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Documento 62012CJ0527

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 settembre 2014.
    Commissione europea contro Repubblica federale di Germania.
    Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno – Obbligo di recupero – Articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Articolo 14, paragrafo 3 – Decisione della Commissione – Provvedimenti che gli Stati membri devono adottare.
    Causa C‑527/12.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2014:2193

    SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

    11 settembre 2014 ( *1 )

    «Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno — Obbligo di recupero — Articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 14, paragrafo 3 — Decisione della Commissione — Provvedimenti che gli Stati membri devono adottare»

    Nella causa C‑527/12,

    avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, proposto il 20 novembre 2012,

    Commissione europea, rappresentata da T. Maxian Rusche e F. Erlbacher, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    contro

    Repubblica federale di Germania, rappresentata da T. Henze e K. Petersen, in qualità di agenti,

    convenuta,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász (relatore), A. Rosas, D. Šváby e C. Vajda, giudici,

    avvocato generale: N. Wahl

    cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 dicembre 2013,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 febbraio 2014,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica federale di Germania – non avendo adottato tutte le misure necessarie per consentire l’immediata ed effettiva esecuzione della decisione 2011/471/UE della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativa all’aiuto di Stato C 38/05 (ex NN 52/04) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del gruppo Biria (GU 2011, L 195, pag. 55), mediante il recupero degli aiuti concessi – è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 108, paragrafo 2, TFUE e 288 TFUE, del principio di effettività, dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1), nonché degli articoli 1, 2 e 3 della suddetta decisione.

    Diritto dell’Unione

    2

    Il considerando 13 del regolamento 659/1999 enuncia quanto segue:

    «considerando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l’aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali; che l’applicazione di queste procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva; che, per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l’efficacia della decisione della Commissione».

    3

    L’art. 14 di tale regolamento, intitolato «Recupero degli aiuti», così dispone:

    «1.   Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata “decisione di recupero”). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

    2.   All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

    3.   Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia [dell’Unione europea] emanata ai sensi dell’articolo [278 TFUE], il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario».

    4

    Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del medesimo regolamento, rubricato «Mancato rispetto di decisioni e di sentenze»:

    «Qualora lo Stato membro interessato non si conformi ad una decisione condizionale o negativa, in particolare nei casi di cui all’articolo 14, la Commissione può adire direttamente la Corte (...) ai sensi dell’articolo [108, paragrafo 2, TFUE]».

    Fatti

    5

    La MB System GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «MB System») fa parte del gruppo Biria. La MB System ha fabbricato biciclette sino al termine dell’anno 2005, momento in cui ha cessato la produzione delle stesse e ha ceduto i beni materiali che impiegava a tal fine. Da allora, lo scopo sociale della MB System consiste nella gestione di beni immobiliari.

    6

    La Technologie‑Beteiligungsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «TBG») è una società interamente controllata dal Kreditanstalt für Wiederaufbau, un organismo pubblico controllato dalla Repubblica federale di Germania. Essa finanzia piccole e medie imprese del settore della tecnologia tramite l’acquisizione di partecipazioni. In seguito a varie ristrutturazioni, nel 2003 la TBG ha acquisito tutti i beni della gbb‑Beteiligungs AG, la quale, nel 2001, aveva finanziato la Bike Systems GmbH & Co Thüringer Zweiradwerk KG, dante causa della MB System, sotto forma di una partecipazione tacita al capitale di detta società. Tale partecipazione non era stata notificata alla Commissione quale aiuto di Stato. Le parti concordano sul fatto che essa rappresentava un aiuto di Stato in quanto il tasso di interesse pattuito per la sua remunerazione era inferiore a quello di mercato.

    7

    La suddetta partecipazione è stata effettuata mediante un contratto di diritto privato.

    8

    Il 20 ottobre 2005, in seguito a varie denunce presentate da concorrenti, la Commissione ha avviato un procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

    9

    Con la decisione 2007/492/CE, del 24 gennaio 2007, relativa all’aiuto di Stato C 38/2005 (ex NN 52/2004) al quale la Germania ha dato esecuzione in favore del gruppo Biria (GU L 183, pag. 27), la Commissione ha dichiarato che la partecipazione in esame costituiva un aiuto incompatibile con il mercato interno e ha ordinato alla Repubblica federale di Germania di adottare tutti i provvedimenti necessari per procedere al suo recupero (in prosieguo: la «prima decisione»). Tale decisione è stata annullata il 3 marzo 2010 con sentenza del Tribunale dell’Unione europea Freistaat Sachsen/Commissione (T‑102/07 e T‑120/07, EU:T:2010:62).

    10

    In seguito a tale decisione della Commissione, il 16 febbraio 2007 la TBG ha indirizzato alla MB System una richiesta di rimborso dell’importo dell’aiuto di Stato in misura pari al vantaggio risultante dall’applicazione di un tasso di interesse inferiore a quello di mercato. La MB System ha rifiutato di effettuare il pagamento.

    11

    L’importo definitivo da recuperare, stabilito congiuntamente dalle parti nell’ottobre 2007, era pari a EUR 697 456.

    12

    Il 10 aprile 2008, a seguito del rifiuto della MB System di conformarsi a un’ulteriore richiesta di rimborso, la TBG ha adito il Landgericht Mühlhausen (Tribunale regionale di Mühlhausen) per ottenere il pagamento del suddetto importo. Tale ricorso si fondava sulla prima decisione nonché su una violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 134 del Codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch) a motivo della mancata notifica dell’aiuto de quo.

    13

    Secondo consolidata giurisprudenza dei giudici tedeschi, il contratto che istituisce un aiuto di Stato, stipulato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, è nullo secondo il diritto tedesco ai sensi dell’articolo 134 del codice civile. Per questo motivo, l’annullamento della prima decisione non ha comportato l’improcedibilità del ricorso pendente dinanzi al Landgericht Mühlhausen.

    14

    L’udienza dinanzi al Landgericht Mühlhausen si è tenuta il 26 novembre 2008 in assenza del procuratore della MB System. Per tale ragione, detto giudice ha pronunciato una sentenza in contumacia, provvisoriamente esecutiva (in prosieguo: la «sentenza in contumacia»), che ha consentito alla TBG di procedere al recupero forzoso del suo credito sul patrimonio della MB System. Il 19 dicembre 2008, quest’ultima ha proposto opposizione avverso la sentenza.

    15

    Con ordinanza del 9 gennaio 2009, il suddetto giudice ha sospeso l’esecuzione forzata della sentenza in contumacia subordinatamente alla costituzione, da parte della MB System, di una garanzia di EUR 840 000 sotto forma di un deposito presso il Landgericht Mühlhausen oppure di una fideiussione bancaria.

    16

    Tenuto conto della causa allora pendente dinanzi al Tribunale, il Landgericht Mühlhausen ha decretato, in data 17 marzo 2009, la sospensione del giudizio dinanzi ad esso pendente.

    17

    Il 7 aprile 2009, la TBG ha impugnato detta decisione di sospensione dinanzi al Thüringer Oberlandesgericht (Tribunale regionale superiore di Thüringen). L’impugnazione è stata respinta il 25 gennaio 2010. In data 25 febbraio 2010, la TGB ha presentato un ricorso per «Revision» dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di Cassazione). Con ordinanza del 16 settembre 2010, questo giudice ha dichiarato che, in seguito all’annullamento della prima decisione da parte del Tribunale, l’ordinanza del Landgericht Mühlhausen del 17 marzo 2009, recante ordine di sospensione del giudizio nonché quella del Thüringer Oberlandesgericht del 25 gennaio 2010, recante conferma di quest’ultima, erano divenute prive di oggetto.

    18

    In seguito all’annullamento della prima decisione da parte del Tribunale, la Commissione ha adottato la decisione 2011/471 oggetto della presente causa (in prosieguo: la «decisione di cui è causa»), il cui dispositivo è così formulato:

    «Articolo 1

    L’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Bike Systems GmbH & Co. Thüringer Zweiradwerk KG (l’attuale MB System) [in prosieguo: l’“aiuto controverso”] è incompatibile con il mercato interno. L’aiuto comprendeva le misure seguenti:

    a)

    misura 1: un conferimento tacito a favore di Bike Systems GmbH & Co. Thüringer Zweiradwerk KG (l’attuale MB System) pari a [EUR] 2 070 732

    (...)

    Articolo 2

    1.   La Germania procede al recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 presso il beneficiario.

    2.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

    (...)

    Articolo 3

    1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

    2.   La Germania provvede a dare esecuzione alla presente decisione entro quattro mesi dalla sua notifica.

    (...)

    Articolo 5

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione».

    19

    Il ricorso della MB System proposto avverso la decisione di cui è causa è stato respinto il 3 luglio 2013 con la sentenza del Tribunale MB System/Commissione (T‑209/11, EU:T:2013:338).

    20

    Il 21 marzo 2011, la TBG ha presentato dinanzi all’Amtsgericht Nordhausen (Tribunale distrettuale di Nordhausen) domanda di iscrizione di ipoteche giudiziarie in esecuzione forzata della sentenza in contumacia. Il 1o giugno 2011, le ipoteche giudiziarie richieste sono state iscritte nell’apposito registro. Il 21 luglio 2011 l’Amtsgericht Nordhausen, adito dalla TBG con un’istanza di vendita forzata dei beni immobili della MB System, ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio riguardante il loro valore di mercato.

    21

    Nell’ambito della procedura di esecuzione della decisione di cui è causa, il Landgericht Mühlhausen ha nuovamente sospeso il giudizio con ordinanza del 30 marzo 2011, su richiesta della MB System. Il 14 aprile 2011, la TGB ha nuovamente proposto impugnazione dinanzi al Thüringer Oberlandesgericht, il quale ha respinto il relativo ricorso con ordinanza del 28 dicembre 2011. Il 26 gennaio 2012, la TBG ha esperito ricorso per «Revision» dinanzi al Bundesgerichtshof, che ha annullato le decisioni delle giurisdizioni inferiori in data 13 settembre 2012. Quindi, il giudizio pendente dinanzi al Landgericht Mühlhausen è proseguito a partire dal 27 marzo 2013.

    22

    Il 25 luglio 2012, l’Amtsgericht Nordhausen, sulla base di una perizia del 22 maggio 2012, ha stabilito il valore di mercato dei beni immobili della MB System nella misura di EUR 1 893 700. La data della vendita all’asta di tali beni è stata fissata per il 10 aprile 2013. Il giorno dell’udienza tenutasi dinanzi alla Corte, il 4 dicembre 2013, tale vendita all’asta era rimasta priva di esiti, con la conseguenza che l’aiuto controverso non aveva potuto essere recuperato.

    23

    Considerando che la decisione di cui è causa, a quasi due anni dalla sua adozione, non era ancora stata eseguita, la Commissione ha proposto il presente ricorso. La Repubblica federale di Germania non contesta la fondatezza di tale decisione e il suo obbligo di procedere al recupero dell’aiuto controverso nei confronti della MB System. Le parti convengono che l’importo complessivo da recuperare fosse pari a EUR 816 630 al momento del deposito del ricorso della Commissione.

    Sul ricorso

    L’argomentazione delle parti

    24

    La Commissione osserva che la convenuta non ha adottato tutte le misure necessarie al fine di consentire l’esecuzione della decisione di cui è causa mediante il recupero dell’aiuto controverso.

    25

    In via principale, la Commissione fa valere che, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999, lo Stato membro interessato è, in via di principio, libero di scegliere le modalità con cui assicurerà, in applicazione del suo diritto processuale nazionale, l’esecuzione della decisione della Commissione che ordini il recupero di un aiuto incompatibile con il mercato interno, fatto salvo però il rispetto del principio di effettività. Tuttavia, secondo la Commissione, il mezzo concretamente scelto dalla convenuta per recuperare l’aiuto, segnatamente un ricorso per risarcimento danni proposto dinanzi ai giudici civili tedeschi, non era idoneo a consentire l’immediata ed effettiva esecuzione della decisione di cui è causa. Infatti, a causa della consueta durata dei procedimenti giudiziari, sarebbe stato impossibile per la convenuta recuperare in modo effettivo l’aiuto controverso entro il termine di quattro mesi fissato dalla decisione di cui è causa.

    26

    Quindi, la Commissione osserva che, stante il fatto che l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione di cui è causa non era garantita dal ricorso alle procedure del diritto civile tedesco, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 659/1999, il diritto processuale nazionale doveva essere posposto al diritto dell’Unione e la convenuta stessa doveva fornire un titolo esecutivo per l’adozione di un atto amministrativo che ordinasse il recupero dell’aiuto controverso, basandosi direttamente sul diritto dell’Unione. Infatti, quest’ultimo diritto offrirebbe il fondamento normativo che legittima la convenuta all’adozione di un simile atto amministrativo. A tal riguardo, la decisione di cui è causa costituirebbe una siffatto fondamento normativo, ancorché non obblighi direttamente la MB System a restituire l’aiuto controverso. Fondamenti normativi di questo tipo sarebbero costituiti, altresì, dagli articoli 14, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999 e dall’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE.

    27

    In tale contesto, la Commissione sostiene, in linea di principio, che, nel caso di una decisione che ordini il recupero di un aiuto incompatibile con il mercato interno, lo Stato membro interessato è soggetto a un obbligo di risultato che gli impone di recuperare in modo effettivo tale aiuto nel termine fissato dalla Commissione, e non già a un obbligo di mezzi che si limiterebbe all’avvio entro detto termine della procedura di recupero. Nel caso di specie, il recupero dell’aiuto controverso avrebbero dovuto avere luogo entro il termine fissato all’articolo 3 della decisione di cui è causa. La convenuta, pertanto, sarebbe responsabile della mancata realizzazione di tale risultato, in quanto tale aiuto avrebbe dovuto in concreto lasciare il patrimonio del beneficiario prima della scadenza del termine impartito.

    28

    In via subordinata, la Commissione fa valere che, anche assumendo che la sentenza in contumacia provvisoriamente esecutiva fosse idonea a consentire l’immediata ed effettiva esecuzione della decisione di cui è causa, la convenuta non ha, in ogni caso, utilizzato detto titolo al fine di recuperare in modo immediato ed effettivo l’aiuto controverso.

    29

    La Commissione rileva che, nonostante il termine fissato nella decisione di cui è causa per il recupero dell’aiuto controverso fosse di quattro mesi, la convenuta ha presentato un’istanza di esecuzione forzata a titolo della sentenza in contumacia soltanto il 21 marzo 2011, vale a dire oltre tre mesi dopo l’adozione di tale decisione.

    30

    Nella sua replica, la Commissione sottolinea altresì che, fra la data della suddetta istanza di esecuzione forzata e il 10 aprile 2013, data prevista per la vendita all’asta dei beni immobili del beneficiario dell’aiuto controverso, sono trascorsi quasi due anni, caratterizzati dalla palese inerzia della convenuta.

    31

    Il governo tedesco osserva che il diritto dell’Unione non impone agli Stati membri la forma in cui questi devono concedere un aiuto di Stato. Ai sensi del diritto tedesco, che permette la concessione di aiuti di Stato mediante atti amministrativi, contratti di diritto pubblico o contratti di diritto privato, la scelta della forma dell’atto per mezzo del quale è concesso un aiuto determinerebbe la forma in cui tale aiuto potrà essere recuperato. Nel caso di specie, l’aiuto controverso sarebbe stato concesso alla MB System nell’ambito di un contratto di diritto privato dalla TBG, società di investimenti di diritto privato, posseduta dallo Stato tedesco. Di conseguenza, dato che la MB System non ha dato seguito alla richiesta di rimborso dell’aiuto in questione, le autorità pubbliche non sarebbero legittimate a provvedere direttamente all’esecuzione della decisione di cui è causa, ma dovrebbero far valere il loro diritto al rimborso del suddetto aiuto dinanzi ai giudici civili.

    32

    Il governo tedesco fa valere che, in applicazione dei principi di legalità degli atti delle pubbliche amministrazioni e di distinzione fra gli atti di diritto pubblico e quelli di diritto privato, risulta dal diritto tedesco, e, in particolare, dall’articolo 20, paragrafo 3, della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland), che le autorità pubbliche possono agire attraverso un atto amministrativo ai fini del recupero di un aiuto di Stato soltanto qualora l’aiuto sia stato concesso nella forma di un atto amministrativo di diritto pubblico e sussista una fondamento normativo che li abiliti ad adottare un atto di questo tipo. Il diritto tedesco non consentirebbe che un’autorità pubblica intervenga e ponga fine a un contratto di diritto privato attraverso un atto di esercizio del potere pubblico, né tantomeno abiliterebbe in modo generale una simile autorità ad agire nella quasi totalità delle materie.

    33

    Il governo tedesco aggiunge che, in ogni caso, anche un atto amministrativo adottato da un’autorità pubblica tedesca può essere impugnato dinanzi a un giudice dal destinatario dell’aiuto. I ritardi sarebbero dunque sempre possibili. Una tale situazione sarebbe la mera conseguenza del principio della tutela giurisdizionale effettiva. Pertanto, non risulterebbe dimostrato che l’adozione di un atto amministrativo avrebbe in concreto permesso un recupero più rapido dell’aiuto controverso rispetto all’esperimento di un’azione civile.

    34

    Neppure le disposizioni del diritto dell’Unione possono, secondo il governo tedesco, essere considerate come fondamenti normativi che lo abilitino ad adottare un atto amministrativo. Infatti, la decisione di cui è causa sarebbe stata indirizzata allo Stato membro interessato senza precisare le modalità che dovevano caratterizzare la procedura nazionale di recupero dell’aiuto de quo. Inoltre, neanche l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999 conterrebbe elementi relativi alla procedura di recupero degli aiuti. Tanto detta disposizione quanto le decisioni della Commissione, come quella in esame, si limiterebbero a disciplinare i rapporti tra la Commissione e lo Stato membro interessato e rinvierebbero, per il resto, al diritto processuale nazionale. Inoltre, l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE non sarebbe sufficientemente dettagliato da produrre un effetto diretto nei confronti dei singoli e prevederebbe che la Commissione debba, in via preliminare, adottare una decisione vincolante ai fini del recupero di un aiuto incompatibile con il mercato interno.

    35

    Il governo tedesco sostiene, inoltre, che il termine fissato dalla Commissione in una decisione come quella in esame dev’essere interpretato come un termine entro il quale agire e non come un termine entro il quale completare l’esecuzione. Entro detto termine, lo Stato membro interessato sarebbe tenuto unicamente a introdurre ed attuare tutte le misure necessarie per consentire il recupero dell’aiuto di cui trattasi e per ripristinare le normali condizioni di concorrenza. Siffatta interpretazione sarebbe conforme alla lettera dell’articolo 14, paragrafo 3, prima frase, del regolamento n. 659/1999, che si riferisce alle procedure previste dal diritto nazionale. Nel caso di specie, la TBG avrebbe adottato tutte le misure necessarie per attuare la decisione di cui è causa prima della scadenza del termine impartito da quest’ultima.

    Giudizio della Corte

    36

    Si deve precisare che, sebbene nella loro argomentazione le parti facciano riferimento a situazioni e a fatti anteriori all’adozione della decisione di cui è causa, il ricorso della Commissione ha ad oggetto la mancata esecuzione di questa decisione, che pure sarà presa in esame dalla Corte.

    37

    Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegittimi, la Commissione adotta una decisione con cui impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal suo beneficiario. Essa non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione.

    38

    Il recupero va effettuato, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, prima frase, del regolamento n. 659/1999, senza indugio e secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine, gli Stati membri interessati, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, ultima frase, del suddetto regolamento, adottano tutte le misure previste dai rispettivi ordinamenti giuridici, comprese quelle provvisorie, fatto salvo il diritto dell’Unione.

    39

    Benché la formulazione di tale articolo rifletta i requisiti imposti dal principio di effettività (sentenza Scott e Kimberly Clark, C‑210/09, EU:C:2010:294, punto 20), da essa risulta altresì che l’applicazione, a detto fine di recupero, del diritto dello Stato membro interessato avviene, in mancanza di norme fissate dal diritto dell’Unione in materia, conformemente al principio dell’autonomia procedurale di tale Stato e nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare del diritto a un giusto processo, ivi inclusi i diritti della difesa. Ne deriva che il diritto dell’Unione non esige che il recupero di un aiuto illegittimo nei confronti del beneficiario da parte di un’autorità nazionale competente avvenga sulla sola base della decisione di recupero adottata dalla Commissione.

    40

    Lo Stato membro interessato è libero di scegliere i mezzi con cui adempierà l’obbligo di recuperare un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno, a condizione che le misure scelte non siano in contrasto con la portata e con l’efficacia del diritto dell’Unione (sentenza Scott e Kimberly Clark, EU:C:2010:294, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

    41

    Riguardo alla libertà degli Stati membri circa la scelta dei mezzi con cui recuperare un siffatto aiuto, la Corte ha precisato che detta libertà è limitata, in quanto tali mezzi non possono risolversi nel rendere praticamente impossibile il recupero imposto dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Mediaset, C‑69/13, EU:C:2014:71, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). L’applicazione delle procedure nazionali è soggetta alla condizione che le stesse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, condizione che riflette le esigenze del principio di effettività sancito dalla giurisprudenza della Corte (sentenza Commissione/Italia, C‑243/10, EU:C:2012:182, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

    42

    Le misure adottate dagli Stati membri devono essere idonee a ristabilire le normali condizioni della concorrenza che sono state falsate dalla concessione dell’aiuto illegittimo il cui recupero è ordinato sulla base di una decisione della Commissione (sentenza Scott e Kimberly Clark, EU:C:2010:294, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

    43

    Ne consegue che la questione se, con la scelta di tali mezzi, lo Stato membro interessato abbia adempiuto agli obblighi di recupero di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno ad esso incombenti, tenuto conto dell’esigenza di effettività, deve essere valutata caso per caso, secondo le circostanze concrete della fattispecie.

    44

    Nel caso di specie, occorre constatare che non si può addebitare alla convenuta di avere scelto il proprio diritto civile e di avere adito il giudice ordinario per recuperare l’aiuto controverso. Non sussiste alcun elemento, negli atti del fascicolo di cui la Corte dispone, che possa escludere a priori il ricorso a tale diritto e a tale giudice, fatte salve, comunque, le circostanze concrete dell’applicazione di tale diritto da parte della convenuta e la diligenza di quest’ultima nel recupero effettivo dell’aiuto controverso.

    45

    A tal riguardo, va rilevato anzitutto che il controllo, da parte del giudice nazionale, di un avviso di liquidazione emesso per il recupero di un aiuto di Stato illegittimo e l’eventuale annullamento di tale avviso devono essere considerati una semplice emanazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva, che costituisce, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, un principio generale del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Scott e Kimberly Clark, EU:C:2010:294, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

    46

    Si deve altresì constatare che la convenuta non ha mai contestato l’obbligo di recuperare l’aiuto controverso ad essa incombente e che, peraltro, essa ha intrapreso azioni concrete ai fini di tale recupero.

    47

    Tuttavia, è pacifico che l’aiuto controverso risultasse non recuperato sia alla data di deposito del ricorso, sia alla data dell’udienza di discussione tenutasi dinanzi alla Corte, dato che lo stesso non era uscito dal patrimonio dell’impresa beneficiaria.

    48

    Riguardo all’eventuale giustificazione di tale notevole ritardo, la Corte ha dichiarato che il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre a un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione sulla base dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE è quello dell’impossibilità assoluta di dare esecuzione alla decisione in questione (sentenze Commissione/Germania, 94/87, EU:C:1989:46, punto 8, nonché Commissione/Francia, C‑441/06, EU:C:2007:616, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

    49

    Come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 92 delle sue conclusioni, siffatta impossibilità assoluta potrebbe essere anche di carattere giuridico, qualora essa derivi dai provvedimenti adottati dai giudici nazionali, purché tali provvedimenti siano conformi al diritto dell’Unione.

    50

    In tale prospettiva, si impongono le seguenti considerazioni riguardo alla presente causa.

    51

    In primo luogo occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, qualora uno Stato membro incontri difficoltà al momento dell’esecuzione di una decisione della Commissione che ordina il recupero di un aiuto, esso deve sottoporre questi problemi alla valutazione di quest’ultima, chiedendo motivatamente la proroga del termine impartito e proponendo opportune modifiche di tale decisione, in modo da consentire alla Commissione di pronunciarsi con una decisione circostanziata. In un caso siffatto, lo Stato membro e la Commissione hanno, in ossequio all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, obblighi reciproci di leale collaborazione al fine di superare queste difficoltà (v., in tal senso, sentenze Commissione/Germania, EU:C:1989:46, punto 9; Commissione/Italia, EU:C:2012:182, punti 41 e 42, nonché Commissione/Grecia, C‑263/12, EU:C:2013:673, punto 32).

    52

    Nel caso di specie, è pacifico che la convenuta non abbia intrapreso le azioni concrete necessarie nel senso indicato da questa giurisprudenza della Corte, che sarebbero tali da sollecitare la Commissione a cooperare con la stessa al fine di superare difficoltà eventualmente incontrate al momento dell’attuazione della decisione di cui è causa e a partecipare alla ricerca di una soluzione adeguata. In particolare, la convenuta non ha sottoposto alla valutazione della Commissione i problemi legati al recupero dell’aiuto controverso nel termine impartito né ha domandato alla Commissione che tale termine fosse prorogato.

    53

    In secondo luogo, al fine di giustificare il mancato recupero dell’aiuto controverso fino al deposito del ricorso della Commissione, se non fino all’udienza di discussione tenutasi dinanzi alla Corte, la convenuta fa valere, da un lato, che spettava alla TBG, quale entità pubblica che ha concesso l’aiuto, intraprendere le azioni necessarie al recupero del suddetto aiuto e, dall’altro, che, conformemente all’ordinamento giuridico tedesco, un aiuto concesso sulla base di norme di diritto civile può essere recuperato solo sulla base delle procedure previste da tale diritto.

    54

    Occorre al riguardo sottolineare che il portatore dell’obbligo di recupero dell’aiuto controverso non era soltanto la TBG, bensì tutte le autorità pubbliche del suddetto Stato membro, ciascuna nel proprio ambito di competenza.

    55

    Riguardo all’argomento della Commissione relativo all’ordinamento giuridico tedesco, occorre osservare che la convenuta non ha dedotto che l’azione intrapresa fosse la sola possibile al fine di recuperare l’aiuto controverso e che non esistessero altri mezzi idonei a consentire un recupero entro il termine impartito dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione di cui è causa. Laddove le norme di diritto civile non consentissero di garantire l’effettivo recupero dell’aiuto controverso, potrebbe rendersi necessario, secondo le circostanze del caso in esame, disapplicare una norma nazionale (v., in tal senso, sentenza Commissione/Francia, C‑232/05, EU:C:2006:651, punto 53) e ricorrere ad altre misure, non potendo le stesse essere escluse per ragioni riguardanti l’ordinamento giuridico nazionale.

    56

    Da ultimo, occorre rilevare, sulla scorta della giurisprudenza della Corte sull’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, che l’articolo 4, paragrafo 3, TUE crea anche per i giudici nazionali un obbligo di leale cooperazione con la Commissione e i giudici dell’Unione, nell’ambito della quale i giudici nazionali devono adottare tutte le misure generali o particolari idonee ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione ed astenersi da quelle che possono compromettere la realizzazione degli obiettivi del Trattato (v., in tal senso, sentenza Mediaset, EU:C:2014:71, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

    57

    Occorre altresì rilevare che, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 91 delle sue conclusioni, le condizioni fissate dalla Corte nelle sue sentenze Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest (C‑143/88 e C‑92/89, EU:C:1991:65) e Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. (I) (C‑465/93, EU:C:1995:369) si applicano anche alle azioni intese ad ottenere, a livello nazionale, la sospensione della procedura volta ad effettuare il recupero di un aiuto ordinato dalla Commissione.

    58

    Nel caso di specie, le condizioni stabilite da tale giurisprudenza non sono state rispettate, come testimonia il fatto che il Bundesgerichtshof ha annullato, il 13 settembre 2012, le ultime decisioni di sospensione della procedura di recupero adottate dal Landgericht Mühlhausen e dal Thüringer Oberlandesgericht, considerando che questi ultimi giudici non avevano correttamente valutato i criteri enunciati dalla giurisprudenza della Corte.

    59

    Alla luce delle circostanze del presente caso e delle considerazioni che precedono, occorre constatare che il ritardo nell’esecuzione della decisione di cui è causa è ingiustificato. La convenuta non ha dimostrato che versava nell’impossibilità giuridica assoluta di applicare misure adeguate al fine di dare piena attuazione a tale decisione.

    60

    Si deve osservare che l’articolo 288 TFUE, su cui la Commissione fonda inoltre il proprio ricorso, costituisce una disposizione di carattere generale, mentre gli aiuti di Stato sono disciplinati dall’articolo 108 TFUE e dal regolamento n. 659/1999 recante modalità di applicazione di tale articolo. Pertanto, non occorre constatare altresì un inadempimento ai sensi dell’articolo 288 TFUE. La stessa affermazione vale per quanto riguarda il principio di effettività risultante dall’articolo 14 di tale regolamento.

    61

    Di conseguenza, occorre concludere che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per recuperare, nei confronti del suo beneficiario, l’aiuto di Stato oggetto della decisione di cui è causa, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 108, paragrafo 2, TFUE e 14, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999, nonché degli articoli da 1 a 3 della suddetta decisione.

    Sulle spese

    62

    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica federale di Germania, quest’ultima, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    Non avendo adottato tutte le misure necessarie per recuperare, nei confronti del suo beneficiario, l’aiuto di Stato oggetto della decisione 2011/471/UE della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativa all’aiuto di Stato C 38/05 (ex NN 52/04) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del gruppo Biria, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 108, paragrafo 2, TFUE e 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE], nonché degli articoli da 1 a 3 della suddetta decisione.

     

    2)

    La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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