Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 62013CJ0410

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 settembre 2014.
    «Baltlanta» UAB contro Lietuvos valstybė.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas.
    Rinvio pregiudiziale – Fondi strutturali – Coesione economica, sociale e territoriale – Regolamento (CE) n. 1260/1999 – Articolo 38 – Regolamento (CE) n. 2792/1999 – Articolo 19 – Pesca – Procedimento giudiziario a livello nazionale – Obbligo dello Stato membro di adottare le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione della decisione relativa alla concessione del contributo in esito al procedimento giudiziario.
    Causa C‑410/13.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2014:2134

    SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

    3 settembre 2014 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale — Fondi strutturali — Coesione economica, sociale e territoriale — Regolamento (CE) n. 1260/1999 — Articolo 38 — Regolamento (CE) n. 2792/1999 — Articolo 19 — Pesca — Procedimento giudiziario a livello nazionale — Obbligo dello Stato membro di adottare le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione della decisione relativa alla concessione del contributo in esito al procedimento giudiziario»

    Nella causa C‑410/13,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania), con decisione del 25 giugno 2013, pervenuta in cancelleria il 19 luglio 2013, nel procedimento

    «Baltlanta» UAB

    contro

    Lietuvos valstybė,

    con l’intervento di:

    Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos,

    Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija,

    Lietuvos Respublikos finansų ministerija,

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, K. Lenaerts (relatore), vicepresidente della Corte, J.L. da Cruz Vilaça, J.-C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici,

    avvocato generale: Y. Bot

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il governo lituano, da D. Kriaučiūnas e G. Taluntytė, in qualità di agenti,

    per la Commissione europea, da Z. Malůšková e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1), dell’articolo 19 regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337, pag. 10), nonché delle sezioni 6 e 7 degli orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali, adottati con decisione della Commissione COM(2006)3424 definitivo, del 1o agosto 2006 (in prosieguo: gli «orientamenti della Commissione»).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Baltlanta» UAB, società a responsabilità limitata di diritto lituano (in prosieguo: la «Baltlanta») e il Lietuvos valstybė (Stato lituano), in merito alla domanda di quest’ultima società volta ad ottenere il risarcimento del danno materiale e morale che avrebbe subito in quanto le è stato impedito di beneficiare di un contributo finanziario nell’ambito dei Fondi strutturali dell’Unione europea.

    Contesto normativo

    Il diritto dell’Unione

    Il regolamento n. 1260/1999

    3

    Il considerando 52 del regolamento n. 1260/1999 così recitava:

    «considerando che occorre definire la responsabilità degli Stati membri in materia di sanzione e rettifica di irregolarità e infrazioni, nonché quella della Commissione in caso di inadempienze degli Stati membri».

    4

    L’articolo 8, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento erano del seguente tenore:

    «3.   In applicazione del principio di sussidiarietà la responsabilità per l’attuazione degli interventi compete agli Stati membri, al livello territoriale appropriato, in base alla situazione specifica di ciascuno Stato membro, e salve le competenze della Commissione, segnatamente in materia di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee.

    4.   Gli Stati membri collaborano con la Commissione per assicurare un utilizzo dei fondi comunitari conforme a principi di sana gestione finanziaria».

    5

    L’articolo 9 del suddetto regolamento definiva le nozioni di «piano di sviluppo» e di «operazione» nei seguenti termini:

    «Ai fini del presente regolamento si intende per:

    (...)

    b)

    piano di sviluppo (in prosieguo: “piano”): l’analisi della situazione effettuata dallo Stato membro interessato, tenuto conto degli obiettivi di cui all’articolo 1 e delle esigenze prioritarie connesse al conseguimento di tali obiettivi, nonché la strategia e le priorità di azione previste, i loro obiettivi specifici e le relative risorse finanziarie indicative;

    (...)

    k)

    operazione: ogni progetto o azione realizzato dai beneficiari finali degli interventi».

    6

    Ai sensi dell’articolo 30, paragrafi 1, 2 e 4, del medesimo regolamento:

    «1.   Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei Fondi soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell’intervento considerato.

    2.   Una spesa non ha i requisiti per essere ammessa alla partecipazione dei Fondi se è stata effettivamente sostenuta dal beneficiario finale prima della data di ricezione della domanda d’intervento da parte della Commissione. Tale data costituisce il termine iniziale per l’ammissione delle spese.

    Il termine finale per l’ammissione delle spese è fissato nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Esso si riferisce ai pagamenti effettuati dai beneficiari finali e può essere prorogata dalla Commissione, su domanda debitamente giustificata dello Stato membro, secondo le disposizioni degli articoli 14 e 15.

    (...)

    4.   Gli Stati membri si accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un’operazione esclusivamente se quest’ultima entro cinque anni dalla data della decisione delle competenti autorità nazionali o dell’autorità di gestione relativa alla partecipazione dei Fondi, non subisce modificazioni sostanziali:

    a)

    che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico, e

    b)

    che determinino un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura oppure la cessazione o il cambiamento di localizzazione di un’attività produttiva.

    Gli Stati membri informano la Commissione di ogni modifica di questo tipo. Qualora dovessero intervenire siffatte modifiche, si applicano le disposizioni dell’articolo 39».

    7

    L’articolo 38 del regolamento n. 1260/1999 prevedeva quanto segue:

    «1.   Fatta salva la responsabilità della Commissione per l’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi. A tal fine, essi adottano, in particolare le misure seguenti:

    a)

    verificano che sistemi di gestione e di controllo siano stati predisposti e siano applicate in modo da assicurare un impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari;

    (...)

    e)

    prevengono, individuano e correggono le irregolarità, ne danno comunicazione alla Commissione conformemente alla normativa vigente e la informano sull’andamento delle procedure amministrative e giudiziarie;

    (...)

    h)

    recuperano i fondi perduti in seguito a irregolarità accertate, applicando se del caso interessi di mora;

    (...)

    3.   La Commissione e gli Stati membri, in base ad intese amministrative bilaterali, collaborano per coordinare i programmi, la metodologia e l’esecuzione dei controlli, in modo da massimizzare l’utilità dei controlli effettuati. Essi si comunicano senza indugio i risultati dei controlli effettuati.

    Almeno annualmente, e in ogni caso prima dell’esame annuale di cui all’articolo 34, paragrafo 2, viene esaminato e valutato quanto segue:

    (...)

    c)

    l’incidenza finanziaria delle irregolarità accertate, le misure già adottate o ancora necessarie per correggerle e, se del caso, le modifiche apportate ai sistemi di gestione e di controllo.

    4.   In seguito a tale esame e valutazione e fatte salve le misure che lo Stato membro deve prendere senza indugio, a norma del presente articolo e dell’articolo 39, la Commissione può formulare osservazioni, in particolare sull’incidenza finanziaria delle irregolarità eventualmente accertate. Dette osservazioni sono trasmesse allo Stato membro e alle autorità di gestione dell’intervento di cui trattasi. Se del caso, sono accompagnate da richieste di misure correttive intese a porre rimedio alle insufficienze di gestione riscontrate e a rettificare le irregolarità individuate e non ancora rettificate. Lo Stato membro ha la possibilità di commentare tali osservazioni.

    (...)

    5.   Senza pregiudizio del presente articolo, la Commissione può, previa verifica in buona e debita forma, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio se constata nelle spese una grave irregolarità che non è stata ancora rettificata e ritiene indispensabile intervenire immediatamente. Essa informa lo Stato membro interessato delle azioni intraprese e della relativa motivazione. Se, trascorsi cinque mesi, i motivi che hanno giustificato la sospensione permangono o se lo Stato membro interessato non ha preso le misure per rettificare la grave irregolarità, si applica l’articolo 39.

    (...)».

    8

    In forza dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento in parola:

    «La responsabilità di perseguire le irregolarità, di agire sulla scorta di una constatazione di una qualsiasi modificazione importante che incida sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o sul controllo di un intervento e di effettuare le rettifiche finanziarie necessarie incombe in primo luogo agli Stati membri.

    Gli Stati membri effettuano le necessarie rettifiche finanziarie connesse con l’irregolarità isolata o sistemica. Le rettifiche degli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale della partecipazione della Comunità. I fondi comunitari così liberati possono essere riassegnati dallo Stato membro all’intervento di cui trattasi, secondo modalità da definire a norma dell’articolo 53, paragrafo 2».

    9

    Il regolamento n. 1260/1999 è stato abrogato con effetto dal 1ogennaio 2007, in applicazione dell’articolo 107 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25). L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006 precisa:

    «Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base [al regolamento n. 1260/1999], o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura».

    Il regolamento (CE) n. 438/2001

    10

    L’articolo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento [n. 1260/1999], per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali (GU L 63, pag. 21), così disponeva:

    «I sistemi di gestione e di controllo prevedono procedure per la verifica della fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati e della veridicità della spesa dichiarata e per garantire il rispetto della relativa decisione della Commissione di cui all’articolo 28 del [regolamento n. 1260/1999] e delle disposizioni nazionali e comunitarie, in particolare di quelle applicabili in materia di ammissibilità delle spese al contributo dei fondi strutturali, nell’ambito dell’intervento interessato, nonché in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato (comprese le norme sul cumulo degli aiuti), di protezione dell’ambiente e di pari opportunità».

    11

    Il regolamento n. 438/2001 è stato abrogato con effetto dal 16 gennaio 2007, a norma degli articoli 54 e 55 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento [n. 1083/2006] e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371, pag. 1). L’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1828/2006 precisa:

    «(...)

    [Le disposizioni del regolamento n. 438/2001] continuano ad applicarsi agli interventi approvati a norma del regolamento [n. 1260/1999]».

    Il regolamento n. 2792/1999

    12

    L’articolo 19 del regolamento n. 2792/1999, intitolato «Notifica dei regimi di aiuto», nella sua versione iniziale, era del seguente tenore:

    «1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato, i regimi di aiuto previsti dai piani di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e all’articolo 9, lettera b), del [regolamento n. 1260/1999].

    2.   Gli Stati membri possono, nei limiti dell’ambito d’applicazione del presente regolamento, adottare misure complementari di aiuto soggette a condizioni o regole diverse da quelle stabilite dal presente regolamento, oppure concernenti un importo superiore ai massimali di cui all’allegato IV, purché siano conformi agli articoli 87, 88 e 89 del trattato».

    13

    Il regolamento n. 2792/1999 è stato modificato segnatamente dal regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002 (GU L 358, pag. 49), il quale è entrato in vigore il 1 °gennaio 2003.

    14

    Il considerando 11 del regolamento n. 2369/2002 è redatto nei seguenti termini:

    «Agli aiuti concessi dagli Stati membri al settore della pesca e dell’acquacoltura dovrebbero applicarsi gli articoli 87, 88 e 89 del trattato. Tuttavia, al fine di accelerare i rimborsi da parte della Commissione dei finanziamenti anticipati dagli Stati membri, dovrebbe essere prevista un’eccezione al principio di cui sopra nel caso di contributi finanziari obbligatori degli Stati membri alle misure cofinanziate dalla Comunità e previste dai piani di sviluppo di cui al regolamento [n. 1260/1999]».

    15

    L’articolo 1, punto 3, lettera b), del regolamento n. 2369/2002 disponeva che l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2792/1999 venisse sostituito dal seguente testo:

    «I piani di sviluppo di cui all’articolo 9, lettera b), del regolamento [n. 1260/1999] dimostrano che gli aiuti pubblici sono necessari al conseguimento degli obiettivi perseguiti e che, in particolare, senza tali aiuti i pescherecci di cui trattasi sarebbero nell’incapacità di modernizzarsi e che le previste misure non metteranno in pericolo lo sfruttamento sostenibile della pesca.

    (...)».

    16

    L’articolo 1, punto 15, del regolamento n. 2369/2002 prevedeva che l’articolo 19 del regolamento n. 2792/1999 dovesse essere sostituito dal seguente testo:

    «Aiuti di Stato e contributi finanziari obbligatori

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, agli aiuti concessi dagli Stati membri al settore della pesca e dell’acquacoltura si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

    2.   Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari obbligatori degli Stati membri alle misure cofinanziate dalla Comunità e previste dai piani di sviluppo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento e definiti all’articolo 9, lettera b), del [regolamento n. 1260/1999] o all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2370/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002 che istituisce una misura comunitaria [di emergenza] per la demolizione dei pescherecci (GU L 358, pag. 57).

    3.   Le misure che prevedono finanziamenti pubblici superiori a quanto stabilito dal presente regolamento o dal regolamento [n. 2370/2002] relativamente ai contributi finanziari obbligatori di cui al paragrafo 2, sono considerate globalmente sulla base del paragrafo 1».

    17

    Il regolamento n. 2792/1999 è stato abrogato con effetto dal 1o gennaio 2007, a norma dell’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223, pag. 1). L’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento n. 1198/2006 precisa:

    «Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato dalla Commissione in base [al regolamento n. 2792/1999], o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applica pertanto successivamente a tale data a detto intervento fino alla sua chiusura».

    Gli orientamenti della Commissione

    18

    Le sezioni 6 e 7 degli orientamenti della Commissione recitano:

    «6.

    Progetti non completati e non operativi alla data della chiusura

    L’autorità di gestione, l’organismo intermedio, l’autorità di pagamento e lo Stato membro sono tenuti ad assicurare la fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati e garantire la veridicità e l’esattezza delle spese dichiarate, conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria.

    Nel rapporto finale lo Stato membro deve indicare, per ogni misura, l’elenco dei progetti che non sono stati ultimati o non sono operativi alla data della chiusura, tenuto conto degli obiettivi dichiarati nel progetto, della decisione di concessione dell’aiuto e di eventuali altre condizioni inerenti le operazioni stesse (...). Tale elenco deve indicare:

    le operazioni che non saranno cofinanziate con fondi comunitari nel periodo di programmazione 2007-2013: lo Stato membro deve impegnarsi ad ultimare o a rendere operativi, a proprie spese, tutti i progetti non terminati o non operativi entro due anni dal termine previsto per la presentazione del rapporto finale. Alla fine di tale periodo esso comunica alla Commissione se i progetti sono stati ultimati e/o resi operativi. Per le operazioni che non saranno ultimate e rese operative alla fine di tale periodo, la Commissione prenderà i provvedimenti necessari per il recupero dei contributi comunitari;

    le operazioni che si prevede saranno cofinanziate con fondi comunitari nel periodo di programmazione 2007-2013: le autorità degli Stati membri devono redigere una descrizione distinta e particolareggiata dell’operazione per ciascun periodo di programmazione. Essa deve essere suddivisa in almeno due fasi distinte e identificabili, finanziarie e fisiche o di sviluppo, corrispondenti alle due forme d’intervento in questione, allo scopo di assicurare una gestione e una sorveglianza trasparenti e di facilitare i controlli. Se la prima parte dell’operazione non è ultimata o operativa nel primo periodo di programmazione, le spese relative al completamento o alla messa in servizio possono essere accettate nel secondo periodo di programmazione, purché le condizioni di cofinanziamento e di ammissibilità siano soddisfatte (inclusione nel secondo programma, impegno giuridico e finanziario mediante decisione dell’autorità responsabile). In tali casi lo Stato membro deve provvedere affinché gli stessi lavori non siano certificati su entrambi i periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013.

    7.

    Operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o amministrativi

    Per ciascuna operazione oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo lo Stato membro deve decidere, prima del termine per la presentazione della dichiarazione certificata delle spese finali, comprendente la domanda di pagamento finale, e del rapporto finale di esecuzione del programma, se l’operazione debba essere, interamente o parzialmente:

    ritirata dal programma e/o sostituita da un’altra operazione, eventualmente con un progetto della “sovrapprogrammazione” (overbooking) prima del termine; una volta che il ritiro o la sostituzione siano stati notificati alla Commissione, lo Stato membro rimane responsabile delle conseguenze derivanti dal ritiro o dalla sostituzione dell’operazione, quali eventuali ripercussioni finanziarie o importi dovuti non recuperabili; oppure

    mantenuta nel programma. Una volta presentata la dichiarazione certificata delle spese finali per un programma, un’operazione che sia oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo non può essere sostituita, nemmeno con un’altra operazione proveniente da una “sovrapprogrammazione”, anche se conclusa ed operativa entro il termine finale di ammissibilità delle spese.

    Le operazioni di sostituzione vanno selezionate conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del [regolamento n. 438/2001]. Gli Stati membri devono garantire che le operazioni di sostituzione siano conformi a tutte le norme nazionali ed europee applicabili, tra cui, ma non solo, le norme applicabili ai sistemi di gestione e di controllo, ammissibilità, informazione e pubblicità, nonché le norme su appalti, concorrenza e ambiente.

    (...)».

    Il diritto lituano

    19

    Il punto 16 degli orientamenti per i richiedenti che presentano progetti al fine di beneficiare, nel 2007, di un contributo finanziario nell’ambito della misura «Attività relative alla flotta peschereccia», settore d’intervento «Arresto definitivo delle attività di pesca dei pescherecci», dell’asse prioritario «Sviluppo rurale e pesca» del documento unico di programmazione (DOCUP) della Lituania per il 2004-2006 [Gairės pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2007 metais pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės «Veikla, susijusi su žvejybos laivynu» veiklos sritį «Laivų žvejybinės veiklos nutraukimas visam laikui»], approvato con decreto n. 3D-96 del Ministro dell’Agricoltura del 28 febbraio 2007 (in prosieguo: gli «orientamenti del Ministero dell’Agricoltura»), così dispone:

    «[P]er questo bando nell’ambito della misura “Attività relative alla flotta peschereccia”, settore d’intervento “Arresto definitivo delle attività di pesca dei pescherecci”, del DOCUP, è prevista l’assegnazione di fondi di sostegno di importo pari a LTL 8000000 (otto milioni di litas lituane)».

    20

    Il punto 23.4.5 degli orientamenti del Ministero dell’Agricoltura è del seguente tenore:

    «Un peschereccio ha svolto attività di pesca in mare (ossia è stato in mare a fini di pesca) per almeno 75 giorni nel corso di ciascuno dei due ultimi periodi di 12 mesi precedenti il giorno della presentazione di una domanda (tali periodi iniziano a decorrere dal giorno precedente quello della registrazione di una domanda presso l’agenzia), o è rimasto in mare a fini di pesca per un numero di giorni corrispondente ad almeno l’80% del numero di giorni autorizzati al suddetto peschereccio ai sensi della legislazione nazionale».

    21

    Il punto 114 delle norme di gestione e di finanziamento delle misure del documento unico di programmazione della Lituania per il 2004‑2006, nonché dei progetti finanziati nell’ambito di tali misure (Lietuvos 2004‑2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklės), adottate con decreto n.o 1K‑033 del Ministro delle Finanze del 28 gennaio 2004, dispone che «[l]e autorità intermedie e di attuazione stipulano un contratto d’intervento con i richiedenti per i cui progetti è stato deciso di concedere un contributo finanziario».

    Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

    22

    In seguito ad un bando, pubblicato dal 9 al 30 marzo 2007, per il settore d’intervento «Arresto definitivo delle attività di pesca dei pescherecci» della misura «Attività relative alla flotta peschereccia» dell’asse prioritario «Sviluppo rurale e pesca» del DOCUP, sono state presentate tre domande di contributo finanziario, tra cui quella della Baltlanta.

    23

    Il 15 marzo 2007, la Baltlanta ha presentato la sua domanda di contributo finanziario di LTL 8000000 per il progetto «Arresto definitivo delle attività di pesca del peschereccio Kiras 1».

    24

    Ogni domanda di contributo finanziario doveva essere presentata conformemente agli orientamenti del Ministero dell’Agricoltura.

    25

    Con decisione del 3 agosto 2007, il Nacionalinė mokėjimo agentura (organismo pagatore nazionale presso il Ministero dell’Agricoltura; in prosieguo: l’«agenzia») ha respinto la domanda della Baltlanta con la motivazione che il progetto presentato non soddisfaceva il criterio di ammissibilità enunciato al punto 23.4.5 degli orientamenti del Ministero dell’Agricoltura in quanto da un’indagine penale preliminare era emerso che le informazioni fornite dalla Baltlanta riguardo alle attività di pesca del peschereccio Kiras-I non rispecchiavano la realtà.

    26

    Poiché neanche le altre due domande presentate nell’ambito del bando, pubblicato dal 9 al 30 marzo 2007, soddisfacevano il suddetto criterio di ammissibilità, il contributo non attribuito di LTL 8000000 è stato distribuito, tra il mese di agosto 2007 e il mese di giugno 2008, a domande presentate in seguito ad altri bandi.

    27

    La Baltlanta ha impugnato la decisione dell’agenzia del 3 agosto 2007 dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius), il quale, dopo aver constatato che il peschereccio Kiras‑1 soddisfaceva il criterio enunciato al punto 23.4.5 degli orientamenti del Ministero dell’Agricoltura, ha accolto il ricorso. Con sentenza del 27 dicembre 2007, esso ha quindi annullato tale decisione dell’agenzia.

    28

    Con sentenza del 14 maggio 2012, il Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte suprema amministrativa della Lituania) ha confermato la sentenza del 27 dicembre 2007, passata in giudicato in tale data.

    29

    In esecuzione delle predette sentenze, l’agenzia ha nuovamente esaminato la domanda della Baltlanta e ha constatato che il suo progetto poteva essere ammesso a beneficiare di un contributo di LTL 8000000 nell’ambito della misura DOCUP.

    30

    Con lettera del 17 gennaio 2013, il Ministero dell’Agricoltura ha tuttavia informato la Baltlanta che la sua domanda non poteva essere trattata ulteriormente in quanto, in primo luogo, i contratti d’intervento nell’ambito della misura DOCUP potevano essere conclusi unicamente entro il 1oluglio 2008, in secondo luogo, il periodo di ammissibilità delle spese che possono beneficiare di un finanziamento in virtù del DOCUP era terminato il 30 giugno 2009 e, in terzo luogo, le operazioni del progetto «Arresto definitivo delle attività di pesca del peschereccio Kiras-I» non erano state oggetto di alcun finanziamento in virtù del DOCUP, né erano state riconosciute come soggette all’obbligo di dichiarazione alla Commissione entro tale data.

    31

    Il 20 febbraio 2013, la Baltlanta ha esercitato un’azione di responsabilità nei confronti dello Stato lituano dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas per ottenere il risarcimento del danno materiale e morale da essa subito, rispettivamente per un importo di LTL 8000000 e di LTL 2000000. Essa fa valere che il Ministero dell’Agricoltura, con la sua inerzia, le ha ingiustificatamente impedito di beneficiare di un contributo finanziario. A giudizio della Baltlanta, il Ministero dell’Agricoltura non ha adottato in tempo utile tutte le misure possibili, né ha informato la Commissione del fatto che i tribunali erano stati investiti della questione relativa all’ammissibilità della sua domanda di poter beneficiare di un contributo finanziario, né ha predisposto un regime di aiuto e previsto fondi per quando la questione della concessione del contributo finanziario sarebbe stata risolta. Tali omissioni le avevano dunque cagionato un danno.

    32

    Dal canto suo, il Ministero dell’Agricoltura, che rappresenta lo Stato lituano nel procedimento principale, ritiene, in primo luogo, che l’articolo 19 del regolamento n. 2792/1999 non imponga agli Stati membri alcun obbligo di finanziare misure DOCUP oltre quanto previsto da tale regolamento. In secondo luogo, ad aver impedito alla Baltlanta di beneficiare del contributo finanziario non sarebbe stata la presunta illegittimità delle sue omissioni, bensì il fatto che il periodo di attuazione del DOCUP era terminato mentre proseguivano i procedimenti giudiziari concernenti la decisione dell’agenzia del 3 agosto 2007. Tale Ministero sottolinea, in terzo luogo, che il fatto di presentare una domanda, di per sé, non implica che l’importo del contributo finanziario richiesto nella domanda per la realizzazione del progetto verrà versato al richiedente senza ulteriori condizioni. Esso ricorda che il rimborso, in un’unica soluzione, viene riconosciuto al beneficiario solo qualora quest’ultimo abbia ottemperato, entro il termine previsto nel contratto d’intervento, agli obblighi posti a suo carico dagli orientamenti del Ministero dell’Agricoltura e dal contratto d’intervento.

    33

    Il Ministero delle Finanze, interveniente a sostegno dello Stato lituano, precisa che nessun contratto d’intervento è stato concluso con la Baltlanta e che, pertanto, a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1260/1999, la Repubblica di Lituania non era tenuta ad informare la Commissione del procedimento giudiziario avente ad oggetto tale domanda. Inoltre, esso afferma che il Ministero dell’Agricoltura, sul piano giuridico, non aveva la possibilità di costituire una riserva per progetti che sono oggetto di controversie pendenti dinanzi ai tribunali.

    34

    Ciò premesso, il Vilniaus apygardos administracinis teismas ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 38 del regolamento n. 1260/1999, che pone a carico dello Stato membro l’obbligo di informare la Commissione sull’andamento delle procedure amministrative e giudiziarie e di collaborare con la medesima, debba essere interpretato nel senso che esso impone allo Stato membro di informare la Commissione su tutti i procedimenti giudiziari vertenti sugli atti o sull’inerzia delle autorità di attuazione, intermedia, di gestione e di pagamento, relativi all’esame della domanda, alla sua selezione, all’adozione della decisione sulla concessione di un contributo o all’esecuzione del progetto.

    2)

    Se l’articolo 19 del regolamento n. 2792/1999 debba essere interpretato nel senso che esso impone allo Stato membro di prevedere regimi di aiuto e fondi, di concerto con la Commissione, nell’ipotesi in cui i tribunali siano investiti di controversie vertenti sugli atti o sull’inerzia delle autorità di attuazione, intermedia, di gestione e di pagamento, relativi all’esame della domanda, alla sua selezione, all’adozione della decisione sulla concessione di un contributo o all’esecuzione del progetto.

    3)

    Se le sezioni 6 e 7 [degli orientamenti della Commissione] debbano essere interpretate nel senso che esse impongono allo Stato membro di informare la Commissione su tutti i procedimenti giudiziari vertenti sugli atti o sull’inerzia delle autorità di attuazione, intermedia, di gestione e di pagamento, relativi all’esame della domanda, alla sua selezione, all’adozione della decisione sulla concessione di un contributo o all’esecuzione del progetto, e di decidere se l’operazione debba essere, interamente o parzialmente, ritirata dal programma e/o sostituita con un’altra operazione, ecc., o se l’operazione debba essere mantenuta nel programma, o di adottare qualsiasi provvedimento per garantire la corretta esecuzione della decisione sulla concessione del contributo in esito al procedimento giudiziario.

    4)

    Se la circostanza che la normativa nazionale applicabile non contenga disposizioni che specificano le funzioni delle autorità pubbliche interessate in caso di procedimento giudiziario vertente sugli atti o sull’inerzia delle autorità di attuazione, intermedia, di gestione e di pagamento, relativi all’esame della domanda, alla sua selezione, all’adozione della decisione sulla concessione di un contributo e all’esecuzione del progetto, vale a dire che non è previsto che le autorità pubbliche interessate siano tenute ad informare la Commissione in merito ai procedimenti giudiziari pendenti o ad adottare determinate misure per riservare i fondi previsti per il contributo la cui concessione forma oggetto della controversia, fino a quando la questione relativa alla concessione del contributo sia stata definitivamente decisa, sia conforme all’obbligo imposto allo Stato membro dall’articolo 38 del regolamento n. 1260/1999 di informare la Commissione sull’andamento delle procedure amministrative e giudiziarie e di collaborare con la Commissione, all’articolo 19 del regolamento n. 2792/1999 e ai requisiti sanciti dalle sezioni 6 e 7 degli [orientamenti della Commissione]».

    Sulle questioni pregiudiziali

    35

    In via preliminare, va rilevato che nella sua versione iniziale, l’articolo 19 del regolamento n. 2792/1999, di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione, non trova applicazione ratione temporis al procedimento principale, in quanto, come emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte, la Baltlanta ha presentato la sua domanda di contributo finanziario nell’ambito di un intervento approvato dopo l’entrata in vigore, ossia il 1o gennaio 2003, del regolamento n. 2369/2002, il cui articolo 1, punto 15, modifica l’articolo 19 del regolamento n. 2792/1999.

    36

    Di conseguenza, occorre esaminare le questioni pregiudiziali relative all’interpretazione dell’articolo 19 del regolamento n. 2792/1999, come modificato dal regolamento n. 2369/2002.

    37

    Si deve pertanto considerare che con le sue questioni pregiudiziali, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 38, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1260/1999, l’articolo 19 del regolamento n. 2792/1999, come modificato dal regolamento n. 2369/2002, nonché le sezioni 6 e 7 degli orientamenti della Commissione debbano essere interpretati nel senso che essi fanno obbligo alle autorità pubbliche interessate di informare la Commissione della pendenza di un procedimento giudiziario avente ad oggetto una decisione amministrativa relativa all’ammissibilità di una domanda di contributo finanziario, come quella in esame nel procedimento principale, e di adottare le misure necessarie al fine di riservare i fondi previsti per il suddetto contributo e la cui concessione forma oggetto di tale procedimento, fino a quando la questione di tale concessione sia stata definitivamente decisa.

    38

    In primo luogo, per quanto riguarda l’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, quest’ultimo dispone che, fatta salva la responsabilità della Commissione per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione, gli Stati membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario dell’intervento. Detto articolo contiene un elenco non esaustivo di misure che gli Stati membri devono adottare a tal fine.

    39

    Tra tali misure figura quella prevista dall’articolo 38, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1260/1999, che prevede che gli Stati membri prevengano, individuino e correggano le irregolarità. Conformemente alla normativa vigente, essi ne danno comunicazione alla Commissione e la informano sull’andamento delle procedure amministrative e giudiziarie.

    40

    Al fine di chiarire le fattispecie di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1260/1999, va notato che tale regolamento non definisce la nozione di «irregolarità» che compare nel suddetto articolo.

    41

    Di conseguenza, in assenza di qualsivoglia definizione, nel regolamento n. 1260/1999, della nozione di «irregolarità», la determinazione del significato e della portata di tale termine deve essere stabilita, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, sulla base del loro significato abituale nel linguaggio corrente, prendendo in considerazione il contesto nel quale sono utilizzati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui sono richiamati (v. sentenza Diakité, C‑285/12, EU:C:2014:39, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

    42

    Nel suo significato abituale nel linguaggio corrente, la nozione di irregolarità riguarda una situazione in cui viene commessa una violazione di una disposizione di diritto, ossia, nella specie, del diritto dell’Unione.

    43

    Per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1260/1999, va notato che tale regolamento, al suo articolo 8, paragrafo 3, dispone che, in applicazione del principio di sussidiarietà e fatte salve le competenze della Commissione, segnatamente quale responsabile dell’esecuzione del bilancio generale dell’Unione, la responsabilità per l’attuazione degli interventi deve competere principalmente agli Stati membri, al livello territoriale appropriato, in base alla situazione specifica di ciascuno Stato membro. Tale principio è quindi sancito dall’articolo 38, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

    44

    Assumendo un siffatto controllo finanziario, lo Stato membro interessato diventa il primo responsabile dell’impiego efficiente dei fondi dell’Unione, ciò che, fatte salve le competenze della Commissione, contribuisce alla corretta esecuzione del bilancio generale dell’Unione.

    45

    L’articolo 38, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1260/1999 ha quindi lo scopo di proteggere il bilancio generale dell’Unione contro qualsiasi atto od omissione che potrebbero arrecargli pregiudizio.

    46

    Quanto al contesto normativo in cui si inserisce l’articolo 38, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1260/1999, va rilevato che l’articolo 38, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento prevede che lo Stato membro interessato comunichi l’incidenza finanziaria delle irregolarità accertate alla Commissione, la quale può quindi formulare osservazioni. Del pari, l’articolo 38, paragrafo 5, del regolamento di cui trattasi dispone che la Commissione può sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio se constata che le spese in questione sono inficiate da una grave irregolarità, che non è stata rettificata, e che occorre agire senza indugio.

    47

    Inoltre, giova rammentare che, al punto 44 della sentenza Comune di Ancona (C‑388/12, EU:C:2013:734), la Corte ha statuito che, in conformità agli obblighi di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettere e) e h) del regolamento n. 1260/1999, lo Stato membro interessato deve esaminare se una modifica, che esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4, del predetto regolamento, non costituisca un’irregolarità ai sensi degli articoli 38 e 39 del predetto regolamento in considerazione della quale sarà d’uopo, di conseguenza, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e recuperare i corrispondenti importi perduti, applicando se del caso interessi di mora.

    48

    Dal sistema generale dell’articolo 38 del regolamento n. 1260/1999 emerge che la nozione di «irregolarità» riguarda l’uso illegale dei fondi dell’Unione.

    49

    In considerazione dei rilievi che precedono, la nozione di «irregolarità» di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1260/1999 deve essere interpretata nel senso che si riferisce a qualsiasi violazione del diritto dell’Unione derivante da un atto o da un’omissione che potrebbero arrecare pregiudizio al bilancio generale dell’Unione.

    50

    Tenuto conto della predetta definizione di «irregolarità», occorre interpretare l’articolo 38, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1260/1999 nel senso che esso obbliga gli Stati membri a prevenire, individuare e correggere le violazioni del diritto dell’Unione derivanti da un atto o da un’omissione che potrebbero arrecare pregiudizio al bilancio generale dell’Unione, a comunicare siffatte irregolarità alla Commissione e ad informare la medesima sull’andamento delle procedure amministrative e giudiziarie con le quali vengono perseguite tali irregolarità.

    51

    Peraltro, va osservato che l’articolo 9, lettera k), del regolamento n. 1260/1999 definisce la nozione di «operazione» come «ogni progetto o azione realizzato dai beneficiari finali degli interventi». L’integrazione di un progetto o di un’azione nell’intervento di cui trattasi è dunque un elemento costitutivo di tale nozione.

    52

    Conformemente all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, «[l]e spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei Fondi soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell’intervento considerato». Dalla formulazione di tale disposizione emerge che soltanto le «operazioni», ai sensi dell’articolo 9, lettera k), del regolamento in parola, sono ammesse alla partecipazione dei fondi di cui trattasi.

    53

    Ne consegue che soltanto le irregolarità connesse ad «operazioni», ai sensi dell’articolo 9, lettera k), del regolamento n. 1260/1999, possono arrecare pregiudizio al bilancio generale dell’Unione.

    54

    Di conseguenza, occorre esaminare se un progetto, come quello presentato dalla Baltlanta nell’ambito del procedimento principale, rientri nella nozione di «operazione», ai sensi dell’articolo 9, lettera k), del regolamento n. 1260/1999.

    55

    Ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1260/1999, gli Stati membri verificano che sistemi di gestione e di controllo siano stati predisposti e siano applicati in modo da assicurare un impiego efficiente e regolare dei fondi dell’Unione. L’articolo 4 del regolamento n. 438/2001 precisa che i suddetti sistemi prevedono procedure per garantire il rispetto delle norme nazionali e dell’Unione vigenti riguardanti, in particolare, l’ammissibilità delle spese al contributo dei fondi strutturali, nell’ambito dell’intervento considerato.

    56

    Si deve inoltre ricordare che il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa dell’Unione si basa in particolare sull’adempimento, da parte del beneficiario, di una serie di obblighi che gli danno diritto di percepire il contributo finanziario previsto (v. sentenza Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e a., da C‑383/06 a C‑385/06, EU:C:2008:165, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

    57

    Pertanto, nell’ambito delle procedure previste dai sistemi nazionali di gestione e di controllo, spetta alle autorità nazionali competenti garantire che il beneficiario si impegni ad ottemperare agli obblighi che gli danno diritto di percepire il contributo finanziario previsto.

    58

    A tal fine, alle autorità nazionali competenti è consentito esigere che un siffatto impegno venga assunto dal richiedente cui è stato attribuito un contributo finanziario al fine di realizzare il suo progetto, prima che il medesimo progetto venga inserito nell’intervento di cui trattasi.

    59

    Ciò è il caso della procedura in esame nel procedimento principale, istituita dal diritto lituano e che prevede che un contratto d’intervento debba essere concluso con il richiedente al quale sia stato concesso un contributo finanziario.

    60

    Ne consegue che, in assenza di un siffatto contratto, un progetto come quello presentato dalla Baltlanta non può fare parte integrante dell’intervento di cui trattasi e, di conseguenza, non può essere qualificato come «operazione», ai sensi dell’articolo 9, lettera k), del regolamento n. 1260/1999.

    61

    Pertanto, poiché non è stata commessa alcuna «irregolarità» connessa ad «operazioni» ai sensi dell’articolo 9, lettera k), del regolamento n. 1260/1999, l’articolo 38, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento non è applicabile al procedimento principale.

    62

    In secondo luogo, per quanto riguarda l’articolo 19 del regolamento n. 2792/1999, come modificato dal regolamento n. 2369/2002, va evidenziato che tale disposizione deroga all’obbligo di notificazione contemplato dall’articolo 108 TFUE, secondo cui gli Stati membri non devono notificare alla Commissione i regimi di aiuto previsti dai piani di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2792/1999, come modificato dal regolamento n. 2369/2002 e definiti all’articolo 9, lettera b), del regolamento n. 1260/1999. Per contro, gli altri aiuti concessi dagli Stati membri nel settore della pesca devono essere obbligatoriamente notificati alla Commissione.

    63

    Di conseguenza, l’articolo 19 del regolamento n. 2792/1999, come modificato dal regolamento n. 2369/2002, non obbliga affatto lo Stato membro interessato ad istituire un regime di aiuti che sia finalizzato a finanziare un progetto che sia stato ingiustamente privato dell’opportunità di beneficiare di un contributo finanziario.

    64

    In terzo luogo, per quanto riguarda le sezioni 6 e 7 degli orientamenti della Commissione, si deve osservare, da un lato, che sebbene gli orientamenti non siano destinati a produrre effetti vincolanti, i giudici nazionali sono tenuti a prenderli in considerazione ai fini della soluzione delle controversie sottoposte al loro giudizio, in particolare quando esse sono di aiuto nell’interpretazione di disposizioni nazionali adottate allo scopo di garantire la loro attuazione, o mirano a completare disposizioni del diritto dell’Unione aventi natura vincolante (v., per analogia, sentenze Grimaldi, C‑322/88, EU:C:1989:646, punto 18, e Altair Chimica, C‑207/01, EU:C:2003:451, punto 41).

    65

    Va osservato, d’altro lato, che tali orientamenti devono essere interpretati conformemente alle disposizioni del diritto dell’Unione aventi natura vincolante che essi mirano a completare, ovvero al regolamento n. 1260/1999.

    66

    A tal riguardo, le sezioni 6 e 7 dei predetti orientamenti fanno rispettivamente riferimento ai «progetti non completati e non operativi alla data della chiusura» e alle «operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o amministrativi». Ne consegue che la nozione di «operazione», ai sensi degli orientamenti della Commissione, deve essere interpretata conformemente alla nozione di «operazione» di cui all’articolo 9, lettera k), del regolamento n. 1260/1999.

    67

    Poiché l’ambito di applicazione degli orientamenti della Commissione è limitato alle «operazioni» che sono parte integrante dell’intervento considerato, occorre constatare che neppure tali orientamenti trovano applicazione nel procedimento principale.

    68

    Pertanto, un richiedente un contributo finanziario, quale la Baltlanta, non può far valere né l’articolo 38, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1260/1999, né l’articolo 19 del regolamento n. 2792/1999, quale modificato dal regolamento n. 2369/2002, né le sezioni 6 e 7 degli orientamenti della Commissione nell’ambito di un procedimento per responsabilità dello Stato, come quello che forma oggetto del procedimento principale.

    69

    Tuttavia, va rilevato che le suddette disposizioni del diritto dell’Unione non incidono sull’esercizio di un’azione di responsabilità nei confronti dello Stato, esperita sul fondamento di una presunta violazione del diritto nazionale.

    70

    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 38, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1260/1999, l’articolo 19 del regolamento n. 2792/1999, come modificato dal regolamento n. 2369/2002, nonché le sezioni 6 e 7 degli orientamenti della Commissione devono essere interpretati nel senso che essi non obbligano le autorità pubbliche interessate né ad informare la Commissione della pendenza di un procedimento giudiziario vertente su una decisione amministrativa relativa all’ammissibilità di una domanda di contributo finanziario, come quella in esame nel procedimento principale, né ad adottare le misure necessarie al fine di riservare i fondi previsti per il suddetto contributo e la cui concessione forma oggetto del suddetto procedimento, fino a quando la questione relativa a tale concessione sia stata definitivamente decisa.

    Sulle spese

    71

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 38, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, come modificato dal regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, nonché le sezioni 6 e 7 degli orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali, adottati con decisione della Commissione COM(2006)3424 definitivo, del 1o agosto 2006, devono essere interpretati nel senso che essi non obbligano le autorità pubbliche interessate né ad informare la Commissione europea della pendenza di un procedimento giudiziario vertente su una decisione amministrativa relativa all’ammissibilità di una domanda di contributo finanziario, come quella in esame nel procedimento principale, né ad adottare le misure necessarie al fine di riservare i fondi previsti per il suddetto contributo e la cui concessione forma oggetto del suddetto procedimento, fino a quando la questione relativa a tale concessione sia stata definitivamente decisa.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il lituano.

    In alto