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Documento 62013CJ0454

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2015.
    Proximus SA contro Commune d'Etterbeek.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.
    Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Articoli 12 e 13 – Diritti amministrativi – Contributo per la concessione di diritti di installare strutture – Ambito di applicazione – Normativa comunale – Imposta sulle antenne per la telefonia mobile.
    Causa C-454/13.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2015:819

    SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    17 dicembre 2015 ( * )

    «Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE — Articoli 12 e 13 — Diritti amministrativi — Contributo per la concessione di diritti di installare strutture — Ambito di applicazione — Normativa comunale — Imposta sulle antenne per la telefonia mobile»

    Nella causa C‑454/13,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio), con decisione del 17 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 13 agosto 2013, nel procedimento

    Proximus SA, già Belgacom SA,

    contro

    Commune d’Etterbeek,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta da M. Ilešič, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, C. Toader, D. Šváby, E. Jarašiūnas (relatore) e C.G. Fernlund, giudici,

    avvocato generale: N. Wahl

    cancelliere: V. Tourrès, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 settembre 2015,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la Proximus SA, già Belgacom SA, da B. Den Tandt e H. De Bauw, advocaten;

    per la Commune d’Etterbeek, da I. Lemineur, P. Vassart e T. Swennen, avocats;

    per la Commissione europea, da J. Hottiaux e L. Nicolae, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Proximus SA, già Belgacom SA, e la Commune d’Etterbeek (Comune di Etterbeek, Belgio) in merito ad un’imposta sulle antenne per la telefonia mobile installate nel territorio di detto Comune.

    Contesto normativo

    Il diritto dell’Unione

    3

    L’articolo 1 della direttiva autorizzazioni, recante il titolo «Finalità e ambito di applicazione», al paragrafo 2 dispone quanto segue:

    «La presente direttiva si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica».

    4

    L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», al paragrafo 2, lettera a), stabilisce che la nozione «autorizzazione generale» vale a designare «un quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva».

    5

    L’articolo 12 della suddetta direttiva riguarda i diritti amministrativi che gli Stati membri sono autorizzati ad imporre alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso nonché le modalità dell’imposizione di tali diritti.

    6

    Ai sensi dell’articolo 13 della direttiva autorizzazioni, intitolato «Contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare strutture»:

    «Gli Stati membri possono consentire all’autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l’impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell’articolo 8 della [direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33)]».

    Il diritto belga

    7

    In data 26 febbraio 2007, il consiglio comunale del Comune di Etterbeek ha adottato un regolamento tributario che introduce un’imposta annua sulle antenne per la telefonia mobile (in prosieguo: il «regolamento tributario»), applicabile dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

    8

    Il regolamento tributario precisa, all’articolo 1, che tale imposta si applica alle «antenne per la telefonia mobile installate sul territorio del Comune di Etterbeek» e che con la nozione di «antenna per la telefonia mobile» si intende «qualsiasi antenna emettitrice o ripetitore di onde elettromagnetiche che consenta la telefonia mobile, collegata o meno ad una stazione separata, fissata o meno a un traliccio o a un pilone».

    9

    L’articolo 2, primo comma, del summenzionato regolamento tributario prevede che l’importo dell’imposta di cui trattasi nel procedimento principale ammonti a EUR 4000 all’anno e per ciascuna unità, l’articolo 3 dello stesso precisa che tale importo è indicizzato del 2% ogni anno.

    10

    Ai sensi dell’articolo 4 del citato regolamento tributario, detta imposta è «dovuta in solido da tutte le persone fisiche o giuridiche titolari di un diritto reale o di un diritto di sfruttamento su un’antenna per la telefonia mobile. In caso di proprietà indivisa o di sfruttamento di una stessa antenna da parte di più persone fisiche o giuridiche, l’imposta è dovuta solidalmente da tutti i comproprietari e titolari congiunti di un diritto reale o di sfruttamento».

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    11

    Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la Belgacom SA, alla quale è subentrata la Proximus SA, è operatore di una rete pubblica di telecomunicazioni e che, a tale titolo, è proprietaria e gestore di antenne per la telefonia mobile installate nel territorio del Comune di Etterbeek.

    12

    Le autorità del Comune di Etterbeek hanno inviato, ai sensi del regolamento tributario, taluni avvisi-estratti di ruolo relativi all’assoggettamento della Belgacom SA all’imposta di cui trattasi nel procedimento principale per l’esercizio d’imposta 2009, per un importo complessivo pari a EUR 108201,60. Tali avvisi-estratti di ruolo sono stati oggetto di opposizione presso la giunta comunale del Comune di Etterbeek. A seguito del rigetto di tale opposizione, la Belgacom SA ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles).

    13

    A sostegno del proprio ricorso dinanzi al giudice del rinvio, la Belgacom SA ha fatto valere che gli avvisi-estratti di ruolo in parola non sono compatibili con la direttiva autorizzazioni, dal momento che tale direttiva vieta qualunque imposta a carico degli operatori di telefonia mobile diversi da quelli contemplati dai suoi articoli 12 e 13. A suo avviso, l’imposta di cui trattasi nel procedimento principale è riconducibile all’ambito di applicazione della direttiva autorizzazioni, dato che le antenne per la telefonia mobile costituiscono «strutture», ai sensi di tale direttiva. Tuttavia, tale imposta non soddisferebbe i requisiti di cui all’articolo 13 di detta direttiva.

    14

    Il Comune di Etterbeek ha affermato che l’ambito di applicazione della direttiva autorizzazioni riguarda unicamente la determinazione dei requisiti di accesso alle reti. A suo parere, l’imposta di cui al procedimento principale non è né un contributo ai sensi dell’articolo 13 della direttiva autorizzazioni, né un diritto ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva. Essa configurerebbe un’imposta su un’attività economica, determinata con riferimento alla collocazione di antenne sul territorio comunale, a prescindere da qualsiasi autorizzazione all’installazione di strutture.

    15

    Considerate tali osservazioni, il giudice del rinvio nutre dubbi circa l’applicabilità degli articoli 12 e 13 della direttiva autorizzazioni nel procedimento principale.

    16

    Ciò premesso, il Tribunal de première instance de Bruxelles ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se gli articoli 12 e 13 della direttiva [autorizzazioni] debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che una normativa di un’autorità nazionale o di un ente locale istituisca, a fini di bilancio, un’imposta sulle infrastrutture di comunicazione mobile installate su proprietà pubbliche o private e utilizzate nell’esercizio delle attività coperte dall’autorizzazione generale».

    Sulla questione pregiudiziale

    17

    Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 12 e 13 della direttiva autorizzazioni debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che un’imposta, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia posta a carico di tutte le persone fisiche o giuridiche titolari di un diritto reale o di un diritto di sfruttamento su un’antenna per la telefonia mobile.

    18

    In via preliminare, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni, tale direttiva si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica.

    19

    La direttiva citata prevede non solo norme relative alle procedure di concessione delle autorizzazioni generali o dei diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri e al loro contenuto, ma anche regole relative alla natura, o anche all’entità, degli oneri pecuniari collegati a tali procedure che gli Stati membri possono imporre alle imprese nel settore dei servizi di comunicazione elettronica (v. sentenze Belgacom e Mobistar, C‑256/13 e C‑264/13, EU:C:2014:2149, punto 29, nonché Base Company, C‑346/13, EU:C:2015:649, punto 15).

    20

    Come risulta da una giurisprudenza costante della Corte, è nell’ambito della direttiva autorizzazioni che gli Stati membri non possono riscuotere imposte o contributi sulla fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica diversi da quelli previsti da tale direttiva (sentenza Base Company, C‑346/13, EU:C:2015:649, punto 16; v. anche, in tal senso, sentenze Vodafone España e France Telecom España, C‑55/11, C‑57/11 e C‑58/11, EU:C:2012:446, punti 2829, nonché Belgacom e Mobistar, C‑256/13 e C‑264/13, EU:C:2014:2149, punto 30).

    21

    Ne consegue che, affinché le disposizioni della direttiva autorizzazioni siano applicabili ad un’imposta come quella di cui al procedimento principale, il suo fatto generatore deve essere connesso alla procedura di autorizzazione generale, che garantisce, secondo l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva autorizzazioni, i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica (sentenza Base Company, C‑346/13, EU:C:2015:649, punto 17; v. anche, in tal senso, sentenze Fratelli De Pra e SAIV, C‑416/14, EU:C:2015:617, punto 41; Commissione/Francia,C‑485/11, EU:C:2013:427, punti 30, 3134, nonché Vodafone Malta e Mobisle Communications, C‑71/12, EU:C:2013:431, punti 2425).

    22

    Al riguardo, la Corte ha ricordato, in relazione all’articolo 12 della direttiva autorizzazioni, che un’imposta il cui fatto generatore non sia collegato alla procedura di autorizzazione generale che consente di accedere al mercato dei servizi di comunicazione elettronica non rientra nell’ambito di applicazione dello stesso articolo 12 (v., in particolare, sentenze Vodafone Malta e Mobisle Communications, C‑71/12, EU:C:2013:431, punto 25, nonché Fratelli De Pra e SAIV, C‑416/14, EU:C:2015:617, punto 41).

    23

    Per quanto attiene all’articolo 13 della direttiva autorizzazioni, la Corte ha ricordato che tale disposizione non riguarda tutti i contributi cui sono assoggettate le infrastrutture che consentono la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica (sentenze Belgacom e Mobistar, C‑256/13 e C‑264/13, EU:C:2014:2149, punto 34, nonché Base Company, C‑346/13, EU:C:2015:649, punto 18).

    24

    Difatti, tale articolo verte sulle modalità di imposizione di contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse (sentenze Belgacom e Mobistar, C‑256/13 e C‑264/13, EU:C:2014:2149, punto 31, nonché Base Company, C‑346/13, EU:C:2015:649, punto 19).

    25

    Nel caso specifico, dalla decisione di rinvio emerge che l’imposta di cui trattasi nel procedimento principale «è dovuta in solido da tutte le persone fisiche o giuridiche titolari di un diritto reale o di un diritto di sfruttamento su un’antenna per la telefonia mobile», vale a dire «qualsiasi antenna emettitrice o ripetitore di onde elettromagnetiche che consenta la telefonia mobile, collegata o meno ad una stazione separata, fissata o meno a un traliccio o a un pilone», «installata sul territorio del Comune di Etterbeek».

    26

    Come si evince dalle osservazioni depositate dinanzi alla Corte, il fatto generatore di tale imposta, la quale è posta a carico di tutte le persone fisiche o giuridiche titolari di un diritto reale o di un diritto di sfruttamento su un’antenna per la telefonia mobile, a prescindere dal fatto che esse siano titolari di un’autorizzazione concessa in applicazione della direttiva autorizzazioni, non risulta collegato alla procedura di autorizzazione generale che consente alle imprese di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

    27

    Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, i termini «strutture» e «installare», impiegati nell’articolo 13 della direttiva autorizzazioni, rinviano, rispettivamente, alle infrastrutture materiali che consentono la fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica e alla loro installazione materiale sulla proprietà pubblica o privata interessata (sentenze Belgacom e Mobistar, C‑256/13 e C‑264/13, EU:C:2014:2149, punto 33, nonché Base Company, C‑346/13, EU:C:2015:649, punto 21).

    28

    Pertanto, sebbene l’imposta di cui trattasi nel procedimento principale sia posta a carico di tutte le persone fisiche o giuridiche titolari di un diritto reale o di un diritto di sfruttamento su un’antenna per la telefonia mobile, la quale configura un’infrastruttura materiale che consente la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, non risulta che detta imposta presenti le caratteristiche di un contributo imposto alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica in cambio del diritto di installare strutture.

    29

    Alla luce delle considerazioni sopra svolte, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che gli articoli 12 e 13 della direttiva autorizzazioni devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un’imposta, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia posta a carico di tutte le persone fisiche o giuridiche titolari di un diritto reale o di un diritto di sfruttamento su un’antenna per la telefonia mobile.

    Sulle spese

    30

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

     

    Gli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un’imposta, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia posta a carico di tutte le persone fisiche o giuridiche titolari di un diritto reale o di un diritto di sfruttamento su un’antenna per la telefonia mobile.

     

    Firme


    ( * )   Lingua processuale: il francese.

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