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Documento 62014CJ0285

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 4 giugno 2015.
Directeur général des douanes et droits indirects e Directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne contro Brasserie Bouquet SA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia).
Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Direttiva 92/83/CEE – Accisa – Birra – Articolo 4 – Piccole birrerie indipendenti – Aliquote ridotte di accisa – Presupposti – Assenza di produzione sotto licenza – Produzione secondo un procedimento di fabbricazione che appartiene a un terzo e da questi autorizzato – Utilizzo autorizzato dei marchi di tale terzo.
Causa C-285/14.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2015:353

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

4 giugno 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Direttiva 92/83/CEE — Accisa — Birra — Articolo 4 — Piccole birrerie indipendenti — Aliquote ridotte di accisa — Presupposti — Assenza di produzione sotto licenza — Produzione secondo un procedimento di fabbricazione che appartiene a un terzo e da questi autorizzato — Utilizzo autorizzato dei marchi di tale terzo»

Nella causa C‑285/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione del 3 giugno 2014, pervenuta in cancelleria l’11 giugno 2014, nel procedimento

Directeur général des douanes et droits indirects,

Directeur régional des douanes et droits indirects d’Auvergne

contro

Brasserie Bouquet SA,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da C. Vajda (relatore), presidente di sezione, A. Rosas e E. Juhász, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Brasserie Bouquet SA, da F. Molinié, avvocato;

per il governo francese, da J.-S. Pilczer e D. Colas, in qualità di agenti;

per il governo greco, da K. Nasopoulou, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da F. Dintilhac e M. Wasmeier, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il directeur général des douanes et droits indirects (direttore generale delle dogane e delle imposte indirette) e il directeur régional des douanes et droits indirects d’Auvergne (direttore regionale delle dogane e delle imposte indirette della regione Alvernia), da un lato, e la Brasserie Bouquet SA (in prosieguo: la «Brasserie Bouquet»), dall’altro, in ordine all’applicazione dell’aliquota ridotta d’accisa sulla birra prodotta da quest’ultima negli anni dal 2007 al 2010.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

Il terzo, settimo e diciassettesimo considerando della direttiva 92/83 così recitano:

«(...) ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, sono necessarie definizioni comuni per tutti i prodotti interessati;

(...) nel caso della birra prodotta in piccole birrerie indipendenti e dell’alcole etilico prodotto in piccole distillerie, sono necessarie soluzioni comuni che autorizzino gli Stati membri ad applicare aliquote ridotte di accisa a questi prodotti;

(...)

(...) nei casi in cui gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte, queste non devono avere l’effetto di falsare la concorrenza nell’ambito del mercato interno».

4

L’articolo 4 della direttiva 92/83 dispone quanto segue:

«1.   Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte di accisa, le quali possono avere importi diversi secondo la produzione annuale delle birrerie indipendenti, [alla birra fabbricata dalle piccole birrerie indipendenti] entro i limiti seguenti:

le aliquote ridotte non sono applicabili alle imprese che producono più di 200000 ettolitri di birra l’anno;

le aliquote ridotte, che possono essere inferiori all’aliquota minima, non possono essere inferiori di oltre il 50% all’aliquota di accisa nazionale normale.

2.   Ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte, si intende per “piccola birreria indipendente” una birreria che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o più piccole birrerie cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 200000 ettolitri, esse possono essere considerate come una unica piccola [birreria] indipendente.

3.   Gli Stati membri provvedono a che le aliquote ridotte da essi eventualmente stabilite siano applicabili uniformemente alla birra fornita sul loro territorio da piccole birrerie indipendenti situate in altri Stati membri. In particolare, garantiscono che a nessuna singola fornitura proveniente da un altro Stato membro venga imposta un’accisa superiore a quella del suo esatto equivalente sul piano nazionale».

Il diritto francese

5

L’articolo 178‑0 bis A dell’allegato III del codice generale delle imposte, che recepisce l’articolo 4 della direttiva 92/83, è così formulato:

«Per l’applicazione delle aliquote ridotte del dazio specifico di cui ai commi dal quinto all’ottavo dell’articolo 520 A, I a), del codice generale delle imposte, per piccola birreria indipendente s’intende una birreria stabilita in uno Stato membro della Comunità europea che rispetta cumulativamente i seguenti criteri:

1o

produce meno di 200000 ettolitri di birra l’anno;

è legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria;

utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi birreria;

non produce sotto licenza.

Se due o più piccole birrerie cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 200000 ettolitri, esse possono essere considerate come una unica piccola birreria indipendente».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

6

La Brasserie Bouquet gestisce un ristorante nel quale vende birra da essa stessa prodotta.

7

Tale produzione si conforma a una convenzione del 10 dicembre 1998, intitolata «contrat d’affiliation au “Cercle des trois brasseurs”» [contratto di affiliazione al «Circolo dei tre birrai»], stipulata con l’ICO 3B SARL (in prosieguo: il «contratto d’affiliazione»), con cui l’ICO 3B SARL ha autorizzato la Brasserie Bouquet a utilizzare i propri marchi e la propria insegna LES 3 BRASSEURS e si è impegnata a comunicarle il proprio know-how e a fornirle, in particolare, i ceppi di lievito.

8

In cambio, la Brasserie Bouquet deve rispettare gli obblighi indicati nella «Bible du Cercle des 3 brasseurs» [bibbia del Circolo dei tre birrai], che contiene precisazioni relative, in particolare, a detto know‑how e al processo di fabbricazione in microbirrifici. Dal contratto di affiliazione si evince altresì che la Brasserie Bouquet è tenuta, per determinati prodotti, a rifornirsi esclusivamente presso l’ICO 3B SARL e che deve versarle una somma a titolo di ingresso nel «Cercle des 3 brasseurs» e una somma forfettaria mensile.

9

Ritenendo di soddisfare le condizioni previste dall’articolo 178-0 bis A dell’allegato III del codice generale delle imposte quale piccola birreria indipendente, la Brasserie ha dichiarato all’amministrazione delle dogane i quantitativi di birra prodotti nel suo stabilimento sulla base dell’aliquota ridotta d’accisa prevista dall’articolo 520 A, I, a), del medesimo codice.

10

La succitata amministrazione ha notificato alla Brasserie Bouquet una rettifica in cui si contestava l’applicazione dell’aliquota ridotta per il periodo dal dicembre 2007 al novembre 2010 inviandole in seguito un avviso di liquidazione per la somma reclamata.

11

Poiché il suo reclamo amministrativo e poi il ricorso dinanzi al tribunal de grande instance di Clermont-Ferrand sono stati respinti, la Brasserie Bouquet ha proposto appello dinanzi alla cour d’appel di Riom, la quale ha accolto l’appello. L’amministrazione delle dogane ha proposto ricorso contro tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation.

12

Quest’ultimo giudice rileva che, considerati i criteri di cui all’articolo 4 della direttiva 92/83 perché una birreria possa essere qualificata come piccola birreria indipendente e, pertanto, possa beneficiare dell’aliquota ridotta d’accisa, è necessario sapere, ai fini della controversia di cui è adito, cosa s’intende con la condizione di non produrre «sotto licenza», quale prevista dal citato articolo 4, paragrafo 2.

13

Ciò premesso, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/83 debba essere interpretato nel senso che la produzione sotto licenza s’intende esclusivamente come produzione sotto licenza di sfruttamento di un brevetto o di un marchio ovvero possa essere interpretato nel senso che la produzione sotto licenza s’intende come produzione secondo un procedimento di fabbricazione appartenente a un terzo e autorizzato da quest’ultimo».

Sulla questione pregiudiziale

14

Come osservano il governo francese e la Commissione europea nelle osservazioni scritte, la questione pregiudiziale, come formulata dal giudice del rinvio, propone due possibili interpretazioni della nozione di produzione «sotto licenza» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/83, mentre il contratto di affiliazione contiene elementi che rientrano nelle due interpretazioni. Infatti, in forza di tale contratto, la Brasserie Bouquet è autorizzata a utilizzare i marchi dell’ICO 3B SARL e al contempo a produrre la birra secondo il procedimento di fabbricazione che appartiene a quest’ultima.

15

Occorre ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è adito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenza Le Rayon d’Or, C‑151/13, EU:C:2014:185, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

16

Al riguardo, si evince dai motivi della domanda di pronuncia pregiudiziale che, per decidere sull’impugnazione di cui è adito, il giudice del rinvio ha bisogno di sapere se la produzione di birra alle condizioni previste dal contratto di affiliazione integri una produzione «sotto licenza» a sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 92/83.

17

Occorre dunque intendere la questione sollevata come, in sostanza, diretta a chiarire se, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta d’accisa sulla birra, la condizione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/83 secondo la quale una birreria non deve produrre sotto licenza, non è soddisfatta se la birreria interessata fabbrica la propria birra conformemente a un accordo in forza del quale è autorizzata a utilizzare i marchi e il procedimento di fabbricazione di un terzo.

18

Per quanto riguarda la nozione di produzione «sotto licenza», quale enunciata all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/83, sia dal terzo considerando della direttiva 92/83 sia dal suo titolo risulta che quest’ultima, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, è diretta a stabilire definizioni comuni per tutti i prodotti interessati e rientra nel contesto di una politica di armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche. Per garantire un’uniforme applicazione di tale direttiva, l’interpretazione delle nozioni contenute in quest’ultima deve essere autonoma, fondata sul tenore letterale delle disposizioni di cui trattasi nonché sulle finalità perseguite dalla detta direttiva (v. sentenza Glückauf Brauerei, C‑83/08, EU:C:2009:228, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

19

Inoltre, prevedendo l’applicazione di un’aliquota ridotta d’accisa sulla birra prodotta da piccole birrerie indipendenti a determinate condizioni, l’articolo 4 della direttiva 92/83 costituisce una deroga all’applicazione dell’aliquota normale sulla birra. Pertanto, le condizioni per l’applicazione di detta aliquota ridotta d’accisa devono essere interpretate restrittivamente.

20

Per quanto riguarda tali condizioni, il paragrafo 1 di detto articolo 4 contiene una condizione di ordine quantitativo, afferente a una produzione massima annuale di una birreria pari a 200000 ettolitri di birra. Il paragrafo 2 del medesimo articolo 4, secondo il quale una piccola birreria è una birreria che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altra birreria, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e che non operi sotto licenza, prevede quindi una condizione di ordine qualitativo, attinente al carattere indipendente di una simile birreria nei confronti di qualsiasi altra birreria (v., in tal senso, sentenza Glückauf Brauerei, C‑83/08, EU:C:2009:228, punti da 22 a 24).

21

Quanto alla finalità della direttiva 92/83 per quanto riguarda la birra prodotta nelle piccole birrerie indipendenti, si evince dal settimo e dal diciassettesimo considerando di tale direttiva che quest’ultima è diretta all’adozione di soluzioni comuni per consentire agli Stati membri di applicare aliquote ridotte a tale prodotto, evitando al contempo che queste abbiano l’effetto di falsare la concorrenza nell’ambito del mercato interno. Di conseguenza, detta direttiva è intesa a evitare che il beneficio di una siffatta riduzione dell’accisa sia concesso a birrerie le cui dimensioni e la cui capacità di produzione potrebbero trovarsi all’origine di simili distorsioni del mercato interno (v., in tal senso, sentenza Glückauf Brauerei, C‑83/08, EU:C:2009:228, punti 25 e 26).

22

Di conseguenza, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/83 richiede che le piccole birrerie la cui produzione annua di birra è inferiore a 200000 ettolitri siano realmente autonome da qualsiasi altra birreria sia per quanto riguarda la loro struttura giuridica ed economica sia per quanto riguarda il loro apparato di produzione, quando utilizzano impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e non operano sotto licenza (sentenza Glückauf Brauerei, C‑83/08, EU:C:2009:228, punto 27).

23

Il fatto di non produrre sotto licenza costituisce dunque una delle condizioni dirette a garantire che la piccola birreria interessata sia realmente autonoma da qualsiasi altra birreria. Ne consegue che la nozione di produzione «sotto licenza» deve essere interpretata in modo che comprenda la produzione di birra sotto qualsiasi forma di autorizzazione da cui risulti che detta piccola birreria non è completamente indipendente dal terzo che le ha dato tale autorizzazione. Ciò accade in caso di autorizzazione a sfruttare un brevetto, un marchio o un procedimento di produzione che appartiene a tale terzo.

24

Ne deriva che una birreria che si trovi in una situazione quale quella della Brasserie Bouquet, che produce la propria birra in base al contratto di affiliazione, non soddisfa la condizione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/83 di non produrre sotto licenza. Infatti, da un lato, essa, in virtù di tale contratto, ha il diritto di utilizzare i marchi della sua controparte contrattuale. Dall’altro, è autorizzata a fabbricare la propria birra secondo il procedimento di produzione che appartiene all’ICO 3B SARL poiché, in conformità a detto contratto, beneficia del know‑how di quest’ultima quale impartito nella «Bible du Cercle des 3 brasseurs», che contiene, in particolare, la descrizione del procedimento e dei metodi di fabbricazione delle birre in microbirrifici.

25

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata nel senso che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta d’accisa sulla birra, la condizione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/83 secondo la quale una birreria non deve produrre sotto licenza non è soddisfatta se la birreria interessata fabbrica la propria birra conformemente a un accordo in forza del quale è autorizzata a utilizzare i marchi e il procedimento di fabbricazione di un terzo.

Sulle spese

26

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

 

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta d’accisa sulla birra, la condizione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, secondo la quale una birreria non deve produrre sotto licenza non è soddisfatta se la birreria interessata fabbrica la propria birra conformemente a un accordo in forza del quale è autorizzata a utilizzare i marchi e il procedimento di fabbricazione di un terzo.

 

Firme


( *1 )   Lingua processuale: il francese.

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