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Documento 62014CJ0293

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 dicembre 2015.
    Gebhart Hiebler contro Walter Schlagbauer.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof.
    Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/123/CE – Ambito di applicazione ratione materiae – Attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri – Professione di spazzacamino – Compiti rientranti nel “servizio antincendi” – Limitazione territoriale della licenza di esercizio – Servizio di interesse economico generale – Necessità – Proporzionalità.
    Causa C-293/14.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2015:843

    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    23 dicembre 2015 ( * )

    «Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2006/123/CE — Ambito di applicazione ratione materiae — Attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri — Professione di spazzacamino — Compiti rientranti nel “servizio antincendi” — Limitazione territoriale della licenza di esercizio — Servizio di interesse economico generale — Necessità — Proporzionalità»

    Nella causa C‑293/14,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 20 maggio 2014, pervenuta in cancelleria il 13 giugno 2014, nel procedimento

    Gebhart Hiebler

    contro

    Walter Schlagbauer

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta da A. Tizzano (relatore), vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, F. Biltgen, E. Levits, M. Berger e S. Rodin, giudici,

    avvocato generale: M. Szpunar

    cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 maggio 2015,

    considerate le osservazioni presentate:

    per G. Hiebler, da G. Medweschek, Rechtsanwalt;

    per W. Schlagbauer, da A. Seebacher, Rechtsanwalt;

    per il governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;

    per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da F. Bulst, T. Scharf e H. Tserepa‑Lacombe, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 luglio 2015,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, lettera i), 10, paragrafo 4, e 15, paragrafi 1, 2, lettera a), e 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso per «Revision» (cassazione) le cui parti sono il sig. Hiebler e il sig. Schlagbauer, due cittadini austriaci che esercitano la professione di spazzacamino, in merito a un’azione inibitoria promossa dal sig. Schlagbauer contro una pratica commerciale sleale addebitata al sig. Hiebler nell’esercizio della sua attività professionale.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    I considerando 17, 70 e 72 della direttiva 2006/123 così recitano:

    «(17)

    La presente direttiva si applica soltanto ai servizi che sono prestati dietro corrispettivo economico. I servizi d’interesse generale non rientrano nella definizione di cui all’articolo [57 TFUE] e sono pertanto esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva. I servizi d’interesse economico generale sono servizi che, essendo prestati dietro corrispettivo economico, rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, alcuni servizi d’interesse economico generale, per esempio quelli che possono esistere nel settore dei trasporti, sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva, mentre altri servizi d’interesse economico generale, per esempio quelli che possono esistere nel settore postale, sono oggetto di una deroga alla disposizione sulla libera prestazione di servizi stabilita nella presente direttiva. La presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi d’interesse economico generale e non si applica alle sovvenzioni concesse dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale, in conformità delle norme comunitarie sulla concorrenza. La presente direttiva non si occupa del follow-up del Libro bianco della Commissione sui servizi d’interesse generale.

    (…)

    (70)

    Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l’articolo [14 TFUE], possono essere considerati servizi d’interesse economico generale soltanto i servizi la cui fornitura costituisca adempimento di una specifica missione d’interesse pubblico affidata al prestatore dallo Stato membro interessato. Tale affidamento dovrebbe essere effettuato mediante uno o più atti, la cui forma è stabilita da ciascuno Stato membro, e precisare la natura di tale specifica missione.

    (…)

    (72)

    I servizi d’interesse economico generale sono correlati a compiti importanti relativi alla coesione sociale e territoriale. La realizzazione di tali compiti non dovrebbe essere ostacolata dal processo di valutazione previsto dalla presente direttiva. Tale processo non dovrebbe incidere sui requisiti necessari per la realizzazione dei compiti in questione mentre occorre al contempo esaminare la questione delle restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento».

    4

    L’articolo 2 della direttiva 2006/123 così dispone:

    «1.   La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.

    2.   La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:

    (…)

    i)

    le attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri di cui all’articolo [51 TFUE];

    (...)».

    5

    L’articolo 4 di tale direttiva così prevede:

    «Ai fini della presente direttiva si intende per:

    (…)

    6)

    “regime di autorizzazione”: qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un’autorità competente allo scopo di ottenere una decisione formale o una decisione implicita relativa all’accesso ad un’attività di servizio o al suo esercizio;

    7)

    “requisito”: qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza, dalle prassi amministrative, dalle regole degli organismi e ordini professionali o dalle regole collettive di associazioni o organizzazioni professionali adottate nell’esercizio della propria autonomia giuridica; le norme stabilite dai contratti collettivi negoziati dalle parti sociali non sono considerate di per sé come requisiti ai sensi della presente direttiva;

    8)

    “motivi imperativi d’interesse generale”: motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

    (...)».

    6

    L’articolo 10, paragrafo 4, della richiamata direttiva è formulato nei termini seguenti:

    «L’autorizzazione permette al prestatore di accedere all’attività di servizi o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l’apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici, tranne nei casi in cui la necessità di un’autorizzazione specifica o di una limitazione dell’autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale».

    7

    L’articolo 15 della medesima direttiva precisa quanto segue:

    «1.   Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e provvedono affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri adattano le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni.

    2.   Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l’accesso a un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti:

    a)

    restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;

    (…)

    3.   Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al paragrafo 2 soddisfino le condizioni seguenti:

    a)

    non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell’ubicazione della sede legale;

    b)

    necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

    c)

    proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito; essi non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato.

    4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alla legislazione riguardante i servizi d’interesse economico generale solo in quanto la loro applicazione non osti all’adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata.

    (...)».

    Diritto austriaco

    8

    L’articolo 120, paragrafo 1, del codice relativo all’esercizio delle professioni artigianali, commerciali e industriali (Gewerbeordnung; in prosieguo: la «GewO»), così dispone:

    «Ai fini dell’attività di pulizia, spazzatura e controllo degli scarichi di fumo e gas, delle condutture di fumo e gas e delle relative caldaie (…) è richiesta una licenza per spazzacamini. Poiché gli spazzacamini sono tenuti, in base alle disposizioni dei Land, a svolgere attività di polizia amministrativa e in particolare attività del “servizio antincendi” [(“Feuerpolizei”)], del genio civile o attività equiparabili, essi adempiono compiti di carattere pubblico e necessitano a tale fine di essere stabiliti in Austria».

    9

    L’articolo 123 della GewO così prevede:

    «1.   Il presidente del Land [(Landeshauptmann)] prevede mediante regolamento una delimitazione territoriale per l’esercizio dell’attività di spazzacamino. In tale regolamento i confini delle zone di spazzatura dei camini devono essere fissati in modo tale da permettere l’adeguato adempimento dei compiti del “servizio antincendi” e garantire, all’interno di una zona, la sostenibilità economica di almeno due imprese di spazzacamini, ciascuna con almeno due lavoratori impiegati a titolo di occupazione principale. (…)

    2.   Ai fini dell’esercizio dell’attività di spazzacamino possono essere rilasciate soltanto licenze che limitano lo svolgimento di attività ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 1, alla relativa zona di spazzatura dei camini. In caso di pericolo imminente, di un incarico di cui all’articolo 122, paragrafo 2, o di cambio verso un’altra zona ai sensi dell’articolo 124, è tuttavia ammesso lo svolgimento di attività ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 1, anche al di fuori della zona. (…)

    3.   Gli spazzacamini sono obbligati, all’interno della zona loro assegnata, a svolgere le attività indicate nell’articolo 120, paragrafo 1, nel rispetto delle tariffe massime di volta in volta in vigore».

    10

    A termini dell’articolo 124 della GewO:

    «In caso di cambio dello spazzacamino incaricato per una determinata spazzatura, lo spazzacamino precedentemente incaricato deve trasmettere immediatamente al nuovo spazzacamino, al comune e al proprietario del bene oggetto di spazzatura, una relazione scritta sull’intervento di spazzatura eseguito e sulle condizioni del bene. (…) Se nella zona considerata non ci sono più di due spazzacamini, è ammesso il cambio verso un’altra zona».

    11

    L’articolo 125, paragrafo 1, della GewO precisa quanto segue:

    «Il presidente del Land fissa mediante regolamento le tariffe massime. Al riguardo occorre tenere conto dell’efficienza delle imprese e degli interessi degli utenti. (...)».

    12

    Le normative dei Land contengono regole che impongono ai proprietari degli impianti di riscaldamento l’obbligo di far pulire con regolarità gli scarichi di fumo da uno spazzacamino. Inoltre, esse affidano agli spazzacamini l’espletamento di compiti specifici rientranti nel «servizio antincendi».

    13

    Nel Land Carinzia, tali compiti consistono in particolare nell’effettuazione di un controllo periodico al fine della prevenzione degli incendi (in prosieguo: il «controllo antincendi»).

    14

    Più precisamente, l’articolo 26 del regolamento di polizia del Land Carinzia sul controllo dei rischi e sul servizio antincendi (Kärntner Gefahrenpolizei- und Feuerpolizeiordnung; in prosieguo: il «regolamento di polizia») così prevede:

    «1.   Nel caso delle costruzioni, il controllo antincendi è volto ad accertare la presenza di condizioni che possono causare o favorire un incendio o che possono ostacolare le azioni antincendio o di salvataggio.

    2.   Nel corso del controllo antincendi occorre verificare mediante un sopralluogo:

    a)

    se sono rispettate le disposizioni della presente legge o i regolamenti e le decisioni emanati sulla base della medesima da parte del proprietario dell’immobile (o proprietario dell’impianto) o dell’usufruttuario, o se sussistono malfunzionamenti dal punto di vista [delle norme sul servizio antincendi];

    b)

    se sussistono anomalie nella costruzione che possono determinare un rischio di incendi;

    c)

    se sussistono altre circostanze rilevanti ai fini della sicurezza o delle azioni antincendio. (…).

    3   Il controllo antincendi deve essere condotto tenendo conto del rischio di incendio della struttura edilizia. Per gli edifici deve essere compiuto:

    a)

    ogni 15 anni in caso di rischio di incendio contenuto;

    b)

    ogni 9 anni in caso di rischio di incendio medio, e

    c)

    ogni 5 anni in caso di rischio di incendio elevato; (...)».

    15

    L’articolo 27 del regolamento di polizia è così formulato:

    «1.   Il controllo antincendi ai sensi dell’articolo 26 (...) deve essere compiuto in autonomia dallo spazzacamino incaricato.

    (…)

    9.   Per ciascun controllo antincendi compiuto a norma del paragrafo 1, il proprietario (l’usufruttuario o l’amministrazione condominiale) deve versare un contributo a copertura dei costi. Lo spazzacamino è incaricato della riscossione di tale contributo. Se quest’ultimo non è versato dal debitore, il comune è tenuto a fissarlo con decisione. L’importo del contributo per i costi è determinato sulla base delle tariffe previste per un’ispezione contenute nel decreto recante fissazione delle tariffe massime per l’attività di spazzatura dei camini».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    16

    Il sig. Hiebler esercita la professione di spazzacamino nel Land Carinzia in forza di una licenza di esercizio valida per il settore «A» di tale Land, conformemente all’articolo 123 della GewO.

    17

    Fino alla data del 26 luglio 2011 vi erano non più di due spazzacamini che esercitavano la loro attività nel settore «B». Di conseguenza, in forza dell’articolo 124 della GewO, gli spazzacamini autorizzati a esercitare in altri settori, come il sig. Hiebler, potevano acquisire anche clienti stabiliti in detto settore «B».

    18

    Una modifica delle disposizioni regolamentari relative alla suddivisione in settori dell’esercizio dell’attività di spazzacamino nel Land Carinzia, entrata in vigore il 27 luglio 2011, ha comportato la creazione di un nuovo settore «C» risultante dalla fusione del settore «B» con un altro settore.

    19

    Ora, sebbene in seguito a tale fusione vi fossero quattro spazzacamini a esercitare la loro attività nel nuovo settore «C», il sig. Hiebler ha continuato ad acquisire clienti ivi residenti e a esercitare la propria attività professionale di spazzacamino per alcuni di loro, che lo avevano incaricato della pulizia dei loro camini.

    20

    Tale attività ha provocato perdite di entrate per il sig. Schlagbauer, titolare di una licenza di esercizio in detto settore «C». Di conseguenza, quest’ultimo ha proposto ricorso dinanzi al Landesgericht Klagenfurt (Tribunale regionale di Klagenfurt) diretto a ottenere la cessazione della pratica commerciale del sig. Hiebler, qualificata come sleale, la condanna di quest’ultimo al pagamento della somma di EUR 2594,65 a titolo di risarcimento, comprensiva di interessi e spese legali, nonché la pubblicazione dell’emananda decisione. Il sig. Hiebler ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che la direttiva 2006/123 osta alla normativa austriaca di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto quest’ultima impone una limitazione territoriale dell’autorizzazione all’esercizio delle attività economiche private degli spazzacamini.

    21

    Il Landesgericht Klagenfurt (Tribunale regionale di Klagenfurt) ha accolto il ricorso del sig. Schlagbauer, considerando che la limitazione territoriale prevista dall’articolo 123 della GewO fosse compatibile con detta direttiva in quanto non discriminatoria, necessaria e proporzionata.

    22

    L’Oberlandesgericht Graz (Tribunale regionale superiore di Graz) ha confermato tale decisione, aggiungendo che i compiti di servizio pubblico affidati agli spazzacamini nel settore del «servizio antincendi» giustificavano la limitazione territoriale della licenza di esercizio degli spazzacamini.

    23

    Il sig. Hiebler ha proposto dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) un ricorso per «Revision». Davanti a tale giudice esso ha sostenuto che, sebbene la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale possa essere considerata compatibile con il diritto dell’Unione nella misura in cui la limitazione territoriale in questione concerne i compiti svolti dagli spazzacamini nel settore del «servizio antincendi», essa non lo è nella misura in cui tale limitazione riguarda anche le attività economiche private di questi ultimi concernenti la pulizia e la manutenzione degli scarichi di fumo e gas, delle condutture di fumo e gas e delle relative caldaie.

    24

    L’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) considera accertato che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera i), della direttiva 2006/123, essa non dovrebbe applicarsi ai compiti di servizio pubblico rientranti nel «servizio antincendi», ma dovrebbe riguardare unicamente le attività economiche private degli spazzacamini. Tuttavia, dato il nesso esistente tra tali compiti e attività, detto giudice s’interroga sulla possibilità di considerare che tale direttiva non si applichi all’esercizio della professione di spazzacamino nel suo complesso.

    25

    Inoltre, nell’ipotesi in cui dette attività economiche private rientrassero nell’ambito di applicazione di detta direttiva, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) esprime altresì dubbi quanto alla compatibilità della normativa austriaca di cui trattasi nel procedimento principale con le regole sulla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi dell’Unione, stabilite dagli articoli 10 e 15 della medesima direttiva.

    26

    Ciò premesso, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera i), della direttiva 2006/123, l’attività professionale di uno spazzacamino nel suo complesso sia esclusa dall’ambito di applicazione di tale direttiva per il fatto che gli spazzacamini svolgono anche compiti nell’ambito del “servizio antincendi” (controllo antincendi, perizie nel corso di procedimenti autorizzatori in materia edilizia, ecc.).

    In caso di risposta negativa alla prima questione:

    2)

    Se una normativa nazionale in base alla quale la licenza di esercizio dell’attività di spazzacamino è limitata, in linea di principio, a una determinata “zona di spazzatura dei camini” sia compatibile con gli articoli 10, paragrafo 4, 15, paragrafi 1, 2, lettera a), e 3, della direttiva 2006/123».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    27

    Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2006/123 debba essere interpretata nel senso che l’esercizio di una professione come quella di spazzacamino di cui trattasi nel procedimento principale sia esclusa nel suo complesso dall’ambito di applicazione della richiamata direttiva, a causa del fatto che tale professione implica lo svolgimento non soltanto di attività economiche private, ma anche di compiti rientranti nel «servizio antincendi».

    28

    L’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) solleva tale questione fondandosi sulla premessa implicita che i compiti rientranti nel «servizio antincendi» affidati agli spazzacamini del Land Carinzia devono essere qualificati come attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri e che, pertanto, esulano dall’ambito di applicazione di detta direttiva in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera i), di quest’ultima. Si tratterebbe quindi di stabilire se il nesso tra lo svolgimento di tali compiti e quello delle attività economiche private comporti l’inapplicabilità di detta direttiva all’esercizio della professione di spazzacamino nel suo complesso.

    29

    Peraltro, come ha altresì rilevato la Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, tale giudice non ha precisato nella decisione di rinvio gli elementi che gli hanno consentito di pervenire a una tale qualificazione di detti compiti.

    30

    Per questo, al fine di fornire una risposta utile alla prima questione, è anzitutto necessario verificare se compiti rientranti nel «servizio antincendi», come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, siano connessi con l’«esercizio di pubblici poteri», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera i), della direttiva 2006/123, o se rientrino, se del caso, in un’altra delle attività che esulano dall’ambito di applicazione di detta direttiva. Soltanto in tali ipotesi sarà poi necessario stabilire se tale circostanza renda inapplicabile la medesima direttiva all’esercizio della professione di spazzacamino nel suo complesso.

    31

    Nell’ambito della prima verifica è necessario esaminare, in via preliminare, la portata della disposizione contenuta in detto articolo 2, paragrafo 2, lettera i).

    32

    Orbene, come è stato rilevato al punto 2.1.2 del manuale per l’attuazione della direttiva sui servizi (in prosieguo: il «manuale»), tale disposizione riflette la deroga alla regola della libertà di stabilimento di cui all’articolo 45 CE, divenuto articolo 51 TFUE dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. È quindi necessario, al fine di interpretare detta disposizione, fare riferimento ai principi elaborati dalla Corte nella sua giurisprudenza relativa a tali articoli.

    33

    Alla luce di tale giurisprudenza, occorre anzitutto rilevare che, in quanto eccezione a una libertà fondamentale, la deroga prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera i), della direttiva 2006/123 deve ricevere un’interpretazione che ne limiti la portata a quanto è strettamente necessario per salvaguardare gli interessi che essa consente agli Stati membri di tutelare (v., per analogia, sentenza Commissione/Belgio, C‑47/08, EU:C:2011:334, punto 84 e giurisprudenza citata), e dev’essere quindi limitata alle sole attività che, di per sé considerate, costituiscono una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri (v., per analogia, sentenze Commissione/Belgio, C‑47/08, EU:C:2011:334, punto 85, e SOA Nazionale Costruttori, C‑327/12, EU:C:2013:827, punto 51).

    34

    Inoltre, come emerge ancora una volta dalla giurisprudenza della Corte, si devono considerare escluse da tale deroga le attività ausiliarie o preparatorie rispetto all’esercizio dei pubblici poteri (v., per analogia, sentenza Commissione/Germania, C‑404/05, EU:C:2007:723, punto 44), che non comportano l’esercizio di poteri decisionali autonomi e svolte nell’ambito di una sorveglianza statale diretta (v., per analogia, sentenze Commissione/Portogallo, C‑438/08, EU:C:2009:651, punti 3641, nonché SOA Nazionale Costruttori, C‑327/12, EU:C:2013:827, punto 53), e prive di poteri di coercizione (v., per analogia, sentenza Commissione/Spagna, C‑114/97, EU:C:1998:519, punto 37) o di potestà coercitiva (v., per analogia, sentenze Anker e a., C‑47/02, EU:C:2003:516, punto 61, nonché Commissione/Portogallo, C‑438/08, EU:C:2009:651, punto 44).

    35

    Si deve pertanto verificare, alla luce di tale giurisprudenza, se i compiti rientranti nel «servizio antincendi» affidati agli spazzacamini del Land Carinzia siano connessi con l’«esercizio di pubblici poteri», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera i), della direttiva 2006/123.

    36

    Nel caso di specie occorre constatare che, come risulta dall’articolo 26 del regolamento di polizia, tali compiti consistono in particolare nell’ispezione regolare delle strutture edili al fine di determinare se le norme legislative o regolamentari in materia siano rispettate dal proprietario dell’impianto o dall’usufruttuario, se la costruzione presenti anomalie che generano un rischio d’incendio e se altre circostanze possano provocare o favorire un incendio, o complicare la lotta agli incendi e la prestazione dei soccorsi.

    37

    Nello svolgimento di tali compiti, tuttavia, come ha indicato il governo austriaco nelle sue osservazioni scritte, gli spazzacamini contribuiscono a espletare la funzione affidata ai comuni dall’articolo 118, paragrafo 3, punto 9, della Costituzione austriaca, in forza del quale a essi spettano, a livello locale, i compiti del «servizio antincendi» nell’ambito delle proprie competenze.

    38

    Pertanto, i compiti rientranti nel «servizio antincendi», come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, costituiscono attività ausiliarie all’esercizio di pubblici poteri, in quanto esse sono, in sostanza, delegate agli spazzacamini dal sindaco di ciascun comune ed effettuate sotto la diretta sorveglianza di quest’ultimo, senza che gli spazzacamini dispongano di poteri propri di esecuzione, di coercizione o di potestà coercitiva nei confronti dei loro clienti. Tale constatazione è corroborata dall’obbligo imposto agli spazzacamini, nell’espletamento di tali compiti, di segnalare al comune interessato le carenze alle quali non è stato posto rimedio qualora sussista un rischio imminente d’incendio o qualora lo svolgimento dell’ispezione sia stato ostacolato.

    39

    Ne discende che i compiti rientranti nel «servizio antincendi» svolti dagli spazzacamini nel Land Carinzia non sono connessi, in quanto tali, all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera i), della direttiva 2006/123, e non costituiscono quindi attività che esulano, ai sensi di detta disposizione, dall’ambito di applicazione di tale direttiva.

    40

    Tale conclusione non può essere inficiata nel caso in cui il giudice del rinvio dovesse qualificare detti compiti come compiti connessi a un servizio d’interesse economico generale, come ha sostenuto il governo austriaco in risposta a un quesito scritto posto dalla Corte.

    41

    A tale proposito si deve certamente rilevare che, come emerge dal fascicolo di cui dispone la Corte, le attività nel settore del «servizio antincendi» sono svolte dagli spazzacamini del Land Carinzia, conformemente al considerando 70 della direttiva 2006/123 e alla giurisprudenza della Corte, in applicazione di una missione particolare di servizio pubblico che è loro attribuita mediante un’autorizzazione, ossia la licenza di esercizio, e in forza di una disposizione regolamentare, vale a dire l’articolo 26 del regolamento di polizia, che definiscono in modo chiaro e trasparente la natura esatta dell’obbligo di servizio pubblico attribuito (v., per analogia, sentenze Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C‑140/09, EU:C:2010:335, punto 37, e Femarbel, C‑57/12, EU:C:2013:517, punto 48).

    42

    Inoltre, come risulta anche da detto fascicolo, conformemente all’articolo 14 TFUE, all’articolo 1 del Protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale, allegato al Trattato FUE, e alla giurisprudenza costante della Corte, gli spazzacamini autorizzati nel Land Carinzia sono tenuti a garantire, in forza di detto obbligo di servizio pubblico, i compiti rientranti nel «servizio antincendi» a favore di tutti gli utenti del settore loro attribuito, in maniera tale da assicurare la parità di accesso alle prestazioni, applicando tariffe uniformi il cui importo massimo è fissato con decreto del governatore del Land (v., per analogia, sentenze Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C‑140/09, EU:C:2010:335, punto 38, e Femarbel, C‑57/12, EU:C:2013:517, punto 47), e garantendo condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (v., in tal senso, sentenza Corbeau, C‑320/91, EU:C:1993:198, punto 15).

    43

    Tuttavia, anche nel caso in cui tali compiti dovessero essere qualificati come compiti connessi a un servizio d’interesse economico generale, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, essi rientrerebbero nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123.

    44

    Infatti, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della richiamata direttiva, letto in combinato disposto con i considerando 17, 70 e 72 della stessa, risulta espressamente che le regole da quest’ultima dettate si applicano, in linea di principio, a qualsiasi servizio di interesse economico generale, essendo esclusi dall’ambito di applicazione di tali regole soltanto i servizi di interesse generale non economici.

    45

    Si deve quindi concludere che, indipendentemente dalla qualificazione loro attribuita dal giudice del rinvio, i compiti rientranti nel «servizio antincendi» svolti dagli spazzacamini nel Land Carinzia rientrano nell’ambito di applicazione della medesima direttiva.

    46

    In tale contesto, non occorre pertanto affrontare, in quanto priva di oggetto, la questione se il nesso tra detti compiti e le attività economiche private svolte dagli spazzacamini nel Land Carinzia comporti l’inapplicabilità della direttiva 2006/123 anche a queste ultime attività, e quindi all’esercizio della professione di spazzacamino nel suo complesso.

    47

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che la direttiva 2006/123 deve essere interpretata nel senso che essa disciplina l’esercizio di una professione, come quella di spazzacamino di cui trattasi nel procedimento principale, nel suo complesso, anche se tale professione comporta lo svolgimento non soltanto di attività economiche private, ma anche di compiti rientranti nel «servizio antincendi».

    Sulla seconda questione

    48

    Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 10 e 15 della direttiva 2006/123 ostino a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita l’autorizzazione all’esercizio della professione di spazzacamino nel suo complesso a un settore geografico determinato.

    49

    A tale proposito si deve anzitutto constatare che una tale limitazione territoriale dell’autorizzazione all’esercizio di un’attività di servizi costituisce, ai sensi degli articoli 10 e 15 di detta direttiva, una restrizione alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi.

    50

    Infatti, da un lato, dall’articolo 10, paragrafo 4, della medesima direttiva, secondo il quale qualsiasi autorizzazione di stabilimento deve consentire al prestatore di esercitare la sua attività di servizi «in tutto il territorio nazionale», risulta che una limitazione territoriale di tale autorizzazione costituisce un ostacolo all’esercizio dell’attività di cui trattasi.

    51

    Dall’altro lato, l’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/123 qualifica espressamente le «restrizioni territoriali» all’esercizio di un’attività di servizi come «requisiti» ai sensi dell’articolo 4, punto 7, di tale direttiva, i quali costituiscono condizioni che incidono sulla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi.

    52

    In tale contesto, per fornire una risposta utile al giudice del rinvio è necessario stabilire il regime giuridico al quale è soggetta una limitazione territoriale come quella di cui trattasi nel procedimento principale in forza degli articoli 10 e 15 di detta direttiva, al fine di verificare se tale limitazione sia vietata o possa essere ammessa a determinate condizioni.

    53

    Da un lato, per quanto riguarda l’articolo 10 della direttiva 2006/123, se è vero che il tenore letterale del suo paragrafo 4 richiede semplicemente la sussistenza di un «motivo imperativo di interesse generale» per giustificare la limitazione di un’autorizzazione a una parte specifica del territorio nazionale, resta il fatto che, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni e come emerge dal punto 6.1.5 del manuale, tale disposizione impone che detta limitazione rispetti altresì i principi di non discriminazione e di proporzionalità in quanto principi generali del diritto dell’Unione.

    54

    D’altro lato, occorre constatare che l’articolo 15 della direttiva 2006/123, inserendo i limiti territoriali all’esercizio di un’attività di servizi nell’elenco dei requisiti soggetti a valutazione elencati al paragrafo 2, autorizza altresì gli Stati membri, in forza del paragrafo 1, a mantenere o, se del caso, a introdurre nei loro ordinamenti giuridici tali limiti, purché, tuttavia, questi ultimi siano conformi alle condizioni di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità contemplate al paragrafo 3 (v., in tal senso, sentenza Rina Services e a., C‑593/13, EU:C:2015:399, punti 3233).

    55

    Da tali considerazioni emerge che, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, gli articoli 10, paragrafo 4, e 15, paragrafo 3, della richiamata direttiva prevedono entrambi la possibilità di giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento, come la limitazione territoriale di cui trattasi nel procedimento principale, e richiedono a tal fine il rispetto di condizioni identiche dirette a far sì che tale restrizione, anzitutto, non sia discriminatoria in base alla cittadinanza, che sia poi giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e che, infine, sia atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito, non vada al di là di quanto è necessario per raggiungerlo e non possa essere sostituita con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato.

    56

    Nel caso di specie occorre constatare, in primo luogo, che la limitazione territoriale di cui trattasi nel procedimento principale è applicabile senza discriminazioni basate sulla cittadinanza.

    57

    In secondo luogo si deve rilevare, come emerge dalle osservazioni scritte del governo austriaco, che tale limitazione è diretta a garantire il buon funzionamento dei meccanismi di protezione contro gli incendi nonché a migliorare la prevenzione degli incendi, delle esplosioni e degli avvelenamenti da gas.

    58

    Orbene, dato che tali obiettivi rientrano nella tutela della sanità pubblica, la quale, come risulta dall’articolo 4, punto 8, della direttiva 2006/123 e da una giurisprudenza costante della Corte, figura tra i motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare restrizione alla libertà di stabilimento (v., in particolare, in tal senso, sentenza Ottica New Line di Accardi Vincenzo, C‑539/11, EU:C:2013:591, punto 34 e giurisprudenza citata), si deve considerare che la condizione relativa alla necessità della limitazione territoriale di cui trattasi nel procedimento principale è anch’essa soddisfatta.

    59

    Di conseguenza si deve procedere, in terzo luogo, all’esame della proporzionalità della limitazione territoriale di cui trattasi nel procedimento principale, verificando anzitutto se tale limitazione sia atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito.

    60

    A tale proposito occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, esercizi e infrastrutture sanitarie, farmacie e negozi di ottica possono essere oggetto di una pianificazione, in modo che sia garantita un’assistenza sanitaria adeguata alle necessità della popolazione, che copra tutto il territorio e tenga conto delle regioni geograficamente isolate o altrimenti svantaggiate (v., in tal senso, sentenze Hartlauer, C‑169/07, EU:C:2009:141, punti 5152; Blanco Pérez e Chao Gómez, C‑570/07 e C‑571/07, EU:C:2010:300, punto 70, nonché Ottica New Line di Accardi Vincenzo, C‑539/11, EU:C:2013:591, punti 3637).

    61

    Orbene, tali medesimi principi sembrano trasponibili all’esercizio della professione di spazzacamino di cui al procedimento principale.

    62

    Infatti, dalle osservazioni del governo austriaco risulta che nei Land, come nel Land Carinzia, esistono agglomerati che potrebbero apparire redditizi agli spazzacamini, e per questo più attraenti, come quelli situati nelle zone urbane. Per contro, altre parti del territorio nazionale potrebbero essere considerate meno attraenti, come le zone geograficamente isolate o altrimenti svantaggiate (v., per analogia, sentenza Blanco Pérez e Chao Gómez, C‑570/07 e C‑571/07, EU:C:2010:300, punto 72).

    63

    Non si può escludere che, in assenza di una delimitazione per settori, gli spazzacamini decidano di esercitare le loro attività unicamente nelle località ritenute attraenti e quindi a favore di una parte limitata della popolazione, in modo tale che gli abitanti delle località meno attraenti si ritroverebbero con un numero insufficiente di prestatori disponibili ad assicurare un servizio di spazzatura dei camini sicuro e di qualità (v., per analogia, sentenza Blanco Pérez e Chao Gómez, C‑570/07 e C‑571/07, EU:C:2010:300, punto 73).

    64

    Ne consegue che la limitazione territoriale di cui trattasi nel procedimento principale dev’essere considerata idonea a ripartire gli spazzacamini in modo equilibrato sul territorio nazionale, ad assicurare all’intera popolazione un accesso appropriato alle attività di spazzatura dei camini e, quindi, a garantire una protezione adeguata della sanità pubblica.

    65

    Sebbene da quanto precede emerga che una normativa di questo tipo sia, in linea di principio, atta a raggiungere l’obiettivo di tutela della sanità pubblica, occorre inoltre che tale normativa persegua detto obiettivo in maniera coerente. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo addotto solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico (v., in tal senso, sentenze Blanco Pérez e Chao Gómez, C‑570/07 e C‑571/07, EU:C:2010:300, punto 94; Ottica New Line di Accardi Vincenzo,C‑539/11, EU:C:2013:591, punto 47, nonché Sokoll-Seebacher, C‑367/12, EU:C:2014:68, punto 39).

    66

    A tale proposito, benché spetti in definitiva al giudice del rinvio stabilire se e in quale misura l’articolo 123 della GewO soddisfi tale condizione, la Corte è competente a offrire indicazioni ricavate dagli atti del procedimento principale e dalle osservazioni scritte e orali presentatele idonee a consentire a tale giudice di statuire (v. sentenza Grupo Itevelesa e a., C‑168/14, EU:C:2015:685, punto 77 e giurisprudenza citata).

    67

    Si deve quindi rilevare che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale non stabilisce direttamente e non inquadra la delimitazione dei settori geografici per mezzo di criteri coerenti con l’obiettivo di garantire una ripartizione equilibrata dell’esercizio, da parte degli spazzacamini, delle loro attività economiche private e, nel contempo, dei loro compiti rientranti nel «servizio antincendi» in tali settori.

    68

    Infatti, benché la limitazione territoriale di cui trattasi nel procedimento principale riguardi l’esercizio della professione di spazzacamino nel suo complesso, la normativa nazionale accoglie come unico criterio di delimitazione settoriale quello relativo al numero minimo di spazzacamini, al fine di garantire la sostenibilità economica della loro attività all’interno di ciascun settore per assicurare l’esercizio soddisfacente dei compiti rientranti nel «servizio antincendi», senza tenere affatto conto delle attività economiche private, che costituiscono peraltro la parte sostanziale dell’esercizio della professione di spazzacamino.

    69

    Per questo, l’articolo 123 della GewO rischia, in sede di applicazione, di non garantire una ripartizione equilibrata dell’esercizio delle attività economiche private di spazzatura dei camini nel territorio interessato e, pertanto, un livello di tutela della sanità pubblica equivalente in tutto il territorio di cui trattasi (v., per analogia, sentenza Ottica New Line di Accardi Vincenzo, C‑539/11, EU:C:2013:591, punto 54).

    70

    In tale contesto, e fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio dovrà effettuare, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non risulta perseguire in modo coerente e sistematico l’obiettivo di tutela della sanità pubblica.

    71

    Tale valutazione, che deriva dall’interpretazione degli articoli 10, paragrafo 4, e 15, paragrafi 1, 2, lettera a), e 3, della direttiva 2006/123 potrebbe tuttavia non prosperare se detta normativa nazionale dovesse essere valutata alla luce del paragrafo 4 di detto articolo 15, nel caso in cui il giudice del rinvio dovesse qualificare i compiti rientranti nel «servizio antincendi» come compiti connessi a un servizio di interesse economico generale, conformemente ai principi esposti ai punti 41 e 42 della presente sentenza.

    72

    A tale proposito infatti si deve constatare che l’articolo 15 di detta direttiva prevede, al paragrafo 4, che le regole dettate ai paragrafi da 1 a 3 si applicano alla legislazione nazionale riguardante i servizi d’interesse economico generale solo in quanto l’applicazione di questi ultimi paragrafi non osti all’adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata.

    73

    In tale contesto, e alla luce del combinato disposto del punto 10.2.4 del manuale e del considerando 72 della direttiva 2006/123, si deve dunque interpretare l’articolo 15, paragrafo 4, di tale direttiva nel senso che detta disposizione non osta a una normativa nazionale che prevede una limitazione territoriale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, purché tale limitazione sia, da un lato, necessaria all’esercizio da parte degli spazzacamini dei loro compiti rientranti nel «servizio antincendi» in condizioni economicamente redditizie e, dall’altro, proporzionata a tale esercizio.

    74

    Orbene, come emerge dalla giurisprudenza della Corte in materia di regole del Trattato sulla concorrenza, al fine di procedere a quest’ultima valutazione si deve certamente muovere dalla premessa secondo la quale l’obbligo, per coloro che sono tenuti a svolgere una missione di interesse economico generale, di garantire i propri servizi in condizioni di equilibrio economico, presuppone la possibilità di una compensazione tra i settori di attività redditizi e quelli meno redditizi e può giustificare quindi una restrizione della libertà di stabilimento nei settori economicamente redditizi (v., per analogia, sentenze Corbeau, C‑320/91, EU:C:1993:198, punti 1617, nonché Ambulanz Glöckner, C‑475/99, EU:C:2001:577, punto 57).

    75

    Tuttavia, si deve inoltre considerare che tale restrizione non si giustifica qualora si tratti di servizi specifici, scindibili dal servizio di interesse economico generale di cui trattasi, nella misura in cui tali servizi, per loro natura o per le condizioni in cui sono offerti, non pregiudichino l’equilibrio economico di detto servizio di interesse economico generale (v., per analogia, sentenze Corbeau, C‑320/91, EU:C:1993:198, punto 19, e Ambulanz Glöckner, C‑475/99, EU:C:2001:577, punto 59).

    76

    Alla luce di tali considerazioni spetta al giudice del rinvio esaminare, nell’ambito della valutazione della proporzionalità della limitazione territoriale di cui trattasi nel procedimento principale, se le attività economiche private esercitate dagli spazzacamini nel Land Carinzia siano così strettamente connesse ai compiti rientranti nel «servizio antincendi» da dover essere considerate inscindibili da questi ultimi.

    77

    In caso contrario, spetta a detto giudice verificare se la limitazione territoriale di cui trattasi nel procedimento principale, estendendosi anche all’esercizio delle attività economiche private scindibili dai compiti rientranti nel «servizio antincendi», sia in ogni caso indispensabile per consentire agli spazzacamini interessati di garantire questi ultimi compiti in condizioni di equilibrio economico, oppure se la sostenibilità economica dell’espletamento di detti compiti possa essere assicurata anche mediante una delimitazione settoriale riguardante unicamente quest’ultimo espletamento.

    78

    A tale proposito, dal fascicolo di cui dispone la Corte emerge che la normativa del Land Salisburgo definisce circoscrizioni di spazzatura dei camini unicamente per i compiti rientranti nel «servizio antincendi», circostanza atta a dimostrare che una tale limitazione territoriale potrebbe essere sufficiente a garantire l’espletamento di tali compiti in condizioni di equilibrio economico.

    79

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che:

    gli articoli 10, paragrafo 4, e 15, paragrafi 1, 2, lettera a), e 3, della direttiva 2006/123 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita l’autorizzazione all’esercizio della professione di spazzacamino, nel suo complesso, a un settore geografico determinato, allorché tale normativa non persegue in modo coerente e sistematico la realizzazione dell’obiettivo di protezione della sanità pubblica, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio;

    l’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2006/123 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a tale normativa nell’ipotesi in cui i compiti rientranti nel «servizio antincendi» debbano essere qualificati come compiti connessi a un servizio di interesse economico generale, purché la limitazione territoriale prevista sia necessaria e proporzionata all’espletamento di tali compiti in condizioni economicamente sostenibili. Spetta al giudice del rinvio procedere a tale valutazione.

    Sulle spese

    80

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

     

    1)

    La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretata nel senso che essa disciplina l’esercizio di una professione, come quella di spazzacamino di cui trattasi nel procedimento principale, nel suo complesso, anche se tale professione comporta lo svolgimento non soltanto di attività economiche private, ma anche di compiti rientranti nel «servizio antincendi».

     

    2)

    Gli articoli 10, paragrafo 4, e 15, paragrafi 1, 2, lettera a), e 3, della direttiva 2006/123 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita l’autorizzazione all’esercizio della professione di spazzacamino, nel suo complesso, a un settore geografico determinato, allorché tale normativa non persegue in modo coerente e sistematico la realizzazione dell’obiettivo di protezione della sanità pubblica, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio.

    L’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2006/123 dev’essere interpretato nel senso che non osta a tale normativa nell’ipotesi in cui i compiti rientranti nel «servizio antincendi» debbano essere qualificati come compiti connessi a un servizio di interesse economico generale, purché la limitazione territoriale prevista sia necessaria e proporzionata all’espletamento di tali compiti in condizioni economicamente sostenibili. Spetta al giudice del rinvio procedere a tale valutazione.

     

    Firme


    ( * )   Lingua processuale: il tedesco.

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