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Documento 62016CJ0278

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 ottobre 2017.
Procedimento penale a carico di Franck Sleutjes.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Aachen.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali – Traduzione di “ documenti fondamentali” – Nozione di “documenti fondamentali” – Decreto penale, pronunciato al termine di un procedimento unilaterale semplificato, di condanna del suo destinatario al pagamento di una pena pecuniaria per un reato minore.
Causa C-278/16.

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2017:757

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

12 ottobre 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali – Traduzione di “ documenti fondamentali” – Nozione di “documenti fondamentali” – Decreto penale, pronunciato al termine di un procedimento unilaterale semplificato, di condanna del suo destinatario al pagamento di una pena pecuniaria per un reato minore»

Nella causa C‑278/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Aachen (Tribunale del Land, Aquisgrana, Germania), con decisione del 6 maggio 2016, pervenuta in cancelleria il 19 maggio 2016, nel procedimento penale a carico di

Frank Sleutjes,

con l’intervento di:

Staatsanwaltschaft Aachen,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, A. Tizzano (relatore), vicepresidente della Corte, E. Levits, M. Berger e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per Frank Sleutjes, da C. Peters, Rechtsanwalt;

per il governo tedesco, da M. Hellmann e T. Henze, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da J. Vláčil e M. Smolek, in qualità di agenti;

per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e M. de Ree, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da R. Troosters e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 maggio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU 2010, L 280, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale per omissione di soccorso, promosso a carico del sig. Frank Sleutjes.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 14, 17 e 30 della direttiva 2010/64 così recitano:

«(14)

Il diritto all’interpretazione e alla traduzione per coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento è sancito dall’articolo 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950], come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La presente direttiva facilita l’applicazione di tale diritto nella pratica. A tal fine, lo scopo della presente direttiva è quello di assicurare il diritto di persone indagate o imputati all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali al fine di garantire il loro diritto ad un processo equo.

(…)

(17)

La presente direttiva dovrebbe assicurare un’assistenza linguistica adeguata e gratuita, consentendo a indagati o imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale di esercitare appieno i loro diritti della difesa e tutelare l’equità del procedimento.

(…)

(30)

La garanzia dell’equità del procedimento esige che i documenti fondamentali, o almeno le parti rilevanti di tali documenti, siano tradotti a beneficio di indagati o imputati a norma della presente direttiva. Alcuni documenti dovrebbero sempre essere considerati fondamentali a tale scopo e dovrebbero quindi essere tradotti, quali le decisioni che privano la persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d’imputazione e le sentenze. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero stabilire, di propria iniziativa o su richiesta di indagati o imputati o del loro avvocato, quali altri documenti sono essenziali per tutelare l’equità del procedimento e che dovrebbero pertanto essere ugualmente tradotti».

4

L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1.   La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo.

2.   Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle istanze in corso».

5

L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Diritto alla traduzione di documenti fondamentali», così dispone ai paragrafi 1 e 2:

«1.   Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento.

2.   Tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d’imputazione e le sentenze».

Diritto tedesco

Il GVG

6

L’articolo 187 del Gerichtsverfassungsgesetz (legge sull’ordinamento giudiziario; in prosieguo: il «GVG»), al suo paragrafo 1, prevede che, qualora un imputato non padroneggi la lingua tedesca, sia necessario ricorrere a un interprete o a un traduttore se ciò risulta necessario ai fini dell’esercizio dei suoi diritti nel procedimento penale.

7

Inoltre, al paragrafo 2, detto articolo 187 dispone che, ai fini dell’esercizio dei diritti della difesa da parte di un imputato che non padroneggi la lingua tedesca, sia necessaria, in linea di principio, la traduzione scritta dei provvedimenti che comportano misure privative della libertà, nonché degli atti d’accusa, dei decreti penali di condanna e delle sentenze non passate in giudicato.

La StPo

8

L’articolo 37, paragrafo 3, della Strafprozessordnung (codice di procedura penale; in prosieguo: la «StPO») prevede che, qualora un imputato non padroneggi la lingua tedesca, debba essere notificata soltanto la «sentenza» (Urteil), accompagnata dalla sua traduzione in una lingua a lui comprensibile.

9

Gli articoli 407 e segg. della StPO disciplinano i decreti penali di condanna (Strafbefehle).

Procedimento principale e questione pregiudiziale

10

Il 2 novembre 2015, su richiesta della Staatsanwaltschaft Aachen (Procura di Aquisgrana, Germania), l’Amtsgericht Düren (Tribunale circoscrizionale di Düren, Germania), in applicazione degli articoli 407 e segg. della StPO, ha emesso un decreto penale di condanna nei confronti del sig. Sleutjes, cittadino olandese, con cui a quest’ultimo veniva inflitta, tra l’altro, una pena pecuniaria per omissione di soccorso.

11

Tale decreto penale di condanna conteneva un’informazione sui mezzi di ricorso, con cui era indicato che esso sarebbe divenuto esecutivo e definitivo soltanto se, entro due settimane dalla notifica del decreto stesso, il sig. Sleutjes non avesse proposto opposizione, in lingua tedesca, dinanzi all’Amtsgericht Düren (Tribunale circoscrizionale di Düren), per iscritto o con dichiarazione verbalizzata dinanzi al cancelliere presso tale organo giurisdizionale.

12

Il 12 novembre 2015 il decreto penale di condanna in questione è stato notificato al sig. Sleutjes. Esso era redatto in lingua tedesca e accompagnato da una traduzione in lingua neerlandese della sola informazione sui mezzi di ricorso.

13

Con messaggi di posta elettronica inviati all’Amtsgericht Düren (Tribunale circoscrizionale di Düren) in data 24 e 26 novembre 2015, il sig. Sleutjes ha preso posizione, in lingua neerlandese, sul decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti. Con lettera del 1o dicembre 2015 tale organo giurisdizionale ha informato l’imputato dell’obbligo di redigere in lingua tedesca tutta la corrispondenza ad esso inviata.

14

Contestualmente, l’avvocato del sig. Sleutjes, con fax del 1o dicembre 2015, ha presentato opposizione e ha chiesto la rimessione in termini. Con ordinanza del 28 gennaio 2016 lo stesso organo giurisdizionale ha respinto tale opposizione in quanto irricevibile, poiché tardiva, e ha parimenti respinto la domanda di rimessione in termini.

15

Il sig. Sleutjes ha proposto immediato ricorso avverso tale ordinanza attualmente pendente dinanzi al giudice del rinvio, il Landgericht Aachen (Tribunale del Land, Aquisgrana, Germania).

16

Tale giudice ritiene che i due messaggi di posta elettronica del sig. Sleutjes datati 24 e 26 novembre 2015, sebbene siano pervenuti all’Amtsgericht Düren (Tribunale circoscrizionale di Düren) entro il termine previsto per l’opposizione, non costituiscano una valida opposizione. Infatti, anche ammettendo che il messaggio di posta elettronica soddisfacesse il requisito formale previsto dal diritto tedesco secondo il quale l’opposizione deve essere presentata per iscritto, tali messaggi, in ogni caso, non sarebbero stati redatti in lingua tedesca. In tal senso, pertanto, non si dovrebbe dichiarare ricevibile l’opposizione del sig. Sleutjes, dal momento che quest’ultimo era stato informato, in lingua neerlandese, dell’obbligo di redigere un tale ricorso in lingua tedesca.

17

Tuttavia, il giudice del rinvio ricorda che, da un lato, l’articolo 37, paragrafo 3, della StPO prevede che, quando l’imputato non padroneggia la lingua tedesca, la «sentenza» debba essergli notificata, accompagnata dalla sua traduzione in una lingua a lui comprensibile. Dall’altro, l’articolo 187, paragrafo 2, del GVG dispone che in linea di principio sia necessaria la traduzione scritta, inter alia, dei decreti penali di condanna e delle sentenze non passate in giudicato.

18

In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se la nozione di «sentenza» (Urteil), ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3, della StPO, interpretata alla luce dell’articolo 3 della direttiva 2010/64, debba includere anche i decreti penali di condanna (Strafbefehle). In caso di risposta affermativa, ne deriverebbe che la notifica del decreto penale di condanna emesso nei confronti del sig. Sleutjes era nulla, in quanto non accompagnata da una traduzione integrale in lingua neerlandese, con la conseguenza che il termine per presentare opposizione non avrebbe neppure iniziato a decorrere.

19

In tale contesto, il Landgericht Aachen (Tribunale del Land, Aquisgrana) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 3 della [direttiva 2010/64] debba essere interpretato nel senso che la nozione di “sentenza” (Urteil) di cui all’articolo 37, paragrafo 3, della [StPO] includa i decreti penali di condanna (Strafbefehle) ai sensi degli articoli 407 e segg. della [StPO]».

Sulla questione pregiudiziale

20

Prima di rispondere alla questione pregiudiziale, si deve osservare che, nelle sue osservazioni scritte, il governo tedesco ha ritenuto che, contrariamente all’interpretazione fornita dal giudice del rinvio, le disposizioni di diritto nazionale applicabili garantiscano all’imputato il diritto alla traduzione del decreto penale di condanna e dell’opposizione avverso tale decreto, di modo che la soluzione della controversia di cui al procedimento principale non dipenderebbe dalla risposta alla questione posta e che pertanto quest’ultima non sarebbe rilevante.

21

Occorre ricordare, a tale riguardo, che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenze del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 19, nonché dell’8 dicembre 2016, Eurosaneamientos e a., C‑532/15 e C‑538/15, EU:C:2016:932, punto 27).

22

Da ciò consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza dell’8 dicembre 2016, Eurosaneamientos e a., C‑532/15 e C‑538/15, EU:C:2016:932, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

23

Orbene, nel caso di specie, dal fascicolo di causa presentato alla Corte non si evince manifestamente che la presente situazione corrisponde a una di queste ipotesi. Inoltre, non spetta alla Corte riconsiderare l’interpretazione del diritto nazionale fornita dal giudice del rinvio.

24

Pertanto, occorre rispondere alla questione posta.

25

Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3 della direttiva 2010/64 debba essere interpretato nel senso che un atto, quale il decreto previsto dal diritto nazionale al fine di sanzionare reati minori ed emesso da un giudice al termine di un procedimento unilaterale semplificato, costituisca un «documento fondamentale», ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, del quale, conformemente ai requisiti formali prescritti da tale disposizione, deve essere garantita una traduzione scritta agli indagati o agli imputati che non comprendono la lingua del procedimento affinché sia garantito che questi ultimi siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e sia quindi tutelata l’equità del procedimento.

26

Al fine di rispondere alla questione, si deve osservare che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2010/64 prevede il diritto all’interpretazione e alla traduzione nello specifico ambito dei procedimenti penali. Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva precisa che tale diritto si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle istanze in corso.

27

Di conseguenza, la situazione di una persona, come il sig. Sleutjes, che, avverso un decreto penale di condanna, emesso in applicazione degli articoli 407 e segg. della StPO, del quale era la destinataria, ha proposto un’opposizione la cui ricevibilità è esaminata nell’ambito di un procedimento di impugnazione, rientra manifestamente nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/64, di modo che tale persona deve poter beneficiare del diritto all’interpretazione e alla traduzione garantito da tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2015, Covaci, C‑216/14, EU:C:2015:686, punto 27).

28

Riguardo alla questione se, nella fattispecie, tale diritto si riferisca a detto decreto penale di condanna, si deve ricordare che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/64 prevede il diritto degli indagati o degli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale di ottenere la traduzione scritta di tutti i «documenti fondamentali».

29

A tal riguardo, in primo luogo, tale articolo precisa, al suo paragrafo 2, che, tra tali documenti rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d’imputazione e le sentenze.

30

Orbene, si evince dal fascicolo di causa presentato alla Corte nonché dai punti 20 e 60 della sentenza del 15 ottobre 2015, Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:686), che il decreto penale di condanna previsto dal diritto tedesco è adottato sulla base di un procedimento semplificato, secondo il quale, in sostanza, la notifica di tale decreto, da un lato, è effettuata soltanto dopo che il giudice si sia pronunciato sulla fondatezza dell’accusa e, dall’altro, costituisce la prima occasione per l’imputato di essere informato in merito all’accusa formulata a suo carico. Inoltre, qualora tale persona non proponga opposizione entro due settimane dalla notifica, tale decreto diventa definitivo e le sanzioni previste diventano esecutive.

31

Ciò premesso, un siffatto decreto penale di condanna si configura, al contempo, come atto contenente un capo di imputazione e come sentenza, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/64.

32

In secondo luogo, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, risulta tanto dai considerando 14, 17 e 30 di tale direttiva quanto dallo stesso testo dell’articolo 3 della stessa, in particolare dal suo paragrafo 1, che il diritto alla traduzione in esso previsto è finalizzato a garantire che le persone interessate siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e a tutelare l’equità del procedimento (sentenza del 15 ottobre 2015, Covaci, C‑216/14, EU:C:2015:686, punto 43).

33

Orbene, quando un decreto penale di condanna, come quello di cui al procedimento principale, è trasmesso soltanto nella lingua del procedimento penale in questione sebbene la persona che ne è la destinataria non padroneggi tale lingua, quest’ultima non è in grado di comprendere gli addebiti che le sono contestati e non può dunque esercitare efficacemente i propri diritti della difesa senza disporre di una traduzione di detto decreto in una lingua a lei comprensibile.

34

Risulta dall’insieme delle considerazioni sin qui svolte che occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 3 della direttiva 2010/64 deve essere interpretato nel senso che un atto, quale il decreto previsto dal diritto nazionale al fine di sanzionare reati minori ed emesso da un giudice al termine di un procedimento unilaterale semplificato, costituisce un «documento fondamentale», ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, del quale, conformemente ai requisiti formali prescritti da tale disposizione, deve essere garantita una traduzione scritta agli indagati o agli imputati che non comprendono la lingua del procedimento affinché sia garantito che questi ultimi siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e sia quindi tutelata l’equità del procedimento.

Sulle spese

35

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 3 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che un atto, quale il decreto previsto dal diritto nazionale al fine di sanzionare reati minori ed emesso da un giudice al termine di un procedimento unilaterale semplificato, costituisce un «documento fondamentale», ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, del quale, conformemente ai requisiti formali prescritti da tale disposizione, deve essere garantita una traduzione scritta agli indagati o agli imputati che non comprendono la lingua del procedimento affinché sia garantito che questi ultimi siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e sia quindi tutelata l’equità del procedimento.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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