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Documento 62014CC0015

Conclusioni dell’avvocato generale N. Wahl, presentate il 22 gennaio 2015.
Commissione europea contro MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
Impugnazione – Aiuto di Stato – Contratto tra l’Ungheria e la compagnia petrolifera e del gas MOL relativo alle tasse minerarie sull’estrazione di idrocarburi – Successiva modifica del regime legale che aumenta l’aliquota delle tasse minerarie – Aumento delle tasse minerarie non applicato alla MOL – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune – Carattere selettivo.
Causa C-15/14 P.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2015:32

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NILS WAHL

presentate il 22 gennaio 2015 ( 1 )

Causa C‑15/14 P

Commissione europea

contro

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

«Impugnazione — Aiuto di Stato — Contratto concluso tra lo Stato ungherese e la compagnia MOL, operante nel settore petrolifero e del gas, relativo alle tasse minerarie sull’estrazione degli idrocarburi — Successiva modifica legislativa recante aumento dell’aliquota delle tasse minerarie — Aumento non applicato alla MOL — Sussistenza di un vantaggio selettivo»

1. 

Con la presente impugnazione la Commissione europea intende ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea, MOL/Commissione ( 2 ), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione 2011/88/UE della Commissione, del 9 giugno 2010, relativa all’aiuto di Stato C 1/09 (ex NN 69/08) a cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore della MOL Nyrt. ( 3 )

2. 

Nella fattispecie, la Corte è principalmente chiamata a stabilire se il Tribunale abbia giustamente disposto l’annullamento della decisione controversa a motivo del fatto che la Commissione non aveva dimostrato il carattere selettivo della misura contestata, misura che presenta la particolarità di consistere nella combinazione di un accordo tariffario concluso tra lo Stato e una determinata impresa e una successiva modifica legislativa che prevede un aumento tariffario non applicabile alla suddetta impresa. La presente causa offre più in generale l’occasione di fornire alcune precisazioni sui parametri da adottare nell’esame del requisito della selettività, che è un elemento costitutivo della nozione di «aiuto di Stato», derivante dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

I – Fatti

3.

I fatti della controversia, quali risultano dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

4.

La MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (in prosieguo: la «MOL») è una società con sede a Budapest (Ungheria), le cui attività principali consistono nell’esplorazione, nella produzione di petrolio greggio, gas naturale e prodotti gassosi, nel trasporto, nello stoccaggio e nella distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ricavati dal petrolio greggio, nel trasporto di gas naturale nonché nella produzione e nella vendita di alcheni e poliolefine.

A – La legge mineraria ungherese

5.

L’insieme delle attività minerarie, tra cui quelle relative agli idrocarburi, è disciplinato in Ungheria dalla legge XLVIII del 1993 sullo sfruttamento minerario ( 4 ). Secondo tale legge, le funzioni di regolamentazione sono svolte dal ministro responsabile delle miniere e dall’autorità mineraria, un’autorità centrale che sovrintende alle attività minerarie in seno alla pubblica amministrazione.

6.

La legge mineraria prevede che l’esplorazione e lo sfruttamento minerari possano essere realizzati secondo due regimi giuridici diversi. Gli articoli da 8 a 19 della legge mineraria fissano per alcune aree considerate ricche di materiali da estrarre, in particolare sulla base di dati geologici, e qualificate come «chiuse» (articolo 9, paragrafo 1, della legge mineraria) un regime di concessione, aggiudicata in esito ad una gara d’appalto per ciascuna area chiusa, sulla base di un contratto stipulato tra il ministro responsabile delle miniere e l’impresa vincitrice della gara d’appalto (articoli da 10 a 12 della legge mineraria). Per quanto riguarda le aree qualificate come «aperte», a priori meno ricche di materiali da estrarre, esse possono essere sfruttate in forza di un’autorizzazione all’esercizio rilasciata dall’autorità mineraria qualora il richiedente soddisfi i requisiti previsti dalla legge [articolo 5, paragrafi 1, lettera a), e 4, della legge mineraria].

7.

L’articolo 20 della legge mineraria stabilisce le regole in base alle quali vengono fissate le tasse minerarie da versare allo Stato. L’articolo 20, paragrafo 11, della legge mineraria prevede che l’importo delle tasse minerarie sia stabilito sulla base di un valore percentuale definito, a seconda dei casi, nella legge, nel contratto di concessione o nel contratto concluso in forza dell’articolo 26/A, paragrafo 5, della legge mineraria. Per quanto riguarda le concessioni, l’aliquota della tassa mineraria è stabilita dal ministro responsabile delle miniere, che tiene conto di alcuni parametri enunciati all’articolo 20, paragrafo 8, della legge mineraria. Per il contratto di cui all’articolo 26/A, paragrafo 5, della legge mineraria, l’aliquota della tassa è stabilita conformemente alle disposizioni di tale articolo. L’aliquota della tassa mineraria è fissata dalla legge mineraria quando l’attività di estrazione viene effettuata in forza di un’autorizzazione all’esercizio (articolo 20, paragrafi da 2 a 7, della legge mineraria).

8.

Fino al 2008 l’aliquota della tassa mineraria per l’estrazione di idrocarburi, di petrolio greggio e di gas naturale, in forza di un’autorizzazione all’esercizio, era fissata al 12% del valore della quantità estratta per i giacimenti messi in produzione a partire dal 1o gennaio 1998 oppure derivava dall’applicazione di una formula matematica che teneva conto, in particolare, del prezzo medio del gas naturale acquistato dal servizio pubblico del gas, con un’aliquota minima del 12%, per i giacimenti di gas naturale messi in produzione anteriormente al 1o gennaio 1998 [articolo 20, paragrafo 3, lettera b), della legge mineraria].

9.

L’articolo 26/A, paragrafo 5, della legge mineraria prevede che un’impresa mineraria, che esercita la propria attività in forza di un’autorizzazione all’esercizio, vale a dire per giacimenti situati in area aperta, e che non abbia avviato lo sfruttamento entro cinque anni dalla concessione dell’autorizzazione, possa chiedere, una sola volta, all’autorità mineraria di prorogare tale termine per un periodo massimo di cinque anni. Se la citata autorità accoglie la domanda, un contratto tra il ministro responsabile delle miniere e l’impresa mineraria determina, per i giacimenti per i quali è stata ottenuta una proroga, la quantità di materiali che funge da base per il calcolo della tassa mineraria e l’aliquota di quest’ultima, che deve essere superiore all’aliquota applicabile alla data della domanda di proroga, pur senza eccedere di 1,2 volte il valore di quest’ultima (in prosieguo: la «tassa di proroga»). Se la domanda di proroga riguarda più di due giacimenti, l’aliquota della tassa di proroga è applicata a tutti i giacimenti dell’impresa mineraria con un contratto di una durata di almeno cinque anni (in prosieguo: la «tassa mineraria maggiorata»). Se la domanda di proroga riguarda più di cinque giacimenti, può essere imposta una tassa eccezionale, equivalente al massimo al 20% dell’importo dovuto sulla base della tassa mineraria maggiorata.

B – L’accordo di proroga dei diritti minerari stipulato tra la MOL e lo Stato ungherese nel 2005

10.

Il 19 settembre 2005 la MOL ha chiesto la proroga dei suoi diritti minerari relativi a dodici giacimenti di idrocarburi oggetto dell’autorizzazione all’esercizio e il cui sfruttamento non era stato ancora avviato alla scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio delle suddette autorizzazioni.

11.

Il 22 dicembre 2005 il ministro responsabile delle miniere e la MOL hanno stipulato un contratto di proroga ai sensi dell’articolo 26/A, paragrafo 5, della legge mineraria, relativo ai dodici giacimenti di idrocarburi (in prosieguo: il «contratto del 2005»), il cui punto 1 proroga di cinque anni la data limite per avviare lo sfruttamento di tali dodici giacimenti e fissa la tassa di proroga che la MOL deve versare allo Stato per ciascuno dei cinque anni (12% x 1,050 per il primo anno, ossia 12,600%; 12% x 1,038 per il secondo anno, ossia 12,456%; 12% x 1,025 per il terzo anno, ossia 12,300%, e 12% x 1,020 per il quarto e il quinto anno, ossia 12,240%).

12.

In forza del punto 4 del contratto del 2005, la tassa mineraria maggiorata si applica a tutti i giacimenti della MOL il cui sfruttamento era già iniziato sulla base dell’autorizzazione all’esercizio, ossia 44 giacimenti di idrocarburi messi in produzione dopo il 1o gennaio 1998 e 93 giacimenti di gas naturale messi in produzione prima di tale data, per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data in cui tale contratto è entrato in vigore. L’aliquota della tassa mineraria maggiorata del quinto anno del periodo di proroga si applica fino al quindicesimo anno. Per quanto riguarda i giacimenti di gas naturale messi in produzione anteriormente al 1o gennaio 1998, il coefficiente di maggiorazione per ciascuno dei cinque anni di proroga (v. paragrafo 11 delle presenti conclusioni) si applica alla formula matematica fissata dall’articolo 20, paragrafo 3, lettera b), della legge mineraria, mentre il coefficiente di maggiorazione del quinto anno si applica fino al quindicesimo anno.

13.

Il punto 6 del contratto del 2005 prevede il versamento di una tassa eccezionale di 20 miliardi di fiorini ungheresi (HUF).

14.

Il punto 9 del contratto del 2005 prevede che l’aliquota della tassa di proroga, l’aliquota della tassa mineraria maggiorata, la base di calcolo, la percentuale e tutti i fattori utilizzabili per il calcolo di tali tasse minerarie siano determinati, per l’intera durata di detto contratto, dalle sole clausole di quest’ultimo e che le aliquote definite nel contratto del 2005 resteranno immutate o costanti per l’intero periodo.

15.

A termini del punto 11 del contratto del 2005, quest’ultimo entra in vigore alla data di decorrenza degli effetti della decisione dell’autorità mineraria. Tale medesima clausola vieta alle parti di porre fine unilateralmente al contratto del 2005, salvo nell’ipotesi in cui un terzo acquisisca più del 25% del capitale della MOL.

16.

Il contratto del 2005 è stato oggetto di una decisione dell’autorità mineraria, del 23 dicembre 2005, la quale ha confermato la proroga della data limite per avviare lo sfruttamento dei dodici giacimenti di idrocarburi menzionati al paragrafo 10 delle presenti conclusioni nonché i pagamenti posti a carico della MOL e determinati dal suddetto contratto.

C – La modifica della legge mineraria relativa ai diritti di sfruttamento apportata nel 2008

17.

La legge CXXXIII del 2007 sullo sfruttamento minerario di modifica della legge XLVIII del 1993 ( 5 ), entrata in vigore l’8 gennaio 2008, modifica l’aliquota della tassa mineraria.

18.

Principalmente, l’articolo 20, paragrafo 3, della legge mineraria emendata prevede un’aliquota del 30% del valore della quantità estratta per i giacimenti messi in produzione tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2007, l’applicazione della formula matematica esistente in forza della legge mineraria per i giacimenti di gas naturale messi in produzione anteriormente al 1o gennaio 1998, con un’aliquota minima della tassa mineraria del 30%, e l’applicazione di un’aliquota della tassa mineraria differenziata per i giacimenti messi in produzione dopo il 1o gennaio 2008, a seconda della quantità di petrolio greggio o di gas naturale estratto, ossia un’aliquota del 12% per una quantità annua prodotta non superiore a 300 milioni di m3 di gas naturale oppure 50 chilotonnellate (kt) di petrolio greggio, un’aliquota del 20% per una produzione compresa tra 300 milioni di m3 di gas naturale e 500 milioni di m3 di gas naturale oppure tra 50 kt di petrolio greggio e 200 kt di petrolio greggio, e un’aliquota del 30% per una produzione che eccede i 500 milioni di m3 di gas naturale oppure 200 kt di petrolio greggio. Infine, per tutti i giacimenti, a prescindere dalla data di inizio della loro messa in produzione, la tassa mineraria dovuta è maggiorata del 3% o del 6% se il prezzo del petrolio greggio Brent eccede rispettivamente 80 dollari degli Stati Uniti (USD) o 90 USD.

19.

L’articolo 235 della legge LXXXI del 2008 di modifica delle aliquote delle imposte e delle tasse minerarie ( 6 ) modifica la legge mineraria, riportando al 12% l’aliquota della tassa mineraria per i giacimenti messi in produzione tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2007 compreso, e l’aliquota minima della tassa mineraria dovuta per i giacimenti di gas naturale messi in produzione anteriormente al 1o gennaio 1998. Tale modifica è entrata in vigore il 23 gennaio 2009.

D – Il procedimento di indagine formale e l’adozione della decisione controversa

20.

A seguito di una denuncia ricevuta il 14 novembre 2007, con lettera del 13 gennaio 2009 la Commissione ha comunicato alle autorità ungheresi la sua decisione di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 88, paragrafo 2, CE, riguardante il contratto del 2005, il quale avrebbe esentato la MOL dall’incremento dell’entità della tassa per le attività estrattive disposto dalla legge mineraria emendata (in prosieguo: la «decisione di avvio»). La Commissione era dell’avviso che, tenuto conto del modo in cui sono stati concepiti, il contratto del 2005 e le disposizioni della legge mineraria emendata fossero parte della stessa misura e, dopo averne valutato l’incidenza congiunta, essa concludeva che l’effetto congiunto del contratto del 2005 e della legge mineraria emendata conferivano un indebito vantaggio alla MOL. Per la Commissione, la misura soddisfaceva i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1, CE e doveva essere considerata un aiuto di Stato, e niente indicava che esso avrebbe potuto essere compatibile con il mercato comune. La decisione di avvio è stata pubblicata, insieme all’invito agli interessati a presentare osservazioni.

21.

Con lettera del 9 aprile 2009 l’Ungheria ha presentato le proprie osservazioni in merito alla decisione di avvio. Le autorità ungheresi erano dell’avviso che la misura non costituisse un aiuto di Stato, poiché il contratto del 2005 non aveva procurato alcun vantaggio alla MOL e non era selettivo, giacché dall’applicazione del suddetto contratto non risultava alcun trattamento preferenziale a favore di quest’ultima.

22.

Con due lettere del 27 aprile 2009, la MOL e la Magyar Bányászati Szövetség (associazione mineraria ungherese) hanno presentato le loro rispettive osservazioni sulla decisione di avvio. La MOL riteneva di non aver goduto di alcuna situazione di privilegio in applicazione del contratto del 2005, poiché essa avrebbe pagato una tassa mineraria ben superiore a quella pagata dai suoi concorrenti e a quella che avrebbe pagato in mancanza di contratto, essendo quest’ultimo conforme alle disposizioni della legge mineraria e alla logica di quest’ultima. La Magyar Bányászati Szövetség, dal canto suo, ha insistito in particolare sulla necessità per lo Stato, con particolare riguardo alla sua funzione di legislatore, di rispettare le legittime aspettative degli operatori economici e il principio della certezza del diritto riguardo alla stabilità nel lungo periodo delle aliquote delle tasse minerarie dei giacimenti per i quali era già stata rilasciata un’autorizzazione all’esercizio.

23.

Il 9 giugno 2010 la Commissione ha adottato la decisione controversa, secondo la quale, da un lato, la misura adottata dall’Ungheria, vale a dire la fissazione nel contratto del 2005 della tassa mineraria dovuta dalla MOL, unitamente alle modifiche derivanti dalla legge mineraria emendata, costituiva un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e, dall’altro, l’Ungheria doveva recuperare l’aiuto presso la MOL.

24.

Nella decisione controversa la Commissione ha considerato che la misura di aiuto in esame era la combinazione del contratto del 2005 e della legge mineraria emendata, giacché il primo esonerava la MOL dai cambiamenti apportati alle tasse minerarie dalla seconda (considerando 19 e 20). A suo giudizio, sebbene il contratto del 2005 era conforme alla legge mineraria allora vigente e lo Stato membro poteva fissare le tasse minerarie, gli effetti prodotti non erano necessariamente compatibili con le norme del Trattato in materia di aiuti di Stato, benché, considerati isolatamente, né il contratto del 2005 né la legge mineraria emendata fossero contrari a tali norme (considerando 52 e 53).

25.

Riguardo al criterio della selettività della misura, la Commissione ha considerato nella decisione controversa che il sistema di riferimento era il regime di autorizzazione, respingendo gli argomenti secondo cui i contratti di proroga di tali permessi possono costituire un sistema di riferimento separato (considerando da 61 a 65). Per la Commissione, un contratto di proroga era «inequivocabilmente» selettivo, dato che le autorità ungheresi disponevano di un margine di manovra per concludere o meno un tale contratto e per stabilire gli elementi di pagamento contenuti nel medesimo (considerando 66). La Commissione insisteva sulle circostanze che, da un lato, la MOL beneficiava di tasse minerarie ridotte fino al 2020 per la quasi totalità dei suoi giacimenti soggetti a un’autorizzazione all’esercizio, mentre i suoi concorrenti, soggetti al medesimo regime e che avevano avviato la produzione entro i termini previsti dalla legge, dovevano pagare tasse minerarie più alte (considerando 67), e, dall’altro, la MOL era l’unico operatore nel settore degli idrocarburi ad aver ottenuto una proroga dei suoi diritti di sfruttamento concessi nell’ambito di un’autorizzazione, mentre le altre proroghe riguardavano alcune imprese che estraevano minerali solidi, per i quali le tasse minerarie non erano state modificate (considerando 68). La Commissione riteneva che la sequenza delle circostanze in questione, ossia il modo in cui l’articolo 26/A, paragrafo 5, della legge mineraria era stato redatto, il contratto del 2005 concluso su tale base e le modifiche contenute nella legge mineraria emendata, avesse carattere selettivo (considerando 69). Per la Commissione soltanto la MOL era assoggettata a un regime speciale che la proteggeva da qualsiasi aumento delle tasse minerarie (considerando 70).

II – Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

26.

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 ottobre 2010, la MOL ha proposto un ricorso diretto, in via principale, all’annullamento della decisione controversa e, in subordine, all’annullamento della medesima nella parte in cui ordina il recupero dei corrispondenti importi.

27.

La MOL deduceva tre motivi a sostegno del suo ricorso, vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sulla violazione degli articoli 108, paragrafo 1, TFUE, e 1o, lettera b), v), del regolamento (CE) n. 659/1999 ( 7 ) nonché, infine, sulla violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

28.

Nell’ambito del primo motivo, la MOL contestava la qualificazione di aiuto di Stato attribuita alla misura in questione.

29.

Il Tribunale ha esaminato, in particolare, il secondo argomento di tale primo motivo, relativo all’assenza di selettività della citata misura.

30.

In tale contesto, il Tribunale, dopo aver esposto la valutazione della Commissione, contenuta nella decisione controversa, e aver ricordato gli argomenti fatti valere a tal riguardo dalle parti dinanzi al Tribunale, ha rilevato in particolare, al punto 54 della sentenza impugnata, che l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE impone di determinare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, una misura statale sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detto regime.

31.

Successivamente, dopo aver esposto, ai punti da 56 a 61 della sentenza impugnata, gli argomenti addotti dall’Ungheria e dalla MOL nel corso del procedimento amministrativo, il Tribunale ha ricordato, al punto 62 della medesima sentenza, che, nella fattispecie, la misura contestata è costituita da due elementi, ossia, da un lato, il contratto del 2005, che fissa le aliquote delle tasse minerarie dell’insieme dei giacimenti della MOL, messi in produzione o prorogati, per ciascuno dei quindici anni della sua durata, e, dall’altro, la legge mineraria emendata, che aumenta le aliquote delle tasse minerarie per tutti i giacimenti di idrocarburi soggetti all’autorizzazione, senza contenere disposizioni relative ai giacimenti che erano stati già oggetto di un contratto di proroga.

32.

Secondo il Tribunale, in tale contesto, la misura contestata può essere qualificata come aiuto di Stato quando è dimostrato che i termini del contratto concluso sono stati proposti selettivamente dallo Stato a uno o più operatori e non sulla base di criteri oggettivi scaturenti da un testo di portata generale e applicabili a qualsiasi operatore (v. punto 66 della sentenza impugnata). Il Tribunale ha infatti dichiarato, al punto 67 della sentenza impugnata, che una combinazione di elementi può essere qualificata come aiuto di Stato quando lo Stato agisce in maniera tale da proteggere uno o più operatori già presenti sul mercato, concludendo con essi un contratto che concede loro aliquote della tassa di cui trattasi garantite per tutta la sua durata, e al contempo ha allora l’intenzione di esercitare successivamente la sua competenza regolamentare, aumentando l’aliquota della tassa cosicché gli altri operatori sul mercato siano svantaggiati, siano essi operatori già presenti alla data della conclusione del contratto o nuovi operatori.

33.

Nella fattispecie, tenuto conto, in primo luogo, dell’assenza di selettività che caratterizza il quadro giuridico che disciplina la conclusione dei contratti di proroga nonché delle considerazioni che giustificano la concessione di un margine discrezionale alle autorità ungheresi nel corso delle negoziazioni relative alle aliquote delle tasse minerarie (v. punti da 70 a 74 della sentenza impugnata) e, in secondo luogo, dell’assenza di qualsivoglia indizio del fatto che tali autorità avrebbero favorito la MOL rispetto a qualsiasi altra impresa che si trovasse in una situazione analoga (v. punti da 75 a 80 della sentenza impugnata), il Tribunale ha concluso, al punto 81 della sentenza impugnata, che non può ritenersi dimostrato il carattere selettivo del contratto del 2005.

34.

Infine, il Tribunale ha rilevato, al punto 82 della sentenza impugnata, che l’aumento delle tasse minerarie in virtù della legge mineraria emendata, entrata in vigore nel 2008, è avvenuto in un contesto di aumento dei prezzi mondiali del petrolio greggio. Da ciò ne ha dedotto che, poiché la Commissione non ha affermato che il contratto del 2005 era stato concluso per anticipare l’aumento delle tasse minerarie, la combinazione di tale contratto con tale legge emendata non può essere validamente qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE.

35.

Pertanto, il Tribunale ha accolto il ricorso della MOL e ha annullato la decisione controversa.

III – Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

36.

Con la sua impugnazione, la Commissione chiede che la Corte voglia:

in via principale:

annullare la sentenza impugnata;

respingere il ricorso di annullamento della decisione controversa, e

condannare la MOL alle spese.

in subordine:

rinviare la causa al Tribunale, e

riservare le spese dei due gradi di giudizio.

37.

La MOL chiede, in via principale, il rigetto dell’impugnazione e la condanna della Commissione alle spese.

38.

Le parti hanno esposto le loro posizioni per iscritto e all’udienza del 13 novembre 2014 si è svolta la fase orale del procedimento.

IV – Analisi dell’impugnazione

39.

Anche il Tribunale, dal canto suo, pur affrontando, anche se in modo lapidario ( 8 ), la questione degli eventuali nessi tra la serie di interventi presi in considerazione dalla Commissione, nel suo controllo dell’esame della condizione relativa al carattere selettivo della misura controversa, ha mantenuto una certa confusione facendo riferimento ora al solo carattere selettivo del contratto del 2005 ( 9 ), ora al carattere selettivo della «misura contestata» complessivamente considerata ( 10 ).

40.

Nell’ambito della presente impugnazione, la Commissione deduce un motivo unico, vertente su errori di diritto nell’esame della condizione relativa al carattere selettivo della misura contestata ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

41.

La Commissione considera che, come risulta da diversi passaggi della sentenza impugnata, il Tribunale ha interpretato ed applicato erroneamente tale condizione. La sua argomentazione riguarda, in sostanza, quattro aspetti della sentenza impugnata.

42.

Prima di procedere all’esame di ciascuno degli aspetti dell’argomentazione svolta dalla Commissione, ritengo sia indispensabile esporre alcune considerazioni sul significato del requisito della selettività derivante dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e sulla sua portata in un contesto quale quello della fattispecie in esame.

A – Osservazioni preliminari sul senso del requisito della selettività derivante dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e sulla sua portata in un contesto quale quello della fattispecie in esame

43.

È opportuno ricordare che, a termini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, salvo deroghe contemplate dai Trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nei limiti in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

44.

Secondo costante giurisprudenza della Corte, la qualificazione come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede che siano soddisfatte le condizioni menzionate in tale disposizione ( 11 ).

45.

Secondo una giurisprudenza consolidata, infatti, affinché una misura nazionale possa essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, in secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri, in terzo luogo, tale misura deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario e, in quarto luogo, essa deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ( 12 ).

46.

Nella fattispecie, sono messe in discussione soltanto l’interpretazione e l’applicazione della terza condizione, e più specificatamente del requisito della «selettività».

47.

Tale requisito della selettività o – per riprendere un altro termine spesso utilizzato – della «specificità» della misura deve essere chiaramente distinto dall’individuazione di un vantaggio economico. In altri termini, una volta rilevata la presenza di un vantaggio, inteso in senso ampio, direttamente o indirettamente ascrivibile a una determinata misura, spetta ancora alla Commissione dimostrare che tale vantaggio è destinato specificamente a una o più imprese. Spetta in particolare alla Commissione dimostrare che la misura introduce differenziazioni tra le imprese che, rispetto all’obiettivo perseguito, versano in una situazione analoga ( 13 ). Non è la concessione di un vantaggio in quanto tale ad essere vietata, bensì il fatto che tale concessione, effettuata in modo discriminatorio e selettivo, può porre talune imprese in una situazione più favorevole rispetto ad altre.

48.

Ciò posto, il requisito della selettività, a mio avviso, non può essere del tutto scollegato dall’individuazione concomitante, per quanto distinta, di un vantaggio economico.

49.

A tal riguardo, ritengo necessarie due considerazioni generali.

50.

In primo luogo, mi sembra abbastanza chiaro che tale requisito della selettività svolga un ruolo diverso a seconda che la misura in questione sia considerata un aiuto individuale oppure un regime generale di aiuti.

51.

Infatti, nella valutazione di una misura di natura individuale, l’individuazione del vantaggio economico consente, in linea di principio, di presumerne la «specificità» e, pertanto, di concludere che esso presenta anche un carattere selettivo.

52.

Per contro, nell’ambito dell’esame di un regime di natura generale (regimi di sovvenzioni, sistema di tariffazione, agevolazioni fiscali, regime derogatorio al diritto comune in materia di fallimento, di agevolazioni di pagamento per imposte o altri oneri, ecc.), la selettività consente di stabilire se il presunto vantaggio, benché rivolto a tutti gli operatori economici, favorisca, in realtà e tenuto conto dei criteri oggettivi da esso seguiti, soltanto taluni tipi di imprese o gruppi di imprese.

53.

Ciò comporta che si debba stabilire se la misura in questione, nonostante la constatazione che essa conferisce un vantaggio di portata generale, lo faccia a «beneficio esclusivo di talune imprese o di taluni settori di attività». Ciò è finalizzato, secondo una diversa formulazione, a garantire che misure statali non introducano una differenziazione tra le imprese – o più precisamente tra gli operatori che, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal sistema nazionale di cui trattasi, si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga – non giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema in questione.

54.

Se è vero che gli Stati membri beneficiano di un certo margine di manovra nel definire la loro politica fiscale, industriale o sociale, con riferimento alla normativa in materia di aiuti di Stato, essi non possono però agire in maniera discriminatoria. In tal senso, si deve sottolineare che il concetto di selettività è legato a quello di discriminazione ( 14 ) e, dunque, che si ammette come non necessariamente vietata la previsione di misure riguardo alle quali l’autorità dispone di un certo margine discrezionale.

55.

In secondo luogo, nel caso di un regime di aiuti, occorre anzitutto individuare sotto quale profilo il suddetto regime, da solo, è portatore di un dispositivo idoneo a ridurre gli oneri che, in linea di principio, gravano sul bilancio delle imprese.

56.

In ciò consiste la difficoltà che contraddistingue la presente causa, relativa a una misura statale del tutto singolare.

57.

Anzitutto, e benché tale conclusione sia stata oggetto di discussione nel ricorso della MOL dinanzi al Tribunale ( 15 ), occorre osservare che la misura contestata è costituita da due elementi, ossia, il contratto del 2005 che fissa le aliquote delle tasse minerarie applicabili a tutti i giacimenti della ricorrente, messi in produzione o prorogati, per ciascuno dei quindici anni della sua durata, e la legge mineraria emendata, che aumenta le aliquote delle tasse minerarie per tutti i giacimenti di idrocarburi soggetti all’autorizzazione, senza prendere in considerazione i giacimenti che erano stati già oggetto di un contratto di proroga ( 16 ).

58.

Inoltre, poiché la Commissione non si è espressamente pronunciata, nella decisione controversa, sui nessi esistenti tra il contratto del 2005 e la modifica legislativa del 2008, vi è confusione nella definizione del quadro di riferimento rilevante ai fini dell’esame del carattere selettivo della misura controversa.

59.

Occorre infatti osservare che la Commissione ha considerato che la suddetta misura era costituita dalla combinazione del contratto del 2005 e della modifica legislativa del 2008 ( 17 ) senza neanche indicare per quali ragioni tale serie di interventi fossero strettamente connessi tra di loro sotto il profilo cronologico, funzionale e contestuale ( 18 ). Essa si è peraltro limitata a valutare se il requisito della selettività fosse soddisfatto alla luce del sistema di autorizzazione applicabile alla data della conclusione del contratto del 2005 ( 19 ).

60.

Infatti, nonostante il fatto che sia «l’intera serie delle azioni dello Stato» ( 20 ), ossia il contratto del 2005 insieme alle modifiche successive della legge mineraria, ad essere stata considerata controversa, la selettività della misura suddetta è stata esaminata soltanto con riferimento al contratto del 2005 ( 21 ), con la precisazione che come quadro di riferimento è stato indicato quello dell’autorizzazione all’esercizio applicabile alla data della conclusione del suddetto contratto.

61.

Seguendo tale approccio, il Tribunale, del tutto giustamente a mio avviso, ha focalizzato la sua analisi sulla questione se il contratto del 2005 fosse portatore di un dispositivo di carattere selettivo.

62.

Tale esame isolato del contratto del 2005, sebbene il Tribunale abbia condiviso la valutazione secondo la quale la misura contestata era costituita da due elementi, ossia il contratto del 2005 e la legge mineraria emendata nel 2008, non è tuttavia, nel caso di specie, esente da difficoltà.

63.

Infatti, come precisato dalla Corte nella causa Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a. e Commissione/Francia e a. ( 22 ), poiché gli interventi statali assumono forme diverse e devono essere analizzati in funzione dei loro effetti, non si può escludere che più interventi consecutivi dello Stato debbano essere considerati un solo intervento ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso in cui interventi consecutivi siano connessi tra loro, segnatamente per quanto riguarda la loro cronologia, il loro scopo e la situazione dell’impresa al momento di tali interventi, in modo tanto stretto da renderne impossibile la dissociazione ( 23 ).

64.

Non pronunciandosi sin dall’inizio ( 24 ), come sarebbe chiamato a fare in conformità della giurisprudenza della Corte, sulla questione se la Commissione avesse sufficientemente dimostrato che gli interventi statali oggetto della presente causa erano strettamente connessi tra loro, il Tribunale lascia sussistere un’incertezza riguardo al quadro di riferimento del quale si sarebbe dovuto tenere conto ai fini della dimostrazione del carattere selettivo della o delle misure controverse. Orbene, la determinazione del quadro di riferimento al fine di esaminare la selettività di un determinato regime può, come aveva peraltro rilevato la Commissione ( 25 ), assumere un’importanza fondamentale ( 26 ).

65.

Resta il fatto che tale esame della selettività della misura controversa alla luce del quadro giuridico che disciplina il contratto del 2005 non è stata affatto messo in discussione nell’ambito della presente impugnazione.

66.

Ciò precisato, mediante la presente impugnazione la Corte è chiamata esclusivamente a stabilire se il Tribunale non sia incorso in errore quando ha concluso che la Commissione non aveva sufficientemente dimostrato, come era tenuta a fare, che la presunta misura di aiuto avesse carattere selettivo.

67.

Come approfondirò ulteriormente in seguito, sarà necessario, tenuto conto del carattere del tutto singolare della misura considerata, evitare analogie affrettate con l’esame della selettività dei regimi di cui il giudice dell’Unione si è occupato sino ad oggi.

68.

È alla luce di tali considerazioni che esaminerò di seguito le censure formulate nei confronti della sentenza impugnata.

B – Esame dell’argomento sollevato nell’ambito dell’impugnazione

1. Prima censura: esame della selettività dell’intervento statale e valutazione del margine di discrezionalità riservato alle autorità nazionali

a) Sintetico richiamo all’argomento della Commissione

69.

Con la sua prima censura, la Commissione critica l’analisi effettuata dal Tribunale relativamente al margine di discrezionalità riservato alle autorità ungheresi, da un lato, riguardo alla scelta di concludere o meno un contratto di proroga quando un’impresa mineraria presenta una domanda a tal fine e, dall’altro, riguardo all’entità della tassa che esse fissano in un contratto di tal genere. Essa censura altresì la conclusione che il Tribunale ne ha tratto in merito al carattere selettivo della misura di aiuto controversa.

70.

Secondo la Commissione, il Tribunale avrebbe disatteso gli insegnamenti contenuti nella giurisprudenza ( 27 ) relativamente all’esame del margine di discrezionalità riservato alle autorità nazionali competenti per poter concludere nel senso della selettività della misura controversa.

71.

La Commissione afferma, anzitutto, che le autorità ungheresi dispongono, quando viene sottoposta loro una domanda ai sensi dell’articolo 26/A, paragrafo 5, della legge mineraria, di un certo margine discrezionale per concludere o meno un contratto di proroga dei diritti minerari. L’analisi del Tribunale ripresa ai punti da 70 a 74 e da 79 a 81 della sentenza impugnata sarebbe erronea, e sarebbe opportuno inficiare la conclusione, contenuta al punto 83 di detta sentenza, secondo la quale il carattere selettivo della misura non sarebbe dimostrato.

72.

La Commissione ritiene, inoltre, che, anche supponendo che le autorità ungheresi fossero nella fattispecie tenute a concludere un contratto di proroga dei diritti minerari quando un’impresa presentava loro una domanda a tale fine, l’analisi del Tribunale sarebbe comunque erronea in diritto, dal momento che essa ignora la discrezionalità «illimitata» conferita a tali autorità riguardo all’entità della tassa mineraria da esse fissata, constatazione che sembra essere riportata, almeno in parte, al punto 72 della sentenza impugnata. Nello statuire che il potere discrezionale conferito alle autorità nazionali dal quadro normativo riguardo all’entità della tassa mineraria era tale da rendere selettivo il contratto del 2005, il Tribunale, secondo la Commissione, avrebbe disatteso la sua stessa giurisprudenza.

b) La mia valutazione

73.

È necessaria anzitutto una puntualizzazione con riferimento al controllo che la Corte è chiamata a esercitare nella fattispecie. Infatti, secondo costante giurisprudenza, una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente soltanto, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che ne sono state tratte. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce dunque una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte ( 28 ).

74.

La questione che nella specie si pone è se possano essere individuate, con riferimento alla valutazione del margine discrezionale riservato alle autorità nazionali nella conclusione di un contratto di proroga dei diritti minerari, uno snaturamento dei fatti, un errore di diritto o un errore di qualificazione giuridica dei fatti.

75.

A mio avviso, occorre dare una risposta negativa.

76.

In primo luogo, per quanto riguarda l’accertamento dell’esistenza di uno snaturamento dei fatti, è sufficiente constatare che la Commissione non ha affermato che sussisteva un siffatto snaturamento. In ogni caso, ritengo che non vi siano elementi che consentano di concludere che il Tribunale abbia formulato constatazioni che si pongono manifestamente in contrasto con il contenuto delle disposizioni del diritto ungherese in causa oppure abbia attribuito ad una di esse una portata che palesemente non gli spetta in rapporto agli altri elementi del fascicolo.

77.

In secondo luogo, occorre verificare se l’analisi del Tribunale riguardo al margine discrezionale riservato alle autorità ungheresi, esposta ai punti da 70 a 74 e da 79 a 81 della sentenza impugnata, sia caratterizzata da un qualche errore di diritto o errore di qualificazione giuridica dei fatti.

78.

Non sono convinto che sia così.

79.

Riguardo, anzitutto, ai punti da 70 a 74 della sentenza impugnata, va osservato che questi ultimi erano diretti ad analizzare il quadro giuridico in base al quale era stato concluso il contratto del 2005. In tale contesto e per quanto riguarda l’esame del margine discrezionale riservato alle autorità ungheresi nella conclusione del contratto del 2005, il Tribunale si è limitato a dedurre, sulla base di una disamina circostanziata dei parametri e delle condizioni per la conclusione dei contratti di proroga dei diritti minerari, che l’articolo 26/A, paragrafo 5, della legge mineraria, che consente a qualsiasi impresa mineraria di chiedere la proroga dei propri diritti minerari su uno o più giacimenti la cui produzione non è stata avviata nei cinque anni successivi al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, non sembrava avere carattere selettivo.

80.

Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, non sono convinto che tali valutazioni comportino un qualsivoglia errore di qualificazione giuridica dei fatti o un errore di diritto.

81.

A tal riguardo la presente causa deve essere chiaramente distinta da quelle menzionate dalla Commissione a sostegno del suo argomento con cui contesta la valutazione del margine discrezionale conferito alle autorità ungheresi al momento della conclusione di contratti di proroga dei diritti minerari ( 29 ). I precedenti giurisprudenziali menzionati dalla Commissione nella sua impugnazione sono relativi a disposizioni di diritto nazionale che concedono agevolazioni fiscali o per altri oneri, oppure prevedono deroghe in materia di fallimento.

82.

Infatti, nella causa cha ha dato luogo alla sentenza Francia/Commissione (EU:C:1996:353), avente ad oggetto una decisione della Commissione relativa all’aiuto concesso alla società Kimberly Clark Sopalin, la Corte rilevava che l’intervento controverso del Fonds national de l’emploi (Fondo nazionale per l’occupazione) (FNE) nella realizzazione dei programmi sociali poteva porre talune imprese in una situazione più favorevole di altre, dal momento che il FNE disponeva di un potere discrezionale che gli consentiva di modulare il suo intervento sulla scorta di diverse considerazioni. Come osservava l’avvocato generale Jacobs in tale causa, il potere discrezionale del FNE e la sua portata nella gestione del dispositivo di aiuto in questione implicavano che gli interventi del FNE non fossero necessariamente disponibili a tutte le imprese su un livello di parità ( 30 ).

83.

Del pari, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Ecotrade (EU:C:1998:579, punto 43), la Corte ha precisato che il sistema derogatorio rispetto alle regole normalmente vigenti in materia di fallimento, oggetto del procedimento principale, soddisfaceva la condizione di specificità e poteva comportare «un onere supplementare per lo Stato» sotto forma di vantaggi diversi consentiti dai pubblici poteri rispetto a quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni ordinarie in materia di fallimento.

84.

La configurazione propria del caso di specie è completamente diversa. Il fatto che il contratto di proroga dei diritti abbia riguardato soltanto un’impresa non attesta necessariamente il suo carattere selettivo. Per dimostrare la selettività della misura controversa, il buon parametro di raffronto consisteva nel garantire che la procedura di conclusione e di fissazione delle condizioni del contratto di proroga dei diritti minerari fosse aperta a imprese che si trovavano in una situazione analoga.

85.

Ritengo che si possa solo essere d’accordo con la precisazione, fatta al punto 72 della sentenza impugnata, secondo la quale «[p]iù ampiamente, occorre osservare che il margine discrezionale di cui qui si dibatte si distingue, per sua natura, dai casi in cui l’esercizio di un tale margine è legato alla concessione di un vantaggio a favore di un operatore economico. Nel caso di specie, il margine discrezionale delle autorità ungheresi serve a ponderare un onere aggiuntivo imposto agli operatori economici per tener conto degli imperativi derivanti dal principio della parità di trattamento».

86.

Esiste, a mio avviso, una differenza fondamentale nell’esame della selettività dei regimi generali di esenzione o di riduzione, i quali, per definizione, conferiscono automaticamente un vantaggio, e in quello delle disposizioni facoltative di diritto nazionali che prevedono l’imposizione di oneri supplementari. Qualora le autorità nazionali impongano tali oneri al fine di salvaguardare la parità di trattamento tra gli operatori, il semplice fatto che le autorità nazionali dispongano di un certo margine discrezionale definito dalla legge, e non illimitato come rilevato dalla Commissione nella sua impugnazione, non può essere sufficiente a dimostrare la selettività del corrispondente regime.

87.

A mio giudizio, pertanto, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel dichiarare, al punto 74 della sentenza impugnata, che «il fatto che le aliquote fissate secondo l’anno di validità di detto contratto siano il risultato di una negoziazione non è sufficiente a conferire a tale contratto un carattere selettivo» e che «diverso sarebbe stato se le autorità ungheresi si fossero avvalse del loro margine discrezionale (…) in maniera tale da favorire la ricorrente accettando un’esigua entità della tassa senza una ragione oggettiva tenuto conto della finalità della maggiorazione delle tasse minerarie in caso di proroga di autorizzazione e a scapito di qualsiasi altro operatore che abbia cercato di prorogare i suoi diritti minerari o, in mancanza di un tale operatore, in presenza di indizi concreti dell’esistenza di un trattamento favorevole ingiustificato riservato alla ricorrente».

88.

Neppure ai punti da 79 a 81 della sentenza impugnata, che contengono sostanzialmente una serie di rilievi in fatto relativamente alla fissazione delle aliquote delle tasse minerarie nei contratti di proroga dei diritti minerari, sembra essere ravvisabile un errore di diritto o di qualificazione giuridica degli elementi rilevanti nell’esame della selettività della misura controversa.

89.

Pertanto, ritengo che, salvo che si proceda a una lettura fuorviante della sentenza impugnata, la prima parte dell’argomento dedotto dalla Commissione nell’ambito del motivo unico non possa essere accolta.

2. Seconda censura: esame della selettività e presa in considerazione dei criteri oggettivi

a) Sintetico richiamo all’argomento della Commissione

90.

Con la sua seconda censura, la Commissione sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere, ai punti da 76 a 78 della sentenza impugnata, che la presenza di criteri oggettivi escludeva necessariamente qualsiasi carattere selettivo. Tale affermazione sarebbe infatti manifestamente contraria agli insegnamenti della giurisprudenza della Corte e del Tribunale ( 31 ). Sarebbe pertanto necessario censurare tali passaggi della sentenza nonché la conclusione contenuta ai punti 81 e 83 di tale sentenza, secondo la quale il carattere selettivo delle misure in questione non può ritenersi dimostrato.

b) La mia valutazione

91.

Questo argomento è il frutto, a mio avviso, di un’errata lettura di tale sezione della sentenza impugnata, sezione che si riferisce esclusivamente al meccanismo di proroga dei contratti conclusi con le imprese minerarie, quale risulta dall’articolo 26/A, paragrafo 5, della legge mineraria e quale è stato applicato nei confronti della MOL nel 2005. Non costituiva principale oggetto di esame, a differenza di quanto era preso in considerazione nei precedenti giurisprudenziali menzionati dalla Commissione, l’esame della questione se i beneficiari di regimi di aiuto statali fossero o meno designati mediante criteri oggettivi.

92.

A tal riguardo il Tribunale ha, anzitutto, ricordato, al punto 76 della sentenza impugnata, che la legge mineraria era redatta in termini generici per quanto riguarda le imprese minerarie che potevano beneficiare della proroga.

93.

Il Tribunale ha poi considerato, al punto 77 della sentenza impugnata, che il fatto che la MOL fosse l’unica impresa ad avere, effettivamente, concluso un contratto di proroga nel settore degli idrocarburi non costituiva necessariamente un indizio determinante. Poiché i criteri per la conclusione di un tale accordo erano oggettivi e applicabili a qualsiasi operatore potenzialmente interessato, l’assenza di altri contratti di questo tipo non rivelerebbe necessariamente il carattere selettivo della misura, ma potrebbe essere il risultato di decisioni autonome delle imprese di non chiedere proroghe.

94.

Infine, il Tribunale ha osservato, al punto 78 della sentenza impugnata, che le tasse minerarie maggiorate fissate per la durata del contratto sono semplicemente il risultato dell’applicazione delle disposizioni della legge mineraria.

95.

L’insieme di tali considerazioni rientra nell’ambito della verifica, da parte del Tribunale, della questione se la fissazione dell’aliquota della tassa mineraria soddisfacesse o meno criteri oggettivi e applicabili a qualsiasi operatore potenzialmente interessato.

96.

Tali considerazioni non si porrebbero affatto in contrasto con la giurisprudenza, citata dalla Commissione, secondo la quale il carattere selettivo di un determinato regime di aiuto non può essere escluso per il solo motivo che i beneficiari sono designati mediante criteri oggettivi.

97.

Infatti, nella sentenza Spagna/Commissione (EU:C:2003:92), la Corte, chiamata a pronunciarsi su un regime di aiuto, consistente essenzialmente in un sistema di prestito a condizioni agevolate applicato dalle autorità spagnole al fine di promuovere l’acquisto di veicoli industriali, si è limitata a respingere in quanto inoperante l’argomento, allora addotto dal Regno di Spagna, secondo cui «la convenzione [era] retta da criteri oggettivi di applicazione orizzontale». La Corte ha precisato che un tale argomento sarebbe idoneo soltanto a dimostrare che gli aiuti controversi rientravano in un regime di aiuti, e non in un aiuto individuale ( 32 ).

98.

Quanto alla sentenza GEMO (EU:C:2003:622), che riguardava un regime destinato ad assicurare gratuitamente la raccolta e l’eliminazione delle carcasse di animali e degli scarti di macellazione, la Corte ha ivi altresì affermato che, malgrado la designazione sulla base dei criteri oggettivi e apparentemente generali dei beneficiari del suddetto regime prevista dalla legge nazionale, i suoi effetti operavano essenzialmente a favore degli allevatori e dei macelli ( 33 ).

99.

Considerazioni analoghe sono state esposte nella sentenza Italia/Commissione (EU:T:2009:49), avente ad oggetto un’aliquota d’imposta ridotta sui proventi degli strumenti di investimento specializzati nell’investimento in azioni di società di piccola o media capitalizzazione. Il Tribunale aveva infatti dichiarato che «il solo fatto che tutti gli strumenti di investimento che soddisfano le condizioni richieste possano beneficiare della misura in questione, ovvero che quest’ultima determini la propria sfera di applicazione sulla base di criteri obiettivi, non conferisce di per sé carattere generale alla suddetta misura e non impedisce che essa mantenga carattere selettivo» ( 34 ).

100.

Nella fattispecie, il Tribunale non ha affatto disatteso gli insegnamenti di tale giurisprudenza. Sebbene la MOL sia stata l’unica impresa a chiedere una proroga dei suoi diritti minerari, l’articolo 26/A della legge mineraria non individua una categoria di produttori rispetto a un’altra.

101.

Di conseguenza, propongo di respingere la seconda censura sollevata dalla Commissione.

3. Terza censura: esame della selettività e presa in considerazione dell’intenzione delle autorità statali di concedere un vantaggio

a) Sintetico richiamo all’argomento della Commissione

102.

Con la sua terza censura, la Commissione addebita, in sostanza, al Tribunale di avere, in particolare ai punti 67 e 82 della sentenza impugnata, collegato la valutazione della selettività della misura contestata all’intenzione dello Stato membro, al momento della conclusione del contratto del 2005, di proteggere uno o più operatori dall’applicazione di un nuovo regime di tasse minerarie, nella fattispecie quello istituito con la modifica della legge mineraria effettuata nel 2008.

103.

Secondo la Commissione, il Tribunale avrebbe trascurato un aspetto fondamentale delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato, ossia il requisito che impone che l’intervento statale di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere definito in funzione degli effetti della misura controversa ( 35 ). Sarebbe pertanto necessario annullare tale passaggio della sentenza impugnata e la conclusione, tratta al punto 83 della stessa, secondo la quale il carattere selettivo della misura controversa non sarebbe dimostrato.

b) La mia valutazione

104.

Anche questo terzo aspetto dell’argomento sviluppato dalla Commissione non mi convince.

105.

Certamente, secondo costante giurisprudenza il paragrafo 1 dell’articolo 107 TFUE non distingue secondo le cause o gli obiettivi degli interventi statali, ma li definisce in funzione dei loro effetti. Ciò implica, in particolare, che la selettività di una misura nazionale deve essere valutata in funzione dei suoi effetti e non dell’intenzione accertata o presunta dello Stato membro interessato di proteggere uno o più operatori economici ( 36 ).

106.

Tuttavia, ritengo che il Tribunale non abbia violato tale principio facendo riferimento, al punto 67 della sentenza impugnata, alla questione se «lo Stato agisc[a] in maniera tale da proteggere uno o più operatori già presenti sul mercato, concludendo con essi un contratto che concede loro aliquote della tassa di cui trattasi garantite per tutta la sua durata, e al contempo ha allora l’intenzione di esercitare successivamente la sua competenza regolamentare, aumentando l’aliquota della tassa cosicché gli altri operatori sul mercato siano svantaggiati, siano essi operatori già presenti alla data della conclusione del contratto o nuovi operatori».

107.

Con tale punto e come risulta dall’esplicito riferimento alla causa che ha dato luogo alla sentenza Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a. e Commissione/Francia e a. ( 37 ), il Tribunale intendeva, ad abundantiam ( 38 ) e indipendentemente dall’esame propriamente detto della selettività della misura contestata, sollevare la questione degli eventuali nessi esistenti tra il contratto del 2005 e la modifica legislativa del 2008.

108.

Del pari, al punto 82 della sentenza impugnata, il Tribunale, a mio parere sempre allo scopo di accertare che il contratto del 2005 e la modifica della legge mineraria intervenuta nel 2008 non potessero necessariamente essere visti come un’unica misura, tenuto conto della mancanza di un nesso cronologico e funzionale tra tali due interventi, ha rilevato, in primo luogo, che l’incremento dell’aumento delle tasse minerarie, entrato in vigore nel 2008, è avvenuto in un contesto di aumento dei prezzi mondiali e, in secondo luogo, che la Commissione non aveva affermato che il contratto del 2005 era stato concluso per anticipare l’aumento delle tasse minerarie.

109.

Se, come ho precedentemente affermato (v. paragrafi 58 e 61 delle presenti conclusioni), è possibile deplorare il fatto che il Tribunale non abbia distinto con maggiore chiarezza l’esame dell’identificazione esatta della misura contestata (esposto ai punti 67 e 82 della sentenza impugnata) dalla valutazione della selettività della misura una volta che quest’ultima sia stata identificata, non mi sembra corretto affermare che il Tribunale abbia collegato la selettività della misura controversa alla prova dell’intenzione dello Stato membro di proteggere uno o più operatori.

110.

Ritengo quindi che si debba respingere anche la terza censura della Commissione.

4. Quarta censura: esame della selettività e presa in considerazione di «condizioni esterne» al contratto del 2005

a) Sintetico richiamo dell’argomento della Commissione

111.

Secondo la Commissione, il Tribunale, ai punti 64 e 65 della sentenza impugnata, avrebbe erroneamente affermato che la presenza di un vantaggio selettivo non poteva essere dedotta dal semplice fatto che l’operatore si sarebbe trovato in una posizione avvantaggiata rispetto ad altri operatori, dal momento che, nella fattispecie, lo Stato membro interessato si è limitato ad esercitare, legittimamente, i suoi poteri di regolamentazione a causa dell’evoluzione del mercato. La Commissione addebita, in sostanza, al Tribunale di aver disatteso, evocando la successiva modifica delle condizioni esterne al contratto del 2005, la giurisprudenza secondo la quale, ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è indifferente che la situazione del presunto beneficiario della misura sia migliorata o si sia aggravata nel tempo ( 39 ). Ciò che rileverebbe è che, dopo l’8 gennaio 2008, la MOL sia stata l’unica impresa ad essere privilegiata per quanto riguarda l’entità della tassa mineraria applicabile ai giacimenti di idrocarburi.

112.

In ogni caso, sottolinea la Commissione, le affermazioni del Tribunale non possono essere pertinenti, poiché l’evoluzione di cui trattasi nella fattispecie consiste in una modifica legislativa della quale lo Stato poteva decidere a sua discrezione. Tale approccio, che autorizzerebbe gli Stati membri a far valere un’assenza di selettività in relazione ai metodi o alle tecniche di intervento che essi applicano, disattenderebbe gli insegnamenti della giurisprudenza in materia ( 40 ).

b) La mia valutazione

113.

Anche in questo caso, sulla base di una lettura attenta dei punti 64 e 65 della sentenza impugnata concludo nel senso del rigetto della censura formulata dalla Commissione.

114.

Se è certamente possibile deplorare una certa confusione nel ragionamento seguito dal Tribunale, il quale confonde considerazioni preliminari ed esame nel merito della selettività del contratto del 2005, sembra tuttavia che tali due punti non si riferiscano stricto sensu all’esame della selettività del contratto del 2005, ma siano diretti, come risulta dal prosieguo del ragionamento esposto ai punti 66 e 67 della sentenza impugnata, ad affrontare la questione distinta dei legami esistenti tra il contratto del 2005 e le successive modifiche legislative. Credo che sia con riferimento a quest’ultima problematica che il Tribunale abbia ritenuto utile affermare, al punto 64 della sentenza impugnata, che, «quando uno Stato conclude con un operatore economico un contratto che non implica elementi di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE, il fatto che, successivamente, le condizioni esterne a un tale contratto cambino di modo che l’operatore in questione si trova in una posizione avvantaggiata rispetto ad altri operatori che non hanno concluso contratti simili non può bastare a considerare che, considerati congiuntamente, il contratto e la successiva modifica delle condizioni esterne allo stesso, possano essere costitutivi di un aiuto di Stato».

115.

L’affermazione della Commissione secondo la quale «[c]iò che rileva è che, dopo l’8 gennaio 2008, la MOL sia stata l’unica impresa ad essere privilegiata» non tiene conto del fatto che l’unica questione oggetto di discussione era quella di sapere se il contratto del 2005 fosse selettivo, senza considerare l’eventuale selettività della misura controversa derivante dalla modifica del 2008. In altri termini e in linea con quanto precedentemente affermato, ritengo che la Commissione cada in errore mettendo in relazione l’esame della selettività effettuato nel caso di specie con l’esistenza del vantaggio che si ritiene derivi dalla modifica legislativa del 2008.

116.

A mio avviso, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto quando ha affermato che, una volta dimostrato che una misura, nella fattispecie l’accordo sulle tasse minerarie concluso tra le autorità ungheresi e la MOL, non presentava carattere selettivo, la stessa non doveva più essere rimessa in discussione dal fatto che l’evoluzione del mercato era tale da rendere la sua situazione più favorevole rispetto a quella degli operatori che avevano scelto di non impegnarsi in un tale contratto.

117.

Per tutti i motivi precedentemente esposti, ritengo che occorra respingere tale ultimo addebito e, pertanto, che occorra respingere integralmente l’impugnazione.

V – Conclusione

118.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare e statuire quanto segue:

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


( 1 )   Lingua originale: il francese.

( 2 )   T‑499/10, EU:T:2013:592; in prosieguo: la «sentenza impugnata».

( 3 )   GU 2011, L 34, pag. 55; in prosieguo: la «decisione controversa».

( 4 )   1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról; in prosieguo: la «legge mineraria».

( 5 )   2007. évi CXXXIII. törvény a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról; in prosieguo: la «legge mineraria emendata».

( 6 )   2008. évi LXXXI. törvény egyes adó- és járuléktörvények módosításáról.

( 7 )   Regolamento del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1).

( 8 )   V. punti 67 e 82 della sentenza impugnata.

( 9 )   V. punti da 75 a 81 della sentenza impugnata.

( 10 )   V. punti 68 e 83 della sentenza impugnata.

( 11 )   Sentenza Commissione/Deutsche Post (C‑399/08 P, EU:C:2010:481, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

( 12 )   Sentenza Commissione/Deutsche Post (EU:C:2010:481, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

( 13 )   V. sentenza Commissione/Paesi Bassi (C‑279/08 P, EU:C:2011:551, punto 62).

( 14 )   Ciò ancorché sia stato precisato che la nozione di discriminazione può risultare ambigua in materia di aiuti, poiché la discriminazione presuppone necessariamente l’esistenza di imprese o produzioni che si trovino in situazione identica, cioè in concorrenza tra loro, e che vengano escluse dalla misura controversa (v. conclusioni dell’avvocato generale Darmon nelle cause riunite Sloman Neptun, C‑72/91 e C‑73/91, EU:C:1992:130, paragrafo 61).

( 15 )   A tal riguardo, è interessante notare che, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, la MOL, anzitutto (v. punti da 38 a 44 del ricorso dinanzi al Tribunale), ha addebitato alla Commissione di aver dichiarato, nella decisione controversa, che il contratto del 2005 e la modifica legislativa del 2008 costituivano, congiuntamente, un’unica misura. Per riprendere i termini utilizzati dalla MOL nel suo ricorso, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel decidere che il contratto del 2005 e la modifica del 2008 della legge mineraria costituivano una misura di aiuto unica sebbene la stessa avesse ammesso che ciascuna di tali due misure distinte non costituiva, di per sé, una misura d’aiuto. Soltanto in seguito essa ha affermato che, supponendo che lo sia, non si poteva ritenere che quest’unica misura presentasse un carattere selettivo.

( 16 )   V. considerazioni svolte ai punti 62 e 63 della sentenza impugnata nonché ai considerando 19 (nel contesto dei motivi alla base dell’avvio del procedimento di indagine) e 53 (nel contesto della valutazione propriamente detta della misura in questione) della decisione controversa.

( 17 )   V. considerando 53 e 69 della decisione controversa.

( 18 )   V. sentenza Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a. e Commissione/Francia e a. (C‑399/10 P e C‑401/10 P, EU:C:2013:175, punto 104 e giurisprudenza ivi citata).

( 19 )   V. considerando da 62 a 68 della decisione controversa.

( 20 )   V. formulazione utilizzata nel considerando 53 della decisione controversa.

( 21 )   V. considerazioni svolte dal Tribunale al punto 46 della sentenza impugnata.

( 22 )   EU:C:2013:175.

( 23 )   Sentenza Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a. e Commissione/Francia e a. (EU:C:2013:175, punti 103 e 104).

( 24 )   La questione dei legami esistenti tra i vari interventi dello Stato oggetto della presente controversia, tuttavia, a differenza di quanto risulta dalla decisione controversa, sembra essere stata oggetto di un breve esame al punto 82 della sentenza impugnata.

( 25 )   V. considerando 61 della decisione controversa.

( 26 )   V., in tal senso, sentenza Portogallo/Commissione (C‑88/03, EU:C:2006:511, punto 56).

( 27 )   La Commissione fa riferimento tanto alla giurisprudenza della Corte (sentenze Francia/Commissione, C‑241/94, EU:C:1996:353, punti 23 e 24; Ecotrade, C‑200/97, EU:C:1998:579, punto 40; Piaggio, C‑295/97, EU:C:1999:313, punto 39; DM Transport, C‑256/97, EU:C:1999:332, punto 27, nonché P, C‑6/12, EU:C:2013:525, punto 27) quanto a quella del Tribunale (sentenze HAMSA/Commissione, T‑152/99, EU:T:2002:188, punti 156 e 157; Lenzing/Commissione, T‑36/99, EU:T:2004:312, punti da 129 a 132; Diputación Foral de Álava e a./Commissione, T‑127/99, T‑129/99 e T‑148/99, EU:T:2002:59, punti 152 e 154, nonché Diputación Foral de Álava e a./Commissione, da T‑227/01 a T‑229/01, T‑265/01, T‑266/01 e T‑270/01, EU:T:2009:315, punto 168).

( 28 )   V. sentenza Consiglio/Alumina (C‑393/13 P, EU:C:2014:2245, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

( 29 )   La Commissione cita, a tal riguardo, le sentenze Francia/Commissione (EU:C:1996:353, punti 23 e 24); Ecotrade (EU:C:1998:579, punto 40); Piaggio (EU:C:1999:313, punto 39); DM Transport (EU:C:1999:332, punto 27), nonché Disputación Foral de Álava e a./Commissione (EU:T:2002:59, punto 152).

( 30 )   Conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Francia/Commissione (C‑241/94, EU:C:1996:195, paragrafi 38 e 57).

( 31 )   V., segnatamente, sentenze Spagna/Commissione (C‑409/00, EU:C:2003:92, punto 49); GEMO (C‑126/01, EU:C:2003:622, punti 35 e 39), nonché Italia/Commissione (T‑424/05, EU:T:2009:49, punto 126).

( 32 )   V. punto 49 della citata sentenza. V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Alber in tale causa (C‑409/00, EU:C:2002:475, paragrafi 57 e 58).

( 33 )   V. punti da 35 a 39 di tale sentenza. V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Jacobs in tale causa (C‑126/01, EU:C:2002:273, paragrafi da 79 a 83).

( 34 )   V. punto 126 della citata sentenza.

( 35 )   La Commissione menziona, in particolare, le sentenze Belgio/Commissione (C‑56/93, EU:C:1996:64, punto 79) e Belgio/Commissione (C‑75/97, EU:C:1999:311, punto 25).

( 36 )   V., segnatamente, sentenze Belgio/Commissione (EU:C:1996:64, punto 79); British Aggregates/Commissione (C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punto 89); Commissione/Paesi Bassi (C‑279/08 P, EU:C:2011:551, punto 51), nonché Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito (C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punti 91 e 92).

( 37 )   EU:C:2013:175, punti 103 e 104.

( 38 )   V. impiego del termine «inoltre» all’inizio del punto 67 della sentenza impugnata.

( 39 )   Sentenze Grecia/Commissione (57/86, EU:C:1988:284, punto 10) nonché Adria‑Wien Pipeline e Wieterdorfer & Peggauer Zementwerke (C‑143/99, EU:C:2001:598, punto 41).

( 40 )   V. sentenze British Aggregates/Commissione (EU:C:2008:757, punto 89); Commissione/Paesi Passi (EU:C:2011:551, punto 51), nonché Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito (EU:C:2011:732, punti 91 e 92).

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