termini:

«È proposto il divieto di pubblicizzare giochi, lotterie e scommesse non autorizzati dalla legge.

Tale modifica corrisponde al divieto attualmente sancito dall’articolo 12, paragrafo 3, della legge in materia di scommesse sulle corse dei cavalli ma rappresenta un chiarimento dell’articolo 10, paragrafo 4, della legge in materia di scommesse e lotterie.

Tale divieto mira a proteggere i prestatori di giochi in possesso di una licenza rilasciata dalle autorità danesi dalla concorrenza di società prive di detta licenza e che, pertanto, non possono legalmente offrire giochi o distribuire gli stessi in Danimarca.

Ai sensi di tale legge il termine pubblicità comprende tutte le forme di annuncio o di comunicazione di informazioni sulle attività e sull’offerta commerciale degli operatori di giochi.

Tuttavia, tale divieto non si applica ai riferimenti redazionali su supporto cartaceo o digitale.

Il divieto in questione si applica indipendentemente dai mezzi di comunicazione usati. La pubblicità è quindi vietata in ugual misura sui mezzi di stampa, radiotelevisivi e digitali, ad esempio sotto forma di banner pubblicitari.

Inoltre, la pubblicità delle attività svolte dagli operatori di giochi e, in particolare, dei loro siti Internet, indirizzi ecc., è anche vietata in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, punto 3».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

8

I sigg. Falbert e Madsen sono, rispettivamente, il precedente e l’attuale responsabile della pubblicazione del quotidiano danese Ekstra Bladet il cui proprietario è la società JP/Politikens Hus.

9

Gli imputati nel procedimento principale sono perseguiti penalmente dinanzi al giudice del rinvio per aver violato, segnatamente, l’articolo 10, paragrafo 3, punto 3, della legge sui giochi, avendo pubblicato annunci pubblicitari nel quotidiano Ekstra Bladet e sui siti Internet di tale quotidiano, come «www.ekstrabladet.dk» e «www.ekstrabladet.tv», a favore di società di scommesse che offrono giochi e scommesse in Danimarca senza avervi ottenuto licenza.

10

Il giudice del rinvio chiede se la legge di modifica debba essere qualificata come «regola tecnica» ai sensi della direttiva 98/34 e se, di conseguenza, essa avesse dovuto essere notificata alla Commissione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, tale direttiva.

11

Secondo tale giudice si deve determinare, in particolare, come sostengono dinanzi ad esso gli imputati nel procedimento principale, se la legge di modifica sia una «regola relativa ai servizi» ai sensi dell’articolo 1, punto 5), della direttiva 98/34, in quanto essa si riferisce specificamente ai servizi della società dell’informazione.

12

A tale proposito, detto giudice rileva che, prima dell’entrata in vigore della legge di modifica, era vietata solo l’organizzazione di giochi d’azzardo in Danimarca da parte di operatori stranieri mediante canali di distribuzione fisici, e che tale legge aveva lo scopo e l’oggetto, come emerge dai lavori preparatori, di estendere il divieto dell’organizzazione di giochi in Danimarca da parte di operatori stranieri ai giochi proposti mediante internet.

13

Dal momento che la legge di modifica intendeva estendere il divieto preesistente a nuovi servizi, come i giochi online, il giudice del rinvio ritiene che tale legge non riguardi, in modo soltanto «implicito o incidentale», le offerte di giochi online e la pubblicità corrispondente. Si tratterebbe, invece, di una normativa vertente sull’accesso a nuovi servizi della società dell’informazione della quale la direttiva 98/34 impone, come deriva dai lavori preparatori, la notifica alla Commissione. A tale proposito sarebbe privo di rilevanza il fatto che, in ragione della legge di modifica, la distribuzione di giochi, online o no, era vietata.

14

In tali circostanze il Københavns byret (tribunale municipale di Copenaghen, Danimarca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la presente causa riguardi una regola soggetta a notifica ai sensi del combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 1, primo comma, punti 2), 5) e 11), della [direttiva 98/34] sulla base delle seguenti premesse:

a)

si deve introdurre una legge di modifica della legge su taluni giochi, lotterie e scommesse, in base alla quale occorre introdurre una disposizione che sanzioni penalmente, tra l’altro, chiunque, con dolo o colpa grave, “offra giochi, lotterie o scommesse in Danimarca senza essere in possesso di una licenza ai sensi dell’articolo 1” e chiunque, con dolo o colpa grave, “pubblicizzi giochi, lotterie o scommesse che non rientrano in una licenza di cui all’articolo 1”,

e

b)

dalle osservazioni sulla proposta di legge di modifica risulta che dette disposizioni penali sono finalizzate in parte a precisare o introdurre un divieto riguardante i giochi offerti online da società di gioco stabilite al di fuori della Danimarca, rivolti direttamente al mercato danese, e in parte a vietare la pubblicità, fra l’altro, di giochi offerti online da società di gioco stabilite al di fuori della Danimarca, in quanto nelle stesse osservazioni si afferma che è pacifico, in base alla normativa in vigore prima degli emendamenti, che l’organizzazione di giochi è illegale se una società di gioco stabilita al di fuori della Danimarca si avvale di canali di vendita in cui il dispositivo di gioco è di fatto venduto fisicamente all’interno dei confini danesi; sussistono, tuttavia, maggiori dubbi circa l’applicabilità della disposizione anche ai giochi provenienti dall’estero e rivolti a partecipanti in Danimarca, ma di fatto situati fisicamente al di fuori di tale paese; occorre pertanto chiarire se detta disposizione si applichi anche a tali forme di gioco. Risulta altresì dalle osservazioni che si propone di introdurre un divieto di pubblicità su giochi, lotterie e scommesse non autorizzati tramite licenza ai sensi di detta legge e che la modifica è conforme al divieto di cui all’articolo 12, paragrafo 3, della legge in materia di scommesse sulle corse dei cavalli, ma rappresenta un chiarimento dell’articolo 10, paragrafo 4, della legge in materia di scommesse e lotterie [attualmente abrogata]. Dalle osservazioni, inoltre, risulta che il divieto è finalizzato a proteggere i prestatori di giochi in possesso di una licenza rilasciata dalle autorità danesi dalla concorrenza di società che non sono in possesso di detta licenza e che, pertanto, non possono legalmente offrire giochi o operare come intermediari degli stessi in Danimarca».

Sulla questione pregiudiziale

15

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede se l’articolo 1 della direttiva 98/34 debba essere interpretato nel senso che costituisce una regola tecnica, ai sensi di tale disposizione, assoggettata all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede sanzioni penali nel caso di commercio di giochi, lotterie o scommesse sul territorio nazionale senza licenza, nonché nel caso di pubblicità per giochi, lotterie o scommesse che non rientrano in una licenza.

16

A tale proposito, va ricordato che, secondo costante giurisprudenza, disposizioni nazionali che si limitano a fissare le condizioni per lo stabilimento delle imprese o la prestazione di servizi da parte di queste ultime, come le disposizioni che assoggettino l’esercizio di un’attività professionale ad un previo atto autorizzativo, non costituiscono regole tecniche ai sensi dell’articolo 1, punto 11), della direttiva 98/34 (v., in tal senso, sentenze del 4 febbraio 2016, Ince, C‑336/14, EU:C:2016:72, punto 76, e del 1o febbraio 2017, Município de Palmela, C‑144/16, EU:C:2017:76, punto 26).

17

Nella specie, va considerato, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 31 e 32 delle sue conclusioni, che una disposizione nazionale, come l’articolo 10, paragrafo 1, punto 1, della legge sui giochi, nella parte in cui sanziona il fatto di commercializzare giochi di azzardo senza previa licenza, deve essere qualificata come «disposizione che assoggetta l’esercizio di tale attività ad un previo atto autorizzativo», ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto.

18

Di conseguenza, una disposizione del genere non rientra nella nozione di «regola tecnica» di cui all’articolo 1 della direttiva 98/34.

19

Quanto alla questione se l’articolo 10, paragrafo 3, punto 3, della legge sui giochi, che sanziona la pubblicità per servizi di giochi di azzardo che non rientrano in una licenza, costituisca una «regola tecnica» ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 98/34, assoggettata all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, va rilevato innanzitutto che, sebbene esista uno stretto collegamento tra l’articolo 10, paragrafo 1, punto 1, della legge sui giochi, che sanziona la commercializzazione dei giochi d’azzardo senza previa licenza, e l’articolo 10, paragrafo 3, punto 3, della legge sui giochi, in quanto tale disposizione sanziona attività di pubblicità per siffatti giochi senza disporre di licenza, non ne consegue che quest’ultima disposizione debba essere qualificata come«disposizione che assoggetta l’esercizio di una attività ad un previo atto autorizzativo» ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 16 della presente sentenza. Infatti, tali disposizioni, nonostante l’esistenza di uno stretto collegamento tra di esse, hanno funzioni e ambiti di applicazione diversi (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2016, M. e S., C‑303/15, EU:C:2016:771, punto 28).

20

Va rilevato, poi, che dal fascicolo presentato alla Corte non emerge se la legge di modifica, con la quale è stato introdotto l’articolo 10, paragrafo 3, punto 3 della legge sui giochi, che sanziona la pubblicità per servizi di giochi d’azzardo che non rientrano in una licenza, ha modificato le regole precedenti relative ai giochi, segnatamente estendendo il loro ambito di applicazione ai giochi online offerti da operatori stranieri di giochi o, al contrario, si è limitata a precisare o a chiarire dette regole precedenti.

21

A tale riguardo va rilevato, in primo luogo, che la questione se il divieto di pubblicità per giochi che non rientrano in una licenza, quale previsto all’articolo 10, paragrafo 3, punto 3, della legge sui giochi, in particolare per quanto riguarda i giochi d’azzardo online offerti da operatori stranieri di giochi, fosse già previsto dalle precedenti regole sui giochi, con la conseguenza che la legge di modifica si sarebbe limitata a chiarire tale divieto, o se, al contrario, detto divieto sia stato introdotto nella legge sui giochi dalla legge di modifica, costituisce una questione di diritto nazionale che rientra nella competenza del giudice del rinvio (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2005, Lindberg, C‑267/03, EU:C:2005:246, punto 83).

22

In secondo luogo, si deve ricordare che è solo nell’ipotesi in cui la legge di modifica avesse introdotto, all’articolo 10, paragrafo 3, punto 3 della legge sui giochi il divieto di pubblicità per giochi che non rientrano in una licenza, in particolare per quanto riguarda i giochi d’azzardo online offerti da operatori stranieri di giochi, che il progetto di legge che ha condotto all’adozione della legge di modifica avrebbe dovuto essere assoggettato all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34.

23

Infatti, affinché una nuova normativa nazionale sia considerata come una regola tecnica che deve essere notificata ai sensi della direttiva 98/34, essa non deve limitarsi a riprodurre o a sostituire, senza aggiungervi specifiche tecniche o altri requisiti nuovi o ulteriori, regole tecniche esistenti debitamente notificate alla Commissione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2005, Lindberg, C‑267/03, EU:C:2005:246, punto 85).

24

Nell’ipotesi in cui la legge di modifica abbia introdotto all’articolo 10, paragrafo 3, punto 3, della legge sui giochi, il divieto di pubblicità per giochi che non rientrano in una licenza, segnatamente estendendo il suo ambito di applicazione ai giochi online offerti da operatori stranieri, si deve esaminare se tale disposizione costituisca una «regola tecnica» ai sensi della direttiva 98/34.

25

A tale proposito, è opportuno ricordare che la nozione di «regola tecnica» comprende quattro categorie di misure, ossia, in primo luogo, la «specificazione tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 3), della direttiva 98/34, in secondo luogo, l’«altro requisito», come definito all’articolo 1, punto 4), di tale direttiva, in terzo luogo, la «regola relativa ai servizi», di cui all’articolo 1, punto 5), della medesima direttiva e, in quarto luogo, le «disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi», ai sensi dell’articolo 1, punto 11), della medesima direttiva (sentenze del 4 febbraio 2016, Ince, C‑336/14, EU:C:2016:72, punto 70, e del 13 ottobre 2016, M. e S., C‑303/15, EU:C:2016:771, punto 18).

26

Nella specie, si deve esaminare, in primo luogo, se l’articolo 10, paragrafo 3, punto 3, della legge sui giochi possa essere qualificato come «regola tecnica» in ragione della sua appartenenza alla categoria delle «regol[e] relativ[e] ai servizi» ai sensi dell’articolo 1, punto 5), della direttiva 98/34.

27

Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 1, punto 2), di detta direttiva, tale categoria di «regola tecnica» include nel proprio ambito soltanto le regole riguardanti i servizi della società dell’informazione, ossia ogni servizio prestato a distanza per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2016, M. e S., C‑303/15, EU:C:2016:771, punto 21, nonché del 1o febbraio 2017, Município de Palmela, C‑144/16, EU:C:2017:76, punto 28).

28

A tale proposito, va rilevato che l’articolo 10, paragrafo 3, numero 3, della legge sui giochi riguarda, in linea di principio, due tipi di servizi, ossia, da un lato, i servizi di pubblicità, che formano oggetto diretto delle sanzioni previste da tale disposizione e, dall’altro lato, i servizi dei giochi ai quali il divieto di pubblicità si riferisce e che costituiscono l’oggetto principale della legge sui giochi nel suo complesso.

29

Orbene, tanto i servizi di pubblicità quanto i servizi di giochi, ove siano prestati, segnatamente, per via elettronica (online) costituiscono «servizi della società dell’informazione» ai sensi dell’articolo 1, punto 2), della direttiva 98/34 e le regole ad essi relative possono, di conseguenza, essere qualificate come «regole relative ai servizi» ai sensi dell’articolo 1, punto 5), della direttiva 98/34.

30

Si deve rilevare tuttavia che, per essere qualificata come «regola relativa ai servizi» una regola deve, conformemente alla definizione di cui all’articolo 1, punto 5), della direttiva 98/34, riguardare «specificamente» i servizi della società dell’informazione.

31

Nella specie, dalla decisione di rinvio emerge che il giudice del rinvio chiede se si possa intendere che l’articolo 10, paragrafo 3, punto 3, della legge sui giochi riguarda «specificamente» i servizi della società dell’informazione, quando tale disposizione non nomina esplicitamente i servizi della società dell’informazione e non definisce nessuna distinzione tra servizi prestati online e servizi prestati offline. Tale giudice indica, tuttavia, che dai lavori preparatori della legge di modifica appare che essa intendeva, in particolare, estendere detta disposizione ai servizi online.

32

A tale proposito, va rilevato, in primo luogo, che la questione se una regola riguardi specificamente servizi della società dell’informazione, ai sensi dell’articolo 1, punto 5), primo trattino, della direttiva 98/34, deve essere determinata alla luce tanto della motivazione quanto del testo del dispositivo di tale regola. Inoltre, ai sensi della medesima disposizione, non è richiesto che la regola di cui trattasi abbia nel suo insieme «come finalità e obiettivo specifici» di disciplinare servizi della società dell’informazione, poiché è sufficiente che tale regola persegua tale finalità o obiettivo in talune sue disposizioni.

33

Di conseguenza, se non emerge dal solo testo di una regola nazionale che essa intende, almeno in parte, disciplinare specificamente servizi della società dell’informazione – per esempio poiché il testo della regola non fissa, come nel caso di specie, nessuna distinzione tra servizi prestati offline e servizi prestati online – tale obiettivo può tuttavia derivare chiaramente dalla motivazione di tale regola, quale emerge, conformemente alle regole d’interpretazione nazionali a tale proposito, segnatamente dai lavori preparatori di detta regola.

34

In secondo luogo, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, dai considerando 7 e 8 della direttiva 98/48, con la quale è stata modificata la direttiva 98/34, emerge che essa persegue l’obiettivo di adeguare le normative nazionali vigenti ai nuovi servizi della società dell’informazione e di evitare le «restrizioni della libera circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento con conseguente frammentazione del mercato interno».

35

Orbene, sarebbe contrario a tale obiettivo escludere una regola che perseguisse, secondo i lavoripreparatori, chiaramente la finalità e l’obiettivo di estendere una regola esistente ai servizi della società dell’informazione, dalla qualifica come regola che si riferisce specificamente a tali servizi ai sensi dell’articolo 1, punto 5), della direttiva 98/34, per il solo motivo che il suo dispositivo non menziona espressamente tali servizi ma li ingloba in una nozione di servizi più ampia, che comprende tanto servizi prestati online quanto servizi prestati offline.

36

Di conseguenza, una disposizione nazionale, come l’articolo 10, paragrafo 3, punto 3, della legge sui giochi, costituisce una regola tecnica che deve essere notificata alla Commissione prima della sua adozione, qualora emerga chiaramente dai lavori preparatori di detta disposizione, che essa persegue la finalità e l’obiettivo di estendere ai servizi di giochi online un divieto di pubblicità preesistente, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

37

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 1 della direttiva 98/34 deve essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede sanzioni penali nell’ipotesi di commercio di giochi, lotterie o scommesse sul territorio nazionale senza licenza, non costituisce una regola tecnica ai sensi di tale disposizione, assoggettata all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva. Per contro, una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede sanzioni penali nel caso di pubblicità per giochi, scommesse o lotterie che non rientrano in una licenza, costituisce una regola tecnica, ai sensi di tale disposizione, assoggettata all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva suddetta, qualora emerga chiaramente dai lavori preparatori di tale disposizione, che essa persegue la finalità e l’obiettivo di estendere ai servizi di giochi online un divieto di pubblicità preesistente, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Sulle spese

38

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 1 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, deve essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede sanzioni penali nell’ipotesi di commercio di giochi, lotterie o scommesse sul territorio nazionale senza licenza, non costituisce una regola tecnica, ai sensi di tale disposizione, assoggettata all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva. Per contro, una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede sanzioni penali nel caso di pubblicità per giochi, lotterie o scommesse che non rientrano in una licenza, costituisce una regola tecnica, ai sensi di tale disposizione, assoggettata all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva suddetta, qualora emerga chiaramente dai lavori preparatori di tale disposizione che essa persegue la finalità e l’obiettivo di estendere ai servizi di giochi online un divieto di pubblicità preesistente, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il danese.

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