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Documento 62013CC0569
Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 21 May 2015. # Bricmate AB v Tullverket. # Reference for a preliminary ruling: Förvaltningsrätten i Malmö - Sweden. # Reference for a preliminary ruling - Commercial policy - Anti-dumping duty imposed on imports of ceramic tiles originating in China - Implementing Regulation (EU) No 917/2011 - Validity - Regulation (EC) No 1225/2009 - Articles 3(2), 3(3), 3(5), 3(6), 17 and 20(1) - Determination of the injury and of the causal link - Errors of fact and manifest errors of assessment - Obligation to exercise due care - Examination of the evidence sent by a sampled importer - Obligation to state reasons - Rights of the defence. # Case C-569/13.
Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 21 maggio 2015.
Bricmate AB contro Tullverket.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Malmö.
Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale – Dazio antidumping istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Cina – Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 – Validità – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 6, 17, 20, paragrafo 1 – Accertamento del pregiudizio e del nesso di causalità – Errori di fatto ed errori manifesti di valutazione – Obbligo di diligenza – Esame degli elementi trasmessi da un importatore incluso nel campione – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa.
Causa C-569/13.
Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 21 maggio 2015.
Bricmate AB contro Tullverket.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Malmö.
Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale – Dazio antidumping istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Cina – Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 – Validità – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 6, 17, 20, paragrafo 1 – Accertamento del pregiudizio e del nesso di causalità – Errori di fatto ed errori manifesti di valutazione – Obbligo di diligenza – Esame degli elementi trasmessi da un importatore incluso nel campione – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa.
Causa C-569/13.
Raccolta della giurisprudenza - generale
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2015:342
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ELEANOR SHARPSTON
presentate il 21 maggio 2015 ( 1 )
Causa C‑569/13
Bricmate AB
contro
Tullverket
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Malmö (Svezia)]
«Validità del regolamento di esecuzione n. 917/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese»
1. |
Nel 2011 il Consiglio dell’Unione europea ha istituito un dazio antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (in prosieguo: la «Cina»). Un importatore svedese di tali piastrelle ha impugnato l’imposizione di tale dazio sulle proprie importazioni. Egli sostiene che il regolamento che impone il dazio è viziato da errori materiali e di valutazione e dal fatto che la Commissione europea non ha svolto correttamente la procedura d’inchiesta, in particolare non prendendo in considerazione taluni argomenti specifici esposti dall’importatore. La controversia è ora pendente dinanzi al Förvaltningsrätten i Malmö (tribunale amministrativo di Malmö) che chiede una pronuncia pregiudiziale sulla validità del regolamento in questione. |
2. |
Altre questioni relative a un’altra impugnazione dello stesso regolamento sono state sottoposte alla Corte nella causa C‑687/13 Fliesen-Zentrum Deutschland, in cui sempre oggi presento le mie conclusioni. |
Contesto normativo e procedurale
3. |
Le norme che disciplinano l’istituzione dei dazi antidumping sono contenute nel regolamento n. 1225/2009 (in prosieguo: il «regolamento di base») ( 2 ). Il dazio antidumping di cui trattasi nel procedimento principale è stato inizialmente istituito dal regolamento n. 258/2011 (in prosieguo: il «regolamento provvisorio») ( 3 ) e poi confermato, con modifiche, dal regolamento n. 917/2011 (in prosieguo: il «regolamento definitivo» o «regolamento impugnato») ( 4 ). |
Il regolamento di base
4. |
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di base sancisce il principio secondo cui un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nell’Unione europea causi un pregiudizio. L’articolo 1, paragrafo 2, definisce un prodotto come oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nell’Unione è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali. |
5. |
L’articolo 2 stabilisce i principi e le regole che disciplinano la determinazione del dumping. Essenzialmente, per un dato prodotto esportato da un paese terzo, vengono fissati un valore normale sul mercato interno e un prezzo all’esportazione nell’Unione, e viene effettuato un confronto equo tra i due, tenuto conto dei vari fattori che possono influenzare le differenze tra di essi. Se, da un confronto tra le medie ponderate, emerge che il valore normale supera il prezzo all’esportazione, lo scarto tra i due valori costituisce il margine di dumping. |
6. |
L’articolo 3 («Accertamento di un pregiudizio») prevede, in particolare, quanto segue: «(…) 2. L’accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:
3. Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo [nell’Unione]. Riguardo agli effetti sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria [dell’Unione] oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. (…) 5. L’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria [dell’Unione] interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria, quali il fatto che l’industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni, l’entità del margine di dumping effettivo, la diminuzione reale e potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell’utile sul capitale investito, e dell’utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi [nell’Unione]; gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull’occupazione, sui salari, sulla crescita e sulla capacità di ottenere capitale o investimenti. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. 6. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati a norma del paragrafo 2, che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull’industria [dell’Unione] gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che questa incidenza si manifesta in maniera che può essere considerata materiale. (…)». |
7. |
L’articolo 17 del regolamento di base riguarda il campionamento. In particolare, ove il numero di denunzianti, esportatori o importatori, tipi di prodotto o operazioni sia molto elevato, l’inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l’utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione (articolo 17, paragrafo 1). Di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, a condizione che dette parti si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti (articolo 17, paragrafo 2). |
8. |
L’articolo 20 è intitolato «Divulgazione di informazioni». Il paragrafo 1 dispone: «I denunzianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l’istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto». |
Il procedimento antidumping e il regolamento provvisorio
9. |
La Commissione ha dato avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Cina il 19 giugno 2010 ( 5 ). L’inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze ai fini della valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 marzo 2010. |
10. |
La Bricmate AC (in prosieguo: la «Bricmate») ha risposto all’invito a manifestarsi contenuto nell’avviso ed è stata selezionata dalla Commissione per la partecipazione a un campionamento di sette importatori indipendenti (gli importatori indipendenti non hanno alcun collegamento con un esportatore determinato). La Bricmate ha compilato il questionario inviatole il 10 settembre 2010. Essa ha affermato, tra l’altro, che le piastrelle importate dalla Cina erano di qualità particolarmente elevata, sebbene recassero lo stesso numero di controllo del prodotto (in prosieguo: «NCP») di piastrelle di qualità inferiore con le quali non potevano essere comparate, e che talune erano di dimensioni o erano prodotte utilizzando tecniche di taglio non disponibili da parte dei produttori dell’Unione. |
11. |
Il 16 marzo 2011, la Commissione ha adottato il regolamento provvisorio, il cui articolo 1, paragrafo 1, ha istituito un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di «piastrelle e le lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili di ceramica non smaltati, anche su supporto, che rientrano attualmente nei codici NC 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80 ( 6 ), 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 e 6908 90 99, originari della [Cina]». |
12. |
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, l’aliquota del dazio provvisorio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti in questione fabbricati da talune società elencate variava tra il 26,2% e il 36,6%, mentre veniva applicata un’aliquota del 73,0% ai prodotti fabbricati da tutte le altre società. |
13. |
I considerando da 27 a 32 del regolamento provvisorio, sotto la rubrica «Prodotto simile», recitano:
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14. |
I considerando da 68 a 111 del regolamento provvisorio analizzavano il pregiudizio all’industria dell’Unione, concludendo che essa aveva subito un notevole pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
15. |
Ai sensi dei considerando 71 e 72, nel periodo tra il 2007 e il periodo dell’inchiesta, il consumo dell’Unione è diminuito del 29%, in particolare (del 13%) tra il 2007 e il 2008 e (dell’8% rispetto al 2009) nel periodo dell’inchiesta. Il consumo dell’Unione è stato calcolato sommando il volume delle importazioni (ricavato dai dati Eurostat) al volume delle vendite dei produttori dell’Unione sul mercato UE (ricavato dai dati forniti da associazioni di produttori sia nazionali che europee). Seguiva la tabella 1:
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16. |
Nel considerando 73, la Commissione ha stabilito: «Il volume, la quota di mercato e i prezzi medi delle importazioni dalla Cina hanno seguito l’andamento delineato di seguito. Le tendenze relative a quantità e prezzi si basano su dati Eurostat». Seguiva la tabella 2:
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17. |
La tabella 11 di cui al considerando 96 mostrava l’evoluzione dei prezzi unitari di vendita dell’industria dell’Unione:
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18. |
Sulla base, tra l’altro, di tali dati, la Commissione ha analizzato il nesso di causalità del pregiudizio notevole nei considerando da 112 a 136. I considerando da 113 a 116, sotto la rubrica «Incidenza delle importazioni dalla Cina», recitano:
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19. |
Nei considerando da 117 a 134, la Commissione ha esaminato altre possibili cause del pregiudizio, concludendo quanto segue ai considerando 135 e 136:
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20. |
Sotto la rubrica «Interesse degli importatori», la Commissione ha stabilito, tra l’altro, quanto segue:
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Sviluppi procedurali
21. |
Il 15 aprile 2011 la Bricmate ha dato alla Commissione la sua risposta in relazione al regolamento provvisorio, sostenendo che la Commissione aveva violato il proprio obbligo di diligenza, non aveva rispettato i diritti della difesa della Bricmate e non aveva ottemperato al proprio obbligo di motivazione, in particolare non rispondendo alle osservazioni della Bricmate relative alle tendenze dei prezzi, alla comparabilità dei prodotti e alla disponibilità di prodotti simili nel mercato dell’Unione. |
22. |
Il 1o luglio 2011 la Commissione ha inviato alla Bricmate un documento di informazione generale (sostanzialmente una proposta di regolamento definitivo) sulla base del quale proponeva di raccomandare al Consiglio di istituire misure antidumping definitive. Il punto 77 di tale documento affermava: «Quanto alle differenze nelle statistiche rilevate dalle parti interessate, si è ritenuto che queste fossero di minore portata, senza alcun impatto significativo sulle decisioni complessive adottate. Non è pertanto né necessario né utile modificare i dati utilizzati». |
23. |
In pari data la Commissione ha risposto alle osservazioni della Bricmate del 15 aprile 2011, respingendo le sue censure. In particolare, ha assicurato alla Bricmate di avere preso in considerazione il suo punto di vista e ha affermato quanto segue: «Mancanza di comparabilità dei prodotti tra la Cina e l’Unione. I prodotti fabbricati in Cina non possono essere reperiti altrove. I piccoli importatori non saranno in grado di acquistarli. Risposta: nel regolamento provvisorio (considerando da 27 a 32), la Commissione ha concluso che i prodotti fabbricati in Cina erano comparabili a quelli fabbricati nell’Unione. Anche l’osservazione del vostro cliente è stata presa in considerazione. Su tale questione, ribadiamo ciò che è già stato osservato nei considerando da 114 a 145 del regolamento provvisorio, vale a dire che il prodotto di cui trattasi viene fabbricato in numerosi paesi che non praticano il dumping. La Commissione non ha ricevuto elementi che dimostrino che potrebbero verificarsi ampie carenze nella fornitura di piastrelle in caso di istituzione di misure sulle piastrelle in ceramica provenienti dalla Cina». |
24. |
La Bricmate ha presentato ulteriori osservazioni l’11 luglio 2011, lamentando ancora una volta che i suoi argomenti non erano stati presi in considerazione. Il 15 luglio 2011 ha integrato tali osservazioni con l’affermazione che i dati di Eurostat mostravano un aumento piuttosto che una diminuzione nei prezzi medi delle importazioni di piastrelle di ceramica provenienti dalla Cina. |
25. |
Con lettera del 27 luglio 2011, la Commissione ha risposto alle osservazioni della Bricmate, ancora una volta respingendo i suoi argomenti. In particolare, ha affermato che il considerando 145 del regolamento provvisorio faceva specifico riferimento alla Bricmate. La Bricmate ha replicato il 23 agosto 2011, ribadendo i propri argomenti e accusando al Commissione di selezionare i dati in modo parziale. |
26. |
Durante tale fase procedurale, altre due entità (la ENMON Gmbh, un importatore tedesco, e la Foreign Trade Association, un’associazione europea di operatori economici) – ma non la Bricmate – hanno presentato osservazioni alla Commissione rilevando, tra l’altro, che talune statistiche di Eurostat utilizzate nel regolamento provvisorio, relative ai volumi e ai prezzi delle importazioni dalla Cina, apparivano non plausibili. La ENMON ha richiamato l’attenzione in particolare sulle differenze relative alle importazioni in Spagna nel 2009. |
Il regolamento definitivo
27. |
Il 12 settembre 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento definitivo, il cui articolo 1, paragrafo 1, istituiva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni degli stessi prodotti di cui al regolamento provvisorio. |
28. |
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, l’aliquota del dazio antidumping definitivo variava tra il 26,3% e il 36,5% per i prodotti fabbricati dalle società elencate, mentre veniva applicata un’aliquota del 69,7% ai prodotti fabbricati da tutte le altre società. |
29. |
La determinazione del pregiudizio viene analizzata ai considerando da 99 a 137, che esaminano e respingono molte delle obiezioni all’analisi e alle conclusioni formulate nel regolamento provvisorio. In particolare, al considerando 108, il Consiglio ha stabilito quanto segue: «Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi cinesi, i prezzi medi delle importazioni indicati al considerando 73 del regolamento provvisorio si basavano su statistiche di Eurostat. Sono state poste domande riguardo l’esattezza di tali prezzi verso alcuni Stati membri, tuttavia non sono state confermate modifiche alle statistiche ufficiali. In ogni caso, si rammenta che i dati di Eurostat sono stati impiegati solo per stabilire le tendenze generali e anche se i prezzi delle importazioni cinesi fossero rivisti al rialzo, il quadro generale del pregiudizio rimarrebbe il medesimo con elevati margini di undercutting (vendita a prezzo inferiore) e di underselling (vendita a prezzo inferiore al prezzo non pregiudizievole). Si noti a tal proposito che non sono stati impiegati dati di Eurostat né per il calcolo del pregiudizio né per quello dei margini di dumping. Per determinare il livello dei margini sono state utilizzate solo informazioni verificate trasmesse dalle società presso cui sono state effettuate visite. Di conseguenza, anche se si riscontrassero differenze rispetto alle statistiche, ciò non avrebbe alcun impatto sul livello dei margini comunicati». |
30. |
Il nesso di causalità viene esaminato in maniera analoga ai considerando da 138 a 169. Quest’ultimo contiene la seguente conclusione: «Nessuna delle argomentazioni avanzate dalle parti interessate dimostra che l’incidenza di fattori diversi dalle importazioni in dumping dalla Cina è tale da infirmare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio constatato. Le conclusioni relative al nesso di causalità esposte nel regolamento provvisorio sono dunque confermate». |
31. |
La sezione rubricata «Interesse degli importatori» contiene i seguenti considerando:
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32. |
Il 15 settembre 2011 la Commissione ha inviato alla Bricmate un’ultima lettera in cui rispondeva alle sue osservazioni del 23 agosto 2011 e respingeva nuovamente i suoi argomenti. |
Procedimento dinanzi al Tribunale
33. |
Il ricorso di annullamento del regolamento definitivo proposto dalla Bricmate e depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 novembre 2011 è stato respinto in quanto irricevibile il 21 gennaio 2014, sulla base del fatto che la ricorrente non era individualmente interessata dal regolamento definitivo e che quest’ultimo comportava misure di esecuzione che potevano essere impugnate dinanzi alle autorità nazionali ( 7 ). |
Procedimento nazionale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
34. |
In seguito all’adozione del regolamento definitivo, il Tullverket (agenzia delle dogane svedese) ha prelevato dazi antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica dalla Cina da parte della Bricmate, alle aliquote indicate per i prodotti degli esportatori cinesi pertinenti. La Bricmate ha proposto ricorso dinanzi al Förvaltningsrätten i Malmö, impugnando 32 pareri formulati dal Tullverket tra il 31 ottobre 2011 e il 28 maggio 2012. In tale procedimento, la Bricmate si è fondata su due motivi, di cui il primo consta di due parti. (Per il merito di tali motivi, v. infra, paragrafo 37 e la mia successiva valutazione della questione pregiudiziale). |
35. |
Il giudice adito ha concluso di non poter respingere gli argomenti della Bricmate come manifestamente infondati. Al fine di decidere se i dazi antidumping prelevati dal Tullverket dovessero essere annullati, era necessario sapere se il regolamento definitivo fosse valido. Si trattava di una questione su cui solo la Corte di giustizia poteva statuire e pertanto doveva essere proposta una domanda di pronuncia pregiudiziale. Il giudice nazionale era altresì consapevole del fatto che la Bricmate aveva fatto ricorso dinanzi al Tribunale e che la ricevibilità di tale ricorso era stata contestata dal Consiglio e dalla Commissione. Tenendo a mente, pertanto, l’esigenza di assicurare un’efficace valutazione nel merito e di garantire il diritto della Bricmate a una tutela giurisdizionale effettiva, il Förvaltningsrätten i Malmö ha chiesto una pronuncia pregiudiziale sulla seguente questione: «Se il [regolamento definitivo] sia invalido sotto uno dei seguenti profili:
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36. |
Osservazioni scritte sono state presentate dalla Bricmate, dal Consiglio e dalla Commissione; tutte le parti hanno altresì presentato osservazioni orali all’udienza del 3 dicembre 2014. |
37. |
Tutte le osservazioni hanno affrontato la questione pregiudiziale sulla base dei motivi formulati dalla Bricmate nel procedimento principale. Alla luce di ciò, i punti 1) e 2) della questione corrispondono alla prima parte del primo motivo, il punto 3) alla seconda parte del primo motivo, e i punti da 4) a 6) al secondo motivo. Adotterò lo stesso approccio nella mia valutazione. |
Valutazione
Prima parte del primo motivo nel procedimento principale (manifesto errore materiale ed errore manifesto di valutazione; punti 1) e 2) della questione pregiudiziale)
Statistiche
38. |
Alla base degli argomenti della Bricmate sulla validità del regolamento impugnato vi sono due apparenti errori nelle statistiche utilizzate. |
39. |
In primo luogo, la Bricmate sostiene, come confermato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, che il dato di 66023000 mq per le importazioni dalla Cina ( 8 ) durante il periodo dell’inchiesta era stato sovrastimato. La Commissione afferma che esso avrebbe dovuto corrispondere a 64821000 mq; la Bricmate afferma che esso avrebbe dovuto essere pari a 58176269 mq, sebbene io non riesca a trovare alcun elemento di prova nel fascicolo che corrobori tale dato. |
40. |
Tuttavia, la Bricmate rileva un’ulteriore differenza nei dati relativi alle importazioni di piastrelle di ceramica di cui al codice NC 6907 90 99 ( 9 ) dalla Cina verso la Spagna nel novembre 2009, che hanno influito sui prezzi e sui volumi relativi all’anno civile 2009 e al periodo dell’inchiesta. |
41. |
I dati iniziali di Eurostat per l’ultimo trimestre del 2009, pressoché identici a quelli forniti dalle autorità spagnole, erano i seguenti:
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42. |
Sulla base (tra l’altro) di tali valori, i dati Eurostat mostravano importazioni di 10378191 mq di piastrelle di ceramica (di tutti i codici NC) dalla Cina in Spagna nel 2009 (10698386 mq per il periodo dell’inchiesta) a un prezzo di EUR 24891014 (EUR 27658131 per il periodo dell’inchiesta), per un importo di EUR 2,40/mq (EUR 2,59/mq per il periodo dell’inchiesta, arrotondato al centesimo più prossimo in entrambi i casi). |
43. |
Nella corrispondenza con la Bricmate nell’ottobre e nel novembre 2011 le autorità spagnole hanno riconosciuto che vi era un errore, ma hanno affermato che quest’ultimo non poteva essere ufficialmente corretto in una fase così avanzata. Le istituzioni hanno affermato che né la Commissione né Eurostat (che è parte della Commissione) potevano modificare i dati senza una correzione ufficiale da parte delle autorità spagnole. Tuttavia, nelle sue osservazioni scritte la Commissione fa riferimento a una dichiarazione di Eurostat datata 27 gennaio 2014 che indica che il dato corretto per il codice NC 6907 90 99 era 881773,77 mq ( 10 ), invece di 7372603,49 mq, per l’anno civile 2009, e 64940,30 mq, invece di 6565771,02 mq ( 11 ), per il mese di novembre. |
44. |
Tenuto conto del riconoscimento espresso contenuto nelle osservazioni scritte della Commissione, parto dal presupposto che i dati ritenuti errati dalla Bricmate siano effettivamente errati. Quanto al primo errore (importazioni scon il codice NC 6908 90 99 per l’Unione nel suo insieme), accolgo il dato corretto della Commissione e presumo che esso si applichi alle importazioni tanto per il 2009 quanto per il periodo dell’inchiesta. Quanto al secondo errore (importazioni con il codice NC 6907 90 99 in Spagna nel novembre 2009), accolgo il dato corretto fornito da Eurostat nel gennaio 2014, relativo sia all’anno civile 2009 sia al periodo dell’inchiesta. Su tale base, i dati di cui alle tabelle 1 e 2 del regolamento provvisorio ( 12 ) devono essere modificati. |
45. |
Ho pertanto ricalcolato tali dati. Secondo i miei calcoli, in ogni tabella ho detratto:
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46. |
Di conseguenza, ho detratto un totale di 7692830 mq dal volume delle importazioni per il 2009 e di 7702831 mq dal volume delle importazioni per il periodo dell’inchiesta. |
47. |
Di conseguenza, ho modificato i dati della tabella 2, derivanti dai dati relativi alle importazioni. |
48. |
Per la quota di mercato delle importazioni dalla Cina, ho calcolato la percentuale del consumo totale corretto di cui alla tabella 1, composto dalle importazioni dalla Cina. |
49. |
Ho calcolato il prezzo al metro quadrato delle importazioni dalla Cina come segue. Innanzitutto, poiché la Bricmate non ha contestato il costo totale delle importazioni durante i periodi considerati, ho determinato tale costo totale moltiplicando il prezzo al metro quadrato di cui alla tabella 2 per il volume delle importazioni originariamente fornito nel regolamento provvisorio. Ho poi diviso tale costo totale per il volume corretto delle importazioni, al fine di pervenire al prezzo al metro quadrato corretto. |
50. |
Infine, ho corretto ciò che sembrava essere un errore nell’indice di evoluzione dei prezzi tra il 2007 e il 2008 (104 invece che 105). |
51. |
Le tabelle riviste, che utilizzano lo stesso formato ( 13 ) e lo stesso grado di arrotondamento delle tabelle originarie, sono le seguenti:
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Argomenti
52. |
La Bricmate afferma che le conclusioni del regolamento definitivo erano fondate su manifesti errori materiali (gli errori statistici) che hanno portato a un errore manifesto di valutazione. Utilizzando i dati modificati secondo i suoi calcoli ( 14 ), nel procedimento principale essa sostiene che:
La Bricmate contesta altresì la presunta correlazione tra l’aumento della quota di mercato degli esportatori cinesi e il calo degli utili dell’industria dell’Unione (considerando 113 del regolamento provvisorio), che considera un errore manifesto di valutazione. Essa sottolinea quanto segue:
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53. |
Oltre a tali errori, la Bricmate ritiene che quanto rilevato nel considerando 108 del regolamento definitivo [che «anche se i prezzi delle importazioni cinesi fossero rivisti al rialzo, il quadro generale del pregiudizio rimarrebbe il medesimo con elevati margini di undercutting (vendita a prezzo inferiore) e di underselling (vendita a prezzo inferiore al prezzo non pregiudizievole)»] costituisca un errore manifesto di valutazione per tre ragioni:
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54. |
La Bricmate ritiene che se il Consiglio avesse avuto a disposizione i dati corretti non avrebbe potuto concludere che le importazioni dalla Cina fossero una delle cause principali del pregiudizio lamentato dall’industria dell’Unione. |
55. |
Il Consiglio rileva che la Bricmate non ha sollevato alcuna obiezione quanto all’accuratezza dei dati di Eurostat fino alla sua replica al documento di informazione generale del 15 luglio 2011 (quanto al primo errore) o fino al procedimento nazionale (quanto alla differenza nei dati relativi alla Spagna). Gli altri importatori hanno sollevato la prima questione ma non hanno individuato il relativo codice NC in modo tale che il presunto errore potesse essere esaminato. Quanto alla differenza nei dati relativi alla Spagna nel novembre 2009, alle istituzioni è stato chiesto di prendere come base i dati ufficiali di Eurostat; tali dati non sono stati modificati perché Eurostat si basa su dati raccolti da organismi nazionali e i dati spagnoli non sono stati rettificati, poiché la prima conferma ufficiale di un errore è stata effettuata dopo l’adozione del regolamento definitivo. |
56. |
Tuttavia, anche se fossero stati utilizzati i dati della Bricmate, le conclusioni non sarebbero diverse. In primo luogo, la valutazione si fonda su una serie di indicatori diversi, nessuno dei quali può essere determinante (articolo 3, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base). Quando questi indicatori vengono considerati tutti insieme, il risultato è ancora chiaro, anche se meno evidente se i dati di Eurostat vengono corretti: si riscontrano comunque alti margini di vendita a prezzo inferiore; la maggior parte dei fattori di pregiudizio e degli indicatori macroeconomici non vengono intaccati, come anche i dati microeconomici verificati dai produttori dell’Unione appartenenti al campione; e la stima del pregiudizio e dei margini di dumping non è stata fondata su dati Eurostat. In ogni caso, le correzioni ai dati Eurostat sono irrilevanti o non influiscono sulle conclusioni relative alla quota di mercato o ai differenziali di prezzo. Inoltre, le istituzioni hanno svolto una valutazione dinamica di tutti i fattori di pregiudizio in relazione a tutto il periodo interessato. |
57. |
La Commissione ammette che i dati relativi alle importazioni a cui fa riferimento la Bricmate fossero errati, ma sostiene che non lo fossero in modo manifesto all’epoca dell’adozione del regolamento provvisorio e del regolamento definitivo, e pertanto non può sussistere un errore manifesto di valutazione. Al pari del Consiglio, essa sostiene che le valutazioni erano fondate su una vasta gamma di fattori, non solo sui dati di Eurostat, e che le conclusioni non sarebbero state diverse anche se tali dati fossero stati rettificati. |
Valutazione
58. |
Nella misura in cui il regolamento definitivo era fondato su dati errati, era fondato su errori materiali. La Bricmate ritiene che tali errori materiali fossero nel contempo gravi e manifesti, e provocassero errori manifesti di valutazione che avrebbero influito, in parte, sulle conclusioni relative al pregiudizio all’industria dell’Unione e, soprattutto, sulle conclusioni relative al nesso di causalità tra le importazioni dalla Cina e tale pregiudizio, e che questi due tipi di errori, considerati congiuntamente, costituiscano un motivo per dichiarare invalido il regolamento impugnato. |
59. |
Secondo una giurisprudenza costante, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale, in particolare nel settore delle misure antidumping, in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare. «Ne consegue che il sindacato del giudice deve limitarsi all’accertamento del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, nonché dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o di sviamento di potere» ( 16 ). |
60. |
Tuttavia, lo stato attuale della causa non implica questioni di inosservanza di norme procedurali e non è stata suggerita la presenza di uno sviamento di potere. Viene riconosciuta l’inesattezza di taluni fatti. I presunti errori di valutazione derivano tutti da tale inesattezza, non da un’erronea valutazione dei fatti che originariamente erano stata esposti in modo corretto. |
61. |
In tali circostanze, sono dell’idea che la mera esistenza di errori materiali – per quanto manifesti – non debba di per sé stessa comportare l’automatica invalidità di un regolamento antidumping. Ciò che conta non è il carattere manifesto degli errori, bensì se questi siano tali da rendere incerto il fatto che il Consiglio avrebbe raggiunto le medesime conclusioni se avesse avuto a disposizione dati corretti ( 17 ). |
62. |
Cionondimeno, rilevo che i dati errati relativi alle importazioni in Spagna mostrano il volume in metri quadrati relativo al mese di novembre 2009 come quasi 100 volte superiore a quello del mese di ottobre e quasi 70 volte superiore a quello di dicembre, sebbene il volume in chilogrammi e il valore in euro rimangano più o meno costanti nello stesso periodo. Inoltre, i dati relativi al volume in chilogrammi e al valore in euro sono coerenti nel corso dei tre mesi, e quelli relativi al volume in metri quadrati sono coerenti tra ottobre e dicembre. Ritengo pertanto che avrebbe dovuto essere evidente a chiunque guardasse tali dati che sussisteva una forte probabilità di errore e che era necessaria una verifica. A tal proposito, la Commissione ha spiegato all’udienza che l’anomalia non è apparsa fino al momento in cui sono stati resi noti i dati mensili relativi alle importazioni in Spagna per ogni codice NC, che il dipartimento responsabile dell’inchiesta sul dumping ha ottenuto tali dati dettagliati soltanto nel momento in cui è stato informato della discrepanza in una fase avanzata dell’inchiesta, e che dopo averli ottenuti ha verificato se essi avessero modificato in qualche modo l’analisi, come indicato nel considerando 108 del regolamento definitivo. |
63. |
In tali circostanze, non ritengo che la Commissione debba essere eccessivamente criticata per il fatto di non aver individuato l’errore in una fase precedente. |
64. |
Un altro aspetto dell’argomento che ritengo irrilevante è il fatto che la Bricmate ha rilevato gli errori statistici più significativi soltanto al termine dell’inchiesta antidumping. Qui si tratta di una domanda di pronuncia pregiudiziale da parte di un giudice nazionale e l’unica questione è se il regolamento impugnato sia di fatto viziato. Non vi sono requisiti procedurali secondo i quali un siffatto vizio avrebbe dovuto essere rilevato dinanzi alle istituzioni entro un termine specifico. |
65. |
Passo, pertanto, al fulcro della questione: in quale misura è probabile che l’uso dei dati corretti avrebbe influito sulla valutazione del dumping. Per rispondere a tale questione, ritengo utile riportare i dati pertinenti delle tabelle 1, 2 e 11 di cui al regolamento provvisorio (che contengono sia i dati non contestati sia quelli che sono stati corretti) in un’unica tabella, aggiungendo talune righe intitolate«indice» e «variazione su base annua» per agevolare le comparazioni, con l’indice che prende sempre come punto di partenza il valore 100 per l’anno civile 2007 (sebbene l’espressione «variazione su base annua» lasci sussistere una riserva relativa al fatto che l’anno civile 2009 e il periodo dell’inchiesta – dal 1o aprile 2009 al 31 marzo 2010 – si sovrappongono in misura rilevante):
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66. |
Sulla base di ciò, ritengo che le affermazioni della Bricmate, riportate al precedente paragrafo 52, siano in parte corrette:
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67. |
Sia il Consiglio che la Commissione affermano, sostanzialmente, che la Commissione ha esaminato tutte le differenze (e non vedo alcuna ragione per nutrire dubbi in merito a tale affermazione, presente anche nel documento di informazione generale e nel regolamento definitivo) e che non le ha ritenute idonee, se considerate insieme agli altri fattori economici da prendere in considerazione, a influire sulla valutazione del pregiudizio o del nesso di causalità. A loro avviso, mentre talune tendenze erano meno evidenti di quanto affermato nel regolamento provvisorio, il contesto complessivo è rimasto lo stesso e ha continuato a giustificare le conclusioni tratte. |
68. |
Ritengo che qualsiasi differenza individuata ai precedenti punti (ii) e (iv) non meriti di essere presa in considerazione in quanto irrilevante. |
69. |
Quanto agli altri punti, ritengo che:
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70. |
In tali circostanze, concordo con il Consiglio e con la Commissione sul fatto che gli errori statistici non erano tali da mettere in discussione le conclusioni raggiunte nel regolamento impugnato. Anche se il volume, il prezzo e la quota di mercato delle importazioni dalla Cina seguissero le tendenze complessive nell’Unione in maniera più precisa di quanto risultasse dalle statistiche ufficiali effettivamente utilizzate nei regolamenti, resta evidente il fatto che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio dalle importazioni e che sussista un nesso causale tra le importazioni dalla Cina e tale pregiudizio. |
71. |
È vero che il mero pregiudizio non è sufficiente a giustificare le misure antidumping. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, deve essere dimostrato che il volume e/o i prezzi individuati hanno sull’industria dell’Unione degli effetti e che questa incidenza si manifesta in maniera «materiale». |
72. |
Tuttavia, per giurisprudenza costante tali questioni rientrano nell’ampio potere discrezionale delle istituzioni nella valutazione di situazioni economiche e politiche complesse e, quindi, il controllo della Corte è limitato alla verifica del fatto che non vi siano stati errori manifesti di valutazione ( 18 ). |
73. |
Nella presente causa, in particolare, per le importazioni dalla Cina erano stati fissati prezzi inferiori di oltre il 60% rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione e queste sono aumentate sia come percentuale delle vendite nel mercato dell’Unione sia come percentuale delle importazioni totali nell’Unione. Inoltre, gli errori materiali che ho riportato ai precedenti paragrafi 66 e 69 non sembrano così rilevanti da indicare che le istituzioni avrebbero dovuto trarre, sulla base dei dati corretti, conclusioni diverse da quelle che hanno tratto sulla base dei dati errati. Infine, gli errori materiali individuati non hanno influito sulla maggior parte dei fattori che la Commissione ha preso in considerazione nel valutare il pregiudizio (ad esempio, l’evoluzione dell’occupazione e della produttività nel periodo considerato, o l’aumento degli stock dell’industria dell’Unione). |
74. |
Ritengo pertanto che non vi sia motivo per affermare che le conclusioni delle istituzioni relative all’esistenza e al livello del dumping e quelle relative all’esistenza e al carattere rilevante del pregiudizio all’industria dell’Unione siano manifestamente (né tantomeno necessariamente) errate, anche se taluni elementi dettagliati su cui si sono fondate contenevano errori. |
75. |
Le stesse considerazioni mi inducono a respingere anche gli altri argomenti della Bricmate esposti al precedente paragrafo 53, vertenti su un errore di valutazione al considerando 108 del regolamento definitivo. |
Seconda parte del primo motivo nel procedimento principale (violazione dell’obbligo di diligenza e dell’articolo 3, paragrafi 2 e 6, del regolamento di base; punto 3 della questione pregiudiziale)
Argomenti
76. |
Nella seconda parte del primo motivo dedotto nel procedimento principale, la Bricmate ha affermato che le istituzioni hanno violato il proprio obbligo di diligenza e l’articolo 3, paragrafi 2 e 6, del regolamento di base, in quanto la Bricmate (e altri operatori che hanno collaborato all’inchiesta) aveva inviato segnalazione alla Commissione in merito all’evidente erroneità delle statistiche di Eurostat, ma le istituzioni hanno omesso di esaminare e rettificare l’errore. |
77. |
La Bricmate afferma che le istituzioni hanno omesso di esaminare e rettificare l’errore – contrariamente a quanto disposto all’articolo 3, paragrafi 2 e 6, del regolamento di base. Il considerando 108 del regolamento definitivo mostra che le istituzioni non hanno adempiuto ai propri obblighi a tale proposito. La Bricmate invoca qui una giurisprudenza costante della Corte secondo la quale il giudice dell’Unione deve assicurarsi che le istituzioni abbiano tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti e che abbiano valutato gli elementi versati agli atti con tutta la diligenza richiesta ( 19 ). |
78. |
La Bricmate sottolinea anche quanto fosse agevole accertare l’errore nei dati relativi alle importazioni in Spagna nel novembre 2009 e cita la sentenza GLS: «Come ha osservato l’avvocato generale [Bot] ai paragrafi 101 e 102 delle sue conclusioni, la Commissione deve esaminare d’ufficio tutte le informazioni disponibili dal momento che il suo ruolo in un’inchiesta antidumping non è quello di arbitro, la cui competenza sia limitata a decidere unicamente alla luce delle informazioni e degli elementi di prova forniti dalle parti dell’inchiesta. A tal proposito, occorre osservare che l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base autorizza la Commissione a chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni nonché di effettuare tutte le verifiche e i controlli necessari» ( 20 ). Le violazioni sono particolarmente gravi nella presente causa, in quanto numerosi operatori hanno richiamato l’attenzione saui dati anomali ed Eurostat fa parte della Commissione. |
79. |
Il Consiglio e la Commissione sostengono entrambi che gli argomenti della Bricmate sono infondati. I dati sono stati esaminati attentamente; la Commissione ha verificato se le conclusioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità avrebbero potuto essere diverse qualora i dati di Eurostat fossero stati rettificati (anche se di fatto non potevano essere rettificati in tempo utile) ed è dell’opinione che le conclusioni non avrebbero potuto essere diverse. Si è giunti a tutte le conclusioni sulla base di fatti oggettivi, considerati nel loro complesso, non solo sulla base dei dati di Eurostat contestati dalla Bricmate. |
Valutazione
80. |
Ritengo che la seconda parte del primo motivo debba seguire la stessa sorte della prima. |
81. |
Qualora il regolamento definitivo dovesse essere annullato in quanto, sulla base dei dati rettificati, le istituzioni non sarebbero potute giungere alle conclusioni a cui sono effettivamente giunte, non vi sarebbe alcuna valido motivo per proseguire con l’esame dell’obbligo di diligenza o del rispetto dell’articolo 3, paragrafi 2 e 6, del regolamento di base. |
82. |
Tuttavia, ho esaminato i dati e ho ritenuto che le istituzioni potevano giungere legittimamente a tali conclusioni. Pertanto, mi sembra che gli argomenti della Bricmate relativi alla seconda parte del primo motivo vengano meno. Sebbene si debba riconoscere che l’errore nelle statistiche spagnole relative al novembre 2009 era tale da dover risultare immediatamente evidente, rimane il fatto che le autorità spagnole non lo hanno corretto in tempo utile e che la Commissione non era in grado di correggerlo essa stessa; ma essa (e questo è fondamentale) ha esaminato se le differenze portate alla sua attenzione avrebbero potuto influire sulle conclusioni raggiunte. |
Secondo motivo nel procedimento principale (violazione dell’obbligo di motivazione, mancato rispetto dei diritti della difesa, violazione dell’articolo 17 del regolamento di base; punti da 4 a 6 della questione pregiudiziale)
Argomenti
83. |
Con il secondo motivo nel procedimento principale, la Bricmate ha affermato che la Commissione non aveva ottemperato al proprio obbligo di motivazione, non aveva rispettato i diritti della difesa della Bricmate e aveva violato l’articolo 17 del regolamento di base, non prendendo in considerazione gli argomenti esposti dalla Bricmate, in qualità di importatore indipendente selezionato, relativamente alle differenze nei processi produttivi applicati dai produttori cinesi ed europei di piastrelle e all’offerta di piastrelle sul mercato dell’Unione. |
84. |
La Bricmate sottolinea che, in quanto parte del campione selezionato di importatori indipendenti, essa ha portato come esempio sette diverse serie di piastrelle che non era in grado di reperire nell’Unione a causa delle differenze nel processo di taglio, e ha rilevato che i NCP utilizzati e i calcoli del pregiudizio non tenevano conto di queste differenze. Da un correttivo sarebbe derivato un margine di pregiudizio inferiore. Inoltre, l’industria dell’Unione non era in grado di fornire piastrelle di ceramica di piccole dimensioni. Tuttavia, tale informazione non è stata presa in considerazione e i pareri della Bricmate non sono stati ritenuti rappresentativi di altri importatori non selezionati, e sono stati trascurati in riferimento ad altre informazioni. Essa fa riferimento alla sentenza Gul Hamed ( 21 ): «quando viene effettuato il campionamento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base, le istituzioni dell’Unione devono, in linea di principio, tenere conto dei dati sulle esportazioni forniti da tutte le imprese incluse nella selezione»; lo stesso dovrebbe valere ove il campionamento riguardi importatori indipendenti. La mancata presa in considerazione delle informazioni fornite dalla Bricmate ha comportato la violazione dell’obbligo di motivazione. |
85. |
Inoltre, la Commissione non ha soddisfatto il requisito di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di base, non avendo informato la Bricmate dei «principali fatti e considerazioni» in base ai quali erano state imposte le misure provvisorie. Quando ha respinto l’argomento della Bricmate in merito alla carenza di piastrelle di piccole dimensioni rimandando ad altre informazioni, la Commissione ha violato sia il proprio obbligo di motivazione, sia i diritti della difesa della Bricmate: non è stato indicato di quali altre informazioni si trattasse e la risposta è pervenuta soltanto il 27 luglio 2011, senza dare alla Bricmate il tempo di raccogliere ulteriori elementi di prova. |
86. |
Infine, la Commissione, affermando di non avere ricevuto elementi che confermassero una «sensibile carenza nella disponibilità» di piastrelle, ha omesso di tenere conto degli elementi di prova prodotti dalla Bricmate il 15 aprile 2011. Si deve tenere conto delle informazioni fornite da tutti gli importatori rientranti nella selezione. Poiché la Bricmate faceva parte della selezione, le sue informazioni avrebbero dovuto essere considerate rappresentative per altre piccole e medie imprese non selezionate. Pertanto, si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che tali informazioni dimostravano che le misure antidumping avrebbero comportato una sensibile carenza per le piccole e medie imprese, che non sarebbero state in grado di rifornirsi dall’industria dell’Unione o da paesi terzi, a causa dell’assenza del processo di taglio e dei ridotti volumi di ordinazione. La Commissione, pertanto, ha violato le norme sul campionamento di cui all’articolo 17 del regolamento di base e ha commesso un errore manifesto di valutazione. |
87. |
Il Consiglio sostiene, in primo luogo, che le informazioni della Bricmate non sono state ignorate, ma che la Commissione ha ritenuto che le serie di piastrelle non reperibili nell’Unione erano disponibili presso produttori in taluni paesi terzi diversi dalla Cina. Tale risposta è stata data alla Bricmate e ad essa si è fatto riferimento tanto nel regolamento provvisorio quanto nel regolamento definitivo; i diversi fornitori sono poi stati menzionati anche nell’ordinanza del Tribunale ( 22 ). Altri quattro importatori selezionati hanno affermato di essere stati in grado di cambiare i loro fornitori. |
88. |
In secondo luogo, le istituzioni hanno esaminato attentamente gli argomenti della Bricmate relativi alla differenza dei processi di produzione e hanno spiegato, sia alla Bricmate che nei due regolamenti, perché tali argomenti siano stati ritenuti infondati. La Commissione ha risposto a tutti gli argomenti della Bricmate nella misura in cui questi fossero pertinenti in relazione all’inchiesta. Perché si configurasse una violazione dei diritti della difesa della Bricmate sarebbe stato necessario, in primo luogo, che vi fosse un vizio di procedura e, in secondo luogo, che esistesse una possibilità che, in ragione di tale vizio, il procedimento amministrativo avrebbe potuto sortire un esito differente ( 23 ). |
89. |
Infine, tutti gli argomenti della Bricmate sono stati esaminati nel corso dell’inchiesta e confrontati con quelli degli altri importatori del campionamento, dal momento che a tutti gli argomenti è stata attribuita la medesima rilevanza. |
90. |
La Commissione afferma di aver preso in considerazione tutti gli argomenti della Bricmate, ma di essere giunta a una diversa conclusione. Essa fa riferimento alle varie comunicazioni e ai considerando nei quali ha risposto a tali argomenti e rileva che il Tribunale ha concluso che la Bricmate non aveva motivo di sostenere che l’istituzione di dazi antidumping, riguardanti solo le importazioni dalla Cina dei prodotti di cui trattasi, avesse necessariamente gravi conseguenze per le sue attività economiche ( 24 ). |
Valutazione
91. |
Gli argomenti della Bricmate riguardano la presunta omissione, da parte della Commissione, di prendere in considerazione i suoi argomenti – sostanzialmente, la sua affermazione che talune serie di piastrelle, definite in base alla qualità e al metodo di taglio, non potessero essere ottenute da fornitori al di fuori della Cina. Di conseguenza, ad avviso della Bricmate, la motivazione del regolamento definitivo era inadeguata e la Commissione non ha tenuto debito conto dello status della Bricmate di importatore selezionato nel campione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base né ha comunicato gli elementi specifici soggiacenti alle principali considerazioni in base alle quali erano state istituite le misure antidumping, in violazione dell’articolo 20, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Le istituzioni sostanzialmente replicano che tali argomenti sono stati presi in considerazione, ma che le conclusioni tratte, in seguito all’esame, non erano le stesse tratte dalla Bricmate, e che ai vari argomenti sono state date delle risposte. |
92. |
Gli argomenti della Bricmate non mi convincono, fermo restando che essi riguardano la questione se le sue affermazioni siano state prese in considerazione e non se la considerazione di tali affermazioni fosse adeguata. |
93. |
Mi sembra evidente dalla corrispondenza e dai considerando che ho riportato ai precedenti paragrafi 10, 13, da 20 a 25 e 30 che, in primo luogo, la Commissione e poi il Consiglio hanno preso in considerazione gli argomenti della Bricmate (oltre che, a quanto pare, gli argomenti di natura analoga di altre parti interessate). |
94. |
È evidente che le istituzioni sarebbero confrontate a difficoltà insormontabili (in particolare la Commissione) qualora, nel corso di un’inchiesta antidumping, ad esse fosse imposto di rispondere individualmente a qualsiasi questione dettagliata posta da ogni parte interessata. Ciò che conta è che venga data una risposta sufficiente che consenta alla parte interessata di comprendere che i suoi argomenti sono stati presi in considerazione, che si è giunti ad una determinata conclusione e che tale conclusione è stata fondata su ragioni individuabili. Essa può allora (qualora decida in tal senso) contestare l’adeguatezza della maniera in cui i suoi argomenti sono stati presi in considerazione. |
95. |
Tali requisiti sembrano essere stati soddisfatti nel caso di specie. |
Conclusioni
96. |
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che la Corte debba rispondere al Förvaltningsrätten i Malmö nel senso che nessuno dei motivi sollevati nella domanda di pronuncia pregiudiziale è atto a fondare l’invalidità del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese. |
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (versione codificata) (GU L 343, pag. 51).
( 3 ) Regolamento (UE) n. 258/2011 della Commissione, del 16 marzo 2011, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 70, pag. 5).
( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU L 238, pag. 1).
( 5 ) GU C 160, pag. 20 (in prosieguo: l’«avviso di apertura»). L’inchiesta ha riguardato tutte le piastrelle di ceramica importate sotto le voci 6907 e 6908 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato.
( 6 ) Tale codice NC nel 2011 corrispondeva al codice 6907 90 99 durante il periodo d’inchiesta (v. infra, paragrafo 40 e segg.).
( 7 ) Ordinanza Bricmate/Consiglio (T‑596/11, EU:T:2014:53). Un’altra impugnazione diretta del regolamento definitivo è stata rigettata dal Tribunale, sulla base di motivi diversi, il 22 maggio 2014 con la sentenza Guangdong Kito Ceramics e a./Consiglio (T‑633/11, EU:T:2014:271).
( 8 ) Sia la Bricmate che la Commissione fanno riferimento ad un errore relativo alle importazioni sotto il codice NC 6908 90 99, che sembra aver influito sui dati di tutte le importazioni dalla Cina, tanto per il periodo dell’inchiesta quanto per il 2009.
( 9 ) V. supra, nota 6.
( 10 ) Infatti, la Commissione riporta un dato di 881773,77 mq nella versione svedese delle proprie osservazioni e di 888733,77 mq nella versione francese, dopo aver fatto riferimento in precedenza a 888733 mq in entrambe le versioni. Riporto il dato di 881773,77 mq del certificato originale delle autorità spagnole, allegato alle osservazioni del Consiglio.
( 11 ) Tale dato sembra essere stato lievemente modificato, se comparato con quello fornito dal giudice del rinvio, riportato supra al paragrafo 41.
( 12 ) V. supra, paragrafi 15 e 16.
( 13 ) Tra l’altro, ho seguito le tabelle originarie nell’indicare l’evoluzione tra il 2009 e il periodo dell’inchiesta come una variazione «su base annua», sebbene tra i due periodi di fatto vi sia una sovrapposizione considerevole.
( 14 ) I calcoli della Bricmate, in allegato alle sue osservazioni, mostrano valori relativi alle importazioni lievemente inferiori per il 2009 e lievemente superiori per il periodo dell’inchiesta rispetto a quelli da me calcolati.
( 15 ) Sentenza Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio (T‑199/04, EU:T:2011:535), punto 77.
( 16 ) V., come esempio recente, sentenza Simon, Evers & Co (C‑21/13, EU:C:2014:2154), punto 29 e giurisprudenza citata.
( 17 ) V., per analogia, sentenza Aluminum Silicon Mill Products/Consiglio (T‑107/04, EU:T:2007:85), punto 66.
( 18 ) V., per esempio, sentenze Hoesch Metals and Alloys (C‑373/08, EU:C:2010:68), punti 61 e 62 e CHEMK e KF/Consiglio (C‑13/12 P, EU:C:2013:780), punti da 60 a 63.
( 19 ) Sentenza Shandong Reipu Biochemicals/Consiglio (T‑413/03, EU:T:2006:211), punti da 63 a 65 e giurisprudenza citata.
( 20 ) Sentenza GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158), punto 32 (il corsivo è della Bricmate).
( 21 ) Sentenza Gul Hamed Textile Mills/Consiglio (T‑199/04, EU:T:2011:535), punto 77.
( 22 ) Ordinanza Bricmate/Consiglio (T‑596/11, EU:T:2014:53), punti da 49 a 51 (v. supra, paragrafo 33).
( 23 ) Sentenza Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio (C‑141/08 P, EU:C:2009:598), punto 81.
( 24 ) Ordinanza Bricmate/Consiglio (T‑596/11, EU:T:2014:53), punto 54.