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Documento 62016CJ0017
Judgment of the Court (First Chamber) of 4 May 2017.#Oussama El Dakkak and Intercontinental SARL v Administration des douanes et droits indirects.#Request for a preliminary ruling from the Cour de cassation.#Reference for a preliminary ruling — Regulation (EC) No 1889/2005 — Controls of cash entering or leaving the European Union — Article 3(1) — Natural person entering or leaving the European Union — Obligation to declare — International transit area of a Member State’s airport.#Case C-17/16.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2017.
Oussama El Dakkak e Intercontinental SARL contro Administration des douanes et droits indirects.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1889/2005 – Controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita dalla stessa – Articolo 3, paragrafo 1 – Persona fisica in entrata o in uscita dall’Unione – Obbligo di dichiarazione – Zona internazionale di transito dell’aeroporto di uno Stato membro.
Causa C-17/16.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2017.
Oussama El Dakkak e Intercontinental SARL contro Administration des douanes et droits indirects.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1889/2005 – Controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita dalla stessa – Articolo 3, paragrafo 1 – Persona fisica in entrata o in uscita dall’Unione – Obbligo di dichiarazione – Zona internazionale di transito dell’aeroporto di uno Stato membro.
Causa C-17/16.
Raccolta della giurisprudenza - generale
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2017:341
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
4 maggio 2017 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1889/2005 — Controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita dalla stessa — Articolo 3, paragrafo 1 — Persona fisica in entrata o in uscita dall’Unione — Obbligo di dichiarazione — Zona internazionale di transito dell’aeroporto di uno Stato membro»
Nella causa C‑17/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 5 gennaio 2016, pervenuta in cancelleria il 12 gennaio 2016, nel procedimento
Oussama El Dakkak,
Intercontinental SARL
contro
Administration des douanes et des droits indirects,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, E. Regan, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev e C.G. Fernlund, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
— |
per il governo francese, da A. Daly e D. Colas, in qualità di agenti; |
— |
per il governo greco, da E. Tsaousi e K. Georgiadis, in qualità di agenti; |
— |
per la Commissione europea, da L. Grønfeldt e F. Dintilhac, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 dicembre 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU 2005, L 309, pag. 9), e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2006, L 105, pag. 1). |
2 |
La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che contrappone il sig. Oussama El Dakkak e la Intercontinental SARL all’administration des douanes et droits indirects (Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, Francia) relativamente alle loro richieste di risarcimento del danno subìto a seguito del sequestro, da parte della suddetta amministrazione, delle somme di danaro contante trasportate dal sig. El Dakkak in occasione del suo transito nell’aeroporto Roissy-Charles-de-Gaulle (Francia), per omessa dichiarazione delle medesime. |
Contesto normativo
Regolamento n. 1889/2005
3 |
I considerando 2 e da 4 e 6 del regolamento n. 1889/2005 recitano come segue:
(…)
|
4 |
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento in parola enuncia quanto segue: «Il presente regolamento integra le disposizioni della direttiva [91/308] concernenti le operazioni effettuate attraverso enti creditizi e finanziari e taluni tipi di professioni stabilendo norme armonizzate per la sorveglianza, da parte delle autorità competenti, sul denaro contante che entra nella Comunità o ne esce». |
5 |
L’articolo 3, paragrafo 1, del suddetto regolamento recita: «Ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10000 EUR deve dichiarare tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale essa entra nella Comunità o ne esce a norma del presente regolamento. L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete». |
6 |
L’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento prevede quanto segue: «In caso di inadempimento dell’obbligo di dichiarazione stabilito all’articolo 3, il denaro contante può essere trattenuto mediante decisione amministrativa alle condizioni previste dalla legislazione nazionale». |
Regolamento n. 562/2006
7 |
Ai termini dell’articolo 1 del regolamento n. 562/2006: «Il presente regolamento prevede l’assenza del controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri dell’Unione europea. Esso stabilisce le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea». |
8 |
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento in parola enuncia quanto segue: «Le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura stabiliti. Ai valichi di frontiera che non sono aperti 24 ore al giorno gli orari di apertura devono essere indicati chiaramente. Gli Stati membri notificano l’elenco dei loro valichi di frontiera alla Commissione a norma dell’articolo 34». |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
9 |
La Intercontinental incaricava il sig. El Dakkak di trasportare dollari statunitensi (USD) da Cotonou (Benin) a Beirut (Libano) in aereo, con un transito all’aeroporto Roissy-Charles-de-Gaulle. |
10 |
Il 9 dicembre 2010, durante il transito in detto aeroporto, il sig. El Dakkak veniva sottoposto a controllo da parte degli agenti doganali sulla passerella d’imbarco per Beirut. Soltanto dopo che gli agenti avevano constatato che era in possesso di 3900 EUR e di 1607650 USD (circa 1511545 EUR) in denaro contante, il sig. El Dakkak presentava loro una dichiarazione effettuata presso le autorità doganali della Repubblica del Benin. |
11 |
In seguito a detto controllo, il sig. El Dakkak veniva sottoposto a blocco doganale e, quindi, incriminato dal giudice istruttore per violazione dell’obbligo di dichiarazione di capitali e riciclaggio dei proventi di frodi. |
12 |
Il denaro contante trasportato dal sig. El Dakkak veniva trattenuto e, dunque, posto sotto sigillo dall’administration des douanes et droits indirects (Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette). |
13 |
Con sentenza dell’11 maggio 2011, la chambre d’instruction (Sezione istruttoria) della Cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) annullava l’intero procedimento poiché l’interessato era stato trattenuto irregolarmente e disponeva la restituzione dei beni posti sotto sigillo. |
14 |
Con lettera del 2 aprile 2012, quindi, l’amministrazione competente informava il sig. El Dakkak che essa avrebbe proceduto al trasferimento bancario degli euro e dell’equivalente in euro dei dollari statunitensi sequestrati, nonché di un prorata dello sconto concesso sulle spese di gestione. |
15 |
Il sig. El Dakkak e la Intercontinental presentavano dinanzi al tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois (tribunale di Aulnay-sous-Bois, Francia) e, successivamente, alla cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) domanda di risarcimento del danno, sostenendo che l’administration des douanes et droits indirects (Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette) non poteva invocare una violazione di un obbligo dichiarativo da parte del sig. El Dakkak, non essendo questi soggetto a tale obbligo. |
16 |
Avendo la Cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) respinto tale domanda, con sentenza del 25 marzo 2014, il sig. El Dakkak ricorreva in cassazione dinanzi al giudice del rinvio. |
17 |
In tale contesto, la Cour de cassation (Corte di cassazione) decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se gli articoli 3, paragrafo 1, del regolamento [n. 1889/2005] e 4, paragrafo 1, del regolamento [n. 562/2006] debbano essere interpretati nel senso che un cittadino di uno Stato terzo che si trovi nella zona internazionale di transito di un aeroporto non sia soggetto all’obbligo di dichiarazione risultante dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento [n. 1889/2005] ovvero se, al contrario, il cittadino medesimo sia soggetto a tale obbligo per aver attraversato una frontiera esterna [dell’Unione] ad uno dei valichi di frontiera ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento [n. 562/2006]». |
Sulla questione pregiudiziale
18 |
Con la questione pregiudiziale, il giudice del rinvio intende, in sostanza, chiarire se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005 debba essere interpretato nel senso che l’obbligo di dichiarazione previsto da tale disposizione si applica nella zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro in circostanze, come quelle oggetto del procedimento principale, nelle quali una persona fisica è entrata in detta zona sbarcando da un aeromobile proveniente da uno Stato terzo e vi sosta prima di imbarcarsi su un altro aeromobile diretto verso un altro Stato terzo. |
19 |
La portata di tale obbligo di dichiarazione deve essere definita in base all’interpretazione della nozione di «persona fisica che entra [nell’Unione] o ne esce», di cui al medesimo articolo 3, paragrafo 1. |
20 |
A tal proposito, occorre rilevare da subito che il regolamento n. 1889/2005 non fornisce alcuna definizione di tale nozione. |
21 |
Ciò detto, la nozione in questione non presenta alcuna ambiguità e deve essere intesa nel suo significato abituale, vale a dire come riferita allo spostamento di una persona fisica da un luogo che non fa parte del territorio dell’Unione a un luogo che ne fa parte o da quest’ultimo territorio a un luogo che non ne fa parte. |
22 |
Il territorio dell’Unione corrisponde allo spazio geografico di cui all’articolo 52 TUE e all’articolo 355 TFUE, che definiscono l’ambito di applicazione territoriale dei Trattati. |
23 |
In mancanza di precisazioni relative all’ambito di applicazione territoriale di un atto di diritto derivato, questi deve essere determinato sulla base di tali disposizioni, poiché il diritto derivato, in via di principio, ha il medesimo ambito di applicazione dei Trattati stessi e si applica ipso iure in tale ambito (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2015, Parlamento e Commissione/Consiglio, da C‑132/14 a C‑136/14, EU:C:2015:813, punti 76 e 77). |
24 |
Orbene, da un lato, gli aeroporti degli Stati membri fanno parte di detto spazio geografico e, pertanto, del territorio dell’Unione. |
25 |
È inevitabile constatare, dall’altro lato, che né le disposizioni del regolamento n. 1889/2005 escludono l’applicabilità dell’obbligo di dichiarazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, del medesimo nelle zone internazionali di transito di detti aeroporti, né l’articolo 52 TUE e l’articolo 355 TFUE escludono tali zone dall’ambito di applicazione territoriale dei Trattati, né prevedono alcuna eccezione che le riguardi. |
26 |
Ne deriva che, quando una persona fisica si sposta da un luogo che non fa parte dello spazio geografico di cui all’articolo 52 TUE e all’articolo 355 TFUE a un luogo che ne fa parte, tale persona entra nell’Unione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005. |
27 |
Tale ipotesi ricorre nel caso di una persona che, come il sig. El Dakkak, sbarchi da un aeromobile proveniente da uno Stato terzo in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e sosta nella zona internazionale di transito di tale aeroporto prima di imbarcarsi su un altro aeromobile diretto verso un altro Stato terzo. |
28 |
L’interpretazione secondo cui l’obbligo di dichiarazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005, si applichi nelle zone internazionali di transito degli aeroporti situati nel territorio dell’Unione è conforme all’obiettivo perseguito da detto regolamento. |
29 |
A tal proposito, occorre rammentare che, conformemente ai considerando 2, 5 e 6 del regolamento n. 1889/2005, quest’ultimo è inteso a prevenire, dissuadere e evitare l’introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema finanziario nonché il loro investimento previo riciclaggio mediante l’introduzione, in particolare, del principio della dichiarazione obbligatoria dei movimenti di denaro contante che entra nell’Unione o ne esce, consentendo di raccogliere informazioni su di essi (v. sentenza del 16 luglio 2015, Chmielewski, C‑255/14, EU:C:2015:475, punto 18). |
30 |
A tal fine, l’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento prevede l’obbligo, per ogni persona fisica che entra nell’Unione o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10000 EUR, di dichiarare tale somma (v. sentenza del 16 luglio 2015, Chmielewski, C‑255/14, EU:C:2015:475, punto 19). |
31 |
Come risulta, peraltro, dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005, letto in combinato disposto con i considerando da 1 a 3 del regolamento medesimo, quest’ultimo, nel contesto della promozione di uno sviluppo economico armonioso, equilibrato e sostenibile in tutta l’Unione, ha l’obiettivo di integrare le disposizioni della direttiva 91/308 stabilendo norme armonizzate per la sorveglianza dei movimenti di denaro contante che entra nell’Unione o ne esce (v. sentenza del 16 luglio 2015, Chmielewski, C‑255/14, EU:C:2015:475, punto 17). |
32 |
Orbene, in tale contesto, occorre ricordare che, secondo quanto statuito dalla Corte, la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU 2005, L 309, pag. 15), che ha sostituito la direttiva 91/308, ha come obiettivo principale la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo, come emerge sia dall’intitolazione e dai considerando della stessa, sia dal fatto che essa è stata adottata, al pari della direttiva 91/308 che l’ha preceduta, in un contesto internazionale, per applicare e rendere vincolanti nell’Unione le raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI), che è il principale organismo internazionale di lotta al riciclaggio di capitali (v. sentenza del 25 aprile 2013, Jyske Bank Gibraltar, C‑212/11, EU:C:2013:270, punto 46). |
33 |
Il regolamento n. 1889/2005, ai sensi del considerando 4, è stato adottato, al pari delle direttive 91/308 e 2005/60, per tener conto delle iniziative complementari in corso in altri organismi internazionali, ad esempio il GAFI, la cui raccomandazione speciale IX del 22 ottobre 2004 invita i governi a mettere in atto misure finalizzate ad individuare il trasporto fisico transfrontaliero di valuta, ivi inclusi un sistema di dichiarazione o qualsiasi altro obbligo di comunicazione. |
34 |
Di conseguenza, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 44 e 45 delle conclusioni, dall’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1889/2005, dal contesto internazionale nel quale esso si inserisce nonché dalla necessità di garantire lo scopo preventivo e dissuasivo dell’obbligo di dichiarazione previsto all’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, emerge che la nozione di «persona fisica che entra [nell’Unione] o ne esce», di cui a tale disposizione, deve essere interpretata in maniera ampia. |
35 |
Se detta disposizione, infatti, dovesse essere interpretata nel senso che le persone che si trovano in una zona internazionale di transito di un aeroporto dell’Unione non sono soggette a detto obbligo, l’efficacia del sistema di controllo dei movimenti del denaro contante che entra nell’Unione o ne esce, previsto dal regolamento n. 1889/2005, e, di conseguenza, il conseguimento dell’obiettivo perseguito dal medesimo regolamento rischierebbero, almeno in parte, di essere compromessi. |
36 |
La questione relativa a se un cittadino di uno Stato terzo che si trova nella zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro abbia oltrepassato o meno una frontiera esterna dell’Unione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 562/2006, non influisce sulle considerazioni che precedono. |
37 |
Su tale punto, occorre rilevare che, come attestato in particolare dalle diverse basi giuridiche che giustificano l’adozione dei regolamenti n. 1889/2005 e n. 562/2006, essi hanno obiettivi e finalità diverse. |
38 |
Come già indicato al precedente punto 31, difatti, il regolamento n. 1889/2005 ha l’obiettivo di completare le disposizioni della direttiva 91/308 introducendo delle regole armonizzate relativamente al controllo dei movimenti di denaro contante che entra nell’Unione o ne esce, mentre, secondo l’articolo 1 del regolamento n. 562/2006, quest’ultimo prevede l’assenza del controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri e stabilisce le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne di detti Stati. |
39 |
Il regolamento n. 1889/2005, peraltro, non riporta alcuna indicazione secondo cui le disposizioni di detto regolamento debbano essere interpretate alla luce di quelle del regolamento n. 562/2006. |
40 |
In mancanza di disposizioni esplicite in tal senso nell’uno o nell’altro testo menzionato, l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005 non può dipendere dall’interpretazione della nozione di «attraversamento delle frontiere esterne dell’Unione», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 562/2006. |
41 |
Alla luce delle considerazioni suesposte, le zone internazionali di transito degli aeroporti degli Stati membri non devono essere escluse dal campo di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005, di modo che, se una persona fisica, che sbarca da un aeromobile proveniente da un paese terzo in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e sosta nella zona internazionale di transito di tale aeroporto prima di imbarcarsi su un altro aeromobile destinato ad un altro paese terzo, è in possesso di denaro contante di importo pari o superiore a 10000 EUR allorché entra nell’Unione, la stessa è soggetta all’obbligo di dichiarazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005. |
42 |
A tal proposito, spetta agli Stati membri adottare le misure adatte a permettere agli interessati di assolvere a tale obbligo in condizioni tali da garantire la loro piena sicurezza sotto il profilo giuridico. |
43 |
In tale contesto, occorre rispondere alla questione pregiudiziale sollevata che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di dichiarazione previsto da detta disposizione si applica nella zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro. |
Sulle spese
44 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: |
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di dichiarazione previsto da detta disposizione si applica nella zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.