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Documento 62013CJ0547

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 4 marzo 2015.
SIA "Oliver Medical" contro Valsts ieņēmumu dienests.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Administratīvā rajona tiesa.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci 8543, 9018 e 9019 – Apparecchi a laser e a ultrasuoni nonché loro parti o accessori.
Causa C-547/13.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2015:139

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

4 marzo 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voci 8543, 9018 e 9019 — Apparecchi a laser e a ultrasuoni nonché loro parti o accessori»

Nella causa C‑547/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams (Lettonia), con decisione dell’11 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2013, nel procedimento

«Oliver Medical» SIA

contro

Valsts ieņēmumu dienests,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da C. Vajda (relatore), presidente di sezione, A. Rosas e E. Juhász, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 ottobre 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per la «Oliver Medical» SIA, da G. Senkāns, advokāts;

per il governo lettone, da I. Kalniņš, K. Freimanis e D. Pelše, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da L. Banciella Rodríguez-Miñón, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da A. Caeiros e A. Sauka, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione delle voci 8543, 9018 e 9019 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo, dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007 (GU L 286, pag. 1), dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008 (GU L 291, pag. 1), dal regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009 (GU L 287, pag. 1), dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010 (JO L 284, pag. 1), e dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011 (GU L 282, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Oliver Medical» SIA (in prosieguo: la «Oliver Medical») e il Valsts ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria lettone; in prosieguo: il «VID») in ordine alla classificazione doganale di apparecchi destinati al trattamento di problemi dermovascolari e dermatologici nella NC.

Contesto normativo

Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

3

Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto l’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è stato istituito dalla convenzione recante creazione di detto Consiglio, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dall’OMD e istituito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: la «Convenzione SA»), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1).

4

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione SA, ogni parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, a utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguire l’ordine di numerazione di detto sistema. Ogni parte contraente si impegna parimenti ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci del SA, e a non modificarne la portata.

5

L’OMD approva, alle condizioni stabilite all’articolo 8 della Convenzione SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA.

6

Alle date di deposito delle dichiarazioni d’importazione controverse nel procedimento principale, la nota esplicativa del SA relativa alla voce 9018 era formulata come segue:

«(...)

Questa voce comprende un insieme – particolarmente vasto – di strumenti e apparecchi, di qualsiasi materia (compresi i metalli preziosi), caratterizzati essenzialmente dal fatto che il loro impiego normale esige, nella quasi totalità dei casi, l’intervento di un esperto (medico, chirurgo, dentista, veterinario, ostetrica, ecc.), per fare una diagnosi, prevenire o curare una malattia, operare, ecc. Vi sono ugualmente compresi gli strumenti e gli apparecchi per anatomia e per dissezione, per autopsie, e, sotto certe condizioni, gli strumenti e apparecchi per gabinetti di protesi dentaria (...)

(...)

Gli strumenti e gli apparecchi in questione rientrano in questa voce anche se comportano dispositivi ottici o impiegano l’elettricità come semplice forza motrice o di trasmissione o che agisca con un effetto di prevenzione, di cura o di diagnosi.

Questa voce comprende pure gli strumenti e apparecchi operanti per laser o altro fascio di luce o di fotoni, come pure gli strumenti e apparecchi a ultrasuoni».

7

Alle date di deposito delle dichiarazioni d’importazione controverse nel procedimento principale, la nota esplicativa del SA relativa alla voce 9019 era formulata come segue:

«(...)

I. – Apparecchi di meccanoterapia

Questi apparecchi sono utilizzati essenzialmente per la cura delle malattie delle articolazioni o dei muscoli di cui essi cercano di riattivare meccanicamente i diversi movimenti. Poiché tale metodo di cura viene generalmente effettuato secondo le direttive o il controllo di un medico, ne consegue che gli apparecchi della specie non devono essere confusi con quelli abitualmente usati per l’educazione fisica propriamente detta o per la ginnastica cosiddetta medica, usati in casa o in palestre specializzate e fra i quali si possono annoverare: gli estensori o esercitatori a cordoni o corde elastiche, i restringitori di qualsiasi specie a molla, gli apparecchi detti vogatori che permettono di riprodurre in camera i movimenti del rematore, alcuni tipi di biciclette fisse a una sola ruota per l’allenamento o lo sviluppo dei muscoli delle gambe (questi ultimi apparecchi rientrano nella voce 95.06).

(...)».

La NC

8

La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC.

9

L’articolo 2 del regolamento n. 2658/87, quale modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU L 28, pag. 16; in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»), è formulato come segue:

«È istituita dalla Commissione una tariffa integrata delle Comunità, denominata in prosieguo “Taric”, che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci.

Essa si basa sulla [NC] e comprende:

(...)

d)

le aliquote dei dazi doganali e altri diritti applicati all’importazione o all’esportazione, comprese le esenzioni dai dazi e le aliquote delle tariffe preferenziali applicabili a merci specifiche all’importazione o all’esportazione;

(...)».

10

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento si applica a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo.

11

Le versioni della NC applicabili ai fatti controversi nel procedimento principale, che hanno avuto luogo nel periodo dal 2008 al 2012, sono quelle risultanti dai regolamenti nn. 1214/2007, 1031/2008, 948/2009, 861/2010 e 1006/2011.

12

Con riferimento alla formulazione delle regole generali per l’interpretazione della NC, del titolo della sezione XVI della NC e della nota 2 di tale sezione, delle voci doganali del capitolo 85 della NC, del titolo della sezione XVIII di quest’ultima, della nota 2 del capitolo 90 della NC e delle voci e sottovoci doganali 9018, 9018 11 00, 9018 12 00, 9018 13 00, 9018 14 00, 9018 19, 9018 19 90, 9019, 9019 10, 9019 10 10, 9019 10 90 e 9019 20 00 cui si riferiscono le questioni pregiudiziali, dette versioni non presentano differenze.

13

Le regole generali per l’interpretazione della NC, che si trovano nella parte prima, titolo I, A, della stessa, dispongono quanto segue:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2.

a)

Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

b)

Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

3.

Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a)

la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;

b)

i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;

c)

nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

4.

Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

(...)

6.

La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

14

La seconda parte della NC comprende una sezione XVI, intitolata «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi».

15

La nota 2 della sezione XVI della NC è così formulata:

«Con riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e nella nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (escluse le parti degli oggetti delle voci 8484, 8544, 8545, 8546 o 8547) sono da classificare conformemente alle regole seguenti:

a)

le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;

b)

le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci 8479 o 8543) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine o, secondo il caso, nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538; tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce 8517 quanto delle voci da 8525 a 8528 sono da classificare nella voce 8517;

c)

le altre parti rientrano nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538, secondo il caso, oppure, in difetto, nelle voci 8487 o 8548».

16

La sezione XVI della NC contiene un capitolo 85, intitolato «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi». Tale capitolo contiene segnatamente le seguenti voci doganali:

«8543 Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:

(...)

8543 70 – altre macchine ed apparecchi:

(...)

8543 70 90 – – altri

8543 90 00 – Parti».

17

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione può inserire nella NC note esplicative. Risulta in particolare dalle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee (GU 2008, C 133, pag. 1; in prosieguo: «le note esplicative della NC relative alla sottovoce 8543 70 90»), che la sottovoce 8543 70 90 della NC non comprende «gli apparecchi per irradiare a raggi ultravioletti, per la medicina, anche se il loro impiego non richiede l’intervento di un esperto (voce 9018)».

18

La sezione XVIII della NC, intitolata «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi», comprende un capitolo 90, intitolato «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi».

19

La nota 2 di tale capitolo è così formulata:

«Con riserva delle disposizioni di cui alla nota 1 (...), le parti ed accessori di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti di questo capitolo sono da classificare sulla base delle seguenti regole:

a)

le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (diverse dalle voci 8487, 8548 o 9033) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali essi sono destinati;

b)

le parti ed accessori, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci 9010, 9013 o 9031), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi;

c)

le altre parti ed accessori rientrano nella voce 9033».

20

Il capitolo 90 della NC comprende in particolare le voci e sottovoci doganali seguenti:

«9018 Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici):

9018 11 00 – – Elettrocardiografi

9018 12 00 – – Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica

9018 13 00 – – Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica

9018 14 00 – – Apparecchi per scintigrafia

9018 19 – – altri:

9018 19 10 – – – Apparecchi di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici

9018 19 90 – – – altri».

21

Le sottovoci 9018 90 e 9018 90 85 della NC, nelle versioni di cui ai regolamenti nn. 1214/2007, 1031/2008 e 948/2009, sono formulate come segue:

«9018 90 – altri strumenti ed apparecchi:

(...)

9018 90 85 – – altri».

22

Le sottovoci 9018 90 e 9018 90 84 della NC, nelle versioni di cui ai regolamenti nn. 861/2010 e 1006/2011, sono formulate come segue:

«9018 90 – altri strumenti ed apparecchi:

(...)

9018 90 84 – – altri».

23

Il capitolo 90 della NC comprende anche le seguenti voci e sottovoci doganali:

«9019 Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria:

9019 10 Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica;

9019 10 10 – – Vibromassaggiatori elettrici

9019 10 90 – – altri

9019 20 00 – Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione e altri apparecchi di terapia respiratoria».

24

Il regolamento (CE) n. 119/2008 della Commissione, del 7 febbraio 2008, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 36, pag. 3), adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2658/87, ha classificato il seguente prodotto nella sottovoce 8543 70 90 della NC:

«Apparecchio per la depilazione e la cura della pelle che utilizza la tecnologia della luce pulsata (IPL) e presenta le seguenti dimensioni: altezza 34,5 cm, larghezza 30,5 cm e profondità 50,5 cm. L’apparecchio pesa 25 [chilogrammi (kg)].

L’apparecchio è destinato alla depilazione ed alla cura della pelle, dal semplice trattamento cosmetico di ringiovanimento all’eliminazione di macchie cutanee, alla correzione delle pigmentazioni irregolari e ancora al trattamento dei capillari. Viene utilizzato nei centri estetici.

L’apparecchio è munito di un motore elettrico per il raffreddamento che non svolge alcuna funzione nella depilazione o nel trattamento della pelle».

25

La classificazione di tale prodotto in questa sottovoce è motivata nei seguenti termini:

«La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della [NC] e dal testo dei codici NC 8543, 8543 70 e 8543 70 90.

Poiché nel processo di depilazione si utilizza la tecnologia IPL e il pelo non viene afferrato ed estirpato alla radice con l’impiego di un motore elettrico, è esclusa la classificazione alla voce 8510 come apparecchio per la depilazione con motore elettrico incorporato (vedi le note esplicative del SA, voce 8510).

Anche la classificazione alla voce 9018 come strumento o apparecchio per la medicina è esclusa, in quanto l’apparecchio non può essere utilizzato per trattamenti medici o nella pratica professionale (vedi le note esplicative del SA, voce 9018).

Lo strumento deve essere classificato alla voce 8543, in quanto si tratta di un apparecchio elettrico con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85».

26

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1204/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 305, pag. 14), adottato in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2658/87, ha classificato i seguenti prodotti nella sottovoce 8543 90 00 de la NC:

«1.   Apparecchio portatile e intercambiabile costituito da una lampada flash, una lente, un pulsante di accensione e una spia luminosa (cosiddetto “apparecchio portatile a luce pulsata o IPL – intense pulse light”).

L’apparecchio genera un’energia luminosa impulsiva con larghezze di impulso diverse fino a 100 [ms], una lunghezza d’onda compresa fra 650 e 1200 nm, un fascio di luce di 16 x 46 mm e una fluenza massima di 45 J/cm2.

L’apparecchio funziona solo se utilizzato insieme a una macchina (l’“unità di base”) da cui riceve l’energia, i segnali di comando e il fluido di raffreddamento. L’“unità di base” comprende l’alimentazione elettrica, un’unità di comando dotata di visualizzatore e un’unità di raffreddamento e può funzionare anche con apparecchi laser.

L’apparecchio, collegato all’“unità di base”, è utilizzato per trattamenti estetici specifici, quali l’epilazione definitiva.

2.   Apparecchio portatile e intercambiabile costituito da un laser a stato solido, una lente, un interruttore per selezionare la dimensione dello spot e un pulsante di accensione (cosiddetto “apparecchio laser”).

L’apparecchio genera una luce laser con larghezze di impulso diverse fino a 100 [ms], una lunghezza d’onda di 1064 nm, un diametro del fascio regolabile da 1,5, 3, 6 o 9 mm e una fluenza massima di 700 J/cm2.

L’apparecchio funziona solo se utilizzato insieme a una macchina (l’“unità di base”) da cui riceve l’energia, i segnali di comando e il fluido di raffreddamento. L’“unità di base” comprende l’alimentazione elettrica, un’unità di comando dotata di visualizzatore e un’unità di raffreddamento e può funzionare anche con apparecchi a luce pulsata (IPL).

L’apparecchio, collegato all’“unità di base”, è utilizzato specificamente per il trattamento estetico delle vene varicose».

27

La classificazione degli apparecchi portatili IPL in questa sottovoce è motivata nei seguenti termini:

«Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della [NC], della nota 2 b) della sezione XVI e del testo dei codici NC 8543 e 8543 90 00.

Dato che la luce pulsata generata dalla lampada flash non è un raggio laser, è esclusa la classificazione alla voce 9013 come laser.

Considerate le sue caratteristiche e proprietà oggettive, ossia la natura elettronica, l’apparecchio non è simile a uno strumento intercambiabile (vedere nota 1 o) della sezione XVI). Quando è utilizzato insieme all’“unità di base”, l’apparecchio può essere considerato una macchina che svolge una funzione specifica, non nominata né compresa altrove nel capitolo 85.

L’apparecchio è essenziale per il funzionamento della macchina, che non può funzionare senza di esso.

L’apparecchio deve quindi essere classificato nel codice NC 8543 90 00 quale parte di altre macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85».

28

La classificazione degli apparecchi portatili laser nella sottovoce 8543 90 00 della NC è motivata nei seguenti termini:

«Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della [NC], della nota 2 b) della sezione XVI e del testo dei codici NC 8543 e 8543 90 00.

Poiché il laser è concepito specificamente per generare luce laser con determinate larghezze d’impulso e dimensioni del fascio, l’apparecchio è destinato a svolgere una funzione specifica. Quando è utilizzato insieme all’“unità di base”, l’apparecchio può essere considerato una macchina che svolge una funzione specifica, non nominata né compresa altrove nel capitolo 85.

È pertanto esclusa la classificazione alla voce 9013 come laser (vedere anche la nota esplicativa 2, paragrafo 4, del SA alla voce 9013).

Considerate le sue caratteristiche e proprietà oggettive, ossia la natura elettronica, l’apparecchio non è simile a uno strumento intercambiabile (vedere nota 1 o) della sezione XVI).

L’apparecchio è essenziale per il funzionamento della macchina, che non può funzionare senza di esso.

L’apparecchio deve quindi essere classificato nel codice NC 8543 90 00 quale parte di altre macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85».

La direttiva 93/42/CEE

29

I dispositivi medici di cui alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 (GU L 247, pag. 21; in prosieguo: la «direttiva 93/42»), sono definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della medesima, come segue:

«“dispositivo medico”: qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalità diagnostiche e/o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull’uomo a fini di:

diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di malattie;

diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap;

studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico;

intervento sul concepimento,

la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano non sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante metabolismo, ma la cui funzione possa essere assistita da questi mezzi».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

30

Durante il periodo compreso tra il novembre 2008 e l’aprile 2012, la Oliver Medical ha dichiarato, ai fini dell’immissione in libera pratica, alcune merci del fabbricante Lumenis. Sono state dichiarate:

nella sottovoce 9018 19 90 della NC, il 25 novembre 2008, le punte del dispositivo laser «UltraPulse Encore laser»;

nella sottovoce 9018 90 85 della NC, l’apparecchio laser «Light Sheer ST» e l’apparecchio «IPL Quantum SR», con i suoi accessori «HR upgd for IPL Quantum» e «DL upgd for IPL Quantumsystem», rispettivamente il 6 aprile e l’11 novembre 2009;

nella sottovoce 9019 10 90 de la NC, il 21 aprile 2010 e il 14 gennaio 2011, le teste di trattamento degli apparecchi per il trattamento ad ultrasuoni «Ultrashape contour I»;

nella sottovoce 9018 90 84 della NC, il 14 febbraio 2011, le teste dell’apparecchio «IPL Quantum SR 560» con il suo sistema di raffreddamento, e

nella sottovoce 9018 90 85 della NC, il 4 novembre 2010, il laser di termoterapia «Ls-Duet» e suoi accessori specifici.

31

A seguito di un controllo effettuato presso la Oliver Medical, il VID ha ritenuto che gli apparecchi «Light Sheer ST» e «IPL Quantum SR» dovessero essere classificati nella sottovoce 8543 70 90 99 della NC.

32

Il VID ha considerato che le teste dell’apparecchio «IPL Quantum SR», denominate «HR upgd for IPL Quantum» e «DL upgd for IPL Quantumsystem», e quelle dei dispositivi «IPL Quantum SR 560» e «Ultrashape contour I» dovessero essere classificate nella sottovoce 8543 90 00 90 de la NC.

33

Inoltre, a seguito di una verifica di conformità dei dati della dichiarazione doganale del laser «Ls-Duet» e di suoi accessori, il VID ha concluso che tali prodotti dovevano essere classificati rispettivamente nelle sottovoci 8543 70 90 99 e 8543 90 00 90 della NC.

34

Sulla base di tali correzioni, i dazi e l’imposta sul valore aggiunto imposti dal VID alla Oliver Medical sono stati aumentati e maggiorati degli interessi di mora e di sanzioni pecuniarie.

35

Il 13 marzo 2012, la Oliver Medical ha presentato al VID una richiesta di informazione tariffaria vincolante sulla classificazione dell’apparecchio di fototermolisi selettiva «Lumenis M22», al quale è stato attribuito il certificato di conformità CE 93/42 quale apparecchio medico. Il 25 aprile 2012, il VID ha emesso un’informazione tariffaria vincolante classificando l’apparecchio in questione nella sottovoce 8543 70 90 della NC.

36

La Oliver Medical ha impugnato le decisioni di classificazione del VID dinanzi al giudice del rinvio, rilevando che gli apparecchi del fabbricante Lumenis erano destinati a centri sanitari per uso medico e dovevano pertanto essere classificati nelle voci 9018 e 9019 de la NC.

37

Riguardo al VID, esso ritiene che tali apparecchi siano piuttosto apparecchi elettrici con funzioni specifiche e rientrino pertanto nella posizione 8543 della NC.

38

Al riguardo, il giudice del rinvio manifesta dubbi quanto alla classificazione di detti apparecchi nella voce 8543 de la NC, in particolare con riferimento al regolamento n. 119/2008. A tal proposito esso cita, ad esempio, l’apparecchio «Light Sheer ST», le cui dimensioni di 44 cm di altezza, 50 cm di larghezza e 112 cm di profondità, per un peso di 48 kg, non corrispondono alle dimensioni di 34,5 cm di altezza, di 30,5 cm de larghezza e di 50,5 cm di profondità, per un peso di 25 kg, indicate in questo regolamento. Inoltre esso precisa che il sistema laser di questo apparecchio emette raggi con lunghezza d’onda di 900 nm che vengono assorbiti dalla melanina, tecnologia diversa da quella della luce pulsata intensa (IPL) menzionata in detto regolamento. Il giudice del rinvio aggiunge che l’apparecchio «UltraPulse Encore laser» utilizza un laser ermetico del tipo CO2, e che il raffreddamento di tale apparecchio avviene mediante un liquido.

39

Il giudice del rinvio rileva, riguardo agli apparecchi «IPL Quantumsystem», che questi ultimi combinano su un’unica piattaforma la tecnologia laser con la tecnologia di luce ad alta intensità, utilizzando parametri di grande potenza. Per quanto riguarda l’apparecchio «UltraShape Contour I», esso genera onde di grande potenza e ultrasuoni di bassa frequenza, con una tecnologia analogica utilizzata per la litotrissia e il trattamento di tumori localizzati.

40

Il giudice del rinvio aggiunge che gli apparecchi di cui al regolamento n. 119/2008 sono destinati ad essere utilizzati nei centri estetici, mentre gli apparecchi controversi nel procedimento principale e loro parti sono utilizzati in centri sanitari.

41

Rispetto alla classificazione dell’apparecchio «Lumenis M22» nella sottovoce 8543 70 90 della NC a seguito di una richiesta di informazione tariffaria vincolante, il giudice del rinvio indica che il VID ha applicato il regolamento di esecuzione n. 1204/2011, secondo cui la classificazione come laser di un apparecchio con dispositivo laser nella voce 9013 della NC è esclusa. Basandosi sulle note esplicative della NC relative alla sottovoce 8543 70 90, il giudice del rinvio dubita in tale contesto della rispettiva portata delle diverse voci della NC pertinenti nel procedimento principale. Esso considera, infatti, che tali voci non si escludano reciprocamente, e che la classificazione doganale dei prodotti controversi nel procedimento principale dipenda dall’interpretazione del diritto dell’Unione.

42

Alla luce di quanto sopra, l’administratīvā rajona tiesa ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le tre questioni pregiudiziali seguenti:

«1)

Se le voci 9018 e 9019 della [NC] debbano essere interpretate nel senso che i seguenti dispositivi: punte “UltraPulse Encore laser”, “Light Sheer ST”, “IPL Quantum SR” e sue teste “HR upgd for IPL Quantum” e “DL upgd for IPL Quantumsystem”, le teste di trattamento “Ultrashape Contour I”, i dispositivi “IPL Quantum SR 560”, “Ls-Duet” e suoi relativi accessori e l’apparecchio “Lumenis M22”, utilizzati in medicina, possono essere classificati in dette voci.

2)

Qualora le voci 9018 e 9019 non trovino applicazione, se detti prodotti possano essere classificati nella voce 8543 della [NC].

3)

In caso di risposta negativa, quale altra voce risulterebbe indicata dall’interpretazione della [NC] ai fini della classificazione».

Sulle questioni pregiudiziali

43

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che i prodotti controversi nel procedimento principale, destinati al trattamento di problemi dermovascolari e dermatologici e il cui funzionamento prevede il ricorso alla tecnologia laser e a una tecnologia che utilizza luce ad alta intensità, devono essere classificati quali strumenti o apparecchi per la medicina o apparecchi di meccanoterapia, nelle voci 9018 o 9019 della NC, o se la NC vada interpretata nel senso che tali prodotti devono essere classificati quali apparecchi elettrici con una funzione specifica, nella posizione 8543 della NC.

44

In via preliminare, si deve anzitutto ricordare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui attuazione gli permetterà di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili al riguardo. In effetti, il giudice nazionale appare, in ogni caso, collocato nella posizione più favorevole per procedere a tale operazione (v. sentenza Data I/O, C‑297/13, EU:C:2014:331, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

45

Inoltre, secondo costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (sentenza Delphi Deutschland, C‑423/10, EU:C:2011:315, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

46

Parimenti, secondo giurisprudenza costante, le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, per quanto riguarda l’SA, dall’OMD forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (sentenza Delphi Deutschland, EU:C:2011:315, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

47

In ultimo, ai fini della classificazione nella voce corretta, occorre altresì ricordare che la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v. sentenza Olicom, C‑142/06, EU:C:2007:449, punto 18).

48

Con riferimento alla voce 9018 della NC, dall’esame di tale voce risulta che essa comprende in particolare gli strumenti o gli apparecchi per la medicina. Il testo di tale voce non aggiunge precisazioni sulle caratteristiche di tali strumenti o di tali apparecchi. Tra i prodotti rientranti in detta voce sono elencati gli apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi.

49

Occorre rilevare al riguardo che secondo la nota esplicativa del SA relativa alla voce 9018, quest’ultima comprende vari strumenti o apparecchi il cui impiego normale esige, nella quasi totalità dei casi, l’intervento di un esperto, come un medico, un chirurgo, un dentista, un veterinario o un’ostetrica, per fare una diagnosi, prevenire o curare una malattia, oppure operare.

50

Ne risulta, da un lato, che tali strumenti o apparecchi sono, nella maggior parte dei casi, utilizzati da un esperto in ambito sanitario, senza però che l’intervento di un siffatto esperto sia richiesto in tutti i casi e, dall’altro, che detti apparecchi e strumenti sono destinati a fini medici.

51

Al fine di accertare se un prodotto sia destinato a fini medici, si deve tenere conto di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie, quali risultano dalla decisione di rinvio, nella misura in cui si tratti di caratteristiche e proprietà oggettive inerenti a tale prodotto. Ricade sull’importatore, al momento dell’importazione, l’onere della prova che detto prodotto è destinato a fini medici.

52

Tra gli elementi pertinenti, si devono valutare l’uso cui il prodotto considerato è destinato dal fabbricante, nonché le modalità e il luogo di utilizzazione di quest’ultimo. In tal senso, la destinazione di tale prodotto al trattamento di una o di diverse patologie, e il fatto che tale trattamento debba essere eseguito in un centro sanitario e sotto il controllo di un medico, costituiscono indizi idonei a stabilire che detto prodotto è destinato a fini medici. Al contrario, la circostanza che un prodotto permetta principalmente miglioramenti estetici, e la sua possibile manipolazione al di fuori di un ambito sanitario, ad esempio in un centro estetico e senza l’intervento di un medico, costituiscono indizi idonei a escludere che detto prodotto sia destinato a fini medici.

53

Al riguardo, la circostanza che un prodotto sia provvisto della certificazione CE attestante la conformità di un dispositivo medico alle disposizioni della direttiva 93/42 costituisce un elemento, tra altri, da prendere in considerazione. Tuttavia, dal momento che la direttiva 93/42 persegue obiettivi diversi da quelli della NC e al fine di preservare la coerenza tra l’interpretazione della NC e quella del SA, istituito da una convenzione internazionale di cui l’Unione è parte contraente, la circostanza che un prodotto sia provvisto della certificazione CE non può essere dirimente al fine di valutare se quest’ultimo sia destinato a fini medici ai sensi della voce 9018 de la NC.

54

Il giudice del rinvio si interroga altresì sulla pertinenza di altri elementi, come le dimensioni, il peso del prodotto considerato e la tecnologia utilizzata, per valutare se tale prodotto rientri nella voce 9018 della NC. Esso considera, infatti, che i prodotti controversi nel procedimento principale devono essere distinti sulla base di tali elementi da quelli oggetto del regolamento n. 119/2008 e rispetto ai quali la Commissione ha escluso, in tale regolamento, la classificazione nella voce 9018 della NC.

55

Si deve ricordare, al riguardo, che un regolamento di classificazione ha una portata generale in quanto si applica non ad un operatore determinato, bensì alla generalità dei prodotti identici a quello che è stato esaminato dal comitato del codice doganale. Per determinare, nel contesto dell’interpretazione di un regolamento di classificazione, il campo di applicazione di quest’ultimo, si deve tener conto, tra l’altro, della sua motivazione (sentenza Krings, C‑130/02, EU:C:2004:122, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

56

Certamente, il regolamento n. 119/2008 non è direttamente applicabile ai prodotti controversi nel procedimento principale. Infatti tali prodotti non sono identici a quelli indicati da quest’ultimo regolamento, dal momento che se ne diversificano, tra l’altro, per le dimensioni e per il peso, nonché per le tecnologie che utilizzano.

57

Tuttavia, l’applicazione per analogia di un regolamento di classificazione, quale il regolamento n. 119/2008, ai prodotti equivalenti a quelli indicati da tale regolamento favorisce un’interpretazione coerente della NC e la parità di trattamento degli operatori (v., in tal senso, sentenza Krings, EU:C:2004:122, punto 35).

58

Secondo la motivazione contenuta nella terza colonna dell’allegato del regolamento n. 119/2008, la classificazione come strumento o apparecchio per la medicina, nella voce 9018 della NC, dei prodotti designati nella prima colonna di tale allegato è esclusa in quanto l’apparecchio non può essere utilizzato per trattamenti medici o nella pratica professionale.

59

Se ne deve dedurre che le dimensioni, il peso e la tecnologia utilizzata non costituiscono elementi determinanti per la classificazione di un prodotto in tale voce.

60

Con riferimento alla voce 9019 della NC, tale voce comprende, tra l’altro, apparecchi di meccanoterapia. Risulta dalla nota esplicativa del SA relativa alla voce 9019 che tali apparecchi sono utilizzati essenzialmente per la cura delle malattie delle articolazioni o dei muscoli e che tale trattamento è generalmente effettuato secondo le direttive o il controllo di un medico. Ne discende che i criteri enunciati ai punti da 51 a 53 della presente sentenza relativi alla destinazione del prodotto a fini medici sono pertinenti mutatis mutandis per l’interpretazione della voce 9019 della NC.

61

La decisione di rinvio non contiene elementi di fatto che consentano di accertare i motivi per i quali tale voce è stata considerata pertinente ai fini della classificazione doganale dei prodotti controversi nel procedimento principale. Nel corso dell’udienza la Oliver Medical ha indicato che le teste di trattamento dell’apparecchio «Ultrashape Contour I» costituiscono un dispositivo di meccanoterapia, utilizzato per dividere le cellule di grasso.

62

Dal momento che si tratta di un elemento di fatto non rilevato nella decisione di rinvio, ma venuto alla luce per la prima volta in udienza, spetta al giudice del rinvio verificare, tenuto conto di tutti gli elementi del fascicolo e in considerazione della nota esplicativa del SA relativa alla voce 9019, se uno o più dei prodotti controversi nel procedimento principale rientrino nella voce 9019 della NC piuttosto che nella voce 8543 della NC.

63

Con riferimento alla voce 8543 della NC, tale voce designa le macchine e gli apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85. Secondo la regola 3 a) per l’interpretazione della NC, che figura nella parte prima, titolo I, A, della stessa, poiché detta voce ha una portata più generale di quella delle voci 9018 o 9019 della NC, la voce 8543 della NC sarebbe pertinente per la classificazione dei prodotti controversi nella causa principale soltanto nel caso in cui essi non rientrassero nelle voci 9018 o 9019 della NC, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare alla luce dei criteri enunciati ai punti da 51 a 59 della presente sentenza.

64

Considerando, tenuto conto delle note esplicative della NC relative alla sottovoce 8543 70 90, che le diverse voci della NC pertinenti nel procedimento principale, non si escludono reciprocamente, il giudice del rinvio dubita, in tale contesto, della portata rispettiva di tali voci.

65

Al riguardo si deve rilevare, da un lato, che dette note esplicative riguardano gli apparecchi per irradiare a raggi ultravioletti, tecnologia che non sembra corrispondere a quella dei prodotti controversi nel procedimento principale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Occorre rilevare, dall’altro, che sia in base alle stesse note, sia in base alla nota esplicativa del SA relativa alla voce 9018, riportata al punto 49 della presente sentenza, la destinazione medica di un prodotto costituisce il criterio decisivo ai fini della classificazione di tale prodotto nella voce 9018 della NC.

66

Peraltro, tra i prodotti controversi nel procedimento principale, sono ricompresi non solo apparecchi diversi, ma anche apparecchi portatili corrispondenti, ossia punte e teste.

67

Dalla nota 2 della sezione XVI della NC risulta che, con riserva delle disposizioni della nota 1 di tale sezione e della nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine, escluse alcune eccezioni non pertinenti nel procedimento principale, sono classificate conformemente alle regole di cui a tale nota 2. Parimenti, secondo la nota 2 del capitolo 90 della NC, le parti e gli accessori di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti di detto capitolo sono da classificare sulla base delle regole enunciate in quest’ultima nota, con riserva delle disposizioni di cui alla nota 1 di tale capitolo.

68

Occorre quindi verificare se gli apparecchi portatili in questione costituiscano parti e accessori ai sensi di dette note.

69

Al riguardo, dalla giurisprudenza della Corte relativa alle voci 8473, 8486 e 9018 della NC risulta che la nozione di «parti» implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento le parti sono indispensabili e che la nozione di «accessori» comprende elementi di attrezzatura intercambiabili che consentono di adattare un apparecchio a un particolare lavoro o che gli conferiscono possibilità supplementari o ancora che lo rendono idoneo ad assicurare un servizio particolare in relazione alla sua funzione principale (v. sentenza Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe e a., C‑336/11, EU:C:2012:500, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Al fine di garantire un’applicazione coerente e uniforme della tariffa doganale comune, tali definizioni delle nozioni di «parti» e di «accessori» vanno applicate, eventualmente, alle voci 8543, 9018 e 9019 della NC.

70

Spetta al giudice del rinvio accertare, alla luce delle indicazioni contenute nel punto precedente della presente sentenza, se gli apparecchi portatili di cui trattasi nel procedimento principale debbano essere considerati parti o accessori di uno degli apparecchi in parola e, di conseguenza, se vadano classificati in conformità alla nota 2 della sezione XVI della NC o alla nota 2 del capitolo 90 della stessa.

71

Spetta altresì al giudice del rinvio verificare, tenuto conto dei criteri enunciati nella presente sentenza e sulla base di tutti gli elementi di fatto a propria disposizione, se i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale debbano essere classificati nelle voci 9018 o 9019 della NC o, in caso non sia possibile, nella voce 8543 de la NC.

72

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni sollevate che la NC dev’essere interpretata nel senso che, per accertare se determinati prodotti, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, debbano essere classificati quali strumenti o apparecchi per la medicina, nella voce 9018 della NC, o quali apparecchi di meccanoterapia, nella voce 9019 della NC, piuttosto che, quali apparecchi elettrici con una funzione specifica, nella posizione 8543 della NC, si deve tenere conto di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie, nella misura in cui siano relativi a caratteristiche e proprietà oggettive inerenti a tali prodotti. Tra gli elementi pertinenti, si devono valutare l’uso cui tali prodotti sono destinati dal fabbricante, nonché le modalità e il luogo di utilizzazione di questi ultimi. La destinazione dei prodotti al trattamento di una o di diverse patologie e il fatto che tale trattamento debba essere eseguito in un centro sanitario autorizzato e sotto il controllo di un medico costituiscono indizi idonei a stabilire che detti prodotti sono destinati a fini medici. Al contrario, la circostanza che i prodotti permettano principalmente miglioramenti estetici e la loro possibile manipolazione al di fuori di un ambito sanitario, ad esempio in un centro estetico e senza l’intervento di un medico, costituiscono indizi idonei a escludere che detto prodotto sia destinato a fini medici. Le dimensioni, il peso e la tecnologia utilizzata non costituiscono elementi determinanti per la classificazione di prodotti, quali quelli di cui trattasi nel procedimento principale, nella voce 9018 della NC.

Sulle spese

73

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

 

La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo, dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, dal regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, e dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, dev’essere interpretata nel senso che, per accertare se determinati prodotti, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, debbano essere classificati, quali strumenti o apparecchi per la medicina, nella voce 9018 di detta nomenclatura, o quali apparecchi di meccanoterapia, nella voce 9019 di quest’ultima, piuttosto che, quali apparecchi elettrici con una funzione specifica, nella posizione 8543 di detta nomenclatura, si deve tenere conto di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie, nella misura in cui siano relativi a caratteristiche e proprietà oggettive inerenti a tali prodotti. Tra gli elementi pertinenti, si devono valutare l’uso cui tali prodotti sono destinati dal fabbricante, nonché le modalità e il luogo di utilizzazione di questi ultimi. La destinazione dei prodotti al trattamento di una o di diverse patologie e il fatto che tale trattamento debba essere eseguito in un centro sanitario autorizzato e sotto il controllo di un medico costituiscono indizi idonei a stabilire che detti prodotti sono destinati a fini medici. Al contrario, la circostanza che i prodotti permettano principalmente miglioramenti estetici e la loro possibile manipolazione al di fuori di un ambito sanitario, ad esempio in un centro estetico e senza l’intervento di un medico, costituiscono indizi idonei a escludere che detto prodotto sia destinato a fini medici. Le dimensioni, il peso e la tecnologia utilizzata non costituiscono elementi determinanti per la classificazione di prodotti, quali quelli di cui trattasi nel procedimento principale, nella voce 9018 della nomenclatura combinata.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lettone.

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