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Documento 62013CJ0637

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017.
Laufen Austria AG contro Commissione europea.
Impugnazione – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria – Coordinamento dei prezzi e scambio di informazioni commerciali riservate – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 23, paragrafo 2 – Limite del 10% del fatturato – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Obbligo di motivazione – Principio della parità di trattamento – Esercizio della competenza estesa al merito.
Causa C-637/13 P.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2017:51

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

26 gennaio 2017 ( *1 )

«Impugnazione — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Coordinamento dei prezzi e scambio di informazioni commerciali riservate — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23, paragrafo 2 — Limite del 10% del fatturato — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Obbligo di motivazione — Principio della parità di trattamento — Esercizio della competenza estesa al merito»

Nella causa C‑637/13 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 novembre 2013,

Laufen Austria AG, con sede in Wilhelmsburg (Austria), rappresentata da E. Navarro Varona, abogada,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da F. Castilla Contreras, F. Castillo de la Torre e F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, M. Berger, E. Levits, S. Rodin (relatore) e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 settembre 2015,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Laufen Austria AG chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 settembre 2013, Laufen Austria/Commissione (T‑411/10; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2013:443), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento della decisione C (2010) 4185 definitivo della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte riguardante la ricorrente, o, in subordine, la riduzione dell’ammenda inflittale con tale decisione.

Contesto normativo

Il regolamento (CE) n. 1/2003

2

L’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), stabilisce quanto segue:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a)

commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101 TFUE] o dell’articolo [102 TFUE] (…)

(…)

Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

(…)».

Gli orientamenti del 2006

3

Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»), affermano, al punto 2, che, per quanto concerne la determinazione delle ammende, «la Commissione deve prendere in considerazione la durata e la gravità dell’infrazione» e che «l’ammenda inflitta non deve superare i limiti indicati all’articolo 23, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del [regolamento n. 1/2003]».

4

Il punto 13 di tali orientamenti dispone quanto segue:

«Al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la Commissione utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce (…), realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno dello Spazio economico europeo (SEE). In linea di massima la Commissione prenderà come riferimento le vendite realizzate dall’impresa nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione».

5

Il punto 20 di detti orientamenti prevede quanto segue:

«La gravità sarà valutata caso per caso per ciascun tipo di infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti».

6

Il punto 21 dei medesimi orientamenti così dispone:

«In linea di massima, la proporzione considerata del valore delle vendite sarà fissata a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite».

7

Ai sensi del punto 22 degli orientamenti del 2006:

«Per decidere se la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione in un determinato caso debba situarsi sui valori minimi o massimi all’interno della forcella prevista, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite».

8

Il punto 23 di tali orientamenti dispone quanto segue:

«Per la loro stessa natura, gli accordi (…) orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, che sono generalmente segreti, costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza. Nell’ambito della politica di concorrenza essi saranno severamente sanzionati. In generale, pertanto, la proporzione del valore delle vendite considerata per le infrazioni di questo tipo si situerà sui valori più alti previsti».

9

Il punto 25 di detti orientamenti è così formulato:

«Inoltre, a prescindere dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, la Commissione includerà nell’importo di base una somma compresa tra il 15% e il 25% del valore delle vendite definito nella sezione A, al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione. Essa può applicare tale importo supplementare anche ad altre infrazioni. Per decidere la proporzione del valore delle vendite da considerare in un determinato caso, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, fra cui in particolare quelli indicati al punto 22».

10

Il punto 29 dei medesimi orientamenti stabilisce quanto segue:

«L’importo di base dell’ammenda può essere ridotto qualora la Commissione constati l’esistenza di circostanze attenuanti, quali:

quando l’impresa interessata fornisce la prova di aver posto fine alle attività illecite immediatamente dopo i primi interventi della Commissione. Questo non si applica agli accordi o alle pratiche di natura segreta (in particolare i cartelli);

quando l’impresa fornisce la prova che l’infrazione è stata commessa per negligenza;

quando l’impresa fornisce la prova che la propria partecipazione all’infrazione è sostanzialmente marginale dimostrando altresì che, nel periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, non ha di fatto dato loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato; il fatto che un’impresa abbia partecipato a un’infrazione per una durata inferiore rispetto alle altre imprese non costituisce di per sé una circostanza attenuante, in quanto di tale circostanza si è già tenuto conto nella determinazione dell’importo di base;

quando l’impresa collabora efficacemente con la Commissione al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole e oltre quanto richiesto dagli obblighi di collaborazione previsti dalla legge;

quando il comportamento anticoncorrenziale è stato autorizzato o incoraggiato dalle autorità pubbliche o dalla legge. (…)».

Fatti e decisione controversa

11

I fatti sono stati esposti ai punti da 1 a 27 della sentenza impugnata e possono essere sintetizzati come segue.

12

La Laufen Austria, all’epoca dei fatti costitutivi dell’infrazione constatata, produceva articoli in ceramica con marchi propri, commercializzandoli, unitamente a prodotti fabbricati da concorrenti. Le sue vendite si concentravano in Austria nonché, in misura minore, in Germania. Il 29 ottobre 1999 la Roca Sanitario SA, società controllante di un gruppo di società attive nel settore delle ceramiche sanitarie e rubinetteria (in prosieguo: il «gruppo Roca»), ha acquisito il gruppo al cui vertice si trovava la società svizzera Keramik Holding AG, la quale deteneva la totalità del capitale della Laufen Austria.

13

Il 15 luglio 2004 la Masco Corp. e le sue controllate, tra le quali la Hansgrohe AG, che produce articoli di rubinetteria, e la Hüppe GmbH, che produce box doccia, hanno informato la Commissione dell’esistenza di un’intesa nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria e hanno chiesto di beneficiare dell’immunità dalle ammende in forza della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole»), o, in alternativa, di beneficiare di una riduzione del loro importo.

14

Il 9 e il 10 novembre 2004 la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso presso gli uffici di diverse società e associazioni nazionali di categoria attive nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria. Dopo aver inviato, tra il 15 novembre 2005 e il 16 maggio 2006, talune richieste di informazioni a dette società e associazioni, comprese la Roca SARL (in prosieguo: la «Roca») e la Laufen Austria, la Commissione, il 26 marzo 2007, ha adottato una comunicazione degli addebiti. Quest’ultima è stata notificata in particolare alla ricorrente.

15

Il 17 gennaio 2006 la Roca ha chiesto, in nome proprio e a nome del gruppo cui appartiene la Laufen Austria, avendo ripreso le attività di tale gruppo in Francia, di beneficiare dell’immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole o, in mancanza, di ridurre l’importo dell’ammenda che potesse esserle inflitta.

16

A seguito di un’audizione tenutasi dal 12 al 14 novembre 2007, dell’invio, in data 9 luglio 2009, di una lettera di esposizione dei fatti a determinate società, tra cui la ricorrente, e di richieste di informazioni supplementari di cui quest’ultima è stata destinataria, la Commissione, il 23 giugno 2010, ha adottato la decisione controversa con la quale ha constatato l’esistenza di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»), nel settore delle ceramiche sanitarie e rubinetteria. Tale infrazione, alla quale avrebbero partecipato 17 imprese, sarebbe stata realizzata nel corso di diversi periodi compresi tra il 16 ottobre 1992 e il 9 novembre 2004, e avrebbe assunto la forma di un insieme di accordi anticoncorrenziali o di pratiche concordate in Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria. I prodotti interessati dall’intesa sarebbero ceramiche sanitarie e rubinetteria facenti parte di uno dei tre seguenti sottogruppi di prodotti: articoli di rubinetteria, box doccia e accessori nonché articoli sanitari in ceramica (in prosieguo: i «tre sottogruppi di prodotti»).

17

La Commissione ha rilevato in particolare l’esistenza di associazioni nazionali di settore la cui attività riguardava l’insieme dei tre sottogruppi di prodotti, che ha denominato «organismi di coordinamento», di associazioni nazionali di categoria comprendenti membri la cui attività riguardava almeno due di questi tre sottogruppi, che ha denominato «associazioni multiprodotto», nonché associazioni specializzate comprendenti membri la cui attività riguardava uno di questi tre sottogruppi. Infine, essa ha constatato la presenza di un gruppo centrale di imprese che aveva partecipato all’intesa in differenti Stati membri nonché nell’ambito di organismi di coordinamento o di associazioni multiprodotto.

18

Riguardo alla partecipazione del gruppo Roca all’infrazione constatata, la Commissione ha rilevato che quest’ultimo aveva avuto conoscenza dell’infrazione concernente i tre sottogruppi di prodotti. Tuttavia, secondo la Commissione, per quanto attiene alla portata geografica dell’intesa, non poteva considerarsi che il gruppo Roca avesse avuto conoscenza della sua portata globale, bensì unicamente che esso avesse avuto conoscenza dei comportamenti collusivi in Francia e in Austria.

19

Pertanto, la Commissione ha dichiarato, all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione controversa, che la Laufen Austria, la Roca Sanitario e la Roca, partecipando in Francia e in Austria ad un accordo continuato o a pratiche concordate nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria, avevano violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE.

20

Per fissare l’importo dell’ammenda inflitta a ciascuna impresa, la Commissione si è basata sugli orientamenti del 2006.

21

La Commissione ha determinato, in primo luogo, l’importo di base dell’ammenda. A tal fine, essa ha precisato che tale importo si basava, per ciascuna impresa, sulle vendite in ciascuno Stato membro, moltiplicate per il numero di anni di partecipazione all’infrazione accertata in ciascuno Stato membro e per il sottogruppo di prodotti considerato, in modo da tenere conto del fatto che talune imprese esercitavano la loro attività solo in alcuni Stati membri o che tali attività riguardavano solo uno dei tre sottogruppi di prodotti.

22

Fornita tale precisazione, la Commissione ha fissato al 15% del valore delle vendite il tasso del moltiplicatore connesso alla gravità dell’infrazione accertata, ai sensi dei punti da 20 a 23 degli orientamenti del 2006 (in prosieguo: il «moltiplicatore “gravità dell’infrazione”»). A tal proposito, essa ha tenuto conto di quattro criteri di valutazione dell’infrazione: le quote di mercato combinate, la natura, l’estensione geografica e l’attuazione dell’infrazione.

23

Inoltre, la Commissione, in base al punto 24 degli orientamenti del 2006, ha fissato a 10 il moltiplicatore da applicare a titolo della durata dell’infrazione accertata all’importo di base dell’ammenda determinato per la ricorrente, e tale numero corrisponde ad una partecipazione all’infrazione, nel territorio austriaco e per gli articoli sanitari in ceramica, di dieci anni.

24

Infine, sul fondamento del punto 25 degli orientamenti del 2006 e in considerazione dei quattro criteri di valutazione menzionati nel punto 22 della presente sentenza, la Commissione, per conferire un effetto dissuasivo alla decisione controversa, ha aumentato l’importo di base dell’ammenda applicando al valore delle vendite un moltiplicatore supplementare (in prosieguo: il «moltiplicatore “importo supplementare”») del 15%.

25

Per quanto attiene al gruppo Roca, ciò ha comportato un importo di base dell’ammenda di EUR 3000000 per i comportamenti collusivi relativi agli articoli di rubinetteria sul mercato francese e un importo di base pari a EUR 35700000 per i comportamenti collusivi relativi agli articoli sanitari in ceramica, di cui EUR 3700000 riguardavano il mercato francese ed EUR 32000000 concernevano il mercato austriaco.

26

In secondo luogo, la Commissione ha esaminato l’esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti atte a giustificare un adeguamento dell’importo di base dell’ammenda. Essa non ha applicato alcuna circostanza aggravante o attenuante nei confronti della ricorrente.

27

In terzo luogo, la Commissione ha applicato il limite del 10% del fatturato (in prosieguo: il «limite del 10%»), in forza dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. L’importo dell’ammenda fissato per il gruppo Roca dopo l’applicazione di tale limite era di EUR 38700000.

28

In quarto luogo, la Commissione ha ritenuto che il gruppo Roca, cui appartiene la ricorrente, non avesse il diritto di beneficiare di una riduzione dell’importo delle ammende ai sensi della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole. A suo parere, da un lato, non si poteva considerare che le prove fornite da tale gruppo rappresentassero un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 di tale comunicazione. Dall’altro, detto gruppo non avrebbe dato prova di un vero e proprio spirito di cooperazione durante il procedimento amministrativo.

29

Alla luce di quanto precede, la Commissione, all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione controversa, ha constatato che la ricorrente aveva violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, partecipando, nel periodo compreso tra il 12 ottobre 1994 e il 9 novembre 2004, ad un accordo continuato o a pratiche concordate nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria in Francia e in Austria.

30

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione controversa, la Commissione ha inflitto alla ricorrente un’ammenda di EUR 32000000, di cui EUR 17700000 in solido con la Roca Sanitario.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

31

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 settembre 2010, la Laufen Austria ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa nella parte ad essa relativa o, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflittale.

32

A sostegno delle sue conclusioni volte al parziale annullamento della decisione controversa, la Laufen Austria ha sollevato sei motivi. Il primo riguardava l’imputazione della responsabilità dei comportamenti anticoncorrenziali che sono contestati alla Roca Sanitario. Il secondo concerneva l’applicazione del limite del 10%. Il terzo verteva sulla valutazione da parte della Commissione della gravità dell’infrazione commessa dalla Laufen Austria. Il quarto riguardava una violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, posto che il contesto della crisi economica non era stato preso in considerazione come circostanza attenuante. Il quinto concerneva il fatto che la pressione esercitata dai grossisti non era stata presa in considerazione come circostanza attenuante. Il sesto motivo riguardava errori nell’applicazione della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole e degli orientamenti del 2006.

33

Nell’ambito della propria domanda, formulata in subordine, di riduzione dell’importo dell’ammenda, la Laufen Austria ha fatto valere che il suo coinvolgimento nell’infrazione accertata era minore di quello delle altre partecipanti e che la sua partecipazione all’infrazione commessa presentava una gravità minore, e ha invocato il livello della sua cooperazione con la Commissione.

34

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i sei motivi sollevati dalla ricorrente, in quanto in parte irricevibili, in parte irrilevanti e in parte infondati. Esso ha rilevato che nessuno degli elementi di cui quest’ultima si era avvalsa né nessun motivo di ordine pubblico giustificava l’esercizio della sua competenza estesa al merito per ridurre l’importo dell’ammenda che doveva essere inflitta alla ricorrente.

35

Di conseguenza, il Tribunale ha respinto in toto il ricorso della Laufen Austria.

Conclusioni delle parti

36

La Laufen Austria chiede che la Corte voglia:

annullare parzialmente la sentenza impugnata;

ridurre l’importo dell’ammenda inflittale, e

condannare la Commissione alle spese.

37

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione e

condannare la Laufen Austria alle spese.

Sull’impugnazione

38

A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente deduce due motivi. Il primo riguarda la circostanza che il Tribunale, applicando il limite massimo previsto dal regolamento n. 1/2003, sarebbe venuto meno al suo obbligo di motivazione e avrebbe violato i principi della personalità delle pene, della responsabilità personale, di proporzionalità e di parità di trattamento. Il secondo motivo concerne il fatto che il Tribunale, respingendo la domanda di riduzione dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente, avrebbe violato i principi d’individualizzazione della sanzione e di responsabilità personale, di proporzionalità, di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento nonché l’obbligo di motivazione.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

39

Con il primo motivo, la Laufen Austria fa valere sostanzialmente che il Tribunale sarebbe venuto meno al suo obbligo di motivazione e avrebbe violato i principi della personalità delle pene, della responsabilità personale, di proporzionalità e di parità di trattamento, nel tener conto, ai punti da 148 a 154 della sentenza impugnata, del fatturato complessivo della Roca Sanitario per calcolare il limite massimo del 10% previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, anche per il periodo in cui essa era stata considerata l’unica responsabile dell’infrazione in questione.

40

La Laufen Austria sostiene, al riguardo, che essa non formava un’unità economica con la Roca Sanitario durante il periodo dell’infrazione precedente all’acquisizione della Keramik Holding da parte di quest’ultima. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che detto limite massimo dev’essere calcolato in funzione del solo fatturato dell’impresa responsabile dell’infrazione.

41

Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto applicare il limite massimo del 10% al solo fatturato individuale della Laufen Austria per calcolare l’ammenda relativa a tale periodo.

42

Inoltre, il Tribunale sarebbe venuto meno al proprio obbligo di motivazione e avrebbe violato il principio della parità di trattamento, nel non tener conto né di decisioni precedenti della Commissione né di sentenze del Tribunale, nelle quali l’importo dell’ammenda inflitta a una controllata in circostanze simili a quelle della fattispecie era stato calcolato con riferimento alle risorse proprie di tale controllata.

43

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

Giudizio della Corte

44

Come già rilevato dalla Corte, il testo dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 è chiaro nella parte in cui richiede che, «[p]er ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente» (sentenza del 4 settembre 2014, YKK e a./Commissione, C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, punto 58).

45

Orbene, la nozione di «impresa partecipante all’infrazione» ai sensi di detta disposizione deve necessariamente essere la stessa per l’applicazione dell’articolo 101 TFUE, dato che una siffatta nozione non può essere interpretata in modo diverso ai fini dell’imputazione dell’infrazione e dell’applicazione del limite massimo del 10% (sentenza del 4 settembre 2014, YKK e a./Commissione, C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, punto 59).

46

Di conseguenza, qualora un’impresa considerata dalla Commissione responsabile di una violazione dell’articolo 101 TFUE sia acquisita da un’altra impresa in seno alla quale conserva, come controllata, la qualità di entità economicamente distinta, la Commissione deve tener conto dello specifico fatturato di ciascuna di tali entità economiche per il periodo anteriore all’acquisizione al fine di applicare loro, se del caso, il limite massimo del 10% (sentenza del 4 settembre 2014, YKK e a./Commissione, C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, punto 60).

47

In proposito, l’obiettivo della fissazione, all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, di un limite massimo del 10% del fatturato di ogni impresa che ha partecipato all’infrazione consiste, segnatamente, nell’evitare che la condanna ad un’ammenda di importo superiore a tale limite ecceda la capacità di pagamento dell’impresa alla data in cui essa è riconosciuta responsabile dell’infrazione e in cui le è inflitta una sanzione pecuniaria dalla Commissione (sentenza del 4 settembre 2014, YKK e a./Commissione, C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, punto 63).

48

Questa constatazione è suffragata dall’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento, il quale richiede, per quanto riguarda il limite massimo del 10%, che questo sia calcolato fondandosi sull’esercizio sociale dell’anno precedente alla decisione della Commissione che sanziona l’infrazione. Orbene, tale obbligo è totalmente soddisfatto quando detto limite massimo è determinato sulla base del solo fatturato della controllata, per quanto concerne l’ammenda inflittale a titolo esclusivo, relativamente al periodo anteriore alla sua acquisizione da parte della società controllante. Ne consegue che, in tali circostanze, l’evoluzione strutturale dell’impresa responsabile come entità economica è effettivamente presa in considerazione nel calcolo dell’ammenda (sentenza del 4 settembre 2014, YKK e a./Commissione, C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, punto 64).

49

Ciò implica che, poiché una società controllante non può essere ritenuta responsabile di un’infrazione commessa dalla sua controllata prima della data di acquisizione di quest’ultima, la Commissione, per calcolare il limite massimo del 10%, deve tener conto del fatturato proprio di tale controllata, realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente l’adozione della decisione che sanziona l’infrazione.

50

Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel rilevare, al punto 150 della sentenza impugnata, che, qualora si proceda ad una distinzione tra un primo periodo, per il quale la controllata è considerata come unica responsabile dell’infrazione, e un secondo periodo, in relazione al quale la società controllante è considerata solidalmente responsabile con la sua controllata dell’infrazione, l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 non impone alla Commissione di verificare se la quota dell’ammenda per il cui pagamento la società controllante non è considerata responsabile in solido rispetti il limite del 10% del fatturato della sola controllata.

51

Da quanto precede risulta che, senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri argomenti invocati dalla ricorrente a sostegno del primo motivo d’impugnazione, in particolare su quelli relativi alla violazione dell’obbligo di motivazione, tale motivo dev’essere dichiarato fondato. Di conseguenza, occorre annullare la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che la Commissione non ha errato nel prendere in considerazione il fatturato del gruppo Roca ai fini dell’applicazione del limite massimo del 10% in relazione al periodo per il quale la Laufen Austria è stata ritenuta unica responsabile dell’infrazione.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

52

Con il secondo motivo, la Laufen Austria contesta al Tribunale di aver violato, in particolare ai punti da 164 a 193 nonché da 259 a 261 della sentenza impugnata, i principi d’individualizzazione della sanzione e di responsabilità personale, di proporzionalità, di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento nonché il suo obbligo di motivazione, nel non aver tratto le conseguenze che imponeva la constatazione da esso effettuata, secondo la quale la gravità della partecipazione all’infrazione imputata alla Laufen Austria era minore di quella delle altre partecipanti all’intesa, in particolare, modulando i moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» e riducendo l’importo di base dell’ammenda.

53

La Laufen Austria sostiene, in primo luogo, che i punti da 164 a 193 della sentenza impugnata sono viziati da un errore di diritto in quanto non tengono in alcun conto, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, del fatto che la sua partecipazione all’infrazione fosse meno grave di quella delle altre imprese sanzionate. In proposito, la sentenza impugnata non effettuerebbe alcuna distinzione, tranne per quanto riguarda la portata geografica delle partecipazioni all’infrazione, tra la gravità del comportamento della Laufen Austria e la gravità dei comportamenti delle imprese che formano il «nucleo fondamentale» delle imprese partecipanti, secondo la natura dei loro rispettivi comportamenti. Orbene, conformemente al divieto di discriminazione, il Tribunale avrebbe dovuto ridurre l’importo di base dell’ammenda inflitta alla Laufen Austria, applicandole moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» meno elevati di quelli applicati a dette imprese, nonché trarre le conseguenze che impone la valutazione da esso effettuata nei punti 187, 259 e 260 della sentenza impugnata.

54

In secondo luogo, i motivi che figurano ai punti 186 e 260 della sentenza impugnata contrasterebbero con la giurisprudenza applicabile in materia di graduazione delle ammende, e privilegerebbero erroneamente il principio d i proporzionalità dell’ammenda a scapito del principio della parità di trattamento.

55

In terzo luogo, la minor gravità della partecipazione della Laufen Austria all’infrazione accertata avrebbe dovuto essere presa in considerazione come circostanza attenuante, ai sensi del punto 29, terzo trattino, degli orientamenti del 2006. Orbene, ai punti da 189 a 191 della sentenza impugnata, il Tribunale, sul fondamento di un’interpretazione eccessivamente restrittiva ed erronea di tale disposizione, avrebbe escluso qualsiasi riduzione dell’ammenda per tale motivo.

56

In quarto luogo, il Tribunale avrebbe violato il principio di tutela del legittimo affidamento e sarebbe venuto meno al suo obbligo di motivazione affermando, al punto 183 della sentenza impugnata, che la Commissione non si era discostata dal metodo di calcolo dell’importo dell’ammenda previsto dagli orientamenti del 2006.

57

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente. Inoltre, sebbene consideri che il Tribunale ha giustamente respinto gli argomenti della ricorrente relativi alla violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, essa ritiene sostanzialmente che l’approccio adottato dal Tribunale – secondo cui i moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» applicati alla ricorrente, la cui partecipazione all’infrazione aveva riguardato unicamente il territorio austriaco, avrebbero dovuto essere diversi da quelli utilizzati per altri membri dell’intesa che avevano partecipato all’infrazione nel territorio di sei Stati membri e per tre sottogruppi di prodotti – sia inesatto. Pertanto, la Commissione invita la Corte a procedere ad una sostituzione della motivazione.

Giudizio della Corte

58

In via preliminare, si deve ricordare che il Tribunale è il solo competente a controllare il modo in cui la Commissione ha valutato, in ciascun caso di specie, la gravità dei comportamenti illeciti. Nell’ambito dell’impugnazione, il controllo della Corte è volto, da un lato, ad esaminare in quale misura il Tribunale abbia preso in considerazione, in maniera giuridicamente corretta, tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce dell’articolo 101 TFUE nonché dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e, dall’altro, ad appurare se il Tribunale abbia risposto in termini giuridicamente validi all’insieme degli argomenti invocati per ottenere l’annullamento dell’ammenda o la riduzione dell’importo di quest’ultima (v., in particolare, sentenze del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, punto 128; del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 244, nonché del 5 dicembre 2013, Solvay Solexis/Commissione, C‑449/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:802, punto 74).

59

Orbene, nella misura in cui, con il secondo motivo, la Laufen Austria contesta al Tribunale di aver omesso – sia nell’esercizio del suo controllo di legittimità della decisione controversa, ai punti da 164 a 193 della sentenza impugnata, sia in quello della sua competenza estesa al merito per la fissazione dell’ammenda, ai punti da 258 a 261 di tale sentenza – di tener conto del fatto che la partecipazione della ricorrente all’infrazione accertata fosse meno grave di quella delle imprese che avevano costituito il «nucleo fondamentale» dell’intesa, occorre sottolineare che non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un ricorso d’impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza estesa anche al merito, sull’ammontare delle ammende inflitte ad imprese a causa della violazione, operata da queste ultime, del diritto dell’Unione (sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 245, nonché dell’11 luglio 2013, Gosselin Group/Commissione, C‑429/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:463, punto 87).

60

Peraltro, si deve altresì rammentare che, per determinare l’importo delle ammende, occorre tener conto della durata dell’infrazione e di tutti i fattori che possono incidere ai fini della valutazione della gravità di quest’ultima (sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 240, nonché dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 98).

61

Tra i fattori che possono rientrare nella valutazione della gravità delle infrazioni figurano il comportamento di ciascuna impresa, la parte svolta da ciascuna di esse nel porre in essere l’intesa, il vantaggio che esse hanno potuto trarre da quest’ultima, le loro dimensioni e il valore delle merci in questione nonché la minaccia che infrazioni di questo tipo costituiscono per gli scopi dell’Unione europea (sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 242, nonché dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 100).

62

Nella fattispecie, come risulta dal punto 179 della sentenza impugnata, è pacifico che la Laufen Austria ha partecipato ad un’infrazione consistente nell’attuazione di un coordinamento sugli aumenti futuri di prezzo, che, a causa della sua partecipazione alle riunioni dell’organismo di coordinamento Arbeitskreis Sanitärindustrie, ha avuto conoscenza del fatto che la portata materiale di tale infrazione comprendeva i tre sottogruppi di prodotti e che quest’ultima riguardava l’intero territorio austriaco.

63

Il Tribunale ne ha dedotto che la Commissione, in base ai punti da 21 a 23 e 25 degli orientamenti del 2006, poteva giustamente considerare che i moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» al tasso del 15% fossero adeguati.

64

In proposito, senza contestare la materialità dell’infrazione descritta nella sentenza impugnata, la Laufen Austria contesta al Tribunale di non aver tenuto conto del fatto che essa non apparteneva al «nucleo fondamentale» dell’intesa, per il motivo, in particolare, che non aveva contribuito alla creazione e al mantenimento di quest’ultima.

65

Orbene, anche supponendo che tale circostanza sia accertata, quest’ultima, in ogni caso, non è atta a dimostrare che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che i moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» al tasso del 15% non fossero adeguati o fossero troppo elevati, poiché una percentuale del genere era giustificata dalla sola natura dell’infrazione di cui trattasi, vale a dire un coordinamento sugli aumenti di prezzo. Infatti, una simile infrazione costituisce una delle più gravi restrizioni della concorrenza ai sensi dei punti 23 e 25 degli orientamenti del 2006 e un tale tasso del 15% corrisponde al tasso più basso della forcella di sanzioni prevista per infrazioni del genere in forza di tali orientamenti (v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punti 124125, nonché dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 125).

66

Pertanto, il Tribunale ha potuto giustamente considerare, ai punti 179 e 258 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva violato il principio di proporzionalità nel fissare i moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» ad un tasso del 15%, nonostante il fatto che la partecipazione della ricorrente all’infrazione in questione fosse geograficamente circoscritta al solo territorio austriaco.

67

Nella misura in cui la Laufen Austria contesta al Tribunale di aver adottato nei suoi confronti detti moltiplicatori, pur avendo constatato che la sua partecipazione all’infrazione era meno grave di quella delle altre partecipanti alla presente intesa, e, pertanto, di aver violato il principio della parità di trattamento, occorre rilevare che, come fa valere sostanzialmente la Commissione, la motivazione che figura ai punti 186 e 187 nonché 259 e 260 della sentenza impugnata – in base alla quale, da un lato, un’infrazione che riguardi i territori di sei Stati membri e tre sottogruppi di prodotti dev’essere considerata più grave di un’infrazione come quella in questione, commessa sul solo territorio di uno Stato membro, e, dall’altro, le imprese che hanno partecipato a tale prima infrazione avrebbero dovuto, unicamente per tale motivo, essere soggette ad un’ammenda calcolata sulla base di moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» più elevati di quelli applicati alla ricorrente – è viziata da un errore di diritto.

68

Infatti, per quanto concerne la determinazione dei moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare», dai punti 22 e 25 degli orientamenti del 2006 risulta che occorre tener conto di un certo numero di fattori, in particolare di quelli identificati al punto 22 di tali orientamenti. Sebbene, per valutare la gravità di un’infrazione e, successivamente, per fissare l’importo dell’ammenda da infliggere, si possa tener conto, segnatamente, della portata geografica dell’infrazione, la circostanza che un’infrazione riguardi una portata geografica più estesa rispetto ad un’altra non può, di per sé sola, comportare necessariamente che tale prima infrazione, complessivamente considerata, e in particolare alla luce della sua natura, debba essere qualificata come più grave della seconda e giustificare, pertanto, la fissazione di moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» più elevati di quelli adottati per il calcolo dell’ammenda che sanziona questa seconda infrazione (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 178).

69

Ciò considerato, si deve ricordare che il principio della parità di trattamento costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo costante giurisprudenza, tale principio impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che un siffatto trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenza del 12 novembre 2014, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 51).

70

Il rispetto di tale principio si impone al Tribunale non solo nell’ambito dell’esercizio del suo controllo di legittimità della decisione della Commissione che infligge ammende, ma anche nell’esercizio della sua competenza estesa al merito. Infatti, l’esercizio di una tale competenza non può comportare, in sede di determinazione dell’importo delle ammende inflitte, una discriminazione tra le imprese che hanno partecipato a un accordo o a una pratica concordata contrari all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 77).

71

Orbene, come discende dalla giurisprudenza della Corte, la presa in considerazione, per valutare la gravità di un’infrazione, in forza del medesimo principio, di differenze tra le imprese che hanno partecipato alla stessa intesa, in particolare per quanto riguarda la portata geografica delle loro rispettive partecipazioni, non deve necessariamente intervenire in sede di fissazione dei moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare», ma può intervenire in un’altra fase del calcolo dell’ammenda, come durante l’adeguamento dell’importo di base in funzione di circostanze attenuanti e aggravanti, ai sensi dei punti 28 e 29 degli orientamenti del 2006 (v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2013, Gosselin Group/Commissione, C‑429/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:463, punti da 96 a 100, nonché dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punti 104105).

72

Come osservato dalla Commissione, differenze di tal genere possono anche trasparire dal valore delle vendite utilizzato per calcolare l’importo di base dell’ammenda, in quanto tale valore riflette, per ciascuna impresa partecipante, l’importanza della sua partecipazione all’infrazione di cui trattasi, conformemente al punto 13 degli orientamenti del 2006, che consente di assumere quale base iniziale per il calcolo delle ammende un importo che rifletta l’importanza economica dell’infrazione e il peso dell’impresa nella stessa (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 76).

73

Di conseguenza, poiché è pacifico che l’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente è stato determinato in funzione del valore delle vendite realizzate dalla ricorrente sul territorio austriaco, il Tribunale, ai punti 186 e 187 nonché 259 e 260 della sentenza impugnata, ha potuto fissare al 15% di tale valore il tasso dei moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare», senza violare il principio della parità di trattamento.

74

Sebbene da quanto precede discenda che la motivazione del Tribunale, ai punti 186 e 187 nonché 259 e 260 della sentenza impugnata, è viziata da errori di diritto, occorre rammentare che, qualora dalla motivazione di una decisione del Tribunale risulti una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della medesima decisione appaia fondato per altri motivi di diritto, una violazione di questo tipo non è idonea a determinare l’annullamento di tale decisione e si deve procedere a una sostituzione della motivazione (v., in tal senso, sentenze del 9 giugno 1992, Lestelle/Commissione, C‑30/91 P, EU:C:1992:252, punto 28, nonché del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punto 187 e giurisprudenza ivi citata).

75

Orbene, come risulta dalla motivazione enunciata ai punti da 68 a 73 della presente sentenza, che occorre sostituire a quella presa in considerazione dal Tribunale, tale ipotesi ricorre nel caso di specie.

76

Pertanto, si deve respingere il secondo motivo nella parte in cui contesta al Tribunale di aver commesso errori di diritto e, in particolare, di aver violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, per il motivo che, poiché esso non ha applicato alla ricorrente moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» meno elevati di quelli applicati alle imprese la cui partecipazione all’infrazione era la più grave, non si sarebbe tenuto conto, nella sentenza impugnata, della minore gravità della partecipazione della ricorrente all’infrazione.

77

Riguardo all’addebito secondo cui il Tribunale sarebbe venuto meno al proprio obbligo di motivazione e avrebbe violato il principio di tutela del legittimo affidamento nel constatare, al punto 183 della sentenza impugnata, che la Commissione non si era discostata dal metodo di calcolo dell’importo dell’ammenda previsto dagli orientamenti del 2006, occorre rilevare che il Tribunale ha effettuato una descrizione di tale metodo, ai punti 169 e 170 della sentenza impugnata, in termini generali, nonché della sua applicazione da parte della Commissione al caso di specie, ai punti da 172 a 174 di detta sentenza.

78

Pertanto, un simile addebito non può essere accolto.

79

Per quanto concerne, infine, l’addebito secondo cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto, come circostanza attenuante ai sensi del punto 29, terzo trattino, degli orientamenti del 2006, della minor gravità della partecipazione della ricorrente all’infrazione rispetto a quella delle altre partecipanti, è pacifico che la Laufen Austria ha fatto valere soltanto il carattere limitato della sua partecipazione all’infrazione constatata.

80

Orbene, in forza del punto 29 degli orientamenti del 2006, la ricorrente, per beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda in ragione di tali circostanze attenuanti, avrebbe dovuto dimostrare di non aver dato effettivamente attuazione agli accordi illeciti di cui trattasi adottando un comportamento concorrenziale sul mercato, prova che la ricorrente non ha fornito, come rilevato dal Tribunale al punto 191 della sentenza impugnata.

81

In ogni caso, tale valutazione degli elementi di prova non può – salvo il caso di un loro snaturamento, che non è stato invocato nel caso di specie – essere rimessa in discussione nell’ambito di un’impugnazione (v., in tal senso, sentenze del 13 gennaio 2011, Media-Saturn-Holding/UAMI, C‑92/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:15, punto 27; del 10 luglio 2014, Grecia/Commissione, C‑391/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2061, punti 2829, nonché del 20 gennaio 2016, Toshiba Corporation/Commissione, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, punto 40).

82

Ne consegue che l’addebito relativo all’esame da parte del Tribunale delle circostanze attenuanti ai sensi del punto 29, terzo trattino, degli orientamenti del 2006 dev’essere respinto.

83

Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere il secondo motivo.

Sul rinvio della causa dinanzi al Tribunale

84

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando la Corte annulla una decisione del Tribunale, essa può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

85

Orbene, nel caso di specie, poiché la Corte non dispone del fatturato realizzato dalla Laufen Austria nell’anno precedente alla decisione controversa, lo stato degli atti non consente di statuire sulla controversia. Pertanto, la presente causa dev’essere rinviata al Tribunale.

Sulle spese

86

Poiché la causa viene rinviata dinanzi al Tribunale, occorre riservare le spese inerenti al presente procedimento d’impugnazione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 settembre 2013, Laufen Austria/Commissione (T‑411/10, EU:T:2013:443), è annullata.

 

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché esso statuisca sulla domanda di riduzione dell’ammenda inflitta presentata dalla Laufen Austria AG.

 

3)

Le spese sono riservate.

 

Firme


( *1 ) * Lingua processuale: lo spagnolo.

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