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Documento 62013CO0430

    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 16 gennaio 2014.
    Ilona Baradics e altri contro QBE Insurance (Europe) Ltd Magyarországi Fióktelepe e Magyar Állam.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla.
    Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso – Normativa nazionale che fissa percentuali minime per la garanzia che un organizzatore di viaggi deve costituire al fine di rimborsare i fondi depositati dai consumatori in caso d’insolvenza.
    Causa C‑430/13.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2014:32

    ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

    16 gennaio 2014 ( *1 )

    «Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso” — Normativa nazionale che fissa percentuali minime per la garanzia che un organizzatore di viaggi deve costituire al fine di rimborsare i fondi depositati dai consumatori in caso d’insolvenza»

    Nella causa C‑430/13,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Fővárosi Ítélőtábla (Ungheria), con decisione del 12 luglio 2013, pervenuta in cancelleria il 29 luglio 2013, nel procedimento

    Ilona Baradics,

    Adrienn Bóta,

    Éva Emberné Stál,

    Lászlóné György,

    Sándor Halász,

    Zita Harászi,

    Zsanett Hideg,

    Katalin Holtsuk,

    Gábor Jancsó,

    Mária Katona,

    Gergely Kézdi,

    László Korpás,

    Ferencné Kovács,

    Viola Kőrösi,

    Tamás Kuzsel,

    Attila Lajtai,

    Zsolt Lőrincz,

    Ákos Nagy,

    Attiláné Papp,

    Zsuzsanna Peller,

    Ágnes Petkovics,

    László Pongó,

    Zsolt Porpáczy,

    Zsuzsanna Rávai,

    László Román,

    Zsolt Schneck,

    Mihály Szabó,

    Péter Szabó,

    Zoltán Szalai,

    Erika Szemeréné Radó,

    Zsuzsanna Szigeti,

    Nikolett Szőke,

    Péter Tóth,

    Zsófia Várkonyi,

    Mónika Veress

    contro

    QBE Insurance (Europe) Ltd Magyarországi Fióktelepe,

    Magyar Állam,

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    composta da A. Borg Barthet (relatore), presidente di sezione, M. Berger e S. Rodin, giudici,

    avvocato generale: P. Mengozzi

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag. 59).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la sig.ra Baradics e a., clienti di un tour operator, e, dall’altro, la QBE Insurance (Europe) Ltd Magyarországi Fióktelepe (in prosieguo: la «QBE Insurance») e il Magyar Állam, rappresentato dal Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (in prosieguo: lo «Stato ungherese»), in merito al recupero dell’importo degli acconti o del prezzo totale versati da ciascun ricorrente nel procedimento principale per l’acquisto di un pacchetto turistico.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    Il settimo, diciottesimo, ventunesimo e ventiduesimo considerando della direttiva 90/314 così recitano:

    «considerando che il turismo svolge un ruolo sempre più importante nell’economia degli Stati membri; che i servizi tutto compreso rappresentano una parte essenziale dell’attività turistica; che l’industria dei servizi tutto compreso negli Stati membri riceverebbe un notevole impulso all’espansione ed all’aumento della produttività dall’adozione di un minimo di norme comuni intese a conferirle una dimensione comunitaria; (…)

    (...)

    considerando che l’organizzatore e/o il venditore parti del contratto devono essere responsabili nei confronti del consumatore dell’adempimento degli obblighi contrattuali; che inoltre l’organizzatore e il venditore devono essere responsabili dei danni risultanti per il consumatore dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, a meno che le mancanze constatate nell’adempimento del contratto non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi;

    (...)

    considerando che sarebbe opportuno, sia per il consumatore che per gli operatori di servizi tutto compreso, che l’organizzatore o il venditore siano tenuti a dare prove sufficienti di disporre di garanzie in caso di insolvenza o di fallimento;

    considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di adottare o di mantenere in vigore disposizioni più severe in materia di viaggi “tutto compreso” al fine di tutelare il consumatore».

    4

    L’articolo 1 della medesima direttiva stabilisce quanto segue:

    «La presente direttiva ha lo scopo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i viaggi, le vacanze e i giri turistici “tutto compreso” venduti o offerti in vendita nel territorio della Comunità».

    5

    Ai sensi dell’articolo 2 di tale direttiva:

    «Ai fini della presente direttiva si intende per:

    1)

    servizio tutto compreso: la prefissata combinazione di almeno due degli elementi in appresso, venduta o offerta in vendita ad un prezzo forfettario, laddove questa prestazione superi le 24 ore o comprenda una notte:

    a)

    trasporto;

    b)

    alloggio;

    c)

    altri servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscono una parte significativa del “tutto compreso”.

    La fatturazione separata di vari elementi di uno stesso servizio tutto compreso non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi della presente direttiva;

    2)

    organizzatore: la persona che organizza in modo non occasionale servizi tutto compreso e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore;

    3)

    venditore: la persona che vende o offre in vendita servizi tutto compreso proposti dall’organizzatore».

    6

    L’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva dispone quanto segue:

    «Gli Stati membri vigilano affinché si applichino ai contratti i principi seguenti:

    a)

    a seconda del servizio tutto compreso in questione, il contratto contiene almeno le clausole figuranti nell’allegato;

    b)

    tutte le clausole contrattuali sono enunciate per iscritto o in ogni altra forma comprensibile ed accessibile per il consumatore e devono essergli comunicate prima della conclusione del contratto; il consumatore ne riceve copia;

    c)

    la disposizione della lettera b) non deve impedire la conclusione tardiva o “all’ultimo momento” di prenotazioni o di contratti».

    7

    Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 90/314:

    «Allorché il consumatore recede dal contratto conformemente al paragrafo 5 oppure se, per qualsiasi motivo, tranne la colpa del consumatore, l’organizzazione annulla il servizio tutto compreso prima della partenza, il consumatore ha diritto:

    a)

    ad usufruire di un altro servizio tutto compreso di qualità equivalente o superiore qualora l’organizzatore e/o il venditore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo;

    b)

    oppure ad essere rimborsato quanto prima della totalità dell’importo da lui pagato in applicazione del contratto».

    8

    L’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della stessa direttiva è così formulato:

    «1.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che l’organizzatore e/o il venditore parte del contratto siano responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia che tali obblighi debbano essere eseguiti da lui stesso sia che debbano essere eseguiti da altri prestatori di servizi, fatto salvo il diritto dell’organizzatore e/o del venditore di rivalersi presso questi altri prestatori di servizi.

    2.   Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l’organizzatore e/o il venditore siano considerati responsabili, a meno che l’inadempimento o la cattiva esecuzione non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi (…)

    (…)».

    9

    L’articolo 7 di detta direttiva così dispone:

    «L’organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore».

    10

    L’articolo 8 della stessa direttiva stabilisce quanto segue:

    «Nel settore disciplinato dalla presente direttiva gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più rigorose ai fini della protezione del consumatore».

    11

    L’articolo 9 della direttiva 90/314 così prevede:

    «1.   Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione comunica detti testi agli altri Stati membri».

    La normativa ungherese

    12

    L’articolo 15, paragrafo 2, del decreto governativo n. 213, del 21 dicembre 1996, relativo alle attività degli organizzatori e degli intermediari di viaggio [az utazásszervező és -közvetítő tevékenységró1 szóló 213/1996. Korm. rendelet; in prosieguo: il «decreto governativo n. 213/1996»], è inteso ad attuare i punti da 1 a 3 dell’articolo 2 della direttiva 90/314 e l’articolo 7 di quest’ultima.

    13

    Ai sensi dell’articolo 2 del decreto governativo n. 213/1996, possono svolgere attività di organizzazione o di intermediazione di viaggi in Ungheria esclusivamente le imprese di viaggio che ottemperano alle condizioni previste dal presente decreto e che, su propria richiesta, siano state iscritte nel registro pubblico ufficiale tenuto dal Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (Ufficio ungherese per il rilascio delle autorizzazioni commerciali; in prosieguo: l’«Ufficio»). Tra i requisiti di iscrizione il presente decreto prevede che l’impresa disponga di una garanzia finanziaria a norma di quanto stabilito all’articolo 8 del medesimo decreto.

    14

    In base all’articolo 8, paragrafo 1, del decreto governativo n. 213/1996, una garanzia finanziaria può consistere in:

    «a)

    una garanzia bancaria;

    b)

    una polizza assicurativa conclusa con una o più compagnie assicuratrici, che può essere stipulata in funzione del numero di viaggiatori (direttamente a favore dei viaggiatori);

    c)

    un importo immobilizzato dall’impresa di viaggio su un conto distinto presso un istituto di credito per gli scopi definiti nell’articolo 10, paragrafo 1 (…).

    La garanzia finanziaria deve essere determinata sulla base di una determinata percentuale dell’importo netto del volume d’affari previsto sulla vendita del pacchetto turistico o deve raggiungere un importo minimo stabilito».

    15

    Come affermato dal giudice del rinvio, in forza dell’articolo 8, paragrafo 7, di detto decreto, un’impresa di viaggio – ove necessario – è tenuta ad incrementare, entro il 31 maggio di ogni esercizio, la garanzia finanziaria nella misura del valore di riferimento fondato sull’importo netto risultante dalle vendite, calcolato ai sensi della legge C del 2000 sulla contabilità (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény), nel corso dell’anno della conclusione del contratto di garanzia bancaria o di assicurazione, o del deposito bancario.

    16

    Conformemente al combinato disposto degli articoli 8, paragrafo 9, e 10, paragrafo 1, lettere a) e b), del decreto governativo n. 213/1996, la garanzia finanziaria deve consentire in qualsiasi momento di coprire le spese, gli acconti e i prezzi integrali previsti all’articolo 10, paragrafo 1, del medesimo decreto, vale a dire le spese di assistenza ai viaggiatori che si trovano in situazioni di emergenza, come il rimpatrio, e le spese di soggiorno involontario, nonché gli acconti e i prezzi integrali. Qualora il reale volume d’affari superi di oltre il 10% quello utilizzato come fondamento ai fini della costituzione della garanzia finanziaria, l’impresa di viaggio deve modificare l’importo della garanzia entro i cinque giorni lavoratori successivi in funzione del reale volume d’affari e provare tempestivamente all’Ufficio di aver a ciò provveduto.

    17

    L’articolo 8, paragrafo 3, del decreto governativo n. 213/1996 prevede che la percentuale o l’importo minimo dipenda dalla questione se:

    sia effettuata la vendita di un pacchetto turistico avente ad oggetto un viaggio o dall’Ungheria verso l’estero o tra paesi stranieri, oppure viaggi all’interno del territorio ungherese;

    nel caso di un pacchetto turistico che includa viaggi dall’Ungheria verso l’estero o tra paesi stranieri, se è prevista la prenotazione di posti su voli non regolari (voli «charter»), e

    l’importo delle obbligazioni derivanti da un contratto garantito superi il 25% del fatturato. È definibile come garantito il contratto le cui correlate prestazioni non sono rinunciabili, e ciò comporta periodicamente per l’imprenditore un obbligo di effettuare pagamenti periodici.

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    18

    I ricorrenti nel procedimento principale hanno concluso nel 2009 alcuni contratti di viaggio con il tour operator 5 Kontinens Utazási kft., in forza dei quali hanno versato acconti o, in determinati casi, hanno pagato interamente il prezzo del viaggio.

    19

    Detto tour operator è divenuto insolvente prima dell’inizio dei viaggi di cui trattasi nel procedimento principale.

    20

    Sulla base del contratto di assicurazione di garanzia finanziaria per i tour operator e gli intermediari di viaggi, concluso tra detto tour operator e la QBE Insurance, quest’ultima si è impegnata – per il caso in cui si fosse verificato un rischio coperto – a rimborsare i costi correlati al rimpatrio e al soggiorno involontario dei viaggiatori, nonché – purché tali costi non esaurissero l’importo della copertura dei rischi garantiti – gli acconti e il prezzo integrale versati. Le parti di detto contratto avevano fissato come limite del massimale l’importo di 40 milioni di HUF (fiorini ungheresi).

    21

    A causa di tale massimale è stato corrisposto ai ricorrenti nel procedimento principale soltanto il 22% dell’acconto o del prezzo versato.

    22

    Di conseguenza, essi hanno proposto un ricorso dinanzi al giudice di primo grado per ottenere la condanna della QBE Insurance e dello Stato ungherese a un indennizzo per il mancato rimborso di tali acconti o di detti prezzi versati.

    23

    Essi hanno fatto valere che il decreto governativo n. 213/1996 è contrario alle disposizioni dell’articolo 7 della direttiva 90/314 e che, in forza della giurisprudenza della Corte, gli Stati membri devono rispondere del risarcimento del danno qualora una direttiva non sia stata correttamente attuata nella normativa interna.

    24

    Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso. Esso ha ritenuto, in particolare, che lo Stato ungherese avesse correttamente trasposto la direttiva nell’ordinamento interno.

    25

    Il giudice del rinvio, adito sulla base dell’appello dei ricorrenti avverso la sentenza di primo grado, ha confermato detta sentenza per quanto concerne la QBE Insurance.

    26

    Ciò considerato, il Fővárosi Ítélőtábla (Corte di appello di Budapest), nutrendo dubbi sulla compatibilità del decreto governativo n. 213/1996 con le disposizioni della direttiva 90/314, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se il legislatore nazionale si sia debitamente conformato al disposto degli articoli 7 e 9 della direttiva [90/314], ossia garantisca una tutela adeguata dei privati in caso di fallimento o insolvenza degli organizzatori e degli intermediari di viaggi, quando prevede che l’importo della garanzia finanziaria offerta dall’organizzatore o dall’intermediario di viaggi debba essere determinato sulla base di una determinata percentuale dell’importo netto del volume d’affari previsto sulla vendita del pacchetto turistico o di un importo minimo.

    2)

    Nei limiti in cui si possa dimostrare l’esistenza di una violazione da parte dello Stato, se sia sufficientemente qualificata perché si possa dichiarare una responsabilità per danni».

    Sulle questioni pregiudiziali

    27

    In forza dell’articolo 99 del regolamento di procedura, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

    28

    Nel procedimento in oggetto occorre applicare tale articolo.

    Sulla prima questione

    29

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli articoli 7 e 9 della direttiva 90/314 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, secondo quanto affermato dal giudice del rinvio, si limita a fissare l’importo della garanzia che deve fornire il tour operator o l’intermediario di viaggi ancorandolo ad una percentuale – da determinare – dell’importo netto del volume d’affari derivante dalle vendite di pacchetti turistici previste nel corso dell’anno contabile di riferimento, o ad un importo minimo da determinare.

    30

    Al riguardo va rammentato che il sistema di cooperazione istituito dall’articolo 267 TFUE è fondato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte. Nell’ambito di un procedimento instaurato ai sensi di detto articolo, l’interpretazione delle norme nazionali incombe ai giudici degli Stati membri e non alla Corte, e non spetta a quest’ultima pronunciarsi sulla compatibilità di norme di diritto interno con le disposizioni del diritto dell’Unione. Per contro, la Corte è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d’interpretazione attinenti al diritto dell’Unione che consentano a detto giudice di valutare la compatibilità di norme di diritto interno con la normativa dell’Unione (sentenze del 6 marzo 2007, Placanica e a., C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Racc. pag. I-1891, punto 36, nonché dell’8 settembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, C-42/07, Racc. pag. I-7633, punto 37).

    31

    Se è pur vero che il tenore letterale delle questioni sollevate in via pregiudiziale dal giudice del rinvio invita la Corte a pronunciarsi sulla compatibilità di una disposizione di diritto interno con il diritto dell’Unione, nulla impedisce alla Corte di dare una risposta utile al giudice del rinvio fornendogli gli elementi di interpretazione attinenti al diritto dell’Unione che consentiranno a questo stesso giudice di statuire sulla compatibilità del diritto interno con il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze dell’11 ottobre 2007, Hollmann, C-443/06, Racc. pag. I-8491, punto 21, e del 16 febbraio 2012, Varzim Sol, C‑25/11, punto 28).

    32

    In proposito va ricordato, in via preliminare, che l’articolo 7 della direttiva 90/314 impone all’organizzatore di viaggi l’obbligo di disporre di garanzie sufficienti per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi versati e il rimpatrio del consumatore, poiché lo scopo di tali garanzie è quello di proteggere il consumatore contro i rischi economici derivanti dall’insolvenza o dal fallimento dell’organizzatore del viaggio (v. sentenza dell’8 ottobre 1996, Dillenkofer e a., C-178/94, C-179/94 e da C-188/94 a C-190/94, Racc. pag. I-4845, punti 34 e 35).

    33

    Pertanto, l’obiettivo fondamentale di detta disposizione è quello di garantire il rimpatrio del consumatore e il rimborso dei fondi versati da quest’ultimo in caso d’insolvenza o di fallimento di tale organizzatore (v., in tal senso, sentenza Dillenkofer e a., cit., punti 35 e 36).

    34

    Nella fattispecie occorre innanzi tutto constatare che i ricorrenti nel procedimento principale si sono trovati esposti a rischi dai quali l’articolo 7 della direttiva 90/314 mira a proteggerli. Infatti, avendo depositato fondi prima della partenza, essi hanno rischiato di perdere questi ultimi.

    35

    Inoltre, si deve ricordare che la Corte ha dichiarato, al punto 74 della sentenza del 15 giugno 1999, Rechberger e a. (C-140/97, Racc. pag. I-3499), che l’articolo 7 della direttiva 90/314 contiene l’obbligo di risultato di conferire a coloro che partecipano a viaggi «tutto compreso» un diritto alle garanzie di rimborso dei fondi versati e di rimpatrio in caso di fallimento dell’organizzatore di viaggi e che tale garanzia è volta per l’appunto a tutelare il consumatore turistico contro le conseguenze del fallimento, indipendentemente dalle cause del medesimo.

    36

    Una simile interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 90/314 è suffragata dall’obiettivo che quest’ultima deve prevedere, il quale consiste nel garantire un livello di protezione elevato dei consumatori (v. sentenza Dillenkofer e a., cit., punto 39).

    37

    In proposito, la Corte ha già dichiarato, al punto 63 della citata sentenza Rechberger e a., che non sussistono né nei considerando della direttiva 90/314 né nel testo del medesimo articolo 7 indicazioni in base alle quali si possa limitare la garanzia prevista da tale articolo.

    38

    Inoltre, la Corte ha affermato che una normativa nazionale recepisce correttamente gli obblighi di detto articolo 7 solo se, indipendentemente dalle sue modalità, ha il risultato di garantire effettivamente al consumatore il rimborso di tutti i fondi depositati e il rimpatrio in caso d’insolvenza dell’organizzatore di viaggi (v. sentenza Rechberger e a., cit., punto 64).

    39

    Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che nel procedimento principale è stato possibile coprire con la garanzia di cui all’articolo 7 della direttiva 90/314 solo una parte dei pagamenti effettuati dai ricorrenti.

    40

    Spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente ad interpretare e applicare la normativa nazionale, accertare se tale situazione sia stata causata dal fatto che il sistema previsto dal legislatore nazionale, in considerazione delle modalità concrete di calcolo dell’importo della garanzia, ha l’effetto di prevedere una copertura insufficiente del rimborso degli importi dei fondi versati dal consumatore e delle spese di un eventuale rimpatrio, in quanto tale sistema sarebbe strutturalmente incapace di tener conto di un evento nel settore economico di cui si tratta.

    41

    Tenuto conto di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 7 della direttiva 90/314 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale nei limiti in cui le modalità di quest’ultima non hanno il risultato di garantire effettivamente al consumatore il rimborso di tutti gli importi dei fondi versati e il rimpatrio in caso d’insolvenza dell’organizzatore di viaggi. Spetta al giudice del rinvio stabilire se ciò si verifichi nel caso della normativa nazionale oggetto della controversia che gli è stata sottoposta.

    Sulla seconda questione

    42

    Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, nei limiti in cui l’articolo 7 della direttiva 90/314 osta a una normativa nazionale che prevede che la garanzia finanziaria concessa dall’organizzatore o dall’intermediario di viaggi sia determinata sulla base di una data percentuale dell’importo netto del volume d’affari previsto sulle vendite del pacchetto turistico, o a un importo minimo, una normativa del genere costituisca una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione che faccia sorgere una responsabilità per danni.

    43

    Dalla giurisprudenza della Corte risulta che una violazione è sufficientemente caratterizzata quando un’istituzione o uno Stato membro, nell’esercitare il suo potere normativo, ha violato in modo manifesto e grave i limiti posti ai suoi poteri. Al riguardo, fra gli elementi che il giudice competente può eventualmente prendere in considerazione, figura in particolare il grado di chiarezza e di precisione della norma violata (sentenza del 26 marzo 1996, British Telecommunications, C-392/93, Racc. pag. I-1631, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

    44

    Come ricordato al punto 38 della presente ordinanza, una normativa nazionale recepisce correttamente gli obblighi di cui all’articolo 7 solo se, indipendentemente dalle sue modalità, ha il risultato di garantire effettivamente al consumatore il rimborso di tutte le somme depositate e il rimpatrio in caso d’insolvenza dell’organizzatore di viaggi (v. sentenza Rechberger e a., cit., punto 64).

    45

    Spetta ai giudici nazionali accertare se le condizioni per l’insorgere della responsabilità in capo agli Stati per violazione del diritto dell’Unione siano soddisfatte o meno.

    46

    Nella fattispecie occorre constatare che dalla giurisprudenza della Corte emerge chiaramente che l’articolo 7 osta a una normativa nazionale che non ha il risultato di garantire effettivamente al consumatore il rimborso di tutti gli importi dei fondi versati e il rimpatrio in caso d’insolvenza dell’organizzatore di viaggi. Poiché lo Stato membro non dispone di alcun potere discrezionale riguardo alla portata dei rischi che devono essere coperti dalla garanzia dovuta dall’organizzatore o dall’intermediario di viaggi ai consumatori, i criteri che avrebbero per oggetto o per effetto di limitare la portata di tale garanzia sarebbero manifestamente incompatibili con gli obblighi derivanti da detta direttiva e costituirebbero pertanto una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione la quale, purché si constati l’esistenza di un nesso di causalità diretta, potrebbe far sorgere la responsabilità dello Stato membro interessato.

    47

    Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 7 della direttiva 90/314 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non dispone di alcun potere discrezionale riguardo alla portata dei rischi che devono essere coperti dalla garanzia dovuta dall’organizzatore o dall’intermediario di viaggi ai consumatori. Spetta al giudice del rinvio accertare se i criteri stabiliti dallo Stato membro interessato per la determinazione dell’importo di detta garanzia abbiano per oggetto o per effetto di limitare la portata dei rischi che quest’ultima deve coprire, nel qual caso essi sarebbero manifestamente incompatibili con gli obblighi derivanti da detta direttiva e costituirebbero una violazione sufficientemente caratterizzata del diritto dell’Unione la quale, purché si constati l’esistenza di un nesso di causalità diretta, potrebbe far sorgere la responsabilità dello Stato membro interessato.

    Sulle spese

    48

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 7 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale nei limiti in cui le modalità di quest’ultima non hanno il risultato di garantire effettivamente al consumatore il rimborso di tutti gli importi dei fondi versati e il rimpatrio in caso d’insolvenza dell’organizzatore di viaggi. Spetta al giudice del rinvio stabilire se ciò si verifichi nel caso della normativa nazionale oggetto della controversia che gli è stata sottoposta.

     

    2)

    L’articolo 7 della direttiva 90/314 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non dispone di alcun potere discrezionale riguardo alla portata dei rischi che devono essere coperti dalla garanzia dovuta dall’organizzatore o dall’intermediario di viaggi ai consumatori. Spetta al giudice del rinvio accertare se i criteri stabiliti dallo Stato membro interessato per la determinazione dell’importo di detta garanzia abbiano per oggetto o per effetto di limitare la portata dei rischi che quest’ultima deve coprire, nel qual caso essi sarebbero manifestamente incompatibili con gli obblighi derivanti da detta direttiva e costituirebbero una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione la quale, purché si constati l’esistenza di un nesso di causalità diretta, potrebbe far sorgere la responsabilità dello Stato membro interessato.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.

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