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Documento 62015CJ0577
Judgment of the Court (First Chamber) of 14 December 2016.#SV Capital OÜ v European Banking Authority (EBA).#Appeal — Application to initiate an investigation into the Estonian and Finnish supervisory authorities — Decision of the European Banking Authority (EBA) — Board of Appeal decision of the European Supervisory Authorities — Regulation (EU) No 1093/2010 — Articles 17 and 60 — Board of Appeal — Period allowed for commencing proceedings — Excusable error.#Case C-577/15 P.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 dicembre 2016.
SV Capital OÜ contro Autorità bancaria europea (ABE).
Impugnazione – Domanda di avvio di un’indagine avente ad oggetto le autorità di vigilanza estone e finlandese – Decisione dell’Autorità bancaria europea (ABE) – Decisione della commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza – Regolamento (UE) n. 1093/2010 – Articoli 17 e 60 – Commissione di ricorso – Termine di ricorso – Errore scusabile.
Causa C-577/15 P.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 dicembre 2016.
SV Capital OÜ contro Autorità bancaria europea (ABE).
Impugnazione – Domanda di avvio di un’indagine avente ad oggetto le autorità di vigilanza estone e finlandese – Decisione dell’Autorità bancaria europea (ABE) – Decisione della commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza – Regolamento (UE) n. 1093/2010 – Articoli 17 e 60 – Commissione di ricorso – Termine di ricorso – Errore scusabile.
Causa C-577/15 P.
Raccolta della giurisprudenza - generale
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2016:947
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
14 dicembre 2016 ( *1 )
«Impugnazione — Domanda di avvio di un’indagine avente ad oggetto le autorità di vigilanza estone e finlandese — Decisione dell’Autorità bancaria europea (ABE) — Decisione della commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza — Regolamento (UE) n. 1093/2010 — Articoli 17 e 60 — Commissione di ricorso — Termine di ricorso — Errore scusabile»
Nella causa C‑577/15 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 9 novembre 2015,
SV Capital OÜ, con sede in Tallinn (Estonia), rappresentata da M. Greinoman, vandeadvokaat,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Autorità bancaria europea (ABE), rappresentata da J. Overett Somnier e Z. Giotaki, in qualità di agenti, assistiti da F. Tuytschaever, advocaat,
convenuta in primo grado,
sostenuta da:
Commissione europea, rappresentata da W. Mölls e K.-P. Wojcik, in qualità di agenti,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
Con la sua impugnazione, la SV Capital OÜ chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 settembre 2015, SV Capital/ABE (T‑660/14; in prosieguo: la «sentenza impugnata, EU:T:2015:608), nella parte in cui, mediante quest’ultima:
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Contesto normativo
Direttiva 2006/48/CE
2 |
La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU 2006, L 177, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2010/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (GU 2010, L 329, pag. 3) (in prosieguo; la «direttiva 2006/48»), al suo articolo 11 prevede quanto segue: «1. Le autorità competenti concedono l’autorizzazione dell’ente creditizio solo quando sia assicurata la presenza di almeno due persone che determinino effettivamente l’orientamento dell’attività dell’ente creditizio. Esse non concedono l’autorizzazione quando tali persone non possiedono l’onorabilità necessaria o l’esperienza adeguata per esercitare tali funzioni. (…) 2. Gli Stati membri esigono:
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3 |
L’articolo 22 della direttiva 2006/48 dispone quanto segue: «1. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine esigono che ciascun ente creditizio sia dotato di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l’identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali è o potrebbe essere esposto, e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili nonché politiche e prassi remunerative, che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio. 2. I dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1 devono essere completi e proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle attività dell’ente creditizio. Si tiene conto dei criteri tecnici fissati all’allegato V». |
4 |
L’articolo 40 di tale direttiva è formulato come segue: «1. La vigilanza prudenziale sull’ente creditizio, compresa quella sulle attività che esso esercita in virtù degli articoli 23 e 24, spetta alle autorità competenti dello Stato membro d’origine, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che attribuiscono una responsabilità alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. 2. Il paragrafo 1 non osta all’applicazione della vigilanza su base consolidata a norma della presente direttiva». |
5 |
Ai sensi dell’articolo 42 di detta direttiva: «Per vigilare sull’attività degli enti creditizi che operano, segnatamente attraverso una succursale, in uno o più Stati membri diversi da quello della loro sede sociale, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano strettamente. Esse si comunicano tutte le informazioni concernenti la direzione, la gestione e la proprietà di tali enti creditizi che possano facilitarne la vigilanza ed agevolare l’esame delle condizioni per la relativa autorizzazione, nonché tutte le informazioni atte a facilitare il controllo di tali enti, in particolare in materia di liquidità, di solvibilità, di garanzia dei depositi, di limitazione dei grandi fidi, di organizzazione amministrativa e contabile e di controllo interno». |
Regolamento n. 1093/2010
6 |
Il considerando 58 del regolamento n. 1093/2010, come modificato dalla direttiva 2014/17/UE del Parlamento e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU 2014, L 60, pag. 34) (in prosieguo: il «regolamento n. 1093/2010»), enuncia quanto segue: «È necessario assicurare che le parti interessate dalle decisioni dell’[ABE] possano esperire idonee vie di ricorso. Per tutelare efficacemente i diritti delle parti e per ragioni di semplificazione delle procedure, occorre che le parti possano far ricorso dinanzi ad una commissione di ricorso nei casi in cui l’[ABE] dispone di poteri di decisione. Per ragioni di efficacia e di uniformità, occorre che la commissione di ricorso sia un organismo congiunto delle [autorità europee di vigilanza], indipendente dalle loro strutture amministrative e regolamentari. Le decisioni della commissione di ricorso dovrebbero essere impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea». |
7 |
L’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento così dispone: «L’[ABE] opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione della direttiva 94/19/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU 1994, L 135, pag. 5)], della direttiva 2002/87/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2003, L 35, pag. 1)], del regolamento (CE) n. 1781/2006 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU 2006, L 345, pag. 1)], del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento [e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1)], della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento [, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338)], e, nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, nell’ambito di applicazione delle parti pertinenti delle direttive 2002/65/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU 2002, L 271, pag. 16)], 2005/60/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU 2005, L 309, pag. 15)], 2007/64/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1)] e 2009/110/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU 2009, L 267, pag. 7)], nonché delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni basati sui predetti atti e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’[ABE]. L’Autorità opera altresì in conformità del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013[, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63)]». |
8 |
L’articolo 17 del regolamento n. 1093/2010 enuncia quanto segue: «1. Se un’autorità competente non ha applicato gli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, comprese le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione adottate ai sensi degli articoli da 10 a 15, o li ha applicati in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell’Unione, in particolare in quanto ha omesso di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi stabiliti in tali atti, l’[ABE] agisce in conformità dei poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo. 2. Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, o di propria iniziativa, e dopo averne informato l’autorità competente interessata, l’[ABE] può effettuare indagini sull’asserita violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione. Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 35, l’autorità competente fornisce senza indugio all’[ABE] tutte le informazioni che l’[ABE] considera necessarie per le sue indagini, incluse le modalità di applicazione degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in conformità al diritto dell’Unione. 3. Non oltre due mesi dall’avvio dell’indagine, l’[ABE] può trasmettere all’autorità competente interessata una raccomandazione in cui illustra l’azione necessaria per conformarsi al diritto dell’Unione. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, l’autorità competente informa l’[ABE] delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al diritto dell’Unione. 4. Se l’autorità competente non si conforma al diritto dell’Unione entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell’[ABE], la Commissione, dopo essere stata informata dall’[ABE], o di propria iniziativa, può esprimere un parere formale per chiedere all’autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare il diritto dell’Unione. Il parere formale della Commissione tiene conto della raccomandazione dell’[ABE]. La Commissione esprime il parere formale entro tre mesi dall’adozione della raccomandazione. La Commissione può prorogare tale termine di un mese. L’[ABE] e le autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie. 5. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l’autorità competente informa la Commissione e l’[ABE] delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale. 6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE, se un’autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente a tale inosservanza al fine di mantenere o di ripristinare condizioni neutre di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l’integrità del sistema finanziario, l’[ABE] può, se i pertinenti obblighi degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di prendere misure per rispettare gli obblighi imposti dal diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica. La decisione dell’[ABE] è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4. 7. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia. In fase di adozione di misure in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale a norma del paragrafo 4 o di una decisione a norma del paragrafo 6, le autorità competenti si conformano al parere formale o alla decisione, secondo i casi. 8. Nella relazione di cui all’articolo 43, paragrafo 5, l’[ABE] indica le autorità competenti e gli istituti finanziari che non hanno rispettato i pareri formali o le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo». |
9 |
L’articolo 18 di tale regolamento riguarda l’intervento effettuato dall’ABE in situazioni di emergenza. |
10 |
L’articolo 19 di detto regolamento contiene le disposizioni relative alla risoluzione delle controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere. |
11 |
L’articolo 39 del regolamento n. 1093/2010 prevede quanto segue: «1. Prima di adottare le decisioni di cui al presente regolamento, l’[ABE] informa ogni destinatario specificato della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere, tenuto conto dell’urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione. Lo stesso vale, mutatis mutandis, anche nel caso delle raccomandazioni di cui all’articolo17, paragrafo 3. 2. Le decisioni dell’[ABE] indicano le ragioni sulle quali si basano. 3. I destinatari delle decisioni dell’[ABE] sono informati dei mezzi di ricorso disponibili ai sensi del presente regolamento. 4. Quando l’[ABE] ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3 o 4, riesamina la decisione a intervalli opportuni. 5. Le decisioni prese dall’[ABE] ai sensi degli articoli 17, 18 o 19 sono pubblicate menzionando l’autorità competente o l’istituto finanziario interessati e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione non sia in conflitto con gli interessi legittimi degli istituti finanziari alla protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell’Unione». |
12 |
Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, di tale regolamento, la commissione di ricorso è un organismo congiunto delle autorità europee di vigilanza. |
13 |
L’articolo 60 di detto regolamento prevede quanto segue: «1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità competenti, può proporre ricorso contro una decisione dell’[ABE] di cui agli articoli 17, 18 e 19, e contro ogni altra decisione adottata dall’[ABE] in conformità degli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, avente come destinatario la predetta persona, o contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un’altra persona, riguardi detta persona direttamente e individualmente. 2. Il ricorso, insieme a una memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto all’[ABE] entro due mesi dalla data della notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza di notifica, dal giorno in cui l’[ABE] ha pubblicato la sua decisione. La commissione di ricorso decide in merito al ricorso nei due mesi dalla presentazione del ricorso. 3. La presentazione di un ricorso conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La commissione di ricorso può, tuttavia, sospendere l’esecuzione della decisione impugnata, se ritiene che le circostanze lo richiedano. 4. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina il merito. Invita le parti del procedimento di ricorso a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Le parti del procedimento di ricorso possono presentare osservazioni orali. 5. La commissione di ricorso può confermare la decisione presa dall’organo competente dell’[ABE] o rinviare il caso a tale organo. Quest’ultimo è vincolato dalla decisione della commissione di ricorso e adotta una decisione modificata sul caso in questione. 6. La commissione di ricorso adotta e pubblica il proprio regolamento interno. 7. Le decisioni adottate dalla commissione di ricorso sono motivate e pubblicate dall’[ABE]». |
14 |
L’articolo 61 del regolamento n. 1093/2010 è così formulato: «1. Le decisioni della commissione di ricorso e, nei casi in cui non vi è la possibilità di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, le decisioni dell’[ABE] possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, a norma dell’articolo 263 TFUE. 2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione, come pure qualsiasi persona fisica o giuridica, possono intentare un’azione giudiziaria dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea avverso le decisioni dell’[ABE] a norma dell’articolo 263 TFUE. 3. Quando l’[ABE] ha l’obbligo di intervenire e omette di adottare una decisione, può essere avviato dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea un procedimento per carenza a norma dell’articolo 265 TFUE. 4. L’[ABE] è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea». |
Fatti
15 |
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha riassunto nei termini seguenti i fatti all’origine della controversia della quale era stato investito:
(…)
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Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
16 |
Con il suo ricorso, la SV Capital aveva chiesto l’annullamento, da un lato, della decisione dell’ABE del 21 febbraio 2014 e, dall’altro, della decisione della commissione di ricorso del 14 luglio 2014. La SV Capital aveva inoltre chiesto il rinvio del caso all’organo competente dell’ABE per l’esame della sua denuncia nel merito. |
17 |
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente aveva dedotto cinque motivi. L’ABE, sostenuta dalla Commissione, aveva eccepito l’irricevibilità di tale ricorso nella sua interezza, sostenendo che il suo rifiuto di avviare un’indagine di sua propria iniziativa, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1093/2010, era privo di effetti giuridici nei confronti della ricorrente. |
18 |
Per quanto riguarda la ricevibilità di detto ricorso, innanzitutto, nella parte in cui esso era volto all’annullamento della decisione dell’ABE del 21 febbraio 2014, il Tribunale ha dichiarato che, alla data della presentazione di tale ricorso, alla ricorrente era preclusa la contestazione di tale decisione dell’ABE, cosicché tale parte del suo ricorso era irricevibile. |
19 |
Successivamente, per quanto riguarda la ricevibilità di tale ricorso nella parte in cui esso era diretto all’annullamento della decisione della commissione di ricorso del 14 luglio 2014, il Tribunale ha ritenuto che tale decisione costituisse un atto impugnabile, cosicché tale parte di detto ricorso era ricevibile. |
20 |
Infine, per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso della SV Capital nella parte in cui era diretto al rinvio del caso all’organo competente dell’ABE per l’esame della sua denuncia nel merito, il Tribunale ha rilevato che, nell’ambito di un ricorso di annullamento, la competenza del giudice dell’Unione non gli consentiva di rivolgere ingiunzioni all’ABE. Esso ha pertanto dichiarato irricevibile tale capo delle conclusioni. |
21 |
Nel merito, il Tribunale ha sollevato d’ufficio la questione della competenza, alla luce dell’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1093/2010, della commissione di ricorso a pronunciarsi sul ricorso dinanzi ad essa proposto avverso la decisione dell’ABE del 21 febbraio 2014, ed ha dichiarato l’insussistenza di siffatta competenza. |
22 |
In tali condizioni, e senza esaminare la fondatezza dei motivi dedotti dalla ricorrente, il Tribunale ha accolto il ricorso nella parte in cui era diretto all’annullamento della decisione della commissione di ricorso del 14 luglio 2014, per difetto di competenza di quest’ultima. Pertanto, il Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso del 14 luglio 2014 ed ha respinto, quanto al resto, il ricorso dinanzi ad esso proposto. |
Procedimento dinanzi alla Corte
23 |
La SV Capital chiede che la Corte voglia:
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24 |
L’ABE chiede che la Corte voglia:
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25 |
La Commissione conclude che la Corte voglia:
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Sull’impugnazione
26 |
Poiché la sentenza impugnata verte, da un lato, sulla domanda di annullamento della decisione dell’ABE del 21 febbraio 2014 e, dall’altro, sulla domanda di annullamento della decisione della commissione di ricorso del 14 luglio 2014, occorre esaminare i diversi motivi di impugnazione nei limiti in cui si riferiscono all’una o all’altra di tali due decisioni. |
Sui motivi dal primo al terzo, relativi al rigetto da parte del Tribunale, in quanto infondate, delle conclusioni dirette all’annullamento della decisione della commissione di ricorso del 14 luglio 2014
Argomenti delle parti
27 |
Con il suo primo motivo, la SV Capital sostiene di aver precisato, nell’ambito del suo ricorso proposto dinanzi al Tribunale, che esso riguardava la decisione della commissione di ricorso del 14 luglio 2014 soltanto nei limiti in cui tale decisione ha concluso per il rigetto del suo ricorso nel merito. Essa non avrebbe invece contestato tale decisione sotto il profilo della ricevibilità di tale ricorso e delle spese. Tuttavia, il Tribunale si sarebbe pronunciato d’ufficio sulla competenza della commissione di ricorso ed avrebbe, pertanto, statuito ultra petita. |
28 |
Con il suo secondo motivo, la SV Capital sostiene inoltre che il Tribunale ha commesso un errore di diritto violando l’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 1093/2010, interpretato alla luce del considerando 58 di quest’ultimo. Infatti, conformemente al combinato disposto dell’articolo 17, paragrafo 2, di detto regolamento e dell’articolo 1 del medesimo, la commissione di ricorso sarebbe stata investita del potere di pronunciarsi sul ricorso proposto avverso la decisione dell’ABE del 21 febbraio 2014. |
29 |
Con il suo terzo motivo, la SV Capital sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 48, paragrafo 2, del proprio regolamento di procedura, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2014, affermando che l’argomentazione dedotta nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, secondo la quale la commissione di ricorso era competente a pronunciarsi sul suo ricorso, era irricevibile. Infatti, le parti sarebbero state invitate dal Tribunale stesso a pronunciarsi sulla questione della competenza della commissione di ricorso e la ricorrente si sarebbe limitata a rispondere alla questione posta. |
30 |
L’ABE e la Commissione chiedono il rigetto di detti motivi. |
Giudizio della Corte
31 |
Per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente sostiene che il Tribunale ha statuito ultra petita, è sufficiente rilevare che il giudice dell’Unione è tenuto a sollevare d’ufficio la questione della competenza dell’autorità il cui atto è stato impugnato dinanzi ad esso, anche se nessuna delle parti ha formulato una domanda in tal senso, in quanto l’incompetenza dell’autore di un atto lesivo costituisce un motivo di ordine pubblico, che non soltanto può, ma deve, essere sollevato d’ufficio. |
32 |
Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, la questione della competenza dell’autore dell’atto deve essere esaminata d’ufficio dal giudice, anche nel caso in cui nessuna delle parti abbia sollevato un’eccezione in tal senso (v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 1982, Amylum/Consiglio,108/81, EU:C:1982:322, punto 28, nonché del 13 luglio 2000, Salzgitter/Commissione,C‑210/98 P, EU:C:2000:397, punto 56 e giurisprudenza ivi citata). |
33 |
Di conseguenza, tale primo motivo deve essere respinto. |
34 |
Per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 60 del regolamento n. 1093/2010, possono proporre ricorso avverso una decisione dell’ABE le persone fisiche o giuridiche, incluse le autorità competenti, che sono destinatarie di tale decisione oppure, anche qualora esse non lo siano, che sono dalla stessa interessate direttamente e individualmente. |
35 |
Tuttavia, per essere impugnabile dinanzi alla commissione di ricorso, una decisione dell’ABE deve essere, come constatato dal Tribunale al punto 66 della sentenza impugnata, una delle decisioni di cui agli articoli da 17 a 19 del regolamento n. 1093/2010, oppure una decisione che è stata adottata conformemente agli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento. |
36 |
Come è stato correttamente rilevato dal Tribunale ai punti da 67 a 71 della sentenza impugnata, nessuna di tali condizioni ricorre nel caso di specie. |
37 |
In primo luogo, la decisione dell’ABE del 21 febbraio 2014 non si basa sull’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1093/2010. Infatti, come ha giustamente rilevato il Tribunale al punto 67 della sentenza impugnata, nonostante il fatto che la violazione di alcune disposizioni della direttiva 2006/48 fosse stata invocata a sostegno della denuncia della ricorrente, l’ABE non si è pronunciata, in tale decisione, sulla violazione o sulla mancata violazione di tale direttiva da parte delle autorità competenti o da parte dell’ente creditizio interessato. |
38 |
In secondo luogo, è pacifico che detta decisione non fa parte delle decisioni di cui agli articoli 18 e 19 di tale regolamento, con le quali l’ABE può imporre alle autorità nazionali di vigilanza l’adozione di misure specifiche, rispettivamente per rimediare ad una situazione di emergenza o per risolvere le controversie che possono sorgere tra di esse in situazioni transfrontaliere. |
39 |
In terzo luogo, contrariamente a quanto prescrive l’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento, nessuna violazione delle norme tecniche di regolamentazione e delle norme tecniche di attuazione adottate ai sensi degli articoli da 10 a 15 del medesimo regolamento è stata invocata a sostegno di detta denuncia. |
40 |
In quarto luogo, la ricorrente non fa parte degli enti espressamente indicati dall’articolo 17, paragrafo 2, di tale regolamento, che possono sottoporre all’ABE una domanda di avvio d’indagine per violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione. In particolare, la ricorrente non sostiene di appartenere al gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento n. 1093/2010. |
41 |
Peraltro, la constatazione secondo la quale la ricorrente non fa parte degli enti espressamente indicati dall’articolo 17, paragrafo 2, di tale regolamento non viene in alcun modo modificata, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, dal fatto che l’ABE può avviare indagini di propria iniziativa. |
42 |
Di conseguenza, poiché le considerazioni contenute nella sentenza impugnata non sono viziate da alcun errore di diritto, anche il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto. |
43 |
Per quanto riguarda il terzo motivo dedotto, occorre ricordare che la ricorrente, in risposta ad un quesito del Tribunale, ha presentato dinanzi a quest’ultimo un’argomentazione che esulava dall’oggetto della domanda da esso posta. |
44 |
La ricorrente ha infatti sostenuto che il ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale era stato presentato entro il termine impartito, tenuto conto del fatto che il procedimento amministrativo si era protratto sino al 14 luglio 2014 e che il deposito di tale ricorso di annullamento rientrava in un’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’articolo 45 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
45 |
A tale riguardo, occorre constatare che l’affermazione della ricorrente secondo la quale essa si sarebbe limitata a presentare osservazioni in risposta al quesito posto dal Tribunale non trova riscontro nei fatti. Infatti, come ha correttamente rilevato il Tribunale al punto 42 della sentenza impugnata, la risposta della ricorrente comportava, in realtà, due motivi nuovi. |
46 |
Ne consegue che il Tribunale ha correttamente dichiarato irricevibile tale argomentazione. |
47 |
Anche il terzo motivo di impugnazione deve, pertanto, essere respinto. |
Sui motivi dal quarto al sesto, relativi al rigetto da parte del Tribunale, in quanto irricevibili, delle conclusioni dirette all’annullamento della decisione dell’ABE del 21 febbraio 2014
Argomenti delle parti
48 |
Con il suo quarto motivo, la SV Capital sostiene che il suo ricorso, nella parte in cui era diretto all’annullamento della decisione dell’ABE del 21 febbraio 2014, era stato presentato entro il termine di cui all’articolo 263 TFUE, in quanto il procedimento amministrativo, dinanzi alla commissione di ricorso, era proseguito sino al 14 luglio 2014 a nome dell’ABE e delle autorità europee di vigilanza. L’incompetenza della commissione di ricorso potrebbe comportare l’annullamento della decisione adottata da quest’ultima, ma non può incidere sul termine previsto all’articolo 263 TFUE. Di conseguenza, sarebbe priva di qualsiasi fondamento l’affermazione contenuta al punto 44 della sentenza impugnata, relativa alla possibilità di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione dell’ABE del 21 febbraio 2014, parallelamente e contemporaneamente alla proposizione di un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso. Infatti, un siffatto ricorso dinanzi al Tribunale sarebbe stato irricevibile in forza dell’articolo 263 TFUE, in mancanza di un provvedimento amministrativo definitivo. |
49 |
Con il suo quinto motivo, la SV Capital sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 45 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto il deposito di un ricorso entro il termine di due mesi dalla ricezione della decisione del 21 febbraio 2014 sarebbe stato impedito da un errore scusabile. Il fatto che la commissione di ricorso abbia dichiarato il suo ricorso ricevibile e l’abbia esaminato nel merito avrebbe potuto comportare «una confusione ammissibile». Sebbene la commissione di ricorso fosse incompetente a statuire sul ricorso diretto all’annullamento della decisione dell’ABE del 21 febbraio 2014, quest’ultima non avrebbe mai sollevato argomenti secondo i quali spettava al Tribunale, e non alla commissione di ricorso, pronunciarsi su tale ricorso. Quest’ultima si sarebbe pronunciata sul ricorso dinanzi ad essa proposto, lasciando in tal modo supporre che essa era l’organo di ricorso competente. Pertanto, si dovrebbe ritenere che la proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale dopo la scadenza del termine di due mesi dalla ricezione della decisione dell’ABE del 21 febbraio 2014 sia dovuta ad un errore scusabile. |
50 |
Con il suo sesto motivo, la SV Capital sostiene che, nel dichiarare al punto 45 della sentenza impugnata che, in ogni caso, il ricorso diretto all’annullamento della decisione dell’ABE del 21 febbraio 2014 era irricevibile, in mancanza di un atto impugnabile, il Tribunale ha applicato in maniera errata l’articolo 263 TFUE, nonché l’articolo 60, paragrafo 1, e l’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento n. 1093/2010. Infatti, il ricorso proposto avverso detta decisione sarebbe stato ricevibile, in quanto la ricorrente era destinataria di tale decisione ed era dalla stessa direttamente ed individualmente interessata. |
51 |
L’ABE e la Commissione chiedono il rigetto di detti motivi. |
Giudizio della Corte
52 |
Il quarto motivo verte sulle considerazioni contenute nei punti 36 e seguenti della sentenza impugnata, che fanno riferimento ad una giurisprudenza costante, secondo la quale il termine per la presentazione di un ricorso è di ordine pubblico e spetta al giudice dell’Unione verificare, d’ufficio, se esso è stato rispettato (v., in tal senso, ordinanza del 5 settembre 2013, ClientEarth/Consiglio, C‑573/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:564, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). |
53 |
Come emerge dall’articolo 263, sesto comma, TFUE, i ricorsi di annullamento devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione alla parte ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui quest’ultima ne ha avuto conoscenza. Nel caso di specie, la decisione dell’ABE è stata notificata alla ricorrente il 21 febbraio 2014. Di conseguenza, in applicazione delle norme sul computo dei termini di cui agli articoli 58 e 60 del regolamento di procedura del Tribunale, che corrispondono agli articoli 49 e 51 del regolamento di procedura della Corte, alla data della presentazione del ricorso della SV Capital dinanzi al Tribunale, ossia il 12 settembre 2014, a quest’ultima era preclusa la contestazione di detta decisione dell’ABE, come ha constatato il Tribunale al punto 41 della sentenza impugnata. |
54 |
Il Tribunale ha inoltre dichiarato, al punto 43 di tale sentenza, che la ricorrente non era legittimata a far valere né un caso di forza maggiore, in base all’articolo 45, secondo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, né la sussistenza di un errore scusabile. |
55 |
Tali considerazioni non risultano viziate da alcun errore di diritto. |
56 |
Infatti, la Corte ha in più occasioni dichiarato che è possibile derogare all’applicazione delle normative dell’Unione in tema di termini procedurali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto l’applicazione rigida di tali norme risponde all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (ordinanza del 16 novembre 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commissione,C‑73/10 P, EU:C:2010:684, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). |
57 |
Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, non vi è stata alcuna «prosecuzione» del procedimento in seguito all’adozione da parte dell’ABE della sua decisione del 21 febbraio 2014, e la proposizione di un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso non ha inciso in alcun modo sul computo del termine di ricorso relativo ad una decisione precedentemente adottata dall’ABE, tenuto conto dell’incompetenza di quest’ultima. |
58 |
Il quarto motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto. |
59 |
Per quanto riguarda il quinto motivo di impugnazione, vertente sulla sussistenza di un errore scusabile da parte della SV Capital, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, nell’ambito della normativa dell’Unione in materia di termini di ricorso, la nozione di errore scusabile che consente di derogare a tale normativa può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, segnatamente, l’istituzione considerata abbia tenuto un comportamento idoneo, da solo o in misura determinante, a generare una confusione ammissibile in un singolo in buona fede e che abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta ad una persona normalmente accorta (v. ordinanza del 16 novembre 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commissione,C‑73/10 P, EU:C:2010:684, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). |
60 |
Nel caso di specie, come ha dichiarato il Tribunale al punto 44 della sentenza impugnata, alla ricorrente non è stata fornita alcuna assicurazione precisa in merito alla competenza della commissione di ricorso a pronunciarsi su un ricorso riguardante la decisione dell’ABE che sarebbe stata successivamente adottata. |
61 |
In particolare, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non sono configurabili come comportamenti idonei a generare una confusione ammissibile in un singolo né la mancata deduzione, da parte dell’ABE, di un’obiezione relativa alla competenza della commissione di ricorso a pronunciarsi su una decisione dell’ABE, né la conclusione errata di quest’ultima, secondo la quale essa disponeva di una simile competenza. |
62 |
Ne consegue che il Tribunale ha correttamente constatato l’assenza di qualsiasi errore scusabile idoneo a derogare all’obbligo di rispettare il termine di ricorso impartito. |
63 |
Il quinto motivo di impugnazione deve, pertanto, essere respinto. |
64 |
Con il suo sesto motivo, la ricorrente sostiene che, mediante la sentenza impugnata, il Tribunale ha violato l’articolo 263 TFUE, nonché l’articolo 60, paragrafo 1, e l’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento n. 1093/2010. A tale riguardo, è sufficiente constatare che, come risulta dal punto 45 della sentenza impugnata, è soltanto ad adbundantiam che il Tribunale si è pronunciato sull’irricevibilità del ricorso per difetto di atto impugnabile. |
65 |
Ebbene, secondo una giurisprudenza costante, le censure dirette contro motivi di una decisione del Tribunale svolti ad abundantiam non possono comportare l’annullamento di tale decisione e sono, quindi, inoperanti (v. sentenze del 2 settembre 2010, Commissione/Deutsche Post,C‑399/08 P, EU:C:2010:481, punto 75, nonché del 29 marzo 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar,C‑96/09 P, EU:C:2011:189, punto 211 e giurisprudenza ivi citata). |
66 |
Di conseguenza, il sesto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto inoperante. |
Sui motivi da settimo a undicesimo
Argomenti delle parti
67 |
La SV Capital deduce nuovamente i seguenti motivi, che sarebbero suffragati dalle argomentazioni formulate nell’ambito del proprio ricorso proposto dinanzi al Tribunale, in quanto quest’ultimo non si sarebbe pronunciato nel merito del suo ricorso:
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68 |
L’ABE e la Commissione sostengono che detti motivi sono irricevibili. |
Giudizio della Corte
69 |
Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, dall’articolo 256 TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169 del regolamento di procedura della Corte, risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza impugnata nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (v., in particolare, sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 29, nonché ordinanza del 12 febbraio 2015, Meister/Commissione, C‑327/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:99, punto 12). Ebbene, i motivi dal settimo all’undicesimo dell’impugnazione non si riferiscono in alcun modo alla sentenza impugnata, ma riguardano la decisione dell’ABE del 21 febbraio 2014. Per questo solo motivo, essi devono pertanto essere respinti in quanto irricevibili. |
70 |
Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che l’impugnazione deve essere integralmente respinta. |
Sulle spese
71 |
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, quando l’impugnazione è infondata, statuisce sulle spese. L’articolo 138 di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi del successivo articolo 184, paragrafo 1, dispone, al paragrafo 1, che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
72 |
La SV Capital, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese relative al procedimento di impugnazione, conformemente alla domanda dell’ABE. |
73 |
L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. |
74 |
Di conseguenza, la Commissione, intervenuta nella causa, sopporterà le proprie spese. |
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.