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Documento 62014CJ0231

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 luglio 2015.
InnoLux Corp. contro Commissione europea.
Impugnazione – Concorrenza – Intese – Articolo 101 TFUE – Articolo 53 dell’accordo SEE – Mercato mondiale degli schermi a cristalli liquidi (LCD) – Fissazione dei prezzi – Ammende – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende (2006) – Punto 13 – Determinazione del valore delle vendite in relazione all’infrazione – Vendite interne del prodotto in questione al di fuori del SEE – Considerazione delle vendite dei prodotti finiti che incorporano il prodotto in questione a terzi all’interno del SEE.
Causa C-231/14 P.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2015:451

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

9 luglio 2015 ( *1 )

«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Articolo 101 TFUE — Articolo 53 dell’accordo SEE — Mercato mondiale degli schermi a cristalli liquidi (LCD) — Fissazione dei prezzi — Ammende — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende (2006) — Punto 13 — Determinazione del valore delle vendite in relazione all’infrazione — Vendite interne del prodotto in questione al di fuori del SEE — Considerazione delle vendite dei prodotti finiti che incorporano il prodotto in questione a terzi all’interno del SEE»

Nella causa C‑231/14 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’8 maggio 2014,

InnoLux Corp., già Chimei InnoLux Corp., con sede in Miaoli County (Taiwan), rappresentata da J.-F. Bellis, avocat, e R. Burton, solicitor,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da A. Biolan, F. Ronkes Agerbeek e P. Van Nuffel, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh (relatore), C. Toader, E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 febbraio 2015,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 aprile 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la InnoLux Corp., già Chimei InnoLux Corp. (in prosieguo: la «InnoLux»), chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea InnoLux/Commissione (T‑91/11, EU:T:2014:92; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo, da un lato, ha riformato la decisione C (2010) 8761 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (Caso COMP/39.309 – LCD), una sintesi della quale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 ottobre 2011 (GU C 295, pag. 8; in prosieguo: la «decisione controversa»), fissando in EUR 288000000 l’importo dell’ammenda inflittale all’articolo 2 di tale decisione e, dall’altro lato, ha respinto, per il resto, il suo ricorso volto all’annullamento parziale di detta decisione, nella parte che la riguarda, nonché alla riduzione dell’importo di tale ammenda.

Contesto normativo

2

Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, prevede che:

«2.   La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a)

commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101 TFUE] o dell’articolo [102 TFUE] (…)

(…)

Per ciascuna impresa (...) partecipant[e] all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

(…)

3.   Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».

3

Il punto 13 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti per il calcolo delle ammende»), sotto il titolo «Determinazione del valore delle vendite», prevede che:

«Al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la Commissione utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce (…), realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) (…)».

Fatti e decisione controversa

4

I fatti e la decisione controversa, quali risultano dai punti da 1 a 27 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

5

La Chi Mei Optoelectronics Corp. (in prosieguo: la «CMO») era la società di diritto taiwanese che controllava un gruppo di società con sedi in tutto il mondo operanti nella produzione di schermi a cristalli liquidi a matrice attiva («Liquid Crystal Displays»; in prosieguo: gli «LCD»).

6

Il 20 novembre 2009 la CMO ha stipulato un accordo di fusione con le società InnoLux Display Corp. e TPO Displays Corp. In forza di tale accordo, a partire dal 18 marzo 2010, la TPO Displays Corp. e la CMO hanno cessato di esistere. L’ente giuridico rimasto in essere ha cambiato denominazione sociale due volte, passando dapprima da InnoLux Display Corp. a Chimei InnoLux Corp. e, da ultimo, a InnoLux Corp., ricorrente nella presente impugnazione.

7

Nella primavera del 2006, la Samsung Electronics Co. Ltd (in prosieguo: la «Samsung»), società di diritto coreano, ha presentato alla Commissione una richiesta volta ad ottenere un’immunità dalle ammende, ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3). In quella sede, la Samsung ha denunciato l’esistenza di un’intesa tra varie imprese, fra cui la ricorrente, riguardante alcuni tipi di LCD.

8

Il 23 novembre 2006, la Commissione ha concesso alla Samsung l’immunità condizionale, ai sensi del punto 15 di detta comunicazione, mentre ha rifiutato tale immunità ad un altro partecipante all’intesa, ossia la LG Display Co. Ltd (in prosieguo: la «LGD»), un’altra società di diritto coreano.

9

Il 27 maggio 2009, la Commissione ha avviato il procedimento amministrativo ed ha emesso una comunicazione degli addebiti nei confronti di sedici società, tra cui la CMO e due controllate europee possedute al 100% da quest’ultima, segnatamente la Chi Mei Optoelectronics BV e la Chi Mei Optoelectronics UK Ltd. Tale comunicazione degli addebiti spiegava, in particolare, le ragioni per le quali, in applicazione della giurisprudenza del Tribunale, tali due controllate della CMO dovevano essere ritenute solidalmente responsabili per le infrazioni commesse da quest’ultima.

10

Entro il termine previsto, i destinatari della comunicazione degli addebiti hanno reso noto alla Commissione, per iscritto, la loro posizione sulle obiezioni sollevate nei loro confronti. Peraltro, molti di tali destinatari, fra cui la ricorrente, hanno esercitato il loro diritto di essere sentiti oralmente, durante l’audizione tenutasi il 22 e il 23 settembre 2009.

11

Con richiesta di informazioni del 4 marzo 2010 e con lettera del 6 aprile 2010, le parti sono state, in particolare, invitate a comunicare i dati relativi al valore delle vendite che sarebbero state prese in considerazione ai fini del calcolo delle ammende e a presentare le loro osservazioni su tale questione. La CMO ha risposto a detta lettera il 23 aprile 2010.

12

L’8 dicembre 2010 la Commissione ha adottato la decisione controversa. Tale decisione è stata rivolta a sei delle sedici società destinatarie della comunicazione degli addebiti, fra cui la ricorrente, la LGD e la AU Optronics Corp. (in prosieguo: la «AUO»). Per contro, le controllate della ricorrente non sono più coinvolte.

13

Nella decisione controversa, la Commissione ha constatato l’esistenza di un’intesa tra sei grandi produttori internazionali di LCD, tra cui la ricorrente, la LGD e la AUO, riguardante le seguenti due categorie di tali prodotti, di dimensioni pari o superiori a dodici pollici: gli LCD per le tecnologie dell’informazione, come quelli destinati ai computer portatili compatti nonché i monitor per i computer, e gli LCD per i televisori (in prosieguo, congiuntamente: gli «LCD oggetto del cartello»).

14

Secondo la decisione controversa, tale intesa ha assunto la forma di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»), che si è protratta quantomeno tra il 5 ottobre 2001 e il 1o febbraio 2006. Durante tale periodo, i partecipanti all’intesa hanno tenuto numerose riunioni multilaterali, da essi chiamate «riunioni Cristallo». Tali riunioni avevano un oggetto chiaramente anticoncorrenziale, poiché per i partecipanti rappresentavano segnatamente l’occasione per fissare prezzi minimi per gli LCD oggetto del cartello, per discutere delle loro proiezioni di prezzo al fine di evitarne la diminuzione e per coordinare gli aumenti di prezzi nonché i livelli di produzione. Nel periodo dell’infrazione, tra i partecipanti all’intesa sono anche intercorsi incontri bilaterali e si sono tenuti frequenti scambi di informazioni sui temi trattati durante le «riunioni Cristallo». Essi hanno inoltre preso provvedimenti per verificare se le decisioni adottate durante tali riunioni fossero applicate.

15

Per la fissazione delle ammende irrogate dalla decisione controversa, la Commissione si è avvalsa degli orientamenti per il calcolo delle ammende. In applicazione di tali orientamenti, tale istituzione ha determinato il valore delle vendite degli LCD oggetto del cartello direttamente od indirettamente interessate dall’infrazione. A tal fine, essa ha individuato le tre seguenti categorie di vendite effettuate dai partecipanti all’intesa:

la categoria delle «vendite dirette nel SEE», che comprende le vendite di LCD oggetto del cartello a un’altra impresa all’interno del SEE;

la categoria delle «vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati», che comprende le vendite di LCD oggetto del cartello integrati, all’interno del gruppo cui appartiene il produttore, in prodotti finiti venduti a un’altra impresa all’interno del SEE; e

la categoria delle «vendite indirette», che comprende le vendite di LCD oggetto del cartello a un’altra impresa situata al di fuori del SEE, la quale successivamente incorpora tali LCD nei prodotti finiti da essa venduti nel SEE.

16

Tuttavia, la Commissione ha ritenuto di potersi limitare a prendere in considerazione le prime due categorie menzionate al punto precedente, in quanto l’inclusione della terza categoria non era necessaria affinché le ammende inflitte potessero raggiungere un sufficiente livello dissuasivo.

17

Per quanto concerne la ricorrente, la Commissione ha respinto le obiezioni di quest’ultima relative, in particolare, alla circostanza secondo cui il valore delle vendite pertinenti avrebbe dovuto essere calcolato senza tenere conto delle sue «vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati».

18

Peraltro, in applicazione della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, la Commissione ha confermato l’immunità totale concessa alla Samsung. Per contro, essa ha considerato che la collaborazione fornita dalla ricorrente non le conferisse il diritto ad alcuna riduzione dell’ammenda.

19

Tenendo conto, in particolare, di tali considerazioni, la Commissione, all’articolo 2 della decisione controversa, ha condannato la ricorrente al pagamento di un’ammenda di EUR 300000000.

Sentenza impugnata

20

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 2011, la ricorrente ha proposto dinanzi al medesimo un ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione controversa ed alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale da tale decisione.

21

A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto tre motivi, dei quali, in particolare, il primo verteva sul fatto che la Commissione, nel determinare il valore delle vendite rilevanti ai fini del calcolo dell’ammenda, avrebbe applicato una nozione giuridicamente errata, ossia quella delle «vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati», ed il terzo verteva sul fatto che il valore delle vendite rilevanti adottato dalla Commissione nei suoi confronti avrebbe erroneamente incluso vendite diverse rispetto a quelle concernenti gli LCD oggetto del cartello.

22

Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto tale ultimo motivo e, di conseguenza, nell’esercizio della propria competenza estesa al merito, ha ridotto l’importo dell’ammenda della ricorrente a EUR 288000000. Il Tribunale ha respinto il ricorso per il resto.

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

23

Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare parzialmente la sentenza impugnata, nella parte in cui ha respinto il suo ricorso di annullamento parziale della decisione controversa;

annullare parzialmente la decisione controversa e, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ridurre l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta; e

condannare la Commissione alle spese sostenute sia dinanzi alla Corte sia dinanzi al Tribunale.

24

La Commissione chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese.

Sulla domanda di riapertura della fase orale

25

In seguito alla pronuncia delle conclusioni dell’avvocato generale, la Commissione ha chiesto, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 6 maggio 2015, che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento. A sostegno di tale richiesta, la Commissione ha affermato, in sostanza, che le conclusioni presentate dall’avvocato generale travisano alcuni dei suoi argomenti e si basano su passaggi dell’impugnazione ingannevoli e viziati da errori di fatto.

26

Si deve ricordare che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea ed il regolamento di procedura della Corte non prevedono la facoltà per le parti di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (v. sentenza Vnuk, C‑162/13, EU:C:2014:2146, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

27

Ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale ha l’ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né dalle conclusioni dell’avvocato generale né dalla motivazione in base alla quale egli vi perviene (v. sentenza Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

28

Di conseguenza, il disaccordo di una parte con le conclusioni dell’avvocato generale, qualunque siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale (sentenza E.ON Energie/Commissione, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punto 62).

29

Ciò posto, la Corte può, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, disporre la riapertura della fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, in particolare se considera di non essere sufficientemente edotta o anche qualora la controversia debba essere risolta sulla base di un argomento che non è stato oggetto di dibattito tra le parti o gli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia (sentenza Nordzucker, C‑148/14, EU:C:2015:287, punto 24).

30

Ciò non si verifica nel caso di specie. Infatti, al pari della ricorrente, la Commissione ha esposto, sia nella fase scritta del procedimento, sia nella fase orale di quest’ultimo, la totalità delle sue argomentazioni in fatto ed in diritto a sostegno delle proprie richieste. La Corte, pertanto, sentito l’avvocato generale, considera di disporre di tutti gli elementi necessari ai fini della decisione, e che tali elementi sono stati oggetto di discussione dinanzi ad essa.

31

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte ritiene di non dover disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

Sull’impugnazione

32

A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo verte su errori di diritto, in quanto, per il calcolo dell’importo dell’ammenda, il Tribunale, in violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, ha preso in considerazione, ricorrendo alla nozione di «vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati», le vendite interne dei prodotti interessati dall’infrazione realizzate dalla ricorrente al di fuori del SEE, per il solo fatto dell’incorporazione di tali prodotti nei prodotti finiti destinati alla vendita a terzi indipendenti all’interno del SEE. Il secondo motivo verte su errori di diritto, in quanto il Tribunale, nell’applicare la detta nozione a ciascuno dei partecipanti all’intesa verticalmente integrati, ha violato il divieto di discriminazione.

Sul primo motivo, relativo alla considerazione, per il calcolo dell’importo dell’ammenda, delle vendite di prodotti finiti che incorporano i prodotti interessati dall’infrazione

Argomenti delle parti

33

In primo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di avere, in violazione del punto 13 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, incluso, nel valore delle vendite considerate ai fini del calcolo dell’ammenda, le sue vendite nel SEE di prodotti finiti in quanto «vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati», mentre tali vendite non sono in relazione con l’infrazione ai sensi di tale disposizione.

34

Infatti, secondo la ricorrente, poiché l’infrazione constatata nella decisione controversa interessa soltanto gli schermi LCD e non i prodotti finiti nei quali questi sono incorporati, le sole vendite all’interno del SEE alle quali l’infrazione si riferisce, ai sensi di detto punto 13, sono quelle di LCD venduti a terzi o forniti all’interno del gruppo a clienti ad esso collegati. Nonostante l’LCD sia un componente del prodotto finito, l’oggetto della vendita non sarebbe l’LCD destinato ad essere incorporato in un prodotto finito, ma il prodotto finito stesso. Ebbene, le vendite di prodotti finiti non sarebbero realizzate nel mercato interessato dall’infrazione. Di conseguenza, le vendite di prodotti finiti all’interno del SEE non potrebbero restringere la concorrenza nel mercato degli LCD nel SEE. Tali vendite non rientrerebbero pertanto nell’accertamento di infrazione effettuato nella decisione controversa.

35

La ricorrente ritiene inoltre che il Tribunale abbia erroneamente operato una distinzione fra le cessioni interne effettuate da partecipanti all’intesa integrati verticalmente, a seconda che questi ultimi formino un’unica impresa con l’acquirente al quale sono legati, cessioni che corrispondono alla categoria delle «vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati», o che non formino una siffatta impresa unica con tale acquirente, che corrispondono alla categoria delle «vendite dirette nel SEE». Infatti, nulla giustificherebbe, nell’accertamento di infrazione, una tale distinzione, in quanto il detto accertamento ricomprende le vendite infragruppo.

36

A tale riguardo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente dichiarato, ai punti 48 e 49 della sentenza impugnata, che la scelta di prendere in considerazione le «vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati» è tanto più giustificata in quanto dagli elementi di prova risulta che le vendite degli LCD oggetto del cartello interne alle imprese partecipanti al cartello avvenivano a prezzi influenzati da tale intesa e che tali imprese erano a conoscenza del fatto che i prezzi degli LCD oggetto del cartello influenzavano quelli dei prodotti finiti che li incorporavano. Tali constatazioni riguarderebbero, infatti, tutti i partecipanti dell’intesa. La distinzione tra vendite interne «reali», che possono essere prese in considerazione in quanto tali ai fini del calcolo dell’ammenda, e quelle non «reali», che possono essere ignorate e sostituite dalle vendite «reali» a terzi di schermi LCD incorporati ad un prodotto finito, sarebbe di conseguenza totalmente artificiosa.

37

In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la Commissione non abbia rispettato la giurisprudenza del Tribunale derivante dalla sentenza Europa Carton/Commissione (T‑304/94, EU:T:1998:89), confermata dalla Corte nella sentenza Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363), in quanto, invece di considerare le vendite interne alla medesima stregua di quelle a terzi, tale istituzione ha applicato a determinati destinatari della decisione controversa un criterio diverso per determinare il luogo delle loro vendite interne.

38

Secondo la ricorrente, in caso di vendite di LCD a terzi, il criterio utilizzato dalla Commissione è il luogo della cessione degli LCD destinati ad essere incorporati nei prodotti finiti, qualunque sia il luogo di vendita di tali prodotti. Per contro, riguardo alle cessioni interne di LCD effettuate dalla InnoLux, tale criterio si riferirebbe al luogo di cessione del prodotto finito nel quale è incorporato l’LCD, qualunque sia il luogo dell’incorporazione degli LCD nei prodotti finiti. La Commissione avrebbe così riservato un trattamento diverso, meno favorevole, alle cessioni interne di LCD effettuate da taluni destinatari verticalmente integrati. In realtà, dal momento che l’intesa riguardava sia vendite interne che vendite a terzi, l’applicazione corretta della sentenza Europa Carton/Commissione (T‑304/94, EU:T:1998:89) sarebbe consistita nel prendere in considerazione tutte le cessioni di LCD effettuate da qualsiasi partecipante all’intesa nell’ambito del SEE, sia che siano state realizzate all’interno del gruppo oppure in favore di terzi.

39

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che dalla sentenza Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione (C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, EU:C:1993:120), emerge che la competenza dell’Unione europea si estende non a qualunque vendita realizzata nell’ambito del SEE, ma esclusivamente alle vendite del prodotto interessato realizzate nell’ambito del SEE e relative all’azione concertata oggetto della constatazione di infrazione. Ebbene, nel caso di specie, l’infrazione riguardava unicamente gli LCD e non i prodotti finiti a valle che li incorporavano. Pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, al punto 70 della sentenza impugnata, che la sentenza Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione (C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, EU:C:1993:120) consentiva di prendere in considerazione le cessioni interne di LCD effettuate dalla ricorrente al di fuori del SEE in ragione della loro incorporazione, da parte di società appartenenti alla medesima impresa, in prodotti finiti ed in ragione della loro vendita, da parte di tale impresa, nell’ambito del SEE.

40

La ricorrente ritiene inoltre che il Tribunale, nell’indicare, al punto 46 della sentenza impugnata, che le vendite di prodotti finiti che incorporano LCD «pregiudica[no] il gioco della concorrenza nel SEE», disattenda il criterio indicato nella sentenza Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione (C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, EU:C:1993:120). Infatti, tali vendite di prodotti finiti non sarebbero realizzate nel mercato del SEE interessato dall’infrazione. Per definizione, dette vendite non potrebbero pertanto pregiudicare la concorrenza su tale mercato. Non sarebbe sufficiente identificare le «vendite aventi un collegamento con il SEE» per stabilire la competenza dell’Unione in virtù del criterio indicato nella sentenza Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione (C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, EU:C:1993:120). Dovrebbe invece essere dimostrata l’esistenza di vendite, nell’ambito del SEE, del prodotto interessato dall’infrazione, ossia gli LCD.

41

In quarto luogo, la ricorrente considera contrario al punto 33 della sentenza Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione (6/73 e 7/73, EU:C:1974:18), ritenere che le cessioni interne di LCD presso impianti di produzione situati nel SEE, come nel caso della Samsung, non siano vendite in ambito SEE qualora i prodotti finiti che incorporano gli LCD siano venduti al di fuori del SEE. Sarebbe errata la considerazione secondo la quale una vendita interna di LCD nell’ambito del SEE pregiudicherebbe la concorrenza all’interno di tale territorio unicamente qualora il prodotto finito nel quale l’LCD viene incorporato sia venduto nel SEE.

42

In quinto luogo, la ricorrente ritiene che il criterio utilizzato dalla Commissione e dal Tribunale, che consente di individuare il luogo delle cessioni interne, comporti un rischio di sanzioni concorrenti e di conflitto di competenza con altre autorità garanti della concorrenza, in quanto può comportare che una stessa operazione negoziale dia luogo ad un accertamento di infrazione e ad una sanzione da parte di più autorità garanti della concorrenza nel mondo. Pertanto, nella presente causa, qualora la Commissione infligga un’ammenda relativa ad un’operazione negoziale che riguarda un componente ceduto al di fuori del SEE per il fatto che un prodotto finito che incorpora tale componente è stato venduto nel SEE, lo stesso negozio potrebbe essere sanzionato contemporaneamente al di fuori ed all’interno del SEE.

43

La Commissione ritiene che il ragionamento seguito dal Tribunale per respingere gli argomenti della ricorrente non sia errato in diritto. Di conseguenza, il primo motivo sarebbe privo di fondamento. Peraltro, l’ultimo argomento esposto nell’ambito di tale motivo sarebbe nuovo e, pertanto, irricevibile, in quanto dedotto per la prima volta nell’ambito della presente impugnazione.

Giudizio della Corte

44

Con il suo primo motivo, la ricorrente afferma, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’includere nel valore delle vendite prese in considerazione per il calcolo dell’ammenda inflittale, quali «vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati», le sue vendite nel SEE di prodotti finiti realizzati, dopo che gli LCD oggetto del cartello vi sono stati incorporati, dalle sue controllate situate al di fuori del SEE e da essa detenute al 100%, mentre l’infrazione non si riferisce a tali vendite. Procedendo in tal modo, il Tribunale avrebbe violato sia il punto 13 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, sia la giurisprudenza pertinente della Corte e del Tribunale, nonché i limiti della competenza territoriale della Commissione.

45

Occorre ricordare che l’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 prevede che, per ciascuna impresa o ciascuna associazione di imprese partecipante all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

46

Come già dichiarato dalla Corte, la Commissione deve valutare, caso per caso e a fronte del contesto della fattispecie nonché degli obiettivi perseguiti dal regime sanzionatorio istituito con detto regolamento, l’impatto voluto nei confronti dell’impresa interessata, segnatamente tenendo conto di un fatturato che rifletta la situazione economica reale dell’impresa stessa nel periodo nel corso del quale l’infrazione è stata commessa (sentenze Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, C‑76/06 P, EU:C:2007:326, punto 25; Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 53, nonché LG Display e LG Display Taiwan/Commissione, C‑227/14 P, EU:C:2015:258, punto 49).

47

Secondo costante giurisprudenza della Corte, è possibile, ai fini della commisurazione dell’ammenda, tener conto tanto del fatturato complessivo dell’impresa, che costituisce un’indicazione, ancorché approssimativa ed imperfetta, delle dimensioni della stessa e della sua potenza economica, quanto della parte di tale fatturato corrispondente alle merci coinvolte nell’infrazione e che può, quindi, fornire un’indicazione dell’entità della medesima (sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, da 100/80 a 103/80, EU:C:1983:158, punto 121; Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 54, nonché LG Display e LG Display Taiwan/Commissione, C‑227/14 P, EU:C:2015:258, punto 50).

48

Secondo la giurisprudenza della Corte, se è vero che l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 lascia alla Commissione un margine discrezionale, esso ne limita nondimeno l’esercizio stabilendo criteri oggettivi ai quali detta istituzione deve attenersi. Così, da un lato, l’importo dell’ammenda applicabile ad un’impresa è soggetto ad un limite massimo esprimibile in cifre e assoluto, sicché l’importo massimo dell’ammenda che può essere inflitta ad una data impresa è determinabile anticipatamente. Dall’altro, l’esercizio di questo potere discrezionale è parimenti limitato dalle norme di condotta che la Commissione ha imposto a se stessa, segnatamente negli orientamenti per il calcolo delle ammende (sentenze Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 55, nonché LG Display e LG Display Taiwan/Commissione, C‑227/14 P, EU:C:2015:258, punto 51).

49

Ai sensi del punto 13 di detti orientamenti, «[a]l fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la Commissione utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce (…), realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno del SEE». I medesimi orientamenti precisano, al punto 6, che «la combinazione della durata [dell’infrazione] e del valore delle vendite a cui l’infrazione si riferisce è considerata un parametro adeguato per esprimere l’importanza economica dell’infrazione nonché il peso relativo di ciascuna impresa che vi ha partecipato».

50

Il punto 13 degli orientamenti per il calcolo delle ammende mira pertanto ad assumere quale base iniziale ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta ad un’impresa un importo che rifletta l’importanza economica dell’infrazione ed il peso relativo dell’impresa interessata nell’infrazione medesima (sentenze Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, EU:C:2013:464, punto 76; Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 57, nonché LG Display e LG Display Taiwan/Commissione, C‑227/14 P, EU:C:2015:258, punto 53).

51

Di conseguenza, la nozione di valore delle vendite di cui al punto 13 ricomprende le vendite realizzate nel mercato interessato dall’infrazione nel SEE, senza che occorra determinare se dette vendite siano state effettivamente oggetto di tale infrazione, in quanto la quota del fatturato proveniente dalla vendita dei prodotti oggetto dell’infrazione costituisce l’elemento più idoneo per riflettere l’importanza economica dell’infrazione stessa (v., in tal senso, sentenze Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, EU:C:2013:464, punti da 75 a 78; Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punti da 57 a 59; Dole Food e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, punti 148 e 149, nonché LG Display e LG Display Taiwan/Commissione, C‑227/14 P, EU:C:2015:258, punti da 53 a 58 e 64).

52

Nel caso di specie, è pacifico, come emerge in particolare dai punti 73 e 90 della sentenza impugnata, che le vendite della ricorrente prese in considerazione ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda a titolo di «vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati» sono state realizzate non nel mercato del prodotto interessato dall’infrazione, nel caso di specie il mercato degli LCD oggetto del cartello, ma in un mercato di prodotti da questo distinto, ossia il mercato a valle dei prodotti finiti che incorporano gli LCD oggetto del cartello; detti LCD hanno costituito oggetto, in tal caso, di una vendita interna al di fuori del SEE tra la ricorrente e le sue controllate integrate verticalmente.

53

Risulta tuttavia dal punto 45 della sentenza impugnata che le vendite di prodotti finiti che incorporano gli LCD oggetto del cartello sono state prese in considerazione non per il loro valore intero, ma per la sola frazione di tale valore che poteva corrispondere al valore degli LCD oggetto del cartello, incorporati nei prodotti finiti, qualora questi ultimi fossero stati venduti dall’impresa di cui fa parte la ricorrente a terzi indipendenti aventi sede all’interno del SEE. Tale constatazione non è stata contestata.

54

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare, in particolare, al punto 47 della sentenza impugnata, che la Commissione poteva procedere ad una siffatta presa in considerazione delle vendite dei prodotti finiti per il calcolo dell’importo dell’ammenda.

55

Se, certamente, la nozione di «valore delle vendite» di cui al punto 13 degli orientamenti per il calcolo delle ammende non può estendersi sino a ricomprendere le vendite realizzate dall’impresa in questione che non rientrano in alcun modo nell’ambito di applicazione dell’intesa contestata (v. sentenze Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, EU:C:2013:464, punto 76; Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 57, nonché LG Display e LG Display Taiwan/Commissione, C‑227/14 P, EU:C:2015:258, punto 53), sarebbe contrario all’obiettivo perseguito dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 che i partecipanti ad un’intesa integrati verticalmente possano, per il solo fatto di aver incorporato i prodotti che costituiscono l’oggetto dell’infrazione in prodotti finiti al di fuori del SEE, vedere esclusa dal calcolo dell’ammenda la frazione del valore delle loro vendite di tali prodotti finiti realizzate all’interno del SEE che può corrispondere al valore dei prodotti che costituiscono l’oggetto dell’infrazione.

56

Infatti, come rilevato in sostanza dal Tribunale al punto 71 della sentenza impugnata, e come la Corte ha parimenti già dichiarato, le imprese integrate verticalmente possono trarre beneficio da un accordo di fissazione orizzontale dei prezzi, concluso in violazione dell’articolo 101 TFUE, non soltanto nell’ambito di vendite a terzi indipendenti nel mercato del prodotto oggetto di tale infrazione, ma anche nel mercato a valle dei prodotti trasformati nella composizione dei quali rientrano tali prodotti, e ciò per un duplice ordine di motivi. O tali imprese ripercuotono le maggiorazioni di prezzo dei fattori della produzione risultanti dall’oggetto dell’infrazione sul prezzo dei prodotti trasformati, oppure non lo ripercuotono, il che si risolve quindi nel conferire loro un vantaggio in termini di costi rispetto ai loro concorrenti, i quali devono procurarsi gli stessi fattori della produzione sul mercato dei prodotti oggetto dell’infrazione (sentenza Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 60).

57

Ne consegue che il Tribunale ha correttamente dichiarato, ai punti 70 e 71 della sentenza impugnata, che, qualora un’impresa integrata verticalmente incorpori i prodotti oggetto dell’infrazione nei prodotti finiti nelle sue unità di produzione situate al di fuori del SEE, la vendita nel SEE di tali prodotti finiti da parte della medesima impresa a terzi indipendenti può pregiudicare la concorrenza nel mercato di tali prodotti e, pertanto, si può ritenere che una tale infrazione abbia avuto ripercussioni nel SEE, anche se il mercato dei prodotti finiti in questione costituisce un mercato distinto dal mercato interessato da detta infrazione.

58

A tale riguardo, il Tribunale ha peraltro constatato, ai punti 48 e 49 della sentenza impugnata, da un lato, che dagli elementi di prova contenuti, in particolare, al punto 394 della decisione controversa, non contestato dinanzi a tale giudice, risulta che le vendite degli LCD oggetto del cartello interne alle imprese partecipanti all’intesa avvenivano a prezzi influenzati da quest’ultima e, d’altro lato, che risulta, in particolare dai punti 92 e 93 di tale decisione, che detti partecipanti erano a conoscenza del fatto che i prezzi di tali LCD oggetto del cartello influenzavano i prezzi dei prodotti finiti che li incorporavano.

59

Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il Tribunale è il solo competente ad accertare e valutare i fatti e, in linea di principio, ad esaminare le prove prese in considerazione a sostegno di tali fatti. Invero, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente, che i principi generali del diritto nonché le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale valutare il valore da attribuire agli elementi che gli sono stati sottoposti. Salvo il caso di snaturamento di tali elementi, tale valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte (sentenza E.ON Energie/Commissione, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

60

Ebbene, nonostante la ricorrente faccia valere, a sostegno del suo primo motivo, che gli elementi di prova considerati ai punti 48 e 49 della sentenza impugnata riguardavano non soltanto le imprese integrate verticalmente per le quali la Commissione è ricorsa alla nozione di «vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati», ma anche altri partecipanti all’intesa, se non addirittura la totalità degli stessi, essa non contesta, tuttavia, al Tribunale di avere snaturato tali elementi di prova.

61

Alla luce di ciò, il Tribunale ha correttamente constatato, ai punti 46, 70 e 84 della sentenza impugnata, che le vendite di prodotti finiti, benché non siano state effettuate nel mercato del prodotto interessato dall’infrazione, hanno in ogni caso falsato la concorrenza nel SEE, in violazione dell’articolo 101 TFUE, a danno, in particolare, dei consumatori. Il Tribunale non ha quindi commesso alcun errore di diritto nel considerare, in particolare ai punti 47 e 87 di tale sentenza, che l’infrazione nel SEE si riferisse alle vendite di prodotti finiti, ai sensi del punto 13 degli orientamenti per il calcolo delle ammende.

62

Occorre peraltro osservare che l’esclusione di tali vendite produrrebbe l’effetto di minimizzare artificiosamente la rilevanza economica dell’infrazione commessa da una determinata impresa, considerato che la mera circostanza di escludere la presa in considerazione di tali vendite realmente interessate dall’intesa nel SEE si risolverebbe nell’infliggere, in definitiva, un’ammenda priva di qualsiasi reale relazione con la sfera di applicazione della medesima intesa in tale territorio (v., per analogia, sentenze Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, EU:C:2013:464, punto 77; Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 58, nonché LG Display e LG Display Taiwan/Commissione, C‑227/14 P, EU:C:2015:258, punto 54).

63

In particolare, come constatato dal Tribunale ai punti 46, 47, 71 e 74 della sentenza impugnata, non tenere conto del valore di tali vendite finirebbe necessariamente con l’avvantaggiare, in modo ingiustificato, le società integrate verticalmente che, come la ricorrente, fanno procedere all’incorporazione di una parte significativa dei prodotti oggetto dell’infrazione nelle loro unità di produzione stabilite al di fuori del SEE, consentendo loro di sfuggire ad una sanzione proporzionata alla loro importanza sul mercato di tali prodotti ed alla nocività del loro comportamento per la concorrenza nel SEE.

64

A tale riguardo, non può essere contestato al Tribunale di avere operato una distinzione tra le vendite effettuate dai partecipanti all’intesa a seconda che questi formino o meno un’impresa unica con le società che procedono all’incorporazione dei prodotti interessati dall’infrazione nei prodotti finiti.

65

Infatti, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la nozione di impresa, inserita nel contesto del diritto della concorrenza, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica, anche se, sotto il profilo giuridico, questa unità economica è costituita da più persone, fisiche o giuridiche (v., in particolare, sentenze Hydrotherm Gerätebau, 170/83, EU:C:1984:271, punto 11, nonché Arkema/Commissione, C‑520/09 P, EU:C:2011:619, punto 37).

66

Di conseguenza, come ha correttamente rilevato il Tribunale al punto 90 della sentenza impugnata, i partecipanti ad un’intesa che, come la ricorrente, costituiscono un’impresa unica, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, con le unità di produzione che procedono all’incorporazione dei prodotti interessati nei prodotti finiti, si trovano in una situazione oggettivamente diversa dai partecipanti all’intesa che, al pari delle ricorrenti nella causa che ha dato origine alla sentenza LG Display e LG Display Taiwan (C‑227/14 P, EU:C:2015:258, punti 46 e 47), costituiscono un’impresa distinta, ai sensi di tale disposizione, dall’impresa che procede a detta incorporazione. Infatti, mentre nel primo caso le vendite del prodotto interessato rivestono carattere interno, nel secondo caso, dette vendite vengono realizzate presso imprese terze indipendenti. Tale diversità di situazione oggettiva giustifica pertanto il fatto che tali vendite siano trattate in maniera differente. Ebbene, la ricorrente non ha in alcun modo contestato, nell’ambito della presente impugnazione, le considerazioni del Tribunale contenute, in particolare, ai punti 70 e 90 della sentenza impugnata, in merito al carattere unico o meno delle imprese partecipanti all’intesa.

67

Certamente, come ha sostenuto la ricorrente, nella sentenza Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 59), la Corte ha dichiarato, in un ambito interno al SEE, che, per determinare il valore delle vendite da prendere in considerazione per il calcolo dell’importo delle ammende inflitte per la violazione dell’articolo 101 TFUE, non occorre distinguere a seconda che tali vendite siano state effettuate con terzi indipendenti o con entità appartenenti alla medesima impresa.

68

Non risulta tuttavia da tale sentenza, contrariamente a quanto ha sostenuto la ricorrente nell’udienza dinanzi alla Corte, che le vendite interne dovrebbero essere trattate alla stessa stregua delle vendite a terzi indipendenti, nel senso che, dal momento che, per quanto riguarda queste ultime, sono state prese in considerazione solo quelle che sono state realizzate nel SEE, allo stesso modo dovrebbero essere contabilizzate per il calcolo dell’ammenda solamente le vendite interne realizzate nel SEE.

69

Come dichiarato in sostanza dal Tribunale ai punti 73 e 74 della sentenza impugnata, emerge unicamente dalla sentenza Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363) che il valore delle vendite da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta ad un’impresa integrata verticalmente deve, in linea di principio, ricomprendere tutte le vendite relative ai prodotti interessati dall’infrazione nel SEE, comprese le vendite interne di tale prodotto effettuate dentro tale impresa.

70

Nulla impedisce, per contro, nel caso in cui, come nella fattispecie, le vendite interne riguardanti il prodotto interessato dall’infrazione siano state effettuate all’interno di un’impresa integrata verticalmente al di fuori del SEE, di prendere in considerazione, per la fissazione dell’importo dell’ammenda da infliggere ad un partecipante ad un’intesa che interessa tale impresa, le vendite dei prodotti finiti effettuate da questa a terzi indipendenti nel SEE. Al contrario, come è stato ricordato al punto 56 della presente sentenza, risulta proprio dal punto 60 della sentenza Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363) che tali vendite devono, in linea di principio, essere prese in considerazione in quanto sono state necessariamente interessate da tale infrazione.

71

A tale riguardo, sono del tutto privi di rilevanza gli argomenti fatti valere dalla ricorrente in merito alla competenza territoriale della Commissione.

72

È vero che, come ricordato dal Tribunale al punto 58 della sentenza impugnata, risulta dalla giurisprudenza della Corte che, quando talune imprese, con sede al di fuori del SEE ma che producono beni venduti a terzi all’interno del SEE, si accordano sui prezzi che praticano ai loro clienti stabiliti nel SEE e attuano questo accordo vendendo a prezzi effettivamente coordinati, esse partecipano ad una concertazione che ha come oggetto e come effetto quello di restringere la concorrenza nel mercato interno, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, e che la Commissione è territorialmente competente a perseguire (v., in tal senso, sentenza Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione (C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, EU:C:1993:120, punti 13 e 14).

73

Nel caso di specie, è tuttavia pacifico che la Commissione era competente ad applicare l’articolo 101 TFUE all’intesa di cui trattasi, poiché, come risulta dai punti da 42 a 66 della sentenza impugnata, i partecipanti a tale intesa, tra cui la ricorrente, hanno messo in atto tale intesa di portata mondiale nel SEE realizzando su tale territorio vendite del prodotto interessato dall’infrazione a terzi indipendenti.

74

Il presente motivo di impugnazione verte, per contro, su una questione distinta, ossia il calcolo dell’importo dell’ammenda da infliggere alla ricorrente per tale violazione dell’articolo 101 TFUE. A tale proposito, è necessario, conformemente alla giurisprudenza richiamata ai punti da 46 a 51 della presente sentenza, determinare il valore delle vendite da prendere in considerazione, affinché l’importo di tale ammenda rifletta l’importanza economica dell’infrazione ed il peso relativo della ricorrente nell’infrazione medesima. Ebbene, come risulta dai punti da 52 a 70 della presente sentenza, il Tribunale ha correttamente considerato che la Commissione potesse, a tal fine, nel caso in cui le vendite interne del prodotto interessato dall’infrazione fossero state realizzate dalla ricorrente al di fuori del SEE, tenere conto delle vendite di prodotti finiti realizzate dalla ricorrente medesima nel SEE a terzi indipendenti.

75

A tale riguardo, in merito all’affermazione della ricorrente secondo cui la presa in considerazione di dette vendite per il calcolo di un’ammenda inflitta a titolo di violazione dell’articolo 101 TFUE può comportare che un medesimo comportamento anticoncorrenziale dia luogo a sanzioni concorrenti inflitte dalle autorità a tutela della concorrenza di uno Stato terzo, occorre osservare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, tale affermazione è ricevibile allo stadio della presente impugnazione ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura, dal momento che non modifica in alcun modo l’oggetto della controversia. Tuttavia, è sufficiente ricordare che, come ha già dichiarato la Corte, né il principio del ne bis in idem, ne qualsiasi altro principio di diritto può obbligare la Commissione a tenere conto delle indagini e delle sanzioni di cui sia oggetto un’impresa in Stati terzi (v. sentenze Showa Denko/Commissione, C‑289/04 P, EU:C:2006:431, punti da 52 a 58; SGL Carbon/Commissione, C‑308/04 P, EU:C:2006:433, punti da 28 a 34, e SGL Carbon/Commissione, C‑328/05 P, EU:C:2007:277, punti da 24 a 35).

76

Quanto all’argomento della ricorrente vertente sul punto 33 della sentenza Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione (6/73 e 7/73, EU:C:1974:18), è sufficiente constatare che tale sentenza non ha alcuna rilevanza nell’ambito del presente motivo, in quanto essa riguardava, come ha correttamente rilevato il Tribunale al punto 87 della sentenza impugnata, non la fissazione dell’importo delle ammende inflitte per la violazione delle norme in materia di concorrenza previste dal trattato FUE, bensì le condizioni d’applicazione del divieto di sfruttamento abusivo di una posizione dominante, sancito all’articolo 102 TFUE, in particolare la condizione relativa al pregiudizio arrecato al commercio tra gli Stati membri.

77

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve respingere il primo motivo in quanto infondato.

Sul secondo motivo, relativo al divieto di discriminazione

Argomenti delle parti

78

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la distinzione operata dal Tribunale tra le imprese integrate verticalmente, a seconda che esse formino o meno un’impresa unica con entità collegate, non si basa su alcuna differenza rilevante. Così, nella sentenza LG Display e LG Display Taiwan/Commissione (T‑128/11, EU:T:2014:88) il Tribunale, al fine di respingere l’argomentazione secondo cui le vendite di LCD alle società controllanti delle ricorrenti in tale causa dovevano essere escluse, non avrebbe invocato il fatto che le vendite in questione erano effettuate nell’ambito di un’impresa unica. Al contrario, il Tribunale, al punto 89 di tale sentenza, avrebbe ritenuto che le vendite in questione erano, in realtà, vendite a entità collegate che rientravano, a tale titolo, nell’accertamento di infrazione, per il solo motivo che le vendite infragruppo erano coperte dall’intesa. Ebbene, da tale punto di vista, non vi sarebbe la benché minima differenza tra le cessioni infragruppo effettuate dalle ricorrenti nella causa che ha dato origine alla detta sentenza LG Display e LG Display Taiwan/Commissione (T‑128/11, EU:T:2014:88) e quelle messe in atto dalla ricorrente, in questione nella presente causa.

79

Secondo la ricorrente, tale distinzione è inoltre priva di obiettività e coerenza. Al punto 140 della sentenza LG Display e LG Display Taiwan/Commissione (T‑128/11, EU:T:2014:88), il Tribunale preciserebbe che «le società controllate al 100% sono state considerate come facenti capo alla stessa impresa delle partecipanti all’intesa, mentre le società con una partecipazione azionaria in quelle facenti parti dell’intesa non sono state considerate come società controllanti in quanto non era stato dimostrato che le condizioni previste a tal fine dalla giurisprudenza fossero soddisfatte». La logica di una distinzione tra società integrate verticalmente, a seconda che le vendite rilevanti siano effettuate verso controllate collegate o società controllanti collegate, sarebbe tuttavia difficile da comprendere.

80

In secondo luogo, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel basarsi, ai punti 93 e 94 della sentenza impugnata, sul principio di legalità per respingere i suoi argomenti vertenti sul principio di parità di trattamento. Emergerebbe infatti dalla sentenza Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a. (C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:479) che è solo quando una parte chiede il beneficio di un metodo illegale di calcolo dell’ammenda che potrebbe essere invocato il principio di legalità per rifiutarle tale beneficio. Ebbene, nella fattispecie, la ricorrente sarebbe stata privata del beneficio di un metodo di calcolo dell’ammenda perfettamente legittimo. Il metodo applicato alle cessioni infragruppo di LCD effettuate dalla LGD e dalla AUO sarebbe infatti quello di cui il Tribunale e la Corte avrebbero confermato la fondatezza nelle sentenze del Tribunale Europa Carton/Commissione (T‑304/94, EU:T:1998:89) e della Corte KNP BT/Commissione (C‑248/98 P, EU:C:2000:625). Il Tribunale avrebbe ulteriormente confermato la legittimità di tale metodo nella sentenza LG Display e LG Display Taiwan/Commissione (T‑128/11, EU:T:2014:88) e, pertanto, si contraddirebbe nella sentenza impugnata.

81

La Commissione ritiene che tale motivo sia privo di fondamento e che, pertanto, debba essere respinto.

Giudizio della Corte

82

Poiché il secondo motivo mira, in sostanza, a mettere in discussione la distinzione operata dal Tribunale tra i partecipanti ad un’intesa a seconda che essi formino o meno un’impresa unica con le società che procedono all’incorporazione dei prodotti interessati dall’infrazione nei prodotti finiti, tale motivo deve essere respinto in quanto infondato per le medesime ragioni esposte ai punti da 64 a 66 della presente sentenza, relativi al primo motivo.

83

In ogni caso, nella parte in cui tale motivo si riferisce ai punti 93 e 94 della sentenza impugnata, deve essere respinto in quanto inoperante, poiché si basa su una motivazione sovrabbondante che non può comportare l’annullamento di tale sentenza (v., in particolare, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 148 e giurisprudenza ivi citata).

84

Infatti, al punto 92 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato, senza che ciò sia stato contestato nell’ambito della presente impugnazione, che, anche supponendo che la Commissione abbia erroneamente omesso di considerare che la LGD e la AUO costituissero un’impresa unica con le società alle quali erano collegate, tale circostanza non potrebbe in alcun modo avvantaggiare la ricorrente, in quanto tali presunti errori, anche qualora fossero accertati, non dimostrerebbero che la nozione di «vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati» sia, essa stessa, erronea, in quanto la definizione di tale nozione è indipendente dai casi nei quali essa è stata applicata o meno. Di conseguenza, poiché il Tribunale ha respinto l’argomentazione della ricorrente su tale punto in quanto irricevibile per mancanza di interesse ad agire, le considerazioni di cui ai punti 93 e 94 della sentenza impugnata, riguardanti la fondatezza di tale argomentazione, sono state presentate soltanto a titolo sussidiario, come emerge peraltro dall’espressione «in ogni caso» che precede detti punti.

85

Alla luce di quanto precede, occorre respingere il secondo motivo in quanto in parte infondato ed in parte inoperante.

86

Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l’impugnazione deve essere integralmente respinta.

Sulle spese

87

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

88

Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l’InnoLux, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La InnoLux Corp. è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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