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Documento 62013CJ0556

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 marzo 2015.
    "Litaksa" UAB contro "BTA Insurance Company" SE.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da "Litaksa" UAB.
    Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 90/232/CEE – Articolo 2 – Differenziazione dell’importo del premio assicurativo in funzione del territorio di circolazione dell’autoveicolo.
    Causa C-556/13.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2015:202

    SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

    26 marzo 2015 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale — Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttiva 90/232/CEE — Articolo 2 — Differenziazione dell’importo del premio assicurativo in funzione del territorio di circolazione dell’autoveicolo»

    Nella causa C‑556/13,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania), con decisione del 17 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 28 ottobre 2013, nel procedimento

    «Litaksa» UAB

    contro

    «BTA Insurance Company» SE,

    LA CORTE (Quarta Sezione),

    composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Jürimäe (relatore), J. Malenovský, M. Safjan e A. Prechal, giudici,

    avvocato generale: P. Mengozzi

    cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per UAB «Litaksa», da D. Gintautas, advokatas;

    per il governo lituano, da D. Kriaučiūnas e A. Svinkūnaitė, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da A. Steiblytė e K.-P. Wojcik, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005 (GU L 149, pag. 14; in prosieguo: la «terza direttiva»), nonché dei principi di libera circolazione delle persone e delle merci e del divieto generale di discriminazione.

    2

    Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la UAB «Litaksa» (in prosieguo: la «Litaksa»), società di trasporto su strada, e la «BTA Insurance Company» SE (in prosieguo: la «BTA»), società d’assicurazioni, in merito al rimborso di indennizzi versati a titolo di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (in prosieguo: l’«assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli») a vittime di incidenti della strada.

    Contesto normativo

    Il diritto dell’Unione

    3

    La direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263, pag. 11), ha realizzato la codificazione di cinque direttive che erano state adottate per ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli.

    4

    Tuttavia, poiché i fatti della controversia principale si sono verificati anteriormente all’entrata in vigore della direttiva 2009/103, il contesto giuridico pertinente permane quello costituito da tali cinque direttive, in particolare dalla direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1; in prosieguo: la «prima direttiva»), e dalla terza direttiva.

    La prima direttiva

    5

    Per facilitare la libera circolazione dei viaggiatori tra gli Stati membri, la prima direttiva ha attuato un sistema basato, da una parte, sulla soppressione del controllo della carta verde assicurativa al momento del passaggio delle frontiere interne dell’Unione europea e, dall’altra, sull’obbligo di ciascuno degli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari perché la responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli sia coperta da un’assicurazione.

    6

    A tal riguardo, l’articolo 3 di detta direttiva così dispone:

    «1.   Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie (...) affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito di tali misure.

    2.   Ogni Stato membro adotta inoltre tutte le misure necessarie affinché il contratto d’assicurazione copra anche:

    i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo la legislazione in vigore in questi Stati,

    (...)».

    La terza direttiva

    7

    Il sesto, settimo, dodicesimo e tredicesimo considerando della terza direttiva recitano come segue:

    «considerando che è opportuno rimuovere ogni incertezza sull’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, primo trattino della [prima direttiva]; che tutte le polizze di assicurazione obbligatoria degli autoveicoli devono coprire l’intero territorio dell’[Unione];

    considerando che, nell’interesse dell’assicurato, è inoltre opportuno che ciascuna polizza di assicurazione garantisca in ciascuno Stato membro e con un unico premio la copertura imposta dalla sua legislazione o quella imposta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, qualora quest’ultima sia superiore;

    (…)

    considerando che, tenendo conto di tutto quanto precede, occorre completare in modo uniforme [la prima direttiva e la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17)];

    considerando che siffatto completamento, destinato a rafforzare la tutela delle vittime di incidenti, faciliterà maggiormente il passaggio delle frontiere interne dell’[Unione] e quindi l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno; che è quindi opportuno assumere come base un elevato livello di tutela del consumatore».

    8

    Ai sensi dell’articolo 2 della terza direttiva:

    «Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutti i contratti di [assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli]:

    coprano, sulla base di un unico premio e per tutta la durata del contratto, l’intero territorio dell’[Unione], incluso l’eventuale stazionamento del veicolo in un altro Stato membro durante il periodo di validità del contratto, e

    garantiscano, in base al medesimo unico premio, in ciascuno Stato membro la copertura richiesta dalla sua legislazione o la copertura richiesta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, quando quest’ultima è superiore».

    Il diritto lituano

    9

    L’articolo 10 della legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas), del 14 giugno 2001 (Žin., 2004, n. 100-3718), intitolato «Territorio d’applicazione di una polizza assicurativa», così dispone al suo paragrafo 1:

    «Successivamente al pagamento del premio unico (globale), la polizza assicurativa di un autoveicolo che ha il suo stazionamento abituale sul territorio della Repubblica di Lituania o il contratto di assicurazione “frontiera” conferiscono, durante tutta la durata del contratto, ivi incluso qualsiasi permanenza del veicolo in altri Stati membri dell’Unione europea nel corso della durata del contratto, in ciascuno Stato membro, la copertura richiesta dalla legislazione di quest’ultimo in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, oppure la copertura risultante dalla presente legge, qualora quest’ultima sia superiore. La polizza assicurativa di un veicolo che ha il suo stazionamento abituale sul territorio della Repubblica di Lituania, in forza della quale viene rilasciata la carta verde, conferisce anche la copertura assicurativa negli Stati esteri indicati in tale carta verde».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    10

    Il 24 novembre 2008, la Litaksa e la BTA hanno concluso due contratti di assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli destinati a coprire la responsabilità civile della Litaksa risultante dalla circolazione di due autoveicoli ad essa appartenenti, per il periodo dal 25 novembre 2008 al 24 novembre 2009. Nei due contratti in parola era previsto che tali veicoli sarebbero stati utilizzati soltanto per il trasporto di passeggeri o di merci sul territorio lituano. Tali contratti obbligavano inoltre la Litaksa, per il caso in cui essa avesse intenzione di utilizzare detti veicoli per un periodo superiore a 28 giorni in un altro Stato membro oppure di trasportarvi persone o merci, di informarne preventivamente la BTA e di versare un’integrazione del premio a tale titolo.

    11

    Nel corso del 2009 i due autoveicoli appartenenti alla Litaksa sono stati coinvolti in incidenti stradali verificatisi nel Regno Unito e in Germania senza che la Litaksa avesse preventivamente dichiarato alla BTA la propria intenzione di utilizzare tali autoveicoli nei detti Stati membri.

    12

    La BTA ha indennizzato le vittime dei detti incidenti e poi, ritenendo che Litaksa non avesse rispettato le clausole dei contratti di cui al procedimento principale, che obbligavano quest’ultima a informarla della sua intenzione di utilizzare i propri autoveicoli in un altro Stato membro, ha adito il Kauno miesto apylinkės teismas (Tribunale distrettuale di Kaunas) allo scopo di veder condannare la Litaksa a rimborsarle la metà degli indennizzi versati alle vittime.

    13

    Con una sentenza del 30 luglio 2012, il Kauno miesto apylinkės teismas ha accolto la domanda della BTA. Poiché la Litaksa ha interposto appello avverso tale sentenza, il Kauno apygardos teismas (Tribunale regionale di Kaunas) ha, da un lato, con un’ordinanza del 27 dicembre 2012, parzialmente riformato la sentenza del Kauno miesto apylinkės teismas, in quanto una parte dei crediti della BTA sulla Litaksa erano prescritti e, dall’altro, ha confermato tale sentenza nei limiti in cui condannava la Litaksa a pagare alla BTA i crediti restanti, dopo aver osservato, come aveva fatto il Kauno miesto apylinkės teismas, che la violazione delle clausole di un contratto di assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli poteva giustificare che il rimborso parziale degli indennizzi pagati dall’assicuratore venisse reclamato presso l’assicurato. La Litaksa ha allora adito per cassazione il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania).

    14

    Secondo il giudice del rinvio, l’esame dell’impugnazione proposta dalla Litaksa richiede preventivamente la soluzione della questione se le parti di un contratto di assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli possano concordare di applicare un premio differente a seconda che l’autoveicolo oggetto del contratto sia impiegato per circolare esclusivamente sul territorio dello Stato membro dove ha il suo stazionamento abituale oppure sull’intero territorio dell’Unione.

    15

    Al riguardo, il giudice del rinvio osserva che l’articolo 2 della terza direttiva esige che i contratti di assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli coprano, in base ad un unico premio, l’intero territorio dell’Unione. Detto giudice si chiede pertanto se la differenziazione dell’importo del premio in funzione del territorio su cui l’autoveicolo circola sia in contrasto con tale articolo. Infatti, anche se tale differenziazione non incide sull’indennizzo delle vittime di un incidente stradale, poiché queste ultime vengono risarcite qualunque sia lo Stato membro sul territorio del quale l’incidente si è verificato, essa potrebbe ledere l’interesse dell’assicurato, la cui tutela sembrerebbe costituire uno degli obiettivi perseguiti dall’articolo 2 della terza direttiva. Infatti, sussisterebbe il rischio che il contratto di assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli non copra l’intero territorio dell’Unione, ai sensi di detto articolo, qualora l’assicuratore potesse, nel caso di un incidente verificatosi in uno Stato membro diverso da quello previsto dal contratto, rivalersi sull’assicurato per recuperare una parte degli indennizzi pagati alle vittime. Infine, secondo il giudice del rinvio, si dovrebbe stabilire se una differenziazione dell’importo del premio in funzione del territorio in cui il veicolo circola pregiudichi l’obiettivo di libera circolazione delle merci e delle persone, perseguito dalla prima e dalla terza direttiva, nonché il divieto generale di discriminazione.

    16

    In tal contesto, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 2 della terza direttiva debba essere interpretato nel senso che le parti di un contratto di assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli non hanno il diritto di concordare una limitazione territoriale della copertura assicurativa per la persona assicurata (di applicare un premio che varia a seconda del territorio nel quale un veicolo circola, quello dell’intera Unione europea o della Repubblica di Lituania), ma in ogni caso senza che sia limitata la copertura nei riguardi delle vittime, ossia di definire l’uso del veicolo al di fuori della Repubblica di Lituania in un altro Stato membro dell’Unione europea come un fattore che determina un aumento del rischio assicurativo, cosicché in tal caso si renderebbe necessario il pagamento di un premio assicurativo supplementare.

    2)

    Se il principio della libera circolazione delle persone e degli autoveicoli nell’intera area dell’Unione europea e il principio generale dell’Unione europea di uguaglianza (non discriminazione), debbano essere interpretati nel senso che essi ostano al summenzionato accordo tra le parti di un contratto di assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ai sensi del quale il rischio assicurativo è legato all’utilizzo territoriale del veicolo».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    17

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 2 della terza direttiva debba essere interpretato nel senso che corrisponde alla nozione di «unico premio», ai sensi di tale disposizione, un premio che varia a seconda che il veicolo assicurato sia impiegato per circolare esclusivamente sul territorio dello Stato membro in cui tale autoveicolo ha il suo stazionamento abituale oppure sull’intero territorio dell’Unione.

    18

    In forza dell’articolo 2 della terza direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie perché tutte le polizze di assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli coprano, in base ad un unico premio e per tutta la durata del contratto, l’intero territorio dell’Unione, inclusa ogni stazionamento del veicolo in altri Stati membri nel periodo di validità del contratto. Inoltre, sempre secondo detto articolo, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie perché tali polizze garantiscano, in base al suddetto unico premio, in ciascuno degli Stati membri, la copertura richiesta dalla propria legislazione, oppure la copertura richiesta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo ha il suo stazionamento abituale, qualora quest’ultima sia superiore.

    19

    Dal testo dell’articolo 2 della terza direttiva risulta che tutte le polizze di assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli devono offrire, a fronte del pagamento di un unico premio, una copertura assicurativa valida per l’intero territorio dell’Unione.

    20

    L’obbligo in tal modo imposto agli Stati membri è, inoltre, rafforzato dal requisito, menzionato al medesimo articolo 2, secondo cui tale copertura deve restare valida per tutta la durata del contratto, incluso qualora l’autoveicolo permanga in Stati membri diversi da quello in cui ha il suo stazionamento abituale.

    21

    Il giudice del rinvio chiede tuttavia se una polizza di assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli risponda ai requisiti del diritto dell’Unione, in particolare a quelli previsti dall’articolo 2 della terza direttiva, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nelle quali, a fronte del pagamento da parte dell’assicurato del premio iniziale, l’assicuratore si impegna a indennizzare le vittime di incidenti che coinvolgono il veicolo assicurato, qualunque sia lo Stato membro sul territorio del quale tali incidenti si producono, ma può rivalersi nei confronti dell’assicurato per ottenere il rimborso della metà degli indennizzi pagati qualora tali incidenti si verifichino sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui il veicolo di cui trattasi ha il suo stazionamento abituale.

    22

    Occorre dunque determinare se le disposizioni di cui all’articolo 2 della terza direttiva, relative al premio unico e all’estensione territoriale della copertura assicurativa, riguardino esclusivamente i rapporti tra l’assicuratore e la vittima o anche quelli tra l’assicuratore e l’assicurato.

    23

    Secondo una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, occorre tenere conto non soltanto dei suoi termini, ma anche del suo contesto e della finalità perseguita dalla normativa di cui è parte (sentenze Csonka e a., C‑409/11, EU:C:2013:512, punto 23, e Vnuk, C‑162/13, EU:C:2014:2146, punto 42).

    24

    Al riguardo, occorre ricordare che la terza direttiva si inscrive nel contesto del sistema istituito dalla prima direttiva e diretto al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli.

    25

    Mediante tale sistema, il legislatore dell’Unione ha imposto a ciascuno Stato membro l’obbligo di garantire che, fatte salve eccezioni chiaramente definite, ogni proprietario o detentore di un veicolo che staziona abitualmente sul suo territorio concluda con una compagnia d’assicurazioni un contratto al fine di assicurare, almeno nei limiti definiti dal diritto dell’Unione, la sua responsabilità civile relativa a detto veicolo (sentenza Csonka e a., C‑409/11, EU:C:2013:512, punto 28).

    26

    In tal contesto, come risulta dai suoi dodicesimo e tredicesimo considerando, la terza direttiva ha completato in modo uniforme segnatamente la prima direttiva, nell’intento di rafforzare non soltanto la tutela delle vittime di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo, ma anche quella degli assicurati, nonché a facilitare ulteriormente il passaggio delle frontiere interne dell’Unione e, quindi, l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno, assumendo come base un elevato livello di tutela del consumatore.

    27

    Secondo il settimo considerando della terza direttiva, è in particolare nell’interesse dell’assicurato che gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie perché ogni polizza assicurativa garantisca mediante un unico premio in ciascuno degli Stati membri la copertura richiesta dalla loro legislazione oppure la copertura richiesta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo ha il suo stazionamento abituale, qualora quest’ultima sia superiore.

    28

    Inoltre, occorre ricordare che un’operazione di assicurazione è caratterizzata, come in genere si ammette, dal fatto che l’assicuratore s’impegna, dietro previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto (sentenze CPP, C‑349/96, EU:C:1999:93, punto 17, e Skandia, C‑240/99, EU:C:2001:140, punto 37).

    29

    Alla luce di tale contesto e di siffatti obiettivi, occorre considerare che le disposizioni di cui all’articolo 2 della terza direttiva, relative al premio unico e all’estensione territoriale della copertura assicurativa, riguardano non soltanto i rapporti tra l’assicuratore e la vittima dell’incidente, ma anche quelli tra l’assicuratore e l’assicurato. In particolare, tali disposizioni implicano che, a fronte del pagamento da parte dell’assicurato del premio unico, l’assicuratore si assume, in linea di principio, il rischio di risarcire le vittime di un eventuale incidente che coinvolga il veicolo assicurato, qualunque sia lo Stato membro dell’Unione sul territorio del quale tale veicolo viene utilizzato e in cui detto incidente si verifica.

    30

    Ne consegue che non corrisponde alla nozione di «unico premio», ai sensi dell’articolo 2 della terza direttiva, un premio che varia a seconda che l’autoveicolo assicurato sia destinato a circolare esclusivamente sul territorio dello Stato membro in cui tale autoveicolo ha il suo stazionamento abituale oppure sull’intero territorio dell’Unione. Infatti, siffatta variazione equivale a subordinare, in contrasto con quanto previsto da detto articolo, l’impegno dell’assicuratore di assumersi il rischio derivante dalla circolazione di detto veicolo fuori dello Stato membro di stazionamento abituale al pagamento di un’integrazione del premio.

    31

    Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione presentata dichiarando che l’articolo 2 della terza direttiva deve essere interpretato nel senso che non corrisponde alla nozione di «unico premio», ai sensi di detto articolo, un premio che varia a seconda che il veicolo assicurato sia destinato a circolare esclusivamente sul territorio dello Stato membro in cui ha il suo stazionamento abituale oppure sull’intero territorio dell’Unione.

    Sulla seconda questione

    32

    Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre pertanto rispondere alla seconda questione.

    Sulle spese

    33

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 2 della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, deve essere interpretato nel senso che non corrisponde alla nozione di «unico premio», ai sensi di detto articolo, un premio che varia a seconda che il veicolo assicurato sia destinato a circolare esclusivamente sul territorio dello Stato membro in cui ha il suo stazionamento abituale oppure sull’intero territorio dell’Unione europea.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il lituano.

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