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Documento 62014CJ0012

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 marzo 2016.
    Commissione europea contro Repubblica di Malta.
    Inadempimento di uno Stato – Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 46 ter – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 54 – Pensioni di vecchiaia – Norme anticumulo – Persone che fruiscono di una pensione di vecchiaia nel sistema nazionale e di una pensione da dipendente pubblico nel sistema di un altro Stato membro – Riduzione dell’importo della pensione di vecchiaia.
    Causa C-12/14.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2016:135

    SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

    3 marzo 2016 ( *1 )

    «Inadempimento di uno Stato — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 46 ter — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articolo 54 — Pensioni di vecchiaia — Norme anticumulo — Persone che fruiscono di una pensione di vecchiaia nel sistema nazionale e di una pensione da dipendente pubblico nel sistema di un altro Stato membro — Riduzione dell’importo della pensione di vecchiaia»

    Nella causa C‑12/14,

    avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 10 gennaio 2014,

    Commissione europea, rappresentata da K. Mifsud-Bonnici e D. Martin, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    contro

    Repubblica di Malta, rappresentata da A. Buhagiar e P. Grech, in qualità di agenti,

    convenuta,

    sostenuta da:

    Repubblica d’Austria, rappresentata da C. Pesendorfer e G. Hesse, in qualità di agenti,

    Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da J. Beeko, S. Behzadi-Spencer e V. Kaye, in qualità di agenti, assistite da T. de la Mare, QC,

    intervenienti

    LA CORTE (Quarta Sezione),

    composta da L. Bay Larsen, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, J. Malenovský, M. Safjan, A. Prechal (relatore) e K. Jürimäe, giudici,

    avvocato generale: Y. Bot

    cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 luglio 2015,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 novembre 2015,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, deducendo dalle pensioni di vecchiaia maltesi l’importo delle pensioni corrisposte dal regime pensionistico della funzione pubblica di altri Stati membri, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 46 ter del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (GU L 177, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché dell’articolo 54 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU L 149, pag. 4, in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»).

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    Il regolamento n. 1408/71

    2

    L’articolo 1, lettera j), del regolamento n. 1408/71, intitolato «Definizioni», così recita:

    «Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:

    (...)

    j)

    il termine “legislazione” indica, per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all’articolo 4, [paragrafo 1].

    (...)».

    3

    L’articolo 4 del suddetto regolamento, intitolato «Campo d’applicazione “ratione materiae”», al paragrafo 1, lettera c), prevede quanto segue:

    «Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

    (...)

    c)

    le prestazioni di vecchiaia;

    (...)».

    4

    L’articolo 5 di tale regolamento prevede l’obbligo per gli Stati membri di rilasciare dichiarazioni relative all’ambito di applicazione del medesimo. Esso ha il seguente tenore:

    «Gli Stati membri menzionano in dichiarazioni notificate e pubblicate conformemente all’articolo 97, le legislazioni e i regimi di cui all’articolo 4, [paragrafo 1] (...)».

    5

    Ai sensi dell’articolo 46 ter dello stesso regolamento, articolo intitolato «Disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute in virtù della legislazione di due o più Stati membri»:

    «1.   Le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono applicabili a una prestazione calcolata conformemente all’articolo 46, paragrafo 2.

    2.   Clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro sono applicabili ad una prestazione calcolata conformemente all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), soltanto quando si tratti:

    a)

    di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti e che è menzionata nell’allegato IV, parte D

    o

    b)

    di una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore. In quest’ultimo caso, le clausole suddette sono applicate unicamente nel caso di cumulo di questa prestazione:

    i)

    o con una prestazione del medesimo tipo, salvo se sia stato concluso un accordo tra due o più Stati membri al fine di evitare di prendere in considerazione due o più volte lo stesso periodo fittizio;

    ii)

    o con una prestazione di cui alla lettera a).

    Le prestazioni di cui alle lettere a) e b) e gli accordi sono menzionati nell’allegato IV, parte D».

    6

    L’articolo 97 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Notifiche concernenti talune disposizioni», dispone quanto segue:

    «1.   Le notifiche di cui (...) all’articolo 5 (...) sono indirizzate al presidente del Consiglio [dell’Unione europea]. Esse indicano la data di entrata in vigore delle leggi e dei regimi in questione (...).

    2.   Le notifiche ricevute conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».

    Il regolamento n. 883/2004

    7

    Il regolamento n. 1408/71 è stato sostituito dal regolamento n. 883/2004, il quale, conformemente al suo articolo 91 e all’articolo 97 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU L 284, pag. 1), è divenuto applicabile il 1o maggio 2010, data di abrogazione del regolamento n. 1408/71.

    8

    L’articolo 1 del regolamento n. 883/2004 definisce come segue il termine «legislazione»:

    «Ai fini del presente regolamento si intende per:

    (...)

    l)

    “legislazione”, in relazione a ciascuno Stato membro, le leggi, i regolamenti, le altre disposizioni legali e ogni altra misura di attuazione riguardanti i settori di sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

    (...)».

    9

    L’articolo 3 del suddetto regolamento, intitolato «Ambito d’applicazione “ratione materiae”», al paragrafo 1, lettera d), così prevede:

    «Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

    (...)

    d)

    le prestazioni di vecchiaia;

    (...)».

    10

    Il successivo articolo 9, intitolato «Dichiarazioni degli Stati membri sull’ambito di applicazione del presente regolamento», prevede quanto segue:

    «1.   Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione (...) le legislazioni e i regimi di cui all’articolo 3 (...). Tali notifiche recano la data a decorrere dalla quale il presente regolamento si applica ai regimi specificati dagli Stati membri nelle [dichiarazioni] stesse.

    2.   Dette notifiche sono trasmesse annualmente alla Commissione (…) e formano oggetto di adeguata pubblicità».

    11

    L’articolo 54 del regolamento medesimo, intitolato «Cumulo di prestazioni della stessa natura», così recita:

    «1.   In caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute secondo la legislazione di due o più Stati membri, le clausole anticumulo previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono applicabili a una prestazione prorata.

    2.   Le clausole anticumulo si applicano a una prestazione autonoma soltanto quando si tratta:

    a)

    di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o residenza;

    oppure

    b)

    di una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore, cumulato con:

    i)

    una prestazione del medesimo tipo, salvo se sia stato concluso un accordo tra due o più Stati membri al fine di evitare di tener conto più di una volta dello stesso periodo fittizio;

    o

    ii)

    una prestazione di cui alla lettera a).

    Le prestazioni e gli accordi di cui alle lettere a) e b) sono elencati nell’allegato IX».

    La direttiva 98/49/CE

    12

    L’articolo 1 della direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea (GU L 209, pag. 46), recita come segue:

    «Obiettivo della presente direttiva è tutelare i diritti degli iscritti a regimi pensionistici complementari che si spostano da uno Stato membro all’altro, contribuendo così alla rimozione degli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi all’interno della Comunità. Tale tutela riguarda i diritti a pensione a titolo di regimi pensionistici complementari sia volontari sia obbligatori, ad eccezione dei regimi disciplinati dal regolamento (…) n. 1408/71».

    Diritto nazionale

    Il diritto maltese

    13

    L’articolo 56 della legge maltese sulla sicurezza sociale (Maltese Social Security Act) prevede quanto segue:

    «Laddove una persona abbia diritto ad una pensione di anzianità diversa da una pensione di anzianità che sia stata, in qualsivoglia momento, commutata totalmente, qualsiasi pensione acquisita in conformità alle disposizioni di cui agli articoli da 53 a 55 della presente parte viene ridotta di un importo pari a tale pensione di anzianità».

    Il diritto del Regno Unito

    14

    I tre regimi pensionistici in vigore nel Regno Unito e applicabili alla presente causa sono il regime pensionistico del Servizio sanitario nazionale (National Health Service Pension Scheme), il regime pensionistico principale dei pubblici dipendenti (Principal Civil Service Pension Scheme) e il regime pensionistico delle forze armate del 1975 (Armed Forces Pension Scheme 1975), nella misura in cui quest’ultimo riguarda i membri del personale della Royal Air Force entrati in servizio prima del 6 aprile 2005 (in seguito, congiuntamente: i «regimi pensionistici in questione»). Il regime principale dei pubblici dipendenti e il regime pensionistico del Servizio sanitario nazionale sono stati adottati sulla base della legge britannica del 1972 sul collocamento a riposo (Superannuation Act 1972). Le disposizioni relative al regime pensionistico applicabile ai membri della Royal Air Force contenute nel regime pensionistico delle forze armate del 1975 sono state adottate in base alle competenze conferite in forza della legge del 1917 sull’aeronautica militare (costituzione) [Air Force (Constitution) Act 1917].

    Procedimento precontenzioso

    15

    Il 25 novembre 2010, in seguito a tre petizioni presentate al Parlamento europeo da cittadini maltesi, i quali hanno lamentato il fatto che l’importo della pensione che ricevevano a titolo dei regimi pensionistici in questione era dedotto dalla loro pensione di vecchiaia legale maltese, conformemente all’articolo 56 della legge maltese sulla sicurezza sociale, la Commissione ha indirizzato una lettera di messa in mora alla Repubblica di Malta, in cui ha attirato l’attenzione di tale Stato membro sulla possibile incompatibilità di tale disposizione nazionale con l’articolo 46 ter del regolamento n. 1408/71 e con l’articolo 54 del regolamento n. 883/2004.

    16

    La Repubblica di Malta ha risposto a tale messa in mora con lettere del 27 gennaio e del 28 dicembre 2011.

    17

    Con lettera del 28 febbraio 2012 la Commissione ha trasmesso alla Repubblica di Malta un parere motivato, nel quale ha confermato la propria posizione e invitato tale Stato membro a conformarsi a detto parere motivato entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica. La Repubblica di Malta è rimasta ferma sulla sua posizione in una lettera del 25 luglio 2012.

    18

    Non soddisfatta della risposta fornita dalla Repubblica di Malta, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

    19

    Con decisioni del Presidente della Corte del 4 agosto 2014, la Repubblica d’Austria nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono stati ammessi a intervenire nell’ambito del presente ricorso a sostegno di quanto concluso dalla Repubblica di Malta.

    Sul ricorso

    Sulla ricevibilità

    Argomenti delle parti

    20

    La Repubblica di Malta contesta la ricevibilità del presente ricorso, sostenendo che la Commissione avrebbero dovuto proporlo non nei suoi confronti, bensì nei confronti del Regno Unito.

    21

    La Repubblica di Malta fa valere che i regimi pensionistici in questione non sono stati menzionati nelle dichiarazioni rese dal Regno Unito in applicazione dell’articolo 5 del regolamento n. 1408/71 e dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, in quanto il Regno Unito ritiene che tali pensioni non rientrino nell’ambito di applicazione ratione materiae di tali regolamenti. Secondo la Repubblica di Malta, qualora la Commissione si opponga a una dichiarazione di uno Stato membro relativa alle prestazioni che rientrano nell’ambito di applicazione di un regolamento sulla sicurezza sociale, essa è tenuta a proseguire la verifica di tale caso direttamente con lo Stato membro interessato. Nella specie, l’unico Stato membro in grado di fornire argomenti ed elementi di prova sarebbe il Regno Unito. In tal senso, un’azione nei confronti della Repubblica di Malta costituirebbe una violazione del diritto a un processo equo.

    22

    Il Regno Unito, che sostiene l’argomento della Repubblica di Malta, afferma che la Commissione, avvalendosi del procedimento previsto all’articolo 258 TFUE per mettere in discussione le misure di un altro Stato membro, incorre in uno sviamento di potere. Secondo il Regno Unito, lo Stato membro oggetto di tale contestazione viene privato della protezione conferita dal procedimento per inadempimento e, pur essendo ammesso a intervenire, dispone in tale contesto solo di diritti procedurali più limitati.

    23

    La Commissione conclude nel senso di respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Repubblica di Malta e dal Regno Unito.

    Giudizio della Corte

    24

    Dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che spetta alla Commissione, qualora ritenga che uno Stato membro sia venuto meno ai suoi obblighi, valutare l’opportunità di agire contro tale Stato, determinare le disposizioni da questo violate e scegliere il momento in cui iniziare il procedimento per inadempimento nei suoi confronti, mentre le considerazioni sulle quali si fonda tale decisione non possono avere alcuna incidenza sulla ricevibilità del suo ricorso (sentenza Commissione/Polonia, C‑311/09, EU:C:2010:257, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

    25

    Tenuto conto di tale margine discrezionale, il fatto che non sia stato proposto un ricorso per inadempimento nei confronti di uno Stato membro non è pertinente per valutare la ricevibilità di un ricorso per inadempimento presentato nei confronti di un altro Stato membro. La ricevibilità del presente ricorso non può quindi essere rimessa in discussione dal fatto che la Commissione non ha proposto un ricorso per inadempimento nei confronti del Regno Unito.

    26

    Per quanto riguarda il motivo vertente su un asserito sviamento di potere, è sufficiente ricordare che, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, la Commissione non è tenuta a dimostrare l’esistenza di un interesse ad agire né a indicare i motivi che l’hanno indotta a proporre un ricorso per inadempimento. Orbene, nel caso di specie, dal momento che l’oggetto del ricorso quale si evince dall’atto introduttivo corrisponde all’oggetto della controversia come definito nella lettera di messa in mora e nel parere motivato, non può essere validamente sostenuto che la Commissione sarebbe incorsa in uno sviamento di potere (v., in tal senso, sentenza Commissione/Spagna, C‑562/07, EU:C:2009:614, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

    27

    Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, la ricevibilità di un ricorso per inadempimento nei confronti di uno Stato membro non può essere rimessa in discussione nemmeno dal fatto che la Corte sarebbe chiamata, nell’ambito di tale ricorso, a precisare la qualifica, con riferimento al diritto dell’Unione, di una normativa di un altro Stato membro. Una precisazione siffatta non è nemmeno tale da comportare una violazione dei diritti procedurali di quest’ultimo Stato membro, che è parte interveniente nel procedimento.

    28

    Risulta pertanto dalle suesposte considerazioni che il presente ricorso è ricevibile.

    Nel merito

    Argomenti delle parti

    29

    Nel suo ricorso la Commissione fa valere, in primo luogo, che i regimi pensionistici in questione rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti n. 1408/71 e n. 883/2004.

    30

    Secondo tale istituzione, i regimi pensionistici della funzione pubblica del Regno Unito, da un lato, prevedono prestazioni di vecchiaia, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1408/71 e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 883/2004 e, dall’altro, sono fondati sulla «legislazione», ai sensi dell’articolo 1, lettera j), primo comma, e dell’articolo 1, lettera l), primo comma, di tali regolamenti.

    31

    In secondo luogo, la Commissione sostiene che l’articolo 46 ter del regolamento n. 1408/71 e l’articolo 54 del regolamento n. 883/2004 ostano a una disposizione di diritto nazionale quale l’articolo 56 della legge maltese sulla sicurezza sociale, nella parte in cui prevede la riduzione dell’importo della pensione di vecchiaia versato a titolo della legislazione maltese a concorrenza dell’importo della pensione della funzione pubblica del Regno Unito.

    32

    Nella sua comparsa di risposta, la Repubblica di Malta, sostenuta su tale punto dalla Repubblica d’Austria e dal Regno Unito, fa in particolare valere di essere vincolata dal fatto che i regimi britannici non siano mai stati menzionati nelle dichiarazioni del Regno Unito conformemente all’articolo 5 del regolamento n. 1408/71 e all’articolo 9 del regolamento n. 883/2004. Gli Stati membri non possono essere tenuti a valutare in maniera indipendente la natura delle prestazioni accordate da altri Stati membri, ignorando così le dichiarazioni dei medesimi ai sensi di tali disposizioni. Una siffatta allegazione pregiudicherebbe il valore giuridico e lo status di tali dichiarazioni dello Stato membro di cui trattasi, comprometterebbe l’integralità del sistema di coordinamento della sicurezza sociale attuato da tali regolamenti e comporterebbe difficoltà di ordine pratico e amministrativo.

    33

    La Repubblica di Malta, sostenuta su tale punto dal Regno Unito, fa altresì valere che i regimi pensionistici della funzione pubblica del Regno Unito possono essere considerati regimi complementari di pensione rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 98/49. Qualora uno Stato membro non abbia reso una dichiarazione ai sensi del regolamento n. 1408/71 o del regolamento n. 883/2004 e qualora appaia che tale Stato membro ritiene che i regimi pensionistici rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 98/49, tali pensioni dovrebbero essere considerate escluse dall’ambito di applicazione dei regolamenti n. 1408/71 e n. 883/2004.

    34

    La Commissione, secondo cui la direttiva 98/49 non è applicabile nel caso di specie, replica che la mancata menzione dei regimi pensionistici in questione nelle dichiarazioni del Regno Unito non può essere ritenuta dalla Repubblica di Malta una prova del fatto che tali regimi non rientrino nelle disposizioni in questione. Secondo la Commissione, dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che la Repubblica di Malta avrebbe dovuto valutare l’applicabilità dei regolamenti n. 1408/71 e n. 883/2004 ai regimi pensionistici britannici non in base al fatto che una prestazione sia o meno qualificata come «prestazione di sicurezza sociale» dalla legislazione nazionale, bensì in base agli elementi costitutivi della prestazione di cui trattasi.

    Giudizio della Corte

    35

    Le censure formulate dalla Commissione tendono a far constatare anzitutto che gli Stati membri hanno l’obbligo di verificare la legislazione di un altro Stato membro al fine di assicurarsi che essa, nonostante il fatto di non essere stata oggetto, da parte di quest’altro Stato membro, di una dichiarazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 1408/71 o dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae di tali regolamenti, successivamente, che una siffatta verifica, qualora fosse stata effettuata dalla Repubblica di Malta, avrebbe dovuto portare alla conclusione che i regimi pensionistici in questione prevedono prestazioni di vecchiaia e sono fondati su legislazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti n. 1408/71 nonché n. 883/2004 e, infine, che di conseguenza l’applicazione dell’articolo 56 della legge maltese sulla sicurezza sociale, nella parte in cui vieta il cumulo delle prestazioni derivanti dai regimi pensionistici in questione con la pensione di vecchiaia dovuta ai sensi della legislazione maltese, è incompatibile con l’articolo 46 ter del regolamento n. 1408/71 e con l’articolo 54 del regolamento n. 883/2004.

    36

    Per quanto riguarda dell’articolo 5 del regolamento n. 1408/71 e l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, essi impongono agli Stati membri l’obbligo di dichiarare le legislazioni e i regimi relativi a prestazioni di sicurezza sociale rientranti nell’ambito di applicazione ratione materiae di tali regolamenti e a cui tali Stati membri sono tenuti a conformarsi, rispettando le condizioni che risultano dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

    37

    Risulta infatti dal principio di leale cooperazione, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, che ogni Stato membro, ai fini delle dichiarazioni di cui all’articolo 5 del regolamento n. 1408/71 e all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, deve procedere ad una corretta valutazione dei propri regimi di sicurezza sociale e deve, se del caso, una volta conclusa tale valutazione, dichiarare che essi rientrano nell’ambito di applicazione di tali regolamenti (v., per analogia, sentenzeFTS, C‑202/97, EU:C:2000:75, punto 51, e Herbosch Kiere, C‑2/05, EU:C:2006:69, punto 22). Da tale principio risulta altresì che gli altri Stati membri hanno il diritto di attendersi che lo Stato membro interessato si sia conformato a detti obblighi.

    38

    In tal senso, dette dichiarazioni creano una presunzione che le legislazioni nazionali dichiarate ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 1408/71 o dell’articolo 9 del regolamento n. 883/2004 rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae di tali regolamenti e vincolano, in linea di principio, gli altri Stati membri. Al contrario, allorché uno Stato membro si sia astenuto dal dichiarare una legislazione nazionale a titolo di tali regolamenti, gli altri Stati membri possono, in linea di principio, dedurne che tale legislazione non rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae di tali regolamenti.

    39

    Inoltre, fino a quando le dichiarazioni di uno Stato membro non vengano modificate o revocate, gli altri Stati membri devono tenerne conto. Spetta allo Stato membro che ha reso la dichiarazione riconsiderare il merito della stessa e, se del caso, modificarla quando un altro Stato membro esprima dubbi quanto all’esattezza di tali dichiarazioni (v., in tal senso, sentenza Banks e a., C‑178/97, EU:C:2000:169, punto 43).

    40

    Tale conclusione non implica tuttavia che uno Stato membro sia privato di qualunque possibilità di reagire quando venga a conoscenza di informazioni che sollevano dubbi circa l’esattezza delle dichiarazioni di un altro Stato membro.

    41

    In primo luogo, se la dichiarazione pone interrogativi e gli Stati membri non giungono a un accordo, in particolare, sulla qualifica da dare alle legislazioni o ai regimi per quanto concerne l’ambito di applicazione dei regolamenti n. 1408/71 e n. 883/2004, essi possono rivolgersi alla commissione amministrativa di cui agli articoli 80 e 81 del regolamento n. 1408/71 nonché agli articoli 71 e 72 del regolamento n. 883/2004. In secondo luogo, se la commissione amministrativa non riesce a conciliare i punti di vista degli Stati membri in merito alla legislazione applicabile al caso di specie, spetta eventualmente allo Stato membro che dubita dell’esattezza di una dichiarazione di un altro Stato membro rivolgersi alla Commissione o, come ultima ratio, avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 259 TFUE, al fine di consentire alla Corte di esaminare nell’ambito di siffatto ricorso la questione della legislazione applicabile (v., in tal senso, sentenza Banks e a., C‑178/97, EU:C:2000:169, punto 44).

    42

    Riguardo agli argomenti presentati dalla Commissione, occorre aggiungere che la constatazione che uno Stato membro deve tener conto della dichiarazione di un altro Stato membro non è nemmeno in contraddizione con la giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenze Beerens, 35/77, EU:C:1977:194, punto 9, nonché Hliddal e Bornand, C‑216/12 e C‑217/12, EU:C:2013:568, punto 46), secondo cui si deve ritenere che la circostanza che uno Stato membro abbia incluso una legge o una normativa nazionale nella sua dichiarazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 1408/71 o dell’articolo 9 del regolamento n. 883/2004 dimostri che le prestazioni accordate in base a tale legge sono prestazioni di sicurezza sociale ai sensi di detti regolamenti, mentre la circostanza che una legge o una normativa non sia stata oggetto di una dichiarazione siffatta non possa, di per sé, dimostrare che tale legge o tale normativa non rientra nell’ambito di applicazione di detti regolamenti.

    43

    Infatti, anche in assenza di un obbligo generale a carico degli Stati membri di verificare se la legislazione degli altri Stati membri rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae dei regolamenti n. 1408/71 e n. 883/2004, un giudice nazionale, adito di una controversia relativa a una siffatta legge o a una siffatta normativa, può sempre essere chiamato ad occuparsi della qualifica del regime esaminato nella causa di cui è adito e, se del caso, a sottoporre alla Corte una relativa questione pregiudiziale.

    44

    Per contro non risulta da nessuno dei due articoli in questione che gli Stati membri diversi da quello che ha istituito tale legge o normativa, ma non l’ha dichiarata, avrebbero il dovere di stabilire di propria iniziativa se si debba tuttavia ritenere che essa rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae dei regolamenti di cui trattasi.

    45

    Dalle suesposte considerazioni risulta che la Commissione ha a torto fondato il presente ricorso per inadempimento sull’esistenza di un obbligo generale a carico degli Stati membri di verificare se le legislazioni degli altri Stati membri, nonostante il fatto che non siano state oggetto di una dichiarazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 1408/71 o dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, rientrino tuttavia nell’ambito di applicazione ratione materiae di detti regolamenti.

    46

    Di conseguenza, il ricorso dev’essere respinto in toto.

    Sulle spese

    47

    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda della Repubblica di Malta. Conformemente all’articolo 140 del regolamento di procedura, la Repubblica d’Austria nonché il Regno Unito sopporteranno le proprie spese.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    Il ricorso è respinto.

     

    2)

    La Commissione europea è condannata alle spese.

     

    3)

    La Repubblica d’Austria nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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