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Documento 62013CJ0134

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 febbraio 2015.
    Raytek GmbH e Fluke Europe BV contro Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Regno Unito.
    Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Termocamere ad infrarossi.
    Causa C-134/13.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2015:82

    SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

    12 febbraio 2015 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Termocamere ad infrarossi»

    Nella causa C‑134/13,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal First‑tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito), con decisione del 7 marzo 2013, pervenuta in cancelleria il 18 marzo 2013, nel procedimento

    Raytek GmbH,

    Fluke Europe BV

    contro

    Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász e D. Šváby (relatore), giudici,

    avvocato generale: P. Cruz Villalón

    cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 novembre 2014,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la Raytek GmbH e la Fluke Europe BV, da I. Humby, consultant, e V. Sloane, barrister;

    per il governo del Regno Unito, da J. Beeko, in qualità di agente, assistita da R. Hill, barrister;

    per la Commissione europea, da B.‑R. Killmann e L. Flynn, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità del regolamento (UE) n. 314/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 86, pag. 57).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di ricorsi proposti dalla Raytek GmbH e dalla Fluke Europe BV (in prosieguo, rispettivamente: la «Raytek» e la «Fluke») avverso decisioni dei Commissioners for Her Majesty’s Customs and Revenue and Customs (in prosieguo: i «Commissioners») relative alla classificazione doganale di termocamere ad infrarossi.

    Contesto normativo

    Il diritto internazionale

    3

    La convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, e il relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986 (in prosieguo: la «convenzione sul SA») sono stati approvati a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1).

    4

    Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sul SA, ogni parte contraente s’impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, a utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguire l’ordine di numerazione di detto sistema. La stessa disposizione prevede che ciascuna parte contraente si impegni altresì ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA (in prosieguo: le «regole generali SA»), nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci del SA, e a non modificarne la portata.

    5

    Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), creato dalla convenzione internazionale recante istituzione di detto Consiglio, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950, approva, alle condizioni stabilite dall’articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative adottate dal comitato del SA, organo la cui organizzazione è disciplinata dall’articolo 6 della medesima (in prosieguo: le «note esplicative del SA»).

    6

    Ai sensi della nota esplicativa relativa alla regola generale per l’interpretazione del SA 3:

    «(...)

    Regola 3 a)

    (...)

    IV)

    Non è possibile stabilire principi rigorosi che permettano di determinare se, per quanto riguarda le merci in esame, una voce sia più specifica di un’altra; tuttavia, si può dire a titolo generale quanto segue:

    a)

    una voce che nomina un particolare oggetto è più specifica di una voce collettiva che comprende numerosi oggetti: ad esempio, i rasoi e le tosatrici a motore elettrico incorporato sono classificati all’85.10 e non all’84.67 (apparecchi a motore elettrico incorporato, per l’impiego manuale) [o all’ 85.09 (apparecchi elettromeccanici a motore elettrico incorporato, per impieghi domestici)].

    b)

    bisogna considerare come più specifica la voce che identifica la merce in esame in modo più chiaro e secondo una descrizione più precisa e più completa.

    Ad esempio di questo ultimo tipo di merce, si può citare:

    1)

    i tappeti di materie tessili riconoscibili per essere destinati alle autovetture devono essere classificati non come accessori delle stesse alla voce 87.08 ma alla voce 57.03, dove sono più specificatamente indicati.

    2)

    i vetri di sicurezza, consist[enti] in vetri temperati o formati da fogli sovrapposti aderenti fra loro per mezzo di materia plastica, messi in forma, riconoscibili per essere utilizzati come parabrezza per aeroplani, devono essere classificati non come parti di apparecchi delle voci 88.01 e 88.02 a 88.03, ma alla voce 70.07 dove sono più specificatamente indicati.

    V)

    Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa. In questo caso, la classificazione degli oggetti sarà determinata dall’applicazione della regola 3 b) o 3 c).

    Regola 3 b)

    VI)

    Questo secondo metodo di classifica (Regola 3 b) riguarda soltanto il caso:

    1)

    di prodotti misti;

    2)

    di lavori composti di materie diverse;

    3)

    [di] lavori costituiti dall’unione di oggetti differenti;

    4)

    di merci presentate in assortimento per la vendita al minuto.

    Esso si applica soltanto se la regola 3 a) è inoperante.

    VII)

    In queste varie ipotesi la classificazione delle merci deve essere fatta secondo la materia o secondo l’oggetto che conferisce all’insieme il suo carattere essenziale, quando sia possibile determinarlo.

    VIII)

    Il fattore che determina il carattere essenziale varia da merce a merce. Esso può, ad esempio, essere rappresentato dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l’oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore, dalla importanza di una delle materie costitutive, avuto riguardo alla utilizzazione delle merci.

    (...)».

    Il diritto dell’Unione

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87

    7

    La nomenclatura combinata, che costituisce l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, p. 1), come modificata dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010 (GU L 284, pag. 1; in prosieguo: la «NC»), contiene nella prima parte, titolo I, sezione A, un insieme di regole generali per l’interpretazione di tale nomenclatura (in prosieguo: le «regole generali NC»). Tale sezione così dispone:

    «La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

    1.

    I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

    (...)

    3.

    Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

    a)

    la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

    b)

    I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

    c)

    Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

    (...)

    6.

    La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore.. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

    8

    Nella seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», il capitolo 85 riguarda le «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi». Tale capitolo ricomprende la voce 8525, il cui tenore letterale è il seguente:

    «Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali».

    9

    La comunicazione della Commissione europea relativa alle note esplicative della NC (2011/C 137/01) precisa che questa voce comprende anche gli apparecchi per la ripresa termica di immagini, con sensore a raggi infrarossi, in grado di captare l’irradiazione di calore e trasformarla in immagini che rappresentano la temperatura di singole superfici o oggetti, in vari toni di grigio o a colori. Gli apparecchi non possono misurare la temperatura o riprodurre i valori sotto forma di cifre.

    10

    Il capitolo 90 della NC, intitolato «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico‑chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi», contiene in particolare le voci 9025 e 9027.

    11

    La nota 3 del capitolo 90 stabilisce che le disposizioni delle note 3 e 4 della sezione XVI si applicano ugualmente a questo capitolo. La nota 3 di tale sezione è formulata nei termini seguenti:

    «Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso».

    12

    La voce 9025 della NC è formulata e strutturata come segue:

    «9025

    Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro:

     

    – Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti

    9025 11

    – – a liquido, a lettura diretta:

    (...)

     

    9025 19

    – – altri:

    9025 19 20

    – – – elettronici

    9025 19 80

    – – – altri

    (...)

    (...)».

    13

    Nella versione in lingua francese, la voce 9027 della NC è formulata e strutturata come segue:

    «9027

    Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes:

    [Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, strumenti ed apparecchi per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi]

    (...)

     

    9027 30 00

    – Spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

    [Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)]

    9027 50 00

    – autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

    [altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)]

    (...)

    (...)».

    14

    Nella versione in lingua inglese di tale voce, i termini «instruments or apparatus for measuring or checking of quantities of heat» corrispondono ai termini «instruments et appareils (...) pour mesures calorimétriques» [strumenti ed apparecchi (...) per misure calorimetriche] che compaiono nella versione in lingua francese di detta voce.

    15

    La nota esplicativa del SA relativa alla voce 9027 dispone che sono esclusi da quest’ultima, in particolare, i «densimetri, aerometri, termometri, igrometri ed altri apparecchi della voce n. 9025, anche per uso di laboratorio».

    16

    L’aliquota dei dazi doganali all’importazione applicabile alla sottovoce doganale 9025 19 20 è del 3,2%, mentre gli apparecchi rientranti nella sottovoce 9027 50 00 godono di un’esenzione dal dazio.

    Il regolamento n. 314/2011

    17

    Il regolamento n. 314/2011 è entrato in vigore il 21 aprile 2011. Detto regolamento classifica le termocamere a infrarossi sotto il codice NC 9025 19 20 come termometri.

    18

    La descrizione degli apparecchi di cui trattasi contenuta nell’allegato di detto regolamento è così formulata:

    «Un apparecchio dalle dimensioni di circa 26 × 8 × 11 cm denominato “termocamera ad infrarossi”, destinato alla cattura di immagini di radiazioni infrarosse grazie ad un microbolometro. L’apparecchio permette di visualizzare le immagini in più colori, ognuno dei quali rappresenta una diversa temperatura.

    L’apparecchio comprende:

    un obiettivo estraibile,

    un microbolometro dalla risoluzione di 160 × 120 pixel in grado di misurare temperature comprese tra i - 20 °C e i 250 °C,

    un display a colori a cristalli liquidi (LCD) dalla risoluzione di 320 × 240 pixel e largo, in diagonale, circa 7 cm (2,5 pollici),

    una memoria in grado di immagazzinare fino a 200 immagini in formato JPEG.

    Il microbolometro, un sensore termico usato nella termocamera come rilevatore, procura immagini da 19200 pixel, ognuno dei quali è la risultante di una diversa temperatura rilevata.

    La visualizzazione delle immagini in piu' colori permette di distinguere le diverse temperature rilevate. La scala verticale mostra la temperatura ai due estremi di un determinato intervallo e il corrispondente spettro cromatico.

    L’apparecchio e' inoltre in grado di misurare la temperatura di un punto specifico e di mostrarne i risultati su una scala termica.

    L’apparecchio e' usato ai fini della manutenzione preventiva per rilevare difetti di costruzione, di isolamento o perdite di calore».

    19

    In detto allegato, la classificazione degli apparecchi di cui trattasi sotto il codice NC 9025 19 20 è motivata in questi termini:

    «Classificazione a norma delle regole generali [NC] 1 e 6 (...) e del testo dei codici NC 9025, 9025 19 e 9025 19 20.

    L’apparecchio è in grado di misurare la temperatura e di esprimere i valori misurati sotto forma di cifre, funzione che rientra nella voce 9025. Ne è pertanto esclusa la classificazione sotto la voce 8525 quale apparecchio fotografico (cfr. anche le note esplicative della NC relative alla voce 8525).

    Poiché l’apparecchio non e' concepito per misurare o controllare quantita' di calore ma per rilevare il livello di radiazioni infrarosse (misurazione della temperatura), ne e' esclusa la classificazione sotto la voce 9027.

    Il prodotto deve pertanto essere classificato sotto il codice NC 9025 19 20 come termometro».

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    20

    La Raytek e la Fluke importano nel Regno Unito termocamere ad infrarossi.

    21

    Per quanto concerne le caratteristiche di tali camere, il giudice del rinvio precisa che queste ultime sono costituite, in particolare, da un obiettivo che capta l’energia infrarossa irradiata dall’oggetto esaminato e la indirizza verso un sensore infrarosso. La radiazione infrarossa produce una risposta misurabile dal sensore, che viene poi elaborata elettronicamente nella termocamera per produrre un termogramma, o immagine infrarossa, nella quale le diverse sfumature di colori corrispondono alla distribuzione delle radiazioni infrarosse sulla superficie dell’oggetto esaminato. Tale giudice aggiunge che alcuni meccanismi di controllo, che si riferiscono a variabili come la fascia di temperatura, la gamma e il livello termici, lo spettro cromatico e la fusione delle immagini visibili e infrarosse, consentono di effettuare correzioni elettroniche per perfezionare un’immagine termica visualizzata sul display.

    22

    Quanto all’utilizzo di dette camere, il giudice del rinvio precisa che esse sono essenzialmente destinate a individuare e a localizzare contatti elettrici difettosi, calore eccessivo causato da sovraccarico elettrico, vizi di costruzione, difetti di isolamento nonché perdite d’aria e d’acqua.

    23

    In seguito alla pubblicazione del regolamento n. 314/2011, i Commissioners hanno informato la Raytek e la Fluke, con lettera del 14 aprile 2011, che le informazioni tariffarie vincolanti che erano state loro precedentemente trasmesse, riguardanti la classificazione doganale nella voce 9027 degli apparecchi da esse importati, avevano cessato di essere valide.

    24

    Nell’ambito dei ricorsi da esse proposti contro le decisioni che tali lettere costituirebbero, la Raytek e la Fluke contestano la validità del regolamento n. 314/2011 relativamente all’effettiva portata rispettiva delle voci doganali 9025 19 20 e 9027 50 00.

    25

    In tale contesto, il le First-tier Tribunal (Tax Chamber) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se il regolamento [n. 314/2011] sia valido nella parte in cui classifica le termocamere ad infrarossi sotto il codice NC 9025 19 20».

    Procedimento dinanzi alla Corte

    26

    Con decisione del 14 gennaio 2014, la Corte ha attribuito la presente causa alla Decima Sezione, decidendo che la stessa sarebbe stata giudicata senza conclusioni, e ha convocato le parti a un’udienza tenutasi il 6 marzo 2014, in seguito alla quale si è conclusa la fase orale del procedimento.

    27

    Il 2 ottobre 2014 la Decima Sezione ha deciso di rinviare la predetta causa dinanzi alla Corte affinché la riattribuisse a un collegio più ampio, ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte. Successivamente, la Corte ha deciso di riattribuire la presente causa alla Quinta Sezione.

    28

    Con ordinanza del 4 novembre 2014, la Corte ha disposto la riapertura della fase orale del procedimento e la convocazione delle parti a una nuova udienza che si è tenuta il 26 novembre 2014.

    Sulla questione pregiudiziale

    29

    Al fine di rispondere alla questione posta occorre osservare che, per quanto concerne l’applicazione della NC, il Consiglio dell’Unione europea ha attribuito alla Commissione, che agisce in cooperazione con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio margine di discrezionalità per precisare il contenuto delle voci doganali pertinenti per la classificazione di una determinata merce. Tuttavia, il potere della Commissione di adottare le misure di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2658/87, come la classificazione delle merci, non autorizza la medesima a modificare il contenuto delle voci doganali stabilite in base al SA istituito dalla convenzione sul SA, di cui l’Unione europea si è impegnata a non modificare la portata in forza dell’articolo 3 della convenzione medesima (v., in tal senso, sentenze Francia/Commissione, C‑267/94, EU:C:1995:453, punti 19 e 20; Kawasaki Motors Europe, C‑15/05, EU:C:2006:259, punto 35, nonché Dinter ed Europol Frost‑Food, C‑522/07 e C‑65/08, EU:C:2009:663, punto 32).

    30

    Nella specie occorre dunque esaminare se la Commissione, procedendo alla classificazione delle merci come quelle descritte nella colonna 1 dell’allegato del regolamento n. 314/2011 nella voce 9025 19 della NC anziché nella voce 9027 50 della stessa, abbia modificato il contenuto di queste due voci doganali.

    31

    A tale proposito si deve ricordare che per giurisprudenza costante, nell’interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo (sentenze Kawasaki Motors Europe, EU:C:2006:259, punto 38; Dinter ed Europol Frost‑Food, EU:C:2009:663, punto 29, nonché Premis Medical, C‑273/09, EU:C:2010:809, punto 42).

    32

    A termini della descrizione fornita nella colonna 1 dell’allegato del regolamento n. 314/2011, la merce oggetto di tale regolamento è un «apparecchio (...) denominato “termocamera ad infrarossi”, destinato alla cattura di immagini di radiazioni infrarosse grazie ad un microbolometro. L’apparecchio permette di visualizzare le immagini in più colori, ognuno dei quali rappresenta una diversa temperatura». Tali immagini sono catturate grazie a un microbolometro «in grado di misurare temperature comprese tra i - 20 °C e i 250 °C», «ognuno dei [pixel dell’immagine prodotta] è la risultante di una diversa temperatura rilevata», la «visualizzazione delle immagini in piu' colori permette di distinguere le diverse temperature rilevate [e la] scala verticale mostra (...) il corrispondente spettro cromatico». Infine, l’«apparecchio e' inoltre in grado di misurare la temperatura di un punto specifico e di mostrarne i risultati su una scala termica».

    33

    Da tale descrizione emerge che gli apparecchi contemplati dal regolamento n. 314/2011 catturano l’irradiazione infrarossa emessa dall’oggetto esaminato e, a partire da tale irradiazione, costruiscono un’immagine di tale oggetto i cui colori rappresentano temperature, le quali sono dedotte dall’irradiazione infrarossa catturata. Essi sono altresì in grado di misurare la temperatura di un punto specifico dell’oggetto esaminato, misurazione che viene anch’essa dedotta dall’irradiazione infrarossa catturata.

    34

    Si deve rilevare che, sulla base di tale descrizione, la Commissione ha potuto considerare, come esposto nella motivazione che compare nella colonna 3 del medesimo allegato, che detto «apparecchio è in grado di misurare la temperatura e di esprimere i valori misurati sotto forma di cifre, funzione che rientra nella voce 9025», e, «poiché l’apparecchio non e' concepito per misurare o controllare quantità di calore ma per rilevare il livello di radiazioni infrarosse (misurazione della temperatura)», esso deve essere «classificato sotto il codice NC 9025 19 20 come termometro», dato che la sottovoce di cui trattasi corrisponde ai termometri e ai pirometri elettronici, non combinati con altri strumenti.

    35

    Per quanto attiene alla voce 9027 della NC, che secondo le ricorrenti nel procedimento principale avrebbe dovuto essere scelta dalla Commissione ai fini della classificazione doganale in questione, occorre rilevare che essa contempla in particolare gli «strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche», mentre la sottovoce 9027 50 00 ricomprende gli «strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche», tra cui la radiazione infrarossa. Orbene, si deve rilevare che le caratteristiche e le proprietà oggettive degli apparecchi descritti nell’allegato del regolamento n. 314/2011 non consentono la loro classificazione in tale voce. Infatti, tali apparecchi visualizzano il risultato di una misurazione della temperatura senza effettuare un’altra analisi fisica che vada oltre una semplice misurazione della temperatura, proprietà più specifica già rientrante nella voce 9025 della NC, che va dunque scelta in forza della regola generale NC 3, lettera a).

    36

    Peraltro, la classificazione di detti apparecchi nella voce 9025 è corroborata dalle note esplicative del SA concernenti la voce 9027, secondo le quali sono escluse da quest’ultima voce, in particolare, i «densimetri, aerometri, termometri, igrometri ed altri apparecchi della voce n. 9025».

    37

    Da ciò risulta che, con la classificazione nella sottovoce 9025 19 20 della NC degli apparecchi descritti nell’allegato del regolamento n. 314/2011, la Commissione non ha modificato il contenuto delle voci doganali 9025 19 e 9027 50. Pertanto, l’esame di detto regolamento non porta a concludere nel senso della sua invalidità.

    38

    Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre tuttavia osservare che, in considerazione della descrizione degli apparecchi di cui trattasi nel procedimento principale, come contenuta nella decisione di rinvio e menzionata al punto 21 della presente sentenza, esistono indicazioni secondo le quali tali apparecchi potrebbero non corrispondere necessariamente a quelli contemplati dal regolamento n. 314/2011.

    39

    Spetta al giudice del rinvio verificare la corrispondenza tra le termocamere ad infrarossi importate dalla Raytek e dalla Fluke e gli apparecchi descritti nel regolamento n. 314/2011, e, nello specifico, se la cattura e la misurazione della radiazione infrarossa sulla superficie di un oggetto esaminato nonché la visualizzazione di un’immagine che rappresenta la distribuzione di tale radiazione possano costituire una funzione rientrante nella voce 9027 della NC, che utilizza le radiazioni ottiche, tra cui la radiazione infrarossa, che va oltre una semplice misurazione della temperatura.

    40

    In tal caso, è altresì necessario tenere conto del fatto, ammesso dalle ricorrenti nel procedimento principale, che gli apparecchi di cui trattasi in tale procedimento possono avere come ulteriore funzione quella di misurare le temperature e possono, per questo, essere utilizzati come termometri.

    41

    Pertanto, conformemente alla nota 3 della sezione XVI della NC, che, in forza della regola generale NC 1, costituisce una regola imperativa per la classificazione delle merci, tali apparecchi dovrebbero essere classificati, in quanto macchine concepite per compiere due o più funzioni diverse, alternative o complementari, tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.

    42

    Si deve quindi rispondere alla questione posta dichiarando che l’esame della questione pregiudiziale non ha rivelato nessun elemento atto a pregiudicare la validità del regolamento n. 314/2011.

    Sulle spese

    43

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

     

    L’esame della questione pregiudiziale non ha rivelato nessun elemento atto a pregiudicare la validità del regolamento (UE) n. 314/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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