EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 62016CJ0330

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 1° giugno 2017.
Piotr Zarski contro Andrzej Stadnicki.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie.
Rinvio pregiudiziale – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7/UE – Contratti di locazione commerciale a durata indeterminata – Ritardi di pagamento del canone di locazione – Contratti conclusi prima della scadenza del termine per la trasposizione di tale direttiva – Normativa nazionale – Esclusione di tali contratti dall’ambito di applicazione ratione temporis di detta direttiva.
Causa C-330/16.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2017:418

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

1o giugno 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali — Direttiva 2011/7/UE — Contratti di locazione commerciale a durata indeterminata — Ritardi di pagamento del canone di locazione — Contratti conclusi prima della scadenza del termine per la trasposizione di tale direttiva — Normativa nazionale — Esclusione dall’ambito di applicazione ratione temporis di detta direttiva a tali contratti»

Nella causa C‑330/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 16 maggio 2016, pervenuta in cancelleria il 10 giugno 2016, nel procedimento

Piotr Zarski

contro

Andrzej Stadnicki,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da E. Juhász, presidente di sezione, C. Vajda e C. Lycourgos (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per P. Zarski, da B. Stankiewicz, Z. Korsak e A. Ostrowska-Maciąg, radcy prawni;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per il governo spagnolo, da M. A. Sampol Pucurull, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da M. Patakia, A. C. Becker e J. Szczodrowski, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’articolo 2, punto 1, nonché dell’articolo 3, dell’articolo 6, dell’articolo 8 e dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Piotr Zarski e il sig. Andrzej Stadnicki relativamente al risarcimento dei costi sostenuti dal sig. Zarski per il recupero degli arretrati del canone di locazione dovuti dal sig. Stadnick.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2000/35/CE

3

L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2000, L 200, pag. 35), dispone quanto segue:

«Nell’attuare la presente direttiva gli Stati membri possono escludere:

(…)

b)

contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002 (…)».

Direttiva 2011/7

4

Il considerando 12 della direttiva 2011/7 così recita:

«I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dalla loro assenza e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi, in cui, tra l’altro, l’esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia sempre considerata una clausola o prassi contrattuale gravemente iniqua, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Tale passaggio dovrebbe inoltre includere l’introduzione di disposizioni specifiche sui periodi di pagamento e sul risarcimento dei creditori per le spese sostenute e prevedere, tra l’altro, che l’esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero sia presunta essere gravemente iniqua».

5

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2011/7:

«Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle [piccole e medie imprese (PMI)]».

6

L’articolo 2 di tale direttiva così dispone:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1)

“transazioni commerciali”: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;

(…)».

7

L’articolo 6 della direttiva 2011/7, intitolato «Risarcimento delle spese di recupero», così prevede:

«1.   Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell’articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR.

2.   Gli Stati membri assicurano che l’importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

3.   Il creditore, oltre all’importo forfettario di cui al paragrafo 1, ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore. Ciò potrebbe comprendere anche le spese che il creditore ha sostenuto per aver affidato un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti».

8

L’articolo 12, paragrafo 4, della citata direttiva afferma quanto segue:

«Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri decidono se escludere contratti conclusi prima del 16 marzo 2013».

9

L’articolo 13, primo comma, della medesima direttiva dispone quanto segue:

«La direttiva 2000/35/CE è abrogata con effetto dal 16 marzo 2013, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione. Essa continua tuttavia ad applicarsi ai contratti conclusi prima di tale data ai quali in virtù dell’articolo 12, paragrafo 4, non si applica la presente direttiva».

Diritto polacco

10

La direttiva 2011/7 è stata recepita nell’ordinamento giuridico polacco con la legge dell’8 marzo 2013 relativa alle transazioni commerciali (in prosieguo: la «legge dell’8 marzo 2013»), che è entrata in vigore il 28 aprile 2013 e che ha abrogato la legge del 12 giugno 2003 relativa ai termini di pagamento nelle transazioni commerciali.

11

L’articolo 4 della legge dell’8 marzo 2013 dispone quanto segue:

«Ai sensi della presente legge si intende per:

transazione commerciale – un contratto avente per oggetto la fornitura di merci a titolo oneroso o la prestazione di servizi a titolo oneroso, qualora le parti di cui all’articolo 2 lo concludano in relazione all’attività esercitata;

(…)».

12

L’articolo 10 di tale legge così recita:

«1.   A partire dalla data di acquisizione del diritto agli interessi di cui agli articoli 7, paragrafo 1, o all’articolo 8, paragrafo 1, al creditore spetta il diritto di ottenere dal debitore, senza che sia necessario un sollecito, l’equivalente dell’importo di 40 EUR convertito in PLN (zloty polacchi), al tasso di cambio medio fissato dalla Banca nazionale di Polonia l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese in cui la prestazione pecuniaria è divenuta esigibile, dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero.

2.   Il creditore, oltre all’importo di cui al paragrafo 1, ha il diritto di ottenere il rimborso delle spese ragionevoli, sostenute per il recupero, che eccedano tale importo.

3.   Il diritto all’importo di cui al paragrafo 1 spetta in relazione ad una transazione commerciale, salvo l’articolo 11, paragrafo 2, punto 2».

13

L’articolo 15 della legge dell’8 marzo 2013 così prevede:

«1.   Le transazioni commerciali concluse prima dell’entrata in vigore della presente legge sono soggette alla normativa applicabile fino a quel momento.

(…)».

14

A differenza dell’articolo 10, paragrafo 1, della legge dell’8 marzo 2013, nessuna disposizione della legge del 12 giugno 2003 relativa ai termini di pagamento nelle transazioni commerciali prevedeva il diritto per il creditore di reclamare un risarcimento forfettario di 40 EUR per le spese di recupero sostenute.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15

Le parti nel procedimento principale sono imprenditori che hanno concluso, il 20 settembre 2010, un contratto di locazione a tempo indeterminato, in forza del quale il locatario, il sig. Stadnicki, in cambio di un canone di locazione, utilizzava gli uffici appartenenti al locatore, il sig. Zarski. Il locatore ha chiesto il risarcimento di un importo forfettario di EUR 40 per le spese di recupero dei canoni pagati tardivamente dal 9 aprile 2014 al febbraio del 2015.

16

Il Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (Tribunale circondariale della città di Varsavia, Polonia) ha respinto il ricorso del sig. Zarski, basato sull’articolo 10, paragrafo 1, della legge dell’8 marzo 2013, in ragione del fatto che, ai sensi dell’articolo 15 di detta legge, quest’ultima non si applicherebbe ai contratti conclusi prima del 28 aprile 2013. Il sig. Zarski ha impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.

17

Quest’ultimo giudice s’interroga innanzitutto in merito alla questione se la locazione di un locale costituisca un servizio ai sensi degli articolo 2, punto 1, e dell’articolo 3 della direttiva 2011/7.

18

In caso di risposta affermativa alla prima questione, il giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione se, nell’ipotesi della conclusione di un contratto di locazione a tempo indeterminato, per transazione commerciale si debba intendere il contratto oppure la singola, distinta «transazione», rappresentata da ciascun pagamento del canone di locazione. Secondo tale giudice, il contratto è composto da una serie di operazioni che formano una sequenza di transazioni commerciali. La legge dell’8 marzo 2013 limiterebbe, senza alcun dubbio, le transazioni commerciali ai contratti. Tuttavia, permarrebbe un dubbio circa la questione se il legislatore dell’Unione europea stia tutelando un atto giuridico, qual è il contratto, o se esso protegga un «atto commerciale posto in essere da un soggetto economico», e cioè il pagamento che deve essere effettuato come corrispettivo della fornitura di merci e servizi.

19

Secondo il giudice del rinvio, dall’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7 si deduce che pur se qualsiasi contratto è una transazione commerciale, non ogni transazione commerciale costituisce necessariamente un contratto. Molteplici transazioni commerciali individuali potrebbero, altresì, derivare da un unico contratto quadro. La protezione del diritto del creditore a ottenere un pagamento senza ritardo nell’ambito di una transazione commerciale indurrebbe, inoltre, a non limitare detta protezione ai contratti, ma ad estenderla alle operazioni commerciali.

20

Nel caso in cui si dovesse intendere per «transazione commerciale» la singola, distinta transazione costituita da ciascun pagamento del canone di locazione, il giudice del rinvio si domanda ancora se sia possibile per gli Stati membri escludere, sulla base dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7, dall’ambito di applicazione di tale direttiva i contratti di locazione conclusi prima del 16 marzo 2013, laddove i ritardi di pagamento dei canoni di locazione si verifichino successivamente a tale data.

21

Il giudice del rinvio rileva che l’articolo 12, paragrafo 4, di detta direttiva utilizza la nozione di «contratto» e non già di «transazione», benché in molte altre sue disposizioni ricorra la nozione di «transazione». Tale giudice ritiene, tuttavia, che permanga un dubbio riguardo alla questione se l’obiettivo della direttiva 2011/7 non sia quello di tutelare i singoli rapporti continuativi o periodici, e quindi, se, nell’interpretare l’articolo 12, paragrafo 4, di detta direttiva, non si debba dare precedenza al principio di applicazione immediata della nuova legge.

22

In tale contesto, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la locazione di un locale costituisca un servizio ai sensi degli articoli 2, punto 1, e 3 (nonché dei considerando 2, 3, 7, 11, 18 e 23), della [direttiva 2011/7].

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, nell’ipotesi della conclusione di un contratto di locazione a tempo indeterminato, per transazione commerciale si debba intendere il contratto oppure la singola, distinta “transazione”, rappresentata da ciascun pagamento del canone di locazione quale corrispettivo della messa a disposizione del locale e delle utenze, ai sensi degli articoli 1, paragrafo 1, 2, punto 1, 3, 6 e 8 (nonché dei considerando 1, 3, 4, 8, 9, 26, 35), della [direttiva 2011/7]

3)

Qualora, in risposta alla seconda questione, si dovesse ritenere che per transazione commerciale deve intendersi ciascun pagamento del canone di locazione quale corrispettivo della messa a disposizione del locale e delle utenze, se gli articoli 1, paragrafo 1, 2, punto 1 e 12, paragrafo 4 (nonché il considerando 3) della [direttiva 2011/7] debbano essere interpretati nel senso che gli Stati membri possono escludere che [detta] direttiva si applichi ai contratti di locazione conclusi prima del 16 marzo 2013, nel caso in cui i ritardi nell’effettuazione dei pagamenti dei singoli canoni di locazione si verifichino dopo tale data».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni seconda e terza

23

Con la seconda e terza questione, che occorre esaminare per prime e congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7 debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione di detta direttiva i ritardi di pagamento nell’esecuzione di un contratto concluso prima del 16 marzo 2013, sebbene tali ritardi intervengano successivamente a tale data o se tali pagamenti costituiscano transazioni commerciali che ricadono necessariamente nell’ambito d’applicazione ratione temporis di detta direttiva.

24

L’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7 permette agli Stati membri di decidere, nel recepire tale direttiva, se vogliono escludere dall’ambito di applicazione di quest’ultima i contratti conclusi prima del 16 marzo 2013.

25

Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme (sentenza del 18 ottobre 2016, Nikiforidis, C‑135/15, EU:C:2016:774, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

26

Poiché l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7 non contiene alcun richiamo al diritto degli Stati membri, occorre quindi interpretarlo in modo autonomo e uniforme. Un’interpretazione del genere dev’essere ricercata tenendo conto al contempo dei termini di tale disposizione, del contesto in cui si inserisce e della finalità perseguita da tale direttiva (sentenza del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, punto 33).

27

Dunque, per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7, occorre rilevare che il legislatore dell’Unione utilizza l’espressione «contratti conclusi» e non quella di «transazioni commerciali», ripresa in altre disposizioni della direttiva in oggetto.

28

Pertanto, e senza che sia necessario determinare, nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale, se la nozione di «transazioni commerciali» possa riguardare, come sembrerebbe suggerire il giudice del rinvio, le modalità di esecuzione di un contratto, è sufficiente constatare che il legislatore dell’Unione ha, in ogni caso, evitato di impiegare, in qualsiasi modo, tale espressione nel determinare la portata della facoltà riconosciuta agli Stati membri dall’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7.

29

L’esame del testo letterale di tale disposizione porta quindi a ritenere che, ricorrendo all’espressione «contratti conclusi», il legislatore dell’Unione abbia inteso permettere agli Stati membri di escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 2011/7 i rapporti contrattuali conclusi prima del 16 marzo 2013, nella loro integralità, ivi compresi gli effetti che da detti rapporti contrattuali derivano e si materializzano successivamente a tale data.

30

Siffatta interpretazione è avvalorata dal contesto della disposizione in oggetto e, più specificamente, dalla portata dell’articolo 13 della direttiva 2011/7.

31

Detto articolo 13, infatti, abroga la direttiva 2000/35 a partire dal 16 marzo 2013, prevedendo al contempo che tale direttiva resti comunque applicabile ai contratti conclusi prima di tale data e ai quali la direttiva 2011/7 non si applica, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, di quest’ultima.

32

Ne risulta che, qualora uno Stato membro si sia avvalso della facoltà che gli è riconosciuta dall’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7, i contratti conclusi prima del 16 marzo 2013 restano, fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/35, disciplinati da quest’ultima direttiva, ivi compresi i loro effetti futuri, nonostante la circostanza che quest’ultima direttiva sia, in linea di principio, abrogata a decorrere dalla medesima data. In tal caso, la direttiva 2011/7 non può applicarsi agli effetti di tali contratti, che hanno luogo a partire dal 16 marzo 2013, poiché questi ultimi non possono essere disciplinati contemporaneamente dalle disposizioni della direttiva 2000/35 e della direttiva 2011/7.

33

Emerge da quanto precede che le contestazioni relative ai pagamenti dovuti dopo il 16 marzo 2013 non possono ricadere nell’ambito d’applicazione della direttiva 2011/7, allorché il contratto, sulla base del quale tali pagamenti devono essere effettuati, è stato concluso prima di tale data e lo Stato membro interessato si è avvalso della facoltà prevista dall’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7.

34

Occorre, pertanto, rispondere alla seconda e terza questione sollevate dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7 deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione della suddetta direttiva i ritardi di pagamento nell’esecuzione di un contratto concluso prima del 16 marzo 2013, anche qualora tali ritardi avvengano successivamente a tale data.

Sulla prima questione

35

In considerazione della risposta fornita alla seconda e alla terza questione, non occorre rispondere alla prima questione.

36

Dato, infatti, che il contratto oggetto del procedimento principale è stato concluso prima del 16 marzo 2013 e che la Repubblica di Polonia si è avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7, detto contratto non ricade nell’ambito di applicazione ratione temporis di tale direttiva, cosicché è inutile determinare se esso debba essere altresì escluso dall’ambito di applicazione ratione materiae della stessa.

Sulle spese

37

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

L’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione della suddetta direttiva i ritardi di pagamento nell’esecuzione di un contratto concluso prima del 16 marzo 2013, anche qualora tali ritardi avvengano successivamente a tale data.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

In alto