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Documento 62011CJ0184

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 maggio 2014.
Commissione europea contro Regno di Spagna.
Inadempimento di uno Stato – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260 TFUE – Aiuti di Stato – Recupero – Regime di aiuti illegittimo e incompatibile con il mercato interno – Aiuti individuali concessi nel quadro di detto regime – Sanzione pecuniaria.
Causa C‑184/11.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2014:316

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

13 maggio 2014 ( *1 )

«Inadempimento di uno Stato — Sentenza della Corte che constata un inadempimento — Omessa esecuzione — Articolo 260 TFUE — Aiuti di Stato — Recupero — Regime di aiuti illegittimo e incompatibile con il mercato interno — Aiuti individuali concessi nel quadro di detto regime — Sanzione pecuniaria»

Nella causa C‑184/11,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, proposto il 18 aprile 2011,

Commissione europea, rappresentata da C. Urraca Caviedes e B. Stromsky, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno di Spagna, rappresentato da N. Díaz Abad, in qualità di agente,

convenuto,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, A. Tizzano, L. Bay Larsen (relatore), E. Juhász, A. Borg Barthet e C.G. Fernlund, presidenti di sezione, A. Rosas, A. Prechal, E. Jarašiūnas e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 settembre 2013,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 gennaio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della sentenza Commissione/Spagna (da C‑485/03 a C‑490/03, EU:C:2006:777), relativa all’inadempimento del Regno di Spagna agli obblighi derivanti dalle decisioni 2002/820/CE della Commissione, dell’11 luglio 2001, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di Álava sotto forma di credito fiscale del 45% degli investimenti (GU 2002, L 296, pag. 1), 2002/892/CE della Commissione, dell’11 luglio 2001, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione in Álava (GU 2002, L 314, pag. 1), 2003/27/CE della Commissione, dell’11 luglio 2001, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese della provincia di Vizcaya sotto forma di credito fiscale del 45% degli investimenti (GU 2003, L 17, pag. 1), 2002/806/CE della Commissione, dell’11 luglio 2001, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione in Vizcaya (GU 2002, L 279, pag. 35), 2002/894/CE della Commissione, dell’11 luglio 2001, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore delle imprese della provincia di Guipúzcoa sotto forma di credito fiscale del 45% degli investimenti (GU 2002, L 314, pag. 26), e 2002/540/CE della Commissione, dell’11 luglio 2001, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di recente creazione nella provincia di Guipúzcoa (GU 2002, L 174, pag. 31; in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse»), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi delle decisioni medesime nonché dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE;

condannare il Regno di Spagna a versare alla Commissione una penale di importo pari a EUR 236 044,80 per ciascun giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2006:777), a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa e sino al giorno dell’esecuzione integrale della sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2006:777);

ordinare al Regno di Spagna di versare alla Commissione una somma forfettaria il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero di EUR 25 817,40 per il numero di giorni durante i quali l’infrazione si è protratta, compresi tra la pronuncia della citata sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2006:777) e quella della sentenza nella presente causa o la data in cui tale Stato membro avrà posto fine all’infrazione, e

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Fatti

2

In data 11 luglio 2001, la Commissione ha emanato le decisioni controverse i cui rispettivi articoli 1 così recitano:

decisione 2002/820:

«L’aiuto di Stato, sotto forma di credito fiscale del 45%, al quale la Spagna ha dato illegalmente esecuzione nella provincia di Álava, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, [CE], tramite la Norma Foral 22/1994 del 20 dicembre 1994, la quinta disposizione aggiuntiva della Norma Foral 33/1995 del 20 dicembre 1995, la sesta disposizione aggiuntiva della Norma Foral 31/1996 del 18 dicembre 1996, modificata in virtù del punto 2.11 della disposizione in deroga della Norma Foral 24/1996 del 5 luglio 1996 relativa all’imposta sulle società, l’undicesima disposizione aggiuntiva della Norma Foral 33/1997 del 19 dicembre 1997 e la settima disposizione aggiuntiva della Norma Foral 36/1998 del 17 dicembre 1998, è incompatibile con il mercato comune»;

decisione 2002/892:

«L’aiuto di Stato, sotto forma di riduzione della base imponibile, al quale la Spagna ha dato illegalmente esecuzione nel territorio storico di Álava, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, [CE], tramite l’articolo 26 della legge provinciale 24/1996 del 5 luglio 1996, è incompatibile con il mercato comune»;

decisione 2003/27:

«L’aiuto di Stato, sotto forma di credito fiscale del 45% agli investimenti, al quale la Spagna ha dato illegalmente esecuzione nel territorio storico di Vizcaya, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, [CE], tramite la quarta disposizione aggiuntiva della Norma Foral 7/1996 del 26 dicembre 1996, prorogata sine die dalla seconda disposizione della Norma Foral 4/1998 del 2 aprile 1998, è incompatibile con il mercato comune»;

decisione 2002/806:

«L’aiuto di Stato, sotto forma di riduzione della base imponibile, al quale la Spagna ha dato illegalmente esecuzione nel territorio storico di Vizcaya, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, [CE], tramite l’articolo 26 della Norma Foral 3/1996 del 26 giugno 1996, è incompatibile con il mercato comune»;

decisione 2002/894:

«L’aiuto di Stato, sotto forma di credito fiscale del 45% agli investimenti, al quale la Spagna ha dato illegalmente esecuzione nel territorio storico di Guipúzcoa, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, [CE], tramite la decima disposizione aggiuntiva della Norma Foral 7/1997 del 22 dicembre 1997, è incompatibile con il mercato comune»;

decisione 2002/540:

«L’aiuto di Stato, sotto forma di riduzione della base imponibile, al quale la Spagna ha dato illegalmente esecuzione nel territorio storico di Guipúzcoa, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, [CE], tramite l’articolo 26 della Norma Foral 7/1996 del 4 luglio, è incompatibile con il mercato comune».

3

I rispettivi articoli 2 delle singole decisioni controverse ingiungono al Regno di Spagna di sopprimere il relativo regime di aiuti qualora fosse ancora in vigore.

4

L’articolo 3 di ognuna di queste decisioni è redatto nei seguenti termini:

«1.   La Spagna adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all’articolo 1, già posti illegalmente a loro disposizione.

(...)

2.   Il recupero viene eseguito senza indugio secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino alla data dell’effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione degli aiuti a finalità regionale».

5

L’articolo 4 di ognuna di queste stesse decisioni così dispone:

«Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Spagna informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi».

Sentenza Commissione/Spagna

6

Il 19 novembre 2003, la Commissione, in applicazione dell’articolo 88, paragrafo 2, CE, ha proposto sei ricorsi per inadempimento avverso il Regno di Spagna, aventi segnatamente lo scopo di far dichiarare che detto Stato membro non aveva adottato, nel termine prescritto, tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni degli articoli 2 e 3 di ognuna delle decisioni controverse.

7

Nella sua sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2006:777), pronunciata il 14 dicembre 2006, la Corte ha dichiarato che il Regno di Spagna era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti di adottare le misure necessarie per conformarsi a detti articoli 2 e 3.

Fase precontenziosa

8

Con lettere datate 21 dicembre 2006 e 7 marzo 2007, la Commissione ha chiesto al Regno di Spagna di fornirle informazioni sulle misure adottate per dare esecuzione alla sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2006:777).

9

Con lettera di diffida dell’11 luglio 2007, la Commissione ha avviato il procedimento previsto dall’articolo 228, paragrafo 2, CE, sottolineando di non aver ricevuto informazioni in merito alle misure adottate dal Regno di Spagna per conformarsi a questa sentenza.

10

In risposta a detta lettera di diffida, il Regno di Spagna ha trasmesso alla Commissione, in data 11 settembre 2007, alcune informazioni relative ai beneficiari dei regimi di aiuti in questione in detta sentenza (in prosieguo: i «regimi di aiuti in questione»), agli importi da recuperare al fine di garantire l’esecuzione della medesima sentenza e alle misure adottate per procedere al loro recupero.

11

Il 3 ottobre 2007, su domanda del Regno di Spagna, si è svolta una riunione con i servizi della Commissione al fine di precisare i metodi da dover applicare al fine di determinare gli importi degli aiuti da recuperare. In seguito, si è avuto uno scambio di diverse comunicazioni tra il Regno di Spagna e la Commissione in merito all’esecuzione delle decisioni controverse e ai metodi applicati per garantire detta esecuzione.

12

Il 27 giugno 2008 la Commissione ha inviato al Regno di Spagna, a norma dell’articolo 228, paragrafo 2, CE, un parere motivato, firmato il 26 giugno 2008, secondo il quale essa riteneva che questo Stato membro non avesse adottato tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2006:777). In detto parere motivato, essa rilevava segnatamente che solo una parte degli aiuti concessi a titolo dei regimi di aiuti in questione (in prosieguo: gli «aiuti illegittimi in questione») era stata recuperata e che le informazioni ricevute dalla Commissione non consentivano di identificare tutti i beneficiari dei regimi di aiuti in questione, né di determinare in che modo le autorità spagnole fossero giunte alla conclusione che una parte degli aiuti illegittimi in questione non dovesse essere recuperata. Peraltro, essa invitava il Regno di Spagna a conformarsi a tale parere motivato entro il termine di due mesi dalla sua notifica, adottando le misure necessarie per eseguire detta sentenza.

13

Con lettera datata 28 agosto 2008 le autorità spagnole hanno risposto al parere motivato, dichiarando di ritenere che la Commissione non tenesse conto di tutte le informazioni precedentemente fornite e comunicando alcune spiegazioni in merito al metodo applicato per determinare l’importo degli aiuti illegittimi in questione che dovessero costituire oggetto di recupero.

14

In seguito, sono state organizzate due nuove riunioni tra le autorità spagnole e la Commissione e diverse missive sono state scambiate al fine di precisare le misure che il Regno di Spagna doveva adottare per garantire l’esecuzione della sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2006:777).

15

È alla luce di tali circostanze che, il 18 aprile 2011, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

Sviluppi avvenuti durante il presente procedimento

16

In seguito a una serie di varie comunicazioni, da parte del Regno di Spagna, di informazioni e documenti relativi al recupero degli aiuti illegittimi in questione, il 30 ottobre 2013 la Commissione ha ritenuto che detto Stato membro si fosse conformato agli obblighi ad esso incombenti in forza della sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2006:777).

17

Di conseguenza, la Commissione non ritiene più necessario imporre al Regno di Spagna il versamento di una penale. Tuttavia, essa conferma la sua domanda di condanna di detto Stato membro al pagamento di una somma forfettaria.

Sulla ricevibilità del ricorso

Argomenti delle parti

18

Il Regno di Spagna sostiene che il ricorso della Commissione dev’essere respinto, dal momento che esso non precisa gli importi degli aiuti illegittimi non recuperati in corrispondenza, rispettivamente, di ciascun inadempimento lamentato, di ciascuna delle decisioni controverse e di ciascun beneficiario dei regimi di aiuti in questione.

19

La Commissione ritiene che il suo ricorso fornisca indicazioni sufficienti sugli importi che erano ancora da recuperare e che il Regno di Spagna è in grado di calcolare facilmente le somme in questione per ciascuna delle decisioni controverse.

Giudizio della Corte

20

Ai sensi dell’articolo 21 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, nella versione vigente alla data di presentazione del ricorso della Commissione, quest’ultima è tenuta ad indicare, per qualsiasi ricorso depositato in osservanza dell’articolo 260 TFUE, le censure precise sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi nonché, quanto meno in modo sommario, gli elementi di diritto e di fatto sui quali dette censure sono fondate (v., per analogia, sentenze Commissione/Danimarca, C‑52/90, EU:C:1992:151, punto 17, e Commissione/Polonia, C‑281/11, EU:C:2013:855, punto 53).

21

A questo proposito è giocoforza constatare che si evince chiaramente, tanto dalla motivazione quanto dalle conclusioni del ricorso della Commissione, che quest’ultima accusa il Regno di Spagna di non aver adottato le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2006:777), non avendo recuperato una parte notevole degli aiuti illegittimi in questione.

22

Per quanto concerne, in particolare, la mancanza di indicazioni particolareggiate, nel ricorso, in merito alla ripartizione dell’importo degli aiuti non recuperati, è importante ricordare che, quando si tratta dell’esecuzione di decisioni vertenti su regimi di aiuti, spetta alle autorità dello Stato membro interessato, nella fase di recupero degli aiuti, verificare la posizione individuale di ciascuna impresa interessata (v., in tal senso, sentenze Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punti 63, 64 e 121, nonché Commissione/Italia, C‑613/11, EU:C:2013:192, punto 40), dato che dette autorità si trovano nelle condizioni migliori per determinare gli importi precisi da restituire (sentenza Commissione/Francia, C‑441/06, EU:C:2007:616, punto 39). Da ciò discende che la Commissione, durante un procedimento di recupero di aiuti illegittimi, può limitarsi a insistere sull’osservanza dell’obbligo di restituzione degli importi degli aiuti in questione e lasciare alle autorità nazionali il compito di calcolare l’importo esatto delle somme da recuperare (v., in tal senso, sentenza Commissione/Grecia, C‑369/07, EU:C:2009:428, punto 49).

23

Alla luce di ciò, il dovere di precisione e coerenza dell’atto introduttivo di un giudizio non può implicare che la Commissione sia tenuta ad indicare in detto atto, in occasione della presentazione di un ricorso per inadempimento vertente sull’adozione delle misure necessarie ai fini dell’esecuzione di una sentenza che abbia accertato l’inadempimento di uno Stato membro all’obbligo ad esso incombente di recuperare aiuti illegittimi, l’importo preciso degli aiuti da recuperare in applicazione di una determinata decisione oppure, a fortiori, presso ciascun beneficiario di un regime di aiuti dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

24

Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dal Regno di Spagna dev’essere respinta.

Sull’inadempimento

Argomenti delle parti

25

La Commissione sostiene che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle decisioni controverse e della sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2006:777), non avendo recuperato la totalità degli aiuti illegittimi in questione.

26

Essa rileva, in particolare, che gli argomenti dedotti dalle autorità spagnole per non recuperare una parte di questi aiuti, relativi alla compatibilità dei medesimi con il mercato interno, all’applicazione di una deduzione limitata a EUR 100 000 in forza delle norme relative agli aiuti de minimis e alla considerazione di deduzioni fiscali retroattive, sono infondati o non sono suffragati da prove sufficienti. La Commissione sostiene inoltre che alcuni ordini di pagamento emessi dalle autorità spagnole non sono stati eseguiti.

27

Da ciò essa deduce che gli importi non ancora recuperati all’atto della presentazione del suo ricorso costituiscono circa l’87% del totale degli aiuti illegittimi in questione da recuperare.

28

Il Regno di Spagna critica la valutazione globale effettuata dalla Commissione e ritiene che gli aiuti illegittimi in questione, oggetto dell’obbligo di recupero, siano stati recuperati.

29

Detto Stato membro sostiene segnatamente che la compatibilità con il mercato interno di questi aiuti individuali non dev’essere valutata in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9) e che detti aiuti soddisfano comunque il requisito relativo all’effetto incentivante, previsto in questi orientamenti, e ai requisiti previsti in altre specifiche discipline.

30

Esso deduce peraltro che l’applicazione delle norme stabilite nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU 1996, C 68, pag. 9) consente alle autorità spagnole di non recuperare gli importi concessi ai beneficiari dei regimi di aiuto in questione che non superino il tetto di EUR 100 000 per ciascun triennio, stabilito in detta comunicazione.

31

Il Regno di Spagna sostiene inoltre che esso deve poter concedere retroattivamente ai beneficiari di questi regimi di aiuto le deduzioni fiscali previste dalla normativa nazionale, che non sono state loro applicate perché essi avevano goduto degli aiuti illegittimi in questione.

32

Detto Stato membro respinge parimenti le affermazioni della Commissione relative alla mancata esecuzione di taluni ordini di pagamento e critica il calcolo degli interessi su base composta proposto dalla Commissione.

Giudizio della Corte

33

Al fine di determinare se il Regno di Spagna abbia adottato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2006:777), occorre verificare se gli importi degli aiuti illegittimi in questione siano stati restituiti dalle imprese beneficiarie dei medesimi.

34

A questo riguardo occorre ricordare che, in base a una giurisprudenza consolidata della Corte relativa all’articolo 228, paragrafo 2, CE, la data di riferimento per valutare l’esistenza di un inadempimento ai sensi di questa disposizione si colloca alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato formulato in forza di quest’ultima (v. sentenze Commissione/Francia, C‑304/02, EU:C:2005:444, punto 30, e Commissione/Grecia, EU:C:2009:428, punto 43).

35

Poiché il trattato FUE ha abrogato, nell’ambito della procedura per inadempimento ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, la fase relativa alla formulazione di un parere motivato, la data di riferimento per valutare l’esistenza di un inadempimento ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE è quella della scadenza del termine stabilito nella lettera di diffida redatta in forza di tale disposizione (sentenze Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 67, e Commissione/Lussemburgo, C‑576/11, EU:C:2013:773, punto 29).

36

Tuttavia, quando la procedura per inadempimento è stata avviata in base all’articolo 228, paragrafo 2, CE, e un parere motivato è stato emesso prima della data di entrata in vigore del trattato di Lisbona, ossia del 1o dicembre 2009, la data di riferimento per valutare l’esistenza di un inadempimento è quella della scadenza del termine stabilito in detto parere motivato (v., in tal senso, sentenza Commissione/Belgio, C‑533/11, EU:C:2013:659, punto 32).

37

Da ciò discende che, dato che, nella presente causa, la Commissione ha emesso il parere motivato il 26 giugno 2008, la data di riferimento per valutare l’esistenza dell’inadempimento è quella della scadenza del termine stabilito in detto parere motivato, ossia il 27 agosto 2008.

38

Ebbene, è pacifico che a tale data gli aiuti illegittimi in questione, che dovevano costituire oggetto di recupero, non erano stati integralmente recuperati dalle autorità spagnole.

39

Infatti, benché il Regno di Spagna deduca vari argomenti concernenti l’importo degli aiuti illegittimi in questione da recuperare o effettivamente recuperati, dalle indicazioni scritte comunicate in risposta ai quesiti formulati dalla Corte e dalle precisazioni fornite in udienza si evince che il Regno di Spagna ammette che, anche ipotizzando che tutti questi argomenti siano ricevibili e fondati, una parte sostanziale degli aiuti da recuperare ai fini dell’esecuzione della sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2006:777) non lo era ancora stata alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione nel parere motivato.

40

Pertanto, il Regno di Spagna non può validamente sostenere di avere adottato, entro tale termine, tutti i provvedimenti necessari allo scopo di condurre a buon fine la procedura di recupero degli aiuti illegittimi in questione.

41

Di conseguenza occorre dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato, alla data di scadenza del termine stabilito nel parere motivato emesso il 26 giugno 2008 dalla Commissione, tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2006:777), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

Sulle sanzioni pecuniarie

Sulla domanda di esame individuale del livello di omessa esecuzione di ciascuna decisione controversa

Argomenti delle parti

42

Il Regno di Spagna sostiene che la Corte è tenuta a precisare, per ciascuna decisione controversa, gli importi non ancora recuperati, in quanto detto Stato membro, in forza del suo diritto interno, sarebbe obbligato a trasferire l’onere delle sanzioni inflitte dalla Corte sugli enti di livello ad esso inferiore, responsabili della violazione del diritto dell’Unione.

Giudizio della Corte

43

A questo proposito è importante sottolineare che la ripartizione delle competenze tra il potere centrale e il potere regionale sul piano interno non può incidere sull’applicazione dell’articolo 260 TFUE, in quanto lo Stato membro interessato rimane il solo responsabile, nei confronti dell’Unione europea, dell’osservanza degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Commissione/Spagna, EU:C:2012:781, punto 132).

44

Da ciò deriva che l’accertamento dell’inadempimento effettuato dalla Corte nell’ambito del procedimento previsto dall’articolo 260, paragrafo 2, TFUE non può dipendere dalle caratteristiche specifiche dell’organizzazione interna dello Stato membro interessato.

45

Peraltro, dalle considerazioni contenute nel punto 22 della presente sentenza si evince che spetta al Regno di Spagna verificare la posizione individuale di ciascuna impresa interessata, e calcolare l’importo esatto degli aiuti che dovevano essere effettivamente recuperati in applicazione delle decisioni controverse, tenendo conto delle indicazioni desumibili da dette decisioni.

46

Pertanto, questa domanda del Regno di Spagna dev’essere respinta.

Sulla somma forfettaria

Argomenti delle parti

47

La Commissione ritiene che il complesso degli elementi in diritto e in fatto, che fanno da cornice all’inadempimento accertato, rappresenti un indizio del fatto che l’effettiva prevenzione nei confronti della futura reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione sia tale da richiedere l’adozione di una misura dissuasiva, come la condanna al pagamento di una somma forfettaria.

48

Basandosi sulla sua comunicazione del 13 dicembre 2005, intitolata «Applicazione dell’articolo 228 del trattato CE» [SEC(2005) 1658] (GU 2007, C 126, pag. 12), nel testo aggiornato con la sua comunicazione del 20 luglio 2010, intitolata «Applicazione dell’articolo 260 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità proposte dalla Commissione alla Corte di giustizia nell’ambito dei procedimenti di infrazione» [SEC(2010) 923/3], la Commissione propone che l’importo di detta somma forfettaria venga calcolato determinando, in un primo tempo, un importo giornaliero derivante dalla moltiplicazione di una cifra forfettaria di base per un coefficiente di gravità e un «fattore n» che tenga conto, nel contempo, della capacità di pagamento dello Stato membro inadempiente e del numero di voti di cui quest’ultimo dispone nel Consiglio dell’Unione europea. In un secondo tempo, detto importo giornaliero dovrebbe essere moltiplicato per il numero di giorni di durata dell’inadempimento al fine di ottenere l’importo totale della somma forfettaria.

49

Per quanto concerne la durata dell’infrazione, la Commissione ritiene che l’inadempimento accertato sia durato 2500 giorni a partire dalla data di pronuncia della sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2006:777). Tale durata dipenderebbe dalla volontà del Regno di Spagna di ritardare il recupero degli aiuti illegittimi in questione, avendo comunicato alla Commissione alcune difficoltà riscontrate solo dopo l’invio del parere motivato, ossia più di otto anni dopo l’adozione delle decisioni controverse.

50

Per quanto concerne la gravità dell’infrazione, quest’istituzione ricorda il carattere fondamentale delle disposizioni del trattato FUE in materia di aiuti di Stato. Essa sottolinea anche che più di 100 imprese hanno goduto dei regimi di aiuti in questione e che la gravità dell’infrazione accertata è rivelata dall’importo degli aiuti non recuperati, che ammonta a EUR 569 041 135,75, pari all’87% dell’importo totale da recuperare. Essa rileva peraltro che non si tratta del primo caso in cui il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti di recuperare aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno in modo immediato ed effettivo.

51

Tenendo conto di questi elementi, la Commissione ritiene che una somma forfettaria pari a EUR 64543500 sia adeguata alle circostanze e proporzionata all’inadempimento in questione, nonché alla capacità di pagamento dello Stato membro interessato. Detto importo sarebbe ricavato dalla moltiplicazione di un importo giornaliero pari a EUR 25 817,40, risultante dalla moltiplicazione di una somma forfettaria di base pari a EUR 210 al giorno, di un coefficiente di gravità uguale a 9 su una scala da 1 a 20 e di un fattore «n» uguale a 13,66, per un numero di giorni di durata dell’infrazione stabilito pari a 2500.

52

Il Regno di Spagna rileva anzitutto che la Corte non è vincolata dalla metodologia utilizzata dalla Commissione, la quale deriva dalla comunicazione menzionata nel punto 48 della presente sentenza.

53

Esso sottolinea poi che il ritardo nel recupero di talune somme deriva non da un’omessa esecuzione della sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2006:777), bensì da una divergenza in merito ai criteri applicabili nell’ambito della procedura di recupero degli aiuti, della cui persistenza sarebbe parzialmente responsabile la Commissione.

54

Il Regno di Spagna inoltre non condivide la gravità dell’infrazione affermando che, nel caso di specie, la Commissione esercita per la prima volta le sue competenze in materia di aiuti di Stato relativi a misure fiscali, circostanza che ridimensionerebbe l’importanza delle norme asseritamente violate nel caso di specie. Di conseguenza, il coefficiente di gravità dovrebbe essere stabilito pari a 1.

55

Esso ritiene peraltro che occorra tener conto del fatto che l’infrazione in questione riguarda solo una regione, la quale gode di una rilevante autonomia e rappresenta il 6,24% del prodotto interno lordo (PIL) spagnolo, stabilendo la somma forfettaria di base come uguale a EUR 13. Questo carattere specifico implicherebbe infatti una diminuzione della gravità dell’inadempimento in quanto esso limita le conseguenze del medesimo sugli interessi generali e particolari.

56

Il Regno di Spagna sostiene infine che la circostanza che la Corte abbia accertato in altre due cause un inadempimento da parte di questo Stato membro alle norme in materia di aiuti di Stato sarebbe ininfluente.

57

Da questi dati esso deduce che l’importo giornaliero utilizzato per il calcolo della somma forfettaria dovrebbe limitarsi a EUR 177,58.

Giudizio della Corte

58

In via preliminare occorre ricordare che spetta alla Corte, in ciascuna causa e in funzione delle circostanze del caso di specie del cui esame essa è investita nonché del livello di persuasione e di dissuasione che le appare necessario, stabilire le opportune sanzioni pecuniarie, quali la condanna al pagamento di una somma forfettaria, segnatamente per prevenire la reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione (sentenze Commissione/Francia, C‑121/07, EU:C:2008:695, punto 59, e Commissione/Irlanda, C‑279/11, EU:C:2012:834, punto 66).

59

La condanna al pagamento di una somma forfettaria si basa essenzialmente sulla valutazione delle conseguenze dell’omessa esecuzione degli obblighi da parte dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, segnatamente quando l’inadempimento si è protratto per un ampio periodo, successivamente alla pronuncia della sentenza che l’ha inizialmente accertato (sentenze Commissione/Francia, EU:C:2008:695, punto 58, e Commissione/Repubblica ceca, C‑241/11, EU:C:2013:423, punto 40).

60

La condanna al pagamento di una somma forfettaria e la determinazione dell’importo eventuale di detta somma devono restare correlati, in ciascun caso di specie, al complesso degli elementi rilevanti riguardanti tanto le caratteristiche dell’inadempimento accertato quanto il comportamento specifico dello Stato membro interessato dal procedimento avviato in base all’articolo 260 TFUE. A questo proposito, quest’ultimo attribuisce alla Corte un ampio potere discrezionale al fine di decidere in merito all’irrogazione o meno di una siffatta sanzione e di determinarne eventualmente l’importo (v., in tal senso, sentenze Commissione/Spagna, EU:C:2012:781, punto 141, nonché Commissione/Lussemburgo, C‑576/11, EU:C:2013:773, punti 58 e 59).

61

Pertanto, le proposte della Commissione non possono vincolare la Corte e costituiscono soltanto un utile punto di riferimento. Parimenti, orientamenti quali quelli contenuti nelle comunicazioni della Commissione non vincolano la Corte, ma contribuiscono a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto dell’azione condotta dalla Commissione (sentenze Commissione/Portogallo, C‑70/06, EU:C:2008:3, punto 34, e Commissione/Grecia, EU:C:2009:428, punto 112).

62

Nella presente causa, la Corte ritiene che occorra prendere in considerazione le seguenti circostanze al fine di pronunciarsi sulla domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria formulata dalla Commissione.

63

Per quanto concerne, in primo luogo, la durata dell’inadempimento accertato, è pacifico che il processo di recupero degli aiuti illegittimi in questione si è prolungato per più di cinque anni dopo la pronuncia della sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2006:777).

64

Orbene, secondo una giurisprudenza costante, lo Stato membro deve giungere a un effettivo recupero delle somme dovute, e un recupero tardivo, successivo ai termini stabiliti, non soddisfa gli obblighi imposti dal trattato CE (v., in tal senso, sentenza Commissione/Italia, C‑496/09, EU:C:2011:740, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

65

È importante rilevare, a tale riguardo, che l’argomento dedotto dal Regno di Spagna, secondo il quale il ritardo riscontrato in sede di esecuzione della sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2006:777) sarebbe giustificato dall’esistenza di divergenze di opinioni con la Commissione derivanti dalla mancanza di rilevanti precedenti, non può essere accolto.

66

Infatti, benché sia vero che determinati problemi sollevati da questo Stato membro nel corso della procedura di recupero degli aiuti illegittimi in questione presentassero un carattere inedito, da una giurisprudenza consolidata della Corte si evince che uno Stato membro il quale, in sede di esecuzione di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, incontri difficoltà impreviste e imprevedibili o divenga consapevole di conseguenze non previste dalla Commissione, deve sottoporre tali problemi alla valutazione di quest’ultima, proponendo modifiche opportune della decisione in questione (sentenze Commissione/Grecia, C‑354/10, EU:C:2012:109, punto 70, e Commissione/Italia, C‑411/12, EU:C:2013:832, punto 38).

67

Ebbene, dagli atti prodotti dinanzi alla Corte si desume che le autorità spagnole non hanno preso contatto con la Commissione prima di ricevere la lettera di diffida e hanno iniziato a sottoporre i problemi incontrati all’attenzione di detta istituzione in modo dettagliato solo due anni dopo la pronuncia della sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2006:777).

68

Da questi elementi discende che l’inadempimento addebitato al Regno di Spagna si è protratto per un periodo considerevole e, in ogni caso, privo di nesso con le difficoltà attinenti al recupero degli aiuti versati in forza di regimi dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

69

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la gravità dell’infrazione, occorre ricordare il carattere fondamentale delle disposizioni del trattato CE in materia di aiuti di Stato (sentenze Commissione/Grecia, EU:C:2009:428, punto 118, e Commissione/Spagna, EU:C:2012:781, punto 125).

70

Infatti, le norme sulle quali si fondano tanto le decisioni controverse quanto la sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2006:777) costituiscono l’espressione di uno dei compiti essenziali conferiti all’Unione in forza dell’articolo 2 CE, ossia l’instaurazione di un mercato comune, nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), CE, secondo il quale l’azione della Comunità implica un regime che garantisca che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno (v., in tal senso, Commissione/Grecia, EU:C:2009:428, punto 119).

71

L’importanza delle disposizioni dell’Unione violate in una situazione quale quella in questione nella presente causa si riflette segnatamente nel fatto che, con il rimborso degli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno, viene eliminata la distorsione della concorrenza provocata dal vantaggio concorrenziale procurato da questi ultimi e che, mediante detta restituzione, il beneficiario perde il vantaggio di cui aveva illegittimamente goduto sul mercato rispetto ai suoi concorrenti (v., in tal senso, sentenza Commissione/Spagna, EU:C:2012:781, punto 127).

72

A questo proposito la circostanza, invocata dal Regno di Spagna, che le decisioni controverse costituiscono il primo caso in cui la Commissione abbia esercitato le sue competenze nell’ambito del controllo degli aiuti di Stato in materia di fiscalità diretta delle imprese, anche ipotizzandola dimostrata, non è comunque tale da diminuire l’interesse collegato al recupero degli aiuti illegittimi in questione dopo che la qualifica dei regimi nel quadro dei quali essi sono stati concessi è stata stabilita mediante le decisioni controverse.

73

Nel caso di specie, gli aiuti illegittimi in questione si rivelano particolarmente nocivi per la concorrenza a causa della rilevanza del loro importo, del numero elevato dei loro beneficiari indipendentemente dal settore economico nel quale essi operano (v., per analogia, sentenza Commissione/Italia, EU:C:2011:740, punto 63).

74

Inoltre, benché, a quanto risulta nel presente procedimento, sussistano divergenze rilevanti tra le parti per quanto concerne il grado di omessa esecuzione delle decisioni controverse alla data di scadenza del termine stabilito nel parere motivato, anche ipotizzando che sia accolto l’argomento del Regno di Spagna, dedotto in risposta a un quesito formulato dalla Corte, secondo il quale l’importo da recuperare era pari, alla data di pronuncia della sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2006:777), a EUR 179,1 milioni e alla data di deposito del presente ricorso a EUR 91 milioni, è pacifico, da un lato, che, in valore assoluto, gli importi degli aiuti illegittimi ancora da recuperare erano rilevanti e riconosciuti tali da detto Stato membro e, dall’altro, che più della metà di detti importi non era stata recuperata a quest’ultima data.

75

In terzo luogo, è importante rilevare che il Regno di Spagna è già stato oggetto di numerose sentenze che hanno accertato un inadempimento a causa del fatto che esso non aveva immediatamente ed effettivamente recuperato aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

76

Infatti, oltre all’accertamento dell’omessa esecuzione immediata ed effettiva delle decisioni controverse operato nella sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2006:777), la cui omessa esecuzione ha portato al presente procedimento, numerose altre dichiarazioni di inadempimento sono state pronunciate dalla Corte, segnatamente con le sentenze Commissione/Spagna (C‑499/99, EU:C:2002:408), Commissione/Spagna (C‑404/00, EU:C:2003:373), Commissione/Spagna (C‑177/06, EU:C:2007:538), nonché con la sentenza Commissione/Spagna (C‑529/09, EU:C:2013:31).

77

Peraltro, nella sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2012:781), la Corte ha dichiarato che il Regno di Spagna era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE non avendo adottato tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2002:408).

78

Ebbene, una simile reiterazione di infrazioni da parte di uno Stato membro, in un settore specifico di azione dell’Unione, può costituire un indizio del fatto che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione sia tale da richiedere l’adozione di una misura dissuasiva, quale la condanna al pagamento di una somma forfettaria (sentenze Commissione/Francia, EU:C:2008:695, punto 69, e Commissione/Irlanda, EU:C:2012:834, punto 70).

79

Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene giustificato, nell’ambito del presente procedimento, condannare il Regno di Spagna al pagamento di una somma forfettaria.

80

Per quanto concerne l’importo di detta somma forfettaria, è importante tener conto, oltre alle considerazioni illustrate nei punti da 63 a 78 della presente sentenza, della capacità di pagamento del Regno di Spagna (v., in tal senso, sentenza Commissione/Spagna, EU:C:2012:781, punto 131).

81

Viceversa, l’argomento del Regno di Spagna, secondo il quale l’importo della somma forfettaria dovrebbe essere ridotto in quanto l’infrazione concerne solo una regione autonoma e non l’insieme del suo territorio, non può essere accolto.

82

Infatti, contrariamente a quanto sostiene detto Stato membro, tale circostanza non può condurre a diminuire la gravità dell’inadempimento che risulta segnatamente, alla luce delle considerazioni illustrate nei punti da 69 a 73 della presente sentenza, dall’importanza della distorsione della concorrenza che ha comportato l’inadempimento accertato, valutata tenendo conto dell’importo degli aiuti illegittimi in questione, del numero dei loro beneficiari e del carattere multisettoriale dei regimi di aiuto interessati.

83

Sulla base di tali elementi, la Corte ritiene che una giusta valutazione delle circostanze del caso di specie porti a fissare pari a EUR 30 milioni l’importo della somma forfettaria che il Regno di Spagna dovrà versare.

84

Di conseguenza, occorre condannare il Regno di Spagna a versare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una somma forfettaria pari a EUR 30 milioni.

Sulle spese

85

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Il Regno di Spagna, non avendo adottato, alla data di scadenza del termine stabilito nel parere motivato emesso il 26 giugno 2008 dalla Commissione europea, tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della sentenza Commissione/Spagna (da C‑485/03 a C‑490/03, EU:C:2006:777), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

 

2)

Il Regno di Spagna è condannato a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una somma forfettaria pari a EUR 30 milioni.

 

3)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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