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Documento 62015CJ0045

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 30 maggio 2017.
Safa Nicu Sepahan Co. contro Consiglio dell'Unione europea.
Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran – Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche – Danno materiale – Danno immateriale – Errore di valutazione riguardo all’importo del risarcimento – Insussistenza – Impugnazione incidentale – Presupposti necessari per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Obbligo di dimostrare la fondatezza delle misure restrittive – Violazione sufficientemente qualificata.
Causa C-45/15 P.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2017:402

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

30 maggio 2017 ( *1 )

«Impugnazione — Ricorso per risarcimento danni — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran — Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche — Danno materiale — Danno immateriale — Errore di valutazione riguardo all’importo del risarcimento — Insussistenza — Impugnazione incidentale — Presupposti necessari per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea — Obbligo di dimostrare la fondatezza delle misure restrittive — Violazione sufficientemente qualificata»

Nella causa C‑45/15 P,

avente ad oggetto un’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 4 febbraio 2015,

Safa Nicu Sepahan Co., con sede in Ispahan (Iran), rappresentata da A. Bahrami, avocat,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da R. Liudvinaviciute‑Cordeiro, M. Bishop e I. Gurov, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

sostenuto da:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da M. Gray, in qualità di agente,

interveniente in sede d’impugnazione,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, M. Ilešič, L. Bay Larsen e T. von Danwitz, presidenti di sezione, A. Rosas (relatore), J. Malenovský, E. Levits, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, C.G. Fernlund, C. Vajda, S. Rodin, F. Biltgen e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 maggio 2016,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Mediante la sua impugnazione, la Safa Nicu Sepahan Co. chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Consiglio (T‑384/11, EU:T:2014:986; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale tale giudice ha parzialmente respinto il suo ricorso inteso ad ottenere, in particolare, il risarcimento dei danni materiali e immateriali asseritamente subiti a motivo del suo inserimento nell’elenco delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono stati congelati, in virtù del punto 19 della parte I, sezione B, dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2011, L 136, pag. 26), e poi in virtù del punto 61 della parte I, sezione B, dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1) (in prosieguo: le «disposizioni controverse»).

2

Mediante la sua impugnazione incidentale, il Consiglio dell’Unione europea chiede l’annullamento parziale della sentenza impugnata nella misura in cui l’Unione europea è stata condannata a versare alla Safa Nicu Sepahan un risarcimento a titolo del danno immateriale da questa subìto, conseguente alle misure restrittive previste dalle disposizioni controverse.

Fatti all’origine della controversia

3

I fatti all’origine della controversia sono stati esposti nei punti da 1 a 13 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

«1

La presente causa rientra nell’ambito delle misure restrittive adottate per esercitare pressioni sulla Repubblica islamica dell’Iran affinché quest’ultima ponga fine alle attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari (in prosieguo: la “proliferazione nucleare”).

2

La ricorrente, Safa Nicu Sepahan (…), è una società per azioni iraniana.

3

Il nome di una entità identificata come “Safa Nicu” è stato inserito nell’elenco delle entità che concorrono alla proliferazione nucleare, contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU [2010,] L 195, pag. 39), dalla decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU [2011,] L 136, pag. 65).

4

Di conseguenza, il nome dell’entità identificata come “Safa Nicu” è stato inserito nell’elenco di cui all’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU [2010,] L 281, pag. 1), dal [regolamento di esecuzione n. 503/2011].

5

Nella motivazione della decisione 2011/299 e del regolamento di esecuzione n. 503/2011, l’entità identificata come “Safa Nicu” è stata descritta come un’“azienda di comunicazioni che ha fornito apparecchiature all’impianto di Fordow (Qom[, Iran]), costruito senza dichiarazione all’[Agenzia internazionale per l’energia atomica (ONU) (AIEA)]”.

6

In seguito all’avvertimento da parte di uno dei suoi partner commerciali, la ricorrente ha chiesto al [Consiglio], con lettera del 7 giugno 2011, di modificare l’allegato VIII del regolamento n. 961/2010, integrando e correggendo l’inserimento dell’entità identificata come “Safa Nicu” negli elenchi di cui trattasi, oppure eliminandolo. A tale riguardo, essa ha sostenuto che detto inserimento si riferiva ad un’entità diversa, oppure che il Consiglio aveva commesso un errore nell’inserire il suo nome nell’elenco di cui all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010.

7

Non avendo ricevuto risposta alla sua lettera del 7 giugno 2011, la ricorrente ha contattato telefonicamente il Consiglio e, in seguito, gli ha inviato una nuova lettera in data 23 giugno 2011.

8

L’inserimento dell’entità identificata come “Safa Nicu” nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413 ed in quello dell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010 è stato mantenuto dalla decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU [2011,] L 319, pag. 71), e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU [2011,] L 319, pag. 11).

9

Nella decisione 2011/783 e nel regolamento di esecuzione n. 1245/2011, la voce “Safa Nicu” è stata sostituita dalla voce “Safa Nicu alias ’Safa Nicu Sepahan’, ’Safanco Company, ’Safa Nicu Afghanistan Company’, ’Safa Al-Noor Company’ e ’Safa Nicu Ltd Company’”. Quali informazioni identificative dell’entità in questione, sono stati del pari menzionati cinque indirizzi in Iran, negli Emirati arabi uniti ed in Afghanistan.

10

Con lettera del 5 dicembre 2011, il Consiglio ha informato la ricorrente del mantenimento del suo nome negli elenchi di cui all’allegato II della decisione 2010/413 e all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010. Esso ha constatato che le osservazioni presentate dalla ricorrente il 7 giugno 2011 non giustificavano la soppressione delle misure restrittive. Il Consiglio ha precisato che l’inserimento dell’entità identificata come “Safa Nicu” si riferiva effettivamente alla ricorrente, nonostante la menzione incompleta del [suo] nome. Esso ha inoltre informato la ricorrente delle modifiche richiamate al precedente punto 9.

11

Atteso che il regolamento n. 961/2010 è stato abrogato dal [regolamento n. 267/2012], il nominativo della ricorrente è stato inserito dal Consiglio nell’allegato IX di quest’ultimo regolamento. La motivazione riguardante la ricorrente è identica a quella riportata nel regolamento di esecuzione n. 1245/2011.

12

Con lettera dell’11 dicembre 2012, il Consiglio ha informato la ricorrente del mantenimento del suo nome negli elenchi di cui all’allegato II della decisione 2010/413 e all’allegato IX del regolamento n. 267/2012, trasmettendole in allegato quest’ultimo regolamento.

13

Con decisione 2014/222/PESC del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la decisione 2010/413 (GU [2014,] L 119, pag. 65), il nome della ricorrente è stato rimosso dall’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413. Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 397/2014 del Consiglio, del 16 aprile 2014, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU [2014,] L 119, pag. 1), il suo nome è stato di conseguenza rimosso dall’elenco di cui all’allegato IX del regolamento n. 267/2012».

Sentenza impugnata

4

Con atto introduttivo del 22 luglio 2011, la Safa Nicu Sepahan ha proposto, dinanzi al Tribunale, un ricorso per annullamento e risarcimento danni.

5

Per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda di annullamento delle disposizioni controverse, il Tribunale ha rilevato che il giudice dell’Unione deve assicurarsi che le misure restrittive di portata individuale siano fondate su una base fattuale sufficientemente solida. A questo proposito, il Tribunale ha sottolineato, riferendosi ai punti da 64 a 66 della sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio/Fulmen e Mahmoudian (C‑280/12 P, EU:C:2013:775), che spetta all’autorità competente dell’Unione dimostrare la fondatezza delle motivazioni addotte a carico del soggetto interessato, e non già a quest’ultimo fornire la prova negativa dell’infondatezza di tali motivazioni. Di conseguenza, il Tribunale ha chiesto al Consiglio di produrre elementi che giustificassero l’adozione e il mantenimento delle misure restrittive nei confronti della Safa Nicu Sepahan.

6

Poiché il Consiglio ha indicato che l’unico elemento di cui esso disponeva, riguardante l’adozione e il mantenimento di dette misure restrittive, era una proposta di iscrizione promanante da uno Stato membro e che le informazioni contenute in tale proposta erano state riprodotte nella motivazione delle disposizioni controverse, il Tribunale ha concluso, al punto 38 della sentenza impugnata, che il Consiglio non aveva dimostrato la fondatezza dell’allegazione secondo cui la Safa Nicu Sepahan era una società di comunicazioni che aveva fornito del materiale per il sito di Fordow (Qom). Poiché tale allegazione costituiva l’unico motivo sotteso all’adozione e al mantenimento di misure restrittive nei confronti della Safa Nicu Sepahan, il Tribunale ha annullato le disposizioni controverse.

7

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la domanda di risarcimento proposta dalla Safa Nicu Sepahan, il Tribunale ha ricordato, al punto 47 della sentenza impugnata, la giurisprudenza secondo cui l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione presuppone il ricorrere di un insieme di condizioni, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità fra il comportamento addotto e il danno lamentato.

8

Per quanto riguarda, in primo luogo, il presupposto dell’illegittimità del comportamento addebitato alle istituzioni, il Tribunale ha ricordato, al punto 50 della sentenza impugnata, che la giurisprudenza esige che venga accertata l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli e, al punto 52 della medesima pronuncia, che il criterio decisivo per constatare una violazione siffatta è quello del travalicamento manifesto e grave, da parte dell’istituzione in questione, dei limiti imposti al suo potere discrezionale. Il Tribunale ha statuito, ai punti 57 e 58 della sentenza impugnata, che le disposizioni pertinenti dei regolamenti n. 961/2010 e n. 267/2012 enunciano, in modo tassativo, le condizioni in presenza delle quali sono consentite delle misure restrittive, e che tali disposizioni, garantendo in tal modo la tutela degli interessi individuali dei soggetti riguardati, devono essere considerate come norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli. Dalla constatazione di invalidità delle disposizioni controverse, quale effettuata dal Tribunale nella sentenza impugnata, deriverebbe che il Consiglio, adottando le disposizioni suddette, ha violato i regolamenti sopra citati.

9

Nell’ambito del suo successivo esame della natura sufficientemente qualificata di tale violazione, il Tribunale ha statuito, ai punti da 59 a 61 della sentenza impugnata, che, riguardo all’obbligo di dimostrare la fondatezza delle misure restrittive adottate, il Consiglio non disponeva di alcun margine di discrezionalità, dato che quest’obbligo era imposto dall’esigenza di rispetto dei diritti fondamentali delle persone e delle entità interessate. Il Tribunale ha del pari constatato, al punto 62 della sua sentenza, che la regola che imponeva tale obbligo al Consiglio non comportava difficoltà di applicazione o di interpretazione.

10

Avendo inoltre esposto, ai punti da 63 a 67 della sentenza impugnata, che la regola in questione era sancita da una giurisprudenza del Tribunale antecedente all’adozione – avvenuta il 23 maggio 2011 – della prima delle disposizioni controverse, il Tribunale ha concluso, ai punti 68 e 69 di detta sentenza, che un’amministrazione normalmente prudente e diligente sarebbe stata in grado di comprendere, al momento dell’adozione della suddetta disposizione, che le spettava raccogliere, nelle circostanze del caso di specie, le informazioni o gli elementi di prova che giustificavano le misure restrittive nei confronti della ricorrente, al fine di poter dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza di tali misure mediante la produzione delle informazioni o degli elementi di prova suddetti dinanzi al giudice dell’Unione. Di conseguenza, il Tribunale ha constatato l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.

11

In secondo e in terzo luogo, il Tribunale ha rilevato che spettava alla Safa Nicu Sepahan fornire elementi di prova atti a dimostrare l’esistenza e l’entità di un danno reale e certo, nonché il fatto che tale danno derivava in modo sufficientemente diretto dal comportamento censurato.

12

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno immateriale formulata dalla Safa Nicu Sepahan, il Tribunale ha considerato, al punto 85 della sentenza impugnata, che l’adozione e il mantenimento illegittimi delle misure restrittive riguardanti la Safa Nicu Sepahan avevano causato a quest’ultima un danno immateriale che faceva sorgere un diritto al risarcimento.

13

Quanto all’importo del risarcimento da concedere a titolo del danno immateriale, il Tribunale, riferendosi al punto 72 della sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione (C‑239/12 P, EU:C:2013:331), ha riconosciuto, ai punti 86 e 87 della sentenza impugnata, che l’annullamento dell’iscrizione della Safa Nicu Sepahan nell’elenco delle entità colpite dalle misure restrittive in questione era suscettibile di ridurre l’importo del risarcimento da accordare, ma non poteva costituire una riparazione integrale del danno subìto. Avendo chiarito, ai punti da 88 a 91 della sentenza impugnata, che occorreva tener conto, in particolare, della gravità della violazione constatata, della durata della stessa, del comportamento del Consiglio, nonché degli effetti che l’accusa di coinvolgimento della Safa Nicu Sepahan nella proliferazione nucleare iraniana aveva prodotto in capo ai terzi, il Tribunale ha fissato l’importo di tale risarcimento in via equitativa in misura pari a EUR 50000.

14

Il Tribunale ha invece respinto la domanda della Safa Nicu Sepahan relativa al risarcimento del danno materiale asseritamente subìto.

Conclusioni delle parti

Conclusioni dell’impugnazione

15

Mediante la sua impugnazione, la Safa Nicu Sepahan chiede che la Corte voglia:

annullare parzialmente la sentenza impugnata laddove questa respinge la domanda di risarcimento del danno materiale sofferto;

annullare parzialmente la sentenza impugnata laddove questa limita a EUR 50000 l’importo del risarcimento del danno immateriale da essa subìto;

condannare il Consiglio al pagamento della somma di EUR 5662737,40, oltre ad interessi, a titolo di risarcimento del danno materiale subìto a motivo dell’inserimento di detta ricorrente nell’elenco dei soggetti sanzionati;

condannare il Consiglio al pagamento della somma di EUR 2000000, oltre ad interessi, a titolo di risarcimento del danno immateriale subìto a motivo dell’inserimento di detta ricorrente nell’elenco dei soggetti sanzionati;

condannare il Consiglio alle spese da essa sostenute dinanzi alla Corte e al Tribunale, oltre agli interessi;

in subordine, condannare il Consiglio al pagamento degli importi fissati in via equitativa, oltre agli interessi, a titolo di risarcimento del danno materiale, da un lato, e del danno immateriale, dall’altro, tenendo presente che l’importo del risarcimento di quest’ultimo profilo di danno non dovrà essere inferiore all’importo già concesso ad essa ricorrente, a questo titolo, dalla sentenza impugnata, nonché condannare il Consiglio alle spese da essa sostenute dinanzi alla Corte e al Tribunale, oltre agli interessi, e,

in ulteriore subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo riesamini l’importo dei danni e pronunci una nuova sentenza a favore della ricorrente.

16

Con la sua comparsa di risposta, il Consiglio chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione perché infondata;

procedere ad una sostituzione delle motivazioni della sentenza impugnata riguardanti la nozione di «violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica», in conformità delle considerazioni esposte nella sua comparsa di risposta, e

condannare la ricorrente alle spese del giudizio di impugnazione e del procedimento di primo grado.

Conclusioni dell’impugnazione incidentale

17

Con la sua impugnazione incidentale, il Consiglio chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata laddove questa lo condanna a versare alla ricorrente un risarcimento di EUR 50000 a titolo del danno immateriale sofferto da quest’ultima;

respingere la domanda di risarcimento proposta dalla ricorrente a titolo del danno immateriale, e

condannare la ricorrente alle spese relative all’impugnazione incidentale e al procedimento di primo grado.

18

Con la sua comparsa di risposta all’impugnazione incidentale, la Safa Nicu Sepahan chiede alla Corte di dichiarare infondata tale impugnazione. Inoltre, essa ripropone le conclusioni della propria impugnazione, ad eccezione di quella, presentata in subordine, mirante al rinvio della causa dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo riesamini l’importo dei danni e pronunci una nuova sentenza in suo favore.

19

Con decisione del presidente della Corte in data 5 agosto 2015, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è stato ammesso a intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

Osservazioni preliminari

20

Ai sensi dell’articolo 174 del regolamento di procedura della Corte, le conclusioni della comparsa di risposta tendono all’accoglimento o al rigetto, totale o parziale, dell’impugnazione. Inoltre, a norma degli articoli 172 e 176 del citato regolamento, le parti autorizzate a depositare una comparsa di risposta possono presentare, mediante atto separato e distinto dalla comparsa di risposta, un’impugnazione incidentale, la quale, in forza dell’articolo 178, paragrafi 1 e 3, seconda frase, del medesimo regolamento, deve tendere all’annullamento, totale o parziale, della sentenza impugnata, sulla base di motivi e argomenti di diritto distinti da quelli dedotti nella comparsa di risposta. Risulta dal combinato disposto di tali disposizioni che la comparsa di risposta non può essere intesa all’annullamento della sentenza impugnata per motivi distinti e autonomi da quelli dedotti nell’impugnazione, in quanto motivi di tal genere possono essere fatti valere solo nell’ambito di un’impugnazione incidentale (sentenza del 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione, C‑449/14 P, EU:C:2016:848, punti da 99 a 101).

21

Nella misura in cui il Consiglio chiede alla Corte, con la sua comparsa di risposta all’impugnazione della Safa Nicu Sepahan, di procedere ad una sostituzione della motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa ad una delle condizioni cumulative necessarie per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, vale a dire quella relativa all’esistenza di una «violazione sufficientemente qualificata» di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, tale domanda non mira all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione suddetta, bensì è intesa all’annullamento della decisione del Tribunale, contenuta nel punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, che ha condannato il Consiglio a versare alla Safa Nicu Sepahan un risarcimento di EUR 50000 a titolo del danno immateriale subìto da quest’ultima, in quanto tale decisione è fondata sulla constatazione di una violazione siffatta. Pertanto, non essendo conforme ai requisiti imposti dall’articolo 174 del regolamento di procedura, tale capo delle conclusioni formulate con la comparsa di risposta è irricevibile.

22

Allo stesso modo, nella misura in cui la Safa Nicu Sepahan chiede alla Corte, con la sua comparsa di risposta all’impugnazione incidentale del Consiglio, di annullare parzialmente la sentenza impugnata e di concederle un giusto risarcimento del danno sia materiale che immateriale subìto, tali capi delle conclusioni non sono limitati ai motivi invocati nella suddetta impugnazione incidentale, in contrasto con le prescrizioni dell’articolo 179 del regolamento di procedura, e sono dunque irricevibili.

23

Occorre esaminare l’impugnazione incidentale del Consiglio in primo luogo, dal momento che essa riguarda il primo dei tre presupposti per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, vale a dire quello relativo all’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.

Sull’impugnazione incidentale del Consiglio

24

L’impugnazione incidentale è incentrata su due motivi di gravame.

Sul primo motivo, relativo ad un’erronea valutazione dei presupposti per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione

Argomenti delle parti

25

Secondo il Consiglio, il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando, ai punti 68 e 69 della sentenza impugnata, che l’illegittimità in questione costituiva una «violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica».

26

A questo proposito, il Tribunale avrebbe statuito, ai punti da 59 a 61 della sentenza impugnata, che il Consiglio non disponeva di alcun margine di discrezionalità relativamente alla sua decisione di iscrivere la Safa Nicu Sepahan nell’elenco dei soggetti interessati dalle misure restrittive in questione. Il Tribunale sarebbe giunto a tale conclusione fondandosi in maniera erronea sulla giurisprudenza attualmente sancita dalle sentenze del 28 novembre 2013, Consiglio/Fulmen e Mahmoudian (C‑280/12 P, EU:C:2013:775), e del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518), per stabilire l’estensione dell’obbligo imposto al Consiglio di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza delle motivazioni poste a carico del soggetto colpito da misure restrittive, malgrado che tale regola giurisprudenziale non fosse chiaramente consolidata nel momento in cui detta istituzione ha adottato le disposizioni controverse.

27

Inoltre, il Tribunale avrebbe affermato in maniera erronea, al punto 62 della sentenza impugnata, che la regola che imponeva al Consiglio di dimostrare la fondatezza delle misure restrittive in discussione non riguardava una situazione particolarmente complessa e che essa non comportava difficoltà di applicazione o di interpretazione. Il Tribunale si sarebbe fondato, a questo proposito, in maniera inesatta sulla propria giurisprudenza, citata ai punti da 64 a 67 della sentenza impugnata. Inoltre, occorrerebbe tener conto delle difficoltà connesse alla comunicazione di informazioni riservate sottese alla decisione di iscrivere una persona o un’entità in un elenco relativo a misure restrittive.

28

La Safa Nicu Sepahan contesta tali argomenti.

Giudizio della Corte

29

Occorre ricordare che tra i presupposti richiesti per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, a norma dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, figura il requisito dell’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2012, Artegodan/Commissione, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, punto 80 e la giurisprudenza ivi citata).

30

La Corte ha avuto l’occasione di precisare che una violazione siffatta si concretizza allorquando essa implica un travalicamento manifesto e grave, da parte dell’istituzione interessata, dei limiti imposti al suo potere discrezionale, tenendo presente che gli elementi da prendere in considerazione al riguardo sono, in particolare, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, nonché l’ampiezza del potere discrezionale che tale norma riserva all’autorità dell’Unione (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punti 5556; del 25 gennaio 2007, Robins e a., C‑278/05, EU:C:2007:56, punto 70, nonché del 19 giugno 2014, Specht e a., da C‑501/12 a C‑506/12, C‑540/12 e C‑541/12, EU:C:2014:2005, punto 102).

31

Risulta altresì dalla giurisprudenza che una violazione del diritto dell’Unione è, in ogni caso, manifestamente qualificata qualora si sia protratta nonostante la pronuncia di una sentenza dichiarativa dell’inadempimento addebitato oppure di una sentenza pregiudiziale, o malgrado l’esistenza di una giurisprudenza consolidata della Corte in materia, dalle quali risulti il carattere illegittimo del comportamento in questione (sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 57, nonché del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, EU:C:2006:774, punto 214).

32

Occorre, alla luce di tale giurisprudenza, verificare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto statuendo, segnatamente ai punti 68 e 69 della sentenza impugnata, che il mancato rispetto, da parte del Consiglio, dell’obbligo di raccogliere le informazioni o gli elementi di prova giustificanti le misure restrittive a carico della Safa Nicu Sepahan, al fine di poter dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza di tali misure mediante la produzione delle informazioni o degli elementi di prova suddetti dinanzi al giudice dell’Unione, costituiva, nelle circostanze del caso di specie, una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.

33

Come risulta dal punto 37 della sentenza impugnata, è pacifico che il Consiglio ha dichiarato dinanzi al Tribunale che l’unico elemento a sua disposizione riguardante l’adozione e il mantenimento delle misure restrittive a carico della Safa Nicu Sepahan era una proposta di iscrizione promanante da uno Stato membro, e che le informazioni contenute in tale proposta erano state riprodotte nella motivazione delle disposizioni controverse. Risulta dunque dal citato punto 37 della sentenza impugnata che il Consiglio non disponeva di informazioni o di elementi di prova che suffragassero le motivazioni addotte ai fini dell’adozione di misure restrittive nei confronti della Safa Nicu Sepahan.

34

Ciò premesso, a parere del Consiglio, la giurisprudenza secondo cui spetta ad esso fornire, in caso di contestazione, informazioni o elementi di prova che supportino le motivazioni addotte ai fini dell’adozione delle misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, non era chiaramente consolidata al momento dell’adozione della prima delle disposizioni controverse. Dunque, nonostante il mancato rispetto di tale obbligo, non potrebbe imputarsi al Consiglio una violazione qualificata del diritto dell’Unione a questo proposito prima della pronuncia delle sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518), nonché del 28 novembre 2013, Consiglio/Fulmen e Mahmoudian (C‑280/12 P, EU:C:2013:775), mediante le quali la Corte ha precisato tale giurisprudenza.

35

A questo proposito occorre ricordare – come già sottolineato dalla Corte in una giurisprudenza precedente all’adozione delle disposizioni controverse – che l’Unione è un’Unione di diritto nella quale le sue istituzioni sono assoggettate alla verifica della conformità dei loro atti, segnatamente, al Trattato FUE e ai principi generali del diritto (sentenza del 29 giugno 2010, E ed F, C‑550/09, EU:C:2010:382, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata) e in cui le persone fisiche e giuridiche devono beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva.

36

Per quanto riguarda il rispetto del principio della tutela giurisdizionale effettiva, la Corte ha affermato, al punto 343 della sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461), che eventuali misure restrittive adottate nei confronti di persone fisiche o giuridiche non sono sottratte a qualsiasi controllo del giudice dell’Unione, segnatamente, nel caso in cui si affermi che l’atto che le dispone riguarda la sicurezza nazionale e il terrorismo.

37

Come risulta da tale giurisprudenza, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva esige che il Consiglio fornisca, in caso di contestazione, informazioni ed elementi di prova che suffraghino le motivazioni addotte ai fini dell’adozione di misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche. A questo proposito, risulta dal punto 336 della sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461), che il controllo giurisdizionale delle misure restrittive adottate nei confronti delle persone fisiche o giuridiche deve poter vertere, in particolare, sulla legittimità delle motivazioni sulle quali si fonda la decisione che infligge ad una persona o a un’entità un insieme di misure restrittive.

38

Allo stesso modo, al punto 57 della sentenza del 29 giugno 2010, E ed F (C‑550/09, EU:C:2010:382), la Corte ha dichiarato che un controllo giurisdizionale adeguato della legittimità nel merito delle misure restrittive individuali deve riguardare, in particolare, la verifica dei fatti nonché degli elementi di prova e di informazione invocati ai fini dell’adozione di tali misure.

39

Inoltre, sebbene nelle cause conclusesi con le sentenze sopra citate venissero in questione misure di congelamento dei beni adottate nel contesto specifico della lotta contro il terrorismo internazionale, è manifesto che l’obbligo di dimostrare la fondatezza delle misure restrittive dirette contro persone ed entità individuali, risultante dalla giurisprudenza suddetta, vale anche per quanto riguarda l’adozione di misure restrittive di congelamento dei beni aventi come scopo di esercitare pressioni sulla Repubblica islamica dell’Iran, quali quelle a carico della Safa Nicu Sepahan, tenuto conto in particolare della natura individuale delle suddette misure restrittive e del rilevante impatto che le stesse possono avere sui diritti e sulle libertà delle persone e delle entità riguardate (v., in proposito, sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punti 361375).

40

Date tali circostanze, occorre affermare che l’obbligo incombente al Consiglio di fornire, in caso di contestazione, le informazioni o gli elementi di prova suffraganti le motivazioni addotte per l’adozione di misure restrittive nei confronti di una persona fisica o giuridica risultava già, alla data dell’adozione delle disposizioni controverse, da una consolidata giurisprudenza della Corte. Di conseguenza, giustamente il Tribunale ha dichiarato, segnatamente ai punti 68 e 69 della sentenza impugnata, che la violazione, per un periodo di quasi tre anni, dell’obbligo suddetto costituiva una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, e ciò indipendentemente dalla questione se i diritti in discussione nel caso di specie consistano, a mente del punto 58 della sentenza impugnata, nel non vedersi imporre misure restrittive in spregio dei presupposti di merito relativi all’inflizione di misure siffatte oppure attengano, giusta il punto 60 della medesima sentenza, alle esigenze connesse ad una tutela giurisdizionale effettiva.

41

La conclusione che precede non viene invalidata dall’argomento del Consiglio attinente alle difficoltà connesse al carattere riservato di informazioni od elementi di prova che sostengono le motivazioni di una decisione che infligge misure restrittive a una persona fisica o giuridica. Infatti, nel caso di specie, il Consiglio non ha, in alcun momento del procedimento dinanzi al Tribunale, fatto riferimento ad informazioni o ad elementi di prova riservati di cui esso avrebbe disposto a sostegno delle misure restrittive adottate nei confronti della Safa Nicu Sepahan.

42

Occorre dunque respingere il primo motivo dell’impugnazione incidentale perché infondato.

Sul secondo motivo, relativo ad un’erronea valutazione dei presupposti per il risarcimento del danno immateriale fatto valere dalla Safa Nicu Sepahan

Argomenti delle parti

43

Il Consiglio sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando, ai punti da 86 a 92 della sentenza impugnata, che l’annullamento delle disposizioni controverse non costituiva, nelle circostanze del caso di specie, una riparazione integrale del danno subìto.

44

Così facendo, il Tribunale si sarebbe discostato dalle soluzioni adottate in altre cause, e segnatamente al punto 241 della sentenza dell’11 luglio 2007, Sison/Consiglio (T‑47/03, non pubblicata, EU:T:2007:207), in cui il Tribunale ha considerato che l’annullamento della decisione di iscrizione nell’elenco delle persone colpite dalle misure restrittive in discussione costituiva una riparazione adeguata. Inoltre, la Corte avrebbe del pari statuito, al punto 72 della sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione (C‑239/12 P, EU:C:2013:331), che l’annullamento della decisione di iscrizione era idoneo a riabilitare la persona interessata o a costituire una forma di risarcimento del danno immateriale da essa subìto.

45

Di conseguenza, occorrerebbe annullare la decisione del Tribunale che ha condannato il Consiglio a versare alla ricorrente la somma di EUR 50000 a titolo di risarcimento del danno sofferto.

46

La Safa Nicu Sepahan contesta tali argomenti.

Giudizio della Corte

47

Occorre rilevare che, nel suo iter logico, il Tribunale si è correttamente fondato, al punto 86 della sentenza impugnata, sulla sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione (C‑239/12 P, EU:C:2013:331), al fine di statuire che l’annullamento delle disposizioni controverse era idoneo a costituire una forma di riparazione del danno immateriale subìto dalla Safa Nicu Sepahan.

48

Se poi il Tribunale ha nondimeno giudicato, segnatamente al punto 87 della sentenza impugnata, che, nella fattispecie, l’annullamento dell’iscrizione della Safa Nicu Sepahan era idoneo a ridurre l’ammontare del risarcimento concesso, ma non a costituire una riparazione integrale del danno immateriale subìto, tale valutazione è stata fondata sulla presa in considerazione delle circostanze del caso specifico.

49

A questo proposito, occorre constatare anzitutto che, decidendo, sulla base di una valutazione delle circostanze del caso di specie, che un risarcimento pecuniario era necessario per garantire la riparazione integrale del danno immateriale subìto dalla Safa Nicu Sepahan, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nell’ambito della propria valutazione. Infatti, se è pur vero che, nella sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione (C‑239/12 P, EU:C:2013:331), la Corte ha statuito che l’annullamento di misure restrittive illegittime può costituire una forma di riparazione del danno immateriale subìto, ciò non comporta che tale forma di riparazione sia necessariamente sufficiente, in ogni caso, a garantire la riparazione integrale di tale danno.

50

Inoltre, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, qualora il Tribunale abbia constatato l’esistenza di un danno, esso è competente in via esclusiva a valutare, entro i limiti della domanda proposta, le modalità e l’entità del risarcimento del danno stesso (sentenze del 1o giugno 1994, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, punti 6681, e del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, punto 34, nonché ordinanza del 14 dicembre 2006, Meister/UAMI, C‑12/05 P, EU:C:2006:779, punto 82).

51

Tuttavia, affinché la Corte possa esercitare il proprio controllo giurisdizionale sulle sentenze del Tribunale, queste ultime devono essere sufficientemente motivate e, per quanto riguarda la valutazione di un danno, indicare i criteri presi in considerazione ai fini della determinazione dell’importo deciso (sentenze del 14 maggio 1998, Consiglio/de Nil e Impens, C‑259/96 P, EU:C:1998:224, punti 3233; del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, punto 35, nonché ordinanza del 3 settembre 2013, Idromacchine e a./Commissione, C‑34/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:552, punto 80).

52

Ai punti da 88 a 91 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che, per determinare l’importo del risarcimento del danno immateriale nel caso di specie, occorreva tener conto, in particolare, della gravità della violazione constatata, della durata di quest’ultima, del comportamento del Consiglio, nonché degli effetti che l’affermazione del coinvolgimento della Safa Nicu Sepahan nella proliferazione nucleare iraniana aveva prodotto in capo ai terzi. A questo proposito, il Tribunale ha considerato, in sostanza, che l’addebito del Consiglio nei confronti della Safa Nicu Sepahan era particolarmente grave, che tale addebito non era stato però supportato dal benché minimo elemento di informazione o di prova pertinente, e che il Consiglio non aveva verificato, di propria iniziativa o in risposta alle rimostranze della Safa Nicu Sepahan, la fondatezza dell’addebito suddetto al fine di limitare le conseguenze pregiudizievoli da esso derivanti per tale impresa.

53

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha indicato i criteri presi in considerazione per la determinazione dell’importo del risarcimento deciso. In tali circostanze, la conclusione formulata al punto 92 della sentenza impugnata, secondo cui il danno immateriale subìto dalla Safa Nicu Sepahan ammonta, sulla base di una corretta valutazione equitativa, ad EUR 50000, non può essere rimessa in discussione dalla Corte.

54

Di conseguenza, il secondo motivo dell’impugnazione incidentale deve essere respinto perché infondato.

55

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, l’impugnazione incidentale deve essere respinta.

Sull’impugnazione della Safa Nicu Sepahan

56

A sostegno delle sue conclusioni, la Safa Nicu Sepahan deduce due motivi, il primo relativo alla riparazione del danno materiale da essa sofferto e il secondo relativo alla riparazione del danno immateriale subìto.

Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell’articolo 340, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 3, della Carta, ad una contraddittorietà della motivazione, ad uno snaturamento degli elementi di fatto e di prova, nonché ad una violazione dell’obbligo di motivazione nella valutazione del danno materiale

57

Il primo motivo di impugnazione è suddiviso in cinque parti. Occorre esaminare le parti seconda, terza, quarta e quinta del motivo con precedenza sulla prima.

Sulla seconda parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

58

Con la seconda parte del primo motivo di impugnazione, la Safa Nicu Sepahan sostiene, da un lato, che, malgrado il riconoscimento da parte del Tribunale, ai punti 99, 102, 104, 145 e 147 della sentenza impugnata, dell’esistenza di un danno materiale derivato dall’adozione delle misure restrittive in questione nel contesto del contratto relativo alla ristrutturazione della centrale elettrica di Derbendikhan (Irak), detto giudice ha tuttavia rifiutato, in modo arbitrario e in violazione dell’articolo 340, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), di condannare il Consiglio al risarcimento dei danni causati. Inoltre, il Tribunale avrebbe snaturato degli elementi di prova affermando, al punto 104 della sentenza impugnata, che «l’effettività e l’ammontare del danno» non erano stati dimostrati. Allo stesso modo, al punto 106 di detta sentenza, il Tribunale avrebbe snaturato le prove addotte dalla Safa Nicu Sepahan concernenti il suo margine di profitto e il suo tasso di rendimento nell’ambito di tale contratto.

59

Dall’altro lato, la Safa Nicu Sepahan fa valere che, ai punti 99 e 100 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rifiutato, in maniera arbitraria, di concederle un risarcimento per il danno derivante dalla chiusura dei suoi conti bancari da parte della Emirate National Bank of Dubai, pur avendo detto giudice considerato, ai punti 145 e 147 della sua pronuncia, che era dimostrata l’effettiva esistenza di un ribasso importante del fatturato e della redditività della Safa Nicu Sepahan, del licenziamento di numerosi dipendenti da parte di tale società, nonché di altri costi sopportati da quest’ultima. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria e viziata da uno snaturamento degli elementi di prova, per il fatto che il Tribunale, da un lato, avrebbe affermato, al punto 98 della sua sentenza, che la Safa Nicu Sepahan avrebbe potuto ottenere da un’altra banca servizi finanziari equivalenti a quelli in precedenza forniti dalla Emirate National Bank of Dubai, mentre, dall’altro, avrebbe constatato, al punto 96 della medesima pronuncia, che qualsiasi banca che avesse collaborato con la Safa Nicu Sepahan avrebbe rischiato di essere colpita da misure restrittive adottate dall’Unione.

60

Il Consiglio contesta tali argomenti.

– Giudizio della Corte

61

Occorre ricordare, da un lato, che qualsiasi danno di cui viene chiesto il risarcimento nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione a titolo dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, deve essere reale e certo (v. sentenze del 21 maggio 1976, Roquette frères/Commissione, 26/74, EU:C:1976:69, punti 2223, nonché del 16 luglio 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commissione, C‑481/07 P, non pubblicata, EU:C:2009:461, punto 36). Dall’altro lato, perché possa sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, il danno deve derivare in maniera sufficientemente diretta dal comportamento illegittimo delle istituzioni (v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 1979, Dumortier e a./Consiglio, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, EU:C:1979:223, punto 21, nonché del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, EU:C:2006:774, punto 218).

62

In ogni caso, spetta alla parte che adduce la responsabilità extracontrattuale dell’Unione fornire prove concludenti tanto dell’esistenza quanto dell’entità del danno da essa fatto valere (sentenze del 16 settembre 1997, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione, C‑362/95 P, EU:C:1997:401, punto 31, nonché del 16 luglio 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commissione, C‑481/07 P, non pubblicata, EU:C:2009:461, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata), nonché dell’esistenza di un nesso sufficientemente diretto di causa ed effetto tra il comportamento dell’istituzione in questione e il danno asserito (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 1992, Finsider e a./Commissione, C‑363/88 e C‑364/88, EU:C:1992:44, punto 25, nonché ordinanza del 31 marzo 2011, Mauerhofer/Commissione, C‑433/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:204, punto 127).

63

Per quanto riguarda l’addebito mosso al Tribunale di avere, in modo arbitrario, rifiutato di risarcire la Safa Nicu Sepahan per il danno asseritamente subìto a motivo della risoluzione del contratto riguardante la ristrutturazione della centrale elettrica di Derbendikhan, occorre constatare come tale censura sia fondata su un’erronea lettura della sentenza impugnata. Infatti, nella misura in cui il Tribunale ha constatato, ai punti 99, 102 e 104 di tale sentenza, che le allegazioni riguardanti la reale esistenza e l’ammontare del danno asseritamente subìto non erano suffragate da elementi di prova, risulta corretta la decisione di detto giudice di respingere la domanda di risarcimento della Safa Nicu Sepahan, nella parte in cui si riferiva a tale profilo di danno, al punto 107 della sentenza impugnata. Allo stesso modo, avendo il Tribunale constatato, ai punti 145 e 147 di detta sentenza, che la Safa Nicu Sepahan non aveva prodotto elementi che consentissero di valutare la reale esistenza e, eventualmente, l’entità del danno subìto, non si può accusare detto giudice di aver commesso un atto arbitrario.

64

Inoltre, per quanto riguarda l’argomento relativo alla violazione, asseritamente commessa dal Tribunale nel valutare il danno fatto valere, dei principi di proporzionalità e di «equa valutazione», che la Safa Nicu Sepahan qualifica come principi generali comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 3, della Carta, occorre constatare che tali principi non sono idonei a modificare, nel caso di specie, la conclusione secondo cui spettava alla Safa Nicu Sepahan fornire prove concludenti sia dell’esistenza che dell’entità del danno da essa lamentato.

65

Quanto all’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe snaturato degli elementi di prova ai punti 104 e 106 della sentenza impugnata, occorre ricordare che la semplice allusione ad uno snaturamento del genere non soddisfa i requisiti imposti dalla giurisprudenza della Corte, in forza dei quali l’impugnazione deve, in particolare, indicare in maniera precisa gli elementi che sarebbero stati snaturati (sentenza del 7 settembre 2016, Pilkington Group e a./Commissione, C‑101/15 P, EU:C:2016:631, punto 62 e la giurisprudenza ivi citata).

66

Orbene, da un lato, la Safa Nicu Sepahan non precisa in che modo il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova constatando, al punto 104 della sentenza impugnata, che l’effettiva esistenza e l’ammontare del danno non erano stati dimostrati. Dall’altro lato, per quanto riguarda la censura mossa al Tribunale di aver snaturato degli elementi di prova affermando, al punto 106 della sentenza impugnata, che la Safa Nicu Sepahan non aveva indicato il tasso di rendimento economico abituale nel settore nel quale essa opera, mentre invece detta società l’avrebbe fornito precisando che esso è pari al 20% del valore del contratto in questione, occorre rilevare come tale argomento sia fondato su una lettura inesatta della sentenza impugnata, nella misura in cui il Tribunale ha constatato al punto sopra menzionato non già che la Safa Nicu Sepahan non avrebbe indicato tale tasso di rendimento economico, bensì che tale società non aveva presentato né indicazioni sufficientemente precise al riguardo, né ulteriori elementi che dimostrassero l’effettiva esistenza e l’ammontare del danno asseritamente subìto.

67

Per quanto riguarda l’addebito mosso al Tribunale di aver respinto, in maniera arbitraria, la domanda di risarcimento del danno derivante dalla chiusura dei conti bancari della Safa Nicu Sepahan, occorre rilevare che il Tribunale, al punto 96 di detta sentenza, ha invero dedotto da una lettera prodotta in giudizio dalla Safa Nicu Sepahan che la chiusura dei menzionati conti bancari da parte della Emirate National Bank of Dubai poteva essersi verificata a motivo dell’adozione delle misure restrittive in questione, ma ha affermato, ai punti da 97 a 100 della medesima pronuncia, che la Safa Nicu Sepahan non aveva dimostrato di aver subìto un danno derivante da tale chiusura, rilevando, in particolare, al punto 97, che la Emirate National Bank of Dubai non aveva congelato i fondi depositati su tali conti, bensì li aveva restituiti alla Safa Nicu Sepahan. Allo stesso modo, ai punti 145 e 147 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso per l’assenza di un nesso di causalità tra il danno asseritamente subìto e la diminuzione del fatturato e della redditività della Safa Nicu Sepahan, constatando, da un lato, che quest’ultima non aveva dimostrato le cause di tale evoluzione e, dall’altro, che, anche supponendo che un nesso di causalità siffatto potesse essere desunto dall’esistenza stessa delle misure restrittive in questione, la Safa Nicu Sepahan non aveva prodotto alcun elemento che consentisse di valutare l’entità di tale danno. Pertanto, rigettando la suddetta domanda di risarcimento, il Tribunale non è venuto meno all’obbligo di motivazione che gli incombe.

68

Per quanto riguarda poi l’argomento relativo ad una contraddittorietà della motivazione e ad uno snaturamento degli elementi di prova ai punti 96 e 98 della sentenza impugnata, occorre rilevare che tale argomento non è, in ogni caso, idoneo ad inficiare la constatazione effettuata dal Tribunale al punto 97 della sua pronuncia, che era di per sé sola sufficiente per respingere la domanda di risarcimento della Safa Nicu Sepahan a titolo del danno da essa asseritamente subìto in conseguenza della chiusura dei suoi conti bancari da parte della Emirate National Bank of Dubai.

69

Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta.

Sulla terza parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

70

Con la terza parte del primo motivo di impugnazione, la Safa Nicu Sepahan sostiene, da un lato, che il Tribunale ha violato l’articolo 340, secondo comma, TFUE e l’articolo 41, paragrafo 3, della Carta per il fatto che le ha negato un risarcimento per il danno asseritamente subìto in conseguenza della rottura dei rapporti commerciali che essa intratteneva con la Siemens AG, uno dei suoi fornitori importanti, quando invece detto giudice avrebbe riconosciuto, ai punti 109 e 110 della sentenza impugnata, che tale rottura era la conseguenza diretta dell’adozione delle misure restrittive in questione. In questo medesimo punto 110, il Tribunale avrebbe altresì constatato, in modo contraddittorio, che un rifiuto di fornire prodotti non costituirebbe, in quanto tale, un danno. Inoltre, riguardo alla diminuzione del fatturato della Safa Nicu Sepahan in conseguenza dell’adozione di misure restrittive nei suoi confronti, il Tribunale avrebbe snaturato le prove e le sue stesse constatazioni in punto di fatto, contenute ai punti 145 e 147 della sentenza impugnata, rigettando la domanda di risarcimento.

71

Dall’altro lato, la Safa Nicu Sepahan addebita al Tribunale di aver snaturato degli elementi di fatto e di prova affermando, ai punti 115 e 116 della sentenza impugnata, che la causa determinante della rottura delle relazioni contrattuali della Safa Nicu Sepahan con la Mobarakeh Steel Company non era l’adozione delle misure restrittive nei confronti della Safa Nicu Sepahan, bensì il ritardo nell’esecuzione del contratto in questione. Orbene, il Tribunale avrebbe concluso, al punto 113 della sentenza impugnata, che esisteva un nesso di causalità tra la rottura di tali relazioni contrattuali e l’adozione delle suddette misure restrittive. Inoltre, il Tribunale, affermando, ai punti 133, da 136 a 139, 145 e 147 della sentenza impugnata, che la Safa Nicu Sepahan non aveva dimostrato che il danno fatto valere fosse la conseguenza della rottura, da parte dei suoi fornitori europei, delle relazioni commerciali che questi ultimi intrattenevano con essa, avrebbe richiesto una prova impossibile da fornire e avrebbe snaturato la finalità delle misure restrittive che consiste nell’infliggere un danno economico e finanziario massimo all’entità considerata.

72

Il Consiglio contesta tali argomenti.

– Giudizio della Corte

73

Quanto all’addebito mosso al Tribunale di aver respinto, in maniera arbitraria e in violazione dell’articolo 340, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 3, della Carta, la domanda di risarcimento della Safa Nicu Sepahan relativa al danno asseritamente subìto a motivo della rottura del suo rapporto commerciale con la Siemens, occorre rilevare che, se certo il Tribunale, ai punti 109, 110, 145 e 147 della sentenza impugnata, ha fatto riferimento agli effetti negativi che delle misure restrittive possono avere sui rapporti commerciali di una società con i propri fornitori nonché sul fatturato di quest’ultima, detto giudice non ha per questo affermato, ai punti suddetti, che la rottura di tali rapporti configurasse, in quanto tale, un danno risarcibile. Al contrario, al punto 110 di tale sentenza, il Tribunale ha statuito, giustamente e con motivazione non contraddittoria, che un danno materiale presentante un carattere reale e certo può nascere soltanto dalle ripercussioni derivanti da una rottura dei rapporti commerciali con dei fornitori di una società sui risultati economici di quest’ultima, e non dalla rottura di per sé stessa.

74

Per quanto riguarda l’argomento della Safa Nicu Sepahan secondo cui la constatazione dell’assenza di danno materiale da parte del Tribunale costituirebbe uno snaturamento degli elementi di fatto che comprovavano una diminuzione dei risultati finanziari di tale impresa, cui viene fatto riferimento nei punti 145 e 147 della sentenza impugnata, occorre ricordare che, come risulta dal punto 65 della presente sentenza, la semplice allusione a un siffatto snaturamento non soddisfa i requisiti fissati dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui l’impugnazione deve, in particolare, indicare in maniera precisa gli elementi che sarebbero stati snaturati. Inoltre, tale snaturamento deve risultare in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 6 aprile 2006, General Motors/Commissione, C‑551/03 P, EU:C:2006:229, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata).

75

Orbene, la Safa Nicu Sepahan si limita a rinviare, a questo proposito, ad otto allegati delle proprie memorie depositate dinanzi al Tribunale, senza precisare assolutamente in cosa consisterebbe l’asserito snaturamento. Date tali circostanze, e visto che la valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce – fatta salva l’ipotesi, non sussistente nella specie, di un loro snaturamento – una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nell’ambito del giudizio di impugnazione (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 3 settembre 2009, Moser Baer India/Consiglio, C‑535/06 P, EU:C:2009:498, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata; del 7 aprile 2016, Akhras/Consiglio, C‑193/15 P, EU:C:2016:219, punto 67 e la giurisprudenza ivi citata, nonché dell’8 settembre 2016, Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio, C‑459/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:646, punto 44), tale argomento deve essere respinto perché irricevibile.

76

Quanto all’argomento relativo ad uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale in quanto esso avrebbe constatato, ai punti 115 e 116 della sentenza impugnata, che il principale fattore che aveva portato allo scioglimento del contratto in questione da parte della Mobarakeh Steel Company era il ritardo accumulato nell’esecuzione di tale contratto, e non l’adozione delle misure restrittive nei confronti della Safa Nicu Sepahan, occorre ricordare, come risulta in sostanza dal punto 74 della presente sentenza, che uno snaturamento sussiste quando, senza che sia necessario ricorrere a nuovi elementi di prova, la valutazione degli elementi probatori esistenti risulti manifestamente erronea. Tale ipotesi si verifica in particolare qualora le deduzioni che il Tribunale ha tratto da alcuni documenti non siano conformi al senso e alla portata di tali documenti letti nella loro interezza (sentenza del 18 luglio 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commissione, C‑326/05 P, EU:C:2007:443, punti 6063).

77

A questo proposito, occorre constatare che risulta dalla lettera del 3 settembre 2011 della Mobarakeh Steel Company, allegata alla memoria di replica della Safa Nicu Sepahan dinanzi al Tribunale, che l’annullamento del contratto in questione era motivato, almeno in parte, dal ritardo della Safa Nicu Sepahan nell’esecuzione del contratto stesso rispetto alla scadenza risultante dalla lettera di cui sopra, scadenza che, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 114 della sentenza impugnata, era intervenuta più di sei mesi prima dell’adozione delle misure restrittive nei confronti della Safa Nicu Sepahan. Date tali circostanze, nella misura in cui il Tribunale ha statuito, al punto 116 della sentenza impugnata, che l’adozione delle misure restrittive nei confronti della Safa Nicu Sepahan non era la causa determinante e diretta dell’annullamento di detto contratto, senza per questo affermare che tale ritardo avesse costituito, di per sé stesso, una siffatta causa di annullamento, la valutazione compiuta dal Tribunale riguardo a questo elemento di prova non può essere considerata manifestamente erronea.

78

Per quanto riguarda, inoltre, l’argomento della Safa Nicu Sepahan secondo cui il Tribunale avrebbe preteso, ai punti 133, da 136 a 139, 145 e 147 della sentenza impugnata, una prova impossibile da fornire per dimostrare il danno subìto derivante dall’adozione delle misure restrittive in questione, occorre constatare come risulti dai punti suddetti che il Tribunale ha respinto, in quanto insufficienti, gli elementi di prova prodotti dalla Safa Nicu Sepahan, segnatamente a motivo del fatto che questi non permettevano di distinguere gli ordinativi effettivamente trasmessi ai fornitori europei della Safa Nicu Sepahan, la percentuale delle attrezzature acquistate dalla Safa Nicu Sepahan presso questi fornitori, le cause della diminuzione del fatturato di tale società e, più in generale, le conseguenze dannose concrete che ne derivavano.

79

A questo proposito occorre ricordare che l’esistenza di un danno reale e certo non può essere considerata in maniera astratta dal giudice dell’Unione, bensì deve essere valutata in funzione delle precise circostanze di fatto che caratterizzano ciascun caso di specie sottoposto a detto giudice (sentenza del 15 giugno 2000, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, C‑237/98 P, EU:C:2000:321, punto 25).

80

Orbene, il requisito relativo alla produzione di elementi di prova, quali quelli evocati dal Tribunale, ai punti 133, da 136 a 139, 145 e 147 della sentenza impugnata, è essenziale al fine di poter statuire sulla reale esistenza e sull’entità di un danno asserito. Avendo constatato che la Safa Nicu Sepahan non aveva fornito elementi di prova siffatti, correttamente il Tribunale ha statuito che le prove fornite da tale società erano insufficienti per dimostrare l’effettiva esistenza e l’entità del danno fatto valere.

81

La terza parte di tale motivo di impugnazione deve dunque essere respinta.

Sulla quarta parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

82

Con la quarta parte del primo motivo di impugnazione, la Safa Nicu Sepahan fa valere, da un lato, che il Tribunale ha violato l’articolo 340, secondo comma, TFUE e l’articolo 41, paragrafo 3, della Carta, avendo detto giudice rifiutato di concederle un risarcimento per il danno asseritamente subìto in ragione della cessazione dei rapporti commerciali che erano necessari a detta società per modernizzare gli impianti elettrici della diga dell’Eufrate in Siria. Dall’altro lato, essa lamenta che il Tribunale avrebbe violato l’obbligo di motivazione che gli incombe avendo omesso, al punto 120 della sentenza impugnata, di enunciare i motivi per i quali esso aveva respinto l’argomento della Safa Nicu Sepahan secondo cui il ritardo accumulato nell’esecuzione del progetto di modernizzazione degli impianti elettrici di tale diga traeva origine dall’adozione delle misure restrittive inflitte a detta società.

83

Il Consiglio contesta tali argomenti.

– Giudizio della Corte

84

Per quanto riguarda l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe violato l’articolo 340, secondo comma, TFUE e l’articolo 41, paragrafo 3, della Carta affermando, al punto 122 della sentenza impugnata, che la Safa Nicu Sepahan non aveva presentato elementi di prova che dimostrassero il suo margine di profitto nell’ambito del progetto di modernizzazione degli impianti elettrici della diga dell’Eufrate, occorre constatare come tale argomento miri, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione degli elementi di prova presentati in primo grado. Poiché, in virtù della giurisprudenza ricordata al punto 75 della presente sentenza, la valutazione del valore da attribuire a tali elementi non costituisce, salvo il caso di uno snaturamento degli stessi, una questione di diritto sottoposta, in quanto tale, al controllo della Corte nel giudizio di impugnazione, detto argomento deve essere respinto in quanto irricevibile.

85

Per quanto riguarda l’addebito mosso al Tribunale di non aver motivato, al punto 120 della sentenza impugnata, il rigetto dell’argomento avanzato dalla Safa Nicu Sepahan secondo cui alcune lettere riguardanti il progetto summenzionato dimostravano, in maniera plausibile, che la causa del ritardo verificatosi nella realizzazione di tale progetto era l’adozione delle misure restrittive in questione, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296 TFUE costituisce una formalità sostanziale che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur indicando ragioni errate. Ne consegue che le censure e gli argomenti diretti a contestare la fondatezza di un atto non sono pertinenti nell’ambito di un motivo vertente sul difetto o sull’insufficienza di motivazione (sentenza del 18 giugno 2015, Ipatau/Consiglio, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).

86

Nel caso di specie, il Tribunale ha affermato, al punto 121 della sentenza impugnata, che la Safa Nicu Sepahan aveva certo presentato un elenco dei macchinari e dei componenti per il progetto in questione, ma che essa non aveva presentato alcun elemento che dimostrasse che la fornitura di tali prodotti non aveva potuto aver luogo a motivo dell’adozione delle misure restrittive in questione. Al punto 122 di tale sentenza, il Tribunale ha constatato che la Safa Nicu Sepahan non aveva presentato alcun elemento che dimostrasse il danno asseritamente subìto a motivo del fatto che una parte del contratto in questione aveva dovuto essere subappaltata. Avendo identificato, ai punti 123 e 124 di detta sentenza, ulteriori elementi la cui assenza nel fascicolo del Tribunale impediva di constatare l’effettiva esistenza o l’entità del danno fatto valere, il Tribunale ha respinto, al punto 125 della medesima pronuncia, la domanda di risarcimento proposta dalla Safa Nicu Sepahan nella parte riguardante il progetto di impianti elettrici della diga dell’Eufrate.

87

Date tali circostanze, il Tribunale non ha violato l’obbligo di motivazione che gli incombe in forza dell’articolo 296 TFUE.

88

La quarta parte del primo motivo di impugnazione deve dunque essere respinta.

Sulla quinta parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

89

Con la quinta parte del primo motivo di impugnazione, la Safa Nicu Sepahan fa valere, da un lato, che il Tribunale ha violato l’articolo 340, secondo comma, TFUE e l’articolo 41, paragrafo 3, della Carta avendo rifiutato di concederle un risarcimento per il danno asseritamente subìto a motivo della cessazione dei suoi rapporti commerciali necessari per eseguire i propri obblighi contrattuali relativi ai progetti di costruzione delle sottostazioni elettriche di Kunduz (Afghanistan) e di Baghlan (Afghanistan). Dall’altro lato, la Safa Nicu Sepahan addebita al Tribunale di aver snaturato degli elementi di fatto e di prova constatando, al punto 130 della sentenza impugnata, che detta società non aveva dimostrato l’impossibilità per essa, a causa dell’annullamento da parte della Siemens dell’ordine contrassegnato dal riferimento P06000/CO/3060, di adempiere ai propri obblighi contrattuali nell’ambito dei suddetti progetti, quando invece il Tribunale aveva constatato, ai punti 109 e 147 della sua pronuncia, che la Safa Nicu Sepahan non poteva concludere tali progetti senza ricorrere a dei subappaltatori.

90

Il Consiglio contesta tali argomenti.

– Giudizio della Corte

91

Quanto all’argomento relativo ad una violazione dell’articolo 340, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 3, della Carta, occorre constatare che la Safa Nicu Sepahan non identifica con la necessaria precisione gli elementi censurati della sentenza impugnata.

92

Per quanto riguarda l’addebito mosso al Tribunale di aver snaturato dei fatti constatando, al punto 130 della sentenza impugnata, che la Safa Nicu Sapahan avrebbe potuto eseguire il contratto riguardante la costruzione di sottostazioni elettriche a Kunduz e a Baghlan senza ricorrere a subappaltatori, occorre constatare come tale argomento sia fondato su un’erronea lettura della sentenza impugnata. Infatti, il Tribunale non ha suggerito, al suddetto punto 130, che la Safa Nicu Sepahan avrebbe potuto, in ogni caso, realizzare tali progetti senza ricorrere a dei subappaltatori. Per contro, risulta dal punto sopra citato che il Tribunale ha constatato come detta società non avesse dimostrato che il contratto in questione non poteva essere eseguito facendo ricorso a un fornitore diverso dalla Siemens. Date tali circostanze, non si può imputare al Tribunale di essere incorso in un qualsivoglia snaturamento.

93

Occorre dunque respingere la quinta parte del primo motivo di impugnazione.

Sulla prima parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

94

Con la prima parte del primo motivo di impugnazione, la Safa Nicu Sepahan addebita al Tribunale di aver violato alcuni principi generali comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 3, della Carta, che definiscono il regime di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, in quanto detto giudice avrebbe respinto, a dispetto degli elementi di prova prodotti, la domanda di risarcimento del danno materiale da essa sofferto, pur avendo riconosciuto, segnatamente ai punti 109, 145 e 147 della sentenza impugnata, l’esistenza di un danno materiale.

– Giudizio della Corte

95

Occorre constatare che la prima parte del primo motivo di impugnazione si riferisce alle motivazioni della sentenza impugnata, censurate mediante le altre parti del medesimo motivo di impugnazione riguardanti i vari profili del danno asseritamente subìto dalla Safa Nicu Sepahan, senza fornire elementi aggiuntivi a sostegno di tale motivo di gravame.

96

Poiché le altre parti del primo motivo di impugnazione non sono state accolte, anche la prima parte di tale motivo deve essere respinta.

Sulla domanda proposta in via subordinata dalla Safa Nicu Sepahan in relazione al primo motivo di impugnazione

– Argomenti delle parti

97

In via subordinata, la Safa Nicu Sepahan sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto concedere un risarcimento di cui esso era tenuto a fissare l’importo, rispettando i principi di proporzionalità e di «equa valutazione», costituenti principi generali comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 3, della Carta.

98

Il Consiglio contesta tale argomento.

– Giudizio della Corte

99

Come risulta da quanto sopra esposto, il Tribunale ha giustamente constatato che i presupposti per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione a titolo del danno materiale fatto valere dalla Safa Nicu Sepahan non erano soddisfatti, sicché è parimenti corretta la decisione del Tribunale di non concedere un risarcimento, quale richiesto da detta società, a tale titolo.

100

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, il primo motivo di impugnazione deve essere respinto.

Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di proporzionalità nell’ambito del risarcimento del danno immateriale

Argomenti delle parti

101

Con il suo secondo motivo di impugnazione, la Safa Nicu Sepahan censura il Tribunale per avergli concesso soltanto un importo insignificante di EUR 50000 a titolo di risarcimento del danno subìto, sebbene, ai punti 83, 86, 88 e 89 della sentenza impugnata, detto giudice avesse constatato che si trattava di una violazione particolarmente grave i cui effetti erano perdurati per quasi tre anni. Il Tribunale non avrebbe motivato la determinazione di tale importo. Inoltre, le motivazioni della sentenza impugnata violerebbero il principio di proporzionalità. A questo proposito, la Safa Nicu Sepahan precisa in particolare che il Tribunale non ha tenuto conto né del fatto che essa ha dovuto licenziare numerosi dipendenti, ciò che avrebbe leso la sua reputazione, né del fatto che gli effetti delle misure restrittive continuano ad arrecargli pregiudizio. La Safa Nicu Sepahan verrebbe infatti tuttora menzionata, ad esempio, sul sito Internet «Iran Watch».

102

Il Consiglio contesta tali argomenti.

Giudizio della Corte

103

Per quanto riguarda l’asserita violazione del principio di proporzionalità, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza citata ai punti 50 e 51 della presente sentenza, qualora il Tribunale abbia constatato l’esistenza di un danno, esso è competente in via esclusiva a valutare, entro i limiti della domanda proposta, le modalità e l’entità del risarcimento del danno stesso. Tuttavia, secondo questa stessa giurisprudenza, affinché la Corte possa esercitare il proprio controllo giurisdizionale sulle sentenze del Tribunale, queste ultime devono essere sufficientemente motivate e, per quanto riguarda la valutazione di un danno, indicare i criteri presi in considerazione ai fini della determinazione dell’importo deciso.

104

Per quanto riguarda l’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, occorre rilevare che, al punto 88 della sentenza impugnata, il Tribunale ha stabilito che, nelle circostanze del caso di specie, l’allegazione riguardante il coinvolgimento della Safa Nicu Sepahan nella proliferazione nucleare iraniana aveva influito sul comportamento delle entità terze, situate per la maggior parte al di fuori dell’Unione, nei confronti di detta società. In proposito, esso ha constatato l’esistenza di un danno immateriale non suscettibile di essere controbilanciato integralmente dalla constatazione a posteriori dell’illegittimità delle disposizioni controverse.

105

Inoltre, il Tribunale ha sottolineato la particolare gravità dell’addebito formulato dal Consiglio nei confronti della Safa Nicu Sepahan. Detto giudice ha infatti osservato, rispettivamente ai punti 83 e 89 della sentenza impugnata, che l’addebito relativo al coinvolgimento della Safa Nicu Sepahan nella proliferazione nucleare iraniana risultava da una presa di posizione ufficiale da parte di un’istituzione dell’Unione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e accompagnata da conseguenze giuridiche vincolanti, e che l’accusa suddetta accostava la società sunnominata a un’attività presentante, ad avviso del Consiglio, un pericolo per la pace e la sicurezza internazionali.

106

Il Tribunale ha altresì constatato, al punto 87 della sentenza impugnata, che l’annullamento delle disposizioni controverse era idoneo a ridurre l’ammontare del risarcimento da concedere, ma non a costituire una riparazione integrale del danno subìto. In proposito esso ha precisato, ai punti 90 e 91 di detta sentenza, che l’accusa in questione non era suffragata dal benché minimo elemento di prova, che le misure restrittive erano state mantenute per quasi tre anni e che non risultava che il Consiglio avesse verificato, durante questo periodo, la fondatezza dell’accusa suddetta al fine di limitare le conseguenze pregiudizievoli che ne derivavano per l’entità interessata.

107

Date tali circostanze, occorre dichiarare che il Tribunale ha sufficientemente motivato la propria decisione indicando i criteri adottati per determinare l’importo del risarcimento.

108

Per quanto riguarda, infine, l’argomento della Safa Nicu Sepahan, secondo cui le misure restrittive in questione continuano a produrre effetti pregiudizievoli nei suoi confronti, dato che l’accusa che esse contengono compare tuttora su alcuni siti Internet, come «Iran Watch», occorre constatare che la Safa Nicu Sepahan non ha presentato un argomento siffatto in primo grado.

109

Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, un motivo presentato per la prima volta nell’ambito del giudizio di impugnazione dinanzi a quest’ultima deve essere respinto in quanto irricevibile. Nell’ambito di un giudizio di impugnazione, la competenza della Corte è infatti limitata all’esame della valutazione compiuta dal Tribunale riguardo ai motivi che sono stati discussi dinanzi ad esso. Orbene, permettere a una parte di sollevare in tale contesto un motivo che essa non aveva sollevato dinanzi al Tribunale equivarrebbe a permetterle di sottoporre alla Corte – la cui competenza in materia di impugnazione è limitata – una controversia più ampia di quella su cui il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 165 e la giurisprudenza ivi citata).

110

Di conseguenza, tale argomento deve essere respinto in quanto irricevibile.

111

Date tali circostanze, occorre respingere il secondo motivo di impugnazione perché in parte infondato e in parte irricevibile.

112

Di conseguenza, l’impugnazione deve essere respinta.

Sulle spese

113

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta o quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte decide sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del suddetto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’articolo 138, paragrafo 3, del citato regolamento stabilisce che, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ciascuna di esse sopporta le proprie spese.

114

Nel caso di specie, la Safa Nicu Sepahan ed il Consiglio, essendo rimasti entrambi soccombenti nei motivi proposti, devono essere condannati a sopportare ciascuno le proprie spese.

115

L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, reso applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella controversia sopportano ciascuno le proprie spese.

116

Di conseguenza, il Regno Unito sopporterà le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Le impugnazioni proposte dalla Safa Nicu Sepahan Co. e dal Consiglio dell’Unione europea sono respinte.

 

2)

La Safa Nicu Sepahan Co. e il Consiglio dell’Unione europea sopportano ciascuno le proprie spese.

 

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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