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Documento 62013CJ0527

    Sentenza della Corte (grande sezione) del 14 aprile 2015.
    Lourdes Cachaldora Fernández contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
    Rinvio pregiudiziale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Parità di trattamento in materia di previdenza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4 – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro UNICE, CEEP e CES sul lavoro a tempo parziale – Calcolo delle prestazioni – Sistema di integrazione delle lacune contributive – Lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno.
    Causa C-527/13.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2015:215

    SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

    14 aprile 2015 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Parità di trattamento in materia di previdenza sociale — Direttiva 79/7/CEE — Articolo 4 — Direttiva 97/81/CE — Accordo quadro UNICE, CEEP e CES sul lavoro a tempo parziale — Calcolo delle prestazioni — Sistema di integrazione delle lacune contributive — Lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno»

    Nella causa C‑527/13,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna), con decisione del 10 settembre 2013, pervenuta in cancelleria il 7 ottobre 2013, nel procedimento

    Lourdes Cachaldora Fernández

    contro

    Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

    Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),

    LA CORTE (Grande Sezione),

    composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, A. Ó Caoimh e J.‑C. Bonichot, presidenti di sezione, A. Arabadjiev, C. Toader, M. Safjan, D. Šváby, A. Prechal, E. Jarašiūnas, C.G. Fernlund e F. Biltgen (relatore), giudici,

    avvocato generale: Y. Bot

    cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 settembre 2014,

    considerate le osservazioni presentate:

    per l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), da A. Lozano Mostazo e I. Pastor Merino, abogados;

    per il governo spagnolo, da L. Banciella Rodríguez‑Miñón, in qualità di agente;

    per la Commissione europea, da L. Lozano Palacios e D. Martin, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 ottobre 2014,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, dell’articolo 4 della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), e, dall’altro, della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), che figura nell’allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9), come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998 (GU L 131, pag. 10).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone la sig.ra Cachaldora Fernández all’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Istituto nazionale della previdenza sociale; in prosieguo: l’«INSS») e alla Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Tesoreria generale della previdenza sociale) in merito alla determinazione della base di calcolo di una pensione per invalidità permanente totale.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    Conformemente all’articolo 2 della direttiva 79/7, quest’ultima si applica alla popolazione attiva – compresi i lavoratori indipendenti, i lavoratori la cui attività si trova interrotta per malattia, infortunio o disoccupazione involontaria e le persone in cerca di lavoro –, nonché ai lavoratori pensionati o invalidi.

    4

    Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della suddetta direttiva, quest’ultima si applica, tra gli altri, ai regimi legali che assicurano una protezione contro l’invalidità.

    5

    L’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva dispone quanto segue:

    «Il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:

    il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi,

    l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi,

    il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni».

    6

    Il terzo comma del preambolo dell’accordo quadro è del seguente tenore:

    «Il presente accordo riguarda le condizioni di lavoro dei lavoratori a tempo parziale, riconoscendo che le questioni relative ai regimi legali di sicurezza sociale rinviano alle decisioni degli Stati membri. Nel quadro del principio di non discriminazione, le parti firmatarie hanno tenuto conto della dichiarazione sull’occupazione del Consiglio europeo di Dublino del dicembre 1996, dichiarazione nella quale il Consiglio sottolineava, tra l’altro, la necessità di rendere i sistemi di sicurezza sociale più favorevoli all’occupazione, sviluppando “sistemi di protezione sociale capaci di adattarsi ai nuovi modelli di lavoro e di offrire una tutela sociale appropriata alle persone assunte nel quadro di queste nuove forme di lavoro”. Le parti firmatarie ritengono che tale dichiarazione debba essere resa operativa».

    7

    A norma della clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro, quest’ultimo «si applica ai lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro definito per legge, contratto collettivo o in base alle prassi in vigore in ogni Stato membro».

    8

    La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro così dispone:

    «Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive».

    9

    La clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro prevede quanto segue:

    «Nel quadro della clausola 1 del presente accordo e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno:

    a)

    gli Stati membri, dopo aver consultato le parti sociali conformemente alla legge o alle prassi nazionali, dovrebbero identificare ed esaminare gli ostacoli di natura giuridica o amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale e, se del caso, eliminarli».

    Il diritto spagnolo

    10

    L’articolo 140, paragrafo 1, lettera a), della legge generale sulla previdenza sociale (Ley General de la Seguridad Social), approvata dal regio decreto legislativo 1/1994, del 20 giugno 1994 (BOE n. 154, del 29 giugno 1994, pag. 20658; in prosieguo: la «LGSS»), nella versione applicabile alla controversia principale, così dispone:

    «La base di calcolo delle pensioni di invalidità permanente derivante da malattia diversa da una malattia professionale è determinata conformemente alle seguenti disposizioni:

    a)

    Si utilizza il quoziente risultante dalla divisione per 112 delle basi contributive dell’interessato nei 96 mesi precedenti al mese anteriore a quello della realizzazione del fatto generatore».

    11

    Il paragrafo 1, terza regola, lettera b), della settima disposizione aggiuntiva della LGSS, con riferimento alla base di calcolo delle pensioni di vecchiaia e di invalidità applicabile ai lavori a tempo parziale, prevede quanto segue:

    «Ai fini del calcolo delle pensioni di vecchiaia e di invalidità permanente derivante da una malattia non professionale, l’integrazione dei periodi durante i quali non vi è stato alcun obbligo contributivo viene effettuata utilizzando la base contributiva minima tra quelle applicabili in ciascun momento, corrispondente al numero di ore risultanti da contratto da ultimo effettuate».

    12

    L’articolo 7, paragrafo 2, del regio decreto 1131/2002, che disciplina il regime previdenziale dei lavoratori a tempo parziale nonché la pensione parziale (Real Decreto 1131/2002 por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial), del31 ottobre 2002 (BOE n. 284, del 27 novembre 2002, pag. 41643; in prosieguo: il «regio decreto 1131/2002»), che ha attuato le disposizioni del paragrafo 1, terza regola, lettera b), della settima disposizione aggiuntiva della LGSS, prevede quanto segue:

    «Ai fini del calcolo delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni di invalidità permanente derivante da una malattia non professionale o da infortunio non professionale, l’integrazione dei periodi durante i quali non vi è stato alcun obbligo contributivo viene effettuata utilizzando la base contributiva minima tra quelle applicabili in ciascun periodo, corrispondente al numero di ore risultanti da contratto alla data di interruzione o estinzione dell’obbligo contributivo».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    13

    La sig.ra Cachaldora Fernández ha versato contributi al sistema previdenziale spagnolo dal 15 settembre 1971 al 25 aprile 2010, ossia per un totale di 5523 giorni durante i quali ha lavorato a tempo pieno, ad eccezione dei periodi compresi tra il 1o settembre 1998 e il 28 febbraio 1999, tra il 1o marzo 1999 e il 23 marzo 2001 nonché tra il 24 marzo 2001 e il 23 gennaio 2002, durante i quali ha lavorato a tempo parziale. Ella non ha, invece, versato contributi nel periodo compreso tra il 23 gennaio 2002 e il 30 novembre 2005.

    14

    Il 21 aprile 2010 la sig.ra Cachaldora Fernández ha chiesto all’INSS la concessione di una pensione di invalidità.

    15

    Con decisione del 29 aprile 2010, le è stata riconosciuta una pensione per incapacità permanente totale di esercitare la sua professione abituale. L’importo mensile di base di tale pensione è stato fissato a EUR 347,03, e il tasso applicabile al 55%. Questo importo è stato stabilito prendendo come periodo di riferimento gli otto anni precedenti alla data del fatto generatore, ossia il periodo compreso tra il marzo 2002 e il febbraio 2010, e utilizzando, per il periodo compreso tra il marzo 2002 e il novembre 2005, le basi contributive minime di ciascuno di tali anni, basi alle quali è stato applicato il coefficiente riduttore relativo al lavoro a tempo parziale che ha dato luogo al versamento degli ultimi contributi precedenti al mese di marzo dell’anno 2002.

    16

    La sig.ra Cachaldora Fernández ha proposto reclamo avverso tale decisione, facendo valere che, ai fini del calcolo della sua pensione, si sarebbe dovuto prendere in considerazione, per il periodo compreso tra il mese di marzo 2002 e il mese di novembre 2005, l’importo integrale delle basi contributive minime corrispondenti a ciascuno di tali anni, e non il loro importo ridotto risultante dall’applicazione del coefficiente relativo al lavoro a tempo parziale. Secondo questo metodo di calcolo, l’importo di base, non contestato dall’INSS, della sua pensione ammonterebbe a EUR 763,76.

    17

    A seguito del rigetto di tale reclamo da parte dell’INSS, rigetto motivato con la difformità del metodo di calcolo proposto rispetto all’articolo 7, paragrafo 2, del regio decreto 1131/2002, la sig.ra Cachaldora Fernández ha presentato ricorso avverso tale decisione dinanzi al Juzgado de lo Social 2 de Ourense. Con sentenza del 13 ottobre 2010, detto giudice ha respinto il ricorso e ha confermato la decisione amministrativa dell’INSS, fondandosi sull’articolo 7, paragrafo 2, del regio decreto 1131/2002 e sulla settima disposizione aggiuntiva della LGSS.

    18

    La sig.ra Cachaldora Fernández ha presentato appello contro tale sentenza dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Detto giudice nutre dubbi in ordine alla compatibilità della normativa spagnola con il diritto dell’Unione.

    19

    Il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se, nella controversia principale, non ricorra una discriminazione indiretta dei lavoratori di sesso femminile ai sensi della direttiva 79/7. Infatti, le disposizioni nazionali di cui trattasi, interessando soprattutto i lavoratori di sesso femminile, avrebbero effetti sfavorevoli su un numero maggiore di donne che di uomini, e si potrebbe dubitare della conformità alle prescrizioni del diritto dell’Unione della giustificazione addotta, secondo la quale «l’integrazione di interruzioni contributive in modo proporzionale alla giornata lavorativa a tempo parziale segue un principio di logica ed equilibrio dell’azione di tutela della previdenza sociale, secondo cui la tutela di detto sistema non può mai superare il precedente contributo allo stesso, nel rispetto dei principi di contribuzione e di proporzionalità tra contributi e tutela».

    20

    Così, da un lato, un criterio di proporzionalità rispetto alla contribuzione del lavoratore interessato imporrebbe di calcolare il coefficiente riduttore relativo al lavoro a tempo parziale, applicato alle basi contributive minime prese in considerazione a titolo dei periodi di interruzione contributiva, a partire dall’insieme dei contributi versati da detto lavoratore nel corso della sua carriera. Orbene, le disposizioni nazionali richiamate nel procedimento principale non prevedrebbero, appunto, un simile metodo di calcolo, poiché imporrebbero di utilizzare il coefficiente riduttore relativo al lavoro a tempo parziale corrispondente al contratto anteriore all’interruzione contributiva, dal che, come dimostrato dalla controversia principale, potrebbero derivare risultati del tutto sproporzionati qualora il lavoro a tempo parziale rappresentasse solamente una piccola parte dell’intera carriera professionale del lavoratore interessato.

    21

    D’altro lato, non si potrebbe validamente applicare un criterio di proporzionalità rispetto alla contribuzione al meccanismo di copertura delle interruzioni contributive, dal momento che tale meccanismo non risponderebbe a una logica di contribuzione – come sarebbe dimostrato dal fatto che le interruzioni sono prese in considerazione sulla base di contribuzioni fisse che non dipendono dai contributi versati –, ma è volto a correggere le anomalie derivanti dal riferimento a un periodo prestabilito. Nel caso di specie, il fatto di aver lavorato a tempo parziale e di aver versato contributi, anziché essere rimasta inattiva senza effettuare versamenti, avrebbe arrecato pregiudizio alla sig.ra Cachaldora Fernández, poiché la sua pensione ne risulterebbe ridotta.

    22

    Il giudice del rinvio ritiene, in secondo luogo, che le disposizioni nazionali richiamate nel procedimento principale possano altresì contravvenire all’accordo quadro. È pur vero che la pensione di invalidità discussa nel procedimento principale non può, alla luce dei criteri fissati dalla Corte, essere equiparata a una retribuzione e non costituirebbe quindi una condizione di impiego, soggetta al principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale previsto alla clausola 4 dell’accordo quadro. Tuttavia, la clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro obbligherebbe gli Stati membri a identificare ed esaminare gli ostacoli di natura giuridica o amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale e, se del caso, eliminarli. Orbene, nel caso di specie, si potrebbe ritenere che le modalità con cui le interruzioni contributive sono prese in considerazione costituiscano un «ostacolo di natura giuridica» al lavoro a tempo parziale in quanto i lavoratori che, dopo aver perduto un impiego a tempo pieno, hanno accettato un lavoro a tempo parziale sono sfavoriti rispetto a quelli che non hanno accettato un simile lavoro. Ciò costituirebbe, di fatto, un importante freno all’accettazione di un impiego a tempo parziale.

    23

    Alla luce di quanto sopra, il Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 4 della direttiva [79/7] osti a una norma interna, come la settima disposizione aggiuntiva, paragrafo 1, terza regola, lettera b), della [LGSS], che incide essenzialmente su di un gruppo femminile e secondo cui la copertura delle interruzioni contributive, presenti nel periodo di riferimento della base di calcolo di una pensione contributiva di invalidità permanente e successive a un impiego a tempo parziale, viene effettuata prendendo in considerazione le basi contributive minime vigenti in ciascun momento, ridotte secondo il coefficiente di lavoro a tempo parziale di detto impiego precedente all’interruzione contributiva, mentre nell’ipotesi di lavoro a tempo pieno non si verificano riduzioni.

    2)

    Se la clausola 5, punto 1, lettera a), dell’[accordo quadro] osti a una norma interna, come la settima disposizione aggiuntiva, paragrafo 1, terza regola, lettera b), della [LGSS], che incide essenzialmente su di un gruppo femminile e secondo cui la copertura delle interruzioni contributive, presenti nel periodo di riferimento della base di calcolo di una pensione contributiva di invalidità permanente e successive a un impiego a tempo parziale, viene effettuata prendendo in considerazione le basi contributive minime vigenti in ciascun momento, ridotte secondo il coefficiente di lavoro a tempo parziale di detto impiego precedente all’interruzione contributiva, mentre nell’ipotesi di lavoro a tempo pieno non si verificano riduzioni».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    24

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4 della direttiva 79/7 debba essere interpretato nel senso che esso osta, alla luce degli elementi descritti nella decisione di rinvio, a una normativa nazionale ai sensi della quale le interruzioni contributive, presenti nel periodo di riferimento per il calcolo di una pensione contributiva di invalidità e successive a un impiego a tempo parziale, sono prese in considerazione utilizzando le basi contributive minime vigenti e applicando a queste ultime il coefficiente riduttore relativo a detto impiego, mentre, se tali interruzioni sono successive a un impiego a tempo pieno, una riduzione siffatta non è prevista.

    25

    A tale riguardo, pur essendo pacifico che il diritto dell’Unione rispetta la competenza degli Stati membri ad organizzare i propri sistemi previdenziali e che, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione europea, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare le condizioni per la concessione delle prestazioni in materia previdenziale, resta tuttavia fermo che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono rispettare il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze Watts, C‑372/04, EU:C:2006:325, punto 92 e giurisprudenza ivi citata, nonché Somova, C‑103/13, EU:C:2014:2334, punti da 33 a 35 e giurisprudenza ivi citata).

    26

    Pertanto, il diritto dell’Unione non pregiudica, in linea di principio, la scelta del legislatore spagnolo di adottare, come base di calcolo per la pensione di invalidità di cui al procedimento principale, un periodo di riferimento limitato a otto anni e di applicare un coefficiente riduttore qualora l’interruzione contributiva sia immediatamente successiva a un periodo di lavoro a tempo parziale. Tuttavia, occorre verificare se, nel procedimento principale, tale scelta sia conforme alla direttiva 79/7.

    27

    Occorre rilevare, in limine, che una normativa nazionale come quella discussa nel procedimento principale non comporta una discriminazione diretta fondata sul sesso, dal momento che si applica indistintamente ai lavoratori di sesso maschile e femminile. Si deve quindi esaminare se essa costituisca una discriminazione indirettamente fondata su tale criterio.

    28

    Quanto alla valutazione del fatto che una normativa come quella di cui al procedimento principale integri, come suggerito dal giudice del rinvio, una discriminazione indiretta, da costante giurisprudenza della Corte emerge che vi è discriminazione indiretta quando l’applicazione di un provvedimento nazionale, pur formulato in modo neutro, di fatto sfavorisce un numero molto più alto di donne che di uomini (v., in particolare, sentenze Brachner, C‑123/10, EU:C:2011:675, punto 56 e giurisprudenza ivi citata, nonché Elbal Moreno, C‑385/11, EU:C:2012:746, punto 29)

    29

    Nella presente causa, occorre rilevare che la valutazione del giudice del rinvio poggia sulla duplice premessa secondo cui la disposizione nazionale discussa nel procedimento principale riguarda il gruppo dei lavoratori a tempo parziale, costituito in ampia maggioranza da lavoratori di sesso femminile.

    30

    A tale riguardo è necessario osservare che, come emerge dalla decisione di rinvio, la disposizione nazionale discussa nel procedimento principale trova applicazione solamente nei confronti dei lavoratori che conoscono un’interruzione contributiva nel corso del periodo di riferimento degli otto anni precedenti alla data del fatto generatore, qualora tale interruzione faccia seguito a un impiego a tempo parziale, e non nei confronti di tutti i lavoratori a tempo parziale. Pertanto, i dati statistici generali relativi al gruppo dei lavoratori a tempo parziale, complessivamente considerato, non risultano pertinenti al fine di dimostrare che un numero molto più alto di donne che di uomini è interessato da tale disposizione.

    31

    Occorre poi precisare che, pur risultando che una lavoratrice quale la sig.ra Cachaldora Fernández è sfavorita perché ha lavorato a tempo parziale nel periodo immediatamente precedente l’interruzione contributiva, non è escluso che – come rilevato dall’INSS, dal governo spagnolo e dalla Commissione europea – taluni lavoratori a tempo parziale possano anche essere favoriti dalla normativa nazionale discussa nel procedimento principale. Infatti, in tutti i casi in cui l’ultimo contratto che ha preceduto l’inattività professionale sia un contratto a tempo pieno, ma in cui il lavoratore abbia, per il resto del periodo di riferimento – o addirittura per la sua intera carriera –, lavorato unicamente a tempo parziale, egli risulterà avvantaggiato, perché percepirà una pensione sopravvalutata rispetto ai contributi effettivamente versati.

    32

    Ciò considerato, i dati statistici su cui il giudice del rinvio ha basato le proprie valutazioni non consentono di ritenere che il gruppo di lavoratori sfavoriti dalla normativa nazionale discussa nel procedimento principale sia composto in maggioranza da lavoratori a tempo parziale e, in particolare, da lavoratori di sesso femminile.

    33

    Alla luce delle suesposte considerazioni, non si può ritenere, sulla base degli elementi descritti nella decisione di rinvio, che la disposizione nazionale di cui al procedimento principale penalizzi in modo preponderante una determinata categoria di lavoratori, segnatamente quelli a tempo parziale e, soprattutto, le donne. Tale disposizione non può essere quindi qualificata come misura indirettamente discriminatoria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7.

    34

    Occorre pertanto rispondere alla prima questione che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale le interruzioni contributive, presenti nel periodo di riferimento per il calcolo di una pensione contributiva di invalidità e successive a un impiego a tempo parziale, sono prese in considerazione utilizzando le basi contributive minime vigenti e applicando a queste ultime il coefficiente riduttore relativo a detto impiego, mentre, se tali interruzioni sono successive a un impiego a tempo pieno, una riduzione siffatta non è prevista.

    Sulla seconda questione

    35

    Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro debba essere interpretata nel senso che nel suo ambito di applicazione rientra una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale le interruzioni contributive, presenti nel periodo di riferimento per il calcolo di una pensione contributiva di invalidità e successive a un impiego a tempo parziale, sono prese in considerazione utilizzando le basi contributive minime vigenti e applicando a queste ultime il coefficiente riduttore relativo a detto impiego, mentre, se tali interruzioni sono successive a un impiego a tempo pieno, una riduzione siffatta non è prevista.

    36

    A tale riguardo occorre ricordare, da un lato, che dal preambolo dell’accordo quadro emerge che quest’ultimo riguarda le «condizioni di lavoro dei lavoratori a tempo parziale, riconoscendo che le questioni relative ai regimi legali di sicurezza sociale rinviano alle decisioni degli Stati membri».

    37

    D’altro lato, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, rientrano nella nozione di «condizioni di impiego», ai sensi di detto accordo quadro, le pensioni che dipendono da un rapporto di lavoro tra il lavoratore e il datore di lavoro, ad esclusione delle pensioni legali di previdenza sociale, meno dipendenti da un rapporto siffatto che da considerazioni di ordine sociale (sentenza Elbal Moreno, C‑385/11, EU:C:2012:746, punto 21).

    38

    Nella fattispecie, dall’insieme delle informazioni di cui dispone la Corte emerge che la pensione di cui al procedimento principale costituisce una pensione legale di previdenza sociale. Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, non si può ritenere che tale pensione costituisca una condizione di impiego, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro e, quindi, essa non rientra nel suo campo di applicazione.

    39

    Peraltro, adottare un’interpretazione dei termini «ostacoli di natura giuridica», che compaiono alla clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro, in base alla quale gli Stati membri siano costretti ad adottare, al di fuori dell’ambito delle condizioni di impiego, misure legate a una pensione come quella oggetto del procedimento principale equivarrebbe ad imporre agli stessi obblighi in materia di politica sociale generale riguardanti misure che non rientrano nel campo di applicazione di tale accordo quadro.

    40

    Inoltre, come rilevato ai punti 30 e 31 della presente sentenza, la disposizione nazionale di cui al procedimento principale incide solamente sui lavoratori che conoscono un’interruzione contributiva immediatamente dopo un periodo di lavoro a tempo parziale, e non su tutti i lavoratori a tempo parziale. Tale disposizione, poi, avvantaggia i lavoratori che, pur avendo lavorato a tempo parziale per gran parte della loro carriera professionale, abbiano lavorato a tempo pieno immediatamente prima di un’interruzione contributiva. Alla luce della natura aleatoria dell’incidenza della suddetta disposizione sui lavoratori a tempo parziale, la medesima non può essere considerata un ostacolo giuridico idoneo a limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale.

    41

    Occorre pertanto rispondere alla seconda questione che l’accordo quadro dev’essere interpretato nel senso che non rientra nel suo campo di applicazione una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale le interruzioni contributive, presenti nel periodo di riferimento per il calcolo di una pensione contributiva di invalidità e successive a un impiego a tempo parziale, sono prese in considerazione utilizzando le basi contributive minime vigenti e applicando a queste ultime il coefficiente riduttore relativo a detto impiego, mentre, se tali interruzioni sono successive a un impiego a tempo pieno, una riduzione siffatta non è prevista.

    Sulle spese

    42

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale le interruzioni contributive, presenti nel periodo di riferimento per il calcolo di una pensione contributiva di invalidità e successive a un impiego a tempo parziale, sono prese in considerazione utilizzando le basi contributive minime vigenti e applicando a queste ultime il coefficiente riduttore relativo a detto impiego, mentre, se tali interruzioni sono successive a un impiego a tempo pieno, una riduzione siffatta non è prevista.

     

    2)

    L’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, dev’essere interpretato nel senso che non rientra nel suo campo di applicazione una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale le interruzioni contributive, presenti nel periodo di riferimento per il calcolo di una pensione contributiva di invalidità e successive a un impiego a tempo parziale, sono prese in considerazione utilizzando le basi contributive minime vigenti e applicando a queste ultime il coefficiente riduttore relativo a detto impiego, mentre, se tali interruzioni sono successive a un impiego a tempo pieno, una riduzione siffatta non è prevista.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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