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Documento 62012CJ0559

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 aprile 2014.
Repubblica francese contro Commissione europea.
Impugnazione – Aiuto di Stato – Aiuto sotto forma di garanzia implicita illimitata in favore de La Poste derivante dal suo status di ente pubblico – Esistenza della garanzia – Presenza di risorse statali – Vantaggio – Onere e livello della prova.
Causa C‑559/12 P.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2014:217

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

3 aprile 2014 ( *1 )

«Impugnazione — Aiuto di Stato — Aiuto sotto forma di garanzia implicita illimitata in favore de La Poste derivante dal suo status di ente pubblico — Esistenza della garanzia — Presenza di risorse statali — Vantaggio — Onere e livello della prova»

Nella causa C‑559/12 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 3 dicembre 2012,

Repubblica francese, rappresentata da G. de Bergues, D. Colas e J. Gstalter nonché da J. Bousin, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da B. Stromsky e D. Grespan, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, A. Borg Barthet, E. Levits, M. Berger e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 settembre 2013,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 novembre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Repubblica francese chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 settembre 2012, Francia/Commissione (T‑154/10; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso contro la decisione 2010/605/UE della Commissione, del 26 gennaio 2010, relativa all’aiuto di Stato C 56/07 (ex E 15/05) concesso dalla Francia a La Poste (GU L 274, pag. 1, in prosieguo: la «decisione controversa»).

Fatti

Contesto generale della causa

2

In applicazione della legge francese n. 90-568, del 2 luglio 1990, relativa all’organizzazione del servizio pubblico della posta e delle telecomunicazioni (JORF dell’8 luglio 1990, pag. 8069), l’ex direzione generale della posta e delle telecomunicazioni, che fino ad allora dipendeva dal Ministère des Postes et des Télécommunications, veniva trasformata, a partire dal 1o gennaio 1991, in due persone giuridiche di diritto pubblico autonome, cioè France Télécom e La Poste. Tale legge autorizzava espressamente La Poste a sviluppare, accanto ai suoi compiti di servizio pubblico, talune attività aperte alla concorrenza.

3

Conformemente all’articolo 1 del decreto del 31 dicembre 1990, che concede la garanzia dello Stato ai prestiti obbligazionari PTT e ai buoni di risparmio PTT emessi prima del 31 dicembre 1990 (JORF del 18 gennaio 1991, pag. 917), «[l]a remunerazione a titolo di interessi, ammortamenti, premi, commissioni, spese e accessori dei prestiti obbligazionari e dei buoni di risparmio PTT emessi prima del 31 dicembre 1990 per concorrere al finanziamento delle spese di investimento del bilancio allegato delle poste e telecomunicazioni, in applicazione dell’articolo L. 127 del codice delle poste e telecomunicazioni (…), e trasferiti a La Poste in applicazione dell’articolo 22 della legge del 2 luglio 1990 (…) è incondizionatamente garantita dallo Stato».

4

Inoltre, con sentenza del 18 gennaio 2001 la Cour de cassation (seconda sezione civile) ha accolto il principio secondo il quale La Poste doveva essere assimilata a un ente pubblico a carattere industriale e commerciale (établissement public à caractère industriel et commercial; in prosieguo: l’«EPIC»).

5

Nel diritto amministrativo francese, gli EPIC sono persone giuridiche di diritto pubblico, aventi personalità giuridica distinta da quella dello Stato e autonomia finanziaria nonché competenze di attribuzione speciali, che in genere comprendono l’esercizio di uno o più compiti di servizio pubblico.

6

Lo status degli EPIC comporta talune conseguenze giuridiche, tra le quali, in particolare l’inapplicabilità del procedimento fallimentare o di altri procedimenti concorsuali di diritto comune, nonché l’applicabilità della legge n. 80-539, del 16 luglio 1980, sulle penali comminate in ambito amministrativo e sull’esecuzione delle sentenze da parte delle persone giuridiche di diritto pubblico (JORF del 17 luglio 1980, pag. 1799).

Il procedimento amministrativo e la decisione controversa

7

Con decisione del 21 dicembre 2005 la Commissione europea ha approvato il trasferimento delle attività bancarie e finanziarie de La Poste alla sua filiale, la Banque Postale. In tale decisione, la Commissione ha sottolineato che la questione della garanzia illimitata dello Stato a favore de La Poste sarebbe stata oggetto di un procedimento distinto.

8

Il 21 febbraio 2006, conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), la Commissione informava le autorità francesi delle sue conclusioni preliminari circa l’esistenza di una garanzia illimitata dello Stato che deriverebbe dallo status de La Poste e che costituirebbe un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.

9

Ritenendo che tale asserita garanzia esistesse prima del 1o gennaio 1958, data di entrata in vigore del Trattato CE in Francia, la Commissione applicava le regole di procedura relative agli aiuti esistenti e invitava la Repubblica francese, conformemente all’articolo 18 del regolamento n. 659/1999, a sopprimere entro e non oltre il 31 dicembre 2008 la garanzia di cui beneficiava La Poste.

10

Dopo aver esaminato le precisazioni fornite dalle autorità francesi in merito al progetto di modifica del decreto n. 81‑501, del 12 maggio 1981, adottato ai fini dell’applicazione della legge n. 80‑539 (JORF del 14 maggio 1981, pag. 1406), la Commissione informava le suddette autorità della sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale. Con la pubblicazione di tale decisione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il 3 giugno 2008 (GU C 135, pag. 7), la Commissione invitava gli interessati a presentare le loro osservazioni sul provvedimento controverso.

11

Su domanda della Commissione, con nota trasmessa il 31 luglio 2009 le autorità francesi informavano quest’ultima che il Consiglio dei Ministri francese il 29 luglio 2009 aveva adottato un progetto di legge che prevedeva la trasformazione de La Poste, a partire dal 1o gennaio 2010, in società per azioni soggetta ai procedimenti di amministrazione controllata e liquidazione giudiziaria di diritto comune. Tale progetto è approdato all’adozione della legge n. 2010‑123, del 9 febbraio 2010, relativa all’impresa pubblica La Poste e alle attività postali (JORF del 10 febbraio 2010, pag. 2321), entrata in vigore il 1o marzo successivo.

12

Il 27 febbraio 2010 la Commissione notificava alle autorità francesi la decisione controversa.

13

In primo luogo, dopo aver ricordato, in particolare, il tenore della misura controversa (punti da 18 a 37 della suddetta decisione), la Commissione ha constatato l’esistenza di una garanzia illimitata dello Stato francese a favore de La Poste grazie a talune particolarità che erano intrinsecamente connesse con il suo status di ente pubblico (punti da 116 a 255 della citata decisione).

14

A tale proposito, la Commissione ha anzitutto sottolineato che La Poste non era soggetta al diritto comune in materia di amministrazione controllata e liquidazione di imprese in difficoltà (punti da 116 a 147 della decisione controversa).

15

Inoltre, essa ha dimostrato che un creditore de La Poste era sicuro di ottenere il rimborso del proprio credito nell’ipotesi in cui La Poste fosse stata in difficoltà finanziaria e non potesse onorare i suoi debiti (punti da 148 a 229 di tale decisione).

16

La Commissione ha ritenuto infine che, anche se dopo l’esperimento delle procedure di ripianamento specifiche da essa descritte ai punti da 150 a 229 della decisione controversa il creditore di un EPIC non fosse riuscito a ottenere il rimborso del suo credito, gli sarebbe rimasta la certezza che il credito non sarebbe stato cancellato. Infatti, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, i diritti e gli obblighi de La Poste erano sempre trasferiti ad una persona giuridica di diritto pubblico diversa dallo Stato o, in mancanza, a quest’ultimo (punti da 230 a 250 della citata decisione).

17

Pertanto, la Commissione ha affermato che la garanzia illimitata dello Stato di cui beneficiava La Poste comportava un trasferimento di risorse dello Stato ai sensi del punto 2.1 della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 [CE] e 88 [CE] agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU 2008, C 155, pag. 10) (punto 254 della decisione controversa), ed era imputabile allo Stato (punto 255 di tale decisione).

18

In secondo luogo, la Commissione ha constatato, da un lato, che le condizioni di credito più favorevoli ottenute da La Poste in virtù di tale garanzia illimitata erano costitutive di un vantaggio di natura selettiva (punti da 256 a 300 della decisione controversa), e ciò tenendo anche in considerazione talune analisi e metodologie delle agenzie di rating dalle quali risultava che tale garanzia, in quanto elemento essenziale del sostegno dello Stato a favore de La Poste, influenzava positivamente il rating finanziario di quest’ultima e, quindi, le condizioni di credito che essa poteva ottenere (punti da 258 a 293 della decisione controversa). Dall’altra parte, la Commissione ha considerato che la misura esaminata fosse tale da falsare la concorrenza e da incidere sugli scambi tra Stati membri (punto 301 di tale decisione).

19

La Commissione ha poi concluso che la garanzia di cui trattasi costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (punto 302 della decisione controversa) e che, anche se emendata nel senso suggerito dalle autorità francesi, non soddisfaceva nessuna delle condizioni per poter essere dichiarata compatibile con il mercato interno (punti da 303 a 315 della suddetta decisione).

20

Di conseguenza, la Commissione ha stabilito, ai sensi dell’articolo 1 della decisione controversa, che «[l]a garanzia illimitata concessa dalla Francia a La Poste costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno [e che l]a Francia pone fine al suddetto aiuto entro e non oltre il 31 marzo 2010».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

21

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 aprile 2010, la Repubblica francese ha proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa, a sostegno del quale essa ha sollevato tre motivi.

22

Dopo aver respinto, ai punti da 35 a 48 della sentenza impugnata, l’eccezione d’irricevibilità di tale ricorso, secondo la quale la decisione controversa non causerebbe alcun danno, nel merito, il Tribunale ha rilevato, al punto 53 della citata sentenza, che i tre i motivi dedotti si ricollegavano, in sostanza, alla determinazione dell’esistenza di un vantaggio. Quindi, nei punti da 54 a 57 di tale sentenza, ha dichiarato irricevibile in quanto presentato tardivamente l’argomento concernente una violazione della condizione relativa al trasferimento di risorse dello Stato, considerando che si trattasse di un motivo nuovo sollevato nell’ambito della replica.

23

Poi, nei punti da 61 a 103 della sentenza impugnata, ha anzitutto respinto il secondo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto nei quali sarebbe incorsa la Commissione avendo ritenuto che gli EPIC beneficiassero in diritto francese, in virtù del loro status, di una garanzia implicita e illimitata dello Stato.

24

Indi, nei punti da 104 a 117 de sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato il terzo motivo, attinente alla violazione della nozione di vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il quale è suddiviso in due capi.

25

Nei punti da 105 a 112 di tale sentenza, il Tribunale ha respinto il primo capo di tale motivo, relativo all’errore nel quale sarebbe incorsa la Commissione nel concludere, facendo riferimento anche alle posizioni espresse dalle agenzie di rating, che l’esistenza di una garanzia di Stato era tale da creare un vantaggio a profitto de La Poste. Nei punti da 113 a 116 della citata sentenza, esso ha respinto il secondo capo del citato motivo, attinente al fatto che la Commissione aveva erroneamente concluso che l’asserita garanzia di Stato era tale da procurare un vantaggio a La Poste in ragione dell’influenza positiva che esercitava sul suo rating finanziario.

26

Infine, nei punti da 118 a 125 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto in quanto infondato il primo motivo, vertente sull’asserito errore di diritto nel quale sarebbe incorsa la Commissione con riferimento all’onere e al livello della prova che le incombe nel settore degli aiuti di Stato, sia in merito alla dimostrazione dell’esistenza di una garanzia implicita dello Stato a favore de La Poste, sia in merito all’esame dell’esistenza di un vantaggio.

27

A tale proposito, in primo luogo, nel punto 120 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che «la natura degli elementi di prova che devono essere prodotti dalla Commissione dipende in ampia misura dalla natura della misura di Stato considerata» e che la prova dell’esistenza di una garanzia di Stato di natura implicita «può essere dedotta da un complesso di elementi convergenti dotati di una certa affidabilità e coerenza, tratti, tra l’altro, dall’interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale pertinenti e, in particolare, dagli effetti giuridici che lo statuto giuridico dell’impresa beneficiaria implica».

28

Pertanto, nel punto 121 di tale sentenza, ha rilevato che la Commissione aveva «esaminato positivamente l’esistenza di una garanzia illimitata dello Stato a favore de La Poste», prendendo in considerazione più elementi concordanti, che costituivano una base sufficiente al fine di accertare che La Poste beneficiava, in forza del suo status di EPIC, di una siffatta garanzia.

29

In secondo luogo, nel punto 123 della citata sentenza, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse fornito elementi sufficienti a stabilire che tale garanzia configurava un vantaggio, atteso che essa non era tenuta, trattandosi di aiuti già concessi, a procedere alla dimostrazione degli effetti reali della misura controversa. Esso ha parimenti precisato che, a questo proposito, non andava operata alcuna distinzione fra gli aiuti esistenti e gli aiuti illegittimi.

30

A sostegno di detto esame, il Tribunale ha statuito, nel punto 124 della sentenza impugnata, che «l’effetto reale del vantaggio che una garanzia di Stato procura può essere presunto» e che una «siffatta garanzia offre al soggetto finanziato la possibilità di beneficiare di un tasso d’interesse più basso o di fornire una cauzione meno elevata».

31

Alla luce di tutte le considerazioni suesposte, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.

Conclusioni delle parti

32

Con la presente impugnazione, la Repubblica francese chiede alla Corte di:

annullare la sentenza impugnata;

statuire essa stessa definitivamente sulla controversia annullando la decisione controversa, o rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

condannare la Commissione alle spese.

33

La Commissione chiede alla Corte di:

respingere il ricorso in quanto in parte irricevibile e in parte infondato;

condannare la Repubblica francese alle spese del grado di giudizio.

Sull’impugnazione

34

A sostegno della propria impugnazione, la Repubblica francese deduce quattro motivi.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

35

Con il suo primo motivo, la Repubblica francese sostiene che il Tribunale ha violato gli articoli 44, paragrafo 1, lettera c), e 48, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura allorché ha considerato, nei punti da 53 a 57 della sentenza impugnata, che tutti i motivi dedotti a sostegno del ricorso di annullamento si ricollegavano all’accertamento dell’esistenza di un vantaggio e che, di conseguenza, l’argomento vertente su una violazione della condizione attinente all’esistenza di un trasferimento di risorse statali era irricevibile, poiché costituiva un motivo nuovo dedotto in corso di causa.

36

A tale proposito, essa fa valere che, come emerge chiaramente dalla parte 4.1.1 della decisione controversa, intitolata «Esistenza di una garanzia statale illimitata: presenza di risorse statali», nonché dai punti 161, 166, 183 e 254 di tale medesima decisione, la questione se esistesse una garanzia statale era inscindibile dalla condizione relativa al trasferimento di risorse statali. Ne consegue che, nel contestare l’esistenza di una garanzia illimitata in favore degli EPIC nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, essa avrebbe necessariamente contestato l’esistenza di un trasferimento di risorse statali.

37

La Commissione replica che emerge dalla lettura congiunta del punto 57 della sentenza impugnata e del verbale dell’udienza dinanzi al Tribunale che il ricorso di annullamento non conteneva nessun motivo autonomo relativo all’assenza di trasferimento «di risorse statali». In ogni caso, essa rileva che il Tribunale ha effettivamente verificato che la garanzia di cui trattasi comportava l’impiego di risorse statali o le impegnava.

Giudizio della Corte

38

Occorre rilevare in via preliminare che, conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti costituiscono due indicazioni essenziali che devono essere contenute nel ricorso. Inoltre, a termini dell’articolo 48, paragrafo 2, del citato regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

39

Occorre parimenti rammentare che, secondo costante giurisprudenza, l’indicazione dell’oggetto della controversia nonché l’esposizione sommaria dei motivi contenute in qualunque ricorso devono essere sufficientemente chiare e precise per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo. Analogamente, le conclusioni di un siffatto ricorso devono essere formulate in modo inequivoco al fine di evitare che detto giudice statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su una censura (v., in tal senso, sentenze del 20 novembre 2008, Commissione/Irlanda, C‑66/06, punti 30 e 31; del 12 febbraio 2009, Commissione/Polonia, C‑475/07, punto 43, nonché ordinanza del 7 maggio 2013, TME/Commissione, C‑418/12 P, punto 33).

40

Orbene, nel caso di specie, se è vero che il ricorso non conteneva un motivo volto a mettere formalmente in discussione la condizione relativa all’esistenza di un trasferimento di risorse statali, è pur vero che gli elementi essenziali sui quali si basava l’argomento attinente alla violazione da parte della Commissione di una siffatta condizione nonché l’esposizione sommaria di tale argomento emergevano in modo coerente e comprensibile dalla formulazione stessa di tale ricorso.

41

Infatti, dalla lettura dei punti da 110 a 123 e 181 di quest’ultimo, contenuti nel motivo relativo ad errori sull’esistenza di una garanzia illimitata dello Stato in favore de La Poste, emerge chiaramente che la Repubblica francese aveva già contestato, in tale fase del contenzioso, l’esistenza di un trasferimento di risorse statali.

42

In tal senso, da un lato, la Repubblica francese aveva affermato, nei punti 119 e 123 del ricorso, che l’applicazione della legge n. 80‑539 «non implica che lo Stato impegni risorse proprie a sostegno» di un ente pubblico insolvente, in quanto tale legge «non implica alcun obbligo per lo Stato di prestare garanzia per i debiti» di tale ente. Dall’altro, nel punto 181 di tale medesimo ricorso, contrariamente a quanto rilevato dalla Commissione, essa aveva espressamente contestato il punto 254 della decisione controversa, sostenendo che «una garanzia del fatto che un credito non verrà meno non costituisce garanzia del suo rimborso né implica un trasferimento di risorse statali».

43

Il modo in cui il ricorso è stato strutturato costituiva una conseguenza diretta della struttura della decisione controversa, la quale rifletteva a sua volta la specificità della misura statale esaminata. È peraltro pacifico che tale decisione, nella sua parte 4.1.1, era intitolata «Esistenza di una garanzia statale illimitata: presenza di risorse statali», e che diversi dei suoi punti, in particolare i punti 161, 165, da 174 a 179, 188 e 254, trattavano della questione se esistesse effettivamente una garanzia implicita dello Stato in favore de La Poste mediante l’esame dell’esistenza in diritto francese di un obbligo, diretto o indiretto, in capo allo Stato, di impegnare le proprie risorse per coprire le perdite di un EPIC insolvente.

44

Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale nei punti da 53 a 56 della sentenza impugnata, i motivi dedotti nell’atto introduttivo del giudizio a sostegno del ricorso di annullamento non si ricollegavano unicamente alla determinazione dell’esistenza di un vantaggio e l’argomento riguardante il trasferimento di risorse statali non costituiva un motivo nuovo dedotto nella fase della replica.

45

Occorre tuttavia constatare che, come anche rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, l’errata qualificazione come motivo nuovo non può implicare l’annullamento della sentenza impugnata.

46

Infatti, va rilevato che, nell’ambito della risposta fornita al secondo motivo del citato ricorso, in particolare nei punti da 85 a 87 e da 92 a 98 della sentenza impugnata, il Tribunale ha comunque proceduto ad un esame integrale ed esaustivo della fondatezza dell’argomento sollevato dalla Repubblica francese, attinente ad una violazione della condizione relativa al trasferimento di risorse statali.

47

Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo deve essere pertanto dichiarato inconferente.

Sugli argomenti, dedotti in via principale, del secondo motivo

Argomenti delle parti

48

Con gli argomenti sollevati in via principale nell’ambito del secondo motivo, la Repubblica francese fa valere che il Tribunale, nello statuire che la Commissione aveva adeguatamente dimostrato l’esistenza di una garanzia dello Stato, ha violato le norme che disciplinano l’onere e il livello della prova.

49

In primo luogo, essa ritiene che il Tribunale abbia confermato erroneamente, nel punto 121 della sentenza impugnata, il ragionamento globale seguito dalla Commissione nella decisione controversa. Tale istituzione, infatti, si sarebbe fondata su varie presunzioni negative e avrebbe invertito l’onere della prova, nel considerare che spettasse alle autorità francesi dimostrare l’assenza di garanzia a vantaggio de La Poste, per il motivo che tale EPIC non era assoggettato al diritto comune dell’amministrazione controllata e della liquidazione delle imprese in difficoltà.

50

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’aver statuito, nei punti 73 e 74 della sentenza impugnata, che la Commissione poteva basarsi su presunzioni e invertire l’onere della prova, nei punti 126 e 131 della decisione controversa. Emergerebbe da tali punti che essa ha presunto che fosse stata concessa una garanzia a La Poste prima di accertare se tale medesima garanzia fosse stata fatta decadere o meno dall’entrata in vigore, il 1o gennaio 2005, della legge organica del 1o agosto 2001 relativa alla legge finanziaria.

51

In terzo luogo, la Repubblica francese rileva che, nel punto 119 della sentenza impugnata, il Tribunale ha applicato erroneamente i principi che disciplinano l’onere e il livello della prova elaborati nella sentenza del 17 settembre 2009, Commissione/MTU Friedrichshafen (C-520/07 P, Racc. pag. I-8555). Infatti, tali principi riguarderebbero unicamente le decisioni adottate dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, sulla base delle informazioni di cui dispone, nei casi in cui uno Stato membro ometta di conformarsi a un’ingiunzione di fornire informazioni.

52

In quarto luogo, la ricorrente considera che il Tribunale, nel punto 120 della sentenza impugnata, ha erroneamente affermato che la natura implicita della garanzia statale concessa a La Poste, nella sua qualità di EPIC, poteva comportare requisiti meno restrittivi in materia di prova e non imponeva una prova positiva basata su elementi oggettivi e concordanti atti a dimostrare in modo certo che in caso di insolvenza di un EPIC lo Stato sarebbe giuridicamente obbligato a rimborsare un creditore.

53

La Commissione fa valere l’irricevibilità degli argomenti relativi all’asserito uso di presunzioni negative o di supposizioni, dal momento che essi non identificano alcun errore di diritto commesso dal Tribunale, ma costituiscono la reiterazione degli argomenti dedotti in primo grado. In ogni caso, essa sostiene che tali argomenti sono infondati.

Giudizio della Corte

54

Con gli argomenti sollevati in via principale nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di avere considerato, da un lato, che la Commissione poteva invertire l’onere della prova dell’esistenza della garanzia sulla base del rilievo che La Poste non era assoggettata al diritto comune dell’amministrazione controllata e della liquidazione delle imprese in difficoltà e di aver violato, dall’altro, le norme relative al livello della prova necessario alla dimostrazione dell’esistenza di una siffatta garanzia.

55

Occorre constatare che tali argomenti muovono da una lettura erronea della sentenza impugnata.

56

Infatti, in primo luogo, occorre rilevare che, nel punto 121 di tale sentenza, il Tribunale ha espressamente riconosciuto che la Commissione aveva «esaminato positivamente l’esistenza di una garanzia illimitata dello Stato a favore de La Poste», poiché aveva preso in considerazione più elementi concordanti – menzionati in dettaglio nel medesimo punto della citata sentenza – «che costituivano una base sufficiente al fine di accertare che La Poste beneficiava, in forza del suo statuto di EPIC, di una garanzia implicita e illimitata dello Stato», e tra i quali l’esclusione di un procedimento fallimentare o di altro procedimento concorsuale per La Poste rappresentava unicamente il punto di partenza di un esame completo e più esteso del sistema giuridico nazionale interessato.

57

Emerge quindi da tale punto che il Tribunale non ha avallato, in linea di principio, nessuno uso di presunzioni negative e inversione dell’onere della prova da parte della Commissione.

58

In secondo luogo, anche l’argomento relativo agli errori in cui sarebbe incorso il Tribunale nei punti 73 e 74 della sentenza impugnata, in quanto esso avrebbe confermato l’argomentazione fondata su presunzioni e l’inversione dell’onere della prova cui avrebbe proceduto la Commissione nei punti 126 e 131 della decisione controversa, risulta essere privo di fondamento.

59

Infatti, in tali punti, la Commissione si è limitata a respingere taluni argomenti sollevati dalla Repubblica francese in merito alla questione se la garanzia implicita di cui trattasi, ammesso che esista, fosse stata fatta decadere dall’entrata in vigore della legge organica del 1o agosto 2001 relativa alla legge finanziaria. La supposizione ex ante dell’esistenza di tale garanzia, che compare nella decisione controversa, non è che la riproposizione da parte della Commissione del ragionamento della ricorrente. Di conseguenza, quando ha confermato, nei punti 73 e 74 della sentenza impugnata, la fondatezza delle valutazioni sviluppate dalla Commissione nei citati punti, manifestamente il Tribunale non ha approvato il ricorso a presunzioni negative o l’inversione dell’onere della prova nell’ambito della dimostrazione dell’esistenza di una garanzia implicita e illimitata dello Stato in favore de La Poste.

60

In terzo luogo, occorre parimenti respingere l’argomento secondo il quale, nel punto 119 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la citata sentenza Commissione/MTU Friedrichshafen, in quanto quest’ultima riguarderebbe l’adozione da parte della Commissione di una decisione definitiva in materia di aiuti di Stato sulla base di informazioni incomplete o frammentarie, il che non si verificava nel caso di specie.

61

Infatti, da un lato, il Tribunale ha citato tale sentenza con l’unico scopo di rispondere ad un argomento della ricorrente, la quale si basava su di esso per affermare che la Commissione era sempre obbligata a fornire una prova positiva dell’esistenza di un aiuto.

62

Dall’altro, pur rammentando una siffatta giurisprudenza non pertinente nel caso di specie, il Tribunale ha comunque ritenuto correttamente, nel punto 119 della sentenza impugnata, che la Commissione «non può supporre che un’impresa abbia beneficiato di un vantaggio che configura un aiuto di Stato fondandosi semplicemente su una presunzione negativa, basata sull’assenza di informazioni che permettano di giungere alla conclusione contraria, in assenza di altri elementi idonei a dimostrare positivamente l’esistenza di un siffatto vantaggio».

63

Una siffatta valutazione è conforme alla giurisprudenza della Corte relativa ai principi di produzione della prova nel settore degli aiuti di Stato, secondo la quale la Commissione è tenuta a condurre il procedimento di indagine sulle misure sotto inchiesta in modo diligente ed imparziale, per poter disporre, all’atto dell’adozione della decisione finale sull’esistenza e, se del caso, sull’incompatibilità o sull’illegittimità dell’aiuto, degli elementi il più possibile completi e affidabili a tale scopo (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/Scott, C-290/07 P, Racc. pag. I-7763, punto 90).

64

In quarto e ultimo luogo, occorre constatare che il Tribunale non ha neanche violato le norme relative al livello della prova necessario per dimostrare l’esistenza di una garanzia implicita e illimitata dello Stato in favore di un ente pubblico quale l’EPIC, e per stabilire quindi che la condizione relativa alla presenza di risorse statali fosse soddisfatta nel caso di specie.

65

Infatti, come sottolineato dall’avvocato generale nei paragrafi 35 e 36 delle sue conclusioni, per dimostrare l’esistenza di una siffatta garanzia, la quale non risulta espressamente da alcun testo legislativo o contrattuale, la Commissione è legittimata a fondarsi sul metodo del complesso d’indizi seri, precisi e concordanti, per verificare se esista, in diritto interno, un concreto obbligo in capo allo Stato di impegnare le proprie risorse al fine di coprire le perdite di un EPIC insolvente e quindi, conformemente alla giurisprudenza costante, un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti sul bilancio statale (v. sentenze del 19 marzo 2013, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a. e Commissione/Francia e a., C‑399/10 P e C‑401/10 P, punto 106 nonché la giurisprudenza ivi citata).

66

Ne deriva che il Tribunale ha correttamente affermato, nel punto 120 della sentenza impugnata, che, da un lato, «la natura degli elementi di prova che devono essere prodotti dalla Commissione dipende in ampia misura dalla natura della misura di Stato considerata» e, dall’altro, l’esistenza di una garanzia di Stato di natura implicita «può essere dedotta da un complesso di elementi convergenti dotati di una certa affidabilità e coerenza, tratti, tra l’altro, dall’interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale pertinenti».

67

Alla luce di tali considerazioni, occorre respingere il complesso degli argomenti sollevati in via principale nell’ambito del secondo motivo.

Sugli argomenti, dedotti in subordine, del secondo motivo e sul terzo motivo

Argomenti delle parti

68

Con gli argomenti sollevati in subordine nell’ambito del secondo motivo e con il terzo motivo, la Repubblica francese sostiene che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova, in particolare quelli attinenti al diritto francese, dedotti dalla Commissione e rammentati nel punto 121 della sentenza impugnata, in quanto ha considerato che questi ultimi dimostrassero l’esistenza di una garanzia illimitata dello Stato a favore de La Poste.

69

Il terzo motivo è suddiviso in quattro capi.

70

Con il primo capo di tale motivo la ricorrente sostiene che, nei punti da 69 a 77 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato la giurisprudenza del Conseil constitutionnel (decisione n. 2001‑448 DC del 25 luglio 2001) e del Conseil d’État (sentenza del 1o aprile 1938, Société de l’Hôtel d’Albe, Recueil des décisions du Conseil d’État, pag. 341, e parere dell’8 settembre 2005, n. 371558), nonché la nota del Conseil d’État del 1995 e la nota del Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie del 22 luglio 2003, nei limiti in cui ha considerato che la Commissione aveva correttamente concluso che il diritto francese non escludeva la possibilità per lo Stato di conferire una garanzia implicita agli EPIC.

71

La Repubblica francese ritiene, con il secondo capo del citato motivo, che il Tribunale abbia snaturato, nei punti da 84 a 87 della sentenza impugnata, il diritto francese in quanto ha approvato le conclusioni della Commissione relative alle conseguenze che discendono dall’applicazione della legge n. 80‑539.

72

Il terzo capo del medesimo motivo è attinente allo snaturamento del diritto francese che sarebbe stato commesso dal Tribunale, nei punti da 92 a 99 della sentenza impugnata, allorché ha statuito che la Commissione aveva potuto legittimamente assimilare le condizioni di assunzione della responsabilità dello Stato a un meccanismo di garanzia sulla base della sentenza del Conseil d’État del 18 novembre 2005, Société fermière de Campoloro e altri (Recueil des décisions du Conseil d’État, pag. 515), della nota del Conseil d’État del 1995, nonché della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Société de gestion du port de Campoloro et Société fermière de Campoloro c. Francia del 26 settembre 2006 (ricorso n. 57516/00, in prosieguo: la «sentenza Campoloro»).

73

Inoltre, relativamente all’applicabilità al caso di specie dei principi enunciati in tale sentenza, il Tribunale avrebbe parimenti violato il suo obbligo di motivazione, in particolare nel punto 99 della sentenza impugnata.

74

Con il quarto capo del terzo motivo, infine, la Repubblica francese contesta al Tribunale di aver considerato, nel punto 102 della citata sentenza, che il trasferimento dei diritti e degli obblighi ricollegati ad un compito di servizio pubblico implica, in linea di principio, il trasferimento dei diritti e degli obblighi dell’ente preposto all’assolvimento di tale compito.

75

In subordine, la ricorrente solleva un errore di qualificazione giuridica dei fatti commesso dal Tribunale nell’aver considerato che il diritto francese concedeva una garanzia implicita e illimitata a La Poste.

76

La Commissione considera che gli argomenti sollevati nella seconda parte del secondo motivo e nel terzo motivo sono irricevibili, poiché non identificano alcuno snaturamento degli elementi di prova o errore di qualificazione giuridica dei fatti, dal momento che il governo francese si limita a rimettere in discussione la valutazione del diritto francese operata dal Tribunale.

Giudizio della Corte

77

Gli argomenti sollevati in subordine nell’ambito del secondo motivo e quelli del terzo motivo, sostanzialmente corrispondenti, riguardano, da un lato, lo snaturamento o l’errore di qualificazione giuridica del diritto francese commesso dal Tribunale, e, dall’altro, la carenza di motivazione che inficia l’interpretazione fornita dal Tribunale della sentenza Campoloro.

78

Per quanto riguarda, in primo luogo, gli argomenti relativi agli errori nell’analisi del diritto francese, occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, qualora il Tribunale abbia constatato o valutato i fatti, la Corte è competente soltanto, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica degli stessi e sulle conseguenze di diritto che ne sono state tratte. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce dunque una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (v., segnatamente, sentenze del 6 aprile 2006, General Motors/Commissione, C-551/03 P, Racc. pag. I-3173, punti 51 e 52, nonché del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C-352/09 P, Racc. pag. I-2359, punti 179 e 180).

79

Quindi, per quanto riguarda l’esame, nell’ambito di un’impugnazione, delle valutazioni del Tribunale in merito al diritto nazionale, la Corte è competente solamente a verificare se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto (sentenze del 24 ottobre 2002, Aéroports de Paris/Commissione, C-82/01 P, Racc. pag. I-9297, punto 63, e del 21 dicembre 2011, A2A/Commissione, C‑318/09 P, punto 125).

80

A tale proposito occorre tuttavia ricordare che un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti né delle prove (sentenze del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C-487/06 P, Racc. pag. I-10515, punto 98; del 10 febbraio 2011, Activision Blizzard Germany/Commissione, C-260/09 P, Racc. pag. I-419, punto 53, nonché A2A/Commissione, cit., punto 105).

81

Orbene, nel caso di specie, la Repubblica francese non ha fatto valere un siffatto snaturamento, in quanto non ha dimostrato che il Tribunale abbia formulato constatazioni che si pongono manifestamente in contrasto con il contenuto delle disposizioni di diritto francese di cui trattasi oppure abbia attribuito ad una di esse una portata che manifestamente non le spetta in rapporto agli altri elementi del fascicolo.

82

Al contrario, con gli argomenti esposti nei punti da 68 a 74 della presente sentenza, la Repubblica francese si è limitata in realtà a contestare la valutazione operata dal Tribunale degli elementi di prova costituiti dalle disposizioni di diritto francese di cui trattasi o la giurisprudenza nazionale pertinente, già esaminati in dettaglio nei punti da 62 a 99 della sentenza impugnata e rammentati nel punto 121 della citata sentenza.

83

Analogamente, per quanto riguarda l’errore nella qualificazione giuridica dei fatti contestato in subordine nel terzo motivo, basti rilevare che, con questo argomento, la Repubblica francese non ha effettivamente contestato le conseguenze derivanti da un’errata qualificazione della natura giuridica delle disposizioni di diritto francese di cui trattasi, dato che si è semplicemente limitata a rimettere in discussione la valutazione di tali medesime disposizioni operata dal Tribunale.

84

Pertanto, il complesso di tali argomenti dedotti, in subordine, nell’ambito del secondo motivo e nell’ambito del terzo motivo devono essere respinti in quanto irricevibili.

85

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento relativo alla carenza di motivazione del punto 99 della sentenza impugnata rispetto all’affermazione relativa alla portata della sentenza Campoloro al fine di concludere per l’esistenza di una garanzia dello Stato in favore de La Poste, occorre rammentare che, in sede di impugnazione, il controllo da parte della Corte ha lo scopo, in particolare, di verificare se il Tribunale abbia adeguatamente risposto al complesso degli argomenti dedotti dal ricorrente (sentenza del 2 aprile 2009, France Télécom/Commissione, C-202/07 P, Racc. pag. I-2369, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

86

Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivare le sentenze, che incombe al Tribunale ai sensi degli articoli 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, non impone a quest’ultimo di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di impugnazione (sentenza A2A/Commissione, cit., punto 97 e giurisprudenza ivi citata).

87

Nella fattispecie, occorre rilevare che, nel punto 99 della sentenza impugnata, il Tribunale ha semplicemente rammentato a titolo riepilogativo l’argomento della ricorrente attinente al valore probatorio della sentenza Campoloro, argomento al quale aveva peraltro già fornito una risposta chiara, esplicita ed esaustiva nei punti 93, 94 e 97 della citata sentenza, nell’analisi dei punti della decisione controversa in cui si assimilavano le condizioni di assunzione della responsabilità dello Stato, in caso di insolvenza di un EPIC, a un meccanismo di garanzia automatica e illimitata del passivo di quest’ultimo.

88

Di conseguenza, poiché la motivazione relativa a detto argomento è tale da consentire sia alla Repubblica francese di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale l’ha respinto sia alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo sindacato, occorre respingere in quanto infondato l’argomento relativo alla violazione da parte del Tribunale dell’obbligo di motivazione ad esso incombente.

89

Ne consegue che gli argomenti sollevati in subordine nell’ambito del secondo motivo e quelli del terzo motivo devono essere respinti nel loro complesso in quanto in parte irricevibili e in parte infondati.

Sul quarto motivo

Argomenti delle parti

90

Con il quarto motivo, la Repubblica francese fa valere, in via principale, che il Tribunale, quando ha sostanzialmente considerato, nei punti 106 e 108, nonché 123 e 124 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva adeguatamente dimostrato l’esistenza di un vantaggio derivante dalla garanzia dello Stato concessa a La Poste, ha violato le norme che disciplinano l’onere e il livello della prova nella materia ed è incorso, pertanto, in un errore di diritto. Infatti, contrariamente a quanto emerge dai citati punti, la Commissione dovrebbe dimostrare gli effetti non potenziali ma reali di un aiuto esistente, e, comunque, non potrebbe presumere nessun tipo di effetto.

91

In subordine, la Repubblica francese sostiene che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova ad esso sottoposti allorché ha considerato, da un lato, nel punto 110 della sentenza impugnata, che la Commissione poteva legittimamente riferirsi ai metodi delle agenzie di rating per confermare e non per dimostrare l’esistenza di un vantaggio. Lo stesso varrebbe, dall’altro lato, allorché ha statuito, nei punti 111, 116 e 123 della citata sentenza, che la Commissione aveva in tal modo fornito elementi sufficienti per consentire di stabilire che la garanzia concessa a La Poste costituiva un vantaggio, respingendo inoltre gli argomenti del governo francese secondo i quali le agenzie di rating non erano «sensibili» allo status giuridico de La Poste.

92

La Commissione considera tale motivo infondato, nei limiti in cui contesta l’analisi del Tribunale relativa alla natura degli effetti che la Commissione ha l’obbligo di dimostrare relativamente agli aiuti esistenti, e irricevibile, nella parte relativa allo snaturamento, in quanto quest’ultima costituisce in realtà una semplice domanda di riesame degli elementi di prova.

Giudizio della Corte

93

Con il suo quarto motivo, la Repubblica francese contesta al Tribunale, in via principale, di aver commesso un errore di diritto nello statuire che la Commissione aveva adeguatamente dimostrato l’esistenza di un vantaggio derivante dalla presunta garanzia di Stato concessa a La Poste e, in subordine, uno snaturamento degli elementi di prova.

94

A tale proposito, occorre rammentare che la nozione di aiuto comprende non soltanto prestazioni positive, ma anche interventi che, sotto forme diverse, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni nel senso stretto del termine, sono della stessa natura e hanno identici effetti (sentenze Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a. e Commissione/Francia e a., cit., punto 101 nonché la giurisprudenza ivi citata). Sono ugualmente considerati aiuti tutti gli interventi statali che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese, o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (sentenze del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, Racc. pag. I-7747, punto 84, nonché dell’8 settembre 2011, Commissione/Paesi Bassi, C-279/08 P, Racc. pag. I-7671, punto 87).

95

Orbene, poiché gli interventi statali assumono forme diverse e vanno esaminati in funzione dei loro effetti, non si può escludere che una garanzia di Stato conceda essa stessa vantaggi che possono implicare un onere supplementare per lo Stato (v. sentenze del 1o dicembre 1998, Ecotrade, C-200/97, Racc. pag. I-7907, punto 43, nonché Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a. e Commissione/Francia e a., cit. punto 107).

96

Infatti, come già statuito dalla Corte, un mutuatario che ottiene un prestito garantito dalla pubblica amministrazione di uno Stato membro, ricava normalmente un vantaggio nei limiti in cui l’onere finanziario che egli sopporta è inferiore a quello che avrebbe sopportato se avesse dovuto procurarsi lo stesso finanziamento e la stessa garanzia a prezzo di mercato (v. sentenza dell’8 dicembre 2011, Residex Capital IV, C-275/10, Racc. pag. I-13043, punto 39).

97

In tale ottica, del resto, la comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 [CE] e 88 [CE] agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie rileva espressamente, nei suoi punti 1.2, 2.1 e 2.2, che una garanzia illimitata dello Stato in favore di un’impresa la cui forma giuridica esclude la possibilità di un procedimento fallimentare o di altro procedimento concorsuale procura un vantaggio immediato a tale impresa e costituisce un aiuto di Stato, in quanto è concessa senza che il suo beneficiario paghi il premio adeguato al rischio assunto dallo Stato e consente anche «di ottenere per il prestito condizioni migliori di quelle conseguibili in genere sui mercati finanziari».

98

Emerge pertanto da tali considerazioni che, come sottolineato dall’avvocato generale nel paragrafo 58 delle sue conclusioni, esiste una presunzione semplice secondo la quale la concessione di una garanzia implicita e illimitata dello Stato in favore di un’impresa che non è soggetta ai procedimenti di amministrazione controllata e liquidazione ordinari ha per conseguenza un miglioramento della sua situazione finanziaria dovuto all’alleggerimento degli oneri che, di norma, gravano sul suo bilancio.

99

Di conseguenza, nell’ambito della procedura relativa ai regimi di aiuti esistenti, per dimostrare il vantaggio procurato da una siffatta garanzia all’impresa beneficiaria, è sufficiente che la Commissione stabilisca l’esistenza stessa di tale garanzia, senza dover dimostrare gli effetti concreti prodotti da quest’ultima a decorrere dal momento della sua concessione.

100

Alla luce di tali principi, occorre constatare che tutti gli argomenti dedotti dalla Repubblica francese nel quarto motivo sono infondati.

101

In primo luogo, occorre respingere gli argomenti sollevati in via principale, relativi alla violazione delle norme che disciplinano l’onere e il livello della prova ai fini della dimostrazione dell’esistenza del vantaggio derivante da una garanzia implicita e illimitata dello Stato.

102

A tale proposito, occorre rilevare che il Tribunale ha considerato che la Commissione non aveva stabilito erroneamente l’esistenza di un siffatto vantaggio, ed ha giustamente affermato, nei punti 106 e 108 della sentenza impugnata, che una siffatta garanzia «è, in generale, tale da conferire un vantaggio», in quanto è concessa senza contropartita e consente al suo beneficiario di ottenere condizioni di credito più favorevoli di quelle che avrebbe potuto ottenere in base ai suoi soli meriti, riducendo quindi la pressione che grava sul suo bilancio.

103

È vero che, alla luce di tali constatazioni, come rilevato dalla ricorrente, il Tribunale ha adottato una motivazione contraddittoria e insufficiente nell’affermare, da un lato, nel punto 123 della sentenza impugnata, che non era necessario dimostrare gli effetti reali degli aiuti esistenti, basandosi su una giurisprudenza della Corte che non era pertinente, e, dall’altro, nel punto 124 della citata sentenza, che, «[p]eraltro, l’effetto reale del vantaggio che una garanzia di Stato procura può essere presunto».

104

Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 69 delle sue conclusioni, un siffatto errore non può inficiare la sentenza impugnata. Infatti, nei citati punti 123 e 124, il Tribunale ha correttamente concluso che la Commissione aveva rispettato l’onere e il livello della prova ad essa incombente al fine di stabilire se una garanzia implicita e illimitata dello Stato costituissse un vantaggio, precisando che una siffatta garanzia offre al soggetto finanziato la possibilità «di beneficiare di un tasso d’interesse più basso o di fornire una cauzione meno elevata».

105

In secondo luogo, occorre respingere anche gli argomenti dedotti in subordine, attinenti allo snaturamento degli elementi di prova esposti nel punto 91 della presente sentenza.

106

A tale proposito, occorre anzitutto constatare che, poiché la Repubblica francese non aveva dedotto in realtà alcuno snaturamento degli elementi di prova, tali argomenti sono ricevibili unicamente nei limiti in cui sono sollevati a sostegno dell’errore di diritto asseritamente commesso dal Tribunale quando ha avallato l’analisi meramente confermativa dei metodi delle agenzie di rating effettuata dalla Commissione.

107

Occorre tuttavia rilevare che, come sottolineato dall’avvocato generale nel paragrafo 62 delle sue conclusioni, alla luce della constatazione derivante dai punti 98 e 99 della presente sentenza, secondo la quale l’esistenza del vantaggio che una garanzia implicita e illimitata dello Stato conferisce al suo beneficiario può essere presunta, la Commissione è legittimata a ricorrere ai dati forniti dalle agenzie di rating al solo fine di confermare una siffatta esistenza.

108

Pertanto, correttamente il Tribunale ha riconosciuto, nel punto 110 della sentenza impugnata, la pertinenza del riferimento fatto nella decisione controversa ai metodi di rating di tali agenzie.

109

Di conseguenza, occorre respingere tutti gli argomenti dedotti nell’ambito del quarto motivo.

110

Dalle suesposte considerazioni emerge pertanto che l’impugnazione dev’essere integralmente respinta.

Sulle spese

111

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, quando l’impugnazione è infondata, statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile per analogia al procedimento d’impugnazione a norma del paragrafo 1 del citato articolo 184 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica francese, che è risultata soccombente, quest’ultima dev’essere condannata alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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