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Documento 62013CJ0531

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 11 febbraio 2015.
Marktgemeinde Straßwalchen e a. contro Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend e Rohöl-Aufsuchungs AG.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Verwaltungsgerichtshof.
Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Progetti soggetti o meno a valutazione – Trivellazioni esplorative – Punto 14 dell’allegato I – Nozione di “estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali” – Obbligo di valutazione relativo all’estrazione di un determinato quantitativo di gas – Punto 2, lettera d), dell’allegato II – Nozione di “trivellazioni in profondità” – Punto 1 dell’allegato III – Nozione di “cumulo con altri progetti”.
Causa C-531/13.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2015:79

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

11 febbraio 2015 ( *1 )

«Ambiente — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Progetti soggetti o meno a valutazione — Trivellazioni esplorative — Punto 14 dell’allegato I — Nozione di “estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali” — Obbligo di valutazione relativo all’estrazione di un determinato quantitativo di gas — Punto 2, lettera d), dell’allegato II — Nozione di “trivellazioni in profondità” — Punto 1 dell’allegato III — Nozione di “cumulo con altri progetti”»

Nella causa C‑531/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con decisione dell’11 settembre 2013, pervenuta in cancelleria l’8 ottobre 2013, nel procedimento

Marktgemeinde Straßwalchen e altri

contro

Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend,

con l’intervento di:

Rohöl-Aufsuchungs AG,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, J.‑C. Bonichot (relatore), A. Arabadjiev e J.L. da Cruz Vilaça, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 settembre 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per la Marktgemeinde Straßwalchen e a., da G. Lebitsch, Rechtsanwalt;

per la Rohöl-Aufsuchungs AG, da C. Onz, Rechtsanwalt, assistito da H.‑J. Handler;

per il governo austriaco, da C. Pesendorfer e M. Lais, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da T. Henze, A. Lippstreu e A. Wiedmann, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, D. Krawczyk e M. Rzotkiewicz, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da G. Wilms e C. Hermes, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 ottobre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del punto 14 dell’allegato I alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140, pag. 114; in prosieguo: la «direttiva 85/337»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Marktgemeinde Straßwalchen (Comune di Straßwalchen), nonché altri 59 ricorrenti nel procedimento principale, e il Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend (Ministro federale austriaco dell’Economia, della Famiglia e della Gioventù) in merito a una decisione che autorizza la Rohöl-Aufsuchungs AG ad effettuare una trivellazione esplorativa nel territorio della Marktgemeinde Straßwalchen.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 85/337 così recita:

«1.   Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 i progetti elencati nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano, mediante:

a)

un esame del progetto caso per caso;

o

b)

soglie o criteri fissati dallo Stato membro.

se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b)».

4

L’allegato I alla direttiva 85/337, rubricato «Progetti di cui all’articolo 4, paragrafo 1», al suo punto 14 così dispone:

«Estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500000 m3 al giorno per il gas naturale».

5

L’allegato II alla direttiva 85/337, rubricato «Progetti di cui all’articolo 4, paragrafo 2», al suo punto 2, lettera d), dispone quanto segue:

«Industria estrattiva

(...)

d)

trivellazioni in profondità, in particolare:

trivellazioni geotermiche;

trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari;

trivellazioni per l’approvvigionamento di acqua;

escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo».

6

L’allegato III alla direttiva 85/337, rubricato «Criteri di selezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3», così recita:

«1. Caratteristiche dei progetti

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

delle dimensioni del progetto;

del cumulo con altri progetti;

dell’utilizzazione di risorse naturali;

della produzione di rifiuti;

dell’inquinamento e disturbi ambientali;

del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. Localizzazione dei progetti

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

dell’utilizzazione attuale del territorio;

della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

a)

zone umide;

b)

zone costiere;

c)

zone montuose o forestali;

d)

riserve e parchi naturali;

e)

zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

f)

zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;

g)

zone a forte densità demografica;

h)

zone di importanza storica, culturale o archeologica.

3.   Caratteristiche dell’impatto potenziale

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

della portata dell’impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);

della natura transfrontaliera dell’impatto;

dell’ordine di grandezza e della complessità dell’impatto;

della probabilità dell’impatto;

della durata, frequenza e reversibilità dell’impatto».

Il diritto austriaco

7

L’allegato 1 alla legge del 2000 sulla valutazione dell’impatto ambientale (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000, BGBl., 697/1993), nella sua versione applicabile ai fatti del procedimento principale (BGBl. I, 87/2009; in prosieguo: l’«UVP‑G»), così recita:

«L’allegato contiene i progetti soggetti all’obbligo di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 3.

Nelle colonne 1 e 2 sono indicati i progetti che sono in ogni caso soggetti all’obbligo di valutazione di impatto ambientale e che devono essere sottoposti a un procedimento di valutazione di impatto ambientale (colonna 1) oppure a una procedura semplificata (colonna 2). Per le fattispecie di modifica indicate nell’allegato 1 deve essere effettuata una valutazione caso per caso a partire dalla soglia indicata; altrimenti si applica l’articolo 3a, paragrafi 2 e 3, salvo che siano esplicitamente ricomprese solo la nuova costruzione del nuovo fabbricato oppure la nuova apertura.

Nella colonna 3 sono indicati i progetti che soggiacciono all’obbligo di valutazione di impatto ambientale solamente in presenza di determinate condizioni. Per questi progetti deve essere effettuata una valutazione caso per caso a partire dalla soglia minima indicata. Qualora da tale valutazione caso per caso derivi un obbligo di valutazione di impatto ambientale, si deve allora applicare la procedura semplificata.

Le categorie di aree protette menzionate nella colonna 3 sono definite nell’allegato 2. Le aree appartenenti alle categorie A, C, D ed E devono tuttavia essere considerate ai fini dell’obbligo di valutazione di impatto ambientale di un progetto solamente se documentate alla data della domanda.

(...)

Valutazione di impatto ambientale (VIA)

VIA nella procedura semplificata

Colonna 1

Colonna 2

Colonna 3

29

a) produzione di petrolio o gas naturale con una capacità di almeno 500 tonnellate al giorno per impianto per quanto riguarda il petrolio e di almeno 500 000 m3 al giorno per impianto per quanto riguarda il gas naturale;

b) (…)

 

c) produzione di petrolio o gas naturale in aree protette della categoria A con una capacità di almeno 250 tonnellate al giorno per impianto per quanto riguarda il petrolio e di almeno 250 000 m3 al giorno per impianto per quanto riguarda il gas naturale;

d) (…)

(Quantità e volumi sono indicati a pressione atmosferica)».

8

L’articolo 1 della legge del 1999 sulle risorse minerarie (Mineralrohstoffgesetz 1999, BGBl. I, 38/1999), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (BGBl. I, 111/2010; in prosieguo: il «MinroG»), prevede quanto segue:

«Ai sensi di tale legge federale, si intende per:

1.

“ricerca”: ogni indagine diretta e indiretta relativa a risorse minerarie, comprese le attività preparatorie connesse, ma anche l’apertura e l’analisi di giacimenti naturali di risorse minerarie nonché di giacimenti abbandonati contenenti risorse minerarie ai fini dell’accertamento della convenienza dell’asportazione;

2.

“estrazione”: prelievo o messa a disposizione (asportazione) di risorse minerarie e le attività preparatorie, accompagnatorie e successive a ciò connesse;

(...)».

9

L’articolo 119 del MinroG, rubricato «Autorizzazione di impianti minerari», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Per la realizzazione (costruzione) di impianti minerari in superficie nonché di gallerie, pozzi, trivellazioni funzionali alle finalità dell’industria mineraria i quali si sviluppano dalla superficie con fori trivellati di almeno 300 m di profondità e per impianti di trivellazione che raggiungono almeno 300 m di profondità deve essere ottenuta un’autorizzazione dell’autorità. (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10

Con decisione del Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend del 29 agosto 2011 la Rohöl-Aufsuchungs AG ha ottenuto, ai sensi dell’articolo 119 del MinroG, l’autorizzazione ad effettuare una trivellazione esplorativa nel territorio della Marktgemeinde Straßwalchen, fino a 4150 metri di profondità, senza valutazione del suo impatto ambientale. Tale decisione è stata oggetto di ricorso dinanzi al Verwaltungsgerichtshof, ricorso proposto dalla Marktgemeinde Straßwalchen e da altre 59 persone.

11

Dalla decisione di rinvio risulta che l’autorizzazione controversa riguarda diversi lavori e attività, in particolare l’esecuzione dei lavori necessari all’impianto di trivellazione e, in caso di assenza del giacimento, l’esecuzione del ripristino delle superfici.

12

In caso di presenza del giacimento, la Rohöl-Aufsuchungs AG ha ottenuto l’autorizzazione ad un’estrazione di prova di gas naturale per un quantitativo massimo di 1000000 m3, al fine di appurare la convenienza economica della trivellazione. Secondo il giudice del rinvio, si prevede di estrarre tra 150000 m3 e 250 000 m3 di gas al giorno e, parimenti, un massimo di 150 m3 di petrolio e 18 900 m3 di gas naturale associato al giorno. Gli idrocarburi così estratti saranno bruciati mediante «gas flaring» nella piattaforma adiacente la trivellazione. Non è previsto un allacciamento a un metanodotto.

13

I ricorrenti nel procedimento principale contestano la validità dell’autorizzazione in esame, in particolare a causa del fatto che la trivellazione esplorativa avrebbe dovuto essere sottoposta ad una valutazione di impatto ambientale, conformemente al punto 14 dell’allegato I alla direttiva 85/337, il quale prevede che l’estrazione di petrolio e gas naturale debba essere sottoposta ad una valutazione di impatto ambientale qualora, da un lato, essa avvenga «a fini commerciali» e, dall’altro, i quantitativi estratti siano superiori alle soglie ivi indicate.

14

Il giudice del rinvio si chiede anzitutto se una trivellazione esplorativa avvenga «a fini commerciali» quando è diretta solo a verificare la convenienza economica di un giacimento. Esso ritiene inoltre che il volume totale di idrocarburi che possono essere estratti in tale ambito sia relativamente ristretto, dal momento che il quantitativo di gas naturale la cui estrazione è stata autorizzata nel caso di specie è limitato ad un volume pari a solo due volte la soglia giornaliera prevista al punto 14 dell’allegato I alla direttiva 85/337.

15

Il Verwaltungsgerichtshof rileva, in secondo luogo, che, anche ammettendo che le trivellazioni esplorative perseguano fini commerciali ai sensi del punto 14 dell’allegato I alla direttiva 85/337, i quantitativi giornalieri di idrocarburi la cui estrazione è stata prevista sono al di sotto delle soglie stabilite dall’UVP‑G, a partire dalle quali un progetto richiede una valutazione di impatto ambientale. Infatti l’autorizzazione in esame non tiene conto degli idrocarburi estratti nell’ambito delle altre trivellazioni nella regione, ma si basa esclusivamente sulla trivellazione esplorativa richiesta dalla Rohöl‑Aufsuchungs AG.

16

Il Verwaltungsgerichtshof indica che tale approccio è conforme al diritto austriaco, dal momento che il punto 29, lettera a), dell’allegato 1 all’UVP‑G precisa che si deve tener conto dei quantitativi di petrolio e di gas naturale estratti «per ciascun impianto» al fine di valutare se occorra procedere ad una valutazione di impatto ambientale. Tuttavia, dal momento che il punto 14 dell’allegato I alla direttiva 85/337 non contiene una siffatta precisazione, ci si dovrebbe chiedere se tale disposizione sia stata correttamente trasposta dal legislatore austriaco.

17

Il giudice del rinvio si chiede, in terzo luogo, se le autorità austriache fossero obbligate a tener conto, al momento di autorizzare la trivellazione esplorativa in esame, degli effetti cumulativi dell’insieme dei progetti «simili». Esso rileva a tale riguardo che nel territorio della Marktgemeinde Straßwalchen si trovano circa 30 impianti estrattivi di gas naturale che non sono stati presi in considerazione dal Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend nella decisione controversa, mentre dalle sentenze Umweltanwalt von Kärnten (C‑205/08, EU:C:2009:767, punto 53) nonché Brussels Hoofdstedelijk Gewest e a. (C‑275/09, EU:C:2011:154, punto 36) risulta che l’obiettivo della direttiva 85/337 non può essere eluso tramite il frazionamento di progetti.

18

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Verwaltungsgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se nel caso di un’estrazione di prova di gas naturale delimitata temporalmente e nelle quantità, che viene eseguita nell’ambito di una trivellazione esplorativa volta a verificare la convenienza economica di un’estrazione continuativa di gas naturale, si tratti di un’“estrazione di (...) gas naturale a fini commerciali” ai sensi dell’allegato I, punto 14, della direttiva [85/337].

In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, vengono poste le seguenti ulteriori questioni:

2)

Se l’allegato I, punto 14, della direttiva 85/337 osti a una disposizione di diritto nazionale la quale, in merito all’estrazione di gas naturale, riferisce le soglie menzionate nell’allegato I, punto 14, della direttiva 85/337 non all’estrazione in sé e per sé, bensì all’“estrazione per ciascun impianto”.

3)

Se la direttiva 85/337 debba essere interpretata nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale viene richiesta l’autorizzazione per un’estrazione di prova di gas naturale nell’ambito di una trivellazione esplorativa, l’autorità, al fine di accertare se sussista un obbligo di valutazione dell’impatto ambientale, deve esaminare tutti i progetti simili, in concreto tutte le perforazioni effettuate nel territorio comunale, soltanto in base al loro effetto cumulativo».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

19

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il punto 14 dell’allegato I alla direttiva 85/337 debba essere interpretato nel senso che una trivellazione esplorativa, come quella di cui al procedimento principale, nell’ambito della quale è prevista un’estrazione di prova di gas naturale e di petrolio al fine di determinare la convenienza commerciale di un giacimento, rientri nel campo di applicazione di tale disposizione.

20

In via preliminare occorre ricordare che, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 85/337, e fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 di quest’ultima, i progetti elencati nell’allegato I a tale direttiva sono sottoposti a una valutazione dell’impatto ambientale. Pertanto, conformemente al punto 14 dell’allegato I alla direttiva, l’estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali dev’essere sottoposta ad una siffatta valutazione, qualora i quantitativi estratti siano superiori a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500000 m3 al giorno per il gas.

21

Si deve parimenti ricordare che, dai requisiti inerenti tanto all’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto al principio di uguaglianza, risulta che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata, di norma devono essere oggetto, nell’intera Unione europea, di un’interpretazione autonoma ed uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita (v. sentenza Edwards e Pallikaropoulos, C‑260/11, EU:C:2013:221, punto 29).

22

Vero è che una trivellazione esplorativa realizzata per verificare la convenienza, pertanto anche economica, di un giacimento è per definizione un’operazione effettuata a fini commerciali. Diverso sarebbe, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 26 delle sue conclusioni, il caso di una trivellazione che servisse solo a scopo di ricerca scientifica e non come preparazione di un’attività economica.

23

Risulta tuttavia dal contesto e dall’obiettivo del punto 14 dell’allegato alla direttiva 85/337 che il campo di applicazione di tale disposizione non si estende alle trivellazioni esplorative. Infatti tale disposizione ricollega l’obbligo di effettuare una valutazione di impatto ambientale ai quantitativi di petrolio e di gas naturale che si progetta di estrarre. A tal fine essa prevede soglie che devono essere superate giornalmente, circostanza che indica che essa riguarda progetti di una certa durata che consentono l’estrazione continua di quantitativi relativamente importanti di idrocarburi.

24

A tale riguardo occorre rilevare che la pura e semplice applicazione alle trivellazioni esplorative dei criteri di cui al punto 14 dell’allegato I alla direttiva 85/337 non avrebbe molto senso, poiché la soglia che tale disposizione prevede è, per l’estrazione di petrolio, di 500 tonnellate al giorno, e per l’estrazione di gas naturale, di 500000 m3 al giorno, mentre, come indica la decisione contestata nel procedimento principale, la quale autorizza l’estrazione di un quantitativo complessivo pari solo a un milione di m3 di gas naturale, il limite stabilito per una trivellazione esplorativa non è proporzionato ad una soglia siffatta.

25

Dalle spiegazioni fornite sia nella decisione di rinvio sia in udienza risulta inoltre che l’effettiva presenza di idrocarburi non può essere determinata con certezza prima di una trivellazione esplorativa. Una siffatta trivellazione è effettuata al fine di provare la presenza di idrocarburi ed eventualmente di determinare la loro quantità e di verificare, per mezzo di un’estrazione di prova, se sia possibile o meno procedere al loro sfruttamento commerciale. Pertanto è solo sulla base di una trivellazione esplorativa che è possibile determinare il quantitativo d’idrocarburi che può essere estratto giornalmente. Inoltre il quantitativo d’idrocarburi che si prevede di estrarre nell’ambito di una siffatta prova, nonché la durata della medesima, sono limitati alle necessità tecniche che risultano dall’obiettivo di dimostrare la convenienza di un giacimento.

26

Tale interpretazione è inoltre confermata dalla sistematica della direttiva 85/337. Infatti il punto 2, lettera d), dell’allegato II alla direttiva medesima è applicabile alle trivellazioni esplorative, di modo che l’insieme delle trivellazioni esplorative non esula dal campo di applicazione di tale direttiva.

27

A tale riguardo si deve ricordare che, in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 85/337, gli Stati membri determinano, mediante un esame caso per caso o mediante soglie o criteri da essi fissati, se i progetti elencati nell’allegato II di tale direttiva debbano essere sottoposti a una valutazione di impatto ambientale.

28

Tra tali progetti compaiono, al punto 2, lettera d), di tale allegato, le trivellazioni in profondità, comprendenti, in particolare, le trivellazioni geotermiche, le trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari e le trivellazioni per l’approvvigionamento di acqua, escluse le trivellazioni intese a studiare la stabilità del suolo.

29

Dal tenore letterale di tale disposizione risulta che la medesima non elenca esaustivamente i diversi tipi di trivellazione da essa interessati, ma che il suo campo di applicazione comprende tutte le trivellazioni in profondità, escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo.

30

Occorre pertanto constatare che, poiché le trivellazioni esplorative costituiscono trivellazioni in profondità, esse rientrano nel punto 2, lettera d), dell’allegato II alla direttiva 85/337.

31

Nel caso di specie si deve notare che una trivellazione esplorativa come quella di cui al procedimento principale, intesa a determinare la convenienza commerciale di un giacimento e che può raggiungere i 4150 metri di profondità, costituisce una trivellazione in profondità ai sensi del punto 2, lettera d), dell’allegato II a tale direttiva.

32

Alla luce delle suesposte considerazioni si deve rispondere alla prima questione dichiarando che il punto 14 dell’allegato I alla direttiva 85/337 dev’essere interpretato nel senso che una trivellazione esplorativa come quella di cui al procedimento principale, nell’ambito della quale è prevista un’estrazione di prova di gas naturale e di petrolio al fine di determinare la convenienza commerciale di un giacimento, non rientra nel campo di applicazione di tale disposizione.

Sulla seconda questione

33

Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulla terza questione

34

Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva 85/337 debba essere interpretata nel senso che, per stabilire se una trivellazione esplorativa come quella di cui al procedimento principale, sia soggetta all’obbligo di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente sia tenuta a considerare solo gli effetti cumulativi dei progetti simili, nel caso di specie, secondo il giudice del rinvio, tutte le trivellazioni effettuate nel territorio comunale.

35

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, dal momento che tale questione si pone solo in caso di risposta affermativa alla prima questione, il giudice del rinvio sembra presupporre che, nella controversia di cui è adito, un obbligo di valutazione di impatto ambientale possa risultare solo dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 85/337, in combinato disposto con il punto 14 dell’allegato I a tale direttiva.

36

Tale premessa è tuttavia erronea, dal momento che, come risulta dai punti 27 e 30 della presente sentenza, un siffatto obbligo può risultare dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337, in combinato disposto con il punto 2, lettera d), dell’allegato II a tale direttiva.

37

Ciò premesso, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, creata dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nelle questioni pregiudiziali.

38

Occorre pertanto rispondere alla terza questione alla luce degli obblighi che possono derivare dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337, in combinato disposto con il punto 2, lettera d), dell’allegato II a tale direttiva.

39

Al punto 27 della presente sentenza è stato ricordato che, in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337, gli Stati membri determinano, mediante un esame caso per caso o mediante soglie o criteri da essi fissati, se i progetti elencati nell’allegato II a tale direttiva debbano essere sottoposti a una valutazione di impatto ambientale.

40

Per quanto concerne la fissazione di tali soglie o criteri, occorre rammentare che l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 85/337 conferisce certamente agli Stati membri un margine di discrezionalità al riguardo. Tuttavia detto margine di discrezionalità trova i suoi limiti nell’obbligo, dettato dall’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, di sottoporre a uno studio dell’impatto ambientale i progetti per i quali si prevede un notevole impatto, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione (sentenza Salzburger Flughafen, C‑244/12, EU:C:2013:203, punto 29).

41

In tal senso, i criteri o le soglie di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 85/337 hanno lo scopo di agevolare la valutazione delle caratteristiche concrete di un progetto al fine di stabilire se sia soggetto all’obbligo di valutazione di impatto ambientale (sentenza Salzburger Flughafen, EU:C:2013:203, punto 30).

42

Ne risulta che le autorità nazionali competenti, investite di una domanda di autorizzazione di un progetto rientrante nell’allegato II a tale direttiva, devono svolgere un esame specifico della questione se, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato III alla direttiva stessa, si debba procedere ad una valutazione di impatto ambientale (v., in tal senso, sentenza Mellor, C‑75/08, EU:C:2009:279, punto 51).

43

A tale riguardo, dal punto 1 di tale allegato III risulta che occorre valutare le caratteristiche di un progetto, in particolare, rispetto ai suoi effetti cumulativi con altri progetti. Infatti la mancata presa in considerazione dell’effetto cumulativo di un progetto con altri progetti può avere il risultato pratico di sottrarlo all’obbligo di valutazione laddove, considerato insieme ad altri progetti, esso possa avere un notevole impatto ambientale (v., in tal senso, sentenza Brussels Hoofdstedelijk Gewest e a., EU:C:2011:154, punto 36).

44

Tale requisito dev’essere letto alla luce del punto 3 dell’allegato III alla direttiva 85/337 in forza del quale gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 dello stesso allegato, tenendo conto in particolare della probabilità, della portata, dell’ordine di grandezza, della durata e della reversibilità dell’impatto di tale progetto.

45

Ne risulta che spetta a un’autorità nazionale, nel momento in cui verifica se un progetto debba essere sottoposto a una valutazione di impatto ambientale, esaminare l’impatto che esso potrebbe avere unitamente ad altri progetti. Peraltro, in mancanza di specificazione, tale obbligo non si limita ai soli progetti simili. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, in tale valutazione preliminare si deve inoltre stabilire se le conseguenze sull’ambiente delle trivellazioni esplorative possano avere, a causa degli effetti di altri progetti, un impatto maggiore che in assenza dei medesimi.

46

Si deve inoltre ricordare che l’effetto utile della direttiva 85/337 risulterebbe infatti seriamente compromesso se le autorità competenti di uno Stato membro potessero, per pronunciarsi sulla questione se un progetto sia assoggettato all’obbligo di valutazione del suo impatto ambientale, ignorare la parte del progetto da realizzare in un altro Stato membro (sentenza Umweltanwalt von Kärnten, EU:C:2009:767, punto 55). Per gli stessi motivi, la valutazione da svolgere sull’incidenza di altri progetti non può dipendere dai confini comunali.

47

Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337, in combinato disposto con il punto 2, lettera d), dell’allegato II a tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che l’obbligo di valutazione di impatto ambientale di una trivellazione in profondità, come la trivellazione esplorativa di cui al procedimento principale, può derivare da tale disposizione. Le autorità nazionali competenti devono pertanto esaminare specificamente se, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato III a tale direttiva, si debba procedere ad una valutazione di impatto ambientale. In tale contesto, si deve in particolare stabilire se l’impatto sull’ambiente delle trivellazioni esplorative possa, a causa degli effetti di altri progetti, essere maggiore che in assenza dei medesimi. Tale valutazione non può dipendere dai confini comunali.

Sulle spese

48

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

Il punto 14 dell’allegato I alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, dev’essere interpretato nel senso che una trivellazione esplorativa come quella di cui al procedimento principale, nell’ambito della quale è prevista un’estrazione di prova di gas naturale e di petrolio al fine di determinare la convenienza commerciale di un giacimento, non rientra nel campo di applicazione di tale disposizione.

 

2)

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2009/31, in combinato disposto con il punto 2, lettera d), dell’allegato II a tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che l’obbligo di valutazione di impatto ambientale di una trivellazione in profondità, come la trivellazione esplorativa di cui al procedimento principale, può derivare da tale disposizione. Le autorità nazionali competenti devono pertanto esaminare specificamente se, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato III alla direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2009/31, si debba procedere ad una valutazione di impatto ambientale. In tale contesto, si deve in particolare stabilire se l’impatto sull’ambiente delle trivellazioni esplorative possa, a causa degli effetti di altri progetti, essere maggiore che in assenza dei medesimi. Tale valutazione non può dipendere dai confini comunali.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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