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Documento 62013CJ0541

    Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 ottobre 2014.
    Douane Advies Bureau Rietveld contro Hauptzollamt Hannover.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg.
    Rinvio pregiudiziale – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Voce 3822 – Nozione di “reattivi per diagnostica o da laboratorio” – Indicatori che segnalano l’esposizione ad una temperatura di reazione predeterminata.
    Causa C‑541/13.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2014:2270

    SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

    9 ottobre 2014 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale — Unione doganale e tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Voce 3822 — Nozione di “reattivi per diagnostica o da laboratorio” — Indicatori che segnalano l’esposizione ad una temperatura di reazione predeterminata»

    Nella causa C‑541/13,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania), con decisione dell’11 settembre 2013, pervenuta in cancelleria il 16 ottobre 2013, nel procedimento

    Douane Advies Bureau Rietveld

    contro

    Hauptzollamt Hannover,

    LA CORTE (Nona Sezione),

    composta da K. Jürimäe (relatore), presidente di sezione, M. Safjan e A. Prechal, giudici,

    avvocato generale: N. Wahl

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la Douane Advies Bureau Rietveld, da B. Rietveld;

    per lo Hauptzollamt Hannover, da T. Röper, in qualità di agente;

    per la Commissione europea, da A. Caeiros e B.‑R. Killmann, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sottovoce 3822 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») figurante all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010 (GU L 284, pag. 1).

    2

    Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia in cui sono contrapposti la Douane Advies Bureau Rietveld (in prosieguo: la «Rietveld»), società olandese, e lo Hauptzollamt Hannover (autorità doganale di Hannover), con riferimento alla classificazione doganale di due prodotti commercializzati, rispettivamente, con il nome di «WarmMark» e di «ColdMark» (in prosieguo, congiuntamente: i «prodotti di cui trattasi nel procedimento principale»).

    Contesto normativo

    La NC

    3

    La NC è basata sul sistema armonizzato mondiale di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), e istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato mondiale di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al suo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1). La NC riporta le voci e le sottovoci del SA.

    4

    La seconda parte della NC comprende una sezione VI, intitolata «Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse», che include i capitoli da 28 a 38.

    5

    Il capitolo 38 è intitolato «Prodotti vari delle industrie chimiche». Tale capitolo comprende, in particolare, la voce 3822, che è intitolata «Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati». I prodotti rientranti in tale voce sono esenti da dazi doganali.

    6

    La voce 3824 della NC reca il testo seguente: «Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove». La sottovoce 3824 90 97 è una sottovoce residuale che contempla i prodotti non nominati né compresi altrove. Le merci rientranti in tale sottovoce sono assoggettate ad un dazio doganale del 6,5%.

    Le note esplicative del SA

    7

    L’OMD approva, alle condizioni stabilite dall’articolo 8 della convenzione menzionata al punto 3 della presente sentenza, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA. Tali note, nella loro versione adottata nel corso del 2007, sono applicabili alla controversia principale.

    8

    Le note esplicative del SA relative alla voce 3822 sono formulate nei termini seguenti:

    «Questa voce comprende i reattivi per diagnostica o da laboratorio su supporto, i reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati diversi dai reattivi per diagnostica della voce 3002, i reattivi per diagnostica destinati ad essere impiegati su pazienti nonché i reattivi destinati alla determinazione dei gruppi sanguigni della voce 3006. Essa comprende pure i materiali di riferimento certificati. I reattivi per diagnostica vengono utilizzati per la valutazione di processi e di stati fisici, biofisici e biochimici concernenti l’uomo e l’animale. Le loro funzioni si basano su una modificazione misurabile o osservabile delle loro sostanze costitutive di origine biologica o chimica. I reattivi per diagnostica preparati di questa voce possono possedere una funzione analoga a quella di reattivi destinati a essere amministrati ai pazienti (n. 3006 30) fatta eccezione l’uso in vitro anziché in vivo. I reattivi da laboratorio preparati comprendono non solo i reattivi per diagnostica ma anche altri reattivi d’analisi utilizzati a scopi diversi da quelli per la rivelazione o per la diagnostica. I reattivi da laboratorio o per diagnostica preparati [possono essere utilizzati] in laboratori medici, veterinari, scientifici o industriali, in ospedali, nell’industria, sul terreno oppure, in alcuni casi, a domicilio.

    I reattivi di questa voce sono presentati sia su supporto, sia sotto forma di preparazione e sono composti, in questo caso, di più di un costituente. Possono, ad esempio, essere costituiti da una miscela intenzionale di due o più reattivi o di un solo reattivo diluito in un solvente diverso dall’acqua. Questi reattivi possono pure presentarsi sotto forma di carta, materia plastica o altre materie (utilizzati come supporto o substrato), impregnati o spalmati da uno o più reattivi per diagnostica o da laboratorio quali le cartine di tornasole o reagenti, le cartine indicatrici di pH, le cartine cercapol o le piastrine prespalmate per i test di immunologia. I reattivi di questa voce possono anche essere condizionati sotto forma di astuccio costituito da diversi componenti anche se uno o più di questi componenti appartengono a quei composti di composizione chimica presentati isolatamente e facenti parte del capitolo 28 o 29, delle sostanze coloranti sintetiche della voce 3204 o di qualsiasi altra sostanza che, presentata isolatamente, apparterrebbe ad un’altra voce. Come esempio per questi astucci, si possono citare quelli che servono a determinare la presenza di glucosio nel sangue, di chetoni nell’urina, ecc., e quelli a base di enzimi. Tuttavia gli astucci per diagnostica aventi come carattere essenziale un prodotto della voce 3002 o 3006 (per esempio quelli a base di anticorpi monoclonati o policlonati) sono esclusi da questa voce.

    I reattivi di questa voce devono essere chiaramente riconoscibili come tali, destinati ad essere utilizzati unicamente come reattivi per diagnostica o da laboratorio. Questo impiego deve risultare in modo chiaro dalla loro composizione, dalle istruzioni che figurano sull’etichetta concernente il loro utilizzo in vitro o in laboratorio, dall’indicazione del test di diagnostica specifico da effettuare o dalla forma materiale sotto la quale sono presentati (ad esempio, su un substrato o un supporto).

    Ad eccezione dei prodotti dei capitoli 28 o 29, ai fini della classificazione dei materiali di riferimento certificati, la voce 3822 ha priorità su tutte le altre posizioni della nomenclatura.

    (...)».

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    9

    La Rietveld ha proposto una domanda di accertamento tariffario vincolante presso lo Hauptzollamt Hannover riguardante i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale. Tale domanda era diretta ad ottenere la conferma che i prodotti in parola rientravano nella voce 3822 della NC.

    10

    I prodotti in esame sono indicatori di temperatura utilizzabili una tantum che, con una modificazione del colore, segnalano in modo irreversibile se è stata raggiunta una temperatura superiore o inferiore a una determinata soglia (in prosieguo: la «temperatura di reazione»). Essi possono essere incollati su merci sensibili alle variazioni di temperatura, come vaccini o prodotti farmaceutici e chimici, per controllare le condizioni di temperatura alle quali questi ultimi sono stati esposti durante il loro immagazzinamento o il loro trasporto. Gli stessi prodotti sono disponibili in più versioni corrispondenti a temperature di reazione diverse. Talune versioni sono idonee a fornire indicazioni con riferimento alla durata dell’esposizione alle dette temperature.

    11

    Il prodotto denominato «WarmMark» è composto schematicamente da due strisce di carta sovrapposte, separate l’una dall’altra da una pellicola incolore e avvolte in altra carta. La striscia di carta inferiore è imbevuta in una sostanza di colore rosso e non è visibile dall’esterno. La striscia di carta superiore è bianca e visibile dall’esterno attraverso piccole aperture trasparenti praticate nell’involucro di carta. Una volta che la pellicola di separazione è stata tolta, le due strisce di carta entrano in contatto diretto. Non appena la temperatura di reazione è raggiunta o superata, la sostanza colorante rossa, la cui temperatura di liquefazione corrisponde alla temperatura di reazione, migra per capillarità tingendo la striscia bianca. L’apertura di controllo permette allora di vedere se la temperatura di attivazione è stata raggiunta. L’estensione della colorazione rossa fornisce dal canto suo indicazioni in merito alla durata dell’esposizione alla temperatura di attivazione.

    12

    Il prodotto denominato «ColdMark» è un indicatore del gelo costituito da un tubicino collocato in un involucro di plastica e deformato all’estremità fino a formare una piccola sfera cava. Soltanto tale estremità è visibile attraverso l’involucro di plastica. Essa è riempita di un liquido incolore, mentre la parte nascosta del tubicino contiene un liquido violetto. Quando la temperatura ambiente scende sotto la soglia di temperatura indicata sulla striscia di carta, la contrazione del volume del liquido incolore contenuto nella sfera cava provoca l’aspirazione del preparato colorante che si trova nel tubicino capillare, il che comporta che il liquido inizialmente incolore subisce una colorazione violetta irreversibile.

    13

    Nel mese di gennaio 2011, lo Hauptzollamt Hannover ha rilasciato due informazioni tariffarie vincolanti nelle quali ha classificato i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale nella sottovoce 3824 90 97 della NC, in quanto prodotti delle industrie chimiche non nominati né compresi altrove.

    14

    La Rietveld ha proposto un ricorso amministrativo dinanzi allo Hauptzollamt Hannover contro tali informazioni tariffarie vincolanti. Il 19 settembre 2011, quest’ultimo ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente nel procedimento principale in quanto la classificazione nella voce 3822 della NC necessita che si produca una reazione chimica o biochimica all’atto dell’utilizzo del prodotto. Orbene, secondo detta autorità doganale, le colorazioni che si verificano nel corso dell’utilizzo dei prodotti di cui trattasi nel procedimento principale sono il risultato di un processo fisico, cioè della migrazione dei liquidi colorati, e non chimico.

    15

    La ricorrente nel procedimento principale ha adito il giudice del rinvio allo scopo di ottenere la classificazione dei prodotti di cui trattasi nel procedimento principale nella voce 3822 della NC. A sostegno del ricorso essa ha prodotto la lettera del sig. de Wolf, agente dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, nella quale si perviene alla conclusione che tali prodotti rientrano nella voce 3822 della NC.

    16

    Il giudice del rinvio chiarisce che esso condivide l’interpretazione fornita dallo Hauptzollamt Hannover secondo cui i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale non rientrano nella voce 3822 della NC, in quanto il termine «reattivo» che vi compare presuppone un processo chimico, mentre il funzionamento di tali prodotti è basato su un processo fisico. Detto giudice considera tuttavia che l’interpretazione del termine «reattivo» non è affatto sicura.

    17

    Alla luce di tali considerazioni, il Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se la nozione di “reattivo”, utilizzata alla voce 3822 della [NC] nell’espressione “reattivi per diagnostica o da laboratorio”, debba essere intesa nel senso che si tratta di una sostanza che serve a indurre, attraverso una reazione chimica, una trasformazione sotto il profilo chimico su un materiale da analizzare o mediante lo stesso, al fine di segnalare uno stato o una caratteristica del materiale».

    Sulla questione pregiudiziale

    18

    In limine, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 CE, spetta a quest’ultima fornire al giudice a quo una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se del caso, riformulare le questioni ad essa deferite (sentenza Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

    19

    Nella fattispecie, risulta dalla decisione di rinvio che, con la sua questione, il giudice del rinvio si interroga, in realtà, sull’interpretazione della voce 3822 della NC ai fini della classificazione tariffaria di prodotti aventi caratteristiche analoghe a quelle dei prodotti di cui trattasi nel procedimento principale.

    20

    Pertanto, la questione pregiudiziale deve essere considerata come riguardante il quesito se la voce 3822 della NC, relativa ai reattivi per diagnostica e da laboratorio, debba essere interpretata nel senso che gli indicatori di temperatura, come i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale, i quali, per effetto di una modifica della colorazione derivante dalla variazione del volume dei liquidi in essi contenuti, indicano, in modo irreversibile, se è stata raggiunta una temperatura di reazione, rientrano in tale voce.

    21

    Secondo una giurisprudenza consolidata, nell’interesse della certezza del diritto e per agevolare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come sono definite nella redazione della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo. Le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione europea e, per quanto riguarda il SA, dall’OMD forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (sentenza Sysmex Europe, C‑480/13, EU:C:2014:2097, punti 29 e 30 nonché giurisprudenza ivi citata).

    22

    Si deve altresì ricordare che la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione purché sia inerente a detto prodotto, inerenza che deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (sentenza Sysmex Europe, EU:C:2014:2097, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

    23

    Nella fattispecie, i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale sono destinati ad essere utilizzati come indicatori di temperatura. Tali prodotti hanno la funzione di indicare, dopo essere stati apposti su merci particolarmente sensibili ai cambiamenti di temperatura, se queste ultime siano state esposte a un livello di temperatura predeterminato nel corso del loro trasporto o del loro immagazzinamento.

    24

    Nel caso di specie, è giocoforza constatare che i prodotti di cui trattasi nei procedimenti principali non sono esplicitamente menzionati né dalla voce 3822 della NC né dalle note delle sezioni o dei capitoli di quest’ultima. Infatti, il testo della voce 3822 della NC riguarda, in particolare, i «reattivi per diagnostica o da laboratorio su supporto e i reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati».

    25

    Secondo le note esplicative del SA che si riferiscono alla voce 3822, quest’ultima contempla diversi tipi di reattivi, ossia i reattivi per diagnostica o da laboratorio.

    26

    Riguardo ai reattivi per diagnostica, da tali note risulta che i reattivi per diagnostica sono utilizzati ai fini della valutazione dei processi e degli stati fisici, biofisici e biochimici nell’uomo e nell’animale e che le loro funzioni sono basate su una modificazione misurabile o osservabile delle loro sostanze costitutive biologiche o chimiche (v., in tal senso, sentenza Sysmex Europe, EU:C:2014:2097, punto 34).

    27

    Al riguardo va constatato che, alla luce delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, nonché del loro scopo, i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale non rientrano nella categoria dei reattivi per diagnostica.

    28

    In primo luogo, infatti, risulta dalla descrizione fatta dal giudice del rinvio che tali prodotti, benché possano essere utilizzati per il trasporto o per l’immagazzinamento di prodotti di origine biologica, come il sangue, non entrano mai, né direttamente né indirettamente, in reazione con essi.

    29

    In secondo luogo, i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale non vengono utilizzati ai fini della valutazione dei processi e degli stati fisici, biofisici e biochimici nell’uomo o nell’animale. Infatti, tali prodotti sono marcatori di temperatura ambiente e non servono a valutare detti processi o stati.

    30

    In terzo luogo, la funzione dei prodotti di cui trattasi nel procedimento principale non è basata su una modificazione delle loro sostanze costitutive che costituisca il risultato di una reazione con i prodotti con i quali essi sono destinati ad essere utilizzati, qualunque sia la natura di tale reazione.

    31

    Quindi, alla luce degli elementi che precedono, i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale non rientrano nella categoria dei reattivi per diagnostica ai sensi della voce 3822 della NC.

    32

    La stessa conclusione si impone per i reattivi da laboratorio. Infatti, le note esplicative del SA relative alla voce 3822 non consentono di ritenere che, a differenza di un reattivo per diagnostica, un reattivo da laboratorio possa rientrare in tale voce senza che la funzione di quest’ultimo sia basata su una modificazione delle sue sostanze costitutive derivante da una reazione con i prodotti con i quali esso è destinato ad essere utilizzato.

    33

    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione presentata dichiarando che la voce 3822 della NC relativa ai reattivi per diagnostica e da laboratorio dev’essere interpretata nel senso che indicatori di temperatura, come i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale, i quali, per effetto di una modificazione della colorazione derivante dalla variazione del volume dei liquidi in essi contenuti, indicano, in modo irreversibile, se una temperatura di reazione sia stata raggiunta, non rientrano in tale voce.

    Sulle spese

    34

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

     

    La voce 3822 della nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, dev’essere interpretata nel senso che indicatori di temperatura, come i prodotti commercializzati con i nomi di «WarmMark» e di «ColdMark», i quali, per effetto di una modificazione della colorazione derivante dalla variazione del volume dei liquidi in essi contenuti, indicano, in modo irreversibile, se sia stata raggiunta una temperatura superiore o inferiore ad una determinata soglia, non rientrano in tale voce.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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