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Documento 62013CJ0515

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 febbraio 2015.
Ingeniørforeningen i Danmark, agissant pour Poul Landin contro Tekniq, agissant pour ENCO A/S – VVS.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Østre Landsret.
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) – Articolo 6, paragrafo 1 – Disparità di trattamento fondata sull’età – Normativa nazionale che prevede la non corresponsione dell’indennità di licenziamento ai lavoratori che possono beneficiare, alla data della cessazione del rapporto di lavoro, di una pensione di vecchiaia del regime generale.
Causa C-515/13.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2015:115

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

26 febbraio 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) — Articolo 6, paragrafo 1 — Disparità di trattamento fondata sull’età — Normativa nazionale che prevede la non corresponsione dell’indennità di licenziamento ai lavoratori che possono beneficiare, alla data della cessazione del rapporto di lavoro, di una pensione di vecchiaia del regime generale»

Nella causa C‑515/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Østre Landsret (Danimarca), con decisione del 17 settembre 2013, pervenuta in cancelleria il 25 settembre 2013, nel procedimento

Ingeniørforeningen i Danmark, che agisce per conto di Poul Landin,

contro

Tekniq, che agisce per conto della ENCO A/S – VVS,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, A. Arabadjiev (relatore) e J.L. da Cruz Vilaça, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 ottobre 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per la Ingeniørforeningen i Danmark, che agisce per conto di P. Landin, da K. Schioldann, advokat;

per la Tekniq, che agisce per conto della ENCO A/S – VVS, da C. Ketelsen, e T. Lind-Larsen, advokaterne;

per il governo danese, da M. Wolff, C. Thorning e U. Melgaard, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Clausen e D. Martin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Ingeniørforeningen i Danmark, che agisce per conto del sig. Landin, e la Tekniq, che agisce per conto della ENCO A/S – VVS, in merito al rigetto, da parte della Tekniq, della domanda del sig. Landin volta ad ottenere un’indennità speciale di licenziamento.

Contesto normativo

La direttiva 2000/78

3

Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2000/78, essa «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

4

L’articolo 2 di tale direttiva stabilisce quanto segue:

«1.   Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

2.   Ai fini del paragrafo 1:

a)

sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;

(...)».

5

L’articolo 6 della medesima direttiva è così formulato:

«1.   Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di informazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

a)

la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;

b)

la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione;

(...).

2.   Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l’utilizzazione, nell’ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull’età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso».

Il diritto danese

6

La legge relativa agli impiegati [lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (funktionærloven); in prosieguo: la «legge relativa agli impiegati»], reca, al suo articolo 2a, le seguenti disposizioni relative all’indennità speciale di licenziamento:

«1.   In caso di licenziamento di un lavoratore subordinato, occupato nella stessa azienda continuativamente per 12, 15 o 18 anni, il datore di lavoro, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, gli corrisponde una somma pari, rispettivamente, a 1, 2 ovvero 3 stipendi mensili.

2.   La disposizione di cui al paragrafo 1 non trova applicazione se, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore subordinato percepisce una pensione di vecchiaia del regime generale.

3.   L’indennità di licenziamento non viene corrisposta se, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore subordinato percepisca dal datore di lavoro una pensione di vecchiaia e il lavoratore subordinato abbia aderito al regime previdenziale di cui trattasi prima del compimento del cinquantesimo anno di età.

4.   Le disposizioni di cui al paragrafo 3 non si applicano nei casi in cui una convenzione collettiva disciplinasse, alla data del 1o luglio 1996, la questione della riduzione o della soppressione dell’indennità di licenziamento a motivo della pensione di vecchiaia corrisposta dal datore di lavoro.

5.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis in caso di licenziamento illegittimo».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

7

Il sig. Landin è nato il 24 novembre 1944 ed è stato assunto l’11 gennaio 1999 come ingegnere ai sensi delle disposizioni della legge relativa agli impiegati.

8

Con effetto dal giorno del suo 65° compleanno, in data 24 novembre 2009, egli ha chiesto che il versamento della sua pensione di vecchiaia del regime generale fosse differito, al fine di conseguire un importo più elevato.

9

Il 30 novembre 2011, la convenuta nel procedimento principale ha notificato al sig. Landin, all’epoca avente 67 anni, la sua decisione di licenziarlo al termine di un preavviso di sei mesi, alla fine del mese di maggio 2012, conformemente alle disposizioni della legge relativa agli impiegati, tenuto conto della sua anzianità.

10

Dato che il sig. Landin, che aveva più di 65 anni, poteva beneficiare della pensione di vecchiaia del regime generale, la convenuta nel procedimento principale non gli ha corrisposto l’indennità speciale di licenziamento di cui all’articolo 2a, paragrafo 1, della legge relativa agli impiegati per il motivo che, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 2a, paragrafo 2, di tale legge, il lavoratore che può beneficiare della pensione di vecchiaia del regime generale perde il diritto all’indennità prevista dal paragrafo 1 del suddetto articolo 2a, anche qualora continui ad esercitare un’attività professionale ed anche qualora abbia chiesto il differimento del versamento di tale pensione.

11

Il sig. Landin ha lavorato durante tutto il periodo di preavviso e, alla sua scadenza, è stato assunto come ingegnere idraulico presso un altro datore di lavoro, alle condizioni generali di mercato e secondo le disposizioni della legge relativa agli impiegati.

12

Egli ha poi agito in giudizio al fine di ottenere l’indennità speciale di licenziamento ai sensi dell’articolo 2a, paragrafo 1, della legge relativa agli impiegati, sostenendo che il rifiuto di corrispondergliela fosse contrario al diritto dell’Unione.

13

In tale contesto, l’Østre Landsret ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il divieto di discriminazioni dirette in ragione dell’età di cui agli articoli 2 e 6 della direttiva [2000/78] debba essere interpretato nel senso che esso osta al mantenimento, da parte di uno Stato membro, di una normativa secondo cui un datore di lavoro che licenzi un lavoratore dipendente, occupato senza interruzione nella stessa impresa per 12, 15 o 18 anni, è tenuto a corrispondere, alla cessazione del rapporto di lavoro, un’indennità rispettivamente pari a una, a due ovvero a tre mensilità, mentre invece tale indennità non deve essere corrisposta nel caso in cui il lavoratore dipendente, alla cessazione del rapporto di lavoro, abbia la possibilità di percepire una pensione di vecchiaia del regime generale».

Sulla questione pregiudiziale

14

Al fine di rispondere alla questione sollevata, occorre, per prima cosa, verificare se l’applicazione dell’articolo 2a, paragrafo 2, della legge relativa agli impiegati comporti una disparità di trattamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.

15

Nella fattispecie, l’articolo 2a, paragrafo 2, della legge relativa agli impiegati ha l’effetto di privare del diritto all’indennità speciale di licenziamento taluni lavoratori, e ciò per il solo fatto che essi possono beneficiare, al momento del loro licenziamento, di una pensione di vecchiaia del regime generale. Orbene, risulta dal fascicolo che l’ammissione al beneficio di una tale pensione è subordinata alla condizione di un’età minima, che, per i lavoratori nati prima del 1954, è stata fissata in anni 65. Tale disposizione si basa quindi su un criterio indissolubilmente legato all’età dei dipendenti (v., per analogia, sentenza Ingeniørforeningen i Danmark, C‑499/08, EU:C:2010:600, punto 23).

16

Ne consegue che la normativa nazionale oggetto del procedimento principale contiene una disparità di trattamento direttamente basata sul criterio dell’età ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78.

17

Per seconda cosa, occorre esaminare se tale disparità di trattamento possa essere giustificata.

18

L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 precisa infatti che gli Stati membri possono prevedere che una disparità di trattamento in ragione dell’età non costituisca una discriminazione laddove essa sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell’ambito del diritto nazionale, da finalità legittime, in particolare da giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari (sentenza Schmitzer, C‑530/13, EU:C:2014:2359, punto 37).

19

La Corte ha più volte dichiarato che gli Stati membri dispongono di un ampio margine discrezionale non solo nella scelta di perseguire uno scopo determinato fra altri in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzarlo (sentenze Specht e a., da C‑501/12 a C‑506/12, C‑540/12 e C‑541/12, EU:C:2014:2005, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata, nonché Schmitzer, EU:C:2014:2359, punto 38).

20

Per valutare la legittimità dell’obiettivo perseguito dalla normativa oggetto della causa principale occorre osservare, da un lato, che l’indennità speciale di licenziamento, come segnalato dal giudice del rinvio facendo riferimento alla genesi della legge relativa agli impiegati, ha lo scopo di agevolare il passaggio ad un nuovo impiego per i lavoratori in età avanzata che dispongano di una rilevante anzianità di servizio presso il medesimo datore di lavoro. Dall’altro, se è vero che il legislatore ha inteso limitare il beneficio di tale indennità ai lavoratori che, al momento del loro licenziamento, non siano stati ammessi al beneficio di una pensione di vecchiaia del regime generale, i lavori preparatori di tale misura legislativa, citati dal giudice del rinvio, dimostrano che tale limitazione si fonda sulla constatazione che, in generale, le persone ammesse al beneficio di una pensione decidono di ritirarsi dal mercato del lavoro (v., in tal senso, sentenza Ingeniørforeningen i Danmark, EU:C:2010:600, punto 27).

21

Come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, il limite posto dall’articolo 2a, paragrafo 2, della legge relativa agli impiegati mira a garantire che i datori di lavoro non versino agli impiegati licenziati in possesso di una significativa anzianità di servizio una duplice compensazione, che non realizzerebbe alcun obiettivo di politica del lavoro.

22

La finalità di tutela dei lavoratori in possesso di una significativa anzianità di servizio nell’impresa e di ausilio al loro reinserimento professionale, perseguita dall’indennità speciale di licenziamento, rientra nella categoria degli obiettivi legittimi di politica del lavoro e di mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 (sentenza Ingeniørforeningen i Danmark, EU:C:2010:600, punto 29).

23

Secondo tale disposizione, detti obiettivi possono giustificare, in deroga al principio di divieto delle discriminazioni basate sull’età, disparità di trattamento che riguardano, in particolare, «la definizione di condizioni speciali (...) di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per (...) i lavoratori anziani (...), onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi».

24

Di conseguenza, obiettivi come quelli perseguiti dalla normativa nazionale oggetto del procedimento principale devono, in linea di principio, essere ritenuti idonei a giustificare «oggettivamente e ragionevolmente», «nell’ambito del diritto nazionale», come previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78, una disparità di trattamento basata sull’età (sentenza Ingeniørforeningen i Danmark, EU:C:2010:600, punto 31).

25

Occorre inoltre verificare, secondo gli stessi termini della predetta disposizione, se i mezzi impiegati per il conseguimento di tali obiettivi siano «appropriati e necessari». Nella fattispecie, occorre esaminare se l’articolo 2a, paragrafo 2, della legge relativa agli impiegati consenta di realizzare gli obiettivi di politica del lavoro perseguiti dal legislatore senza per questo arrecare eccessivamente pregiudizio ai legittimi interessi dei lavoratori ai quali, in base a tale disposizione, viene negata tale indennità per il fatto che possono ottenere una pensione di vecchiaia del regime generale (v., in tal senso, sentenza Ingeniørforeningen i Danmark, EU:C:2010:600, punto 32).

26

A tal riguardo, si deve ricordare che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure atte a realizzare i loro obiettivi in materia di politica sociale e del lavoro. Tuttavia, tale margine di discrezionalità non può avere l’effetto di privare della sua sostanza l’attuazione del principio di non discriminazione in ragione dell’età (sentenza Ingeniørforeningen i Danmark, EU:C:2010:600, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

27

Orbene, limitare l’indennità speciale di licenziamento ai soli lavoratori che, al momento del loro licenziamento, non otterranno una pensione di vecchiaia del regime generale non appare irragionevole rispetto alla finalità perseguita dal legislatore, che consiste nel fornire una maggiore tutela ai lavoratori il cui passaggio verso un nuovo impiego risulta problematico a causa della loro anzianità di servizio nell’impresa. L’articolo 2a, paragrafo 2, della legge relativa agli impiegati consente altresì di limitare le possibilità di abuso consistente, per il lavoratore, nel fruire di un’indennità destinata a sostenerlo nella ricerca di un nuovo impiego quando invece sta per andare in pensione (v., in tal senso, sentenza Ingeniørforeningen i Danmark, EU:C:2010:600, punto 34).

28

Occorre quindi considerare che una disposizione come l’articolo 2a, paragrafo 2, della legge relativa agli impiegati non appare manifestamente inadeguata alla realizzazione del legittimo obiettivo di politica del lavoro perseguito dal legislatore dell’Unione europea.

29

Si deve, ancora, verificare se tale misura ecceda quanto necessario per la realizzazione di un simile obiettivo.

30

Dal fascicolo agli atti della Corte risulta che il legislatore ha ponderato la protezione dei lavoratori i quali, in ragione della loro anzianità di servizio nell’impresa, hanno generalmente un’età più avanzata, con quella dei lavoratori più giovani, che non possono beneficiare dell’indennità speciale di licenziamento. I lavori preparatori della legge 22 dicembre 2004, n. 1417, che ha trasposto la direttiva 2000/78, citati dal giudice del rinvio, dimostrerebbero, a tal riguardo, che il legislatore ha preso in considerazione il fatto che l’indennità speciale di licenziamento, in quanto strumento di tutela rafforzata di una categoria di lavoratori definita in funzione della loro anzianità di servizio, rappresenta una forma di disparità di trattamento a danno dei più giovani. In tal senso, il governo danese osserva che la limitazione dell’ambito di applicazione dell’indennità speciale di licenziamento prevista all’articolo 2a, paragrafo 2, della legge relativa agli impiegati consente di non estendere al di là di quanto necessario la portata di una misura di protezione sociale che non è destinata ad essere applicata ai lavoratori più giovani.

31

Inoltre, la misura oggetto del procedimento principale mirerebbe a garantire, conformemente al principio di proporzionalità e alla necessità di contrastare gli abusi, che l’indennità speciale di licenziamento sia versata solo ai soggetti ai quali è destinata, vale a dire a coloro che intendono rimanere attivi ma che, a causa della loro età, incontrano generalmente maggiori difficoltà a trovare di un nuovo impiego. Tale misura consentirebbe altresì di evitare che l’indennità speciale di licenziamento sia corrisposta a soggetti che, oltre ad essa, beneficeranno di una pensione a partire dal momento del loro licenziamento.

32

Emerge da tali elementi che l’articolo 2a, paragrafo 2, della legge relativa agli impiegati, nei limiti in cui esclude dal beneficio dell’indennità speciale di licenziamento i lavoratori che percepiranno, al momento del loro licenziamento, una pensione di vecchiaia del regime generale, non eccede quanto necessario per realizzare gli obiettivi che esso mira a conciliare (v., in tal senso, sentenza Ingeniørforeningen i Danmark, EU:C:2010:600, punto 40).

33

Tuttavia, occorre esaminare se tale constatazione possa essere rimessa in discussione dal fatto che la disposizione in parola assimila ai soggetti che concretamente percepiranno una pensione di vecchiaia del regime generale coloro che possono beneficiare di detta pensione (v., per analogia, sentenza Ingeniørforeningen i Danmark, EU:C:2010:600, punto 41).

34

L’articolo 2a, paragrafo 2, della legge relativa agli impiegati ha per effetto l’esclusione dal beneficio dell’indennità speciale di licenziamento di tutti i lavoratori che, al momento del loro licenziamento, abbiano diritto ad una pensione di vecchiaia del regime generale. Si deve pertanto verificare se una simile esclusione non vada al di là di quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti (v., in tal senso, sentenza Ingeniørforeningen i Danmark, EU:C:2010:600, punto 43).

35

Dai chiarimenti forniti dal giudice del rinvio e dal governo danese risulta che tale esclusione è fondata sull’idea che, in generale, i lavoratori subordinati abbandonano il mercato del lavoro quando possono aspirare ad una pensione di vecchiaia del regime generale. Sulla base di tale valutazione legata all’età, un lavoratore il quale, pur soddisfacendo le condizioni di ammissibilità al beneficio della pensione di vecchiaia del regime generale, desideri rinunciarvi temporaneamente per proseguire la propria carriera professionale, non potrà percepire l’indennità speciale di licenziamento, ancorché essa sia destinata alla sua protezione. Pertanto, allo scopo legittimo di evitare che possano beneficiare di tale indennità soggetti che non cercano un nuovo impiego, ma che percepiranno un reddito sostitutivo sotto forma di una pensione di vecchiaia del regime generale, la misura in questione finisce col privare di detta indennità lavoratori licenziati che intendano restare sul mercato del lavoro, per il solo fatto che essi potrebbero, segnatamente in ragione della loro età, usufruire di una tale pensione (v. sentenza Ingeniørforeningen i Danmark, EU:C:2010:600, punto 44).

36

Al punto 45 della sentenza Ingeniørforeningen i Danmark (EU:C:2010:600), in cui si trattava dell’articolo 2a, paragrafo 3, della legge relativa agli impiegati, il quale prevede l’esclusione dell’indennità speciale di licenziamento quando il lavoratore abbia la possibilità, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di beneficiare della pensione di vecchiaia versata dal suo datore di lavoro, la Corte ha ritenuto che tale misura renderebbe più difficile per un simile lavoratore l’ulteriore esercizio del suo diritto a svolgere un’attività lavorativa, in quanto, trovandosi in una situazione di transizione verso un nuovo impiego, egli non beneficerebbe di tale indennità. Al punto 46 di tale sentenza, la Corte ha constatato l’esistenza di un rischio per i lavoratori interessati di essere obbligati ad accettare una pensione di vecchiaia di un importo ridotto, con conseguente perdita significativa di reddito a lungo termine.

37

Tuttavia, si deve constatare che il procedimento principale è diverso da quello che ha dato luogo alla sentenza Ingeniørforeningen i Danmark (EU:C:2010:600).

38

Dato che la pensione di vecchiaia oggetto della suddetta causa poteva essere versata a partire dall’età di 60 anni, ogni lavoratore che avesse raggiunto detta età al momento della cessazione del suo rapporto di lavoro poteva beneficiare soltanto di una pensione di importo ridotto rispetto a quanto avrebbe ottenuto se avesse potuto attendere di avere l’età pensionabile per far valere i suoi diritti a quest’ultima. Pertanto, egli rischiava effettivamente di subire una riduzione dell’importo corrisposto a causa del pensionamento anticipato.

39

Ciò non si verifica nel procedimento principale, che riguarda l’esclusione dell’indennità speciale di licenziamento quando l’impiegato abbia la possibilità, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di beneficiare della pensione di vecchiaia del regime generale. Come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, detta pensione di vecchiaia è assimilabile a una presa in carico che avviene quando è raggiunta l’età della pensione definita a livello nazionale. Nel corso del periodo che va dal 1999 al 2023, l’età normale per andare in pensione è di 65 anni e detto limite sarà progressivamente portato all’età di 67 anni entro l’anno 2027.

40

Infatti, si deve constatare che il rischio di subire una riduzione dell’importo corrisposto a causa del pensionamento anticipato non riguarda, in via di principio, i lavoratori che, come il sig. Landin, avente 67 anni al momento del suo licenziamento, possano beneficiare della pensione di vecchiaia del regime generale.

41

Inoltre, dato che l’indennità speciale di licenziamento è un’indennità una tantum, corrispondente a una, a due o a tre mensilità di stipendio, una disposizione come quella oggetto del procedimento principale non appare idonea a causare una perdita di entrate significativa a lungo termine.

42

A tal riguardo, il procedimento principale si distingue anche da quello all’origine della causa decisa con la sentenza Dansk Jurist- og Økonomforbund (C‑546/11, EU:C:2013:603), che riguardava l’esclusione, per i funzionari che hanno compiuto l’età di 65 anni e possono accedere al beneficio di una pensione di vecchiaia, del diritto alla conservazione del loro trattamento per un periodo di tre anni.

43

Tali conclusioni non sono rimesse in discussione dal fatto che un lavoratore come il sig. Landin possa, continuando a lavorare al di là dell’età della pensione, aumentare l’importo della sua pensione di vecchiaia. Occorre infatti rilevare che, come indicato dal governo danese in risposta a un quesito posto durante l’udienza, è possibile percepire la pensione di vecchiaia del regime generale pur esercitando un’attività professionale. Il versamento di tale pensione può altresì essere sospeso al fine di esercitare una siffatta attività, in modo da aumentare in futuro l’importo della suddetta pensione.

44

In tale contesto, e tenuto conto degli elementi rilevati ai punti 40 e 41 della presente sentenza, dei quali spetta al giudice del rinvio verificare l’esattezza, una misura come quella prevista all’articolo 2a, paragrafo 2, della legge relativa agli impiegati non sembra comportare un pregiudizio eccessivo agli interessi legittimi dei lavoratori che hanno raggiunto l’età normale della pensione.

45

In considerazione di quanto precede, alla questione sollevata occorre rispondere che gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in base alla quale un datore di lavoro che licenzi un lavoratore dipendente, occupato senza interruzione nella stessa impresa per 12, 15 o 18 anni, è tenuto a corrispondere, alla cessazione di tale rapporto di lavoro, un’indennità pari rispettivamente a una, a due ovvero a tre mensilità di retribuzione, mentre invece tale indennità non deve essere corrisposta nel caso in cui detto lavoratore dipendente, alla data di cessazione del suo rapporto di lavoro, abbia la possibilità di percepire una pensione di vecchiaia del regime generale, in quanto, da un lato, detta normativa risulti oggettivamente e ragionevolmente giustificata da un obiettivo legittimo di politica del lavoro e di mercato del lavoro e, dall’altro, costituisca un mezzo appropriato e necessario per il conseguimento di tale obiettivo. Spetta al giudice nazionale verificare che ciò avvenga nel caso di specie.

Sulle spese

46

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

 

Gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in base alla quale un datore di lavoro che licenzi un lavoratore dipendente, occupato senza interruzione nella stessa impresa per 12, 15 o 18 anni, è tenuto a corrispondere, alla cessazione di tale rapporto di lavoro, un’indennità pari rispettivamente a una, a due ovvero a tre mensilità di retribuzione, mentre invece tale indennità non deve essere corrisposta nel caso in cui detto lavoratore dipendente, alla data di cessazione del suo rapporto di lavoro, abbia la possibilità di percepire una pensione di vecchiaia del regime generale, in quanto, da un lato, detta normativa risulti oggettivamente e ragionevolmente giustificata da un obiettivo legittimo di politica del lavoro e di mercato del lavoro e, dall’altro, costituisca un mezzo appropriato e necessario per il conseguimento di tale obiettivo. Spetta al giudice nazionale verificare che ciò avvenga nel caso di specie.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il danese.

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