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Documento 62013CJ0523

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 dicembre 2014.
Walter Larcher contro Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht.
Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Articolo 45 TFUE – Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 – Prestazioni di vecchiaia – Principio di non discriminazione – Lavoratore che beneficia in uno Stato membro di un prepensionamento progressivo precedente il suo collocamento a riposo – Presa in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto a una pensione di vecchiaia in un altro Stato membro.
Causa C‑523/13.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2014:2458

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

18 dicembre 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Articolo 45 TFUE — Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Prestazioni di vecchiaia — Principio di non discriminazione — Lavoratore che beneficia in uno Stato membro di un prepensionamento progressivo precedente il suo collocamento a riposo — Presa in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto a una pensione di vecchiaia in un altro Stato membro»

Nella causa C‑523/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundessozialgericht (Germania), con decisione del 13 giugno 2013, pervenuta in cancelleria il 3 ottobre 2013, nel procedimento

Walter Larcher

contro

Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, A. Borg Barthet, E. Levits, M. Berger e F. Biltgen (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per W. Larcher, da R. Buschmann;

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da D. Martin e M. Kellerbauer, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 ottobre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU L 392, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Larcher e la Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd, in merito all’attribuzione di una pensione di vecchiaia a seguito di prepensionamento progressivo («Altersrente nach Altersteilzeitarbeit»).

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 dispone quanto segue:

«Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».

4

L’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento è così formulato:

«Le persone alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».

5

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, quest’ultimo si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti, in particolare, le prestazioni di vecchiaia e le prestazioni di disoccupazione.

6

L’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 stabilisce quanto segue:

«Se la legislazione di uno Stato membro subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni in virtù di un regime che non è un regime speciale ai sensi del paragrafo 2 o 3, al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, l’istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti – sia in un regime generale sia in un regime speciale – sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, applicabile a lavoratori subordinati o autonomi. A tal fine, essa tiene conto di detti periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica».

Le normative nazionali

Il diritto tedesco

7

Le disposizioni del diritto tedesco rilevanti per i fatti in esame nel procedimento principale figurano, da un lato, nel codice della sicurezza sociale (Sozialgesetzbuch), come modificato dalla legge del 21 luglio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 1791; in prosieguo: il «SGB»), e, dall’altro, nella legge sul prepensionamento progressivo (Altersteilzeitgesetz), nella sua versione risultante dalla legge del 23 aprile 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 602; in prosieguo: l’«AltTZG»).

8

L’articolo 237, paragrafo 1, del SGB è del seguente tenore letterale:

«Gli assicurati hanno diritto a una pensione di anzianità qualora

1.

siano nati prima del 1o gennaio 1952,

2.

abbiano compiuto i 60 anni

3.

o

a)

siano disoccupati al momento del collocamento a riposo e, dopo aver compiuto i 58 anni e 6 mesi, siano rimasti disoccupati per 52 settimane in totale o abbiano percepito un sussidio per ex lavoratori dell’industria mineraria

oppure

b)

abbiano ridotto il loro orario di lavoro per [beneficiare di un] prepensionamento progressivo ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, dell’AltTZG per almeno 24 mesi di calendario,

4.

negli ultimi dieci anni precedenti il collocamento a riposo, abbiano cumulato otto anni di contributi obbligatori per un impiego o un’attività assicurati, tenendo presente che il periodo di dieci anni è aumentato di periodi di abbuono, di considerazione e di percepimento di una pensione in forza di un’assicurazione propria, che non siano anche periodi di contributi obbligatori per un impiego o un’attività assicurati, e

5.

abbiano rispettato il periodo di attesa di quindici anni».

9

L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, prima frase, dell’AltTZG dispone quanto segue:

«1)   Le prestazioni sono concesse per lavoratori che

1.

hanno compiuto il 55° anno di età,

2.

dopo il 14 febbraio 1996, sulla base di un accordo concluso con il loro datore di lavoro, che deve almeno coprire il periodo che si estende fino al momento in cui potrà essere richiesta una pensione di vecchiaia, hanno ridotto il proprio orario di lavoro alla metà del l’orario di lavoro settimanale effettuato fino ad allora, e sono iscritti quali aventi diritto all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ai sensi del libro III del SGB (prepensionamento progressivo) e

3.

nel corso degli ultimi cinque anni precedenti il prepensionamento progressivo hanno svolto per almeno 1080 giorni di calendario un’attività lavorativa soggetta all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione a norma del libro III del SGB. (...)

2)   Se l’accordo sul prepensionamento progressivo prevede periodi di lavoro settimanale differenti o una diversa ripartizione dell’orario di lavoro settimanale, la condizione del paragrafo 1, punto 2, è soddisfatta anche qualora:

1.

l’orario di lavoro settimanale osservato in media su un periodo fino a tre anni, o, in caso di normativa contenuta in un contratto collettivo, in un accordo d’impresa, se un contratto collettivo prevede tale possibilità, o in una normativa relativa alle chiese e agli istituti di culto pubblici, su un periodo fino a sei anni, non superi la metà dell’orario di lavoro settimanale osservato fino ad allora, e il lavoratore sia iscritto quale avente diritto all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ai sensi del libro III del SGB e

2.

la retribuzione per il prepensionamento progressivo nonché l’integrazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, lettera a), [dell’AltTZG] siano regolarmente versate».

10

L’articolo 3, paragrafo 1, dell’AltTZG dispone quanto segue:

«Il diritto alle prestazioni di cui all’articolo 4 presuppone che:

1.

il datore di lavoro, sulla base di un contratto collettivo, (...)

a)

abbia maggiorato la retribuzione per il periodo di prepensionamento progressivo di almeno il venti per cento, tenendo presente che la nuova retribuzione deve tuttavia corrispondere ad almeno il settanta per cento della retribuzione precedente, come definita all’articolo 6, paragrafo 1, ridotta delle detrazioni obbligatorie a carico di regola dei lavoratori (importo minimo netto) e

b)

abbia versato per il lavoratore contributi previdenziali obbligatori pari almeno all’importo dovuto sulla differenza tra il 90% della retribuzione precedente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, [dell’AltTZG] e la retribuzione per il prepensionamento progressivo, e solo fino alla soglia massima prevista, e che

2.

il datore di lavoro, in occasione del passaggio del lavoratore al regime di prepensionamento progressivo

a)

assuma, sul posto di lavoro divenuto disponibile o che sia stato liberato in tale contesto per trasferimento, un lavoratore iscritto come disoccupato presso l’ufficio per l’impiego o un lavoratore che abbia terminato la propria formazione nell’ambito di un’attività lavorativa soggetta all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ai sensi del libro III del SGB; per i datori di lavoro che non assumono di regola più di 50 lavoratori, si presume in modo irrefragabile che il lavoratore sia assunto sul posto di lavoro divenuto disponibile o che sia stato liberato in tale contesto per trasferimento, o

b)

assuma un apprendista nell’ambito di un’attività lavorativa soggetta all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ai sensi del libro III del SGB, qualora il datore di lavoro non assuma di regola più di 50 lavoratori

(...)».

11

L’articolo 4 dell’AltTZG prevede il versamento di una sovvenzione pubblica da parte dell’amministrazione nazionale del lavoro al datore di lavoro a titolo degli oneri finanziari sostenuti per il prepensionamento progressivo di un lavoratore. L’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia a seguito di prepensionamento progressivo, previsto all’articolo 237, paragrafo 1, punto 3, lettera b), del SGB, non è tuttavia subordinata alla condizione che l’ufficio per l’impiego versi detta sovvenzione al datore di lavoro di cui trattasi o gli fornisca un qualsivoglia aiuto finanziario. Il versamento di tale sovvenzione presupponeva che il posto di lavoro liberato fosse nuovamente coperto da un lavoratore iscritto come disoccupato presso l’ufficio per l’impiego o da un lavoratore che avesse concluso la sua formazione e che il datore di lavoro avesse versato al lavoratore in prepensionamento un’integrazione della retribuzione. Era indifferente ai fini del pagamento di questa integrazione che il posto di lavoro liberato per il prepensionamento progressivo fosse stato in effetti nuovamente coperto.

Il diritto austriaco

12

Secondo il giudice del rinvio, le disposizioni del diritto austriaco che disciplinano, durante il periodo rilevante per il procedimento principale, il prepensionamento progressivo figurano nella legge del 1977 sull’assicurazione contro la disoccupazione (Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977), come modificata dalla legge del 30 dicembre 2003 (BGBl I, 128/2003; in prosieguo: l’«AlVG»). Pertanto, conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, punto 1, dell’AlVG, hanno diritto a un prepensionamento progressivo i lavoratori anziani, vale a dire, per gli uomini, coloro che hanno più di 55 anni, i quali abbiano svolto, per almeno 15 anni nel corso degli ultimi 25 anni, un’attività lavorativa con obbligo di assicurazione contro la disoccupazione.

13

In base all’articolo 27, paragrafo 2, punto 2, dell’AlVG, il prepensionamento progressivo è oggetto di un contratto collettivo che deve prevedere una riduzione dell’orario di lavoro compresa tra il 40% e il 60% del normale orario di lavoro. Secondo l’articolo 27, paragrafo 5, dell’AlVG, le ore di lavoro possono essere o meno ripartite in modo regolare nel periodo di prepensionamento progressivo.

14

Il datore di lavoro versa al lavoratore in regime di prepensionamento progressivo una compensazione salariale pari almeno al 50% della differenza tra la retribuzione media dovuta nell’ultimo anno precedente la riduzione dell’orario di lavoro normale e la retribuzione corrispondente all’orario di lavoro ridotto. Questa compensazione è tale per cui, ad esempio, in caso di riduzione al 50% dell’orario di lavoro, detto lavoratore percepisce dal proprio datore di lavoro il 75% della sua retribuzione anteriore.

15

Conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, punto 3, lettere a) e b), dell’AlVG, la base di calcolo dei contributi previdenziali che il datore di lavoro di detto dipendente deve versare è quella che era applicabile prima della riduzione dell’orario di lavoro normale. In forza dell’articolo 27, paragrafi 1 e 4, dell’AlVG, il contributo per il prepensionamento progressivo versato dall’ufficio del lavoro deve compensare il 50% degli oneri supplementari a carico del datore di lavoro. L’importo di questa compensazione può raggiungere il 100% in caso di assunzione di una persona in precedenza disoccupata o di formazione di un apprendista supplementare.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16

Il sig. Larcher, nato il 19 maggio 1946, è un cittadino austriaco residente in Austria. Egli ha lavorato per un periodo di oltre 29 anni in Germania come lavoratore obbligatoriamente soggetto al regime di sicurezza sociale. Il 1o dicembre 2000 ha cominciato a lavorare in Austria a tempo pieno con assoggettamento al regime di sicurezza sociale. A partire dal 1o marzo 2004 egli ha beneficiato, in applicazione di un accordo di prepensionamento progressivo di una riduzione dell’orario di lavoro settimanale normale, fino a quel momento di 38,5 ore, a 15,4 ore, corrispondenti al 40% del normale orario di lavoro settimanale osservato fino ad allora dal sig. Larcher. Dette ore erano ripartite su quattro giorni alla settimana. Il 30 settembre 2006 il sig. Larcher ha posto termine al proprio rapporto di lavoro in regime di prepensionamento progressivo e dal 4 ottobre 2006 si è limitato a svolgere un’attività lavorativa minima ai sensi del regime di sicurezza sociale.

17

Nel periodo di prepensionamento progressivo il datore di lavoro ha versato al sig. Larcher una compensazione salariale pari alla metà della differenza tra lo stipendio lordo mensile corrispondente all’orario di lavoro ridotto e quello corrispondente all’orario di lavoro anteriore alla riduzione e ha continuato a versare all’ente previdenziale austriaco contributi quantificati osservando la base di calcolo applicabile prima della riduzione dell’orario di lavoro normale. L’Ufficio del lavoro austriaco ha erogato a detto datore di lavoro un contributo per il prepensionamento progressivo finalizzato a compensare in parte gli oneri finanziari risultanti da tale regime di lavoro del sig. Larcher.

18

Dal 1o ottobre 2006 il sig. Larcher percepisce una pensione di vecchiaia austriaca, denominata «pensione anticipata di vecchiaia per periodo di assicurazione di lunga durata», di importo pari a EUR 370,25. Inoltre, dal 1o giugno 2009 egli percepisce una pensione di vecchiaia tedesca, denominata «pensione di vecchiaia per assicurati con elevata anzianità assicurativa», pari a EUR 696,81. Queste pensioni non sono oggetto del procedimento principale.

19

Nel febbraio del 2006 il sig. Larcher ha chiesto alla Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd di poter beneficiare di una pensione di vecchiaia a seguito di prepensionamento progressivo. Tale domanda è stata respinta per il motivo che il sig. Larcher, in base alle disposizioni di legge tedesche, non aveva lavorato in regime di prepensionamento progressivo. Poiché il ricorso amministrativo del sig. Larcher è stato respinto, quest’ultimo ha adito i giudici tedeschi. Il suo ricorso non è stato accolto, né in primo grado né in appello.

20

In particolare, il Bayerisches Landessozialgericht (Tribunale superiore del contenzioso in materia sociale del Land della Baviera, Germania), statuendo in appello, si è basato sull’argomento secondo cui detta pensione non era dovuta, perché, diversamente da quanto prevede l’AltTZG, il sig. Larcher, nell’ambito del regime di prepensionamento di cui ha beneficiato in Austria, non aveva ridotto il suo orario di lavoro al 50% dell’orario di lavoro settimanale precedente, bensì al 40% di quest’ultimo.

21

Nemmeno l’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione consentirebbe di giungere a una conclusione in senso favorevole al sig. Larcher. Pertanto, il regime di prepensionamento progressivo di cui il ricorrente ha beneficiato in Austria non potrebbe essere preso in considerazione ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, in quanto ciò che rileva nel caso di specie non è il calcolo dei periodi di assicurazione, bensì la considerazione del regime di prepensionamento progressivo quale condizione necessaria per l’esistenza di un diritto alla pensione. Non esisterebbe nemmeno alcuna discriminazione indiretta a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, come quella controversa nella causa all’origine della sentenza Öztürk (C‑373/02, EU:C:2004:232). Infatti, in forza della normativa austriaca, il sig. Larcher, durante il suo prepensionamento progressivo, poteva ridurre il proprio orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%. Egli, pertanto, avrebbe potuto scegliere di ridurre tale orario solo al 50% dell’orario di lavoro normale, rispettando in tal modo le condizioni imposte dalla normativa tedesca. Di conseguenza, non esisterebbero ostacoli all’esercizio della libertà di circolazione dei lavoratori.

22

A sostegno del suo ricorso per cassazione («Revision») proposto dinanzi al Bundessozialgericht (Corte federale per il contenzioso sociale), il sig. Larcher fa valere che il giudice d’appello ha violato l’articolo 237, paragrafo 1, punto 3, lettera b), del SGB, interpretandolo in modo difforme dal diritto dell’Unione. Secondo un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione, tale disposizione richiederebbe solamente che il lavoro in regime di prepensionamento progressivo si sia svolto conformemente alla normativa dello Stato membro interessato. L’interpretazione seguita sarebbe contraria al divieto di discriminazione in base alla cittadinanza e al principio della libera circolazione dei lavoratori. Alla luce della giurisprudenza della Corte, e in particolare della sentenza Öztürk (EU:C:2004:232), esisterebbe una discriminazione indiretta non giustificata. Nel procedimento principale si dovrebbe applicare l’articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1). Di conseguenza, si dovrebbe assimilare al prepensionamento progressivo previsto dalla normativa tedesca il prepensionamento progressivo che ha avuto luogo conformemente alla normativa austriaca.

23

Il giudice del rinvio rileva che la Corte non ha ancora statuito sulla considerazione, quale condizione per la concessione di una pensione di vecchiaia, di un prepensionamento progressivo svolto in Stati membri diversi da quello in cui è presentata la domanda di pensione e che non si può rispondere alle questioni sollevate nel procedimento principale sul solo fondamento della giurisprudenza esistente. Inoltre, contrariamente a quanto sosterrebbe il sig. Larcher, il procedimento principale non potrebbe essere risolto basandosi unicamente sulla sentenza Öztürk (EU:C:2004:232).

24

A parere del giudice del rinvio, l’esperienza dimostra che, nei fatti, la maggior parte dei lavoratori, fino al collocamento a riposo, ha lavorato unicamente in uno Stato membro e soddisfa quindi più agevolmente i requisiti per la concessione di una pensione nazionale di vecchiaia a seguito di prepensionamento progressivo rispetto a un lavoratore, come il sig. Larcher, che ha fornito le proprie prestazioni in diversi Stati membri. Qualora un lavoratore accetti un impiego in un altro Stato membro, sarebbe probabilmente penalizzato al momento in cui fa valere i suoi diritti alla pensione, a causa delle differenze esistenti tra le normative che gli sono applicabili, rispetto ai pensionati la cui carriera professionale è collegata a un solo Stato membro. Infatti, il contenuto delle disposizioni sul prepensionamento progressivo potrebbe variare da uno Stato membro a un altro e sarebbe improbabile che le condizioni di applicazione di un determinato regime di prepensionamento progressivo corrispondano esattamente a quelle previste in un altro Stato membro per la concessione di una pensione di vecchiaia.

25

Tuttavia, gli articoli da 45 TFUE a 48 TFUE e il regolamento n. 1408/71 devono impedire che i lavoratori migranti, che si siano avvalsi del loro diritto alla libera circolazione e abbiano fornito le proprie prestazioni in vari Stati membri, siano penalizzati senza una ragione oggettiva rispetto ai lavoratori che hanno svolto interamente la propria carriera professionale in un solo Stato membro. Orbene, un siffatto ostacolo all’esercizio della libertà di circolazione potrebbe rinvenirsi nel procedimento principale perché il sig. Larcher, che conclude la sua carriera professionale nel proprio paese di origine, beneficia di un regime di prepensionamento progressivo sul fondamento delle disposizioni legislative applicabili in tale Stato membro, ma gli viene negata la pensione di vecchiaia a seguito di prepensionamento progressivo in un altro Stato membro in cui ha svolto la maggior parte della sua carriera professionale.

26

Secondo il giudice del rinvio, dall’esame della giustificazione di una simile disparità di trattamento emerge una seconda questione, di carattere metodologico, la quale riguarderebbe gli elementi di cui occorre tener conto per confrontare due regimi nazionali di prepensionamento progressivo. In tal senso, nel procedimento principale detto giudice è propenso a esaminare, in particolare, se il sistema austriaco di prepensionamento progressivo sia paragonabile, nella funzione e nella struttura, a quello applicabile in Germania.

27

Ciò considerato, il Bundessozialgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il principio di parità [di trattamento], sancito dall’articolo 39, paragrafo 2, CE (divenuto l’articolo 45, paragrafo 2, TFUE) e dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento [n. 1408/71], osti a una norma [di uno Stato membro] secondo cui [la concessione di] una pensione di vecchiaia a seguito di prepensionamento progressivo presuppone che quest’ultimo abbia avuto luogo in base alle disposizioni normative di tale Stato membro e non a quelle di un altro Stato membro.

2)

In caso di risposta affermativa, quali condizioni ponga il principio della parità di trattamento di cui all’articolo 39, paragrafo 2, CE (…) e all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 ai fini dell’equiparazione del prepensionamento progressivo svoltosi in base alle disposizioni normative dell’altro Stato membro come presupposto per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia nazionale:

a)

se occorra effettuare un esame comparativo dei presupposti del prepensionamento progressivo.

b)

In caso di risposta affermativa, se sia sufficiente che il prepensionamento progressivo sia configurato, quanto alla funzione e alla struttura, essenzialmente nello stesso modo in entrambi gli Stati membri,

c)

o se i presupposti del prepensionamento progressivo debbano essere previsti in modo identico in entrambi gli Stati membri».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

28

Per rispondere alla prima questione va ricordato che, riguardo alla libera circolazione dei lavoratori, il principio di non discriminazione sancito dall’articolo 45 TFUE è stato concretizzato in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71.

29

Giacché è pacifico che prestazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71, è alla luce di questo regolamento, e in particolare del suo articolo 3, paragrafo 1, che devono essere esaminate le questioni poste dal giudice del rinvio.

30

Come ripetutamente dichiarato dalla Corte, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 ha l’obiettivo di garantire, in osservanza dell’articolo 45 TFUE, a vantaggio delle persone alle quali si applica tale regolamento, l’uguaglianza in materia di previdenza sociale senza distinzioni di cittadinanza, sopprimendo qualsiasi discriminazione al riguardo derivante dalle normative nazionali (v., in particolare, sentenze Mora Romero, C‑131/96, EU:C:1997:317, punto 29; Borawitz, C‑124/99, EU:C:2000:485, punto 23, e Celozzi, C‑332/05, EU:C:2007:35, punto 22).

31

Sempre per giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento, enunciato da detto articolo 3, paragrafo 1, vieta non solo le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza dei beneficiari dei regimi di sicurezza sociale, ma anche le discriminazioni dissimulate, in qualsiasi forma, che, fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengano in concreto allo stesso risultato (sentenza Celozzi, EU:C:2007:35, punto 23).

32

In tal senso, la Corte ha dichiarato che, a meno che non sia obiettivamente giustificata e adeguatamente commisurata allo scopo perseguito, una disposizione di diritto nazionale dev’essere giudicata indirettamente discriminatoria quando, per sua stessa natura, tende ad incidere più sui cittadini di altri Stati membri che su quelli nazionali e, di conseguenza, rischia di essere sfavorevole in modo particolare ai primi (v., in tal senso, sentenze O’Flynn, C‑237/94, EU:C:1996:206, punto 20; Meints, C‑57/96, EU:C:1997:564, punto 45; Borawitz, EU:C:2000:485, punto 27, e Celozzi, EU:C:2007:35, punto 26).

33

A questo proposito, non è necessario accertare se la disposizione di cui trattasi si applichi, in concreto, a una percentuale notevolmente più elevata di lavoratori migranti. È sufficiente rilevare che detta disposizione è in grado di produrre un effetto del genere (v., in tal senso, sentenze O’Flynn, EU:C:1996:206, punto 21; Öztürk, EU:C:2004:232, punto 57, e Celozzi, EU:C:2007:35, punto 27).

34

Nel caso di specie è pacifico che le disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale si applicano indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati o dal loro luogo di residenza e non contengono alcuna clausola relativa a un soggiorno obbligatorio sul territorio nazionale. Dette disposizioni, pertanto, non comportano di per sé alcuna palese disparità di trattamento tra i lavoratori nazionali e quelli originari di un altro Stato membro.

35

Va tuttavia constatato che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 40 a 43 delle sue conclusioni, le stesse disposizioni, laddove prevedono che il lavoratore che intenda beneficiare di una pensione di vecchiaia a seguito di prepensionamento progressivo debba aver fornito le proprie prestazioni in tale regime esclusivamente in forza del diritto tedesco, possono svantaggiare in particolare i lavoratori che si sono avvalsi del loro diritto alla libera circolazione.

36

Infatti, da un lato, una legislazione del genere mette, di conseguenza, un lavoratore migrante come quello di cui trattasi nel procedimento principale – il quale, dopo aver svolto la maggior parte della sua carriera in uno Stato membro, esercita un’attività lavorativa in un altro Stato membro in cui beneficia di un regime di prepensionamento progressivo – in una situazione meno favorevole rispetto a quella del lavoratore che ha compiuto tutta la sua carriera in un solo Stato membro, dove beneficia del regime di prepensionamento progressivo.

37

Dall’altro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, una legislazione del genere può dissuadere i datori di lavoro stabiliti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania, dall’assumere in regime di prepensionamento progressivo una persona che abbia svolto la maggior parte della sua carriera professionale in Germania qualora le norme di questo regime nazionale differiscano da quelle che disciplinano il regime tedesco di prepensionamento progressivo.

38

Ciò considerato, si deve ancora verificare se una legislazione nazionale siffatta possa tuttavia essere giustificata. In proposito, secondo una giurisprudenza costante della Corte, provvedimenti nazionali del tipo di quello di cui trattasi nel procedimento principale possono essere giustificati solo qualora perseguano un obiettivo di interesse generale, siano adeguati a garantire la realizzazione dello stesso e non eccedano quanto è necessario per raggiungerlo (v., segnatamente, sentenza van den Booren, C‑127/11, EU:C:2013:140, punto 45).

39

Come rilevato dal giudice del rinvio, la legislazione in esame nel procedimento principale è volta, da un lato, a garantire ai lavoratori che ne facciano domanda un passaggio al collocamento a riposo nelle migliori condizioni possibili e, dall’altro, a promuovere l’assunzione di persone disoccupate o di apprendisti.

40

Sebbene entrambi gli obiettivi, come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 48 delle sue conclusioni, che, nel caso di specie, sono indissolubilmente connessi, possano essere intesi nel senso di costituire obiettivi legittimi di politica sociale (v., in tal senso, sentenze Palacios de la Villa, C‑411/05, EU:C:2007:604, punto 64, nonché Caves Krier Frères, C‑379/11, EU:C:2012:798, punti 50 e 51), si deve ancora verificare se i provvedimenti nazionali di cui trattasi nel procedimento principale siano adeguati a garantire la loro realizzazione e non eccedano quanto è necessario per raggiungerli.

41

Orbene, benché non si possa contestare che detti provvedimenti sono adeguati a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti, occorre, per contro, constatare che essi – poiché richiedono che il prepensionamento progressivo si sia svolto esclusivamente in conformità della legge tedesca ed escludono quindi la concessione di una pensione di vecchiaia a seguito di tale regime di lavoro a lavoratori che abbiano beneficiato di un prepensionamento progressivo disciplinato da disposizioni in vigore in un altro Stato membro – eccedono quanto è necessario per raggiungere detti obiettivi.

42

Infatti, come riconosce lo stesso governo tedesco nelle sue osservazioni scritte, escludere semplicemente che un periodo di prepensionamento progressivo svolto in un altro Stato membro venga preso in considerazione ai fini della concessione della pensione nazionale di anzianità tedesca equivale a non tener conto del fatto che il regime di prepensionamento progressivo previsto da quest’altro Stato membro può, eventualmente, perseguire obiettivi identici o simili a quelli della normativa tedesca secondo modalità anch’esse identiche o simili a quelle previste da tale normativa, sicché l’applicazione di detto regime consente di realizzare allo stesso modo l’obiettivo o gli obiettivi legittimi in esame.

43

Ne consegue che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 osta a una legislazione nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale se essa viene interpretata e applicata nel modo descritto dal giudice del rinvio, in particolare, nel testo della prima questione.

44

Tuttavia, occorre ricordare che i giudici nazionali, nell’applicare il diritto interno, devono interpretare tale diritto, per quanto possibile, in modo conforme al diritto dell’Unione per assicurare, nel contesto delle loro competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono la controversia loro sottoposta (v. in tal senso, segnatamente, sentenza Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punti 113 e 114).

45

Pertanto, se, come rileva il giudice del rinvio, è possibile interpretare le disposizioni nazionali in esame nel procedimento principale nel senso che esse non ostano a che la pensione di vecchiaia a seguito di prepensionamento progressivo possa essere versata in casi nei quali tale regime di lavoro si sia svolto in forza delle disposizioni di un altro Stato membro, il principio dell’interpretazione conforme della normativa nazionale richiede alle autorità amministrative e giudiziarie nazionali di seguire tale interpretazione.

46

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che il principio della parità di trattamento sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 osta a una norma di uno Stato membro secondo cui la concessione di una pensione di vecchiaia a seguito di prepensionamento progressivo presuppone che quest’ultimo si sia svolto esclusivamente ai sensi delle disposizioni nazionali di tale Stato membro.

Sulla seconda questione

47

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il principio della parità di trattamento sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che, ai fini del riconoscimento in uno Stato membro di un periodo di prepensionamento progressivo che si sia svolto conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, occorre procedere a un esame comparativo delle condizioni di applicazione dei regimi di prepensionamento progressivo di questi due Stati membri e, in caso affermativo, quale debba essere il grado di corrispondenza di tali regimi.

48

Per rispondere a tale questione va ricordato che il sistema attuato da detto regolamento è unicamente un sistema di coordinamento, che disciplina, in particolare, la determinazione della o delle legislazioni applicabili ai lavoratori subordinati e autonomi che esercitano, in circostanze diverse, il loro diritto alla libera circolazione, e che è intrinseco a un sistema del genere che i presupposti ai quali è subordinato il beneficio di una pensione di anzianità variino a seconda degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza Tomaszewska, C‑440/09, EU:C:2011:114, punti 25 e 26).

49

Tuttavia, nel fissare dette condizioni, gli Stati membri sono tenuti a garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutti i lavoratori occupati nel territorio e a non penalizzare i lavoratori che esercitino il loro diritto alla libera circolazione (v., in tal senso, sentenze Piatkowski, C‑493/04, EU:C:2006:167, punto 19; Nikula, C‑50/05, EU:C:2006:493, punto 20, e Derouin, C‑103/06, EU:C:2008:185, punto 20).

50

Orbene, benché, come risulta dai punti da 41 a 43 della presente sentenza, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 osti a che uno Stato membro rifiuti sistematicamente di tener conto, ai fini della concessione di una pensione di anzianità nel suo territorio, di un periodo di prepensionamento progressivo che si sia svolto secondo le disposizioni legislative di un altro Stato membro, detta disposizione non obbliga tuttavia detto primo Stato a riconoscere automaticamente un tale regime di lavoro come equivalente al regime di prepensionamento progressivo previsto dalla sua legislazione nazionale.

51

Infatti, qualunque interpretazione di detta disposizione che obblighi gli Stati membri ad un’assimilazione automatica del genere equivarrebbe a privare questi ultimi della loro competenza in materia di protezione sociale.

52

Ne consegue che le autorità nazionali devono procedere a un esame comparativo dei due regimi di prepensionamento di cui trattasi.

53

Poiché questo esame da parte delle autorità di uno Stato membro deve principalmente consentire di valutare se le condizioni di applicazione della misura di prepensionamento progressivo svoltosi in un altro Stato membro permettano di raggiungere gli obiettivi legittimi perseguiti in detto primo Stato membro mediante tale regime di lavoro, le stesse autorità non possono richiedere che queste condizioni siano identiche.

54

Infatti, da un lato, non è escluso che un solo e medesimo obiettivo possa essere raggiunto con diversi mezzi e che, pertanto, le condizioni di applicazione delle misure di prepensionamento progressivo differiscano tra loro.

55

Dall’altro, esigere l’identità di queste condizioni equivarrebbe, di fatto, a privare di effetto utile l’esame di cui trattasi, perché è improbabile che le disposizioni legislative di due Stati membri siano identiche in tutti gli aspetti.

56

Va sottolineato che solo questa interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 consente sia di rispettare il principio secondo cui gli Stati membri restano competenti per la determinazione delle condizioni di concessione delle prestazioni sociali sia di garantire la parità di trattamento di tutti i lavoratori che forniscono le proprie prestazioni nel territorio di uno Stato membro, non penalizzando, tra questi ultimi, coloro che esercitino o abbiano esercitato il loro diritto alla libera circolazione.

57

Riguardo, in particolare, alla valutazione della somiglianza delle differenti condizioni dei regimi di prepensionamento progressivo istituiti in due Stati membri distinti, occorre rilevare che essa deve essere effettuata caso per caso e che differenze minori che non hanno alcuna influenza significativa sulla realizzazione degli obiettivi perseguiti non possono essere prese in considerazione per rifiutare di riconoscere come equivalente a un periodo di prepensionamento progressivo secondo il regime nazionale quello che si è svolto in forza delle disposizioni legislative dell’altro Stato membro.

58

Va sottolineato che nel procedimento principale è pacifico che i due regimi di prepensionamento progressivo di cui trattasi perseguono gli stessi obiettivi, ovvero garantire ai lavoratori un passaggio graduale al collocamento a riposo nonché promuovere l’assunzione di lavoratori disoccupati o di apprendisti, e che le condizioni di applicazione di detti regimi sono molto simili, in quanto la riduzione dell’orario di lavoro prevista nell’ambito del regime tedesco è del 50% e quella stabilita nel contesto del regime austriaco oscilla tra il 40% e il 60%. Orbene, una differenza del 10% della quantità oraria di lavoro non è sufficientemente importante da compromettere la realizzazione degli obiettivi di politica sociale perseguiti dall’AltTZG.

59

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che il principio della parità di trattamento sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che, ai fini del riconoscimento in uno Stato membro di un periodo di prepensionamento progressivo che si sia svolto conformemente alla normativa di un altro Stato membro, occorre procedere a un esame comparativo delle condizioni di applicazione dei regimi di prepensionamento progressivo di questi due Stati membri per determinare, caso per caso, se le differenze individuate possano compromettere la realizzazione degli obiettivi legittimamente perseguiti dalla normativa in esame di detto primo Stato membro.

Sulle spese

60

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

Il principio della parità di trattamento sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, osta a una norma di uno Stato membro secondo cui la concessione di una pensione di vecchiaia a seguito di prepensionamento progressivo presuppone che quest’ultimo si sia svolto esclusivamente ai sensi delle disposizioni nazionali di tale Stato membro.

 

2)

Il principio della parità di trattamento sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, deve essere interpretato nel senso che, ai fini del riconoscimento in uno Stato membro di un periodo di prepensionamento progressivo che si sia svolto conformemente alla normativa di un altro Stato membro, occorre procedere a un esame comparativo delle condizioni di applicazione dei regimi di prepensionamento progressivo di questi due Stati membri per determinare, caso per caso, se le differenze individuate possano compromettere la realizzazione degli obiettivi legittimamente perseguiti dalla normativa in esame di detto primo Stato membro.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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