EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 62012CJ0611

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 ottobre 2014.
Jean-François Giordano contro Commissione europea.
Impugnazione – Politica comune della pesca – Quote di pesca – Misure di emergenza adottate dalla Commissione – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione – Articolo 340, secondo comma, TFUE – Presupposti – Danno certo ed effettivo – Diritti soggettivi di pesca.
Causa C‑611/12 P.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2014:2282

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

14 ottobre 2014 ( *1 )

«Impugnazione — Politica comune della pesca — Quote di pesca — Misure di emergenza adottate dalla Commissione — Responsabilità extracontrattuale dell’Unione — Articolo 340, secondo comma, TFUE — Presupposti — Danno certo ed effettivo — Diritti soggettivi di pesca»

Nella causa C‑611/12 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 dicembre 2012,

Jean‑François Giordano, residente in Sète (Francia), rappresentato da D. Rigeade e A. Scheuer, avocats,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da A. Bouquet e D. Nardi, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, C. Vajda e S. Rodin, presidenti di sezione, A. Rosas, E. Juhász, A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits (relatore), J.L. da Cruz Vilaça e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 marzo 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, il sig. Giordano chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Giordano/Commissione (T‑114/11, EU:T:2012:585; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), recante rigetto del suo ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno che egli afferma di aver subìto a seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9).

Contesto normativo

2

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59), mira a stabilire una strategia pluriennale di gestione della pesca al fine di garantire la redditività a lungo termine di tale settore.

3

L’articolo 7 del regolamento n. 2371/2002, intitolato «Misure di emergenza adottate dalla Commissione», enuncia quanto segue:

«1.   Se è stato constatato un grave rischio, per la conservazione delle risorse acquatiche vive o per l’ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca e che richiede un intervento immediato, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, decidere misure di emergenza che hanno una durata massima di sei mesi. La Commissione può decidere di prorogare le misure di emergenza per un periodo non superiore a sei mesi.

2.   Lo Stato membro trasmette la richiesta al tempo stesso alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi regionali interessati. Questi possono presentare per iscritto le proprie osservazioni alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

La Commissione decide entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1.

3.   Le misure di emergenza prendono immediatamente effetto. Esse sono notificate agli Stati membri interessati e pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

4.   Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notificazione.

5.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita».

4

L’articolo 20 del regolamento n. 2371/2002, intitolato «Ripartizione delle possibilità di pesca», così dispone:

«1.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito ai limiti di cattura e/o di sforzo di pesca e alla ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, nonché in merito alle condizioni associate a tali limiti. Le possibilità di pesca sono ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

2.   Quando la Comunità stabilisce nuove possibilità di pesca, il Consiglio ne decide la ripartizione, tenendo conto degli interessi di ogni Stato membro.

3.   Ogni Stato membro decide, per le navi battenti la sua bandiera, il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca ad esso assegnate conformemente alla normativa comunitaria. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato.

4.   Il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca disponibili per i paesi terzi nelle acque comunitarie e le assegna a ciascuno di essi.

5.   Gli Stati membri possono, dopo averne dato notifica alla Commissione, procedere allo scambio, in parte o per intero, delle possibilità di pesca loro assegnate».

5

In tale contesto è intervenuto il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 19, pag. 1).

6

Tali limiti e quantitativi sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 446/2008 della Commissione, del 22 maggio 2008, recante adeguamento di alcuni contingenti di tonno rosso per il 2008 a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 134, pag. 11).

7

In applicazione dell’articolo 7 del regolamento n. 2371/2002, la Commissione ha adottato, il 12 giugno 2008, il regolamento n. 530/2008.

8

Il considerando 6 del regolamento n. 530/2008 così recita:

«I dati di cui dispone la Commissione e le informazioni raccolte dai suoi ispettori nelle missioni da essi effettuate negli Stati membri interessati indicano che le possibilità di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo, assegnate alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell’Italia, di Cipro e di Malta o immatricolate in tali paesi, si considerano esaurite il 16 giugno 2008 e che le possibilità di pesca dello stesso stock assegnate alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Spagna o immatricolate in tale paese si considerano esaurite il 23 giugno 2008».

9

L’articolo 1 di tale regolamento prevede quanto segue:

«La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell’Italia, di Cipro e di Malta o immatricolate in tali paesi è vietata a decorrere dal 16 giugno 2008.

A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle navi suddette».

10

L’articolo 2 del medesimo regolamento è così formulato:

«La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Spagna o immatricolate in tale paese è vietata a decorrere dal 23 giugno 2008.

A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle navi suddette».

11

L’articolo 3 del regolamento n. 530/2008 dispone quanto segue:

«1.   Fatto salvo il paragrafo 2, a decorrere dal 16 giugno 2008 gli operatori della Comunità non accettano lo sbarco, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento e il trasbordo nelle acque o nei porti comunitari di catture di tonno rosso effettuate nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da tonniere con reti a circuizione.

2.   Fino al 23 giugno 2008 è consentito sbarcare, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento o trasbordare nelle acque o nei porti comunitari catture di tonno rosso effettuate nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Spagna o immatricolate in tale paese».

I fatti

12

Il sig. Giordano è l’armatore della nave «Janvier Giordano», tonniera con reti a circuizione battente bandiera francese, che svolge la propria attività di pesca nel Mar Mediterraneo.

13

In virtù della normativa dell’Unione, la Repubblica francese disponeva per il 2008 di contingenti di pesca del tonno rosso pari a 4164 tonnellate, il 90% dei quali era assegnato alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera francese che operavano nel Mar Mediterraneo.

14

In tale contesto, con decisione del 16 aprile 2008, il Ministro dell’Agricoltura e della Pesca francese rilasciava al ricorrente una licenza speciale di pesca, autorizzandolo a catturare, detenere, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare e vendere tonno rosso del Mediterraneo, nei limiti delle possibilità di pesca messe a sua disposizione in forma di un contingente individuale di 132,02 tonnellate. L’autorizzazione era valida per il periodo compreso tra il 1o aprile 2008 e il 30 giugno 2008.

15

A seguito dell’adozione del regolamento n. 530/2008, che ha vietato la pesca del tonno rosso nel Mar Mediterraneo, la campagna di pesca del tonno rosso era interrotta in data 16 giugno 2008 e, di conseguenza, la licenza di pesca del ricorrente veniva revocata con decisione del prefetto della Regione Linguadoca‑Rossiglione del 16 giugno 2008, in esecuzione di detto regolamento.

16

Il sig. Giordano avviava un procedimento diretto all’annullamento di detta decisione dinanzi ai giudici amministrativi francesi. Sia il Tribunal administratif (Tribunale amministrativo) di Montpellier sia la Cour administrative d’appel (giudice amministrativo di secondo grado) di Marsiglia respingevano la sua domanda di annullamento con la motivazione che la misura di divieto controversa traeva origine dal regolamento n. 530/2008 e non dalla decisione del prefetto della Regione Linguadoca‑Rossiglione.

17

Con la sua sentenza AJD Tuna (C‑221/09, EU:C:2011:153), la Corte ha dichiarato che il regolamento n. 530/2008 era invalido nei limiti in cui, essendo stato adottato sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2371/2002, i divieti da esso sanciti prendevano effetto a partire dal 23 giugno 2008 per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola, o registrate nel relativo Stato membro, e gli operatori comunitari che avevano concluso contratti con esse, mentre tali divieti prendevano effetto a partire dal 16 giugno 2008 per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera greca, francese, italiana, cipriota nonché maltese, oppure registrate nei relativi Stati membri, e per gli operatori comunitari che avevano concluso contratti con esse, senza che questa differenza di trattamento fosse obiettivamente giustificata.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

18

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 febbraio 2011, il sig. Giordano ha proposto un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione diretto ad ottenere il risarcimento del danno subìto in conseguenza dell’adozione del regolamento n. 530/2008.

19

Dopo aver ricordato, al punto 12 della sentenza impugnata, la giurisprudenza costante secondo la quale la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione per comportamento illecito dei suoi organi è subordinata al ricorrere di diversi presupposti, il Tribunale ha scelto di esaminare, anzitutto, se il ricorrente avesse provato l’esistenza del danno da esso lamentato.

20

Il Tribunale ha al riguardo dichiarato, al punto 18 della sentenza impugnata, che i contingenti non garantiscono affatto ai pescatori la possibilità di pescare l’intero contingente loro assegnato, in quanto quest’ultimo costituisce soltanto un limite al numero massimo di catture che non deve, in nessun caso, essere superato.

21

Il Tribunale ha quindi dichiarato che, poiché il ricorrente si era limitato a rilevare che il divieto di pesca emanato ai sensi del regolamento n. 530/2008 non gli aveva permesso di esercitare la propria attività nel periodo compreso tra il 16 giugno e il 30 giugno 2008, il danno da esso invocato non era effettivo.

22

Pertanto, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente e l’ha condannato alle spese.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

23

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

constatare che l’adozione del regolamento n. 530/2008 gli ha causato un danno risarcibile;

condannare la Commissione a versargli la somma di EUR 542 594 a titolo di risarcimento del danno, e

condannare la Commissione alle spese dell’impugnazione e a quelle del primo grado di giudizio.

24

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione in quanto irricevibile;

in subordine, respingere l’impugnazione in quanto infondata;

in ulteriore subordine, respingere il ricorso per risarcimento danni, e

condannare il ricorrente alle spese dell’impugnazione e a quelle del primo grado di giudizio.

Sull’impugnazione

Argomenti delle parti

25

Con il suo primo motivo, il ricorrente rileva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, ai punti da 17 a 22 della sentenza impugnata, che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione per atto illecito non poteva sussistere in quanto il danno invocato non era qualificabile come effettivo e certo.

26

Nella prima parte di tale motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia confuso, ai punti da 17 a 19 della sentenza impugnata, la certezza del danno con la determinazione del suo ammontare.

27

Da un lato, il carattere effettivo e certo del danno invocato risulterebbe dal fatto che, in forza dell’adozione del regolamento n. 530/2008, egli è stato obbligato ad interrompere la sua attività di pesca prima della normale chiusura della campagna di pesca e, dall’altro, la determinazione dell’entità del danno avverrebbe necessariamente in un contesto ipotetico, dal momento che non può essere accertata la quantità di pescato che il ricorrente avrebbe potuto realizzare.

28

Con la seconda parte del suo primo motivo, il ricorrente sostiene di aver subìto un danno anomalo e speciale. Il carattere anomalo del danno sarebbe dovuto al fatto che l’entità di quest’ultimo corrisponde alla metà del fatturato atteso, mentre la sua specialità dalla circostanza che esso riguarda un limitato numero di membri della collettività.

29

La Commissione, in primo luogo, rileva che il primo motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile, poiché la valutazione dell’esistenza di un danno effettivo e certo costituisce un’analisi dei fatti estranea al controllo di legittimità esercitato dalla Corte.

30

In secondo luogo, la Commissione ritiene il primo motivo infondato.

Giudizio della Corte

Sulla ricevibilità

31

Con riferimento alla prima parte del primo motivo, essa è ricevibile dal momento che il ricorrente invita la Corte a pronunciarsi sull’esistenza di un errore di diritto commesso dal Tribunale nella qualificazione del danno asserito come effettivo e certo nel contesto della verifica della sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione (v., in tal senso, sentenze Archer Daniels Midland/Commissione, C‑510/06 P, EU:C:2009:166, punto 105, e Commissione/Schneider Electric, C‑440/07 P, EU:C:2009:459, punto 191).

32

Pertanto, rispetto a tale prima parte, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione dev’essere respinta.

33

Con riferimento alla seconda parte del primo motivo, si deve constatare che essa non soddisfa i requisiti di ricevibilità propri dell’impugnazione, in quanto, sviluppando una serie di argomenti per sostenere di aver subìto un danno anomalo e speciale, il ricorrente intende sostanzialmente soltanto ottenere un riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale (v., in tal senso, sentenze Interporc/Commissione, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, punto 16, e Reynolds Tobacco e a./Commissione, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, punto 50).

34

Questa parte dev’essere quindi respinta in quanto irricevibile.

Nel merito

35

Secondo giurisprudenza consolidata, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, presuppone che ricorrano congiuntamente varie condizioni, ossia l’illiceità del comportamento contestato all’istituzione dell’Unione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato (sentenza Agraz e a./Commissione, C‑243/05 P, EU:C:2006:708, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

36

La condizione relativa all’effettività del danno esige che il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento sia effettivo e certo, circostanza che spetta al ricorrente dimostrare (sentenza Agraz e a./Commissione, EU:C:2006:708, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

37

Nel caso di specie il Tribunale ha considerato, ai punti da 17 a 19 della sentenza impugnata, che il danno asserito dal ricorrente, imputato alla mancata vendita della parte del contingente individuale non pescata a causa dell’introduzione del divieto di pesca del tonno rosso a partire dal 16 giugno 2008, riflettesse una situazione ipotetica e non potesse essere considerato effettivo e certo.

38

Più precisamente, il Tribunale ha dichiarato che l’attribuzione dei contingenti non conferiva al ricorrente alcuna garanzia di poter pescare l’intero suo contingente individuale, costituendo quest’ultimo un limite al numero massimo di catture, e che, in ogni caso, non si poteva escludere che, anche se il ricorrente avesse potuto pescare sino al 30 giugno 2008, egli non avrebbe esaurito il suo contingente per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

39

Si deve tuttavia constatare che, così argomentando, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

40

In particolare, limitandosi a rilevare, come risulta dal punto 18 della sentenza impugnata, l’erroneità della premessa secondo cui il ricorrente disponeva di un diritto di pesca e avrebbe necessariamente esaurito il suo contingente, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’esame del presupposto relativo al danno. Infatti, da un lato, l’esistenza di un diritto conferito ai singoli da una norma giuridica non riguarda l’effettività del danno asserito, ma costituisce una condizione cui è subordinata la constatazione di una violazione sufficientemente qualificata di una norma siffatta da parte di un’istituzione dell’Unione per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Dall’altro, il rigetto da parte del Tribunale dell’argomento del ricorrente, secondo cui egli avrebbe esaurito il suo contingente, è pertinente soltanto rispetto alla valutazione dell’entità del danno asserito, ma non all’esistenza stessa di un danno siffatto, la cui certezza non è messa in discussione da dubbi riguardanti la sua esatta portata (v., in tal senso, sentenza Agraz e a./Commissione, EU:C:2006:708, punto 36).

41

Pertanto, senza dover statuire sugli altri motivi di impugnazione, occorre annullare la sentenza impugnata.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

42

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima, in caso di annullamento della sentenza impugnata, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

43

Nella fattispecie, la Corte considera che lo stato degli atti consente di decidere sul ricorso per risarcimento danni proposto dal sig. Giordano dinanzi al Tribunale e che occorre, pertanto, statuire definitivamente sullo stesso.

44

Come ricordato al punto 35 della presente sentenza, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione presuppone che ricorrano congiuntamente varie condizioni. Tra esse figura, quando è controversa la legittimità di un atto giuridico, l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (sentenza Commissione/Schneider Electric, EU:C:2009:459, punto 160).

45

Nella fattispecie, il sig. Giordano rileva, in primo luogo, che la Commissione ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2371/2002 adottando il regolamento n. 530/2008 allorché non disponeva di elementi di prova di un superamento del contingente 2008 concesso alle imbarcazioni battenti bandiera francese.

46

Al riguardo, si deve rilevare che tale argomento si basa sulla premessa secondo la quale l’adozione di misure di emergenza da parte della Commissione esige la prova di un superamento effettivo del contingente assegnato. Orbene, una siffatta premessa è errata. Infatti, secondo i termini stessi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2371/2002, la Commissione può adottare siffatte misure dal momento in cui esistono prove di un «grave rischio, per la conservazione delle risorse acquatiche vive o per l’ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca e che richiede un intervento immediato», senza dover attendere che abbia luogo il superamento di un contingente assegnato. Orbene, come la Corte ha rilevato ai punti da 63 a 65 della sentenza AJD Tuna (EU:C:2011:153), vari considerando del regolamento n. 530/2008 contengono diverse indicazioni, delle quali il sig. Giordano non ha contestato l’esattezza, che dimostrano in modo sufficiente che nella fattispecie un siffatto grave rischio esisteva.

47

In secondo luogo, il sig. Giordano sostiene che l’adozione del regolamento n. 530/2008 ha comportato una limitazione della sua attività, incompatibile con il suo diritto ad esercitare la propria attività professionale e trarne profitto, garantito dall’articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e con il suo diritto di proprietà, garantito dall’articolo 17, primo comma, di detta Carta.

48

Al riguardo, occorre sottolineare che il fatto di essere titolare di un diritto di pesca e assegnatario di un contingente attribuito dallo Stato membro competente per una determinata campagna di pesca non può conferire al sig. Giordano, contrariamente a quanto da questi sostenuto, il diritto di poter esaurire, in qualsiasi circostanza, detto contingente.

49

Si deve altresì ricordare che, come ha dichiarato la Corte, il libero esercizio delle attività professionali non costituisce una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale (v., in tal senso, sentenza FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06P, EU:C:2008:476, punto 183 e giurisprudenza ivi citata). In tal senso, possono essere apportate limitazioni all’esercizio di tale libertà purché, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, siano previste dalla legge e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (v., in tal senso, sentenza Digital Rights Ireland e a., C‑293/12 e C‑594/12, EU:C:2014:238, punto 38).

50

Nel caso di specie, il regolamento n. 530/2008 risponde innegabilmente a un fine di interesse generale perseguito dall’Unione, ossia quello di evitare, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2371/2002, un grave rischio per la conservazione e la ricostituzione dello stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo. Inoltre, come risulta dai punti da 77 a 85 della sentenza AJD Tuna (EU:C:2011:153), si deve constatare che le misure di divieto di pesca contenute in detto regolamento n. 530/2008 non sono manifestamente inidonee rispetto a quanto necessario a realizzare tale obiettivo di interesse generale, e si rivelano quindi conformi al principio di proporzionalità.

51

In terzo luogo, il sig. Giordano sostiene che l’adozione del regolamento n. 530/2008 ha violato i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, in quanto tale regolamento ha posto termine alla campagna di pesca del tonno rosso a partire dal 16 giugno 2008, mentre tale pesca era stata in origine autorizzata in Francia sino al 30 giugno 2008.

52

Tuttavia, come la Corte ha già rilevato, la possibilità di adottare misure aventi l’effetto di chiudere le campagne di pesca anteriormente alla data normale è prevista, segnatamente, agli articoli 7, paragrafo 1, e 26, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002 (sentenza AJD Tuna EU:C:2011:153, punto 75). Gli operatori comunitari, la cui attività consiste nel pescare tonno rosso, non possono pertanto invocare il beneficio della certezza del diritto o della tutela del legittimo affidamento perché sono in grado di prevedere che siffatte misure possano essere adottate (v., in tal senso, sentenza AJD Tuna, EU:C:2011:153, punto 75).

53

Dalle considerazioni che precedono risulta che il sig. Giordano non ha dimostrato l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.

54

Poiché una delle condizioni per il sorgere della responsabilità dell’Unione rimane insoddisfatta, il ricorso dev’essere respinto in quanto infondato, senza che si debba esaminare se nella fattispecie siano soddisfatte le altre condizioni.

Sulle spese

55

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, essa statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, quando vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese.

56

Poiché l’impugnazione del sig. Giordano è accolta, ma il suo ricorso per risarcimento danni è respinto, il sig. Giordano e la Commissione sopporteranno le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Giordano/Commissione (T‑114/11, EU:T:2012:585) è annullata.

 

2)

Il ricorso per risarcimento danni proposto dal sig. Jean‑François Giordano nella causa T‑114/11 è respinto.

 

3)

Il sig. Jean‑François Giordano e la Commissione europea sopportano le proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

In alto