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Documento 62015CJ0161

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 marzo 2016.
    Abdelhafid Bensada Benallal contro État belge.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgique).
    Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Decisione che pone fine a un’autorizzazione di soggiorno – Principio del rispetto dei diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Autonomia processuale degli Stati membri – Ricevibilità di motivi di cassazione – Motivo di ordine pubblico.
    Causa C-161/15.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2016:175

    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    17 marzo 2016 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/38/CE — Decisione che pone fine a un’autorizzazione di soggiorno — Principio del rispetto dei diritti della difesa — Diritto al contraddittorio — Autonomia processuale degli Stati membri — Ricevibilità di motivi di cassazione — Motivo di ordine pubblico»

    Nella causa C‑161/15,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio), con decisione del 19 marzo 2015, pervenuta in cancelleria il 9 aprile 2015, nel procedimento

    Abdelhafid Bensada Benallal

    contro

    État belge,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, A. Arabadjiev, C.G. Fernlund, S. Rodin e E. Regan, giudici,

    avvocato generale: P. Mengozzi

    cancelliere: V. Tourrès, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 novembre 2015,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il sig. Bensada Benallal, da R.-M. Sukennik e R. Fonteyn, avocats;

    per il governo belga, da S. Vanrie, L. Van den Broeck e C. Pochet, in qualità di agenti, assistiti da S. Cornelis, P. Lejeune e D. Matray, avocats;

    per il governo francese, da G. de Bergues, D. Colas e F.‑X. Bréchot, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da R. Troosters e C. Tufvesson, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 gennaio 2016,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio generale del diritto dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa.

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra il sig. Bensada Benallal e lo Stato belga in merito a un ricorso di annullamento della decisione che poneva fine all’autorizzazione rilasciata al sig. Bensada Benallal di soggiornare nel territorio belga e gli ordinava di lasciare quest’ultimo.

    Contesto normativo

    3

    L’articolo 27 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e rettifica in GU 2005, L 197, pag. 34), prevede quanto segue:

    «1.   Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.

    2.   I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l’adozione di tali provvedimenti.

    Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione.

    3.   Al fine di verificare se l’interessato costituisce un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, in occasione del rilascio dell’attestato d’iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, entro tre mesi dalla data di arrivo dell’interessato nel suo territorio o dal momento in cui ha dichiarato la sua presenza nel territorio in conformità dell’articolo 5, paragrafo 5, ovvero al momento del rilascio della carta di soggiorno, lo Stato membro ospitante può, qualora lo giudichi indispensabile, chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente agli altri Stati membri, informazioni sui precedenti penali del cittadino dell’Unione o di un suo familiare. Tale consultazione non può avere carattere sistematico. Lo Stato membro consultato fa pervenire la propria risposta entro un termine di due mesi.

    4.   Lo Stato membro che ha rilasciato il passaporto o la carta di identità riammette senza formalità nel suo territorio il titolare di tale documento che è stato allontanato per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute pubblica da un altro Stato membro, quand’anche il documento in questione sia scaduto o sia contestata la cittadinanza del titolare».

    4

    L’articolo 28 di tale direttiva così dispone:

    «1.   Prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tiene conto di elementi quali la durata del soggiorno dell’interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e importanza dei suoi legami con il paese d’origine.

    2.   Lo Stato membro ospitante non può adottare provvedimenti di allontanamento dal territorio nei confronti del cittadino dell’Unione o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel suo territorio se non per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

    3.   Il cittadino dell’Unione non può essere oggetto di una decisione di allontanamento, salvo se la decisione è adottata per motivi imperativi di pubblica sicurezza definiti dallo Stato membro, qualora:

    a)

    abbia soggiornato nello Stato membro ospitante i precedenti dieci anni; o

    b)

    sia minorenne, salvo qualora l’allontanamento sia necessario nell’interesse del bambino, secondo quanto contemplato dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989».

    5

    Ai sensi dell’articolo 30 della suddetta direttiva:

    «1.   Ogni provvedimento adottato a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, è notificato per iscritto all’interessato secondo modalità che consentano a questi di comprenderne il contenuto e le conseguenze.

    2.   I motivi circostanziati e completi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che giustificano l’adozione del provvedimento nei suoi confronti sono comunicati all’interessato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato.

    3.   La notifica riporta l’indicazione dell’organo giurisdizionale o dell’autorità amministrativa dinanzi al quale l’interessato può opporre ricorso e il termine entro il quale deve agire e, all’occorrenza, l’indicazione del termine impartito per lasciare il territorio dello Stato membro. Fatti salvi i casi di urgenza debitamente comprovata, tale termine non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data di notificazione».

    6

    L’articolo 31 della stessa direttiva è formulato nei seguenti termini:

    «1.   L’interessato può accedere ai mezzi di impugnazione giurisdizionali e, all’occorrenza, amministrativi nello Stato membro ospitante, al fine di presentare ricorso o chiedere la revisione di ogni provvedimento adottato nei suoi confronti per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

    2.   Laddove l’impugnazione o la richiesta di revisione del provvedimento di allontanamento sia accompagnata da una richiesta di ordinanza provvisoria di sospensione dell’esecuzione di detto provvedimento, l’effettivo allontanamento dal territorio non può avere luogo fintantoché non è stata adottata una decisione sull’ordinanza provvisoria, salvo qualora:

    il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale, o

    le persone interessate abbiano precedentemente fruito di una revisione, o

    il provvedimento sia fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza di cui all’articolo 28, paragrafo 3.

    3.   I mezzi di impugnazione comprendono l’esame della legittimità del provvedimento nonché dei fatti e delle circostanze che ne giustificano l’adozione. Essi garantiscono che il provvedimento non sia sproporzionato, in particolare rispetto ai requisiti posti dall’articolo 28.

    4.   Gli Stati membri possono vietare la presenza dell’interessato nel loro territorio per tutta la durata della procedura di ricorso, ma non possono vietare che presenti di persona la sua difesa, tranne qualora la sua presenza possa provocare gravi turbative dell’ordine pubblico o della pubblica sicurezza o quando il ricorso o la revisione riguardano il divieto d’ingresso nel territorio».

    7

    A norma dell’articolo 35 della direttiva 2004/38:

    «Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dalla presente direttiva, in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio. Qualsiasi misura di questo tipo è proporzionata ed è soggetta alle garanzie procedurali previste agli articoli 30 e 31».

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    8

    Il sig. Bensada Benallal, cittadino spagnolo, è arrivato in Belgio il 24 maggio 2012. A seguito di una domanda presentata il 31 maggio 2012, è stato autorizzato, con decisione del 24 settembre 2012, a soggiornare in tale Stato membro in qualità di lavoratore dipendente.

    9

    Il 26 settembre 2013 lo Stato belga, tramite l’Ufficio stranieri, ha posto fine all’autorizzazione di soggiorno del sig. Bensada Benallal e gli ha ordinato di lasciare il territorio belga. In tale decisione si afferma, in particolare, quanto segue:

    «A quanto risulta, l’interessato si è avvalso di informazioni ingannevoli rivelatesi determinanti perché l’amministrazione comunale di Berchem‑Sainte‑Agathe [Belgio] gli riconoscesse il diritto di soggiorno. Infatti, [si è] concluso per il non assoggettamento dell’insieme dei dipendenti dichiarati dalla società (...) al regime generale di previdenza sociale dei lavoratori dipendenti: “Vari elementi precisi e concordanti dimostrano a sufficienza di diritto l’assenza di attività, presso [tale] società (...), che prevedano l’impiego di lavoratori dipendenti (...) e, di conseguenza, l’assenza di un contratto di lavoro fra la suddetta e le persone da essa dichiarate (...)”».

    10

    Il 2 gennaio 2014 il sig. Bensada Benallal ha proposto un ricorso di annullamento avverso detta decisione presso il Conseil du contentieux des étrangers (Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri).

    11

    A sostegno del proprio ricorso, il sig. Bensada Benallal ha dedotto un motivo unico attinente, in particolare, alla violazione di una disposizione di legge concernente la motivazione formale degli atti amministrativi, alla violazione del principio di buona amministrazione, del principio della certezza del diritto, del principio di proporzionalità, dei principi della prudenza e dell’accuratezza, del principio della gestione coscienziosa e del principio secondo il quale l’amministrazione è tenuta a statuire tenendo conto di tutti gli elementi della causa, nonché alla violazione dell’articolo 35 della direttiva 2004/38.

    12

    Nella sua linea argomentativa intesa a precisare il motivo dedotto, il sig. Bensada Benallal ha asserito, inter alia, che la decisione dell’Ufficio stranieri era viziata da un difetto di motivazione. Egli ha sostenuto, a tal riguardo, che la relazione sulla cui base esso ha fondato la propria decisione né è stata allegata a quest’ultima né è stata trasmessa al sig. Bensada Benallal anteriormente alla notifica di tale decisione e non è stata neppure riprodotta in sostanza nella medesima, cosicché egli non è stato in grado di comprendere i motivi della decisione adottata nei suoi confronti.

    13

    Tale ricorso è stato respinto con decisione del Conseil du contentieux des étrangers (Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri) in data 30 aprile 2014. Nella sua sentenza, quest’ultimo ha in particolare dichiarato quanto segue:

    «In ogni caso, il Conseil [du contentieux des étrangers] constata che è passato quasi un anno tra la presentazione, da parte del [sig. Bensada Benallal] del suo contratto di lavoro con la società (...) e la relazione (…) che ha condotto all’adozione della decisione impugnata, periodo durante il quale il [sig. Bensada Benallal] non ha fatto pervenire o comunicato al[l’Ufficio stranieri] alcuna informazione relativa ai problemi addotti nel ricorso e che egli avrebbe incontrato nell’ambito del proprio contratto di lavoro con detta società.

    Orbene, se il [sig. Bensada Benallal] riteneva di poter addurre elementi tali da ostare alla revoca del suo permesso di soggiorno, stava a lui informarne [l’Ufficio stranieri], e non a quest’ultimo invitare il [sig. Bensada Benallal] a presentare le sue osservazioni al riguardo. Il Conseil ricorda, infatti, che è alla parte ricorrente che spetta dimostrare di soddisfare le condizioni inerenti al diritto che rivendica e al mantenimento di tale diritto. Avendo il [sig. Bensada Benallal] fatto richiesta di un’attestazione di registrazione in Belgio come lavoratore dipendente, egli doveva/poteva legittimamente attendersi che la mancata esecuzione del suo contratto di lavoro (anche per motivi indipendenti da[lla sua persona]) avesse ripercussioni sul suo diritto di soggiorno e avrebbe dovuto essere consapevole della necessità di comunicare spontaneamente tali informazioni al[l’Ufficio stranieri], quod non alla luce del fascicolo amministrativo.

    Non inficia tale constatazione la circostanza secondo cui il [sig. Bensada Benallal] “non ha ricevuto alcuna raccomandata, come affermato nell’indagine, e non ha dunque avuto la possibilità di essere sentito”; tale censura riguarda, infatti, l’audizione del [sig. Bensada Benallal] da parte dell’ispettore sociale (…) (audizione che peraltro si basa non solo su dichiarazioni, ma altresì su constatazioni obiettive nessuna delle quali è stata contestata dal [sig. Bensada Benallal]) e non direttamente la decisione impugnata».

    14

    Il sig. Bensada Benallal ha proposto un ricorso amministrativo per cassazione avverso tale sentenza del Conseil du contentieux des étrangers (Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri) dinanzi al giudice del rinvio, il Conseil d’État (Consiglio di Stato). Tale ricorso contiene segnatamente un motivo con il quale il sig. Bensada Benallal sostiene che l’autorità amministrativa, ossia l’Ufficio stranieri, avrebbe dovuto sentirlo prima di adottare la sua decisione del 26 settembre 2013. Esso afferma inoltre che il Conseil du contentieux des étrangers (Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri) avrebbe dovuto considerare che il procedimento amministrativo avrebbe potuto portare a un risultato diverso nel caso in cui avesse potuto far meglio valere la sua difesa. A sostegno di tale motivo, il sig. Bensada Benallal deduce non solo la violazione, da un lato, dei principi generali di diritto belga del rispetto dei diritti della difesa e del contraddittorio nonché, dall’altro, del diritto di essere sentito («audi alteram partem»), ma altresì degli articoli 41 e 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

    15

    Lo Stato belga eccepisce l’irricevibilità del suddetto motivo, in quanto viene sollevato per la prima volta dinanzi al giudice del rinvio, nella fase del procedimento per cassazione, e non verte sulla violazione di una disposizione di ordine pubblico. Inoltre, il ricorrente non preciserebbe in che modo l’articolo 51 della Carta sarebbe stato violato né presenterebbe il minimo elemento che consenta di verificare se il procedimento amministrativo avrebbe potuto portare a un risultato diverso qualora egli fosse stato ascoltato precedentemente alla decisione amministrativa in questione.

    16

    Nel merito, lo Stato belga sostiene che il diritto di essere sentito di cui all’articolo 41 della Carta non impone di avviare con l’interessato un dibattito in merito alle circostanze che questi invoca. Sarebbe infatti sufficiente che quest’ultimo abbia avuto occasione di far conoscere il suo punto di vista, com’è accaduto nella fattispecie e come risulterebbe dalla sentenza pronunciata dal Conseil du contentieux des étrangers (Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri).

    17

    L’Auditeur (consigliere istruttore) incaricato della causa presso il giudice del rinvio, nel suo parere del 16 ottobre 2014, ha constatato che il motivo unico sollevato dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri) non era basato sulla violazione né degli articoli 41 e 51 della Carta, né dei principi generali del diritto del rispetto dei diritti della difesa e del contraddittorio, né del diritto di essere sentito («audi alteram partem»). Tenuto conto dei requisiti imposti dal diritto processuale belga a tal riguardo, il parere dell’Auditeur conclude che il sig. Bensada Benallal non è legittimato a far valere, per la prima volta dinanzi al giudice del rinvio, in un procedimento per cassazione, la violazione di tali disposizioni e principi generali del diritto, in quanto questi ultimi non sono di ordine pubblico.

    18

    Nella sua memoria depositata a seguito di tale parere, il sig. Bensada Benallal afferma che il motivo attinente alla violazione di diritti fondamentali riveste carattere di ordine pubblico, in quanto risulta dall’articolo 41 della Carta e dalla giurisprudenza della Corte che il diritto di essere sentito costituisce la trasposizione del principio generale del diritto dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa, la cui violazione può essere rilevata d’ufficio.

    19

    Il giudice del rinvio constata che il motivo dedotto dal sig. Bensada Benallal, per la parte in cui è basato sulla violazione del diritto di essere sentito di cui all’articolo 41 della Carta, non era stato da questi dedotto dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri). Orbene, in conformità al diritto belga, la ricevibilità di un siffatto motivo può essere ammessa per la prima volta dinanzi al giudice di cassazione soltanto se si tratta di un motivo di ordine pubblico.

    20

    In tale contesto, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se il principio generale del diritto dell’Unione europea che sancisce il rispetto dei diritti della difesa, fra cui il diritto di una persona a essere sentita da un’autorità nazionale prima dell’adozione, da parte di tale autorità, di qualsiasi decisione che possa incidere negativamente sugli interessi di detta persona, quale una decisione che ponga fine alla sua autorizzazione di soggiorno, rivesta nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea un’importanza equivalente a quella delle disposizioni di ordine pubblico di diritto belga nell’ordinamento nazionale, e se il principio di equivalenza postuli che un motivo basato sulla violazione del principio generale del diritto dell’Unione europea che sancisce il rispetto dei diritti della difesa possa essere sollevato per la prima volta dinanzi al Conseil d’État, in un procedimento per cassazione, com’è consentito nell’ordinamento nazionale per i motivi di ordine pubblico».

    Sulla questione pregiudiziale

    21

    Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che, quando, conformemente al diritto nazionale applicabile, un motivo attinente alla violazione del diritto nazionale sollevato per la prima volta dinanzi al giudice nazionale, in un procedimento per cassazione, è ricevibile solo se si tratta di un motivo di ordine pubblico, un motivo attinente alla violazione del diritto di essere sentito, come garantito dal diritto dell’Unione, sollevato per la prima volta dinanzi a tale giudice, deve essere dichiarato ricevibile.

    22

    Per rispondere a tale questione, si deve innanzitutto rilevare che, come si evince dalla decisione di rinvio, la situazione di fatto all’origine della controversia del procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, segnatamente quello della direttiva 2004/38. Infatti, quest’ultima riguarda, tra l’altro, le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri da parte dei cittadini dell’Unione nonché le limitazioni dei suddetti diritti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tale direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza.

    23

    Se è vero che la suddetta direttiva prevede un certo numero di norme che gli Stati membri devono rispettare per un’eventuale limitazione del diritto di soggiorno di un cittadino dell’Unione, ossia, in particolare, quelle di cui agli articoli 30 e 31, essa non contiene, invece, disposizioni riguardanti le modalità che disciplinano le procedure amministrative e giurisdizionali relative a una decisione che pone fine al permesso di soggiorno di un cittadino dell’Unione.

    24

    Al riguardo, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, in mancanza di norme dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilirle, in forza del principio di autonomia procedurale, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (sentenza del 24 gennaio 2016, Eturas e a., C‑74/14, EU:C:2016:42, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

    25

    Ne consegue che due condizioni cumulative, vale a dire il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, devono essere rispettate affinché uno Stato membro possa far valere il principio dell’autonomia processuale in casi disciplinati dal diritto dell’Unione.

    26

    Nella fattispecie e come osserva il giudice del rinvio, il motivo di cassazione dedotto dal sig. Bensada Benallal, attinente a una violazione del diritto di essere sentito dall’autorità nazionale che ha adottato la decisione che gli arreca pregiudizio, come garantito dal diritto dell’Unione, collide, sotto il profilo della sua ricevibilità, con le norme di diritto processuale nazionale relative ai motivi che possono essere sollevati per la prima volta in cassazione.

    27

    Come emerge dal punto 24 della presente sentenza, il diritto dell’Unione, in linea di principio, non osta a che gli Stati membri, conformemente al principio dell’autonomia processuale, limitino o subordino a condizioni i motivi che possono essere dedotti nei procedimenti per cassazione, purché siano rispettati i principi di effettività e di equivalenza.

    28

    Come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 41 e 42 delle sue conclusioni, nel procedimento principale si pone la questione collegata al rispetto non già del principio di effettività, bensì esclusivamente del principio di equivalenza.

    29

    Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il principio di equivalenza presuppone che la norma nazionale controversa si applichi indifferentemente ai ricorsi fondati sui diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione e a quelli fondati sull’inosservanza del diritto interno aventi un oggetto e una causa analoghi (sentenza del 27 giugno 2013, Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, punto 39). Il rispetto di tale principio presuppone un pari trattamento dei ricorsi basati su una violazione del diritto nazionale e di quelli, analoghi, basati su una violazione del diritto dell’Unione (sentenza del 6 ottobre 2015, Târșia, C‑69/14, EU:C:2015:662, punto 34).

    30

    Applicata a una situazione come quella oggetto del procedimento principale, la condizione legata al rispetto di tale principio di equivalenza esige dunque che, quando le disposizioni del diritto nazionale relative alle modalità procedurali in materia di ricorsi per cassazione impongono a un giudice che statuisce in cassazione l’obbligo di accogliere o sollevare d’ufficio un motivo fondato sulla violazione del diritto nazionale, tale medesimo obbligo deve prevalere allo stesso modo relativamente a un motivo della stessa natura vertente sulla violazione del diritto dell’Unione.

    31

    Di conseguenza, qualora un giudice nazionale che statuisce in cassazione consideri il motivo attinente all’inosservanza del diritto di essere sentito come un motivo di ordine pubblico interno che può essere sollevato per la prima volta dinanzi ad esso nell’ambito di un contenzioso disciplinato dal diritto nazionale, il principio di equivalenza impone che, nell’ambito del medesimo contenzioso, un motivo analogo attinente a una violazione del diritto dell’Unione possa parimenti essere sollevato per la prima volta dinanzi a tale medesimo giudice nel procedimento per cassazione.

    32

    Nel caso di specie, non risulta chiaramente dalla decisione di rinvio che il diritto di essere sentito, come garantito dal diritto belga, costituisca, di per sé, un principio generale del diritto belga derivante, a tale titolo, dall’ordine pubblico interno di tale Stato membro. Tuttavia, il giudice del rinvio precisa a tal riguardo che le disposizioni di ordine pubblico sono quelle che rivestono un’importanza fondamentale nell’ordinamento giuridico belga, come le disposizioni relative alla competenza delle autorità amministrative, alla competenza delle autorità giurisdizionali e al rispetto dei diritti della difesa o ancora quelle riguardanti altri diritti fondamentali.

    33

    A tal riguardo, per consentire al giudice del rinvio di stabilire se il motivo attinente alla violazione del diritto di essere sentito nel diritto dell’Unione abbia la stessa natura di un motivo attinente alla violazione di un tale diritto nell’ordinamento giuridico belga, va ricordato che, come dichiarato dalla Corte nella sua sentenza del 9 giugno 2005, Spagna/Commissione (C‑287/02, EU:C:2005:368, punto 37 e giurisprudenza ivi citata), il rispetto dei diritti della difesa in ogni procedimento avviato a carico di una persona e in grado di concludersi con un atto arrecante pregiudizio costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione che dev’essere garantito anche in assenza di una normativa specifica riguardante il procedimento. Tale principio impone che i destinatari di decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista.

    34

    Spetta al giudice nazionale competente esaminare se la condizione relativa al principio di equivalenza sussista nella controversia sulla quale è chiamato a pronunciarsi. Per quanto concerne, più in particolare, il procedimento principale, esso è tenuto a stabilire se il diritto di essere sentito, come garantito dal diritto interno, soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per essere qualificato come motivo di ordine pubblico.

    35

    Pertanto, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, quando, conformemente al diritto nazionale applicabile, un motivo attinente alla violazione del diritto interno sollevato per la prima volta dinanzi al giudice nazionale, in un procedimento per cassazione, è ricevibile solo se si tratta di un motivo di ordine pubblico, un motivo attinente alla violazione del diritto di essere sentito, come garantito dal diritto dell’Unione, sollevato per la prima volta dinanzi al medesimo giudice, deve essere dichiarato ricevibile se tale diritto, come garantito dall’ordinamento nazionale, soddisfa le condizioni previste da detto ordinamento per essere qualificato come motivo di ordine pubblico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

    Sulle spese

    36

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

     

    Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, quando, conformemente al diritto nazionale applicabile, un motivo attinente alla violazione del diritto interno sollevato per la prima volta dinanzi al giudice nazionale, in un procedimento per cassazione, è ricevibile solo se si tratta di un motivo di ordine pubblico, un motivo attinente alla violazione del diritto di essere sentito, come garantito dal diritto dell’Unione, sollevato per la prima volta dinanzi al medesimo giudice, deve essere dichiarato ricevibile se tale diritto, come garantito dall’ordinamento nazionale, soddisfa le condizioni previste da detto ordinamento per essere qualificato come motivo di ordine pubblico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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